La ricerca
Cerca fra le spiagge in archivio
Questa ricerca guarda tutti i comuni insieme, non uno alla volta: sono le 649 spiagge di cui abbiamo letto l'atto che regola l'accesso dei cani.
518 spiagge su 649 in archivio, con questi filtri:
Qui sotto ne trovi le prime 60, in ordine di comune. Non è una pagina 2 che manca: se stai cercando un posto preciso, scrivi il comune— o la provincia, o la regione — nel campo qui sopra, e l'elenco diventa quello giusto invece che quello lungo.
Acate
RG · 1 spiaggia
Aci Castello
CT · 1 spiaggia
Acireale
CT · 1 spiaggia
Acquedolci
ME · 1 spiaggia
Agropoli
SA · 1 spiaggia
Alba Adriatica
TE · 2 spiagge
Area attrezzata per cani sulla spiaggia libera a nord, a ridosso della Bambinopoli
Verificato, con condizioniSolo cani di piccola tagliaLa regola oraria che la Regione ha introdotto a metà luglio 2026 vale anche qui, e non sta nel testo dell'ordinanza balneare che la Regione pubblica: chi scarica soltanto quell'allegato non la vede. La determinazione del 14 luglio 2026, adottata dopo una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari del 22 giugno, precisa che durante il periodo di balneazione compreso tra il 23 maggio e il 20 settembre «l'accesso degli animali d'affezione alla battigia ed alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria 8.00-19.00». Poiché l'area per cani di Alba Adriatica è, per il piano comunale, una spiaggia libera attrezzata, la fascia oraria regionale la riguarda: fra le otto e le diciannove, in quei quattro mesi, il cane non dovrebbe esserci. La determinazione lascia invece sempre aperti gli stabilimenti balneari che abbiano comunicato l'attivazione delle aree destinate agli animali. È stata trasmessa a tutti i Comuni costieri, alla Direzione Marittima di Pescara e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, che è quello competente su questo tratto di costa.Questa è l'unica area per cani che un atto del Comune di Alba Adriatica collochi in un posto preciso, e il posto lo dice con cinque parole: «la spiaggia libera posta a Nord ridosso della Bambinopoli comunale». Non dà né confini misurati né coordinate, e nemmeno un indirizzo: il punto che indichiamo in mappa è la proiezione sul bagnasciuga della Bambinopoli comunale, che OpenStreetMap censisce come parco all'estremità nord del lungomare — è un orientamento, non un confine. Tre cose vanno dette prima di partire. La prima è una contraddizione dentro il piano stesso, che non risolviamo noi: il testo delle norme tecniche, all'articolo 8.3, parla di «area attrezzata per cani» e basta, senza porre limiti di taglia; le tavole di progetto dello stesso piano chiamano invece quella destinazione «spiagge libere attrezzate animali piccola taglia» e la attribuiscono a un «art. 8.4 N.T.A.» che nel testo approvato disciplina tutt'altro. Se un cane grande possa stare in quest'area, il piano lo dice in due modi diversi in due elaborati diversi, e la Regione, nell'ordinanza balneare, prescrive che fra norme in contrasto prevalga la più restrittiva: per questo la scheda dichiara il limite di piccola taglia, ma segnala che il testo normativo non lo ripete. La seconda riguarda il bagno. La tabella dell'uso del fronte mare, nelle tavole del piano, mette la «spiaggia libera attrezzata per animali piccola taglia» nella stessa voce della «spiaggia non balneabile» e delle «superfici erose», per centodiciannove metri e sessanta di fronte complessivi; e l'ordinanza comunale del 26 maggio 2026 vieta in modo assoluto e permanente la balneazione nelle acque che vanno dalla foce del torrente Vibrata fino a cento metri più a sud, cioè proprio all'altezza della Bambinopoli. Che l'acqua davanti all'area per cani sia dentro o fuori quel tratto vietato, i due atti non lo dicono e noi non lo deduciamo: è però la prima domanda da fare al Comune. La terza è che non sappiamo se l'area sia oggi materialmente allestita, con la fontana e i sacchetti che il piano prevede: il piano la localizza, nessun atto successivo ne conferma o smentisce l'esistenza sul posto.Fonte: Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'art. 4 comma 5Spiagge libere del litorale di Alba Adriatica
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoQuesta determinazione è il pezzo che cambia la regola pratica su tutta la costa abruzzese, e non sta dentro il testo dell'ordinanza pubblicato come allegato: la Regione l'ha adottata il 14 luglio 2026, dopo una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari, per assicurare «un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale». Integra l'articolo 4, comma 5, dell'Ordinanza Balneare 2026 precisando che durante il periodo di balneazione, compreso fra il 23 maggio e il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria dalle 8:00 alle 19:00, ferme restando le norme sulla conduzione e la custodia degli animali; e che resta sempre consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano formalmente comunicato al Comune la volontà di ammettere gli animali e abbiano predisposto aree e servizi nel rispetto della legge regionale 19/2014, del Piano Demaniale Marittimo Regionale, dell'Ordinanza Balneare 2026 e delle ordinanze comunali. La determinazione afferma essa stessa che la disciplina dell'accesso degli animali alle spiagge sta in quattro luoghi: la legge regionale 19/2014, il Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con delibera di Giunta 20/4 del 15 febbraio 2015, l'Ordinanza Balneare 2026 e le ordinanze annuali dei Comuni costieri. È stata trasmessa a tutti i Comuni costieri.Attenzione: questa scheda non poggia su un atto del Comune di Alba Adriatica, perché un atto comunale sull'accesso dei cani alle spiagge non l'abbiamo trovato. Poggia su due atti regionali, letti per intero: la legge regionale 19 del 2014, che garantisce l'accesso di cani e gatti alle spiagge e permette ai Comuni di vietarlo solo individuando le aree con un atto da adottare entro il 30 marzo di ogni anno, e la determinazione regionale del 14 luglio 2026, che dal 23 maggio al 20 settembre consente l'accesso degli animali alla battigia e alle spiagge libere soltanto fuori dalla fascia 8:00-19:00. Dove abbiamo cercato, in modo che chiunque possa rifare la ricerca: nel registro delle ordinanze del Comune sul portale Halley, dove per il 2026 risultano centocinquantacinque atti e nessuno riguarda gli animali in spiaggia (ce ne sono sul litorale, ma sono interdizioni per lavori di ripascimento e un divieto di balneazione alla foce del Vibrata); nel registro delle determinazioni e in quello delle deliberazioni dello stesso portale, per il 2026, con lo stesso esito; e nel motore di ricerca del sito istituzionale, per le parole cani, animali, affezione, arenile, spiagge, bau e pet. Due limiti di questa ricerca vanno detti. Il primo: il registro online del Comune contiene soltanto gli atti del 2026, quindi un'ordinanza di un anno precedente ancora in vigore non sarebbe visibile — anche se la legge regionale chiede al Comune un atto nuovo ogni anno, entro il 30 marzo. Il secondo: la stagione balneare a cui la regola oraria si aggancia è quella regionale, cioè il periodo di balneazione dal 23 maggio al 20 settembre 2026, non una stagione decisa dal Comune. Se sul posto un cartello dice il contrario, quel cartello racconta un atto che noi non abbiamo trovato: prima di partire con il cane conviene telefonare al Comune.Fonte: Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'art. 4 comma 5
Alcamo
TP · 1 spiaggia
Alghero
SS · 1 spiaggia
Alliste
LE · 1 spiaggia
Altavilla Milicia
PA · 1 spiaggia
Alì Terme
ME · 1 spiaggia
Amalfi
SA · 1 spiaggia
Ameglia
SP · 1 spiaggia
Anacapri
NA · 1 spiaggia
Ancona
AN · 1 spiaggia
Andora
SV · 1 spiaggia
Andrano
LE · 1 spiaggia
Anzio
RM · 1 spiaggia
Arborea
OR · 3 spiagge
Tratto per animali domestici della Strada 25 Ovest
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Il tratto misura 500 metri quadri. Fuori da questi tratti attrezzati vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali. Su questo tratto invece l'accesso e' consentito. Tre cose non le sappiamo. La prima: non abbiamo letto il testo delle ordinanze sindacali che lo consentono, ma solo il foglio con cui il Comune di Arborea le riassume nella propria pagina «Stagione Balneare»; percio' non sappiamo se pongano condizioni ulteriori, limiti di taglia o obblighi di guinzaglio, che il foglio non nomina. La seconda: il foglio scrive che l'accesso e' consentito dal 1o giugno al 30 settembre ma non dice di quale anno ne' «di ogni anno»; lo leggiamo come la stagione in corso perche' e' il documento che il Comune pubblica oggi accanto all'ordinanza regionale 2026. La terza: non sappiamo se le aree siano recintate — il foglio dice soltanto che «le aree sono delimitate da appositi cartelli, che segnalano i tratti di spiaggia accessibili agli animali».Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»Tratto per animali domestici della Strada 29 Ovest (fronte Camping S'Ena Arrubia)
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Il tratto misura 600 metri quadri. Fuori da questi tratti attrezzati vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali. Su questo tratto invece l'accesso e' consentito. Tre cose non le sappiamo. La prima: non abbiamo letto il testo delle ordinanze sindacali che lo consentono, ma solo il foglio con cui il Comune di Arborea le riassume nella propria pagina «Stagione Balneare»; percio' non sappiamo se pongano condizioni ulteriori, limiti di taglia o obblighi di guinzaglio, che il foglio non nomina. La seconda: il foglio scrive che l'accesso e' consentito dal 1o giugno al 30 settembre ma non dice di quale anno ne' «di ogni anno»; lo leggiamo come la stagione in corso perche' e' il documento che il Comune pubblica oggi accanto all'ordinanza regionale 2026. La terza: non sappiamo se le aree siano recintate — il foglio dice soltanto che «le aree sono delimitate da appositi cartelli, che segnalano i tratti di spiaggia accessibili agli animali».Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»Tratto per animali domestici fra la Strada 18 Ovest e il molo della Cooperativa Pescatori
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Per questo tratto il Comune non cita nessuna ordinanza: il documento si limita a scrivere che «inoltre l'accesso e' consentito». Non sappiamo quale atto lo consenta. Fuori da questi tratti attrezzati vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali. Su questo tratto invece l'accesso e' consentito. Tre cose non le sappiamo. La prima: non abbiamo letto il testo delle ordinanze sindacali che lo consentono, ma solo il foglio con cui il Comune di Arborea le riassume nella propria pagina «Stagione Balneare»; percio' non sappiamo se pongano condizioni ulteriori, limiti di taglia o obblighi di guinzaglio, che il foglio non nomina. La seconda: il foglio scrive che l'accesso e' consentito dal 1o giugno al 30 settembre ma non dice di quale anno ne' «di ogni anno»; lo leggiamo come la stagione in corso perche' e' il documento che il Comune pubblica oggi accanto all'ordinanza regionale 2026. La terza: non sappiamo se le aree siano recintate — il foglio dice soltanto che «le aree sono delimitate da appositi cartelli, che segnalano i tratti di spiaggia accessibili agli animali».Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»
Ardea
RM · 2 spiagge
Aree dedicate ai cani sul litorale di Ardea
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoL'articolo 12 dell'ordinanza di sicurezza balneare 2026 del Comune di Ardea stabilisce che, mentre sull'intero arenile demaniale l'accesso degli animali durante la stagione balneare è consentito soltanto dalle 20.00 alle 8.00, esso «è sempre consentito: a) nelle aree a loro dedicate, cosi dette bau beach b) presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Ardea che hanno predisposto aree all'uopo destinate». L'atto non contiene nessun'altra disposizione sulle aree dedicate: non le elenca, non le individua per tratto, estensione, via o passaggio a mare, non rinvia ad allegati o planimetrie e non detta per esse prescrizioni specifiche. La ricerca della stringa «bau» sull'intero documento di diciotto pagine restituisce questa sola occorrenza. Le infrazioni all'articolo 12 sono punite, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione; resta comunque consentito l'accesso dei cani di salvataggio, dei cani guida per non vedenti purché tenuti al guinzaglio, dei cani antidroga e antiesplosivi e degli animali per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio, per quanto strettamente necessario. La stagione balneare 2026 va dal 16 maggio al 20 settembre 2026. L'articolo 14 dichiara l'ordinanza efficace per tutto l'anno solare e valida fino a nuova disposizione. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non pubblica coordinate né elenchi.Questa scheda esiste per dire una cosa che sappiamo a metà, e per dire quale metà manca. L'ordinanza di Ardea, dopo aver ristretto l'accesso degli animali all'arenile demaniale alla fascia 20.00-08.00, aggiunge che l'accesso «è sempre consentito: a) nelle aree a loro dedicate, cosi dette bau beach». Esiste quindi, per l'atto, un regime di aree dedicate ai cani dove non vale il limite orario. ⚠️ Quello che l'ordinanza non dice è dove siano. Non le elenca, non le misura, non ne indica il numero, non rinvia a una planimetria e non le associa a un passaggio a mare o a una via: abbiamo letto le diciotto pagine dell'atto e la parola «bau» compare una volta sola, in questa lettera a). Non abbiamo trovato un elenco ufficiale del Comune, e non usiamo quelli che circolano sui portali turistici: un'area sbagliata in pagina vale meno di un'informazione mancante dichiarata. È una differenza netta rispetto al confinante Comune di Pomezia, la cui ordinanza balneare 2026 ha un articolo quasi identico ma individua i due tratti aperti ai cani per numero di passaggio a mare, il 57-58 e il 4-5. Chi va a Ardea con il cane, quindi, sa che le aree dedicate esistono nel disegno dell'ordinanza, ma per sapere dove deve chiedere all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune o cercare la cartellonistica sul posto. Per la stessa ragione la scheda non ha coordinate e non compare in mappa. Neppure sappiamo se in quelle aree valgano prescrizioni particolari — guinzaglio, iscrizione all'anagrafe canina, possibilità di fare il bagno: l'ordinanza non ne detta nessuna, a differenza di quella di Pomezia che per i suoi due tratti scrive un elenco di dieci condizioni.Fonte: Comune di Ardea, ordinanza del Sindaco numero 58 del 15-05-2026, «Ordinanza di sicurezza balneare - Disposizione sull'utilizzo del demanio pubblico dello Stato - Comune di Ardea - Stagione balneare 2026», articolo 2 «Durata della stagione balneare», articolo 5 punto 32, articolo 12 «Conduzione animali», articolo 13 «Spiaggia smoke free» e articolo 14 «Regime sanzionatorio ed osservanza del dispositivo»Spiagge libere di Ardea
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoNel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni. Il regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», pubblicato sul BUR del 16 agosto 2016 n. 65 e letto da noi nel testo coordinato che la Regione dichiara vigente al 14 maggio 2021, nomina gli animali in tre punti e in nessuno di essi apre o chiude una spiaggia. All'articolo 4 comma 2 lettera k) elenca gli «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» fra le attività e i servizi che gli stabilimenti balneari possono svolgere; all'articolo 5 comma 2 lettera g) ripete la stessa facoltà per le spiagge libere con servizi. All'articolo 16, «Disposizioni comuni», il comma 8 dispone che «i comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». È l'unica disposizione regionale che indirizzi i Comuni verso l'apertura, ed è scritta con due limiti: «ove possibile» e in sede di Piano di utilizzazione degli arenili, senza quota e senza scadenza. Il regolamento non fissa fasce orarie, non pone limiti di taglia o di peso, non impone il guinzaglio e non prevede sanzioni sul punto. L'ordinanza di Ardea lo richiama all'articolo 2 comma 2 come fonte delle tipologie di strutture balneari, e nelle premesse cita la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 2816 del 25 maggio 1999 sulla sub-delega ai Comuni dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 e la legge regionale 6 agosto 2007 n. 13. Nessuna ordinanza balneare regionale compare fra i presupposti: al suo posto l'atto richiama ripetutamente l'ordinanza di sicurezza balneare n. 66/2025 della Capitaneria di Porto di Roma.Sull'arenile demaniale di Ardea il cane si porta soltanto di notte: durante la stagione balneare l'ordinanza consente l'accesso degli animali «dalle ore 20,00 alle ore 08,00 sull'intero arenile demaniale». Nelle ore centrali della giornata, dalle 8 alle 20, l'accesso non è consentito, e le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione. È la stessa regola del confinante Comune di Pomezia, e il contrario di quella di Roma, dove sulle spiagge libere il cane si porta a qualsiasi ora. Restano sempre ammessi, per quanto strettamente necessario, i cani di salvataggio, i cani guida per non vedenti purché tenuti al guinzaglio, i cani antidroga e antiesplosivi e gli animali per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio. Quattro cose che l'atto non dice. La prima: se in quella fascia il guinzaglio sia obbligatorio. L'articolo 12 rinvia, «per quanto ne riguarda la conduzione», a un regolamento comunale che noi non abbiamo letto, e non lo ricostruiamo. La seconda: se il cane possa fare il bagno. L'ordinanza tace, e noi non colmiamo il silenzio. La terza: quali siano le spiagge libere, una per una — l'atto non le elenca e non ne misura nessuna. La quarta: che cosa vale fuori dalla stagione balneare. L'articolo 14 dichiara l'ordinanza efficace per tutto l'anno solare e valida fino a nuova disposizione, ma la regola sugli animali è scritta «durante la stagione balneare», cioè dal 16 maggio al 20 settembre 2026: per il resto dell'anno l'atto non dispone, e non deduciamo né un permesso né un divieto. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime esteso a tutto l'arenile, e per questo non compare in mappa.Fonte: Regione Lazio, regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8
Arenzano
GE · 1 spiaggia
Atrani
SA · 1 spiaggia
Augusta
SR · 1 spiaggia
Avola
SR · 1 spiaggia
Bacoli
NA · 1 spiaggia
Bagheria
PA · 1 spiaggia
Balestrate
PA · 1 spiaggia
Barano d'Ischia
NA · 1 spiaggia
Barcellona Pozzo di Gotto
ME · 1 spiaggia
Bari
BA · 1 spiaggia
Bari Sardo
NU · 2 spiagge
Tratto di spiaggia riservato ai cani alla spiaggia Il Fico
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 di Bari Sardo istituisce «anche per l'anno 2026, n. 2 tratti di spiaggia libera di cui uno presso la località «Planargia» e l'altro presso la spiaggia «Il Fico»»: i due tratti non hanno regole distinte, perché i quindici punti della sezione ORDINA si riferiscono a entrambi con la formula «tali area». Il punto 1 fissa l'orario e il periodo, «dall'alba al tramonto nel periodo dalla data di adozione della presente Ordinanza al 30 Settembre 2026»; i punti 2, 9, 10 e 11 impongono iscrizione all'anagrafe canina, assenza di parassiti, profilassi vaccinale documentata contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi e scheda di vaccinazione da esibire; i punti 5 e 6 chiedono un conduttore maggiorenne con documento d'identità, museruola rigida o morbida e guinzaglio non oltre 1,50 metri; il punto 3 impone la rimozione immediata delle deiezioni; il punto 7 consente il bagno in mare nello specchio acqueo antistante sotto il controllo del conduttore; il punto 12 avverte che l'area non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio; il punto 14 vieta l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; il punto 15 impegna il Comune a periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile. L'atto non distingue in alcun modo i due tratti, non ne dà le superfici e non dà coordinate: rinvia alle planimetrie allegate. Le premesse dichiarano che «negli anni scorsi è stata prevista, con ordinanze sindacali, l'individuazione e istituzione di n. 2 tratti di spiaggia riservate ai cani» e che l'Amministrazione ritiene di «dover confermare, anche per il corrente anno 2026», l'istituzione «negli stessi punti individuati»: la scelta dei due luoghi è quindi stabile nel tempo, ma l'apertura è rinnovata anno per anno.È il secondo dei due tratti riservati ai cani a Bari Sardo, e l'ordinanza lo tratta esattamente come l'altro: stessa fascia, «dall'alba al tramonto», stesso periodo, dal 5 giugno al 30 settembre 2026, stesse condizioni. Anche qui la data di fine conta davvero, perché l'atto è dichiaratamente temporaneo e riguarda «l'anno 2026»: dal 1° ottobre 2026 non vale più, e il rinnovo — che il Comune fa ogni anno — va verificato. Servono iscrizione all'anagrafe canina, profilassi vaccinale documentata contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, scheda di vaccinazione da esibire, conduttore maggiorenne con documento, guinzaglio non oltre 1,50 metri e museruola. Il bagno in mare è consentito nello specchio acqueo antistante. Quel che non sappiamo sono i confini e la superficie del tratto: l'ordinanza rinvia a una planimetria allegata, pubblicata come immagine, che non dà misure né coordinate; per questo la scheda non ha latitudine e longitudine e non compare in mappa. E come per Planargia, l'area «non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio»: sono parole dell'atto.Fonte: Comune di Bari Sardo, ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 del Sindaco Ivan Mameli, Ufficio del Sindaco, «Individuazione e istituzione temporanea, anno 2026, di n. 2 tratti di spiaggia località "Planargia" e "Il Fico" riservati all'accesso dei cani e dei loro conduttori», sei pagine, con due planimetrie allegate che ne fanno parte integrante e sostanziale; sezioni INDIVIDUA e ISTITUISCE, ORDINA punti da 1 a 20 e AVVERTETratto di spiaggia riservato ai cani in località Planargia
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 del Comune di Bari Sardo, firmata dal Sindaco dottor Ivan Mameli, è stata letta per intero, sei pagine. La sezione INDIVIDUA e ISTITUISCE dispone: «anche per l'anno 2026, n. 2 tratti di spiaggia libera di cui uno presso la località «Planargia» e l'altro presso la spiaggia «Il Fico», secondo le indicazioni segnaletiche indicate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, ove consentire l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia e dei loro conduttori». La sezione ORDINA elenca venti punti; i primi quindici sono le regole d'uso: 1) «l'utilizzo di tali area è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dalla data di adozione della presente Ordinanza al 30 Settembre 2026»; 2) possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; 3) ogni deiezione va rimossa immediatamente dal proprietario o detentore, munito di paletta o raccoglitore, e riposta negli appositi contenitori; 4) i proprietari e detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose; 5) devono essere maggiorenni e in possesso di un valido documento d'identità, da esibire al controllo, in mancanza del quale sono sanzionati e immediatamente allontanati dall'area; 6) devono essere muniti di museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di necessità o di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, nonché di guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri; 7) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona, sotto il controllo e la responsabilità del proprietario o detentore; 8) è vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate; 9) gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; 10) possono accedere solo i cani con regolare documentazione sanitaria attestante la profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; 11) l'accompagnatore deve avere con sé la scheda di vaccinazione, da esibire al controllo, in mancanza della quale è sanzionato e allontanato; 12) «essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio», il conduttore deve garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere all'acqua per l'abbeverata e la docciatura senza usare detergenti; 13) i conduttori devono evitare che i cani arrechino disturbo al vicinato e vigilare su eventuali manifestazioni di aggressività; 14) «l'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femminile durante il periodo estrale»; 15) il Comune provvede a periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile. I punti da 16 a 20 riguardano l'esecutività immediata, la pubblicazione all'albo pretorio cartaceo e online e sul sito, la trasmissione fra gli altri all'Ufficio Circondariale Marittimo di Tortolì-Arbatax, alla Prefettura di Nuoro, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e al Servizio Veterinario della ASL Ogliastra, il servizio giornaliero di verifica a cura della Polizia Locale con verbalizzazione degli accertamenti, e l'affissione nei luoghi pubblici. La sezione AVVERTE stabilisce che le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce più grave reato e in conformità alla legge 689/1981, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione. L'ordinanza è in vigore «dalla data di adozione della presente Ordinanza al 30 Settembre 2026». NON pone limiti di taglia né di peso, NON dà la superficie dei due tratti e NON dà coordinate: rinvia alle planimetrie, pubblicate dal Comune come immagini JPEG.È uno dei due tratti di spiaggia libera che Bari Sardo riserva ai cani, e l'orario è insolito: non una fascia in ore, ma «dall'alba al tramonto». Il periodo va dal 5 giugno, giorno di adozione dell'ordinanza, al 30 settembre 2026, e questa data conta: l'atto è dichiaratamente «temporaneo», riguarda «l'anno 2026», e il 1° ottobre 2026 non varrà più. Il Comune lo rinnova ogni anno — l'ordinanza stessa dà atto che «negli anni scorsi è stata prevista, con ordinanze sindacali, l'individuazione e istituzione di n. 2 tratti di spiaggia riservate ai cani» — ma un rinnovo annunciato non è un rinnovo fatto, e prima di partire fuori stagione conviene verificare. Le condizioni d'accesso sono numerose: iscrizione all'anagrafe canina, documentazione sanitaria della profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, scheda di vaccinazione da esibire al controllo, conduttore maggiorenne con documento d'identità valido, guinzaglio non più lungo di 1,50 metri e museruola. Il cane può fare il bagno nello specchio acqueo antistante, sotto la responsabilità di chi lo conduce. Che cosa non sappiamo: i confini esatti del tratto e la sua superficie, perché l'ordinanza rinvia a una planimetria allegata che è un'immagine e non dà né misure né coordinate; per questo la scheda non ha latitudine e longitudine e non compare in mappa, e sul posto ci si orienta con la segnaletica, che l'atto richiama. Un avvertimento che l'ordinanza fa da sé: l'area «non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio».Fonte: Comune di Bari Sardo, ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 del Sindaco Ivan Mameli, Ufficio del Sindaco, «Individuazione e istituzione temporanea, anno 2026, di n. 2 tratti di spiaggia località "Planargia" e "Il Fico" riservati all'accesso dei cani e dei loro conduttori», sei pagine, con due planimetrie allegate che ne fanno parte integrante e sostanziale; sezioni INDIVIDUA e ISTITUISCE, ORDINA punti da 1 a 20 e AVVERTE
Barletta
BT · 1 spiaggia
Battipaglia
SA · 1 spiaggia
Baunei
NU · 1 spiaggia
Bellaria-Igea Marina
RN · 1 spiaggia
Bernalda
MT · 1 spiaggia
Bibbona
LI · 1 spiaggia
Bisceglie
BT · 1 spiaggia
Bogliasco
GE · 1 spiaggia
Bonassola
SP · 1 spiaggia
Bonifati
CS · 1 spiaggia
Bordighera
IM · 1 spiaggia
Borghetto Santo Spirito
SV · 1 spiaggia
Bosa
OR · 1 spiaggia
Bovalino
RC · 1 spiaggia
Brindisi
BR · 1 spiaggia
Brolo
ME · 1 spiaggia
Cabras
OR · 4 spiagge
Area cani “Dog Friendly Beach” di Funtana Meiga
Dati incompletiLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Questa scheda non viene dall'ordinanza balneare ma dal comunicato ufficiale del Comune di Cabras del 19 giugno 2025, che descrive le quattro aree cani della stagione 2025 e dichiara che sono state predisposte «secondo quanto prescritto dall'ordinanza comunale». Il testo dell'ordinanza non l'abbiamo letto: l'atto balneare del 2026 esiste — l'albo pretorio del Comune lo indicizza come ordinanza-determinazione n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo» — ma la sua pagina di dettaglio nell'albo e' scaduta e risponde 404. Tre cose non le sappiamo. La prima, ed e' la piu' importante: non sappiamo se per la stagione 2026 il Comune abbia confermato queste quattro aree, perche' per il 2026 non ha pubblicato un comunicato equivalente a quello del 2025. La seconda: non conosciamo le date di inizio e fine della validita', perche' il comunicato non le scrive. La terza: non sappiamo che cosa valga sul resto del litorale di Cabras, cioe' se fuori da queste quattro aree i cani siano vietati o semplicemente non nominati; il comunicato non lo dice e l'ordinanza non l'abbiamo potuta leggere. In particolare non abbiamo nulla di verificato sulle spiagge di quarzo di Is Arutas e Mari Ermi, che stanno nell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre e non compaiono fra le quattro aree cani. Fuori da queste quattro aree vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. L'ordinanza regionale vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali: e' un'ambiguita' del testo che non risolviamo.Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). E' l'atto che l'albo pretorio del Comune di Cabras indicizza come «Det DG2614 2026 Ord Balneare»; la copia letta e' quella protocollata in arrivo dal Comune di Arborea e pubblicata da quel ComuneArea cani “Dog Friendly Beach” di Maimoni
Dati incompletiLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Questa scheda non viene dall'ordinanza balneare ma dal comunicato ufficiale del Comune di Cabras del 19 giugno 2025, che descrive le quattro aree cani della stagione 2025 e dichiara che sono state predisposte «secondo quanto prescritto dall'ordinanza comunale». Il testo dell'ordinanza non l'abbiamo letto: l'atto balneare del 2026 esiste — l'albo pretorio del Comune lo indicizza come ordinanza-determinazione n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo» — ma la sua pagina di dettaglio nell'albo e' scaduta e risponde 404. Tre cose non le sappiamo. La prima, ed e' la piu' importante: non sappiamo se per la stagione 2026 il Comune abbia confermato queste quattro aree, perche' per il 2026 non ha pubblicato un comunicato equivalente a quello del 2025. La seconda: non conosciamo le date di inizio e fine della validita', perche' il comunicato non le scrive. La terza: non sappiamo che cosa valga sul resto del litorale di Cabras, cioe' se fuori da queste quattro aree i cani siano vietati o semplicemente non nominati; il comunicato non lo dice e l'ordinanza non l'abbiamo potuta leggere. In particolare non abbiamo nulla di verificato sulle spiagge di quarzo di Is Arutas e Mari Ermi, che stanno nell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre e non compaiono fra le quattro aree cani. Fuori da queste quattro aree vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. L'ordinanza regionale vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali: e' un'ambiguita' del testo che non risolviamo.Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). E' l'atto che l'albo pretorio del Comune di Cabras indicizza come «Det DG2614 2026 Ord Balneare»; la copia letta e' quella protocollata in arrivo dal Comune di Arborea e pubblicata da quel ComuneArea cani “Dog Friendly Beach” di Portu S’uedda
Dati incompletiLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Questa scheda non viene dall'ordinanza balneare ma dal comunicato ufficiale del Comune di Cabras del 19 giugno 2025, che descrive le quattro aree cani della stagione 2025 e dichiara che sono state predisposte «secondo quanto prescritto dall'ordinanza comunale». Il testo dell'ordinanza non l'abbiamo letto: l'atto balneare del 2026 esiste — l'albo pretorio del Comune lo indicizza come ordinanza-determinazione n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo» — ma la sua pagina di dettaglio nell'albo e' scaduta e risponde 404. Tre cose non le sappiamo. La prima, ed e' la piu' importante: non sappiamo se per la stagione 2026 il Comune abbia confermato queste quattro aree, perche' per il 2026 non ha pubblicato un comunicato equivalente a quello del 2025. La seconda: non conosciamo le date di inizio e fine della validita', perche' il comunicato non le scrive. La terza: non sappiamo che cosa valga sul resto del litorale di Cabras, cioe' se fuori da queste quattro aree i cani siano vietati o semplicemente non nominati; il comunicato non lo dice e l'ordinanza non l'abbiamo potuta leggere. In particolare non abbiamo nulla di verificato sulle spiagge di quarzo di Is Arutas e Mari Ermi, che stanno nell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre e non compaiono fra le quattro aree cani. Fuori da queste quattro aree vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. L'ordinanza regionale vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali: e' un'ambiguita' del testo che non risolviamo.Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). E' l'atto che l'albo pretorio del Comune di Cabras indicizza come «Det DG2614 2026 Ord Balneare»; la copia letta e' quella protocollata in arrivo dal Comune di Arborea e pubblicata da quel ComuneArea cani “Dog Friendly Beach” di San Giovanni di Sinis
Dati incompletiLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Questa scheda non viene dall'ordinanza balneare ma dal comunicato ufficiale del Comune di Cabras del 19 giugno 2025, che descrive le quattro aree cani della stagione 2025 e dichiara che sono state predisposte «secondo quanto prescritto dall'ordinanza comunale». Il testo dell'ordinanza non l'abbiamo letto: l'atto balneare del 2026 esiste — l'albo pretorio del Comune lo indicizza come ordinanza-determinazione n. 2614/24684 del 12 giugno 2026, «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo» — ma la sua pagina di dettaglio nell'albo e' scaduta e risponde 404. Tre cose non le sappiamo. La prima, ed e' la piu' importante: non sappiamo se per la stagione 2026 il Comune abbia confermato queste quattro aree, perche' per il 2026 non ha pubblicato un comunicato equivalente a quello del 2025. La seconda: non conosciamo le date di inizio e fine della validita', perche' il comunicato non le scrive. La terza: non sappiamo che cosa valga sul resto del litorale di Cabras, cioe' se fuori da queste quattro aree i cani siano vietati o semplicemente non nominati; il comunicato non lo dice e l'ordinanza non l'abbiamo potuta leggere. In particolare non abbiamo nulla di verificato sulle spiagge di quarzo di Is Arutas e Mari Ermi, che stanno nell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre e non compaiono fra le quattro aree cani. Fuori da queste quattro aree vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. L'ordinanza regionale vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali: e' un'ambiguita' del testo che non risolviamo.Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). E' l'atto che l'albo pretorio del Comune di Cabras indicizza come «Det DG2614 2026 Ord Balneare»; la copia letta e' quella protocollata in arrivo dal Comune di Arborea e pubblicata da quel Comune
Cagliari
CA · 1 spiaggia
Cagnano Varano
FG · 1 spiaggia
Calatabiano
CT · 1 spiaggia
Camaiore
LU · 1 spiaggia