Toscana (LU)
Spiagge per cani a Camaiore
2 schede in archivio: 2 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Camaiore
Quello che leggi in questa pagina viene da 4 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Regione Toscana
legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 (accesso negli esercizi pubblici e commerciali); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libere
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 20 ottobre 2009
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Toscana, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di Lido di Camaiore, Stabilimenti balneari di Lido di Camaiore.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale toscana 59/2009, art. 19 comma 1; i regolamenti comunali sulle attività balneari e sulla tutela degli animali non disciplinano l'accesso degli animali alle spiagge libere»; «regolamento comunale sulla disciplina delle attività balneari, art. 8 comma 9».
Comune di Camaiore - Consultazione atti e Albo pretorio online
registro storico degli atti amministrativi (ordinanze dirigenziali, delibere di Consiglio e di Giunta, determinazioni) e albo pretorio online, interrogati per oggetto il 24 agosto 2026 sull'intero arco 1995-2026; interrogato lo stesso giorno anche il motore di ricerca interno del sito istituzionale
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- 24 agosto 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Camaiore - Consultazione atti e Albo pretorio online, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di Lido di Camaiore, Stabilimenti balneari di Lido di Camaiore.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale toscana 59/2009, art. 19 comma 1; i regolamenti comunali sulle attività balneari e sulla tutela degli animali non disciplinano l'accesso degli animali alle spiagge libere»; «regolamento comunale sulla disciplina delle attività balneari, art. 8 comma 9».
Comune di Camaiore
«Regolamento comunale per la tutela degli animali», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 17 marzo 2022, esecutivo dal 16 aprile 2022; art. 27 (accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche), art. 28 (aree e percorsi destinati ai cani - sgambatoi), art. 29 (accesso negli esercizi pubblici), art. 31 (obbligo di raccolta degli escrementi)
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 17 marzo 2022
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Camaiore, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere di Lido di Camaiore.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale toscana 59/2009, art. 19 comma 1; i regolamenti comunali sulle attività balneari e sulla tutela degli animali non disciplinano l'accesso degli animali alle spiagge libere».
Comune di Camaiore - Settore 4° Gestione del territorio, U.O. Demanio marittimo
«Regolamento sulla disciplina delle attività balneari», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 3 novembre 2004, modificato con le deliberazioni consiliari n. 18 del 31 marzo 2011, n. 9 del 14 marzo 2016 e n. 25 del 14 maggio 2016, aggiornato con la n. 17 del 31 marzo 2022 e con la n. 53 del 17 giugno 2026; art. 3 (ambito territoriale), art. 7 (prescrizioni sull'uso delle spiagge) e art. 8 comma 9 (accesso degli animali alla spiaggia)
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 17 giugno 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Camaiore - Settore 4° Gestione del territorio, U.O. Demanio marittimo, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Spiagge libere di Lido di Camaiore, Stabilimenti balneari di Lido di Camaiore.
Nelle schede lo citiamo così: «legge regionale toscana 59/2009, art. 19 comma 1; i regolamenti comunali sulle attività balneari e sulla tutela degli animali non disciplinano l'accesso degli animali alle spiagge libere»; «regolamento comunale sulla disciplina delle attività balneari, art. 8 comma 9».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiagge libere di Lido di Camaiore
Dati incompletiLimite di peso non verificatoDove il Comune tace, in Toscana parla la legge regionale, e dice di sì: l'articolo 19 comma 1 della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 stabilisce che «ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge», con obbligo del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali, e vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per scopi particolari, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate, segnalate con cartelli di divieto e dotate di strumenti per custodire il cane all'esterno. Va detta anche la restrizione che accompagna quel diritto: con la circolare n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010 la Giunta regionale ha interpretato il riferimento alle spiagge come riferito alle sole spiagge libere, e non a quelle in concessione, dove decide il concessionario entro i limiti dell'art. 21 della stessa legge. È il motivo per cui questa scheda e quella sugli stabilimenti di Lido di Camaiore dicono cose diverse. Va segnalato che il tratto libero prospiciente Piazza Castruccio Castracani è oggetto di concessione demaniale marittima rilasciata al Comune stesso, che vi gestisce anche spiagge attrezzate a pagamento: dove si paga il servizio, la regola applicabile è quella del concessionario.Questa scheda dice una cosa che il Comune non ha scritto, e va letta sapendolo. A Camaiore i regolamenti comunali che potevano parlarne sono due, e sono stati letti per intero: quello sulle attività balneari nomina gli animali in un comma solo, il 9 dell'art. 8, che sta dentro l'articolo intitolato «Obblighi del concessionario» e riguarda quindi i bagni; quello sulla tutela degli animali all'art. 27 consente ai cani l'accesso «a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi» e - a differenza dell'art. 19 della legge regionale, che ricopia quasi alla lettera - non nomina le spiagge. Riportiamo l'omissione così com'è e non ne facciamo un divieto: un regolamento comunale non può restringere un permesso della legge regionale, e lo stesso regolamento, all'art. 28, dà per scontato che sull'arenile i cani possano esserci, prevedendo che «negli arenili (e relativi specchi d'acqua prospicienti) possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, spazi destinati ai cani». Quella facoltà però il Comune non l'ha mai esercitata: nel registro degli atti dal 1995 a oggi non risulta nessun provvedimento che individui uno spazio per cani sull'arenile, e l'unica traccia in materia è una petizione per un'area sgambatoio discussa in Consiglio nel novembre 2024, che riguardava la terraferma. Due cose restano quindi ignote: se e dove esista, a Lido di Camaiore, un tratto di spiaggia attrezzato per i cani (non esiste, per quanto risulta dagli atti); e quali orari valgano per il bagno degli animali, che nessun atto comunale disciplina - la materia degli specchi acquei l'art. 4 del regolamento la rimanda alla Capitaneria di Porto del compartimento marittimo di Viareggio, la cui ordinanza non è stata letta. I tre tratti liberi nominati in scheda sono quelli che le determinazioni comunali chiamano per nome, e sui quali il Comune stesso fa eseguire la pulizia della spiaggia libera; il Comune vi gestisce anche, in concessione, spiagge attrezzate a pagamento. Non risultano elencati altrove eventuali altri tratti liberi del litorale. La scheda non compare in mappa perché nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate di quei tratti.Fonte: Regione Toscana, legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 (accesso negli esercizi pubblici e commerciali); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libereStabilimenti balneari di Lido di Camaiore
Dati incompletiLimite di peso non verificatoLe «norme regionali» a cui l'art. 8 comma 9 del regolamento comunale impone ai concessionari di adeguarsi sono, in materia di animali, quelle della legge regionale toscana 20 ottobre 2009 n. 59. Il suo art. 21 riconosce all'esercente la facoltà di non ammettere i cani nel proprio esercizio, a condizione che il divieto sia segnalato con appositi cartelli ben visibili all'ingresso e previa comunicazione scritta al Sindaco. Nella stessa direzione va la circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto di accesso dell'art. 19 alle sole spiagge libere e non a quelle in concessione. Ne segue che negli stabilimenti di Lido di Camaiore decide il concessionario, entro i limiti posti dalla legge regionale e dal protocollo d'intesa richiamato dal regolamento comunale; il Comune non pubblica l'elenco dei concessionari che hanno comunicato al Sindaco di non ammettere gli animali.A Lido di Camaiore la regola che decide se il cane entra in uno stabilimento esiste, ha un nome, ed è irreperibile. Il regolamento comunale sulle attività balneari, all'art. 8 comma 9, dispone che «per l'accesso degli animali alla spiaggia i concessionari devono adeguarsi alle norme nazionali/regionali nonché al Protocollo d'Intesa stipulato fra il Comune di Camaiore, l'Asl Versilia e l'Associazione Balneari di Lido di Camaiore»: rimanda cioè a un documento a tre firme che non è allegato al regolamento e che non compare fra gli atti pubblicati del Comune. Il registro degli atti, interrogato per «protocollo d» su tutti gli organi dal 1995 a oggi, restituisce cinquantaquattro protocolli d'intesa su altre materie e nessuno con l'azienda sanitaria e i balneari. Non sappiamo quindi che cosa quel protocollo prescriva: se ponga condizioni igienico-sanitarie, se limiti gli orari, se riguardi solo alcune fasce dell'arenile. Non sappiamo nemmeno quali stabilimenti ammettano i cani: il regolamento non ne pubblica l'elenco, e nessun atto comunale lo fa. Per lo stesso motivo lasciamo a «non sappiamo» la voce sui limiti di taglia e di peso. Il cartello all'ingresso del bagno, e la telefonata prima di partire, restano l'unica informazione certa. La scheda non compare in mappa perché nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate degli stabilimenti che ammettono animali.Fonte: Regione Toscana, legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59, «Norme per la tutela degli animali», art. 19 comma 1 (accesso dei cani a giardini, parchi e spiagge) e art. 21 (accesso negli esercizi pubblici e commerciali); circolare della Giunta regionale n. AOO-GRT/64104/Q.110.10.10 dell'8 marzo 2010, che riferisce il diritto dell'art. 19 alle sole spiagge libere
Le aree di sgambamento a Camaiore
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Camaiore quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.