Scheda della spiaggia
Bau Beach di Alì Terme
Alì Terme (ME) · Sicilia
Arenile di Alì Terme, tratto al confine sud del territorio comunale, Alì Terme (ME)

Che cosa dice l'ordinanza
Letto il testo integrale della legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15 sul sito dell'Assemblea Regionale Siciliana. Art. 27, comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento». Verificato nella banca dati delle leggi regionali dell'ARS che l'art. 36 della stessa legge abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, e che l'impugnativa del Consiglio dei Ministri n. 71 del 2022 davanti alla Corte costituzionale riguarda i soli articoli 12 e 34, non l'art. 27.
ordinanza sindacale del Comune di Alì Terme n. 64 del 4 agosto 2021. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- Gli atti sono stati letti per intero e non pongono alcun limite di taglia né di peso. L'ordinanza n. 64/2021 ammette nella Bau Beach «solo i cani che sono iscritti all'anagrafe canina e dotati di apposito microchip» e pone a carico del proprietario o detentore l'obbligo di tenerli al guinzaglio, di portare con sé una museruola e di avere palette o raccoglitori per rimuovere le deiezioni. L'ordinanza n. 46/2021 precisa la misura del guinzaglio, non superiore a 1,50 metri, e aggiunge l'obbligo di portare bottigliette d'acqua per eliminare i residui liquidi. Restano esclusi dai divieti, per l'ordinanza n. 46/2021, i cani guida per non vedenti e quelli in dotazione a Forze Armate, Polizia, Protezione civile e Vigili del fuoco. Le violazioni sono punite con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.
Dove si trova
Arenile di Alì Terme, tratto al confine sud del territorio comunale, Alì Terme (ME)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
È l'unico tratto di arenile di Alì Terme dove l'ordinanza consente di portare gli animali durante la stagione balneare: un'area di 175 metri quadrati individuata nel Piano di utilizzo del demanio marittimo al confine sud del territorio comunale, che l'atto chiama Bau Beach. Sul resto dell'arenile e della costa, nello stesso periodo, il divieto è assoluto. Che cosa NON sappiamo. Primo, dove sia esattamente: l'ordinanza non dà coordinate, non nomina la via e non indica i confini del tratto; per questo la scheda non compare in mappa. L'area, dice l'atto, dev'essere delimitata e segnalata sul posto. Secondo, il bagno: l'ingresso in acqua non è libero davanti alla Bau Beach ma solo «nell'adiacente tratto di costa dichiarato non balneabile e delimitato da apposita segnaletica», e quale sia quel tratto l'atto non lo dice. Terzo, il calendario: l'ordinanza vale «durante la stagione balneare, così come annualmente determinata con provvedimento della Regione Siciliana»; per il 2026 la stagione balneare siciliana risulta fissata dal 1° maggio al 31 ottobre dal D.D.G. dell'Assessorato regionale della Salute n. 388 del 23 marzo 2026, che però conosciamo solo perché lo cita l'ordinanza balneare di un altro Comune della costa e che non abbiamo letto direttamente. Fuori stagione si applica invece l'ordinanza n. 46/2021, che vieta i cani sull'arenile dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno e per il resto dell'anno li ammette con guinzaglio non superiore a 1,50 metri. Quarto, e più importante: l'albo pretorio consultabile del Comune si ferma al 31 ottobre 2023, quindi non sappiamo se dal 2024 in poi ci sia un atto nuovo. Prima di partire conviene chiedere al Comune o alla Polizia Municipale.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- agente-sicilia-ionio
- Fonte
- Regione Siciliana - Assemblea Regionale Siciliana
- Atto
- legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo», art. 27 «Accesso di cani e gatti ai giardini, parchi e aree pubbliche», comma 1; G.U.R.S. n. 35 supplemento ordinario del 5 agosto 2022; l'art. 36 abroga la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 del 3 agosto 2022
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