Scheda della spiaggia
Spiagge del Comune di Amalfi
Amalfi (SA) · Campania
Spiagge del Comune di Amalfi (SA)

Che cosa dice l'ordinanza
Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.
legge regionale della Campania 11 aprile 2019 n. 3, articolo 15 commi 1, 2 e 3; regolamento regionale 2 febbraio 2021 n. 1, articolo 2 e articolo 4. ⚠️ Nessun atto del Comune sull'accesso dei cani: né il regolamento comunale delle spiagge libere (2012) né il regolamento comunale di polizia rurale e detenzione di animali (2017) toccano l'argomento.. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- ⚠️ Le condizioni qui elencate non le detta questo Comune: le detta la Regione Campania, con la legge regionale 3/2019 e con il regolamento regionale 1/2021, e valgono quindi anche dove il Comune tace. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.
Quello che non sappiamo
Questa scheda dice due cose. La prima: in Campania l'accesso dei cani alle spiagge è consentito per regola generale, e lo è anche dentro gli stabilimenti balneari che non abbiano ottenuto dal Comune un'autorizzazione a limitarlo. Su un litorale come quello di Amalfi, dove la spiaggia è poca e in larga parte data in concessione, è il dato che conta di più: un divieto in uno stabilimento non è una scelta libera del gestore, deve poggiare su un'autorizzazione comunale, e la Regione impone al gestore autorizzato di esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza che glielo consente. Se il cartello non porta quel numero, quell'autorizzazione non c'è. La seconda: quale sia il tratto che il Comune di Amalfi deve destinare agli animali, noi non lo sappiamo, perché il Comune non lo ha pubblicato. Ed è un silenzio che qui pesa più che altrove, perché Amalfi ha due regolamenti comunali che avrebbero potuto dirlo e non lo dicono. Il «Regolamento delle spiagge libere e libere attrezzate» del 2012, scritto dall'Ufficio Demanio proprio per «la gestione della risorsa spiaggia», definisce che cosa sia una spiaggia libera e una spiaggia libera attrezzata, disciplina il rilascio e il rinnovo delle concessioni e precisa che le sue regole valgono anche per i tratti di scogliera naturale o di costa artificiale che si prestano alla balneazione: degli animali non parla mai. Il «Regolamento di Polizia Rurale e detenzione di Animali» del 2017, che è un documento lungo e interamente dedicato agli animali, non nomina mai la spiaggia, l'arenile, la battigia o la balneazione. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: quale sia il tratto di costa che dovrebbe essere destinato agli animali; se il Comune abbia mai adottato l'atto annuale con cui l'articolo 15 comma 2 della legge regionale gli consente di individuare entro il 30 aprile le spiagge vietate; quali concessionari abbiano ottenuto l'autorizzazione a limitare l'accesso. Non nominiamo nessuna delle spiagge di Amalfi come «aperta ai cani», perché sceglierla noi sarebbe inventare. Per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa: riguarda l'intero litorale comunale e non un punto. Se andate qui col cane, chiedete al Comune (telefono +39 089 8736201, Servizio SUAP e Ambiente o Ufficio Demanio) e cercate la segnaletica sulla spiaggia.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Campania
- Atto
- regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3»; articolo 2 «Disposizioni comuni» e articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», commi da 1 a 9; testo vigente consultato nella banca dati Normativa della Regione Campania del 2 febbraio 2021
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