Tutte le spiagge di Balestrate
Scheda della spiaggia
Spiagge libere del Comune di Balestrate
Balestrate (PA) · Sicilia
Spiagge libere del Comune di Balestrate (PA)

Che cosa dice l'ordinanza
In Sicilia la regola di partenza non è comunale ma regionale, ed è stata letta sul testo vigente pubblicato dall'Assemblea Regionale Siciliana. La legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo» dispone all'articolo 27 comma 1: «Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.» Sono quattro cose in una frase sola, e vale la pena separarle. La prima: il punto di partenza siciliano è il SÌ, e le spiagge sono nominate espressamente accanto a parchi, giardini e aree verdi. La seconda: quel sì non è incondizionato, perché opera «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori» — dunque un regolamento comunale, o quello del concessionario di uno stabilimento balneare, può disciplinare l'accesso. La terza: il guinzaglio è imposto dalla legge stessa, non dal Comune, e non ha eccezioni sulla spiaggia (il comma 3 consente di lasciare il cane libero solo «negli spazi loro destinati»). La quarta, ed è quella che conta di più per chi arriva in spiaggia: ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco con un provvedimento, e deve essere segnalato sul posto con un cartello che ne indichi data e numero. Un divieto senza atto del sindaco e senza quel cartello non è conforme alla legge regionale. Il comma 2 pone l'unico divieto diretto della legge, e non riguarda le spiagge: è vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. ⚠️ La legge NON obbliga i Comuni ad aprire un tratto di spiaggia, NON fissa una quota minima di litorale e NON pone limiti di taglia, di peso o di stagione: su questi punti tace. E NON esiste in Sicilia un'ordinanza balneare regionale che detti la regola: la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo» regola le concessioni, non l'accesso degli animali. L'articolo 36 della legge 15/2022 ha abrogato la precedente legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, che è quindi da non citare più: un regolamento comunale che la indicasse come vigente starebbe citando un testo morto dal 2022. ⚠️ IL QUADRO SICILIANO È A TRE FONTI, e nessuna delle tre è un'ordinanza balneare regionale sull'accesso: (1) il decreto del Dirigente generale dell'Assessorato regionale della Salute che individua ogni anno le acque NON IDONEE alla balneazione — per il 2026 il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 — che i Comuni recepiscono con una propria ordinanza sindacale e che riguarda la qualità dell'acqua, non gli animali; (2) l'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente per circondario marittimo; (3) il demanio marittimo, che in Sicilia è regionale per via dello statuto speciale, con le autorizzazioni ad attrezzare tratti di arenile rilasciate dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente tramite la struttura territoriale provinciale. ⚠️ E ATTENZIONE ALL'INCISO DEL COMMA 1, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori»: dove la costa ricade in un'area marina protetta o in una riserva naturale, la fonte giusta è il regolamento dell'ENTE GESTORE, che prevale sulla regola generale; e dove un arenile è in concessione, l'«ente gestore» è il concessionario, non il Comune.
legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15, articolo 27 comma 1: l'accesso dei cani alle spiagge è consentito, con guinzaglio, e ogni restrizione o divieto deve essere autorizzato dal sindaco e segnalato con cartello che ne indichi data e numero. ⚠️ Nessun atto di questo Comune sull'accesso dei cani alle spiagge è risultato pubblicato alla data della verifica.. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno sull'accesso dei cani alle spiagge: vengono dalla legge regionale della Sicilia n. 15 del 2022, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. L'articolo 27 comma 1 consente l'accesso ai cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, spiagge comprese, «secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori», e impone che i cani siano condotti al guinzaglio. Il comma 3 permette di lasciarli liberi, o di usare guinzagli estensibili, soltanto «negli spazi loro destinati», fermo restando l'obbligo di evitare che costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose: una spiaggia libera non è uno «spazio destinato» ai cani, quindi lì il guinzaglio resta obbligatorio. Il comma 2 vieta l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti; non dice nulla sugli orari, sulla balneazione dell'animale, sull'obbligo di raccolta delle deiezioni in spiaggia né sulla museruola, e su questi punti la regola va cercata nell'ordinanza ministeriale 6 agosto 2013 e nei regolamenti comunali, che non abbiamo qui. ⚠️ Dentro uno stabilimento balneare la regola può essere diversa: la legge regionale fa salvi i regolamenti dell'ente gestore, e il gestore di un lido è il concessionario.
Quello che non sappiamo
Questa scheda dice due cose. La prima: in Sicilia l'accesso dei cani alle spiagge è consentito dalla legge regionale, con il guinzaglio, e un divieto esiste solo se il sindaco lo ha disposto con un provvedimento e lo ha segnalato con un cartello che ne indichi data e numero. La seconda: in questo Comune, letto l'oggetto di TUTTE le ordinanze pubblicate dal 2023 al 2026, un provvedimento del genere non c'è. Non ne discende che qualsiasi tratto del litorale sia liberamente accessibile al cane, e non lo scriviamo: discende che, se un divieto c'è, deve esserci anche il cartello. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: quali tratti del litorale siano liberi e quali in concessione. Dentro uno stabilimento balneare la regola è quella del concessionario, che la legge regionale fa salva. Non nominiamo spiagge aperte o chiuse e non diamo coordinate: la scheda riguarda l'intero litorale comunale, non un punto, e per questo non compare in mappa. ⚠️ La verifica copre il registro delle ORDINANZE, che è l'atto con cui un sindaco vieta: non copre delibere, determine e regolamenti, e non abbiamo il regolamento comunale di polizia urbana, che l'articolo 27 della legge regionale fa salvo. Se andate qui col cane, chiedete al Comando di Polizia Municipale di Balestrate e cercate la segnaletica sulla spiaggia.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Siciliana - Assemblea Regionale Siciliana
- Atto
- legge regionale della Sicilia 3 agosto 2022, n. 15 «Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 5 agosto 2022, supplemento ordinario n. 33; articolo 27 «Accesso di cani e gatti ai giardini, parchi e aree pubbliche», commi 1, 2 e 3; l'articolo 36 abroga la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15. Testo vigente letto per intero sulla banca dati normativa dell'Assemblea Regionale Siciliana del 3 agosto 2022
- Originale
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