Scheda della spiaggia
Spiaggia di Atrani
Atrani (SA) · Campania
Spiaggia di Atrani, Piazzale Marinella, Atrani (SA)

Che cosa dice l'ordinanza
Il regolamento attuativo è la parte che detta le regole concrete, e in Campania è la Regione a dettarle, non il Comune. L'articolo 4 del regolamento regionale 1/2021, «Spiagge e stabilimenti balneari», dispone al comma 1 che «i Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l'accesso al mare, dove è consentito l'accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l'1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione»: non è una facoltà, è un obbligo con una soglia numerica. Il comma 2 aggiunge che «l'accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all'accesso di cui al comma 3 dell'articolo 15 della Legge» — cioè il regime di default anche dentro le concessioni è l'accesso consentito, e il divieto è l'eccezione che va autorizzata. Il comma 3 descrive come devono essere fatte le aree destinate agli animali: delimitate da idonea recinzione, con cartellonistica che riporti modalità e limiti di accesso, attrezzate almeno con un dispensatore d'acqua e bidoni con coperchio per le deiezioni; e stabilisce che «il tratto di mare antistante il tratto di costa delimitato dalla recinzione si intende come estensione della zona cui possono accedere gli animali». Il comma 4 elenca i tre documenti che il conduttore deve avere con sé al momento dell'accesso: certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; certificato di un medico veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi; attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, anch'essa valida sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali. Il comma 5: «I cani possono accedere all'area delimitata condotti al guinzaglio, alla battigia e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore». Il comma 6 pone in capo al conduttore la responsabilità di non lasciare l'animale incustodito, di evitare che sconfini dall'area delimitata e di proteggerlo dai raggi solari, e precisa che «i cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino». Il comma 7 consente di impedire l'accesso o di allontanare l'animale in caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione. Il comma 8 mette la responsabilità dell'applicazione in capo ai Comuni o ai soggetti da essi delegati. Il comma 9 vieta l'accesso degli animali d'affezione nei parchi acquatici non collegati a stabilimento balneare con area destinata agli animali. Vanno lette insieme le disposizioni comuni dell'articolo 2, che valgono in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico: cani al guinzaglio di lunghezza massima 1,5 metri; strumenti per la rimozione immediata delle feci e obbligo di rimuoverle; museruola al seguito da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità o su richiesta dell'autorità; obbligo che gli animali non arrechino disturbo o danno. L'articolo 2 comma 2 esenta da queste modalità, durante l'espletamento delle loro funzioni, i cani guida per non vedenti, gli animali di supporto per altre disabilità, gli animali inseriti in programmi di interventi assistiti e quelli impiegati dalle Forze dell'Ordine; il comma 3 vieta l'accesso alle cagne in estro.
ordinanza sindacale del Comune di Atrani reg. gen. n. 3 del 26 giugno 2025, «Disciplina per l'uso della spiaggia e delle zone di mare destinate alla balneazione». ⚠️ L'atto esiste ed è registrato, ma il suo testo non è più pubblicato e non lo abbiamo letto: che cosa dica sui cani non lo sappiamo. In mancanza, vale la regola regionale (l.r. 3/2019 art. 15; reg. reg. 1/2021 art. 4).. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- ⚠️ ATTENZIONE: le condizioni qui elencate NON vengono dall'ordinanza del Comune di Atrani, che non abbiamo potuto leggere. Vengono dalla legge regionale della Campania 3/2019 e dal regolamento regionale 1/2021, che le pongono direttamente e valgono ovunque in Campania; se l'ordinanza comunale ne aggiunge o ne toglie, noi non lo sappiamo. Cane al guinzaglio, di lunghezza massima 1,5 metri (reg. reg. 1/2021, art. 2 comma 1 lettera a); museruola al seguito, da mettere in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta dell'autorità (art. 2 comma 1 lettera c); paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere le feci (art. 2 comma 1 lettera b). Al momento dell'accesso il conduttore deve avere con sé tre documenti (art. 4 comma 4): il certificato d'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione; un certificato veterinario valido sessanta giorni dal rilascio che attesti la buona salute e l'assenza di malattie trasmissibili e di parassiti interni ed esterni; un'attestazione del Servizio Veterinario dell'ASL, valida anch'essa sessanta giorni, che il cane non sia stato attore di aggressioni o addentature. Le femmine in calore non possono accedere (art. 2 comma 3). Nell'area delimitata il cane va condotto al guinzaglio fino alla battigia ed è poi libero di nuotare nel tratto di mare antistante sotto la sorveglianza del conduttore (art. 4 comma 5); non va lasciato incustodito e va protetto dal sole (art. 4 comma 6). I cani di piccola taglia possono stare in un trasportino. In caso di sovraffollamento o di condotta scorretta l'accesso può essere impedito (art. 4 comma 7). Né la legge né il regolamento pongono limiti di taglia o di peso, ma il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.
Quello che non sappiamo
Questa scheda esiste per dire una cosa precisa e per darvi un numero da citare al telefono. La cosa precisa è questa: il Comune di Atrani adotta ogni estate un'ordinanza sindacale intitolata «Disciplina per l'uso della spiaggia e delle zone di mare destinate alla balneazione» — l'ultima che risulta dal registro è la n. 3 del 26 giugno 2025 — e noi quel testo non siamo riusciti a leggerlo, perché il Comune lo rimuove alla scadenza della pubblicazione all'albo. Non sappiamo quindi se quell'ordinanza vieti i cani sulla spiaggia di Atrani, se li ammetta, se li ammetta a certe ore o in un certo tratto, o se semplicemente non ne parli. Non lo deduciamo dall'ordinanza di un comune vicino e non lo ricaviamo da guide turistiche. Il numero da citare è quello: ordinanza sindacale n. 3 del 26 giugno 2025, registro generale, dirigente Michele Siravo. Chiedetela al Comune e avrete la risposta esatta. In assenza di quel testo, quello che si sa per certo è che cosa impone la Regione: la legge regionale 3/2019 all'articolo 15 comma 1 dispone che l'accesso dei cani alle spiagge pubbliche è consentito, al comma 2 consente al Comune di vietarlo su singole spiagge ma solo lasciandone comunque aperto un tratto adeguato, e al comma 3 obbliga i concessionari che vogliano limitarlo a chiedere l'autorizzazione al Comune e a esporre l'avviso con il numero di protocollo dell'ordinanza che glielo consente; il regolamento regionale 1/2021 all'articolo 4 obbliga il Comune a destinare agli animali almeno l'1% della costa balneabile e stabilisce che l'accesso è consentito anche negli stabilimenti balneari che non abbiano ottenuto quella limitazione. ⚠️ Un dato di contesto che a Atrani conta: la spiaggia libera lato ponente è a tariffa. Lo dicono due ordinanze sindacali del registro — la n. 3 del 21 luglio 2023 e la n. 4 del 26 giugno 2025 — entrambe intitolate «Spiaggia libera lato ponente. Sanzioni per mancato pagamento della tariffa»; e il Comune pubblica fra i propri atti normativi un «Disciplinare delle attività all'interno del lido Atrani (solarium scoglio a pizzo e spiaggia attrezzata) - anno 2023». Anche di questi documenti non abbiamo potuto leggere il testo, e quindi non sappiamo se contengano regole sugli animali. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: il contenuto dell'ordinanza annuale sulla spiaggia; se per il 2026 sia stata adottata (il registro delle ordinanze 2026 risulta vuoto alla data della verifica, ma questo può significare tanto che non ce ne siano quanto che non siano state ancora registrate); quale tratto il Comune abbia destinato agli animali; quali concessionari siano autorizzati a limitare l'accesso. Il campo dell'accesso è impostato su «libero» perché la spiaggia è demanio pubblico, non perché sappiamo che sia gratuita: sul lato ponente risulta anzi dovuta una tariffa.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Campania
- Atto
- regolamento regionale 2 febbraio 2021, n. 1 «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3»; articolo 2 «Disposizioni comuni» e articolo 4 «Spiagge e stabilimenti balneari», commi da 1 a 9; testo vigente consultato nella banca dati Normativa della Regione Campania del 2 febbraio 2021
- Originale
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