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Tutte le spiagge di Bernalda

Scheda della spiaggia

Spiagge del litorale di Bernalda

Bernalda (MT) · Basilicata

Litorale di Bernalda — Metaponto Lido, Bernalda (MT)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge del litorale di Bernalda.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniSolo cani di piccola e media tagliaAccesso liberoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa. L'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2018 n. 46, intitolato «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», dispone al comma 1: «Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola». Il comma 2 obbliga a portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e a rimuoverle, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 3 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. I commi 4 e 5 riguardano gli spazi per cani dentro giardini, parchi e aree a verde di uso pubblico, dove gli animali possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'articolo è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non fissa stagioni e non fissa orari, e non nomina il demanio marittimo. La legge nomina le spiagge una sola volta, qui. Il testo consultato è quello coordinato pubblicato dalla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche successive — l'abrogazione di una lettera dell'articolo 6 da parte dell'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4 e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sentenza n. 277 del 20 dicembre 2019, tutte su articoli diversi dal 25. Non siamo riusciti ad aprire il testo sul sito del Consiglio regionale della Basilicata, che alla data della verifica risponde 404 sulle pagine di dettaglio delle leggi e richiede una ricerca in POST su un'altra applicazione: lo dichiariamo.

ordinanza balneare della Regione Basilicata approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025, articolo 5 comma 1 lettera h). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Solo cani di piccola e media taglia La fonte scrive ««Animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile, purchè non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente»» e non traduce la taglia in chilogrammi: dove passi il confine lo decide chi sta all'ingresso.
  • Ammessi: cani.
  • Il limite di taglia lo scrive l'ordinanza balneare regionale, che non lo traduce mai in chilogrammi: sull'arenile possono permanere gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, purché non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente. Nello specchio acqueo il divieto è invece totale e riguarda «qualsiasi tipo di animale», cani al guinzaglio o con la museruola compresi: il bagno non è ammesso. Fanno eccezione, e possono accedere alle aree destinate alla balneazione, i cani guida per i non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dalla S.I.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto di assistente bagnanti, e i cani impiegati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. Chi porta un animale in spiaggia deve avere con sé quanto serve per raccogliere e smaltire le deiezioni, che restano a suo carico. Nelle aree date in concessione il concessionario può destinare agli animali una parte dell'area, ma solo previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione: quell'area va segnalata con cartellonistica che ne indichi prescrizioni e regole d'uso, deve avere un accesso indipendente, e lì il cane va tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, in regola con le vaccinazioni previste. La legge regionale 46/2018, che consente il libero accesso dei cani anche alle spiagge, non pone invece alcun limite di taglia.

Dove si trova

Litorale di Bernalda — Metaponto Lido, Bernalda (MT)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

In Basilicata la regola sulle spiagge non la scrive il Comune: la scrive la Regione, con un'unica ordinanza balneare che vale per tutti e sette i Comuni costieri lucani e che nomina Bernalda fra quelli interessati. Dice due cose diverse per due luoghi diversi. Sull'arenile — la sabbia — possono permanere gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, purché non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente. Nello specchio acqueo, cioè in mare, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale è vietato: il bagno del cane non è ammesso, nemmeno al guinzaglio o con la museruola. Fanno eccezione soltanto i cani guida per non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio brevettati accompagnati da un conduttore con brevetto di assistente bagnanti e i cani impiegati per la guardiania delle strutture balneari. Ecco che cosa non sappiamo, perché nessun atto lo dice. Primo: che cosa sia una taglia «media-piccola». L'ordinanza non dà chilogrammi né centimetri, e non abbiamo trovato nessun atto regionale che li dia. Davanti a un cane di trenta chili la decisione la prende chi controlla, non un numero scritto da qualche parte. Secondo: quali tratti di spiaggia. L'ordinanza regionale non elenca nessuna spiaggia, non individua tratti riservati ai cani e non nomina località: vale allo stesso modo su tutto il litorale del Comune, spiagge libere comprese. Per questo questa scheda copre l'intero litorale comunale e non un tratto — indicare un punto sarebbe una nostra invenzione — e per questo non ha coordinate e non compare in mappa. Terzo: per quanto tempo. L'articolo sugli usi della spiaggia non dice che il divieto in acqua valga solo d'estate. La stagione balneare è fissata «di norma» fra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno, ma quella data riguarda l'esercizio delle attività balneari, non l'articolo sugli animali, e l'ordinanza dichiara di valere «fino a nuovo provvedimento». In questa scheda non abbiamo scritto un periodo di validità perché l'atto non lo scrive. Quarto, ed è quello che conta di più: due atti della stessa Regione dicono cose diverse, e la contraddizione non la risolviamo noi. L'articolo 25 della legge regionale 46 del 2018 consente agli animali d'affezione «il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge», con guinzaglio e museruola e senza alcun limite di taglia. L'ordinanza balneare, che è un atto amministrativo e non una legge, restringe quel libero accesso alla sola media-piccola taglia e vieta il mare. Come sono scritte, le due regole non stanno insieme; l'ordinanza stessa stabilisce che «in caso di contrasto tra disposizioni normative, prevale quella più restrittiva». Sulla spiaggia vale il cartello e vale chi controlla: chi viaggia con un cane grande è bene che lo sappia prima di partire. Quinto: il guinzaglio. L'ordinanza balneare chiede museruola «o» guinzaglio, cioè uno dei due; la legge regionale li chiede entrambi. In questa scheda abbiamo segnato il guinzaglio come obbligatorio, che è l'ipotesi più prudente ed è quella scritta nella legge: è una nostra lettura di due testi discordanti, e la dichiariamo invece di spacciarla per dato dell'atto. Sesto: gli stabilimenti. Dentro le aree in concessione la regola può cambiare, ma soltanto in un modo preciso: il concessionario può destinare agli animali una parte dell'area solo previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione, con cartellonistica che ne indichi le regole d'uso e con accesso indipendente, e lì il cane va tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato. Non esiste un elenco pubblico dei concessionari che hanno ottenuto quell'autorizzazione, e noi non l'abbiamo: si sa chiamando lo stabilimento. Settimo: non abbiamo trovato nessuna ordinanza del Comune di Bernalda che apra un tratto ai cani o che disciplini la materia in modo diverso dalla Regione. L'albo pretorio online del Comune, ospitato su albopretorionline.it, alla data della verifica risponde «si è verificato un problema» e non permette nessuna consultazione, né corrente né storica; sul sito istituzionale le ordinanze del Sindaco vengono pubblicate una per una fra le novità e nella pagina dell'argomento «Ordinanza», e nessuna di quelle pubblicate riguarda le spiagge o gli animali; la scheda del Lido di Metaponto, che è la pagina con cui il Comune presenta la propria spiaggia, non nomina cani né animali. Che a Bernalda non ci sia una regola comunale sui cani in spiaggia è quindi una lettura del silenzio, fatta con l'albo pretorio guasto: se il Comune ha adottato un atto e lo pubblica solo lì, non lo abbiamo potuto vedere.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Basilicata
Atto
legge regionale 30 novembre 2018, n. 46, «Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione», articolo 25 «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», commi 1, 2, 3, 4 e 5. Testo coordinato consultato sulla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 20 dicembre 2019 e all'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4 del 30 novembre 2018
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