Sardegna (OR)
Spiagge per cani a Arborea
3 schede in archivio: 3 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Arborea
Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 12 giugno 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Tratto per animali domestici della Strada 25 Ovest, Tratto per animali domestici della Strada 29 Ovest (fronte Camping S'Ena Arrubia), Tratto per animali domestici fra la Strada 18 Ovest e il molo della Cooperativa Pescatori.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sindacale n. 15 del 14 marzo 2013, come riportata dal Comune nel documento «Accesso animali domestici nelle spiagge del Comune di Arborea»»; «ordinanza sindacale n. 6 dell'11 luglio 2017, come riportata dal Comune nel documento «Accesso animali domestici nelle spiagge del Comune di Arborea»»; «documento «Accesso animali domestici nelle spiagge del Comune di Arborea» del Comune di Arborea, che per questo tratto non indica l'atto».
Comune di Arborea
documento «Accesso animali domestici nelle spiagge del Comune di Arborea», pubblicato dal Comune nella pagina «Stagione Balneare» di Documenti e dati; riassume le ordinanze sindacali n. 15 del 14/03/2013 e n. 6 dell'11/07/2017
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Arborea, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Tratto per animali domestici della Strada 25 Ovest, Tratto per animali domestici della Strada 29 Ovest (fronte Camping S'Ena Arrubia), Tratto per animali domestici fra la Strada 18 Ovest e il molo della Cooperativa Pescatori.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sindacale n. 15 del 14 marzo 2013, come riportata dal Comune nel documento «Accesso animali domestici nelle spiagge del Comune di Arborea»»; «ordinanza sindacale n. 6 dell'11 luglio 2017, come riportata dal Comune nel documento «Accesso animali domestici nelle spiagge del Comune di Arborea»»; «documento «Accesso animali domestici nelle spiagge del Comune di Arborea» del Comune di Arborea, che per questo tratto non indica l'atto».
Vedi il luogo di Arborea sulla mappa
Dove il cane entra
3 spiagge
Tratto per animali domestici della Strada 25 Ovest
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Il tratto misura 500 metri quadri. Fuori da questi tratti attrezzati vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali. Su questo tratto invece l'accesso e' consentito. Tre cose non le sappiamo. La prima: non abbiamo letto il testo delle ordinanze sindacali che lo consentono, ma solo il foglio con cui il Comune di Arborea le riassume nella propria pagina «Stagione Balneare»; percio' non sappiamo se pongano condizioni ulteriori, limiti di taglia o obblighi di guinzaglio, che il foglio non nomina. La seconda: il foglio scrive che l'accesso e' consentito dal 1o giugno al 30 settembre ma non dice di quale anno ne' «di ogni anno»; lo leggiamo come la stagione in corso perche' e' il documento che il Comune pubblica oggi accanto all'ordinanza regionale 2026. La terza: non sappiamo se le aree siano recintate — il foglio dice soltanto che «le aree sono delimitate da appositi cartelli, che segnalano i tratti di spiaggia accessibili agli animali».Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»Tratto per animali domestici della Strada 29 Ovest (fronte Camping S'Ena Arrubia)
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Il tratto misura 600 metri quadri. Fuori da questi tratti attrezzati vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali. Su questo tratto invece l'accesso e' consentito. Tre cose non le sappiamo. La prima: non abbiamo letto il testo delle ordinanze sindacali che lo consentono, ma solo il foglio con cui il Comune di Arborea le riassume nella propria pagina «Stagione Balneare»; percio' non sappiamo se pongano condizioni ulteriori, limiti di taglia o obblighi di guinzaglio, che il foglio non nomina. La seconda: il foglio scrive che l'accesso e' consentito dal 1o giugno al 30 settembre ma non dice di quale anno ne' «di ogni anno»; lo leggiamo come la stagione in corso perche' e' il documento che il Comune pubblica oggi accanto all'ordinanza regionale 2026. La terza: non sappiamo se le aree siano recintate — il foglio dice soltanto che «le aree sono delimitate da appositi cartelli, che segnalano i tratti di spiaggia accessibili agli animali».Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»Tratto per animali domestici fra la Strada 18 Ovest e il molo della Cooperativa Pescatori
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoOrdinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna vigente, letta per intero (14 pagine). L'art. 3, «Prescrizioni sulla fruizione delle spiagge e delle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina», elenca i divieti che valgono «sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione» e alla lettera k) vieta «di transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate, ad esclusione delle unita' cinofile da salvataggio munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza censita presso il Registro Regionale del Volontariato e dei cani guida per i non vedenti o dedicati alla terapia da affezione muniti delle certificazioni di legge». L'art. 1 lett. a) fissa la stagione estiva dal 1o aprile al 31 ottobre di ogni anno e precisa che, in esecuzione del d.l. 21 maggio 2025 n. 73 convertito dalla legge 18 luglio 2025 n. 105, la stagione balneare vera e propria va «dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno». L'art. 2 lett. b) dichiara che «la Regione Autonoma della Sardegna e' il soggetto che esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del Demanio Marittimo anche per attivita' turistico ricreative». L'art. 8 prescrive che l'ordinanza sia pubblicata sul sito della Regione e sul BURAS, esposta dai concessionari in luogo ben visibile per tutta la stagione e trasmessa ai Comuni per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori. L'art. 9 stabilisce che «la presente sostituisce integralmente la precedente ed ha piena validita' ed efficacia dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) fino all'emanazione di nuova ordinanza». L'ordinanza NON individua tratti aperti ai cani comune per comune e non contiene allegati con elenchi comunali: lascia la definizione delle «aree appositamente attrezzate» fuori dal proprio testo.Per questo tratto il Comune non cita nessuna ordinanza: il documento si limita a scrivere che «inoltre l'accesso e' consentito». Non sappiamo quale atto lo consenta. Fuori da questi tratti attrezzati vale la regola regionale, che non e' un divieto pieno: l'ordinanza balneare della Regione Sardegna in vigore (determinazione DG n. 2614 del 12 giugno 2026, art. 3 lettera k) vieta «il transito, fra le ore 8,00 e le 20,00 della stagione estiva, di animali nelle aree non appositamente attrezzate», con l'eccezione delle unita' cinofile da salvataggio e dei cani guida per non vedenti o da pet therapy con le certificazioni di legge. Fuori da quella fascia oraria, e fuori dalla stagione estiva che la stessa ordinanza fissa dal 1o aprile al 31 ottobre, l'atto non dispone nulla sugli animali e noi non deduciamo ne' un si' ne' un no. Segnaliamo anche un'ambiguita' del testo che non risolviamo: l'ordinanza vieta il «transito» e non nomina la permanenza ne' la balneazione degli animali. Su questo tratto invece l'accesso e' consentito. Tre cose non le sappiamo. La prima: non abbiamo letto il testo delle ordinanze sindacali che lo consentono, ma solo il foglio con cui il Comune di Arborea le riassume nella propria pagina «Stagione Balneare»; percio' non sappiamo se pongano condizioni ulteriori, limiti di taglia o obblighi di guinzaglio, che il foglio non nomina. La seconda: il foglio scrive che l'accesso e' consentito dal 1o giugno al 30 settembre ma non dice di quale anno ne' «di ogni anno»; lo leggiamo come la stagione in corso perche' e' il documento che il Comune pubblica oggi accanto all'ordinanza regionale 2026. La terza: non sappiamo se le aree siano recintate — il foglio dice soltanto che «le aree sono delimitate da appositi cartelli, che segnalano i tratti di spiaggia accessibili agli animali».Fonte: Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, ordinanza «Disciplina delle attivita' esercitabili sul demanio marittimo», determinazione del Direttore Generale n. 2614, prot. 24684 del 12 giugno 2026, pubblicata sul BURAS n. 32 del 18 giugno 2026, inserzione 61928; art. 1 lett. a) e art. 3 lettera k). Copia protocollata in arrivo dal Comune di Arborea (reg. n. 0008857/2026 del 19/06/2026) e pubblicata dal Comune nella pagina «Stagione Balneare»
Le aree di sgambamento a Arborea
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Arborea quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.