ViaggiPetFriendly

Tutte le spiagge di Camaiore

Scheda della spiaggia

Spiagge libere di Lido di Camaiore

Camaiore (LU) · Toscana

Arenili liberi inseriti nel contesto urbano prospicienti Piazza Lemmetti, Piazza Principe Umberto e Piazza Castruccio Castracani, Lido di Camaiore, Comune di Camaiore (LU)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge libere di Lido di Camaiore.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiLimite di peso non verificatoAccesso liberoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

Dove il Comune tace, in Toscana parla la legge regionale, e dice di sì: l'articolo 19 comma 1 della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 stabilisce che «ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge», con obbligo del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali, e vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate, segnalate con cartelli di divieto e dotate di strumenti per custodire il cane all'esterno. Va detta anche la restrizione che accompagna quel diritto: con la circolare n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010 la Giunta regionale ha interpretato il riferimento alle spiagge come riferito alle sole spiagge libere, e non a quelle in concessione, dove decide il concessionario entro i limiti dell'art. 21 della stessa legge. È il motivo per cui questa scheda e quella sugli stabilimenti di Lido di Camaiore dicono cose diverse. Va segnalato che il tratto libero prospiciente Piazza Castruccio Castracani è oggetto di concessione demaniale marittima rilasciata al Comune stesso, che vi gestisce anche spiagge attrezzate a pagamento: dove si paga il servizio, la regola applicabile è quella del concessionario.

legge regionale toscana 59/2009, art. 19 comma 1; i regolamenti comunali sulle attività balneari e sulla tutela degli animali non disciplinano l'accesso degli animali alle spiagge libere. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Limite di peso non verificato
  • Ammessi: cani.
  • Nessun limite di taglia o di peso compare nei due regolamenti comunali né nella legge regionale, ma il flag resta a «non sappiamo» perché nessuno dei due atti comunali disciplina l'accesso degli animali alle spiagge libere: il permesso viene dalla legge regionale, e non da un documento comunale che si possa dire letto riga per riga sul punto. Le regole di condotta sono quelle della legge regionale toscana 59/2009 e del regolamento comunale per la tutela degli animali: guinzaglio obbligatorio, museruola quando le caratteristiche comportamentali dell'animale possano determinare danni o disturbo a terzi o ad altri animali, divieto di lasciare i cani incustoditi, divieto di accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari come le aree giochi per bambini se delimitate e recintate. Il regolamento comunale impone inoltre a chi accompagna l'animale l'obbligo di raccogliere gli escrementi.

Dove si trova

Arenili liberi inseriti nel contesto urbano prospicienti Piazza Lemmetti, Piazza Principe Umberto e Piazza Castruccio Castracani, Lido di Camaiore, Comune di Camaiore (LU)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Questa scheda dice una cosa che il Comune non ha scritto, e va letta sapendolo. A Camaiore i regolamenti comunali che potevano parlarne sono due, e sono stati letti per intero: quello sulle attività balneari nomina gli animali in un comma solo, il 9 dell'art. 8, che sta dentro l'articolo intitolato «Obblighi del concessionario» e riguarda quindi i bagni; quello sulla tutela degli animali all'art. 27 consente ai cani l'accesso «a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi» e - a differenza dell'art. 19 della legge regionale, che ricopia quasi alla lettera - non nomina le spiagge. Riportiamo l'omissione così com'è e non ne facciamo un divieto: un regolamento comunale non può restringere un permesso della legge regionale, e lo stesso regolamento, all'art. 28, dà per scontato che sull'arenile i cani possano esserci, prevedendo che «negli arenili (e relativi specchi d'acqua prospicienti) possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, spazi destinati ai cani». Quella facoltà però il Comune non l'ha mai esercitata: nel registro degli atti dal 1995 a oggi non risulta nessun provvedimento che individui uno spazio per cani sull'arenile, e l'unica traccia in materia è una petizione per un'area sgambatoio discussa in Consiglio nel novembre 2024, che riguardava la terraferma. Due cose restano quindi ignote: se e dove esista, a Lido di Camaiore, un tratto di spiaggia attrezzato per i cani (non esiste, per quanto risulta dagli atti); e quali orari valgano per il bagno degli animali, che nessun atto comunale disciplina - la materia degli specchi acquei l'art. 4 del regolamento la rimanda alla Capitaneria di Porto del compartimento marittimo di Viareggio, la cui ordinanza non è stata letta. I tre tratti liberi nominati in scheda sono quelli che le determinazioni comunali chiamano per nome, e sui quali il Comune stesso fa eseguire la pulizia della spiaggia libera; il Comune vi gestisce anche, in concessione, spiagge attrezzate a pagamento. Non risultano elencati altrove eventuali altri tratti liberi del litorale. La scheda non compare in mappa perché nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate di quei tratti.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Regione Toscana
Atto
legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 (accesso negli esercizi pubblici e commerciali); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libere del 20 ottobre 2009
Originale
Leggi il documento sul sito della fonte