Scheda della spiaggia
Spiagge del demanio marittimo di Ancona fuori dal periodo di divieto
Ancona (AN) · Marche
Area demaniale marittima del Comune di Ancona compresa fra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto «della Vela» a sud-est

Che cosa dice l'ordinanza
Il comma 2 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 6/2017 del Comune di Ancona dispone: «Nel periodo dell'anno escluso dal divieto di cui al precedente comma 1 l'accesso degli animali d'affezione agli arenili è subordinato alle norme e regolamenti vigenti in materia e comunque alle seguenti disposizioni a carico dei conduttori: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una lunghezza non superiore a m 1,50; b) portare con se una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) essere dotati di idonei strumenti atti alla raccolta delle deiezioni prodotte che dovranno essere rimosse immediatamente dalla spiaggia». Il periodo di divieto richiamato dal comma 1 è quello «compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre», quindi la finestra in cui l'accesso è consentito va dal 1° ottobre al 30 aprile. Le aree interessate sono quelle dell'articolo 1 comma 1, cioè l'area demaniale marittima del Comune di Ancona «compresa tra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto «della Vela» a sud-est (limite del territorio comunale) ad eccezione delle aree interdette al transito ed allo stazionamento delle persone a seguito di ordinanze del Comune di Ancona e della Capitaneria di Porto». L'ordinanza non nomina alcuna spiaggia, non descrive tratti e non dà coordinate; non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie. È stata letta per intero in OCR, perché il PDF pubblicato è una scansione senza testo.
ordinanza del Comune di Ancona sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017, articolo 5 comma 2. Vale dal 1 ottobre 2026 al 30 aprile 2027.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso, né fasce orarie. Fuori dal periodo di divieto, che va dal 1° maggio al 30 settembre, il conduttore deve: utilizzare sempre il guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri; portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; essere dotato di idonei strumenti atti alla raccolta delle deiezioni prodotte, che devono essere rimosse immediatamente dalla spiaggia. L'accesso resta comunque «subordinato alle norme e regolamenti vigenti in materia», fra cui il regolamento comunale sulla tutela del benessere degli animali, che non abbiamo letto. Restano escluse le aree interdette al transito e allo stazionamento delle persone per effetto di ordinanze del Comune di Ancona o della Capitaneria di Porto.
Dove si trova
Area demaniale marittima del Comune di Ancona compresa fra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto «della Vela» a sud-est
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Ad Ancona il cane in spiaggia ci può andare per sette mesi l'anno, ed è la cosa che quasi nessuno dice. L'ordinanza comunale sul demanio marittimo vieta l'accesso degli animali dal 1° maggio al 30 settembre, e per il resto dell'anno stabilisce che «l'accesso degli animali d'affezione agli arenili è subordinato alle norme e regolamenti vigenti in materia» e a tre obblighi precisi a carico di chi conduce: guinzaglio sempre, di lunghezza non superiore a 1,50 metri; museruola rigida o morbida al seguito, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità; strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni, che vanno rimosse immediatamente dalla spiaggia. Le date che indichiamo — dal 1° ottobre al 30 aprile — sono il complemento esatto del periodo di divieto scritto nell'atto, non una nostra stima; il primo maggio ricomincia il divieto. Quattro avvertenze. La prima: l'ordinanza è del 2017 e non siamo riusciti a verificare se sia ancora in vigore. La seconda: l'atto rinvia genericamente alle «norme e regolamenti vigenti in materia», e fra questi c'è il regolamento comunale sulla tutela del benessere degli animali, che non abbiamo letto: potrebbe aggiungere obblighi. La terza: l'ambito. Questa regola vale sull'area demaniale «compresa tra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto della Vela a sud-est», non su tutta la costa del Comune — il tratto fra lo stabilimento Fincantieri e la foce dell'Esino è escluso dalla delega delle funzioni al Comune, e lì non sappiamo che cosa valga. La quarta: nessuna spiaggia è nominata. L'ordinanza non elenca tratti, non descrive calette e non dà coordinate, quindi questa scheda non compare in mappa, e restano fuori dal suo perimetro le aree interdette al transito con ordinanza del Comune o della Capitaneria di Porto — che sul Conero, dove le frane chiudono spesso i sentieri e le calette, non sono un'ipotesi teorica.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Ancona
- Atto
- «Ordinanza sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017», Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport, articolo 1 (disposizioni generali), articolo 5 (accesso degli animali in spiaggia) e articolo 6 comma 3 (disciplina per gli stabilimenti balneari). ⚠️ Il collegamento è stato tolto di proposito: l'atto era pubblicato su www.comuneancona.it, un dominio che oggi NON è più quello istituzionale del Comune (che è www.comune.ancona.it) e le cui pagine rinviano a un host estraneo. Il PDF a quell'indirizzo rispondeva ancora quando l'abbiamo letto, ed è autentico — carta intestata e partita IVA del Comune — ma un indirizzo così può servire altro da un giorno all'altro, e non lo mandiamo a nessuno. Il contenuto dell'atto è riportato per esteso qui in scheda proprio per questo. Sul dominio istituzionale lo stesso percorso risponde 410