Scheda della spiaggia
BAU BEACH - spiaggia libera di Sant'Elena
Bovalino (RC) · Calabria
Arenile a valle del Lungomare San Francesco di Paola, lato nord, località Sant'Elena, Bovalino (RC)

Che cosa dice l'ordinanza
L'art. 5 dell'ordinanza balneare 2026 vieta di «condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente segnalate e destinate a tale utilizzo (vd. art. 6 della presente Ordinanza). Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio». L'art. 6, intitolato «Aree demaniali marittime libere dove è consentito l'accesso ai cani», stabilisce che nei tratti di spiaggia libera segnalati con idonea cartellonistica è consentito l'accesso ai bagnanti accompagnati da cani «dall'alba al tramonto nel periodo 01 Giugno al 30 Settembre», impone iscrizione all'anagrafe canina e vaccinazioni in regola, guinzaglio non superiore a 1,50 metri, museruola al seguito, assenza di infestazioni di pulci e zecche, rimozione immediata delle deiezioni, e precisa che quei tratti non sono attrezzati con ombra, acqua e servizio di salvataggio. L'articolo non nomina alcun tratto.
ordinanza dell'Area Urbanistica-Demanio del Comune di Bovalino R.G. n. 71 del 17 agosto 2026, in combinato con l'art. 6 dell'ordinanza balneare R.G. n. 31 del 5 maggio 2026. Vale dal 1 giugno 2026 al 30 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani, gatti.
- L'ordinanza n. 71/2026 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso; ammette esplicitamente cani e gatti. L'area è segnalata con cartellonistica ed è dotata di un dispensatore di acqua e di un bidone con coperchio per le deiezioni. Il cane va condotto al guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e il detentore deve portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità. Serve idonea certificazione sanitaria o il libretto delle vaccinazioni, da esibire ai controlli: è vietato l'accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni e alle femmine in periodo estrale. I cani non identificabili con microchip, tatuaggio o altro documento idoneo espongono il detentore a sanzione. Gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni ma nelle immediate vicinanze del detentore. La balneazione è consentita, sotto stretta sorveglianza, nello specchio acqueo antistante l'area per una superficie massima di 100 metri quadri e fuori dalle fasce orarie di balneazione assistita individuate dall'Autorità marittima. Le deiezioni solide vanno rimosse subito e quelle liquide dilavate con acqua, anche marina. È interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce e aree attrezzate per scopi ludici e sportivi. L'area non è attrezzata con zone d'ombra, acqua e servizio di salvataggio: ombra e abbeverata sono a carico del detentore, e l'ordinanza consiglia di evitare le ore più calde. In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione l'accesso può essere impedito e l'animale allontanato. È sempre consentito l'accesso ai cani guida per non vedenti e ai cani delle forze dell'ordine, e previa autorizzazione ai cani con brevetto di salvataggio. La sanzione per l'inosservanza è quella dell'art. 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, da 100 a 1.000 euro.
Dove si trova
Arenile a valle del Lungomare San Francesco di Paola, lato nord, località Sant'Elena, Bovalino (RC)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
È l'unico tratto di litorale di Bovalino dove l'ordinanza consente l'accesso degli animali: sul resto delle spiagge l'art. 5 dell'ordinanza balneare 2026 vieta di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche al guinzaglio e con la museruola, fatti salvi i cani guida per non vedenti e, previa autorizzazione del Comune, i cani brevettati per il salvataggio. L'ordinanza n. 71 dà due sole coordinate, il limite nord (38.153876, 16.187769) e il limite sud (38.153540, 16.187367), e dichiara un fronte a mare di 50 metri: le coordinate qui riportate sono il punto mediano fra quei due limiti, che sono i dati dell'atto e non una stima nostra. Non sappiamo la profondità del tratto verso monte. L'atto rinvia a una planimetria allegata che non abbiamo scaricato. Il periodo indicato è quello dell'art. 6 dell'ordinanza balneare (1 giugno - 30 settembre, dall'alba al tramonto): l'ordinanza che individua la BAU BEACH è però del 17 agosto 2026 e non fissa un proprio periodo, per cui prima di quella data l'area non risultava individuata da alcun atto pubblicato. Fuori dalla stagione balneare non sappiamo che regola valga.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Bovalino
- Atto
- ordinanza dell'Area Urbanistica-Demanio R.G. n. 31 del 5 maggio 2026, «Ordinanza per la disciplina delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo per la stagione estiva 2026, sul litorale del Comune di Bovalino»; art. 5 divieto generale di condurre animali sulle spiagge salvo i tratti segnalati, art. 6 «Aree demaniali marittime libere dove è consentito l'accesso ai cani», stagione balneare dal 7 maggio al 30 settembre 2026 del 5 maggio 2026
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