Marche (AN)
Spiagge per cani a Ancona
2 schede in archivio: 1 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Ancona
Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Ancona
«Ordinanza sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017», Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti, Sport, articolo 1 (disposizioni generali), articolo 5 (accesso degli animali in spiaggia) e articolo 6 comma 3 (disciplina per gli stabilimenti balneari). ⚠️ Il collegamento è stato tolto di proposito: l'atto era pubblicato su www.comuneancona.it, un dominio che oggi NON è più quello istituzionale del Comune (che è www.comune.ancona.it) e le cui pagine rinviano a un host estraneo. Il PDF a quell'indirizzo rispondeva ancora quando l'abbiamo letto, ed è autentico — carta intestata e partita IVA del Comune — ma un indirizzo così può servire altro da un giorno all'altro, e non lo mandiamo a nessuno. Il contenuto dell'atto è riportato per esteso qui in scheda proprio per questo. Sul dominio istituzionale lo stesso percorso risponde 410
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Di questo documento non abbiamo un indirizzo pubblico da citare.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge del demanio marittimo di Ancona fuori dal periodo di divieto, Spiagge del demanio marittimo di Ancona in estate.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Comune di Ancona sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017, articolo 5 comma 2»; «ordinanza del Comune di Ancona sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017, articolo 5 comma 1».
Regione Marche
regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2, «Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative», articolo 2 (stagione balneare), articolo 3 comma 2 lettera a) (divieto di condurre cani e altri animali), articolo 9 comma 1 lettera b) (deroga comunale) e articolo 10 (regolamenti comunali), testo vigente pubblicato dal Consiglio regionale delle Marche
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 13 maggio 2004
- Quando l'abbiamo letto
- 22 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Marche, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge del demanio marittimo di Ancona in estate.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Comune di Ancona sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017, articolo 5 comma 1».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
1 spiaggia
Un luogo di Ancona dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Ancona nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Spiagge del demanio marittimo di Ancona in estate
Qui il cane non può entrare dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
Dal 1° maggio al 30 settembre, sulle spiagge del demanio marittimo di Ancona, l'accesso agli animali è vietato: lo dice l'articolo 5 dell'ordinanza comunale sul demanio marittimo, che motiva il divieto «in ragione della limitata superficie delle stesse e del massimo afflusso turistico nel litorale» e lo estende anche agli animali muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli usati da fotografi e cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non vedenti e i cani con brevetto ENCI per il soccorso in acqua, purché condotti da personale munito di brevetto di assistente bagnanti; devono stare al guinzaglio con l'imbracatura, essere assicurati per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni, e i conduttori devono farsi riconoscere con la maglietta del servizio di salvataggio. Ci sono due strade che restano aperte, e hanno una scheda ciascuna: fuori da questi cinque mesi l'accesso è consentito con guinzaglio, museruola al seguito e raccolta delle deiezioni; e gli stabilimenti balneari possono autorizzare i cani nella propria area in concessione. Nella stessa ordinanza l'Amministrazione «si riserva di individuare e di attrezzare idonee aree demaniali marittime libere da concessioni da destinare ad uso esclusivo di utenti con animali d'affezione al seguito»: è una riserva, non una designazione, e nell'atto non c'è nessuna area così individuata. Tre cose non le sappiamo. La prima, e pesa: l'ordinanza è del 2017 e non abbiamo trovato né un atto successivo che la sostituisca né una pagina del Comune che la dichiari ancora vigente. La seconda: l'ambito. L'ordinanza vale, per il suo articolo 1, sull'area demaniale «compresa tra il colle Guasco a nord-ovest e lo scoglio detto della Vela a sud-est», perché il tratto fra lo stabilimento Fincantieri e la foce dell'Esino è area di preminente interesse nazionale esclusa dalla delega delle funzioni al Comune; sul litorale a nord del porto, quindi, questa regola non arriva, e quale sia quella che vale non lo sappiamo. La terza: le date. Il 1° maggio - 30 settembre è scritto nell'atto «di ogni anno» come periodo del divieto, non come scadenza dell'ordinanza. Sul posto contano la cartellonistica e le ordinanze della Capitaneria di Porto, che l'articolo 1 fa salve per le aree interdette al transito.
Lo dispone ordinanza del Comune di Ancona sull'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative n. 6/2017, articolo 5 comma 1.
Le aree di sgambamento a Ancona
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Ancona quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.