Scheda della spiaggia
Spiagge libere del litorale di Brindisi
Brindisi (BR) · Puglia
Litorale di Brindisi (BR)

Che cosa dice l'ordinanza
⚠️ UN DIVIETO CHE NON VIENE DAL COMUNE E CHE VALE SU PARTE DEL LITORALE DI BRINDISI. Sul tratto di costa a nord del territorio comunale insiste la riserva naturale marina di Torre Guaceto, istituita con decreto interministeriale del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile del 4 dicembre 1991 e gestita da un consorzio costituito fra i Comuni di Brindisi e Carovigno e il WWF Italia. Abbiamo letto per intero il testo del decreto pubblicato dall'ente gestore. L'art. 2 stabilisce che la riserva «interessa l'area marina costiera antistante Torre Guaceto ed i territori limitrofi dei comuni di Brindisi e Carovigno, per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 50 metri», delimitata dalla congiungente di quattro punti — A) 40°45'24″N 17°46'04″E, B) 40°43'15″N 17°50'56″E, C) 40°41'44″N 17°49'36″E, D) 40°43'24″N 17°46'00″E — «comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo». L'art. 4, nella parte intitolata «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», elenca ciò che in quelle aree è vietato, e fra i divieti c'è, testualmente, «introdurre cani». Nello stesso elenco compaiono il divieto di accendere fuochi, di campeggiare, di apporre segnaletica pubblicitaria, di abbandonare rifiuti, di circolare con veicoli a motore, di esercitare la caccia e «ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani». Che cosa significa, e che cosa non significa: è un divieto di rango statale, posto da un decreto ministeriale, e prevale su qualunque regola comunale — quindi dove la riserva arriva a terra, sul demanio marittimo, il cane non si può portare, e non basta l'art. 24 del regolamento comunale di Brindisi a renderlo lecito. Quello che NON sappiamo, e che non deduciamo, è dove esattamente quel confine tocchi terra e quali spiagge del litorale brindisino ricadano dentro il perimetro: il decreto rinvia a una cartografia allegata (tavola n. 1) che non abbiamo potuto vedere, e i quattro punti sopra riportati delimitano l'area marina. Non nominiamo quindi nessuna spiaggia come vietata né come consentita per effetto di questo decreto: segnaliamo che il divieto esiste, che è scritto, e che chi va sul litorale a nord di Brindisi deve verificare in loco la tabellazione della riserva — l'art. 2 prevede che i confini siano indicati a terra da apposite tabelle e in mare da boe e gavitelli.
«Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini» del Comune di Brindisi, articolo 24 comma 1 e articolo 22 comma 9, letti insieme alla legge regionale della Puglia n. 56 del dicembre 2018, articolo 1 commi 1 e 2: il regolamento consente l'accesso degli animali d'affezione alle aree di libera fruizione dell'arenile ma non individua nessun tratto, e nessun atto annuale del Comune individua le spiagge aperte o vietate. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani, gatti.
- Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale n. 56 del dicembre 2018, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. A queste, a Brindisi, si aggiungono le prescrizioni del regolamento comunale sul benessere degli animali, che sull'arenile ripete e specifica: possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con le vaccinazioni, anche se provenienti dall'estero; durante la permanenza del cane nello specchio d'acqua antistante la spiaggia deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore; è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; le deiezioni solide sull'arenile vanno immediatamente rimosse e quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare; gli animali non devono mai essere lasciati incustoditi. Dove l'arenile non è dotato di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio, il regolamento pone a carico del conduttore l'obbligo di portarsi le attrezzature utili al benessere dell'animale, una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e una zona d'ombra. Né la legge regionale né il regolamento comunale pongono limiti di taglia o di peso, e nessuno dei due fissa orari: NON lo dichiariamo però come un fatto acquisito, perché l'atto annuale che potrebbe porne non è pubblicato. Sul guinzaglio il regolamento comunale non è univoco — «da utilizzare in caso di necessità» sull'arenile all'art. 24 comma 1, obbligatorio «qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori» all'art. 22 comma 10, e in generale non più lungo di un metro e mezzo «nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico» all'art. 27 comma 1 — e non scogliamo noi l'ambiguità: in dubbio conviene tenerlo.
Quello che non sappiamo
Non sappiamo su quale tratto del litorale di Brindisi il cane possa stare — ma qui, a differenza di altri Comuni pugliesi, qualcosa il Comune l'ha scritto. Il «Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini», approvato nel testo di marzo 2023 e pubblicato fra i documenti del Comune il 13 dicembre 2024, all'art. 24 comma 1 stabilisce che «nelle aree di libera fruizione dell'arenile è consentito l'accesso agli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore che devono essere muniti di apposito guinzaglio da utilizzare in caso di necessità», e all'art. 22 comma 9 che ai cani accompagnati «è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate e spiagge». È una regola generale e permanente, non stagionale, e non è subordinata all'individuazione di un tratto. Quello che il regolamento NON fa è ciò che la legge regionale chiede: non individua nessuna spiaggia, non dice quali tratti siano vietati e al comma 3 dell'art. 24 si limita a prevedere che l'Amministrazione comunale «può individuare una spiaggia pubblica, o parte di essa, dedicata ai cani» — una facoltà. Se quella spiaggia dedicata sia mai stata individuata non lo sappiamo: nessun atto che la individui risulta pubblicato. Non risulta pubblicato nemmeno l'atto annuale che la L.R. n. 56 del dicembre 2018 impone entro il 30 marzo di ogni anno, né l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della stessa legge impone di tenere sul sito istituzionale. ⚠️ E c'è un limite alla nostra ricerca che dichiariamo apertamente: l'archivio storico dell'albo pretorio di Brindisi non è pubblico — richiede SPID o CIE — quindi sugli atti non più affissi il nostro esito negativo vale come «non abbiamo potuto guardare», non come «non c'è». Non deduciamo nulla oltre a questo: non scegliamo un tratto, non stimiamo confini, non riportiamo coordinate e la scheda non compare in mappa. Restano ignoti: quale sia il tratto che per legge dovrebbe comunque essere aperto, se ci siano tratti vietati, eventuali orari, eventuali limiti di taglia, di peso o di numero. Sul guinzaglio il regolamento comunale dice due cose che vanno lette insieme e che non sciogliamo noi: l'art. 24 comma 1 lo vuole «da utilizzare in caso di necessità» sull'arenile e l'art. 22 comma 10 «qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori», mentre l'art. 27 comma 1 prescrive in generale che i cani circolanti «nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico» siano condotti con guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo. In dubbio, tenerlo. ⚠️ E c'è un divieto che non viene dal Comune e che va conosciuto prima di partire: sul tratto di costa a nord del territorio comunale insiste la riserva naturale marina di Torre Guaceto, e il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 che l'ha istituita vieta espressamente, nelle aree territoriali costiere del demanio marittimo ricomprese nella riserva, di «introdurre cani». È un divieto statale e prevale sul regolamento comunale. Dove esattamente quel perimetro tocchi terra non lo sappiamo — il decreto rinvia a una cartografia allegata che non abbiamo potuto vedere — e quindi non indichiamo quali spiagge ricadano dentro e quali fuori: in loco i confini della riserva sono segnalati da apposite tabelle a terra, e vanno letti. In spiaggia conviene leggere anche la cartellonistica degli stabilimenti: l'ordinanza balneare regionale la impone agli stabilimenti, che devono dichiarare sul cartello se l'accesso agli animali d'affezione sia consentito e se ci sia un'area attrezzata.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- agente-puglia-brindisino-adriatico-salentino
- Fonte
- Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile - decreto interministeriale istitutivo della riserva naturale marina «Torre Guaceto»
- Atto
- decreto interministeriale 4 dicembre 1991, «Istituzione della riserva naturale marina denominata “Torre Guaceto”», articoli 2 e 4, testo integrale pubblicato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (ente gestore, con sede a Carovigno, costituito fra i Comuni di Brindisi e Carovigno e il WWF Italia) e letto per intero: nella parte dedicata alle «aree territoriali costiere del demanio marittimo» ricomprese nella riserva è espressamente vietato «introdurre cani» del 4 dicembre 1991
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