La ricerca
Cerca fra le spiagge in archivio
Questa ricerca guarda tutti i comuni insieme, non uno alla volta: sono le 649 spiagge di cui abbiamo letto l'atto che regola l'accesso dei cani.
649 spiagge su 649 in archivio. Nessun filtro attivo.
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Acate
RG · 1 spiaggia
Aci Castello
CT · 1 spiaggia
Acireale
CT · 1 spiaggia
Acquedolci
ME · 1 spiaggia
Agropoli
SA · 1 spiaggia
Alassio
SV · 3 spiagge
Aree attrezzate per la custodia dei cani negli stabilimenti balneari di Alassio
Verificato, con condizioniSolo cani di piccola e media tagliaL'articolo 13 comma 2 consente ai concessionari, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune di Alassio, di individuare dentro la propria concessione aree debitamente attrezzate da destinare alla custodia dei cani, tenute ad almeno tre metri e cinquanta dai confini della concessione. La capienza è legata alla superficie: fino a centocinquanta metri quadri non più di sei cani contemporaneamente, fra centocinquanta e trecento metri quadri non più di dodici, oltre i trecento metri quadri non più di venti. L'area deve salvaguardare l'incolumità e la tranquillità degli utenti e assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie, dev'essere debitamente recintata — salvo quelle che abbiano un lato direttamente sulla battigia — e l'accesso dev'essere garantito da un'idonea passatoia. Restano valide tutte le condizioni sull'animale che l'articolo 13 comma 1 pone per l'accesso agli stabilimenti, compreso il divieto d'accesso ai cani di grossa taglia.L'ordinanza permette queste aree ma non ne individua nessuna: non dice quali stabilimenti le abbiano allestite, né quante ne esistano oggi, né a che prezzo. Serve un'autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune, e non abbiamo trovato l'elenco delle autorizzazioni rilasciate. L'atto non dice se da quest'area il cane possa raggiungere il mare: la balneazione dei cani è disciplinata a parte, dal comma successivo, e riguarda gli specchi acquei che il concessionario deve farsi autorizzare separatamente. Anche qui vale la scadenza scritta in testa all'articolo 13, «limitatamente alla stagione estiva 2023», che il divieto generale non ha. La recinzione è obbligatoria salvo per le aree che abbiano un lato direttamente sulla battigia: se un'area sia recintata su tutti i lati dipende quindi da dove si trova, e l'atto non lo dice per nessuna in particolare.Fonte: Comune di Alassio, ordinanza n. 128 del 04/05/2023, «Disciplina delle attività balneari di competenza comunale» (ordinanza demaniale n. 01/2023), articoli 1, 2, 6 lettera g e 13Cani negli stabilimenti balneari di Alassio
Verificato, con condizioniSolo cani di piccola e media tagliaL'articolo 13, limitatamente alla stagione estiva 2023, dà ai titolari di stabilimenti balneari di Alassio la facoltà di accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia. Il cane deve avere microchip o tatuaggio, la documentazione sanitaria della profilassi vaccinale, il certificato veterinario di buona salute e la copia dell'assicurazione di responsabilità civile, oppure una dichiarazione di manleva firmata dal proprietario. Sulla spiaggia il cane va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone, e l'accompagnatore deve assicurarsi che l'animale non possa raggiungere i vicini e resti dentro l'area di influenza della postazione. Il cane deve essere munito di museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità. L'accompagnatore deve sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile, garantire che il cane possa ripararsi all'ombra, avere con sé paletta e raccoglitore, rimuovere le deiezioni solide e depositarle nei contenitori dei rifiuti mentre quelle liquide vanno asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, evitare per quanto possibile comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci dell'animale — e in caso contrario allontanarsi dalla spiaggia — e condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica circa ogni due ore. L'accesso è comunque proibito ai cani di grossa taglia, a quelli con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale. La responsabilità di far rispettare queste regole è dei bagnini concessionari e dei gestori, che ne rispondono in solido con i proprietari dei cani.Questa non è una spiaggia che il Comune indica: è una facoltà che l'ordinanza dà a ciascun titolare di stabilimento balneare, e nessuno stabilimento è nominato nell'atto. Non esiste un elenco pubblico di chi l'abbia esercitata, quindi quali bagni accolgano davvero i cani si sa solo chiedendo sul posto. Tre cose restano aperte, e sono dell'atto, non nostre. La prima è la data: l'articolo 13 si apre con «Limitatamente alla stagione estiva 2023», mentre il divieto generale dell'articolo 6 non ha scadenza scritta — alla lettera questa apertura è scaduta e il divieto no, e se il Comune l'abbia rinnovata per il 2026 non risulta da nessun atto che abbiamo trovato. La seconda è il perimetro: il titolo dell'articolo 13 parla di stabilimenti balneari «e spiagge libere organizzate», ma il testo del comma 1 dà la facoltà ai soli titolari di stabilimenti balneari, e quale delle due formulazioni valga non lo decidiamo noi. La terza è la taglia: l'atto ammette i cani «di piccola e media taglia» e proibisce quelli «di grossa taglia» senza dire a quanti chili passi il confine, quindi in pratica lo decide il bagnino. L'ordinanza non dice quanto costi: il cane entra dentro una concessione a pagamento, e il prezzo lo fa il concessionario.Fonte: Comune di Alassio, ordinanza n. 128 del 04/05/2023, «Disciplina delle attività balneari di competenza comunale» (ordinanza demaniale n. 01/2023), articoli 1, 2, 6 lettera g e 13Specchi acquei per la balneazione dei cani davanti agli stabilimenti balneari di Alassio
Verificato, con condizioniSolo cani di piccola e media tagliaL'articolo 13 comma 3 consente ai concessionari, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune di Alassio, di individuare uno specchio acqueo dedicato alla balneazione dei cani già registrati presso lo stabilimento. L'area di mare dev'essere ricavata davanti alla porzione di arenile attrezzato, a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento, in ogni caso ad almeno cinque metri dagli altri bagni, delimitata da boe galleggianti e segnalata da un cartello con la scritta «Specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani». Se due concessionari mettono le proprie aree attrezzate a confine, lo specchio acqueo può essere condiviso. Dove davanti allo stabilimento sia autorizzata la locazione di natanti, quell'attività deve poter continuare senza turbativa. Il proprietario deve portare il cane all'acqua tenendolo al guinzaglio e riassicurarlo al guinzaglio appena esce; durante la permanenza in acqua devono esserci sempre il proprietario o un accompagnatore, e i cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare. Il numero di cani che possono fare il bagno insieme dev'essere rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. È vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola. La pulizia dello specchio acqueo e della fascia di libero transito davanti, se sporcata dalle deiezioni dell'animale, è responsabilità dei proprietari.È l'unico punto dell'ordinanza in cui a un cane è consentito entrare in mare ad Alassio, e vale solo davanti agli stabilimenti che si siano fatti autorizzare lo specchio acqueo: l'atto non ne individua nessuno, non ne pubblica l'elenco e non dice quanti ne esistano. Il bagno è riservato ai cani «già registrati presso lo stabilimento», quindi passa comunque dall'ingresso a pagamento nella concessione. Restano fuori i cani obbligati a portare la museruola, per i quali l'ordinanza vieta espressamente la balneazione, e non è detto quando quell'obbligo scatti se non «in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti». L'ordinanza non fissa un numero massimo di cani in acqua: dice solo che va rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo, e quindi lo decide il gestore. Anche qui vale la scadenza scritta in testa all'articolo 13, «limitatamente alla stagione estiva 2023». Non indichiamo un punto in mappa: l'atto non pubblica coordinate e collocare noi uno specchio acqueo che non è nominato significherebbe inventarlo.Fonte: Comune di Alassio, ordinanza n. 128 del 04/05/2023, «Disciplina delle attività balneari di competenza comunale» (ordinanza demaniale n. 01/2023), articoli 1, 2, 6 lettera g e 13
Alba Adriatica
TE · 3 spiagge
Area attrezzata per cani sulla spiaggia libera a nord, a ridosso della Bambinopoli
Verificato, con condizioniSolo cani di piccola tagliaLa regola oraria che la Regione ha introdotto a metà luglio 2026 vale anche qui, e non sta nel testo dell'ordinanza balneare che la Regione pubblica: chi scarica soltanto quell'allegato non la vede. La determinazione del 14 luglio 2026, adottata dopo una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari del 22 giugno, precisa che durante il periodo di balneazione compreso tra il 23 maggio e il 20 settembre «l'accesso degli animali d'affezione alla battigia ed alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria 8.00-19.00». Poiché l'area per cani di Alba Adriatica è, per il piano comunale, una spiaggia libera attrezzata, la fascia oraria regionale la riguarda: fra le otto e le diciannove, in quei quattro mesi, il cane non dovrebbe esserci. La determinazione lascia invece sempre aperti gli stabilimenti balneari che abbiano comunicato l'attivazione delle aree destinate agli animali. È stata trasmessa a tutti i Comuni costieri, alla Direzione Marittima di Pescara e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, che è quello competente su questo tratto di costa.Questa è l'unica area per cani che un atto del Comune di Alba Adriatica collochi in un posto preciso, e il posto lo dice con cinque parole: «la spiaggia libera posta a Nord ridosso della Bambinopoli comunale». Non dà né confini misurati né coordinate, e nemmeno un indirizzo: il punto che indichiamo in mappa è la proiezione sul bagnasciuga della Bambinopoli comunale, che OpenStreetMap censisce come parco all'estremità nord del lungomare — è un orientamento, non un confine. Tre cose vanno dette prima di partire. La prima è una contraddizione dentro il piano stesso, che non risolviamo noi: il testo delle norme tecniche, all'articolo 8.3, parla di «area attrezzata per cani» e basta, senza porre limiti di taglia; le tavole di progetto dello stesso piano chiamano invece quella destinazione «spiagge libere attrezzate animali piccola taglia» e la attribuiscono a un «art. 8.4 N.T.A.» che nel testo approvato disciplina tutt'altro. Se un cane grande possa stare in quest'area, il piano lo dice in due modi diversi in due elaborati diversi, e la Regione, nell'ordinanza balneare, prescrive che fra norme in contrasto prevalga la più restrittiva: per questo la scheda dichiara il limite di piccola taglia, ma segnala che il testo normativo non lo ripete. La seconda riguarda il bagno. La tabella dell'uso del fronte mare, nelle tavole del piano, mette la «spiaggia libera attrezzata per animali piccola taglia» nella stessa voce della «spiaggia non balneabile» e delle «superfici erose», per centodiciannove metri e sessanta di fronte complessivi; e l'ordinanza comunale del 26 maggio 2026 vieta in modo assoluto e permanente la balneazione nelle acque che vanno dalla foce del torrente Vibrata fino a cento metri più a sud, cioè proprio all'altezza della Bambinopoli. Che l'acqua davanti all'area per cani sia dentro o fuori quel tratto vietato, i due atti non lo dicono e noi non lo deduciamo: è però la prima domanda da fare al Comune. La terza è che non sappiamo se l'area sia oggi materialmente allestita, con la fontana e i sacchetti che il piano prevede: il piano la localizza, nessun atto successivo ne conferma o smentisce l'esistenza sul posto.Fonte: Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'art. 4 comma 5Spiagge libere del litorale di Alba Adriatica
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoQuesta determinazione è il pezzo che cambia la regola pratica su tutta la costa abruzzese, e non sta dentro il testo dell'ordinanza pubblicato come allegato: la Regione l'ha adottata il 14 luglio 2026, dopo una richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari, per assicurare «un'applicazione uniforme della disciplina su tutto il litorale regionale». Integra l'articolo 4, comma 5, dell'Ordinanza Balneare 2026 precisando che durante il periodo di balneazione, compreso fra il 23 maggio e il 20 settembre, l'accesso degli animali d'affezione alla battigia e alle spiagge libere è consentito esclusivamente al di fuori della fascia oraria dalle 8:00 alle 19:00, ferme restando le norme sulla conduzione e la custodia degli animali; e che resta sempre consentito l'accesso agli stabilimenti balneari che abbiano formalmente comunicato al Comune la volontà di ammettere gli animali e abbiano predisposto aree e servizi nel rispetto della legge regionale 19/2014, del Piano Demaniale Marittimo Regionale, dell'Ordinanza Balneare 2026 e delle ordinanze comunali. La determinazione afferma essa stessa che la disciplina dell'accesso degli animali alle spiagge sta in quattro luoghi: la legge regionale 19/2014, il Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con delibera di Giunta 20/4 del 15 febbraio 2015, l'Ordinanza Balneare 2026 e le ordinanze annuali dei Comuni costieri. È stata trasmessa a tutti i Comuni costieri.Attenzione: questa scheda non poggia su un atto del Comune di Alba Adriatica, perché un atto comunale sull'accesso dei cani alle spiagge non l'abbiamo trovato. Poggia su due atti regionali, letti per intero: la legge regionale 19 del 2014, che garantisce l'accesso di cani e gatti alle spiagge e permette ai Comuni di vietarlo solo individuando le aree con un atto da adottare entro il 30 marzo di ogni anno, e la determinazione regionale del 14 luglio 2026, che dal 23 maggio al 20 settembre consente l'accesso degli animali alla battigia e alle spiagge libere soltanto fuori dalla fascia 8:00-19:00. Dove abbiamo cercato, in modo che chiunque possa rifare la ricerca: nel registro delle ordinanze del Comune sul portale Halley, dove per il 2026 risultano centocinquantacinque atti e nessuno riguarda gli animali in spiaggia (ce ne sono sul litorale, ma sono interdizioni per lavori di ripascimento e un divieto di balneazione alla foce del Vibrata); nel registro delle determinazioni e in quello delle deliberazioni dello stesso portale, per il 2026, con lo stesso esito; e nel motore di ricerca del sito istituzionale, per le parole cani, animali, affezione, arenile, spiagge, bau e pet. Due limiti di questa ricerca vanno detti. Il primo: il registro online del Comune contiene soltanto gli atti del 2026, quindi un'ordinanza di un anno precedente ancora in vigore non sarebbe visibile — anche se la legge regionale chiede al Comune un atto nuovo ogni anno, entro il 30 marzo. Il secondo: la stagione balneare a cui la regola oraria si aggancia è quella regionale, cioè il periodo di balneazione dal 23 maggio al 20 settembre 2026, non una stagione decisa dal Comune. Se sul posto un cartello dice il contrario, quel cartello racconta un atto che noi non abbiamo trovato: prima di partire con il cane conviene telefonare al Comune.Fonte: Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, determinazione dirigenziale n. DPC032/168 del 14/07/2026, «Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Balneare 2026», integrazione dell'art. 4 comma 5Stabilimenti balneari di Alba Adriatica che ammettono cani di piccola taglia
Verificato, con condizioniSolo cani di piccola tagliaL'ordinanza regionale consente qualcosa di più ampio di quanto il piano comunale scriva, ed è utile sapere che cosa un gestore potrebbe allestire. L'articolo 4 comma 5 permette, durante l'arco dell'intero anno, di attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e nei limiti della legge regionale 19/2014; quelle zone possono avere spazi individuali e vanno delimitate con materiale naturale, non impattante, alto al massimo un metro e cinquanta. Lo specchio acqueo antistante, di superficie massima cento metri quadrati, può essere usato per il bagno dei cani esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione, va delimitato con boe o corde galleggianti e segnalato, previa comunicazione al Comune. È l'unica strada per cui, ad Alba Adriatica, un cane potrebbe legittimamente entrare in acqua da uno stabilimento. L'ordinanza aggiunge, all'articolo 5, che nelle aree in concessione va comunque garantito il libero e gratuito accesso alla battigia durante la stagione di balneazione, e alla spiaggia durante tutto l'anno. Non pone limiti di taglia o di peso.Qui la regola è scritta con precisione insolita e l'elenco dei posti non esiste: è la combinazione più fastidiosa per chi deve decidere se partire. Il piano d'arenile dice che ogni concessionario «potrà» ammettere animali domestici di piccola taglia — è una facoltà, non un obbligo — e non esiste alcun elenco pubblico degli stabilimenti di Alba Adriatica che l'abbiano esercitata, né di quelli che abbiano comunicato al Comune l'attivazione di un'area per animali secondo l'ordinanza regionale. Quali bagni accolgano il cane si sa solo telefonando. Il limite di peso, «6 – 7 Kg», è scritto come un intervallo e non come una soglia, e il piano non dice chi debba misurarlo né che cosa succeda a chi arriva con un cane di otto chili: in pratica la valutazione resta al gestore. Non sappiamo neppure se il cane possa uscire dall'ombrellone assegnato per raggiungere l'acqua: il piano prescrive che l'animale sia portato in braccio fino all'ombrellone e tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone, e non prevede un percorso verso il mare; il divieto generale di condurre cani sulla spiaggia durante la stagione balneare, scritto nell'articolo precedente, non è richiamato né escluso. Va tenuto presente, infine, che la determinazione regionale del luglio 2026 tiene sempre aperti agli animali gli stabilimenti che abbiano comunicato l'attivazione dell'area dedicata: se un bagno di Alba Adriatica l'abbia fatto, il Comune non lo pubblica.Fonte: Regione Abruzzo — Dipartimento Territorio e Ambiente, Ufficio Demanio Marittimo, Ordinanza Balneare 2026, adottata con determinazione DPC032/28 del 06/02/2026, approvata con determinazione DPC032/67 dell'11/03/2026 e rettificata con determinazione DPC032/118 del 21/05/2026; articoli 1, 3, 4 comma 5, 5 e 9 comma 5
Albisola Superiore
SV · 1 spiaggia
Albissola Marina
SV · 2 spiagge
Cani negli stabilimenti balneari di Albissola Marina
Verificato, con condizioniSolo cani di piccola e media tagliaL'articolo 8 è l'unica apertura dell'ordinanza: in via sperimentale, nell'ambito territoriale di competenza, è facoltà dei gestori di stabilimenti balneari accogliere dentro la propria concessione cani di piccola e media taglia. Il cane può accedere se ha un riconoscimento, microchip o tatuaggio, ed è accompagnato dalla documentazione sanitaria che attesta la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, dalla certificazione veterinaria di buona salute e dalla fotocopia dell'assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, oppure da una dichiarazione del proprietario che manlevi il concessionario da eventuali danni a persone o cose. Sulla spiaggia il cane va tenuto a un guinzaglio lungo almeno un metro e mezzo, stabilmente fissato a terra all'asta dell'ombrellone, e l'accompagnatore deve assicurarsi che non possa raggiungere i vicini, sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e garantire che l'animale possa ripararsi all'ombra. Deve avere con sé paletta o raccoglitore: le deiezioni solide vanno rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare. L'ordinanza scrive, in una riga sola e senza eccezioni, che il bagno in mare del cane non è consentito. L'accompagnatore deve evitare per quanto possibile comportamenti inadeguati o eccessivamente vivaci del proprio cane, e in caso contrario allontanarsi dalla spiaggia; l'accesso è comunque proibito ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale; circa ogni due ore il cane va portato fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.Questa non è una spiaggia che qualcuno abbia individuato: è una facoltà che l'ordinanza dà «in via sperimentale» a ciascun gestore di stabilimento balneare, e nessuno stabilimento è nominato nell'atto. Non esiste un elenco pubblico di chi l'abbia esercitata, quindi quali bagni accolgano davvero i cani si sa solo chiedendo sul posto. Tre limiti vanno saputi prima di partire. Il primo è la taglia: sono ammessi i cani «di piccola e media taglia», e l'atto non dice a quanti chili passi il confine — lo decide di fatto il bagnino. Il secondo è l'acqua: l'ordinanza scrive che il bagno in mare del cane non è consentito, e non prevede nessuno specchio acqueo dedicato. Il terzo è la data: l'atto è del maggio 2022 e le ordinanze successive stanno su un albo che non siamo riusciti a leggere, quindi se questa facoltà sia stata confermata, ristretta o ampliata negli anni seguenti non lo sappiamo. L'ordinanza non dice nulla sul prezzo: il cane entra dentro una concessione a pagamento, e le condizioni pratiche le pone il gestore. Ad Albissola Marina la stessa domanda ha due risposte, di due autorità diverse, e non si sovrappongono del tutto: l'ordinanza dell'Autorità portuale parla di accogliere il cane al seguito del cliente e limita l'accesso alla piccola e media taglia, quella comunale del 2013 parla di aree attrezzate per la custodia di animali domestici e non pone limiti di taglia, ma vieta di lasciare l'animale senza il padrone. Quale delle due prevalga oggi non lo dice nessuno dei due atti. Il limite di taglia che indichiamo è quello dell'atto più recente. È anche l'unico comune del comprensorio per cui l'Autorità portuale dichiara che uno stabilimento attrezzato per i cani esiste davvero: ne parla la scheda dedicata.Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ufficio Territoriale di Savona, ordinanza del Presidente n. 4 del 31/05/2022, «Ordinanza balneare», comprensorio territoriale di Savona-Vado Ligure di cui al D.M. 06/04/1994, articoli 3, 8 e 10 comma 2 lettera fLo stabilimento balneare attrezzato per cani del litorale di Albissola Marina
Dati incompletiSolo cani di piccola e media tagliaNel testo stesso del divieto, all'articolo 10 comma 2 lettera f, l'Autorità di Sistema Portuale aggiunge una riga informativa che non ripete per nessun altro comune del comprensorio: «A titolo informativo si rende noto che sul litorale del Comune di Albissola Marina è presente uno stabilimento balneare attrezzato per ospitare clienti con cani al seguito». È l'unica affermazione, in tutto l'atto, che dica che un posto dove portare il cane esiste davvero e non solo che potrebbe esistere. L'ordinanza non ne scrive il nome, non ne dà l'indirizzo e non ne indica i confini; le condizioni d'accesso restano quelle dell'articolo 8, compreso il divieto di bagno in mare per il cane e il limite alla piccola e media taglia.Di questo stabilimento sappiamo una cosa sola, ed è tanto perché nessun altro comune del comprensorio ce l'ha: l'Autorità di Sistema Portuale, dentro il testo del divieto, dichiara che sul litorale di Albissola Marina uno stabilimento attrezzato per ospitare clienti con cani al seguito c'è. Non ne scrive il nome, non ne dà l'indirizzo, non lo colloca. Una traccia esiste e la diciamo perché è una nostra lettura e non una posizione di nessuna autorità: l'ordinanza comunale del 2013, in un capoverso che parla di sosta dei natanti e non di cani, nomina una spiaggia libera «tra Bagni Lido e Bagni Bau Bau Village». Che i «Bagni Bau Bau Village» siano lo stabilimento di cui parla l'Autorità portuale è verosimile ma nessuno dei due atti lo dice, e non lo diamo per certo. Non sappiamo se lo stabilimento sia ancora attivo — l'atto che lo segnala è del 2022 —, a quali condizioni di prezzo accolga i cani, se abbia un'area recintata, quanti cani possa ospitare. Le condizioni che valgono di sicuro sono quelle generali dell'articolo 8: piccola e media taglia, guinzaglio fissato all'ombrellone, documenti sanitari e assicurazione, e niente bagno in mare. Prima di andarci, telefonare.Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Ufficio Territoriale di Savona, ordinanza del Presidente n. 4 del 31/05/2022, «Ordinanza balneare», comprensorio territoriale di Savona-Vado Ligure di cui al D.M. 06/04/1994, articoli 3, 8 e 10 comma 2 lettera f
Alcamo
TP · 1 spiaggia
Alghero
SS · 1 spiaggia
Alliste
LE · 1 spiaggia
Altavilla Milicia
PA · 1 spiaggia
Alì Terme
ME · 1 spiaggia
Amalfi
SA · 1 spiaggia
Ameglia
SP · 2 spiagge
Aree recintate per la custodia degli animali negli stabilimenti balneari di Ameglia
Dati incompletiLimite di peso non verificatoL'ordinanza balneare di Ameglia consente ai concessionari di ricavare, dentro la propria concessione, aree recintate e attrezzate da destinare alla custodia degli animali domestici, e le subordina al nulla osta del Servizio Veterinario. È l'unico regime della costa amegliese in cui l'atto scrive per esteso le regole di conduzione del cane in spiaggia: anagrafe canina, vaccinazioni con scheda al seguito, assenza di parassiti, divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in calore, ombra e acqua a carico del proprietario, guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo prima e dopo il bagno, museruola al seguito, raccolta immediata delle deiezioni. Il Comune non pubblica quali stabilimenti abbiano ottenuto l'autorizzazione, e l'ordinanza non obbliga nessuno a chiederla: la esistenza dell'area va verificata con lo stabilimento prima di partire.Non sappiamo quali stabilimenti di Ameglia abbiano davvero ricavato un'area di questo tipo, né quanti posti abbiano, né se chiedano un supplemento: il Comune non pubblica l'elenco delle autorizzazioni e l'ordinanza si limita a consentirle. È la differenza fra poter entrare e non poter entrare, e si sa solo telefonando allo stabilimento. L'atto scrive queste aree dentro la stessa lettera m) che vieta i cani sulle spiagge dal 1° aprile al 31 ottobre, e da lì viene il periodo che indichiamo: l'ordinanza non ne dà uno proprio. Non dice nemmeno se l'area debba avere accesso al mare, e quindi se da lì il cane possa fare il bagno.Fonte: Comune di Ameglia, ordinanza n. 1/D del 18/05/2022, «Disciplina dell'esercizio dell'attività balneare ed elioterapica lungo il litorale del Comune di Ameglia (SP)», art. 2 e lettera m) delle prescrizioniSpiaggia libera destinata ai cani alla foce del Magra ad Ameglia
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAmeglia è, insieme a Bonassola, uno dei due Comuni costieri della provincia della Spezia in cui l'ordinanza balneare ritaglia per nome un tratto di litorale aperto ai cani. La lettera m) delle prescrizioni vieta di condurre cani o altri animali sulle spiagge e sulle zone destinate alla balneazione «per il periodo 1° aprile - 31 ottobre e ad eccezione della spiaggia libera all'uopo destinata, arenile compreso nella parte terminale sponda sinistra del fiume Magra». Su quel tratto, quindi, il divieto non si applica. La stessa lettera aggiunge che i concessionari possono individuare, dentro la propria concessione, aree recintate debitamente attrezzate e autorizzate per il ricovero temporaneo degli animali, previo nulla osta del Servizio Veterinario, e detta poi un elenco di norme di conduzione dei cani in spiaggia: solo cani iscritti all'anagrafe canina, divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in calore, vaccinazioni in regola con scheda da esibire ai controlli, animali esenti da parassiti, responsabilità civile e penale del proprietario, obbligo di ombreggiatura e di acqua pulita per l'abbeverata, guinzaglio non superiore a un metro e mezzo durante la permanenza sulla spiaggia prima e dopo il bagno, museruola rigida o morbida al seguito, rimozione immediata delle deiezioni con palette o raccoglitori idonei. La stagione balneare, secondo l'articolo due, è compresa fra il primo maggio e il trenta settembre di ogni anno: il divieto sui cani è quindi più lungo della stagione.Qui il cane può stare, ed è l'unico tratto del litorale di Ameglia in cui l'ordinanza lo dice. Tre cose vanno dette. La prima è dove sia esattamente: l'atto lo individua come «arenile compreso nella parte terminale sponda sinistra del fiume Magra» e non dà né coordinate né misure, e noi non traduciamo quella descrizione in un punto sulla mappa; per questo la scheda non compare in mappa e conviene cercare la segnaletica sul posto. La seconda è una nostra lettura, e la dichiariamo: le condizioni che riportiamo — iscrizione all'anagrafe canina, vaccinazioni in regola, divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in calore, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo durante la permanenza, museruola al seguito, obbligo di ombra e di acqua pulita, raccolta immediata delle deiezioni — sono scritte nell'ordinanza sotto il titolo «norme di conduzione di cani in spiaggia», ma in coda al periodo che parla delle aree recintate che i concessionari possono attrezzare dentro la propria concessione. L'atto non dice se valgano anche su questa spiaggia libera: noi le riportiamo perché sono le condizioni prudenti e perché sono le uniche che l'ordinanza scriva, non perché il rinvio sia chiaro. La terza riguarda la data dell'atto: l'ordinanza che abbiamo letto è del 18 maggio 2022, e il registro del Comune elenca due ordinanze di pari oggetto più recenti, del maggio 2025 e del maggio 2026, il cui testo non è allegato né pubblicato da nessuna parte. Non sappiamo se quelle ordinanze abbiano confermato questa spiaggia.Fonte: Comune di Ameglia, ordinanza n. 1/D del 18/05/2022, «Disciplina dell'esercizio dell'attività balneare ed elioterapica lungo il litorale del Comune di Ameglia (SP)», art. 2 e lettera m) delle prescrizioni
Anacapri
NA · 1 spiaggia
Ancona
AN · 1 spiaggia
Andora
SV · 1 spiaggia
Andrano
LE · 1 spiaggia
Anzio
RM · 2 spiagge
Area riservata ai cani da compagnia della Scialuppa 2
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 della Città di Anzio, adottata con ordinanza dirigenziale n. 2 del 21/05/2026, è intitolato «Accesso animali da compagnia» e contiene un solo comma: «9.1 nel tratto di arenile a libera fruizione, ubicato tra gli stabilimenti balneari “la Scialuppa 2” e “la Playa”, è consentito l'accesso agli animali da compagnia, utilizzando la scala pubblica sita in Lungomare delle Sirene, nel rispetto del regolamento allegato ed integrativo alla presente Ordinanza». Il regolamento allegato, intitolato «AREA RISERVATA AI CANI DA COMPAGNIA», descrive l'area come «tratto di arenile a libera fruizione di ML 25,00, ubicato a sud del confine dello stabilimento balneare “la Scialuppa 2”, dove potranno accedere gli animali da compagnia», e ne subordina l'accesso a queste prescrizioni: «l'utilizzo di tali aree è consentito dalle ore 09:00 alle ore 19:00; in tali aree verranno effettuati interventi di pulizia giornaliera; in tali aree non sarà presente il servizio di salvamento ai bagnanti». Seguono dieci condizioni numerate: possono accedere i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; i proprietari o detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono civilmente e penalmente di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose; hanno l'obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile; devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; «i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50»; hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; «gli animali possono fare il bagno in mare esclusivamente nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata»; «è interdetto l'accesso all'area degli animali di sesso femminile in periodo estrale»; gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; le deiezioni vanno rimosse immediatamente con palette o raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori installati nell'area. L'allegato chiude stabilendo che «qualsiasi infrazione verrà punita, se il fatto non costituisce reato, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, come stabilito all'art.7 dell'Ordinanza balneare vigente (somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro)». La stagione balneare 2026 di Anzio, fissata dall'ordinanza del Sindaco n. 37 del 21/05/2026, va dal 23 maggio al 13 settembre 2026. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non indica il numero massimo di cani ammessi contemporaneamente e non pubblica coordinate.È l'unico tratto di litorale di Anzio dove l'ordinanza balneare 2026 consente l'accesso dei cani, e va detto quanto è piccolo: venticinque metri di arenile a libera fruizione, a sud del confine dello stabilimento balneare «la Scialuppa 2». L'atto lo descrive due volte e in due modi che vanno letti insieme: l'articolo 9.1 lo colloca «tra gli stabilimenti balneari “la Scialuppa 2” e “la Playa”» e indica come via d'accesso «la scala pubblica sita in Lungomare delle Sirene»; l'allegato all'ordinanza, intitolato «Area riservata ai cani da compagnia», ne dà la misura, 25 metri lineari, e lo colloca a sud del confine della Scialuppa 2. Non pubblichiamo coordinate perché l'ordinanza non ne dà e il tratto è definito per confine con due concessioni: per questo la scheda non compare in mappa. Sul posto si cerca la scala pubblica sul Lungomare delle Sirene. Le cose buone: qui il cane può fare il bagno, ma soltanto nello specchio acqueo antistante l'area, e il Comune garantisce la pulizia giornaliera. Le cose da sapere prima di partire: l'area è utilizzabile solo dalle 9.00 alle 19.00, non c'è il servizio di salvamento, possono entrare solo i cani iscritti all'anagrafe canina, il guinzaglio è obbligatorio e non può superare 1,50 metri, l'acqua per il cane va portata da casa, e alle cagne in calore l'accesso è interdetto. Quello che l'ordinanza non dice è quanti cani possano stare in venticinque metri, se l'area sia delimitata e segnalata e se ci siano ombra o servizi: non lo sappiamo. Fuori dal periodo 23 maggio - 13 settembre il divieto generale dell'articolo 4.8 non opera, ma l'ordinanza non regola neppure questa area, e noi non deduciamo.Fonte: Città di Anzio, ordinanza dirigenziale n. 2 del 21/05/2026 del Dirigente dell'Area 4 - Tecnica LL.PP. Patrimonio e Demanio, «Ordinanza balneare stagione 2026 - utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico ricreative», articolo 4.8, articolo 5.9, articolo 9 «Accesso animali da compagnia» e allegato «Area riservata ai cani da compagnia»Aree per animali nelle concessioni demaniali di Anzio
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 5.9 dell'ordinanza balneare 2026 della Città di Anzio stabilisce che «i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, previa semplice comunicazione scritta all'ufficio demanio marittimo del Comune di Anzio, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per una altezza non superiore a MT 1,30 (realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né con materiale che possa limitare la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative». L'articolo 4.8 rende queste aree l'eccezione al divieto generale: «nel periodo intercluso dal 23 Maggio al 13 Settembre è vietato (eccetto nelle aree appositamente attrezzate dal Comune - vedi art. 9 - o dai concessionari,) condurre o far permanere qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio». L'ordinanza non contiene alcun elenco delle concessioni che hanno effettuato la comunicazione, e non estende a queste aree le prescrizioni dettate dal regolamento allegato per l'area riservata comunale della Scialuppa 2. Le violazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da 1.032,00 a 3.098,00 euro ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione. La stagione balneare 2026 va dal 23 maggio al 13 settembre 2026, con obbligo per i concessionari di esercitare l'attività di stabilimento balneare dal 1° giugno al 13 settembre. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.Ad Anzio, dove il divieto sull'arenile è la regola, l'unico altro modo legittimo di portare il cane in spiaggia oltre al tratto della Scialuppa 2 è uno stabilimento che si sia attrezzato: l'articolo 4.8 fa salve dal divieto le aree attrezzate dal Comune o dai concessionari, e l'articolo 5.9 dice che cosa può fare il concessionario. Basta una semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune; l'area va attrezzata e recintata, con una recinzione non più alta di 1,30 metri, in materiali ecocompatibili e di facile rimozione — l'ordinanza vieta espressamente il filo spinato, la rete metallica e ogni materiale che limiti la visuale — e deve salvaguardare l'incolumità e la tranquillità del pubblico assicurando le condizioni igieniche di legge. Quello che non sappiamo è quali stabilimenti l'abbiano fatto: il Comune non pubblica l'elenco delle comunicazioni ricevute, e non esiste una fonte ufficiale che lo dica. Chi parte con il cane deve telefonare allo stabilimento. Non sappiamo neppure se dentro quelle aree valgano le stesse condizioni del tratto della Scialuppa 2 — orario 9-19, guinzaglio da 1,50 metri, iscrizione all'anagrafe canina, bagno nello specchio antistante: il regolamento allegato all'ordinanza riguarda l'area riservata comunale, e per le concessioni l'atto non detta prescrizioni analoghe. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime e non un luogo, e per questo non compare in mappa.Fonte: Città di Anzio, ordinanza dirigenziale n. 2 del 21/05/2026 del Dirigente dell'Area 4 - Tecnica LL.PP. Patrimonio e Demanio, «Ordinanza balneare stagione 2026 - utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico ricreative», articolo 4.8, articolo 5.9, articolo 9 «Accesso animali da compagnia» e allegato «Area riservata ai cani da compagnia»
Arborea
OR · 3 spiagge
Tratto per animali domestici della Strada 25 Ovest
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Il tratto misura 500 metri quadri. Fuori da questi tratti attrezzati vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali. Su questo tratto invece l'accesso e' consentito. Tre cose non le sappiamo. La prima: non abbiamo letto il testo delle ordinanze sindacali che lo consentono, ma solo il foglio con cui il Comune di Arborea le riassume nella propria pagina «Stagione Balneare»; percio' non sappiamo se pongano condizioni ulteriori, limiti di taglia o obblighi di guinzaglio, che il foglio non nomina. La seconda: il foglio scrive che l'accesso e' consentito dal 1o giugno al 30 settembre ma non dice di quale anno ne' «di ogni anno»; lo leggiamo come la stagione in corso perche' e' il documento che il Comune pubblica oggi accanto all'ordinanza regionale 2026. La terza: non sappiamo se le aree siano recintate — il foglio dice soltanto che «le aree sono delimitate da appositi cartelli, che segnalano i tratti di spiaggia accessibili agli animali».Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»Tratto per animali domestici della Strada 29 Ovest (fronte Camping S'Ena Arrubia)
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Il tratto misura 600 metri quadri. Fuori da questi tratti attrezzati vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali. Su questo tratto invece l'accesso e' consentito. Tre cose non le sappiamo. La prima: non abbiamo letto il testo delle ordinanze sindacali che lo consentono, ma solo il foglio con cui il Comune di Arborea le riassume nella propria pagina «Stagione Balneare»; percio' non sappiamo se pongano condizioni ulteriori, limiti di taglia o obblighi di guinzaglio, che il foglio non nomina. La seconda: il foglio scrive che l'accesso e' consentito dal 1o giugno al 30 settembre ma non dice di quale anno ne' «di ogni anno»; lo leggiamo come la stagione in corso perche' e' il documento che il Comune pubblica oggi accanto all'ordinanza regionale 2026. La terza: non sappiamo se le aree siano recintate — il foglio dice soltanto che «le aree sono delimitate da appositi cartelli, che segnalano i tratti di spiaggia accessibili agli animali».Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»Tratto per animali domestici fra la Strada 18 Ovest e il molo della Cooperativa Pescatori
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Per questo tratto il Comune non cita nessuna ordinanza: il documento si limita a scrivere che «inoltre l'accesso e' consentito». Non sappiamo quale atto lo consenta. Fuori da questi tratti attrezzati vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali. Su questo tratto invece l'accesso e' consentito. Tre cose non le sappiamo. La prima: non abbiamo letto il testo delle ordinanze sindacali che lo consentono, ma solo il foglio con cui il Comune di Arborea le riassume nella propria pagina «Stagione Balneare»; percio' non sappiamo se pongano condizioni ulteriori, limiti di taglia o obblighi di guinzaglio, che il foglio non nomina. La seconda: il foglio scrive che l'accesso e' consentito dal 1o giugno al 30 settembre ma non dice di quale anno ne' «di ogni anno»; lo leggiamo come la stagione in corso perche' e' il documento che il Comune pubblica oggi accanto all'ordinanza regionale 2026. La terza: non sappiamo se le aree siano recintate — il foglio dice soltanto che «le aree sono delimitate da appositi cartelli, che segnalano i tratti di spiaggia accessibili agli animali».Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»
Ardea
RM · 3 spiagge
Aree dedicate ai cani sul litorale di Ardea
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoL'articolo 12 dell'ordinanza di sicurezza balneare 2026 del Comune di Ardea stabilisce che, mentre sull'intero arenile demaniale l'accesso degli animali durante la stagione balneare è consentito soltanto dalle 20.00 alle 8.00, esso «è sempre consentito: a) nelle aree a loro dedicate, cosi dette bau beach b) presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Ardea che hanno predisposto aree all'uopo destinate». L'atto non contiene nessun'altra disposizione sulle aree dedicate: non le elenca, non le individua per tratto, estensione, via o passaggio a mare, non rinvia ad allegati o planimetrie e non detta per esse prescrizioni specifiche. La ricerca della stringa «bau» sull'intero documento di diciotto pagine restituisce questa sola occorrenza. Le infrazioni all'articolo 12 sono punite, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione; resta comunque consentito l'accesso dei cani di salvataggio, dei cani guida per non vedenti purché tenuti al guinzaglio, dei cani antidroga e antiesplosivi e degli animali per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio, per quanto strettamente necessario. La stagione balneare 2026 va dal 16 maggio al 20 settembre 2026. L'articolo 14 dichiara l'ordinanza efficace per tutto l'anno solare e valida fino a nuova disposizione. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non pubblica coordinate né elenchi.Questa scheda esiste per dire una cosa che sappiamo a metà, e per dire quale metà manca. L'ordinanza di Ardea, dopo aver ristretto l'accesso degli animali all'arenile demaniale alla fascia 20.00-08.00, aggiunge che l'accesso «è sempre consentito: a) nelle aree a loro dedicate, cosi dette bau beach». Esiste quindi, per l'atto, un regime di aree dedicate ai cani dove non vale il limite orario. ⚠️ Quello che l'ordinanza non dice è dove siano. Non le elenca, non le misura, non ne indica il numero, non rinvia a una planimetria e non le associa a un passaggio a mare o a una via: abbiamo letto le diciotto pagine dell'atto e la parola «bau» compare una volta sola, in questa lettera a). Non abbiamo trovato un elenco ufficiale del Comune, e non usiamo quelli che circolano sui portali turistici: un'area sbagliata in pagina vale meno di un'informazione mancante dichiarata. È una differenza netta rispetto al confinante Comune di Pomezia, la cui ordinanza balneare 2026 ha un articolo quasi identico ma individua i due tratti aperti ai cani per numero di passaggio a mare, il 57-58 e il 4-5. Chi va a Ardea con il cane, quindi, sa che le aree dedicate esistono nel disegno dell'ordinanza, ma per sapere dove deve chiedere all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune o cercare la cartellonistica sul posto. Per la stessa ragione la scheda non ha coordinate e non compare in mappa. Neppure sappiamo se in quelle aree valgano prescrizioni particolari — guinzaglio, iscrizione all'anagrafe canina, possibilità di fare il bagno: l'ordinanza non ne detta nessuna, a differenza di quella di Pomezia che per i suoi due tratti scrive un elenco di dieci condizioni.Fonte: Comune di Ardea, ordinanza del Sindaco numero 58 del 15-05-2026, «Ordinanza di sicurezza balneare - Disposizione sull'utilizzo del demanio pubblico dello Stato - Comune di Ardea - Stagione balneare 2026», articolo 2 «Durata della stagione balneare», articolo 5 punto 32, articolo 12 «Conduzione animali», articolo 13 «Spiaggia smoke free» e articolo 14 «Regime sanzionatorio ed osservanza del dispositivo»Aree per animali nelle concessioni demaniali di Ardea
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 5 dell'ordinanza di sicurezza balneare 2026 del Comune di Ardea, sulla disciplina delle aree in concessione destinate alla balneazione, al punto 32 stabilisce che «i concessionari, nell'ambito della propria concessione, possono, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e salve le diverse autorizzazioni previste dalla normativa in materia vigente, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a mt. 1,20 (realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e che non impediscano la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali d'affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie», e aggiunge che prima dell'apertura delle strutture balneari i concessionari devono premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta da richiedere agli organismi competenti. L'articolo 12 riconosce a queste aree un regime a sé: mentre sull'intero arenile demaniale l'accesso degli animali durante la stagione balneare è consentito soltanto dalle 20.00 alle 8.00, esso è «sempre consentito» — fra l'altro — «presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Ardea che hanno predisposto aree all'uopo destinate». L'ordinanza non contiene alcun elenco delle concessioni che hanno effettuato la comunicazione, non impone in quelle aree il guinzaglio e non dispone sulla balneazione dei cani. La stagione balneare 2026 va dal 16 maggio al 20 settembre 2026 e le violazioni sono sanzionate ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.Uno stabilimento balneare di Ardea può allestire un'area per gli animali d'affezione dei propri clienti, e dove l'ha fatto l'accesso dei cani è «sempre consentito», senza il limite delle 20.00-08.00 che vale sull'arenile demaniale. La procedura è leggera: basta una semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo comunale, salve le altre autorizzazioni previste dalla normativa. L'area deve essere attrezzata e recintata, con una recinzione non più alta di 1,20 metri, realizzata in materiali ecocompatibili e di facile rimozione che non impediscano la visuale del mare, e deve salvaguardare l'incolumità e la tranquillità del pubblico assicurando le condizioni igienico-sanitarie. È la stessa norma, parola per parola, dell'ordinanza balneare 2026 del confinante Comune di Pomezia. Quello che non sappiamo è quali stabilimenti l'abbiano allestita: il Comune non pubblica l'elenco delle comunicazioni ricevute, e non esiste una fonte ufficiale che lo dica. Chi parte con il cane deve telefonare allo stabilimento. Non sappiamo neppure se dentro quelle aree il cane possa fare il bagno, né se debba stare al guinzaglio: l'ordinanza non lo dice. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime e non un luogo, e per questo non compare in mappa.Fonte: Comune di Ardea, ordinanza del Sindaco numero 58 del 15-05-2026, «Ordinanza di sicurezza balneare - Disposizione sull'utilizzo del demanio pubblico dello Stato - Comune di Ardea - Stagione balneare 2026», articolo 2 «Durata della stagione balneare», articolo 5 punto 32, articolo 12 «Conduzione animali», articolo 13 «Spiaggia smoke free» e articolo 14 «Regime sanzionatorio ed osservanza del dispositivo»Spiagge libere di Ardea
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoNel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni. Il regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», pubblicato sul BUR del 16 agosto 2016 n. 65 e letto da noi nel testo coordinato che la Regione dichiara vigente al 14 maggio 2021, nomina gli animali in tre punti e in nessuno di essi apre o chiude una spiaggia. All'articolo 4 comma 2 lettera k) elenca gli «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» fra le attività e i servizi che gli stabilimenti balneari possono svolgere; all'articolo 5 comma 2 lettera g) ripete la stessa facoltà per le spiagge libere con servizi. All'articolo 16, «Disposizioni comuni», il comma 8 dispone che «i comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». È l'unica disposizione regionale che indirizzi i Comuni verso l'apertura, ed è scritta con due limiti: «ove possibile» e in sede di Piano di utilizzazione degli arenili, senza quota e senza scadenza. Il regolamento non fissa fasce orarie, non pone limiti di taglia o di peso, non impone il guinzaglio e non prevede sanzioni sul punto. L'ordinanza di Ardea lo richiama all'articolo 2 comma 2 come fonte delle tipologie di strutture balneari, e nelle premesse cita la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 2816 del 25 maggio 1999 sulla sub-delega ai Comuni dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 e la legge regionale 6 agosto 2007 n. 13. Nessuna ordinanza balneare regionale compare fra i presupposti: al suo posto l'atto richiama ripetutamente l'ordinanza di sicurezza balneare n. 66/2025 della Capitaneria di Porto di Roma.Sull'arenile demaniale di Ardea il cane si porta soltanto di notte: durante la stagione balneare l'ordinanza consente l'accesso degli animali «dalle ore 20,00 alle ore 08,00 sull'intero arenile demaniale». Nelle ore centrali della giornata, dalle 8 alle 20, l'accesso non è consentito, e le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione. È la stessa regola del confinante Comune di Pomezia, e il contrario di quella di Roma, dove sulle spiagge libere il cane si porta a qualsiasi ora. Restano sempre ammessi, per quanto strettamente necessario, i cani di salvataggio, i cani guida per non vedenti purché tenuti al guinzaglio, i cani antidroga e antiesplosivi e gli animali per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio. Quattro cose che l'atto non dice. La prima: se in quella fascia il guinzaglio sia obbligatorio. L'articolo 12 rinvia, «per quanto ne riguarda la conduzione», a un regolamento comunale che noi non abbiamo letto, e non lo ricostruiamo. La seconda: se il cane possa fare il bagno. L'ordinanza tace, e noi non colmiamo il silenzio. La terza: quali siano le spiagge libere, una per una — l'atto non le elenca e non ne misura nessuna. La quarta: che cosa vale fuori dalla stagione balneare. L'articolo 14 dichiara l'ordinanza efficace per tutto l'anno solare e valida fino a nuova disposizione, ma la regola sugli animali è scritta «durante la stagione balneare», cioè dal 16 maggio al 20 settembre 2026: per il resto dell'anno l'atto non dispone, e non deduciamo né un permesso né un divieto. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime esteso a tutto l'arenile, e per questo non compare in mappa.Fonte: Regione Lazio, regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8
Arenzano
GE · 2 spiagge
Aree per la custodia degli animali domestici negli stabilimenti balneari di Arenzano
Dati incompletiLimite di peso non verificatoL'ordinanza balneare 2026 di Arenzano vieta i cani sugli arenili durante la stagione balneare, dal 1° maggio al 30 settembre, ma la stessa lettera g) fa tre eccezioni e non due: i cani guida dei non vedenti, i cani da salvataggio con brevetto e — è l'eccezione che nessun elenco riporta — i cani «in transito per raggiungere lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata in cui è attivato il servizio apposito, se muniti di museruola». La lettera prosegue consentendo ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree idonee da attrezzare e far autorizzare per la custodia di animali domestici. Sono due facce dello stesso regime: l'ordinanza presuppone che il servizio esista dentro qualche struttura arenzanese e concede il passaggio per arrivarci, ma non nomina nessuna struttura e non obbliga nessuno ad attivarlo.L'ordinanza 2026 dà per esistente il «servizio apposito» dentro gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate — è l'unico motivo per cui apre un'eccezione al divieto per i cani in transito — ma non dice quali strutture lo abbiano attivato, e il Comune non pubblica l'elenco delle autorizzazioni. Quanti posti ci siano, se ci sia un supplemento e con quali regole lo decide il concessionario: si sa solo telefonando. L'atto parla di «custodia» dell'animale, non di accesso alla battigia o al bagno in mare, e se da quell'area il cane possa scendere in acqua non lo scrive. Il periodo che indichiamo è la stagione balneare che l'atto stesso definisce dal 1° maggio al 30 settembre, perché la clausola sta dentro la lettera che vieta i cani in quel periodo.Fonte: Comune di Arenzano — Area VI Sviluppo territoriale, Servizio Demanio, ordinanza Reg. Gen. n. 36 del 28/04/2026, «Ordinanza di disciplina delle attività balneari - Anno 2026», in vigore dal 29 aprile 2026, lettera g) dei divieti sull'uso delle spiagge e disposizioni finaliSpiaggia per cani di Lungomare Olanda ad Arenzano
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoSul sito turistico istituzionale il Comune dichiara che sul Lungomare Olanda, in direzione Genova, è consentito l'accesso ai cani e agli animali d'affezione in un tratto di spiaggia libera non attrezzata, e che l'uso della spiaggia è consentito solo ai cani muniti di certificazione di iscrizione all'anagrafe canina, dalle sette del mattino alle nove di sera, nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre; è cura del proprietario creare zone d'ombra e portare l'acqua per abbeverare l'animale e per le docciature. La stessa pagina, però, per tutte le indicazioni normative rimanda all'ordinanza sindacale n. 55 del 27 aprile 2016, che l'ordinanza balneare 2026 ha abrogato: la pagina non risulta aggiornata dopo il 29 aprile 2026.C'è una cosa che va detta prima di tutte, perché riguarda il fatto che questa spiaggia esista ancora. Il tratto è stato aperto nel 2019 con un'ordinanza che era formalmente una deroga all'ordinanza balneare del 2016; il 28 aprile 2026 il Comune ha emanato una nuova ordinanza balneare che abroga quella del 2016, vieta i cani sugli arenili durante la stagione balneare e non nomina mai la spiaggia per cani, né revoca espressamente l'ordinanza del 2019. Che cosa ne sia oggi della deroga non lo sappiamo, e non lo deduciamo: sopravvive per conto suo o è caduta con l'atto a cui derogava. Chi parte farebbe bene a chiedere al Comune. Va detto anche che la pagina che il Comune tiene pubblicata sul suo sito turistico descrive ancora la spiaggia per cani, con le stesse condizioni del 2019, ma rimanda per le indicazioni normative all'ordinanza del 2016, cioè a un atto ormai abrogato: quella pagina è ferma a prima del 29 aprile 2026. Le altre cose che non sappiamo: dove esattamente cominci e finisca il tratto, perché l'ordinanza dà solo un fronte di cinquanta metri e parla di un'area delimitata da paletti e corda senza indicare confini misurabili — la coordinata che diamo è quella del Parco di Villa Figoli des Geneys, davanti al quale l'atto colloca la spiaggia, e vale come orientamento; e se e quando la delimitazione sia effettivamente installata. L'area non è dotata di ombreggio, acqua né servizio di salvataggio.Fonte: Comune di Arenzano — sito turistico istituzionale Arenzano Turismo, pagina «Spiagge libere», sezione «Per gli amici a quattro zampe»
Atrani
SA · 1 spiaggia
Augusta
SR · 1 spiaggia
Avola
SR · 1 spiaggia
Bacoli
NA · 1 spiaggia
Bagheria
PA · 1 spiaggia
Balestrate
PA · 1 spiaggia
Barano d'Ischia
NA · 1 spiaggia
Barcellona Pozzo di Gotto
ME · 1 spiaggia
Bari
BA · 1 spiaggia
Bari Sardo
NU · 2 spiagge
Tratto di spiaggia riservato ai cani alla spiaggia Il Fico
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 di Bari Sardo istituisce «anche per l'anno 2026, n. 2 tratti di spiaggia libera di cui uno presso la località «Planargia» e l'altro presso la spiaggia «Il Fico»»: i due tratti non hanno regole distinte, perché i quindici punti della sezione ORDINA si riferiscono a entrambi con la formula «tali area». Il punto 1 fissa l'orario e il periodo, «dall'alba al tramonto nel periodo dalla data di adozione della presente Ordinanza al 30 Settembre 2026»; i punti 2, 9, 10 e 11 impongono iscrizione all'anagrafe canina, assenza di parassiti, profilassi vaccinale documentata contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi e scheda di vaccinazione da esibire; i punti 5 e 6 chiedono un conduttore maggiorenne con documento d'identità, museruola rigida o morbida e guinzaglio non oltre 1,50 metri; il punto 3 impone la rimozione immediata delle deiezioni; il punto 7 consente il bagno in mare nello specchio acqueo antistante sotto il controllo del conduttore; il punto 12 avverte che l'area non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio; il punto 14 vieta l'accesso agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; il punto 15 impegna il Comune a periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile. L'atto non distingue in alcun modo i due tratti, non ne dà le superfici e non dà coordinate: rinvia alle planimetrie allegate. Le premesse dichiarano che «negli anni scorsi è stata prevista, con ordinanze sindacali, l'individuazione e istituzione di n. 2 tratti di spiaggia riservate ai cani» e che l'Amministrazione ritiene di «dover confermare, anche per il corrente anno 2026», l'istituzione «negli stessi punti individuati»: la scelta dei due luoghi è quindi stabile nel tempo, ma l'apertura è rinnovata anno per anno.È il secondo dei due tratti riservati ai cani a Bari Sardo, e l'ordinanza lo tratta esattamente come l'altro: stessa fascia, «dall'alba al tramonto», stesso periodo, dal 5 giugno al 30 settembre 2026, stesse condizioni. Anche qui la data di fine conta davvero, perché l'atto è dichiaratamente temporaneo e riguarda «l'anno 2026»: dal 1° ottobre 2026 non vale più, e il rinnovo — che il Comune fa ogni anno — va verificato. Servono iscrizione all'anagrafe canina, profilassi vaccinale documentata contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, scheda di vaccinazione da esibire, conduttore maggiorenne con documento, guinzaglio non oltre 1,50 metri e museruola. Il bagno in mare è consentito nello specchio acqueo antistante. Quel che non sappiamo sono i confini e la superficie del tratto: l'ordinanza rinvia a una planimetria allegata, pubblicata come immagine, che non dà misure né coordinate; per questo la scheda non ha latitudine e longitudine e non compare in mappa. E come per Planargia, l'area «non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio»: sono parole dell'atto.Fonte: Comune di Bari Sardo, ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 del Sindaco Ivan Mameli, Ufficio del Sindaco, «Individuazione e istituzione temporanea, anno 2026, di n. 2 tratti di spiaggia località "Planargia" e "Il Fico" riservati all'accesso dei cani e dei loro conduttori», sei pagine, con due planimetrie allegate che ne fanno parte integrante e sostanziale; sezioni INDIVIDUA e ISTITUISCE, ORDINA punti da 1 a 20 e AVVERTETratto di spiaggia riservato ai cani in località Planargia
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 del Comune di Bari Sardo, firmata dal Sindaco dottor Ivan Mameli, è stata letta per intero, sei pagine. La sezione INDIVIDUA e ISTITUISCE dispone: «anche per l'anno 2026, n. 2 tratti di spiaggia libera di cui uno presso la località «Planargia» e l'altro presso la spiaggia «Il Fico», secondo le indicazioni segnaletiche indicate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, ove consentire l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia e dei loro conduttori». La sezione ORDINA elenca venti punti; i primi quindici sono le regole d'uso: 1) «l'utilizzo di tali area è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dalla data di adozione della presente Ordinanza al 30 Settembre 2026»; 2) possono accedere esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; 3) ogni deiezione va rimossa immediatamente dal proprietario o detentore, munito di paletta o raccoglitore, e riposta negli appositi contenitori; 4) i proprietari e detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose; 5) devono essere maggiorenni e in possesso di un valido documento d'identità, da esibire al controllo, in mancanza del quale sono sanzionati e immediatamente allontanati dall'area; 6) devono essere muniti di museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di necessità o di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, nonché di guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri; 7) gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona, sotto il controllo e la responsabilità del proprietario o detentore; 8) è vietata la sosta dei cani al di fuori delle aree autorizzate; 9) gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; 10) possono accedere solo i cani con regolare documentazione sanitaria attestante la profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi; 11) l'accompagnatore deve avere con sé la scheda di vaccinazione, da esibire al controllo, in mancanza della quale è sanzionato e allontanato; 12) «essendo tale area non dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio», il conduttore deve garantire il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere all'acqua per l'abbeverata e la docciatura senza usare detergenti; 13) i conduttori devono evitare che i cani arrechino disturbo al vicinato e vigilare su eventuali manifestazioni di aggressività; 14) «l'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femminile durante il periodo estrale»; 15) il Comune provvede a periodici interventi di pulizia e risanamento dell'arenile. I punti da 16 a 20 riguardano l'esecutività immediata, la pubblicazione all'albo pretorio cartaceo e online e sul sito, la trasmissione fra gli altri all'Ufficio Circondariale Marittimo di Tortolì-Arbatax, alla Prefettura di Nuoro, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e al Servizio Veterinario della ASL Ogliastra, il servizio giornaliero di verifica a cura della Polizia Locale con verbalizzazione degli accertamenti, e l'affissione nei luoghi pubblici. La sezione AVVERTE stabilisce che le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce più grave reato e in conformità alla legge 689/1981, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione. L'ordinanza è in vigore «dalla data di adozione della presente Ordinanza al 30 Settembre 2026». NON pone limiti di taglia né di peso, NON dà la superficie dei due tratti e NON dà coordinate: rinvia alle planimetrie, pubblicate dal Comune come immagini JPEG.È uno dei due tratti di spiaggia libera che Bari Sardo riserva ai cani, e l'orario è insolito: non una fascia in ore, ma «dall'alba al tramonto». Il periodo va dal 5 giugno, giorno di adozione dell'ordinanza, al 30 settembre 2026, e questa data conta: l'atto è dichiaratamente «temporaneo», riguarda «l'anno 2026», e il 1° ottobre 2026 non varrà più. Il Comune lo rinnova ogni anno — l'ordinanza stessa dà atto che «negli anni scorsi è stata prevista, con ordinanze sindacali, l'individuazione e istituzione di n. 2 tratti di spiaggia riservate ai cani» — ma un rinnovo annunciato non è un rinnovo fatto, e prima di partire fuori stagione conviene verificare. Le condizioni d'accesso sono numerose: iscrizione all'anagrafe canina, documentazione sanitaria della profilassi vaccinale contro rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi, scheda di vaccinazione da esibire al controllo, conduttore maggiorenne con documento d'identità valido, guinzaglio non più lungo di 1,50 metri e museruola. Il cane può fare il bagno nello specchio acqueo antistante, sotto la responsabilità di chi lo conduce. Che cosa non sappiamo: i confini esatti del tratto e la sua superficie, perché l'ordinanza rinvia a una planimetria allegata che è un'immagine e non dà né misure né coordinate; per questo la scheda non ha latitudine e longitudine e non compare in mappa, e sul posto ci si orienta con la segnaletica, che l'atto richiama. Un avvertimento che l'ordinanza fa da sé: l'area «non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio».Fonte: Comune di Bari Sardo, ordinanza sindacale n. 27 del 5 giugno 2026 del Sindaco Ivan Mameli, Ufficio del Sindaco, «Individuazione e istituzione temporanea, anno 2026, di n. 2 tratti di spiaggia località "Planargia" e "Il Fico" riservati all'accesso dei cani e dei loro conduttori», sei pagine, con due planimetrie allegate che ne fanno parte integrante e sostanziale; sezioni INDIVIDUA e ISTITUISCE, ORDINA punti da 1 a 20 e AVVERTE
Barletta
BT · 1 spiaggia
Battipaglia
SA · 1 spiaggia
Baunei
NU · 1 spiaggia
Bellaria-Igea Marina
RN · 1 spiaggia
Bergeggi
SV · 1 spiaggia
Bernalda
MT · 1 spiaggia
Bibbona
LI · 2 spiagge
Bau-beach di Tombolo Nord a Marina di Bibbona
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoÈ l'unico tratto di spiaggia di Bibbona dove i cani possono entrare anche in estate: l'ordinanza vieta gli animali su tutte le spiagge libere del Comune e fa un'eccezione espressa per questi cento metri in località Tombolo Nord, delimitati con appositi cartelli. Per accedere, i cani devono essere regolarmente vaccinati contro le principali malattie infettive e tatuati. Non sono ammessi animali con indole aggressiva né femmine in periodo estrale. Quando non sono in acqua, durante la permanenza in spiaggia gli animali devono essere tenuti al guinzaglio. I proprietari devono rimuovere le deiezioni solide con mezzi idonei e conferirle negli appositi contenitori, e rispondono dei danni che l'animale causi a persone, cose e altri animali. Chi non rispetta le prime tre regole rischia una sanzione da 20 a 90 euro; chi non raccoglie le deiezioni, da 15 a 75 euro. La stagione balneare, per la stessa ordinanza, va dal 1° giugno al 30 settembre.L'atto più recente che abbiamo trovato pubblicato dal Comune è l'ordinanza balneare del 2025: al 5 agosto 2026 nell'archivio degli atti non risulta un'ordinanza balneare 2026, e non sappiamo se e come il Comune abbia rinnovato la disciplina per questa stagione. L'ordinanza non dice dove cominci e dove finisca esattamente il tratto di Tombolo Nord — scrive «circa 100 metri» e rimanda ai cartelli sul posto — né da quale giorno la delimitazione sia effettivamente installata: il punto in mappa è una nostra collocazione e vale come orientamento, non come confine. Il regolamento del 2016 dice che la spiaggia per cani «è fruibile in qualsiasi orario», ma è un documento di nove anni fa e l'ordinanza del 2025 non ripete quella frase: che orario valga oggi non lo sappiamo con certezza. Il regolamento del 2016 consente il bagno agli animali «limitatamente allo specchio acqueo antistante la spiaggia per cani», mentre l'ordinanza del 2025 vieta l'accesso al mare degli animali quando parla delle concessioni balneari: la nostra lettura è che il divieto di bagno riguardi le spiagge in concessione e non la Bau-beach, ma è appunto una nostra lettura e non una posizione scritta del Comune.Fonte: Comune di Bibbona, ordinanza del Sindaco n. 9 del 20/05/2025, «Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 - Ordinanza Balneazione 2025 - Disciplina per l'uso della spiaggia e l'esercizio delle attività balneari - Divieto circolazione cani sulla spiaggia», artt. 1, 3, 5 e 8Stabilimenti turistico-ricettivi di Bibbona che accolgono i cani
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza vieta gli animali su tutte le spiagge libere del Comune ma apre due deroghe, e questa è la seconda: i titolari delle concessioni demaniali marittime di carattere turistico ricettivo hanno facoltà di accogliere i cani all'interno della propria concessione e della propria struttura, sotto la loro responsabilità e con propria organizzazione, adottando tutti gli apprestamenti ritenuti idonei a non causare danni a cose, persone e altri animali. La facoltà ha però un limite netto che l'atto ripete due volte: anche dentro la concessione «è fatto ugualmente divieto l'accesso al mare degli animali». Restano in ogni caso le condizioni sull'animale: i cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive e tatuati, non sono ammessi animali con indole aggressiva né femmine in periodo estrale, durante la permanenza in spiaggia gli animali devono essere tenuti al guinzaglio, i proprietari devono rimuovere le deiezioni solide con mezzi idonei e conferirle negli appositi contenitori. Della responsabilità per i danni che l'animale causi a persone, cose e altri animali rispondono «in tutte le sedi opportune» sia il proprietario sia il concessionario: è la differenza rispetto alla Bau-beach, dove risponde il solo proprietario.Questo è il terzo regime che l'ordinanza distingue, e va tenuto separato dagli altri due perché la risposta che dà è diversa: dentro una concessione turistico-ricettiva il cane può entrare anche in piena estate, ma non può fare il bagno. Quali stabilimenti abbiano scelto di accogliere i cani non lo sappiamo: l'ordinanza dà ai titolari una facoltà, non impone una comunicazione al Comune e non esiste un elenco pubblico, quindi lo si scopre chiedendo sul posto. L'atto non dice nemmeno a quali condizioni pratiche o a quale prezzo, perché quelle le decide il concessionario «con propria organizzazione». Vale infine l'avvertenza generale su Bibbona: l'atto è l'ordinanza balneare del 2025 e un'ordinanza 2026 non risulta pubblicata, quindi non sappiamo se la facoltà sia stata rinnovata per questa stagione. Il punto in mappa è collocato sull'arenile in concessione di Marina di Bibbona e vale come orientamento, non come indicazione di un singolo stabilimento.Fonte: Comune di Bibbona, ordinanza del Sindaco n. 9 del 20/05/2025, «Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 - Ordinanza Balneazione 2025 - Disciplina per l'uso della spiaggia e l'esercizio delle attività balneari - Divieto circolazione cani sulla spiaggia», artt. 1, 3, 5 e 8
Bisceglie
BT · 1 spiaggia
Bogliasco
GE · 2 spiagge
Aree per la custodia degli animali domestici negli stabilimenti balneari di Bogliasco
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoLa stessa lettera g) che a Bogliasco vieta i cani sulle spiagge durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, nell'ambito della propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È il modo in cui il regolamento risponde all'obbligo che la legge regionale ligure 23/2000 mette in capo al Comune: la Regione chiede al Comune di individuare un'area attrezzata durante la stagione balneare, il regolamento gira la facoltà ai privati e il Comune non ne individua nessuna di propria. Non esiste alcun elenco pubblico di chi l'abbia fatto: le 309 ordinanze e le 1.475 deliberazioni pubblicate dal 2018 al 2026 sono state lette e nessuna autorizza un'area di questo tipo.Il regolamento consente queste aree ma non le impone e non ne pubblica l'elenco: non sappiamo quale stabilimento di Bogliasco ne abbia realizzata una, quanti animali ospiti, se chieda un supplemento e con quali regole. Va chiesto allo stabilimento prima di partire. L'atto parla di «custodia» dell'animale, che non è accesso alla battigia né bagno in mare, e su questo tace. E c'è una domanda che il regolamento lascia aperta e che pesa: se dentro una di queste aree valga o no il divieto stagionale che chiude tutto il resto del fronte a mare, e se valga l'ordinanza del Sindaco del 2022, che al punto 8 vieta l'accesso a «spiagge, scogliere, moli ed altri siti a contatto col mare» senza salvare espressamente le aree in concessione. Sono proprio i mesi in cui si va in spiaggia, e nessuno dei due atti lo scrive.Fonte: Comune di Bogliasco, «Regolamento comunale sulla disciplina delle attività balneari», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27/03/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 del 26/05/2005, n. 26 del 30/04/2009 e n. 11 del 29/04/2013; articoli 1 (durata della stagione balneare), 3 comma 1 lettera g) (prescrizioni relative all'uso delle spiagge) e 6 comma 2 bis (sanzioni). Il Comune lo pubblica fra gli atti normativi, sezione «Documenti e dati», con il titolo «Regolamento per disciplina attività balneari»Arenili, scogliere e moli di Bogliasco fuori dalla stagione balneare
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIl punto 8 del dispositivo, dopo aver vietato l'accesso a spiagge, scogliere, moli e altri siti a contatto col mare nel periodo balneare dal 1° maggio al 30 settembre, aggiunge: «L'accesso a tali zone è consentito nel periodo 1 ottobre – 30 aprile con orario 07.00-10.00 e 18.00-22.00». È un'apertura scritta, non un silenzio che qualcuno interpreta: in Liguria il silenzio dell'ordinanza comunale non varrebbe come permesso, e qui il permesso c'è. Il punto 1 del dispositivo lo conferma dall'altro lato: impone di tenere il cane al guinzaglio, e precisa che «tale obbligo non sussiste nelle spiagge, scogliere, moli ed altri siti a contatto col mare nel periodo 1 ottobre-30 aprile (accesso consentito con orario 07.00-10.00 e 18.00-22.00)», ripetendo le stesse ore. L'unico altro luogo del Comune in cui l'ordinanza toglie l'obbligo del guinzaglio sono «le aree di sgambatura appositamente predisposte dal Comune», che però l'atto non individua e che nessun altro atto pubblicato nomina.Questa è la scheda del sì, e vale per metà anno: dal 1° ottobre al 30 aprile l'ordinanza del Sindaco consente al cane di stare su spiagge, scogliere, moli e altri siti a contatto col mare di Bogliasco. Non tutto il giorno, però: solo dalle sette alle dieci del mattino e dalle sei alle dieci di sera. Sono le due finestre scritte nell'atto, e fuori da quelle il permesso non c'è. In quelle ore, e solo lì, l'ordinanza dice espressamente che l'obbligo del guinzaglio non sussiste — è l'unico posto del territorio comunale, insieme alle aree di sgambatura, in cui il cane può stare libero. Le cose che non sappiamo. L'atto non dice a quali spiagge si riferisca per nome: parla del genere «spiagge, scogliere, moli ed altri siti a contatto col mare», e vale quindi per tutto il fronte a mare del Comune, senza distinguere fra spiagge libere e spiagge in concessione — che d'inverno però possono essere chiuse per conto loro, perché il regolamento balneare lascia al concessionario la scelta del periodo di apertura. Non dice se il cane possa entrare in acqua, e non dice nulla sulla museruola in spiaggia oltre all'obbligo generale di portarla con sé. Non ci sono coordinate: l'ordinanza non ne pubblica e non le stimiamo. E va ricordato che a Bogliasco non esiste nessuna area attrezzata per cani individuata dal Comune, benché l'ordinanza le nomini.Fonte: Comune di Bogliasco — Sindaco, ordinanza del Sindaco, registro di settore n. 9 e registro generale n. 9 in data 28 giugno 2022, «Obblighi per proprietari e conduttori di cani sul territorio comunale», punti 1, 6, 7, 8 e 9 del dispositivo e clausola sulle sanzioni; atto istruito dall'ufficio Polizia municipale e firmato dal Sindaco, pubblicato all'albo pretorio dal 28 giugno al 13 luglio 2022 ed esecutivo dal 28 giugno 2022
Bonassola
SP · 2 spiagge
Aree per la custodia degli animali domestici negli stabilimenti balneari di Bonassola
Dati incompletiLimite di peso non verificatoLa stessa lettera g) che vieta i cani sugli arenili di Bonassola durante la stagione balneare consente ai concessionari di individuare, dentro la propria concessione, aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. È una facoltà, non un obbligo, e l'ordinanza non impone al Comune di pubblicare chi l'abbia esercitata: è il secondo dei due modi in cui a Bonassola un cane può stare legalmente sul demanio marittimo in stagione, accanto alla spiaggia libera comunale della Maremonti. La legge regionale ligure 23/2000 chiede al Comune di individuare l'area, non ai concessionari: Bonassola è uno dei pochi comuni che ha fatto entrambe le cose.L'ordinanza consente queste aree ma non le impone e non ne pubblica l'elenco: non sappiamo quali stabilimenti di Bonassola ne abbiano davvero una, quanti animali possano ospitare, se chiedano un supplemento e a quali condizioni. Va chiesto allo stabilimento prima di partire. L'atto usa la parola «custodia», che non è la stessa cosa di «accesso alla spiaggia»: se da quell'area il cane possa arrivare alla battigia e fare il bagno, l'ordinanza non lo dice e noi non lo deduciamo. Il periodo che indichiamo è quello della stagione balneare definita dall'art. 1, perché la clausola sta dentro la lettera che vieta i cani in quel periodo: l'atto non dà a queste aree un periodo proprio.Fonte: Comune di Bonassola, ordinanza n. 1 del 19/06/2023, Registro Generale n. 23, «Ordinanza sulla disciplina delle attività balneari, elioterapiche e salsoiodiche», art. 1 e lettera g) dei divieti sulle spiaggeSpiaggia libera comunale lungo la pista ciclopedonale Maremonti a Bonassola
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoBonassola è l'unico Comune costiero della provincia della Spezia in cui abbiamo trovato, dentro l'ordinanza balneare, un tratto di litorale sottratto per nome al divieto sui cani. Il divieto generale è quello ligure di prassi: durante la stagione balneare non si possono condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, con la sola eccezione dei cani guida dei non vedenti e delle unità cinofile impiegate nel servizio di salvataggio o condotte da personale specializzato. Ma quella stessa lettera si apre con un inciso che salva quanto stabilito dall'ordinanza n. 22 del 28 giugno 2019, con la quale il Comune ha individuato una spiaggia libera comunale lungo la pista ciclopedonale «Maremonti»: su quel tratto il divieto non si applica. La stagione balneare, secondo l'articolo uno dell'ordinanza, coincide con il periodo dal primo maggio al trenta settembre, e l'apertura piena degli stabilimenti e delle spiagge libere attrezzate è richiesta almeno dal primo giugno al quindici settembre. L'ordinanza aggiunge che i concessionari possono, dentro la propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e autorizzate da destinare alla custodia di animali domestici. Abbiamo verificato l'elenco completo delle ordinanze del Comune per gli anni dal duemilaventidue al duemilaventisei: dopo quella del giugno duemilaventitré non ne risulta un'altra sulla disciplina delle attività balneari.Qui c'è un permesso, ma non ne conosciamo le condizioni, e la differenza va detta. L'ordinanza balneare del 2023 vieta i cani sugli arenili di Bonassola durante la stagione balneare e apre quel divieto con un'eccezione dichiarata per nome: fa salvo «quanto stabilito con ordinanza n. 22 del 28/06/2019 che ha individuato una spiaggia libera comunale situata lungo la pista ciclopedonale Maremonti». Quindi sappiamo, dall'atto in vigore, che su quel tratto il divieto non si applica. Quello che non sappiamo è tutto il resto: l'ordinanza del 2019 non l'abbiamo letta, perché il registro delle ordinanze del Comune parte dal 2020 e l'anno 2019 non è consultabile, e non l'abbiamo trovata pubblicata altrove sul sito del Comune. Non sappiamo perciò se ci siano orari, un numero massimo di cani, l'obbligo del guinzaglio, un periodo di validità o condizioni d'uso; girano in rete indicazioni su una capienza massima, ma non vengono da un atto e noi non le riportiamo. Non abbiamo nemmeno una coordinata pubblicata per questa spiaggia e non la stimiamo, quindi la scheda non compare in mappa: sul posto la si raggiunge dalla pista ciclopedonale fra Bonassola e Levanto, dove il Comune ha realizzato una scala di accesso. Nel maggio 2024 il Comune ha chiuso temporaneamente questa stessa spiaggia agli animali domestici per i lavori di ripascimento stagionale, con un'ordinanza che non abbiamo letto: prima di partire conviene verificare che non ce ne sia una analoga in corso.Fonte: Comune di Bonassola, ordinanza n. 1 del 19/06/2023, Registro Generale n. 23, «Ordinanza sulla disciplina delle attività balneari, elioterapiche e salsoiodiche», art. 1 e lettera g) dei divieti sulle spiagge