| San Michele al TagliamentoVE · 5 schede | | - Le linee guida regionali venete spiegano perché un'area come questa deve esistere e a quali condizioni si usa.
Il testo intero, e gli orariLe linee guida regionali venete spiegano perché un'area come questa deve esistere e a quali condizioni si usa. Entro il trenta marzo di ogni anno i Comuni costieri individuano i tratti di spiaggia in cui l'accesso agli animali d'affezione è vietato, almeno un tratto per Comune in cui invece è consentito, e almeno uno specchio acqueo a uso pubblico, in sicurezza con apposito servizio di salvataggio a carico del Comune o del concessionario, a cui gli animali accompagnati abbiano accesso, delimitato da attrezzatura galleggiante e segnalato da cartelli multilingue. I Comuni devono darne pubblicità sul proprio sito e comunicarlo alla Regione, pubblicando almeno la planimetria delle aree accessibili, i percorsi di transito, gli attraversamenti per arrivare allo specchio acqueo, gli obblighi e le sanzioni, e devono mettere cartelli almeno in italiano, inglese e tedesco. Per chi usa le aree demaniali libere le linee guida chiedono libretto sanitario in corso di validità, cane identificato con microchip o tatuaggio, collare antipulci o antiparassitario equivalente, riserva d'acqua, guinzaglio da non più di un metro e mezzo fuori dall'area di permanenza degli animali, museruola rigida o morbida al seguito, paletta e sacchetti. Vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e la presenza di cani con patologie cardiovascolari, e ammette al massimo cinque cani per volta nello specchio acqueo dedicato, con il conduttore in acqua. Il periodo di riferimento è la stagione balneare, intesa di massima dal primo maggio al trenta settembre, e le linee guida chiedono ai Comuni di disciplinare con regolamenti e ordinanze anche il periodo dal primo ottobre al trenta aprile. - Le linee guida regionali venete chiedono ai Comuni costieri di individuare entro il trenta marzo di ogni anno i tratti di spiaggia vietati agli animali d'affezione, almeno un tratto per Comune in cui l'accesso e la permanenza siano consentiti, e almeno uno specchio acqueo a uso pubblico in sicurezza, con servizio di salvataggio a carico del Comune o del concessionario, a cui gli animali accompagnati abbiano accesso, delimitato da attrezzatura galleggiante e segnalato da cartelli multilingue.
Il testo intero, e gli orariLe linee guida regionali venete chiedono ai Comuni costieri di individuare entro il trenta marzo di ogni anno i tratti di spiaggia vietati agli animali d'affezione, almeno un tratto per Comune in cui l'accesso e la permanenza siano consentiti, e almeno uno specchio acqueo a uso pubblico in sicurezza, con servizio di salvataggio a carico del Comune o del concessionario, a cui gli animali accompagnati abbiano accesso, delimitato da attrezzatura galleggiante e segnalato da cartelli multilingue. Chiedono poi ai Comuni di pubblicare sul proprio sito la planimetria delle aree, i percorsi di transito, gli attraversamenti per lo specchio acqueo, gli obblighi e le sanzioni, e di mettere cartelli almeno in italiano, inglese e tedesco. Per chi usa le aree demaniali libere prescrivono libretto sanitario valido, cane con microchip o tatuaggio, collare antipulci o antiparassitario equivalente, riserva d'acqua, guinzaglio da non più di un metro e mezzo fuori dall'area di permanenza degli animali, museruola al seguito, paletta e sacchetti; vietano l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e la presenza di cani con patologie cardiovascolari; ammettono al massimo cinque cani per volta nello specchio acqueo dedicato, con il conduttore in acqua. Il periodo di riferimento è la stagione balneare, intesa di massima dal primo maggio al trenta settembre. - Il Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo, che l'ordinanza balneare richiama come norma generale per l'accesso alle spiagge libere e a quelle concessionabili non assegnate, dice la stessa cosa in forma stabile: all'articolo trentasette, fra le attività soggette ad autorizzazione, mette il fare accedere o condurre in spiaggia e il fare il bagno a cani o altri animali, a eccezione dei tratti di arenile dedicati ai cani e segnalati da appositi cartelli secondo quanto previsto dal piano particolareggiato dell'arenile e dall'ordinanza comunale in materia; l'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti.
Il testo intero, e gli orariIl Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo, che l'ordinanza balneare richiama come norma generale per l'accesso alle spiagge libere e a quelle concessionabili non assegnate, dice la stessa cosa in forma stabile: all'articolo trentasette, fra le attività soggette ad autorizzazione, mette il fare accedere o condurre in spiaggia e il fare il bagno a cani o altri animali, a eccezione dei tratti di arenile dedicati ai cani e segnalati da appositi cartelli secondo quanto previsto dal piano particolareggiato dell'arenile e dall'ordinanza comunale in materia; l'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti. È il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero sette del ventisei gennaio duemilaventitré e modificato con deliberazione numero sessantotto del trentuno luglio dello stesso anno. Anche questo testo è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso. - Le Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile dicono due cose su queste aree.
Il testo intero, e gli orariLe Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile dicono due cose su queste aree. L'articolo 9 comma 6 le colloca fra le attrezzature ammesse nella fascia funzionale dei servizi di spiaggia, insieme a cabine, docce, chioschi-bar e aree per il gioco e il benessere. L'articolo 9 comma 9 prescrive che cosa ciascuna area destinata all'accesso di cani al seguito di accompagnatori debba avere, in conformità all'Allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2016: cartellonistica multilingue; una struttura amovibile per il posto di sorveglianza non superiore a dieci metri quadrati; zone d'ombra realizzate anche con strutture di legno e copertura in tela amovibili; punti di abbeveraggio e un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali; cestini per i rifiuti; distributori di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni e contenitori per la deposizione di quelle solide; a servizio degli accompagnatori, almeno cinque servizi igienici, uno dei quali per disabili, e cinque docce aperte; interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia. L'accesso agli ambiti è delimitato da strutture amovibili e dotato di segnaletica su paletti in legno, e lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani è delimitato da panne galleggianti con parte immersa di almeno venti centimetri, per un'ampiezza massima di cinquanta metri lineari. - L'articolo 9 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione elenca ciò che la fascia funzionale dei servizi alla spiaggia è destinata a ospitare — cabine spogliatoio, depositi, servizi igienici, tende da ombra, docce, strutture di coordinamento e sorveglianza, sedi di pronto soccorso e uffici informazioni, chioschi-bar, punti di ristoro, aree per intrattenimento, gioco, svago e benessere, beach village con palco, isole attrezzate per fumatori, isole per la raccolta differenziata, attrezzature di supporto al noleggio di piccoli natanti — e chiude l'elenco con le «aree promiscue per cani o per cani ed accompagnatori, senza accesso al mare, nel rispetto delle disposizioni relative alle norme igienico sanitarie e di quanto necessario a garantire l'incolumità di persone, animali e cose di cui all'ultimo comma dell'art. 7 dell'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 9 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione elenca ciò che la fascia funzionale dei servizi alla spiaggia è destinata a ospitare — cabine spogliatoio, depositi, servizi igienici, tende da ombra, docce, strutture di coordinamento e sorveglianza, sedi di pronto soccorso e uffici informazioni, chioschi-bar, punti di ristoro, aree per intrattenimento, gioco, svago e benessere, beach village con palco, isole attrezzate per fumatori, isole per la raccolta differenziata, attrezzature di supporto al noleggio di piccoli natanti — e chiude l'elenco con le «aree promiscue per cani o per cani ed accompagnatori, senza accesso al mare, nel rispetto delle disposizioni relative alle norme igienico sanitarie e di quanto necessario a garantire l'incolumità di persone, animali e cose di cui all'ultimo comma dell'art. 7 dell'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016». Le strutture di questa fascia devono essere di facile rimozione o reversibili, accorpate entro i limiti di inviluppo delle isole di servizio individuate nelle tavole 8 e disposte ortogonalmente alla linea di battigia.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Vale dal 14 maggio 2026.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza balneare 2026 e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono state lette per intero e non pongono limiti di taglia o di peso né fasce orarie; NON lo dichiariamo però come «nessun limite», perché l'ordinanza comunale n. 42/2016, che l'ordinanza balneare indica come disciplina di dettaglio del transito e della permanenza dei cani in arenile, non è pubblicata e non l'abbiamo letta. Le linee guida regionali del 2016, che valgono per tutti i Comuni costieri veneti, pongono invece condizioni sul cane e sul conduttore: il cane deve essere identificato con microchip o tatuaggio, il conduttore deve avere con sé il libretto sanitario in corso di validità, il cane deve portare un collare antipulci o un antiparassitario equivalente, e per i cani provenienti dall'estero resta obbligatoria la vaccinazione antirabbica. Il conduttore deve avere con sé acqua e una ciotola, una museruola rigida o morbida da mettere in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità, paletta e sacchetti; le deiezioni solide vanno raccolte subito e messe nei contenitori, quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. Se la sosta è prolungata serve un ombrellone per fare ombra all'animale. Non possono entrare i cani con sindrome aggressiva e le femmine in calore, ed è vietato portare in spiaggia cani con patologie cardiovascolari. Nello specchio acqueo dedicato possono fare il bagno al massimo cinque cani per volta, e solo con il conduttore in acqua; finito il bagno il cane torna al guinzaglio. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare, e del danno risponde il proprietario. Le condizioni per estesoL'ordinanza balneare 2026 e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono state lette per intero e non pongono limiti di taglia o di peso né fasce orarie; NON lo dichiariamo però come «nessun limite», perché l'ordinanza comunale n. 42/2016, che l'ordinanza balneare indica come disciplina di dettaglio del transito e della permanenza dei cani in arenile, non è pubblicata e non l'abbiamo letta. Le linee guida regionali del 2016, valide per tutti i Comuni costieri veneti, chiedono invece che il cane sia identificato con microchip o tatuaggio, che il conduttore abbia con sé il libretto sanitario in corso di validità, che il cane porti un collare antipulci o un antiparassitario equivalente e, se viene dall'estero, che sia vaccinato contro la rabbia. Il conduttore deve avere acqua e ciotola, una museruola rigida o morbida da mettere in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità, paletta e sacchetti; le deiezioni solide si raccolgono subito, quelle liquide si dilavano con abbondante acqua di mare. Con sosta prolungata serve un ombrellone per l'animale. Non entrano i cani con sindrome aggressiva e le femmine in calore, ed è vietato portare in spiaggia cani con patologie cardiovascolari. Nello specchio acqueo dedicato possono fare il bagno al massimo cinque cani per volta, con il conduttore in acqua, e finito il bagno il cane torna al guinzaglio. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare, e del danno risponde il proprietario. Le condizioni per estesoLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono state lette per intero e non pongono limiti di taglia o di peso; l'ordinanza balneare nemmeno. Restiamo però senza dichiarare «nessun limite» perché l'ordinanza comunale n. 42/2016, che l'atto richiama come disciplina di dettaglio dell'accesso dei cani, non è pubblicata e non l'abbiamo letta: potrebbe porne. Le NTA prescrivono, per ciascuna area destinata all'accesso di cani al seguito di accompagnatori e in conformità all'Allegato A della d.G.R. Veneto 500 del 19 aprile 2016, apposita cartellonistica multilingue, una struttura amovibile per il posto di sorveglianza non superiore a dieci metri quadrati, zone d'ombra realizzabili anche con strutture in legno e copertura in tela amovibili, punti di abbeveraggio e un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali, cestini per i rifiuti, distributori di paletta e sacchetti e contenitori per le deiezioni solide, oltre a interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia; a servizio degli accompagnatori prescrivono almeno cinque servizi igienici, uno dei quali per disabili, e cinque docce aperte. L'accesso agli ambiti è delimitato da strutture amovibili e segnalato con cartelli su paletti in legno, e lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani è delimitato da panne galleggianti con parte immersa di almeno venti centimetri, per un'ampiezza massima di cinquanta metri lineari. Le condizioni per estesoLe NTA e l'ordinanza balneare sono state lette per intero e non pongono limiti di taglia o di peso, ma non lo dichiariamo come «nessun limite» perché l'ordinanza comunale n. 42/2016, che disciplina il dettaglio dell'accesso dei cani, non è pubblicata e non l'abbiamo letta. Per le aree promiscue il piano prescrive solo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quanto necessario a garantire l'incolumità di persone, animali e cose, richiamando l'ultimo comma dell'articolo 7 dell'Allegato A della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 500 del 19 aprile 2016; da quell'allegato discendono comunque gli obblighi che valgono in tutto il Veneto e che le ordinanze recepiscono anche se non materialmente riportate: microchip o tatuaggio, libretto sanitario in corso di validità, collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo fuori dall'area di permanenza, museruola al seguito, paletta e sacchetti. | |
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| CaorleVE · 6 schede | | - È l'unico atto del 2026 del Demanio Marittimo di Caorle che riguardi gli animali.
Il testo intero, e gli orariÈ l'unico atto del 2026 del Demanio Marittimo di Caorle che riguardi gli animali. Ordina di istituire, dalla data dell'ordinanza fino al 31 luglio 2026, due aree di conservazione per la tutela del fratino «Charadrius alexandrinus», perimetrando due porzioni dell'arenile di Brussa al confine con le dune, per una superficie complessiva di circa settemilacinquecento metri quadrati su circa trecentocinquanta metri di litorale, individuate dalle coordinate delle estremità: 45.613748 N 12.922850 E – 45.614444 N 12.925590 E per la prima, 45.615697 N 12.930266 E – 45.617177 N 12.935780 E per la seconda. Ordina inoltre «il divieto di accesso e di avvicinamento a meno di 15 metri da tali aree a chiunque, fino al 31/07/2026», da segnalare con adeguata cartellonistica posizionata in modo che sia visibile in tutte le direzioni. L'ordinanza nasce da una richiesta di associazioni naturalistiche per la conservazione del fratino sulla spiaggia di Brussa e richiama le misure di conservazione regionali che stabiliscono il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie e il divieto di accesso o di disturbo nei siti di nidificazione certa. L'inosservanza è punita secondo norma di legge. - Le linee guida regionali venete, valide per tutti i Comuni costieri, chiedono ai Comuni di individuare entro il trenta marzo di ogni anno i tratti di spiaggia in cui l'accesso agli animali d'affezione è vietato, almeno un tratto per Comune in cui invece è consentito, e almeno uno specchio acqueo a uso pubblico, in sicurezza con servizio di salvataggio a carico del Comune o del concessionario, a cui gli animali accompagnati abbiano accesso, delimitato da attrezzatura galleggiante e segnalato da cartelli multilingue.
Il testo intero, e gli orariLe linee guida regionali venete, valide per tutti i Comuni costieri, chiedono ai Comuni di individuare entro il trenta marzo di ogni anno i tratti di spiaggia in cui l'accesso agli animali d'affezione è vietato, almeno un tratto per Comune in cui invece è consentito, e almeno uno specchio acqueo a uso pubblico, in sicurezza con servizio di salvataggio a carico del Comune o del concessionario, a cui gli animali accompagnati abbiano accesso, delimitato da attrezzatura galleggiante e segnalato da cartelli multilingue. Chiedono poi di dare pubblicità sul sito istituzionale del Comune almeno della planimetria delle aree disponibili, dei percorsi di transito consentiti, degli attraversamenti per raggiungere lo specchio acqueo, degli obblighi e delle sanzioni, e di mettere cartelli almeno in italiano, inglese e tedesco. Per chi usa le aree demaniali libere prescrivono il libretto sanitario in corso di validità, il cane identificato con microchip o tatuaggio, il collare antipulci o un antiparassitario equivalente, la vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero, una riserva d'acqua, il guinzaglio da non più di un metro e mezzo fuori dall'area di permanenza degli animali, la museruola rigida o morbida al seguito, paletta e sacchetti; vietano l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e la presenza di cani con patologie cardiovascolari; ammettono al massimo cinque cani per volta nello specchio acqueo dedicato, con il conduttore in acqua. Il periodo di riferimento è la stagione balneare, intesa di massima dal primo maggio al trenta settembre, e le linee guida chiedono ai Comuni di disciplinare con regolamenti e ordinanze anche il periodo dal primo ottobre al trenta aprile. - L'ordinanza sindacale del 2014, nelle premesse, dà conto della stessa finestra e la descrive come la regola generale del Comune: «il Comune di Caorle ha regolamentato l'accesso alla spiaggia dei cani con propri atti […] consentendo l'accesso e la conduzione degli stessi in spiaggia esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, salvo che in tratti di arenili liberi appositamente individuati o in aree concessionate debitamente organizzate ed attrezzate allo scopo di ospitare gli animali da compagnia».
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza sindacale del 2014, nelle premesse, dà conto della stessa finestra e la descrive come la regola generale del Comune: «il Comune di Caorle ha regolamentato l'accesso alla spiaggia dei cani con propri atti […] consentendo l'accesso e la conduzione degli stessi in spiaggia esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, salvo che in tratti di arenili liberi appositamente individuati o in aree concessionate debitamente organizzate ed attrezzate allo scopo di ospitare gli animali da compagnia». Gli atti che cita sono il Regolamento Tutela Animali, il Regolamento sulla disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 31 marzo 2010 e l'ordinanza dirigenziale n. 249 del 12 aprile 2010, che non abbiamo letto. È quindi l'atto stesso a dire che d'estate la spiaggia è chiusa ai cani salvo i tratti individuati e le aree attrezzate, e che d'inverno è aperta. - Il Regolamento Tutela Animali di Caorle, approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2012 e modificato nel luglio 2014, ha recepito nel proprio articolo 9 comma 2, alla lettera i.bis, il testo integrale dell'ordinanza sindacale n. 19 del 2014: stesso obbligo di guinzaglio non superiore a un metro e mezzo su tutte le spiagge libere «ivi compresa la battigia e le aree antistanti le concessioni dove si potrà solo transitare e non sostare», stesse eccezioni sulla museruola, stesso divieto di ingresso in acqua fuori dalle zone individuate, stessa regola sui corridoi di attraversamento delle concessioni, stesse esclusioni per cani guida, cani di polizia e protezione civile e cani da salvataggio.
Il testo intero, e gli orariIl Regolamento Tutela Animali di Caorle, approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2012 e modificato nel luglio 2014, ha recepito nel proprio articolo 9 comma 2, alla lettera i.bis, il testo integrale dell'ordinanza sindacale n. 19 del 2014: stesso obbligo di guinzaglio non superiore a un metro e mezzo su tutte le spiagge libere «ivi compresa la battigia e le aree antistanti le concessioni dove si potrà solo transitare e non sostare», stesse eccezioni sulla museruola, stesso divieto di ingresso in acqua fuori dalle zone individuate, stessa regola sui corridoi di attraversamento delle concessioni, stesse esclusioni per cani guida, cani di polizia e protezione civile e cani da salvataggio. Il comma 3 dello stesso articolo vieta di lasciare i cani incustoditi e liberi di vagare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche se provvisti di museruola. L'articolo 10 impone su qualsiasi area pubblica la totale asportazione delle deiezioni e il loro smaltimento negli appositi contenitori. Il regolamento chiude l'articolo 9 con il comma 5, che è la chiave del calendario di Caorle e ha una scheda propria: «in deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale sull'uso del demanio, la circolazione dei cani sull'arenile è ammessa nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile». - Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato degli Arenili di Caorle sono state rilette per intero cercando ogni riferimento agli animali, e ne contengono uno solo: l'articolo 29, «Insediamenti nelle Zone per il gioco e lo svago», ammette in quelle zone «spazi organizzati per lo stazionamento temporaneo di cani o animali secondo le disposizioni igienico sanitarie e secondo le Ordinanze comunali».
Il testo intero, e gli orariLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato degli Arenili di Caorle sono state rilette per intero cercando ogni riferimento agli animali, e ne contengono uno solo: l'articolo 29, «Insediamenti nelle Zone per il gioco e lo svago», ammette in quelle zone «spazi organizzati per lo stazionamento temporaneo di cani o animali secondo le disposizioni igienico sanitarie e secondo le Ordinanze comunali». Il Piano non localizza questi spazi, non ne fissa le dimensioni, non li assegna a comparti determinati e non dice quali concessioni li abbiano realizzati; rimanda alle ordinanze comunali per la disciplina. In nessun altro punto delle Norme — né fra le fasce funzionali, né fra gli standard di servizio, né nelle schede di comparto — compaiono i cani, gli animali d'affezione o aree a loro dedicate.
- Vale dal 9 aprile 2026 al 31 luglio 2026.
- Vale dal 20 maggio 2025.
- Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
- Vale dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.
- Vale dal 9 luglio 2014.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoGli atti comunali sono stati letti per intero — l'ordinanza di balneazione, l'ordinanza sindacale n. 19 del 2014 e il Regolamento Tutela Animali — e nessuno pone limiti di taglia o di peso; la taglia compare una volta sola, e non come limite d'accesso, ma per esentare dalla museruola «i cani di piccolissima taglia quando sono tenuti in braccio». Le condizioni sono queste: guinzaglio sempre, di lunghezza non superiore a un metro e mezzo; museruola idonea, il cui uso è escluso per i cani di piccolissima taglia tenuti in braccio e, per tutti, durante lo stazionamento quando non ci siano altre persone o animali nel raggio di trenta metri, ma che il conduttore deve avere sempre al seguito da usare alla bisogna; divieto di lasciare il cane incustodito e libero di vagare; asportazione totale delle deiezioni con smaltimento negli appositi contenitori. Sono esclusi da questi obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati da istruttori autorizzati. Le condizioni per estesoGli atti comunali sono stati letti per intero — l'ordinanza di balneazione, l'ordinanza sindacale n. 19 del 2014 e il Regolamento Tutela Animali — e nessuno pone limiti di taglia o di peso; la taglia compare una volta sola, e non come limite d'accesso, ma per esentare dalla museruola «i cani di piccolissima taglia quando sono tenuti in braccio». Le condizioni sono queste: guinzaglio sempre, di lunghezza non superiore a un metro e mezzo; museruola idonea, il cui uso è escluso per i cani di piccolissima taglia tenuti in braccio e, per tutti, durante lo stazionamento quando non ci siano altre persone o animali nel raggio di trenta metri, ma che il conduttore deve avere sempre al seguito da usare alla bisogna; divieto di lasciare il cane incustodito e libero di vagare; asportazione totale delle deiezioni con smaltimento negli appositi contenitori. Sono esclusi da questi obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati da istruttori autorizzati. In più, per queste aree, l'ordinanza di balneazione impone al concessionario tre cose: che l'area sia debitamente attrezzata; che siano salvaguardate l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare; che siano assicurate le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Le Norme Tecniche del Piano degli Arenili aggiungono che gli spazi per lo stazionamento temporaneo di cani o animali stanno nelle zone per il gioco e lo svago e vanno organizzati secondo le disposizioni igienico-sanitarie e secondo le ordinanze comunali. Tutto il resto — prezzo, orari, taglie ammesse dal gestore, accesso al mare — lo decide lo stabilimento, e va chiesto a lui. | - Comune di Caorleordinanza dirigenziale n. 228 del 09/04/2026, «Tutela del Fratino (anno 2026): istituzione e delimitazione di n. 2 aree per favorire la nidificazione della specie», spiaggia di BrussaDocumento del 9 aprile 2026. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Regione del Venetodeliberazione della Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2016, Allegato A, «Linee guida per i Comuni del litorale veneto per l'accesso in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati e altri animali d'affezione», punti 4, 5 e 7Documento del 19 aprile 2016. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Comune di Caorleordinanza sindacale n. 19 del 09/07/2014, adottata ai sensi dell'art. 3 della l.r. Veneto 19 giugno 2014 n. 17 che ha inserito l'art. 18 bis nella l.r. 60/1993 — «Limiti»Documento del 9 luglio 2014. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di CaorleRegolamento Tutela Animali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 18/12/2012 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 29/07/2014, articolo 9 commi 2 lettera i.bis e 5Documento del 29 luglio 2014. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di CaorlePiano Particolareggiato degli Arenili, Allegato 4 - Norme Tecniche di Attuazione, articolo 29 comma 2Il documento non porta una data. Letto da noi il 7 agosto 2026.
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| EracleaVE · 4 schede | | - L'ultimo alinea dell'articolo 4.h comma 1 dispone che «l'attraversamento delle aree in concessione al fine di raggiungere la battigia da parte degli animali d'affezione potrà avvenire solo attraverso gli accessi pubblici di cui al precedente punto c)», cioè via dei Lecci, via Marinella e via Abeti, e che «ne è vietata la sosta nelle aree concessionabili, ad eccezione dei chioschi, se non specificamente attrezzate e autorizzate».
Il testo intero, e gli orariL'ultimo alinea dell'articolo 4.h comma 1 dispone che «l'attraversamento delle aree in concessione al fine di raggiungere la battigia da parte degli animali d'affezione potrà avvenire solo attraverso gli accessi pubblici di cui al precedente punto c)», cioè via dei Lecci, via Marinella e via Abeti, e che «ne è vietata la sosta nelle aree concessionabili, ad eccezione dei chioschi, se non specificamente attrezzate e autorizzate». Lo stesso alinea aggiunge che i concessionari possono fare richiesta al Comune di rilascio di apposita autorizzazione per l'individuazione di un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione accompagnati, assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le normative vigenti e rispettando le prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2016 e dell'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile. Su tutto il litorale resta il divieto per i cani di entrare in acqua. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati per il servizio di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S. e guidati da istruttori autorizzati. Le violazioni accertate in area demaniale marittima comportano da cento a mille euro ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della navigazione, con pagamento in misura ridotta di duecento euro. - L'ordinanza di disciplina delle attività balneari di Eraclea ammette l'accesso degli animali da affezione sull'arenile di Eraclea Mare, e lo fa in attesa che entri in attuazione la variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata dal Consiglio comunale nel novembre duemilaventiquattro.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza di disciplina delle attività balneari di Eraclea ammette l'accesso degli animali da affezione sull'arenile di Eraclea Mare, e lo fa in attesa che entri in attuazione la variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata dal Consiglio comunale nel novembre duemilaventiquattro. Si entra soltanto dagli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti. Sulle spiagge libere — cioè l'arenile di libero transito e tutte le spiagge non date in concessione, battigia compresa, che l'atto considera comunque di pubblica fruizione — è ammesso solo il transito e non la sosta, e l'animale deve essere accompagnato da chi sia in grado di controllarlo. L'attraversamento delle aree in concessione per raggiungere la battigia può avvenire solo attraverso quegli stessi accessi pubblici, e nelle aree concessionabili la sosta è vietata, esclusi i chioschi, se l'area non è specificamente attrezzata e autorizzata. I concessionari possono chiedere al Comune l'autorizzazione per individuare un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, rispettando le prescrizioni della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 500 del 19 aprile 2016 e l'articolo 12 delle norme tecniche del Piano Particolareggiato dell'Arenile. Ai cani è vietato l'ingresso in acqua. Il cane può accedere solo se iscritto all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese d'origine, in regola con le vaccinazioni contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e con la profilassi antiparassitaria; per i cani provenienti dall'estero serve anche l'antirabbica. Ogni cane deve essere sottoposto a trattamento antiparassitario preventivo oppure portare un collare antipulci efficace. Il conduttore deve avere con sé il libretto sanitario in corso di validità, tenere il cane al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo ed essere dotato di museruola, morbida o rigida, obbligatoria solo in caso di pericolo. Servono paletta e sacchetti: le deiezioni solide vanno rimosse subito e conferite nei cestini, quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. Dove non c'è acqua corrente il conduttore deve portare acqua e contenitori per abbeverare l'animale, garantirgli il riparo all'ombra e controllarne il benessere. Vanno evitati latrati prolungati e comportamenti troppo vivaci o pericolosi, pena l'allontanamento dalla spiaggia; l'accesso è comunque vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Restano esclusi da obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati S.I.C.S. per il salvataggio, guidati da istruttori autorizzati. La responsabilità della conduzione e dei danni causati a terzi resta sempre del titolare dell'animale. Chi viola queste regole in area demaniale marittima rischia da cento a mille euro ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, con pagamento in misura ridotta di duecento euro; nelle altre aree pubbliche del Comune si applica la sanzione prevista dal regolamento comunale di disciplina delle attività civiche. La stagione balneare 2026 di Eraclea, fissata dallo stesso atto, va dal 16 maggio al 20 settembre. L'ordinanza è stata letta per intero: non pone limiti di taglia o di peso, non fissa fasce orarie di accesso per i cani e non individua un tratto di spiaggia comunale riservato alla permanenza degli animali. - L'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile si intitola «Area Cani (Pet's Bau Beach)», ed è l'articolo a cui l'ordinanza balneare rinvia.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile si intitola «Area Cani (Pet's Bau Beach)», ed è l'articolo a cui l'ordinanza balneare rinvia. Letto per intero, dice come attrezzare e non dove: «in ciascuna area destinata all'accesso di cani al seguito di accompagnatori, in conformità all'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016, è prescritta la realizzazione di» cartellonistica multilingue, una struttura amovibile per il posto di sorveglianza non superiore a dieci metri quadrati, zone d'ombra, punti di abbeveraggio e servizi di doccia a uso esclusivo degli animali, appositi cestini, e interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia; l'accesso agli ambiti è delimitato da strutture amovibili e segnalato con cartelli su paletti in legno; lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani è delimitato da panne galleggianti con parte immersa di almeno venti centimetri, per un'ampiezza massima di cinquanta metri lineari. L'articolo è puramente prestazionale, e non individua nessun tratto. Il riscontro è triplice: in tutte le Norme Tecniche non c'è nessun altro riferimento ai cani; l'elenco dei servizi di spiaggia dell'articolo 9 non comprende l'area cani; e nelle tavole di individuazione delle fasce funzionali la voce «area cani» non compare in legenda, che distingue soltanto le fasce di libero transito, di soggiorno all'ombra e dei servizi, la spiaggia libera, la vegetazione litoranea, i chioschi, i nuclei attrezzati, le postazioni di salvataggio, gli accessi e le tre Unità Minime di Intervento. La relazione tecnica della variante lo conferma: con la variante «si introduce uno specifico articolo rivolto a definire le attrezzature necessarie per le aree da riservare agli animali d'affezione», cioè «le modalità di realizzazione» dell'area cani. Il piano quindi NON individua un tratto dove il cane possa fermarsi a Eraclea Mare: dice a quali condizioni andrebbe attrezzato se qualcuno lo chiedesse.
- Vale dal 16 maggio 2026 al 20 settembre 2026.
| - Limite di peso non verificato
- Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso; dentro una concessione, però, le condizioni pratiche le pone il gestore, e il Comune non le pubblica. Pone invece molte condizioni sul cane e sul conduttore: iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese d'origine, documentabile subito su richiesta degli agenti; profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria, con vaccinazione antirabbica obbligatoria per i soli cani provenienti dall'estero; trattamento antiparassitario preventivo o collare antipulci; libretto sanitario in corso di validità sempre con sé; guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo e museruola, morbida o rigida, di cui essere dotati e da usare in caso di pericolo; paletta e sacchetti, rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare; acqua e contenitori per abbeverare il cane dove non ci sia un punto d'acqua, e possibilità di riparo all'ombra. L'ingresso in acqua è vietato ai cani. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati S.I.C.S. per il salvataggio condotti da istruttori autorizzati. Le condizioni per estesoL'atto è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Pone invece molte condizioni sul cane e sul conduttore: iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese d'origine, documentabile subito su richiesta degli agenti; profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria, con vaccinazione antirabbica obbligatoria per i soli cani provenienti dall'estero; trattamento antiparassitario preventivo o collare antipulci; libretto sanitario in corso di validità sempre con sé; guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo e museruola, morbida o rigida, di cui essere dotati e da usare in caso di pericolo; paletta e sacchetti, rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare; acqua e contenitori per abbeverare il cane dove non ci sia un punto d'acqua, e possibilità di riparo all'ombra. L'ingresso in acqua è vietato ai cani. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati S.I.C.S. per il salvataggio condotti da istruttori autorizzati. Le condizioni per estesoL'ordinanza balneare è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso, e nemmeno le Norme Tecniche di Attuazione del piano, lette anch'esse per intero, ne pongono. Pone invece molte condizioni sul cane e sul conduttore: iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese d'origine, documentabile subito su richiesta degli agenti; profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria, con vaccinazione antirabbica obbligatoria per i soli cani provenienti dall'estero; trattamento antiparassitario preventivo o collare antipulci; libretto sanitario in corso di validità sempre con sé; guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo e museruola, morbida o rigida, di cui essere dotati e da usare in caso di pericolo; paletta e sacchetti, rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare; acqua e contenitori per abbeverare il cane dove non ci sia un punto d'acqua, e possibilità di riparo all'ombra. L'ingresso in acqua è vietato ai cani. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati S.I.C.S. per il salvataggio condotti da istruttori autorizzati. L'ordinanza rinvia inoltre alle prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 500 del 19 aprile 2016, le cui disposizioni le ordinanze venete recepiscono anche se non materialmente riportate: sono lì, e non nell'ordinanza comunale, molte delle regole concrete che riguardano chi porta il cane in spiaggia in Veneto. | |
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| JesoloVE · 8 schede | | - L'articolo 10 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, introdotto in adeguamento al parere VAS n. 265 del 21 dicembre 2023, è dedicato al Litorale della Laguna del Mort: il piano interessa la parte litoranea della ZSC IT3250013 «Laguna del Mort e Pineta di Eraclea», che nel settore occidentale, fino all'opera di difesa in calcestruzzo a gradoni, comprende habitat di interesse comunitario — vegetazione annua delle linee di deposito marine, dune embrionali mobili, dune bianche con Ammophila arenaria, dune grigie a vegetazione erbacea, dune costiere con Juniperus.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 10 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, introdotto in adeguamento al parere VAS n. 265 del 21 dicembre 2023, è dedicato al Litorale della Laguna del Mort: il piano interessa la parte litoranea della ZSC IT3250013 «Laguna del Mort e Pineta di Eraclea», che nel settore occidentale, fino all'opera di difesa in calcestruzzo a gradoni, comprende habitat di interesse comunitario — vegetazione annua delle linee di deposito marine, dune embrionali mobili, dune bianche con Ammophila arenaria, dune grigie a vegetazione erbacea, dune costiere con Juniperus. Il comma 2 elenca le prescrizioni che vi si applicano, e alla lettera d) dispone: «Non è consentito l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione di cui all'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016». Le altre lettere vietano lo stazionamento nell'area degli habitat specifici, consentendo il solo transito pedonale su percorsi obbligati segnalati e imponendo una fascia di rispetto non inferiore a dieci metri sulla spiaggia nuda antistante; rimandano a un apposito regolamento la disciplina delle attività ammesse nel periodo di nidificazione di fraticello, beccapesci, succiacapre e fratino, da metà marzo a metà luglio, con recinzione e cartellonistica informativa; e consentono l'accesso all'ambito solo mediante varchi idoneamente controllati e percorsi esistenti o attrezzati. La stessa variante al piano, all'articolo 8 comma 11, dispone che le aree libere in cui è consentito l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione «sono localizzate entro le aree libere non concessionabili con idoneo atto della pubblica amministrazione»: il piano non le individua, delega. All'articolo 9 comma 12 prescrive invece che cosa ciascuna area destinata all'accesso di cani debba avere — cartellonistica multilingue, un posto di sorveglianza amovibile non superiore a dieci metri quadrati, zone d'ombra, punti di abbeveraggio e docce a uso esclusivo degli animali, cestini, distributori di paletta e sacchetti, servizi igienici e docce per gli accompagnatori, pulizia e risanamento periodici della sabbia — e che lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani sia delimitato da panne galleggianti con parte immersa di almeno venti centimetri, per un'ampiezza massima di cinquanta metri lineari. - Il Regolamento comunale per la tutela degli animali di Jesolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 10 aprile 2007 nella versione consolidata che il Comune tiene pubblicata, all'articolo 10 «Circolazione dei cani» dispone al comma 6: «In deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale sull'uso del demanio, la circolazione dei cani sull'arenile è ammessa nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo».
Il testo intero, e gli orariIl Regolamento comunale per la tutela degli animali di Jesolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 10 aprile 2007 nella versione consolidata che il Comune tiene pubblicata, all'articolo 10 «Circolazione dei cani» dispone al comma 6: «In deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale sull'uso del demanio, la circolazione dei cani sull'arenile è ammessa nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo». Il comma 2 richiamato impone l'uso del guinzaglio e, dove sia fissato per legge o qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, anche della museruola; il comma 3 impone su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio di essere muniti di paletta, sacchetto o altro strumento idoneo alla raccolta igienica e di rimuovere gli escrementi; il comma 5 impone l'iscrizione all'anagrafe canina con identificazione mediante microchip. La deroga è al divieto dell'articolo 36 punto 3 del Regolamento comunale sull'uso del demanio marittimo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 30 marzo 2015, che vieta di condurre sulla spiaggia e di far fare il bagno a cani e altri animali salvo i tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. È la stessa premessa che l'ordinanza di Polizia Locale del 2016 riporta quando dà atto che il Comune «già con proprio Regolamento di tutela degli animali, ha consentito l'accesso […] per quanto riguarda l'accesso di cani e animali d'affezione in arenile demaniale nel periodo invernale dal primo ottobre al trenta aprile di ogni anno». - Il Comune di Jesolo, sulla pagina che tiene pubblicata, risponde direttamente alla domanda di chi arriva con il cane.
Il testo intero, e gli orariIl Comune di Jesolo, sulla pagina che tiene pubblicata, risponde direttamente alla domanda di chi arriva con il cane. Dice che si può fare una passeggiata con l'animale sul percorso pubblico della passeggiata pavimentata adiacente alla fascia dei servizi, a monte delle aree in concessione, con guinzaglio obbligatorio e museruola sempre disponibile, e che il cane non va mai lasciato incustodito o libero di vagare. Dice poi che cosa non è consentito: il transito lungo la battigia, il soggiorno all'ombra e il bagno, se non in uno stabilimento autorizzato o nelle aree libere appositamente destinate. Ripete che agli animali è vietato l'accesso ai bagni e alle docce pubbliche salvo che non siano realizzati per quell'uso, che è vietato accedere alla spiaggia con gli animali da compagnia per raggiungere la battigia e transitare sulla battigia, e che è vietato condurre gli animali al bagno negli specchi acquei non autorizzati. Aggiunge che fuori dal periodo della stagione balneare i cani e gli altri animali da compagnia possono accedere alla spiaggia rispettando il regolamento di Polizia Urbana, agli articoli 30, 31 e 52, e il regolamento comunale di tutela degli animali, sempre con guinzaglio e museruola disponibile. Questa è una pagina istituzionale, non un'ordinanza, e pubblica l'ordinanza 69/2016 insieme alle tavole dei settori e alla cartellonistica presente sul litorale. - Il Comune di Jesolo indica come terza area lo stabilimento balneare Bau Bau Beach, al settore 18 del Piano Particolareggiato dell'Arenile, all'accesso al mare Vittorio Veneto in via Levantina, con trenta metri e cinquantotto centimetri di fronte mare e trenta metri per l'entrata in acqua, e aggiunge un dato che l'ordinanza non contiene: agli animali da compagnia la balneazione è consentita previa prenotazione a pagamento per l'entrata in acqua nello specchio acqueo ad uso pubblico.
Il testo intero, e gli orariIl Comune di Jesolo indica come terza area lo stabilimento balneare Bau Bau Beach, al settore 18 del Piano Particolareggiato dell'Arenile, all'accesso al mare Vittorio Veneto in via Levantina, con trenta metri e cinquantotto centimetri di fronte mare e trenta metri per l'entrata in acqua, e aggiunge un dato che l'ordinanza non contiene: agli animali da compagnia la balneazione è consentita previa prenotazione a pagamento per l'entrata in acqua nello specchio acqueo ad uso pubblico. La stessa pagina rimanda alle informazioni sullo stabilimento, pubblica l'ordinanza 69/2016, le tavole dei settori e il cartello dedicato all'area del settore 18. Questa è una pagina istituzionale, non un'ordinanza. - Il Comune di Jesolo, sulla pagina che tiene pubblicata, indica come seconda delle tre aree la località foce del fiume Piave, settore 30 del Piano Particolareggiato dell'Arenile, ottanta metri all'accesso al mare denominato via Dragan: dice che l'accesso alla spiaggia è consentito e che la balneazione non lo è.
Il testo intero, e gli orariIl Comune di Jesolo, sulla pagina che tiene pubblicata, indica come seconda delle tre aree la località foce del fiume Piave, settore 30 del Piano Particolareggiato dell'Arenile, ottanta metri all'accesso al mare denominato via Dragan: dice che l'accesso alla spiaggia è consentito e che la balneazione non lo è. La stessa pagina pubblica l'ordinanza 69/2016, le tavole dei settori e il cartello dedicato all'area del settore 30. Ricorda che guinzaglio e disponibilità della museruola sono obbligatori, che i cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare, e che fuori dal periodo della stagione balneare l'accesso alla spiaggia segue il regolamento di Polizia Urbana, agli articoli 30, 31 e 52, e il regolamento comunale di tutela degli animali. Questa è una pagina istituzionale, non un'ordinanza. - Sulla pagina che tiene pubblicata, il Comune di Jesolo elenca le tre aree dove è consentita la permanenza degli animali d'affezione in arenile e mette per prima la Zona Faro, alla foce del fiume Sile, settore 1 del Piano Particolareggiato dell'Arenile, venti metri di fronte mare lungo la sponda della foce, dove la balneazione non è consentita.
Il testo intero, e gli orariSulla pagina che tiene pubblicata, il Comune di Jesolo elenca le tre aree dove è consentita la permanenza degli animali d'affezione in arenile e mette per prima la Zona Faro, alla foce del fiume Sile, settore 1 del Piano Particolareggiato dell'Arenile, venti metri di fronte mare lungo la sponda della foce, dove la balneazione non è consentita. La stessa pagina pubblica l'ordinanza 69/2016, le tavole dei settori e i cartelli che il Comune ha collocato sul litorale, fra cui quello dedicato all'area del settore 1. Ripete che il transito dei cani accompagnati è consentito sulla passeggiata pavimentata a monte delle concessioni, che il cane non va mai lasciato incustodito o libero di vagare, che guinzaglio e disponibilità della museruola sono obbligatori, e che fuori dal periodo della stagione balneare i cani possono accedere alla spiaggia rispettando il regolamento di Polizia Urbana, agli articoli 30, 31 e 52, e il regolamento comunale di tutela degli animali. Questa è una pagina istituzionale, non un'ordinanza. - L'articolo 6 dell'ordinanza delle attività balneari 2026 dà atto che «con delibera di giunta comunale n. 106 del 23.04.2026 è stata concessa facoltà ai titolari di concessione demaniale marittima di individuare le aree dedicate alla ricezione di ospiti accompagnati da animali da affezione – PET, nelle modalità ivi previste, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative, e senza condurre gli animali in acqua, fatta eccezione quelli autorizzati».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 6 dell'ordinanza delle attività balneari 2026 dà atto che «con delibera di giunta comunale n. 106 del 23.04.2026 è stata concessa facoltà ai titolari di concessione demaniale marittima di individuare le aree dedicate alla ricezione di ospiti accompagnati da animali da affezione – PET, nelle modalità ivi previste, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative, e senza condurre gli animali in acqua, fatta eccezione quelli autorizzati». L'ordinanza non elenca le aree, non ne fissa le condizioni di dettaglio e non nomina gli stabilimenti; le modalità sono rimesse alla delibera. Fra gli obblighi dei concessionari, l'articolo 5.b prescrive la realizzazione di una bacheca informativa per le comunicazioni ai turisti e ai residenti che indichi anche «eventuali zone riservate ad uso ricreativo giochi, area cani, punti di assistenza e di primo soccorso»: è l'unico punto in cui l'ordinanza riconosce che un'area cani possa esistere dentro una concessione, e la rimanda alla cartellonistica dello stabilimento. - L'ordinanza delle attività balneari 2026, entrata in vigore il 30 aprile 2026, dedica ai cani l'articolo 6 e lo chiude con una disposizione propria, che nessun altro atto comunale ripete: «il transito dei cani in battigia è consentito nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:30».
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza delle attività balneari 2026, entrata in vigore il 30 aprile 2026, dedica ai cani l'articolo 6 e lo chiude con una disposizione propria, che nessun altro atto comunale ripete: «il transito dei cani in battigia è consentito nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 8:30». Il resto dell'articolo rinvia la disciplina dell'accesso agli arenili a un'apposita ordinanza del servizio di Polizia Locale, che non nomina, e fa eccezione per i cani guida dei non vedenti e dei diversamente abili e per i cani condotti da personale specializzato impiegato nel servizio di salvataggio. Entrando in vigore, l'ordinanza sostituisce e abroga le sole ordinanze balneari n. 67 del 16 maggio 2025 e n. 102 dell'11 luglio 2025. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia o di peso, non individua per nome nessuna area riservata agli animali e non dice da quale accesso si raggiunga la battigia con il cane.
- Vale dal 30 dicembre 2023.
- Vale dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.
- Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Vale dal 30 aprile 2026.
| - Limite di peso non verificato
- Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoNessuno dei due atti pone limiti di taglia o di peso, ma non lo dichiariamo come «nessun limite» perché il regolamento comunale di tutela degli animali e il regolamento di Polizia Urbana, che il Comune indica come disciplina applicabile, non li abbiamo letti. Le condizioni che gli atti pongono: libretto sanitario del cane in corso di validità con sé; identificazione con microchip o tatuaggio; profilassi vaccinale periodica contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria, con vaccinazione antirabbica revocata per i cani residenti in Italia ma obbligatoria per quelli provenienti dall'estero; divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare; collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente; museruola rigida o morbida al seguito, da usare in caso di necessità; adeguata riserva d'acqua; paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare. L'accesso è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, e la responsabilità civile e penale per i danni causati a persone o cose è del proprietario. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida dei non vedenti e dei diversamente abili e i cani condotti da personale specializzato addetto al servizio di salvataggio, espressamente autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo. Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso. Nell'area attrezzata è il gestore dello stabilimento a controllare il libretto sanitario del cane in corso di validità e i documenti che attestano le profilassi contro cimurro, leptospirosi, parvovirosi e parassiti; è vietato portare in spiaggia cani con patologie cardiovascolari. L'accesso all'arenile demaniale e allo specchio acqueo dedicato è consentito solo ai cani identificati con microchip o tatuaggio, e l'antirabbica resta obbligatoria per i cani provenienti dall'estero. Il cane va tenuto al guinzaglio e munito di collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente, oltre che di museruola rigida o morbida da usare in caso di necessità. Il servizio prevede che l'animale possa in qualunque momento ripararsi all'ombra e accedere a una propria ciotola d'acqua. Nello specchio acqueo autorizzato possono fare il bagno al massimo cinque cani per volta, in presenza del conduttore in acqua, e al termine del bagno il cane torna al guinzaglio. L'accesso è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore, e latrati prolungati o comportamenti troppo vivaci possono costare l'allontanamento a giudizio insindacabile del gestore. I cani non vanno mai lasciati incustoditi né liberi di vagare, e la responsabilità civile e penale per i danni resta del proprietario. Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso. Valgono le stesse condizioni dell'altra area libera: libretto sanitario in corso di validità sempre con sé; accesso consentito solo ai cani identificati con microchip o tatuaggio; antirabbica obbligatoria per i soli cani provenienti dall'estero; profilassi contro cimurro, leptospirosi, parvovirosi e parassiti; divieto di portare in spiaggia cani con patologie cardiovascolari; collare antipulci o dispositivo equivalente; riserva d'acqua; guinzaglio e museruola, rigida o morbida, da usare in caso di necessità; paletta e sacchetti, con rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con acqua di mare. Il cane non va mai lasciato incustodito né libero di vagare. Accesso vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. La responsabilità civile e penale per i danni resta del proprietario. Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia né di peso. Le condizioni riguardano il cane e il conduttore: libretto sanitario in corso di validità sempre con sé; accesso consentito solo ai cani identificati con microchip o tatuaggio; vaccinazione antirabbica non più obbligatoria per i cani residenti in Italia ma obbligatoria per quelli provenienti dall'estero; profilassi contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e contro i parassiti; divieto di portare in spiaggia cani con patologie cardiovascolari; collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente; riserva d'acqua adeguata; guinzaglio e museruola, rigida o morbida, da usare in caso di necessità; paletta e sacchetti, con rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con acqua di mare. Il cane non va mai lasciato incustodito né libero di vagare. L'accesso è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore, e latrati prolungati o comportamenti troppo vivaci possono costare l'allontanamento a giudizio insindacabile delle autorità di vigilanza. La responsabilità civile e penale per i danni resta del proprietario. Le condizioni per estesoNessuno dei due atti pone limiti di taglia o di peso, ma non lo dichiariamo come «nessun limite» perché il regolamento comunale di tutela degli animali e il regolamento di Polizia Urbana, che il Comune indica come disciplina applicabile, non li abbiamo letti. Le condizioni che gli atti pongono: libretto sanitario del cane in corso di validità con sé; identificazione con microchip o tatuaggio; profilassi vaccinale periodica contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria, con vaccinazione antirabbica revocata per i cani residenti in Italia ma obbligatoria per quelli provenienti dall'estero; divieto di portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare; collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente; museruola rigida o morbida al seguito, da usare in caso di necessità; adeguata riserva d'acqua; paletta e sacchetti, con obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare. L'accesso è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, e la responsabilità civile e penale per i danni causati a persone o cose è del proprietario. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida dei non vedenti e dei diversamente abili e i cani condotti da personale specializzato addetto al servizio di salvataggio, espressamente autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo. A queste si aggiungono le regole che ciascuno stabilimento adotta per la propria area, che il Comune non regola e non pubblica. | - Comune di JesoloNorme Tecniche di Attuazione della variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 143 del 30/12/2023, articolo 8 comma 11, articolo 9 comma 12 e articolo 10 bis comma 2 lettera d)Documento del 30 dicembre 2023. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di JesoloRegolamento comunale per la tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 10/04/2007, articolo 10 comma 6 (importo sanzioni: deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 07/06/2011)Il documento non porta una data. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di Jesoloarticolo tematico «Accesso alle spiagge libere degli animali da compagnia», sezione Ambiente del sito istituzionale, che pubblica l'ordinanza 69/2016, le tavole dei settori e la cartellonisticaIl documento non porta una data. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Comune di Jesoloordinanza del dirigente n. 88 del 30/04/2026, «Ordinanza delle attività balneari», articolo 6 «Accesso di cani in arenile demaniale»Documento del 30 aprile 2026. Letto da noi il 7 agosto 2026.
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| Cavallino-TreportiVE · 9 schede | | - L'ordinanza istituisce, dal 13 marzo al 30 giugno 2026, un'area di conservazione per la tutela del fratino «Charadrius alexandrinus» perimetrando un tratto dell'arenile di spiaggia libera nel Comparto 3, in zona Punta Sabbioni fra via Retrone e via Pealto, dentro la ZSC IT3250003 «Penisola del Cavallino, biotopi litoranei».
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza istituisce, dal 13 marzo al 30 giugno 2026, un'area di conservazione per la tutela del fratino «Charadrius alexandrinus» perimetrando un tratto dell'arenile di spiaggia libera nel Comparto 3, in zona Punta Sabbioni fra via Retrone e via Pealto, dentro la ZSC IT3250003 «Penisola del Cavallino, biotopi litoranei». È fatto divieto a chiunque, per tutto quel periodo, di accedere e di avvicinarsi a meno di quindici metri dall'area, e di accedervi dal percorso centrale che porta attraverso un sentiero dall'area del demanio forestale a quella del demanio marittimo. Sono in ogni caso vietati le attività di kitesurf o simili, il passaggio di persone a cavallo e il transito dei cani e dei relativi accompagnatori nell'area antistante il recinto anche a una distanza superiore ai quindici metri. Le stesse disposizioni si applicano ai fotografi, amatoriali e professionisti, e non si applicano ai soggetti incaricati della realizzazione del progetto di tutela, che possono accompagnare terzi oltre la recinzione solo per finalità di studio e ricerca scientifica. La delimitazione fisica è realizzata con sessanta pali su duecentotrenta metri lineari, posati a intervalli di quattro metri, che restano fuori terra circa centoventicinque centimetri e sostengono una rete alta centoventi centimetri. L'ordinanza discende dalla relazione di un esperto redatta nell'ambito di una convenzione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, dalla deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 10 marzo 2026 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1331 del 2017, che vieta l'accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie e l'accesso o il disturbo nelle aree di nidificazione durante il periodo riproduttivo. Chi non la osserva è perseguito in via amministrativa ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della navigazione. - La seconda delle tre aree dedicate agli animali da compagnia è in località Ca' Ballarin, con accesso da via G.
Il testo intero, e gli orariLa seconda delle tre aree dedicate agli animali da compagnia è in località Ca' Ballarin, con accesso da via G. Berton — accesso al mare n. 22 secondo la tavola allegata —, sessanta metri di frontemare, parcheggio non custodito, chiosco-bar con annesso stabilimento balneare nelle immediate vicinanze e spogliatoi e servizi igienici pubblici dove però gli animali non possono entrare. Per quest'area l'ordinanza dispone una regola che non vale per le altre due: l'accesso può avvenire esclusivamente su prenotazione, sulla base di quanto sarà previsto da una convenzione da stipularsi fra il Comune e il concessionario dell'area demaniale confinante. Si entra soltanto dalle aree di transito e dagli accessi al mare individuati nelle tavole, tenendo l'animale ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare e seguendo il percorso più breve; resta il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia e il divieto di accedere alle dune. Il bagno negli specchi acquei è vietato, perché l'unica zona di balneazione istituita per gli animali è a Punta Sabbioni. Il chiosco vicino all'area può fornire gratuitamente acqua e ciotole, e per andarci e tornare si transita sulla battigia con l'animale al guinzaglio, per il tempo strettamente necessario. L'area è utilizzabile solo nel periodo della stagione balneare, dal 16 maggio al 13 settembre 2026. - La terza delle aree dedicate agli animali da compagnia è in località Ca' di Valle-Cavallino, con accesso da via Tamigi, laterale di via F.
Il testo intero, e gli orariLa terza delle aree dedicate agli animali da compagnia è in località Ca' di Valle-Cavallino, con accesso da via Tamigi, laterale di via F. Baracca — accesso al mare n. 31 —, sessanta metri di frontemare e parcheggi a pagamento in via F. Baracca. Come le altre due è un'area di pubblica fruizione, delimitata sulla spiaggia e segnalata con apposita cartellonistica, utilizzabile solo nel periodo della stagione balneare, dal 16 maggio al 13 settembre 2026. Si entra esclusivamente dalle aree di transito e dagli accessi al mare individuati nelle tavole allegate all'ordinanza, raggiungendo la battigia nei pressi dell'area per il percorso più breve e tenendo l'animale ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare; è vietato l'accesso alle dune e alla fascia dove si riformano, ed è vietato in modo assoluto passeggiare con l'animale lungo la battigia. Il bagno negli specchi acquei è vietato, perché qui non è istituita alcuna zona di balneazione per animali. Dentro l'area non si può correre né giocare con palle o racchette, per non disturbare gli animali, che non possono mai essere lasciati liberi di vagare; i pazienti in pet therapy con certificato medico e capacità motorie limitate possono invece accedere alla spiaggia libera con l'animale anche fuori dalle aree dedicate, per posizionarsi vicino ai percorsi accessibili. - L'ordinanza sulla disciplina delle attività balneari di Cavallino-Treporti individua tre aree di pubblica fruizione dedicate all'accesso e al soggiorno degli animali da compagnia, e questa è la prima: località Punta Sabbioni, accesso al mare n. 1 da Lungomare Dante Alighieri, ottanta metri di frontemare, parcheggio pubblico a pagamento e chiosco-bar nelle immediate vicinanze.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza sulla disciplina delle attività balneari di Cavallino-Treporti individua tre aree di pubblica fruizione dedicate all'accesso e al soggiorno degli animali da compagnia, e questa è la prima: località Punta Sabbioni, accesso al mare n. 1 da Lungomare Dante Alighieri, ottanta metri di frontemare, parcheggio pubblico a pagamento e chiosco-bar nelle immediate vicinanze. È anche l'unico punto del litorale dove l'ordinanza istituisce, sugli specchi acquei, un'area dedicata alla balneazione degli animali, sulla quale è garantito il servizio di salvamento fino al termine della stagione balneare; possono farvi il bagno al massimo cinque cani contemporaneamente, purché il conduttore sia in acqua. Altrove è vietato condurre gli animali al bagno negli specchi acquei, salvo nelle zone di balneazione specificamente istituite e autorizzate, e il divieto non si applica ai cani impiegati nel salvamento dei bagnanti, agli accompagnatori dei non vedenti e agli animali di piccola taglia da pet therapy con certificato medico. Si entra soltanto dalle aree di transito e dagli accessi al mare individuati nelle tavole allegate; per raggiungere l'area si passa dall'accesso al mare più vicino e si segue il percorso più breve, tenendo l'animale ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare, e resta il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia. Alle dune e alla fascia dove le dune si riformano gli animali non possono accedere. Dentro l'area non si può correre né giocare con palle o racchette, per non agitare gli animali, che non possono mai essere lasciati liberi di vagare; ai bagni e alle docce pubbliche gli animali non possono entrare, salvo che siano realizzate apposta. La stagione balneare 2026, dice l'articolo 1, va da sabato 16 maggio a domenica 13 settembre, e l'ordinanza ha efficacia fino al 31 ottobre 2026. - L'articolo 10 del Regolamento di Convivenza e tutela degli animali è dedicato alla circolazione dei cani e al comma 8 dispone: «Nel periodo dal 1° novembre all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo è consentita la conduzione di esemplari canini al guinzaglio nelle aree degli arenili con esclusione di quelle protette».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 10 del Regolamento di Convivenza e tutela degli animali è dedicato alla circolazione dei cani e al comma 8 dispone: «Nel periodo dal 1° novembre all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo è consentita la conduzione di esemplari canini al guinzaglio nelle aree degli arenili con esclusione di quelle protette». È la disposizione che l'ordinanza balneare 2026 richiama all'articolo 4 comma 2 quando dichiara «generalmente vietato» l'accesso degli animali sull'arenile per il periodo marzo-ottobre e tutto l'anno nelle aree protette, dichiarando di esserne coerente. Lo stesso articolo 10 dispone al comma 3 il divieto di lasciare cani sprovvisti di guinzaglio nelle aree pubbliche, al comma 4 che l'accesso al guinzaglio è consentito a tutte le aree pubbliche salvo quelle diversamente normate e segnalate, al comma 5 l'obbligo di museruola dove necessario e per le razze indicate dall'ordinanza ministeriale, ai commi 6 e 7 la disciplina delle aree di sgambamento — dove i cani «possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta» — e al comma 9 l'obbligo di paletta o sacchetto e di rimozione delle deiezioni. L'articolo 16 comma 4 stabilisce che «quanto stabilito all'art. 10 punti 4 e 8 non si applica alle persone non vedenti; la norma di cui al punto 8 non si applica alle persone diversamente abili». L'articolo 9, che l'ordinanza balneare richiama per gli esercizi di somministrazione sulla spiaggia, vieta di introdurre cani e altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari, e rimette invece «alla libera disponibilità del titolare o gestore» la possibilità di introdurli in ristoranti, bar, alberghi e attività turistico-ricettive, imponendo a chi vieti di apporre un apposito avviso sulla porta d'ingresso e alle reception. Le sanzioni dell'articolo 17 e dell'allegato B vanno da venticinque a cinquecento euro. Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29 novembre 2009 e nessuna modifica successiva risulta pubblicata. - Con un atto a sé, il Comune ha istituito dal 13 marzo al 30 giugno 2026 un'area di conservazione per la tutela del fratino, Charadrius alexandrinus, recintando un tratto di arenile di spiaggia libera nel Comparto 3, in zona Punta Sabbioni fra via Retrone e via Pealto.
Il testo intero, e gli orariCon un atto a sé, il Comune ha istituito dal 13 marzo al 30 giugno 2026 un'area di conservazione per la tutela del fratino, Charadrius alexandrinus, recintando un tratto di arenile di spiaggia libera nel Comparto 3, in zona Punta Sabbioni fra via Retrone e via Pealto. In quel periodo era vietato a chiunque avvicinarsi a meno di quindici metri dall'area e accedervi dal sentiero centrale che collega il demanio forestale a quello marittimo; erano comunque vietati il kitesurf e attività simili, il passaggio di persone a cavallo e il transito dei cani e dei loro accompagnatori nell'area antistante il recinto, anche a distanza superiore ai quindici metri. Il divieto valeva anche per i fotografi, amatoriali e professionisti. L'ordinanza richiama la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1331 del 2017, allegato A, «Ambito di conservazione per Charadrius alexandrinus», che al comma 1 sancisce il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie e al comma 2 il divieto di accesso o di disturbo nelle aree di nidificazione durante il periodo riproduttivo. Il termine del 30 giugno 2026 è scaduto: riportiamo l'atto perché documenta come e perché il Comune chiude tratti di litorale ai cani, e perché l'ordinanza balneare conserva quel potere per tutta la stagione. - L'articolo 10 dell'ordinanza consente ai concessionari di realizzare, se previsto dal progetto esecutivo di comparto e dalla concessione demaniale o da altro provvedimento idoneo, apposite aree attrezzate per i propri ospiti con animali da compagnia al seguito.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 10 dell'ordinanza consente ai concessionari di realizzare, se previsto dal progetto esecutivo di comparto e dalla concessione demaniale o da altro provvedimento idoneo, apposite aree attrezzate per i propri ospiti con animali da compagnia al seguito. Le aree devono essere fornite di acqua corrente e potabile, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli, con cartellonistica che riporti il regolamento di accesso degli animali almeno in italiano, inglese e tedesco; il concessionario deve garantire periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia. È qui, e solo qui, che l'ordinanza toglie il guinzaglio: nelle aree specificamente attrezzate gli animali possono correre, giocare e muoversi liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, a condizione che l'area sia recintata in modo tale da non consentire la fuga degli animali; in caso contrario, anche nelle aree attrezzate resta prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola. Specifiche aree possono essere individuate anche negli specchi acquei antistanti le aree attrezzate a terra, a condizione che siano autorizzate e opportunamente delimitate da boe, gavitelli e cartelli. L'ingresso in spiaggia per raggiungere queste aree avviene dall'accesso al mare più vicino, per il percorso più breve possibile, tenendo l'animale ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare, e resta confermato il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia. - L'articolo 9 comma 3 dell'ordinanza balneare rinvia, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande localizzati sulla spiaggia, all'articolo 9 del Regolamento di Convivenza e tutela degli animali.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 9 comma 3 dell'ordinanza balneare rinvia, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande localizzati sulla spiaggia, all'articolo 9 del Regolamento di Convivenza e tutela degli animali. Quell'articolo dispone che è vietato detenere e consentire l'introduzione di cani e altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari, e che «la possibilità di detenere e l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar, alberghi ed attività turistico ricettive, è riservata alla libera disponibilità del titolare o gestore che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso, alle receptions un apposito avviso»; dentro le attività turistico-ricettive la conduzione degli animali deve essere conforme al regolamento. È la norma che spiega perché a Cavallino-Treporti, dentro una concessione, la regola pratica la scrive il gestore: il Comune gli riconosce la scelta e gli impone solo di dichiararla. - L'articolo 5 comma 3 dell'ordinanza dispone che ulteriori aree dedicate possano essere approntate dalle strutture ricettive o dai concessionari nelle aree libere del litorale, previa autorizzazione demaniale e convenzione con il Comune, purché siano mantenute le caratteristiche di pubblica fruizione e sempre che non siano in contrasto con le disposizioni per la tutela della specie del fratino, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 1331 del 2017, allegato A, «Ambito di conservazione per Charadrius alexandrinus», che al comma 1 sancisce il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie e al comma 2 il divieto di accesso o di disturbo nelle aree di nidificazione nel periodo riproduttivo.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 5 comma 3 dell'ordinanza dispone che ulteriori aree dedicate possano essere approntate dalle strutture ricettive o dai concessionari nelle aree libere del litorale, previa autorizzazione demaniale e convenzione con il Comune, purché siano mantenute le caratteristiche di pubblica fruizione e sempre che non siano in contrasto con le disposizioni per la tutela della specie del fratino, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 1331 del 2017, allegato A, «Ambito di conservazione per Charadrius alexandrinus», che al comma 1 sancisce il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie e al comma 2 il divieto di accesso o di disturbo nelle aree di nidificazione nel periodo riproduttivo. L'ingresso in spiaggia per raggiungere queste aree, come per quelle dei concessionari e per le tre pubbliche, avviene dall'accesso al mare più vicino all'area dedicata, raggiungendo il tratto di battigia nei pressi dell'area secondo il percorso più breve possibile, con l'animale tenuto ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare; l'accesso alla battigia è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a raggiungere l'area, e resta confermato il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia. L'accesso alle aree dedicate può essere interdetto con idoneo provvedimento per motivi di salvaguardia ambientale a tutela delle nidificazioni di fratino e degli altri Charadriformi. L'accesso alle dune e all'ambito di riformazione delle stesse non è mai consentito agli animali da compagnia.
- Vale dal 13 marzo 2026 al 30 giugno 2026.
- Vale dal 16 maggio 2026 al 13 settembre 2026.
- Vale dal 1 novembre 2025 al 28 febbraio 2026.
- Vale dal 30 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
- Guinzaglio non obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso per l'accesso. Valgono le condizioni generali della Parte II: guinzaglio sempre, non più lungo di un metro e mezzo; museruola o altro strumento contenitivo sempre al seguito, da mettere solo in caso di pericolo; attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e obbligo di rimuoverle subito; acqua e contenitori per abbeverare l'animale; ombrellone o altro riparo dal sole prescritto dalle 10 alle 18. Il cane dev'essere iscritto all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese d'origine, in regola con le vaccinazioni contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e con il trattamento antiparassitario o il collare antipulci; per i cani dall'estero serve anche l'antirabbica. Non possono accedere gli animali con sindrome aggressiva e le femmine in calore. Qui non c'è specchio acqueo dedicato: il bagno in mare resta vietato. Agli spogliatoi e ai servizi igienici pubblici vicini all'area l'accesso degli animali è vietato. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso per l'accesso. Valgono le condizioni generali della Parte II: guinzaglio sempre, non più lungo di un metro e mezzo; museruola o altro strumento contenitivo sempre al seguito, da mettere solo in caso di pericolo; attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e obbligo di rimuoverle subito, disperdendo con acqua di mare quelle liquide; acqua e contenitori per abbeverare l'animale, perché l'area può non avere un punto di approvvigionamento; ombrellone o altro riparo dal sole prescritto dalle 10 alle 18. Il cane dev'essere iscritto all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese d'origine, in regola con le vaccinazioni contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e con il trattamento antiparassitario o il collare antipulci; per i cani dall'estero serve anche l'antirabbica. Non possono accedere gli animali con sindrome aggressiva e le femmine in calore. Il bagno in mare è vietato: l'unica zona di balneazione per animali del Comune è a Punta Sabbioni. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso per l'accesso: la taglia compare solo in due punti che non sono limiti — la possibilità che un concessionario divida la propria area fra animali grandi e piccoli, e l'esenzione dal divieto di bagno per gli animali di piccola taglia in pet therapy. Pone invece condizioni sul conduttore e sull'animale: guinzaglio sempre, di lunghezza non superiore a un metro e mezzo; museruola o altro strumento contenitivo sempre al seguito, da mettere solo in caso di pericolo, e in tal caso l'animale va allontanato dalla spiaggia il prima possibile; attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e obbligo di rimuoverle subito; acqua e contenitori per abbeverare l'animale dove non c'è un punto di approvvigionamento; ombrellone o altro riparo dal sole prescritto dalle 10 alle 18. Il cane dev'essere iscritto all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese d'origine, con documentazione esibibile su richiesta, in regola con le vaccinazioni contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi, e sottoposto a trattamento antiparassitario o munito di collare antipulci; per i cani dall'estero serve anche la vaccinazione antirabbica. Non possono accedere gli animali con sindrome aggressiva e le femmine in calore. Nello specchio acqueo dedicato possono fare il bagno al massimo cinque cani per volta, e solo con il conduttore in acqua. Le condizioni per estesoIl Regolamento di Convivenza e tutela degli animali è stato letto per intero e non pone limiti di taglia o di peso, come non ne pone l'ordinanza balneare. Per questa finestra invernale il regolamento prescrive la conduzione al guinzaglio; in generale impone di non lasciare i cani sprovvisti di guinzaglio nelle aree pubbliche, la museruola dove necessario e per le razze indicate dall'ordinanza ministeriale, e l'obbligo di essere muniti di paletta o sacchetto o altro strumento idoneo per la raccolta igienica delle deiezioni, con obbligo di rimuoverle. Negli spazi a loro destinati, dice il comma 7, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori. Le violazioni del regolamento sono punite con le sanzioni amministrative del suo allegato B, da venticinque a cinquecento euro. Le condizioni per estesoL'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso per l'accesso: la taglia compare solo in due punti che non sono limiti — la possibilità che il concessionario divida la propria area fra animali grandi e piccoli, e l'esenzione dal divieto di bagno per gli animali di piccola taglia in pet therapy con certificato medico. Valgono le condizioni generali della Parte II dell'ordinanza: iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese d'origine, documentabile su richiesta; profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria in regola, con trattamento antiparassitario preventivo o collare antipulci efficace, e vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero; attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuovere subito quelle solide e di dilavare con abbondante acqua di mare quelle liquide; acqua e contenitori per abbeverare l'animale dove non ci sia un punto di approvvigionamento; riparo dal sole, obbligatorio dalle dieci alle diciotto nelle aree dedicate. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore, e il titolare deve allontanarsi se l'animale abbaia a lungo o si comporta in modo eccessivamente vivace o pericoloso. In più, per queste aree, l'ordinanza impone al concessionario di dotarle di acqua corrente e potabile, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni fra animali grandi e piccoli, di installarvi la cartellonistica con il regolamento d'accesso redatta almeno in italiano, inglese e tedesco, e di garantire periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia. Le condizioni per estesoL'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso per l'accesso: la taglia compare solo in due punti che non sono limiti — la possibilità che il concessionario divida la propria area fra animali grandi e piccoli, e l'esenzione dal divieto di bagno per gli animali di piccola taglia in pet therapy con certificato medico. Valgono le condizioni generali della Parte II dell'ordinanza: iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese d'origine, documentabile su richiesta; profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria in regola, con trattamento antiparassitario preventivo o collare antipulci efficace, e vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero; attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuovere subito quelle solide e di dilavare con abbondante acqua di mare quelle liquide; acqua e contenitori per abbeverare l'animale dove non ci sia un punto di approvvigionamento; riparo dal sole, obbligatorio dalle dieci alle diciotto nelle aree dedicate. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore, e il titolare deve allontanarsi se l'animale abbaia a lungo o si comporta in modo eccessivamente vivace o pericoloso. Il regolamento adottato dal singolo concessionario può aggiungere condizioni che il Comune non regola e che noi non abbiamo letto. Le condizioni per estesoL'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso per l'accesso: la taglia compare solo in due punti che non sono limiti — la possibilità che il concessionario divida la propria area fra animali grandi e piccoli, e l'esenzione dal divieto di bagno per gli animali di piccola taglia in pet therapy con certificato medico. Valgono le condizioni generali della Parte II dell'ordinanza: iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese d'origine, documentabile su richiesta; profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria in regola, con trattamento antiparassitario preventivo o collare antipulci efficace, e vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero; attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuovere subito quelle solide e di dilavare con abbondante acqua di mare quelle liquide; acqua e contenitori per abbeverare l'animale dove non ci sia un punto di approvvigionamento; riparo dal sole, obbligatorio dalle dieci alle diciotto nelle aree dedicate. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore, e il titolare deve allontanarsi se l'animale abbaia a lungo o si comporta in modo eccessivamente vivace o pericoloso. | - Comune di Cavallino-Treportiordinanza n. 16 del 13/03/2026, «Disposizioni per la compatibilità delle attività svolte sulla spiaggia con le azioni di tutela del Fratino (anno 2026): istituzione e delimitazione di un'area per favorire la nidificazione della specie»Documento del 13 marzo 2026. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di Cavallino-Treportiordinanza n. 26 del 30/04/2026, «Disciplina delle attività balneari anno 2026», Parte II «Accesso alla spiaggia con animali al seguito», articoli 4-11, e allegato n. 1Documento del 30 aprile 2026. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di Cavallino-TreportiRegolamento di Convivenza e tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2009, articolo 9, articolo 10 commi 7, 8 e 9, articolo 16 comma 4 e articolo 17Documento del 29 novembre 2009. Letto da noi il 7 agosto 2026.
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| VeneziaVE · 11 schede | | - L'articolo 3 dell'ordinanza elenca ciò che è vietato sull'arenile del Comune di Venezia, e alla lettera j) vieta di condurre animali sull'arenile concessionato, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, salvo quanto previsto dall'articolo 7.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 3 dell'ordinanza elenca ciò che è vietato sull'arenile del Comune di Venezia, e alla lettera j) vieta di condurre animali sull'arenile concessionato, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, salvo quanto previsto dall'articolo 7. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. Il divieto non riguarda gli eventuali tratti di arenile e le vie di transito a libera fruizione, né quelli organizzati a questo scopo dai concessionari e dal Comune, che risultino in possesso di tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa vigente. L'articolo 7 comma 1 conferma che l'attraversamento delle aree in concessione per raggiungere la battigia, considerata di pubblica fruizione, è ammesso agli animali d'affezione purché al guinzaglio e accompagnati da chi sia in grado di controllarli e gestirli adeguatamente. Chi non osserva l'ordinanza è perseguito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e delle altre norme richiamate. L'ordinanza è entrata in vigore il 15 maggio 2026 e in pari data ha sostituito e abrogato quella dell'anno 2025. - La delibera che ha istituito la spiaggia per animali al Lido spiega perché non è stata collocata qui: la ricognizione degli uffici ha escluso le spiagge libere comprese dentro le aree SIC-ZPS di Alberoni e San Nicolò, oltre a quella davanti all'ex Ospedale al Mare, in quanto tratti di arenile interessati dalla presenza del fratino, richiamando la deliberazione di Giunta regionale n. 364 del 24 marzo 2016 che, per la tutela del Charadrius alexandrinus, prevede all'allegato B, articolo 281, il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia interessati dalla specie.
Il testo intero, e gli orariLa delibera che ha istituito la spiaggia per animali al Lido spiega perché non è stata collocata qui: la ricognizione degli uffici ha escluso le spiagge libere comprese dentro le aree SIC-ZPS di Alberoni e San Nicolò, oltre a quella davanti all'ex Ospedale al Mare, in quanto tratti di arenile interessati dalla presenza del fratino, richiamando la deliberazione di Giunta regionale n. 364 del 24 marzo 2016 che, per la tutela del Charadrius alexandrinus, prevede all'allegato B, articolo 281, il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia interessati dalla specie. L'area dedicata è stata quindi cercata fuori dai siti Natura 2000, e la delibera dà atto espressamente che si trova all'esterno di essi, ragione per cui non è stata necessaria la procedura di valutazione di incidenza. - Il Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici del Comune di Venezia pubblica, nella pagina sulla pulizia degli arenili aggiornata il 18 giugno 2026, l'elenco nominativo delle spiagge a libera fruizione — cioè non in concessione a stabilimenti balneari — di cui cura la pulizia tramite VERITAS.
Il testo intero, e gli orariIl Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici del Comune di Venezia pubblica, nella pagina sulla pulizia degli arenili aggiornata il 18 giugno 2026, l'elenco nominativo delle spiagge a libera fruizione — cioè non in concessione a stabilimenti balneari — di cui cura la pulizia tramite VERITAS. Per il litorale del Lido di Venezia sono cinque: l'arenile a libera fruizione dell'area protetta di San Nicolò, circa seicento metri dalla diga; quello di fronte all'ex Ospedale al Mare, circa quattrocentocinquanta metri, per il quale il Comune annota che dal 2025 l'area è in concessione a soggetti privati e il servizio non è più attivo; quello del «Lungomare D'Annunzio», fra Venezia Spiagge e l'ex Ospedale al Mare; quello dei Murazzi, circa cinque chilometri; e quello dell'area protetta degli Alberoni, circa due chilometri e trecento metri. Per il litorale di Pellestrina sono due: l'arenile a libera fruizione e i Murazzi dell'isola, circa otto chilometri, e l'arenile dell'area protetta di Ca' Roman, circa un chilometro e duecento metri dalla diga. La pulizia ordinaria va dal 15 maggio al 15 settembre, sette giorni su sette dalle sei alle dodici, con passaggio su ogni arenile almeno ogni dieci giorni, e si aggiunge la pulizia di inizio e fine stagione dal 1° aprile al 15 maggio e dal 15 al 30 settembre; nelle tre aree protette è ammessa solo la pulizia manuale e selettiva. È una pagina istituzionale e non un atto: le regole sui cani in scheda vengono dall'ordinanza, non da qui, mentre i nomi e le lunghezze dei tratti vengono da qui. - Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido definiscono all'articolo 16 le zone libere: sono porzioni di arenile di libero transito non prospicienti gli stabilimenti balneari, non concessionabili, sulle quali non è possibile realizzare alcun insediamento e che sono sprovviste del servizio di sorveglianza; fa eccezione «l'ambito di spiaggia libera al confine tra lo spazio 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare, in cui è consentita la libera sosta ed è possibile la fruizione libera per la balneazione».
Il testo intero, e gli orariLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido definiscono all'articolo 16 le zone libere: sono porzioni di arenile di libero transito non prospicienti gli stabilimenti balneari, non concessionabili, sulle quali non è possibile realizzare alcun insediamento e che sono sprovviste del servizio di sorveglianza; fa eccezione «l'ambito di spiaggia libera al confine tra lo spazio 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare, in cui è consentita la libera sosta ed è possibile la fruizione libera per la balneazione». Il comma 16.2 aggiunge che il concessionario dello spazio n. 10 è tenuto a garantire i servizi minimi e la manutenzione di quella spiaggia libera, e che «la Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuerà in tale spiaggia libera un'area da destinare anche all'accesso dei cani e di altri animali d'affezione, ai sensi del successivo art. 42», con l'obbligo per lo stesso concessionario di garantire i servizi accessori per gli animali — acqua potabile, docce, spazi recintati, cucce con zone d'ombra. L'articolo 42 dispone che, fatta eccezione per le zone SIC e ZPS, la Giunta comunale possa individuare con propria deliberazione ambiti di spiaggia libera da destinare all'accesso dei cani e di altri animali d'affezione, «anche ricadenti nel tratto di litorale in corrispondenza dei murazzi non disciplinato dal presente Piano», autorizzando l'installazione di strutture di servizio da rimuovere alla fine della stagione balneare. L'articolo 17.5 lettera a), per l'area di rispetto dell'avifauna, dispone che «è regolamentato l'accesso dei cani, anche con divieti stagionali». Il piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 12 aprile 2018. - Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina definiscono all'articolo 14 le zone libere: «sono zone di arenile ad uso pubblico libero, non sono concessionabili, sulle quali è consentito il libero transito e la libera sosta.
Il testo intero, e gli orariLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina definiscono all'articolo 14 le zone libere: «sono zone di arenile ad uso pubblico libero, non sono concessionabili, sulle quali è consentito il libero transito e la libera sosta. In queste zone non è possibile realizzare alcun tipo di insediamento, né collocare alcuna struttura e sono sprovviste del servizio di sorveglianza». All'articolo 15.5, per gli interventi sulle zone di tutela ambientale, il piano dispone invece che «è vietato in modo permanente l'accesso con cani ed anche il lasciar liberi gli stessi nelle vicinanze», ed esclude la frequentazione nel periodo di nidificazione, indicativamente da metà marzo a metà luglio. Il piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 2012. - L'ordinanza distingue nettamente due cose.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza distingue nettamente due cose. Il transito: sulle spiagge libere, e attraversando le aree in concessione per raggiungere la battigia che è di pubblica fruizione, gli animali d'affezione possono passare, purché al guinzaglio e accompagnati dal proprietario o da un conduttore in grado di controllarli e gestirli adeguatamente. La permanenza: è permessa solo nelle aree dedicate, e l'unica area pubblica dedicata individuata dal Comune è la spiaggia cani fronte Murazzi al Lido. L'articolo 4 elenca fra i divieti quello di condurre animali sull'arenile in concessione, anche con museruola e guinzaglio, compresi quelli usati da fotografi o cineoperatori, salvo quanto previsto dall'articolo 7; il divieto non riguarda i tratti di arenile e le vie di transito a libera fruizione, né le aree che concessionari e Comune abbiano organizzato a questo scopo con tutte le autorizzazioni. Un concessionario che voglia dedicare agli animali una parte della propria area deve presentare istanza via PEC al Settore competente in materia di demanio marittimo prima di iniziare qualsiasi intervento, attrezzarla con cartellonistica multilingue, cestini, palette e sacchetti e una doccia a uso esclusivo degli animali, garantire pulizia e risanamento periodici della sabbia, ammettere solo cani con documentazione sanitaria valida, assicurare ombra e ciotola d'acqua sempre rifornita, vietare l'accesso ai cani malati, aggressivi e alle femmine in calore, e può consentire la balneazione negli specchi acquei appositamente individuati e segnalati, a un massimo di cinque cani per volta in presenza del conduttore. Chi non osserva l'ordinanza è perseguito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e delle altre norme richiamate, fra cui il Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana. L'ordinanza vale sia per l'isola del Lido sia per quella di Pellestrina, che hanno ciascuna un proprio Piano particolareggiato dell'arenile. - Sulla pagina che tiene pubblicata, il Servizio Tutela Animali del Comune descrive la stessa area: 160 metri lineari al Lido di Venezia, nel primo tratto di murazzo a sud della concessione Eurotel, con accesso da via Pigafetta, individuata con la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25 maggio 2016 in attuazione dell'articolo 18 bis della legge regionale 60/1993 e della d.G.R.
Il testo intero, e gli orariSulla pagina che tiene pubblicata, il Servizio Tutela Animali del Comune descrive la stessa area: 160 metri lineari al Lido di Venezia, nel primo tratto di murazzo a sud della concessione Eurotel, con accesso da via Pigafetta, individuata con la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25 maggio 2016 in attuazione dell'articolo 18 bis della legge regionale 60/1993 e della d.G.R. Veneto 500/2016. Il Comune riassume le condizioni per portarci il cane: iscrizione all'anagrafe canina, libretto sanitario a disposizione, vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero, trattamento antiparassitario o collare antipulci, vaccinazioni in regola, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, museruola se necessario, sosta all'ombra dalle dieci alle diciotto, e l'obbligo per il proprietario di avere con sé acqua, ciotola e strumenti per la raccolta delle deiezioni. La pagina rinvia per il resto all'ordinanza comunale vigente sulle attività balneari. Non porta una data di aggiornamento e non è un atto: le regole che riportiamo in scheda vengono dall'ordinanza e dalla delibera, non da qui. - Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina, approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 2012, dispongono all'articolo 15.5, fra gli interventi sulle zone di tutela ambientale, che «è vietato in modo permanente l'accesso con cani ed anche il lasciar liberi gli stessi nelle vicinanze», e che la frequentazione è esclusa nel periodo di nidificazione, indicativamente da metà marzo a metà luglio.
Il testo intero, e gli orariLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina, approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 2012, dispongono all'articolo 15.5, fra gli interventi sulle zone di tutela ambientale, che «è vietato in modo permanente l'accesso con cani ed anche il lasciar liberi gli stessi nelle vicinanze», e che la frequentazione è esclusa nel periodo di nidificazione, indicativamente da metà marzo a metà luglio. È un divieto permanente e senza eccezioni scritte, più severo del regime che l'ordinanza balneare 2026 detta per le stesse aree, dove il transito al guinzaglio sulla battigia è dichiarato sempre consentito e la limitazione riguarda l'uscita dai percorsi pedonali segnalati. L'articolo 14 definisce invece le zone libere dell'isola, dove è consentito il libero transito e la libera sosta e che sono sprovviste di servizio di sorveglianza. - Oltre alla spiaggia cani pubblica del Lido, l'ordinanza consente ai concessionari di dedicare agli animali d'affezione una porzione della propria area.
Il testo intero, e gli orariOltre alla spiaggia cani pubblica del Lido, l'ordinanza consente ai concessionari di dedicare agli animali d'affezione una porzione della propria area. Non è una liberalità: è un'attività soggetta ad autorizzazione, che l'articolo 5 elenca due volte — l'individuazione di aree o specchi acquei dedicati all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione accompagnati, e l'individuazione o la modifica, dentro la concessione, di aree attrezzate con posti all'ombra per l'accoglienza di cani e del relativo specchio acqueo. Il concessionario deve presentare istanza via posta elettronica certificata al Settore competente in materia di demanio marittimo prima di iniziare qualsiasi intervento, descrivendo il progetto, e resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri dell'ente concedente; la domanda passa dal parere del Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici. Dove l'area sia stata autorizzata, il concessionario può consentire la balneazione negli specchi acquei appositamente individuati e segnalati da apposita cartellonistica, a un massimo di cinque cani contemporaneamente e in presenza del conduttore, con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno; i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. Per le concessioni interne alle aree naturali protette di San Nicolò, Alberoni e Ca' Roman l'ordinanza impone in più una recinzione adeguata sull'intero perimetro dell'area, l'obbligo di informare gli utenti sulle norme di conduzione dei cani vicino alle dune e alle aree di nidificazione, e la procedura di valutazione di incidenza ambientale. Fuori da queste aree autorizzate, l'articolo 3 vieta di condurre animali sull'arenile in concessione, anche con museruola e guinzaglio.
- Vale dal 15 maggio 2026.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
- Guinzaglio non obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Pone invece un vincolo di percorso che altrove non c'è: il cane può essere condotto solo lungo i percorsi pedonali segnalati e sulla battigia, dove il transito al guinzaglio è sempre consentito, mentre è vietato portarlo fuori da quei percorsi, alterare gli ambienti dunali e retrodunali anche solo transitando o sostando, disturbare la fauna e la vegetazione protetta, danneggiare nidi e covate o interferire con la nidificazione, danneggiare le recinzioni poste a tutela dei nidi e transitare dentro le aree recintate. Il guinzaglio non può superare il metro e mezzo e il cane va tenuto a debita distanza dai nidi e dalle recinzioni per non disturbare adulti e pulcini. Restano gli obblighi generali: documentazione sanitaria valida e iscrizione all'anagrafe canina, collare antipulci o dispositivo equivalente, museruola al seguito, ciotola con acqua, sacchetti per la raccolta delle deiezioni. La permanenza resta permessa solo nelle aree dedicate, e in queste tre spiagge non ce ne sono; le aree cani attrezzate eventualmente organizzate qui sono soggette a valutazione di incidenza ambientale e devono essere recintate sull'intero perimetro. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Il transito è ammesso al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, con l'animale mai lasciato incustodito o libero di vagare, e con l'obbligo di avere con sé la documentazione sanitaria — vaccinazioni e trattamenti antiparassitari validi, iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese di provenienza —, il collare antipulci o un dispositivo equivalente, la museruola rigida o morbida da usare in caso di rischio o su richiesta delle autorità, la ciotola con acqua pulita e i sacchetti per la raccolta delle deiezioni, dilavando subito dalla sabbia quelle liquide. È sempre vietato portare in spiaggia cani con patologie incompatibili con la sosta o trasmissibili ad altri animali, cani con atteggiamenti aggressivi e femmine in calore. Sono esclusi da questi obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani delle forze di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il salvataggio condotti da istruttori autorizzati; il divieto di condurre animali sull'arenile in concessione non si applica ai cani guida per non vedenti e ai cani da salvataggio condotti da personale specializzato. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Pone condizioni sul cane e sul conduttore: documentazione sanitaria che provi vaccinazioni e trattamenti antiparassitari in corso di validità e l'iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese di provenienza, da avere con sé; collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente; museruola rigida o morbida al seguito, da usare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità; ciotola con riserva d'acqua pulita e fresca sempre disponibile; sacchetti per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di dilavare subito dalla sabbia quelle liquide con abbondante acqua; un riparo dal sole, obbligatorio per chi si ferma qui. Non possono accedere i cani con patologie incompatibili con la sosta in spiaggia o trasmissibili ad altri animali, quelli con atteggiamenti aggressivi e le femmine in calore; è ammesso solo chi è compatibile con la presenza di altri animali. Il proprietario risponde in sede civile e penale dei danni causati a persone, animali o cose. Restano fuori dagli obblighi e dai divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani delle forze di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il salvataggio condotti da istruttori autorizzati. Le condizioni per estesoL'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso; le condizioni che pone sono a carico del concessionario e del conduttore. Il concessionario deve attrezzare l'area con cartellonistica multilingue, cestini per i rifiuti, palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una doccia a uso esclusivo degli animali, e garantire pulizia e risanamento periodici della sabbia; deve ammettere solo cani con documentazione sanitaria valida che provi vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese di provenienza, con tutti gli adempimenti sanitari italiani per i cani provenienti dall'estero; deve assicurare che ogni cane possa in qualunque momento ripararsi all'ombra e accedere a una propria ciotola d'acqua sempre presente, rifornita, pulita e di dimensione adeguata; deve vietare l'accesso ai cani con patologie incompatibili con la sosta in spiaggia o trasmissibili ad altri animali, a quelli con atteggiamenti aggressivi e alle femmine in calore. Il conduttore deve tenere il cane al guinzaglio di lunghezza massima di un metro e mezzo dove previsto, munirlo di collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente, portare con sé una museruola rigida o morbida da usare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità, rimuovere subito le deiezioni solide e dilavare con abbondante acqua di mare quelle liquide. I singoli concessionari possono avere regole proprie, che il Comune non regola. | - Comune di Venezia«Ordinanza sulle attività balneari 2026», protocollo c_l736 OR/2026/363 del 15/05/2026, articolo 1, articolo 4 lettera j), articolo 7 e articolo 9Documento del 15 maggio 2026. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di Veneziadeliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25/05/2016, «Individuazione del tratto di spiaggia al Lido di Venezia dedicato all'accesso e alla permanenza degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60», con planimetria allegataDocumento del 25 maggio 2016. Letto da noi il 6 agosto 2026.
- Comune di Veneziapagina istituzionale «Pulizia dai rifiuti nelle aree protette» del Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici, ultimo aggiornamento 18/06/2026: elenca per nome le spiagge a libera fruizione del Lido e di PellestrinaIl documento non porta una data. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di VeneziaPiano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 12/04/2018, Norme Tecniche di Attuazione, articoli 16, 17.5 e 42Documento del 12 aprile 2018. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di VeneziaPiano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16/01/2012, Norme Tecniche di Attuazione, articoli 14 e 15.5Documento del 16 gennaio 2012. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di Veneziapagina istituzionale «Spiaggia comunale per gli animali (Pet's Beach Area)», Servizio Tutela AnimaliIl documento non porta una data. Letto da noi il 7 agosto 2026.
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| ChioggiaVE · 13 schede | | - Le tre tavole tematiche del Piano della Balneazione — «01 – Zona Sottomarina», «02 – Zona Dune» e «03 – Zona Isola Verde» —, redatte dallo studio Archimat in scala 1:2000, datate 27 marzo 2026 e intestate «Spiagge animali d'affezione 2026», sono gli elaborati grafici a cui l'elenco comunale rimanda.
Il testo intero, e gli orariLe tre tavole tematiche del Piano della Balneazione — «01 – Zona Sottomarina», «02 – Zona Dune» e «03 – Zona Isola Verde» —, redatte dallo studio Archimat in scala 1:2000, datate 27 marzo 2026 e intestate «Spiagge animali d'affezione 2026», sono gli elaborati grafici a cui l'elenco comunale rimanda. La loro legenda distingue cinque figure diverse che l'elenco tiene implicite: l'area attrezzata per animali d'affezione dentro uno stabilimento balneare, l'area dedicata agli animali d'affezione in spiaggia libera, la spiaggia con specchio acqueo per animali d'affezione, l'area a uso promiscuo per animali d'affezione, e il percorso e l'accesso per animali d'affezione, oltre al punto bar ristoro con accoglienza animali d'affezione. Le tavole portano inoltre la tabella con l'insegna e il concessionario di ogni Area di Intervento Unitario del litorale comunale, dalla 01 alla 75, ed è da lì che ricaviamo l'insegna esatta di ciascun impianto quando l'elenco, che è scansionato, si presta a letture diverse. Quotano in coordinate Gauss-Boaga le sole postazioni di salvataggio, non le concessioni; segnalano che sulle A.I.U. 12 e 19 opera la S.I.C.S., la Scuola Italiana Cani da Salvataggio, e che gli ausili mobili sono obbligatori su tutte le torrette. - Il regolamento della disciplina delle attività balneari di Chioggia elenca all'articolo 20 le attività soggette ad autorizzazione, e fra queste mette la conduzione sulla spiaggia di cani o altri animali, con l'eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli; l'autorizzazione non è necessaria per i cani guida dei non vedenti e per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento della disciplina delle attività balneari di Chioggia elenca all'articolo 20 le attività soggette ad autorizzazione, e fra queste mette la conduzione sulla spiaggia di cani o altri animali, con l'eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli; l'autorizzazione non è necessaria per i cani guida dei non vedenti e per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S. Lo stesso articolo consente ai concessionari di individuare, dentro il proprio impianto balneare, aree debitamente attrezzate e delimitate da adibire all'accoglienza di animali domestici, che devono distare almeno un metro e mezzo dalle concessioni confinanti e dai percorsi pubblici verso la battigia, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dell'utenza e assicurando le condizioni igieniche, con le modalità previste dall'ordinanza balneare. I concessionari di aree animal friendly devono garantire il libero e gratuito accesso alla battigia agli animali da compagnia accompagnati dal proprietario o da altro detentore, con obbligo di guinzaglio e di museruola o altri strumenti contenitivi; negli altri casi i percorsi per raggiungere la battigia vanno opportunamente evidenziati. I punti bar e ristoro con autonoma autorizzazione commerciale possono ammettere gli animali anche se si trovano dentro stabilimenti che ne vietano l'ingresso. Le violazioni dell'articolo 20 comma 1 punto 3 sono punite con una sanzione da venticinque a cinquecento euro. Il regolamento definisce spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, liberamente e gratuitamente disponibile all'uso pubblico, e prevede all'articolo 32 che prima dell'inizio della stagione balneare il Comune emetta un'apposita ordinanza che disciplina tutti gli aspetti connessi all'attività turistica.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'elenco che individua quest'area e il regolamento balneare sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso, ma non dichiariamo che un limite non esista: l'ordinanza balneare annuale che il regolamento all'articolo 32 impone al Comune di emettere prima di ogni stagione non è pubblicata, e l'area sta dentro una concessione, dove le condizioni pratiche le pone il gestore. Il regolamento prescrive che l'area sia debitamente attrezzata e delimitata in modo idoneo a salvaguardare i bagnanti, la salute e l'igiene pubblica, che disti almeno un metro e mezzo dalle concessioni confinanti e dai percorsi pubblici verso la battigia, e che il concessionario garantisca comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e le necessarie condizioni igieniche. Prescrive inoltre, per i concessionari di aree animal friendly, di garantire il libero e gratuito accesso alla battigia agli animali da compagnia accompagnati dal proprietario o da altro detentore, con obbligo di guinzaglio e di museruola o di altri strumenti contenitivi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Non serve alcuna autorizzazione per i cani guida dei non vedenti e per i cani da salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S. Prezzo, orari e regole d'ingresso li stabilisce lo stabilimento e vanno chiesti a lui: il Comune non li pubblica. Le condizioni per estesoIl documento che istituisce l'area e il regolamento balneare sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso, ma non dichiariamo che un limite non esista, perché l'ordinanza balneare annuale che il regolamento prevede non è pubblicata e potrebbe porne. Il regolamento prescrive, per le aree destinate agli animali, l'uso obbligatorio del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, e impone di salvaguardare l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare assicurando le necessarie condizioni igieniche. Non serve alcuna autorizzazione per i cani guida dei non vedenti e per i cani da salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S. | - Comune di Chioggiatavole tematiche «Spiagge animali d'affezione 2026» del Piano della Balneazione, studio Archimat, scala 1:2000, datate 27/03/2026: «01 – Zona Sottomarina», «02 – Zona Dune» e «03 – Zona Isola Verde»Documento del 27 marzo 2026. Letto da noi il 7 agosto 2026.
- Comune di Chioggia«Regolamento della disciplina delle attività balneari – nuovo testo coordinato», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 30/04/2021, articoli 20, 22, 23, 32, 33 e 35Documento del 30 aprile 2021. Letto da noi il 7 agosto 2026.
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| RosolinaRO · 9 schede | | - L'articolo 2 bis dell'ordinanza dedica cinque commi alle «prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 2 bis dell'ordinanza dedica cinque commi alle «prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly». Il 2 bis.6 individua i destinatari: i concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina, «abbiano dotato l'arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all'accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione», e li identifica con un rinvio alle planimetrie 1, 2, 3, 4, 7 e 8, dichiarando un'area complessiva di 29.008 metri quadrati e un fronte mare «virtuale» complessivo di 430 metri; quei concessionari devono osservare anche le eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti e predisporre adeguata cartellonistica informativa. Il 2 bis.7 elenca le dotazioni obbligatorie: cartellonistica multilingue, cestini per lo smaltimento delle deiezioni e distributore di paletta e sacchetti, spazi d'ombra e ciotola d'acqua per ogni animale, un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali, e interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia. Il 2 bis.8 impone il controllo del libretto sanitario e l'accesso ai soli cani con microchip o tatuaggio. Il 2 bis.9 elenca le regole che il concessionario deve fare osservare al conduttore. Il 2 bis.10 vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e stabilisce che «nel caso in cui il concessionario sia titolare di autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione di cani, è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua», con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno. All'articolo 3, il comma 1bis impone ai concessionari che vietino l'accesso ai cani di predisporre idonea cartellonistica anche multilingue che segnali compiutamente la limitazione, fatte salve le eccezioni della normativa vigente come i cani per non vedenti, e il comma 1ter impone a chi lo consente di rendere edotti i conduttori di tutti gli obblighi a loro carico. L'ordinanza è vigente da sabato 16 maggio 2026 fino a venerdì 14 maggio 2027. - Le planimetrie 3 e 4 allegate all'ordinanza, in scala 1:5000, individuano nell'area sud dell'arenile di Rosolina Mare l'«arenile con libero accesso per animali d'affezione», quotandolo in 7.630 metri quadrati di superficie e 50 metri lineari di fronte mare — gli stessi numeri dell'articolo 2 bis.2 — e segnandone l'accesso all'arenile.
Il testo intero, e gli orariLe planimetrie 3 e 4 allegate all'ordinanza, in scala 1:5000, individuano nell'area sud dell'arenile di Rosolina Mare l'«arenile con libero accesso per animali d'affezione», quotandolo in 7.630 metri quadrati di superficie e 50 metri lineari di fronte mare — gli stessi numeri dell'articolo 2 bis.2 — e segnandone l'accesso all'arenile. È l'unica porzione del litorale che le tavole classificano come a libero accesso: tutte le altre sette sono «porzione di stabilimento balneare con esclusivo accesso con animali d'affezione», salvo quella del Villaggio Rosapineta Nord, riservata agli ospiti del villaggio. Sulla stessa tavola compaiono, senza porzioni per animali, il Bagno Happy Day's, il Villaggio Rosapineta Sud, il Villaggio Club Rosolina Mare e il Camping Vittoria. - La rettifica è stata letta per intero e non tocca i cani.
Il testo intero, e gli orariLa rettifica è stata letta per intero e non tocca i cani. Il Sindaco vi dà atto che la Capitaneria di Porto di Chioggia, con nota del 21 maggio 2026, aveva segnalato l'opportunità di modifiche e precisazioni «al fine di assicurare la massima chiarezza applicativa e prevenire possibili interferenze tra fonti regolatorie concorrenti», e rettifica di conseguenza gli articoli 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 2.3 dell'ordinanza n. 7, introducendo inoltre un articolo 1.1ter. Sono tutte disposizioni sul servizio di salvamento, sulle bandiere rosse, sugli orari del servizio spiaggia e sulla fascia di arenile di libero transito. L'articolo 2 bis, quello sull'accesso alle spiagge con animali, non è fra gli articoli rettificati e resta quindi nel testo dell'ordinanza n. 7. - Le otto planimetrie in scala 1:5000 allegate all'ordinanza e pubblicate con essa all'albo pretorio individuano SETTE porzioni di arenile aperte agli animali d'affezione dentro altrettante concessioni, ciascuna con la propria superficie e il proprio fronte mare: il Villaggio Rosapineta Nord nell'area nord (11.500 più 1.040 metri quadrati, 230 più 25 metri di fronte, riservata agli ospiti del villaggio); il Bagno Tamerici con l'area «Tamerici Dog» nell'area centrale (5.200 metri quadrati, 30 metri); il Bagno Marina di Caleri con l'area Caleri (5.151 metri quadrati, 50 metri); il Bagno Azzurro con l'area Azzurro (552 più 240 più 555 metri quadrati, 11,5 più 11,5 metri); il Bagno Belvedere con l'area Belvedere (600 metri quadrati, 15 metri); e sull'isola di Albarella lo stabilimento balneare Albarella Capo Nord con l'area Capo Nord, chiamata «Albarella Dog Beach» (4.170 metri quadrati, 57 metri).
Il testo intero, e gli orariLe otto planimetrie in scala 1:5000 allegate all'ordinanza e pubblicate con essa all'albo pretorio individuano SETTE porzioni di arenile aperte agli animali d'affezione dentro altrettante concessioni, ciascuna con la propria superficie e il proprio fronte mare: il Villaggio Rosapineta Nord nell'area nord (11.500 più 1.040 metri quadrati, 230 più 25 metri di fronte, riservata agli ospiti del villaggio); il Bagno Tamerici con l'area «Tamerici Dog» nell'area centrale (5.200 metri quadrati, 30 metri); il Bagno Marina di Caleri con l'area Caleri (5.151 metri quadrati, 50 metri); il Bagno Azzurro con l'area Azzurro (552 più 240 più 555 metri quadrati, 11,5 più 11,5 metri); il Bagno Belvedere con l'area Belvedere (600 metri quadrati, 15 metri); e sull'isola di Albarella lo stabilimento balneare Albarella Capo Nord con l'area Capo Nord, chiamata «Albarella Dog Beach» (4.170 metri quadrati, 57 metri). La somma delle superfici fa esattamente 29.008 metri quadrati e la somma dei fronti esattamente 430 metri, cioè i due numeri che l'articolo 2 bis.6 dell'ordinanza dichiara: è la prova che le tavole sono quelle a cui l'atto rinvia. Le planimetrie 3 e 4 individuano inoltre l'arenile a libero accesso per animali d'affezione dell'area sud, 7.630 metri quadrati e 50 metri di fronte, che è l'unica area pubblica. Le planimetrie 5 e 6 non individuano porzioni per animali: riguardano le aree in consegna al Servizio Forestale della Regione del Veneto e il Giardino Botanico di Caleri. La planimetria 8, sull'isola di Albarella verso il Centro Sportivo, non ne individua nessuna.
- Vale dal 16 maggio 2026 al 14 maggio 2027.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero, insieme alla sua rettifica, e non pone limiti di taglia o di peso. Pone invece obblighi al concessionario e al conduttore. Il concessionario deve attrezzare l'area con idonea cartellonistica multilingue nei termini di legge, adeguati cestini per lo smaltimento delle deiezioni e un distributore di paletta e sacchetti, idonei spazi che consentano agli animali ospitati di ripararsi all'ombra in qualunque momento e di accedere a una propria ciotola d'acqua, e un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali; deve garantire periodici interventi di pulizia e risanamento della sabbia; deve controllare il libretto sanitario del cane ospitato in corso di validità e osservare le eventuali autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti. L'accesso è consentito solo ai cani identificati con microchip o tatuati: la vaccinazione antirabbica è revocata per i cani residenti in Italia ma resta obbligatoria per quelli provenienti dall'estero, e l'obbligo deve trovare riscontro nella cartellonistica multilingue. Servono la profilassi vaccinale periodica contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e quella contro i parassiti, ed è vietato portare in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare. Il conduttore deve condurre il cane, dove previsto, con guinzaglio di lunghezza massima di un metro e mezzo, portare con sé una museruola rigida o morbida da usare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità, munire il cane di collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente, rimuovere subito le deiezioni solide e disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare. L'accesso è vietato ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore, e il concessionario può allontanare chi provochi latrati prolungati o comportamenti eccessivamente vivaci. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, e la responsabilità civile e penale per i danni causati a persone o cose è del proprietario. Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Valgono le condizioni generali dell'ordinanza: microchip o tatuaggio, libretto sanitario in corso di validità, profilassi contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e contro i parassiti, collare antipulci o antiparassitario equivalente, antirabbica obbligatoria solo per i cani provenienti dall'estero. Non possono entrare i cani con patologie cardiovascolari, quelli con sindrome aggressiva e le femmine in calore. Il conduttore deve avere con sé museruola rigida o morbida, paletta e sacchetti, una riserva d'acqua e, se si ferma a lungo, un ombrellone per fare ombra al cane; deve raccogliere subito le deiezioni solide e dilavare con acqua di mare quelle liquide, evitare latrati prolungati e non lasciare mai il cane incustodito o libero di vagare. La responsabilità civile e penale per i danni a persone e cose è del proprietario. Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di taglia o di peso. Pongono invece molte condizioni sull'animale e sul conduttore. Il cane deve essere identificato con microchip o tatuaggio e avere il libretto sanitario in corso di validità; deve essere in regola con le profilassi contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e contro i parassiti, e portare un collare antipulci o un antiparassitario equivalente. La vaccinazione antirabbica non è più obbligatoria per i cani residenti in Italia, ma resta obbligatoria per quelli provenienti dall'estero. I cani con patologie cardiovascolari non possono essere portati in spiaggia; non possono entrare i cani con sindrome aggressiva e le femmine in calore. Il conduttore deve avere con sé una museruola rigida o morbida, da mettere se c'è rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità, paletta e sacchetti, una riserva d'acqua e, se si ferma a lungo, un ombrellone per fare ombra al cane. Le deiezioni solide vanno raccolte subito e buttate nei contenitori, quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. Il cane non va mai lasciato incustodito né libero di vagare, e il conduttore deve evitare latrati prolungati: le autorità di vigilanza possono allontanarlo a loro giudizio insindacabile. La responsabilità civile e penale per i danni a persone e cose è del proprietario. | |
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| Porto TolleRO · 5 schede | | - Subito dopo avere elencato le tre zone in cui è consentito l'accesso e la permanenza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione, l'ordinanza aggiunge all'articolo 8.3 che «è vietato l'accesso degli animali ai suddetti tratti di arenile lungo la battigia, nel tratto fronte mare corrispondente alle zone di spiaggia attrezzata», e all'articolo 8.4 che su quei tratti di arenile il servizio di salvamento non è garantito.
Il testo intero, e gli orariSubito dopo avere elencato le tre zone in cui è consentito l'accesso e la permanenza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione, l'ordinanza aggiunge all'articolo 8.3 che «è vietato l'accesso degli animali ai suddetti tratti di arenile lungo la battigia, nel tratto fronte mare corrispondente alle zone di spiaggia attrezzata», e all'articolo 8.4 che su quei tratti di arenile il servizio di salvamento non è garantito. L'articolo 9.7 aggiunge che l'accesso ai bagni, alle docce pubbliche e allo specchio acqueo non è mai consentito agli animali da compagnia: è la disposizione che contraddice l'articolo 8.2, dove per tutte e tre le aree si legge «con balneazione consentita per gli animali», e che segnaliamo senza scegliere al posto del Comune. Chi non osserva l'ordinanza è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cento a mille euro ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della navigazione. L'ordinanza è vigente da sabato 16 maggio 2026 fino a venerdì 14 maggio 2027 e revoca e sostituisce la precedente n. 40 del 15 maggio 2026. - La deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019, che individua le tre aree e che ogni ordinanza balneare da allora richiama, non è pubblicata: il registro delle delibere del portale del Comune parte dal 1° gennaio 2024 e l'albo pretorio storico è disabilitato.
Il testo intero, e gli orariLa deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019, che individua le tre aree e che ogni ordinanza balneare da allora richiama, non è pubblicata: il registro delle delibere del portale del Comune parte dal 1° gennaio 2024 e l'albo pretorio storico è disabilitato. Il suo dispositivo è però trascritto per intero nell'ordinanza sindacale n. 44 del 20 giugno 2019, che lo riporta con la stessa formulazione poi ripetuta ogni anno fino al 2026 e che rinvia a tre allegati planimetrici. Quegli allegati non sono caricati su nessuna ordinanza balneare dal 2019 in poi, ma sono allegati all'ordinanza n. 61 del 22 giugno 2018, che individuava le stesse tre aree in attuazione della deliberazione di Giunta n. 71 del 5 aprile 2018: tre immagini satellitari con l'area per cani evidenziata da un rettangolo verde, centrate su 45°01'39.80" N 12°25'23.23" E per Boccasette, 44°50'28.74" N 12°27'24.53" E per Conchiglie e 44°51'02.26" N 12°28'04.61" E per Barricata. L'ordinanza del 2018 aggiunge un dettaglio che le versioni successive hanno perso: le aree sono «segnalate da apposita cartellonistica multilingue e dotate di appositi cestini per i rifiuti», e su di esse il servizio di salvamento non è garantito. La catena delle delibere che si sono succedute — n. 105 del 21/06/2016, n. 75 del 04/05/2017, n. 71 del 05/04/2018, n. 65 del 17/05/2019 — è ricostruibile solo dai «visto» delle ordinanze: nessuna di quelle delibere è pubblicata, e nessuna delibera successiva sugli animali compare nei registri 2024, 2025 e 2026. - Il Regolamento di igiene urbana, tutela degli animali e norme di polizia veterinaria di Porto Tolle è l'atto che dice il verso, e lo dice in positivo: all'articolo 17 comma 2 stabilisce che agli animali da compagnia «è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge».
Il testo intero, e gli orariIl Regolamento di igiene urbana, tutela degli animali e norme di polizia veterinaria di Porto Tolle è l'atto che dice il verso, e lo dice in positivo: all'articolo 17 comma 2 stabilisce che agli animali da compagnia «è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge». Al comma 4 aggiunge che il Comune, nell'ambito di giardini, parchi pubblici e spiagge, «può individuare e delimitare spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature, acqua e contenitori», e che «in tali spazi gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del proprietario». È il regolamento che spiega la formulazione dell'articolo 9.2 dell'ordinanza balneare, dove l'obbligo di guinzaglio è scritto «fuori dall'area di permanenza degli animali d'affezione»; ma la frase precedente dello stesso 9.2 dice che «sulle aree libere è sempre prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola», e le tre aree per cani stanno in spiaggia libera. La contraddizione è dentro l'atto e non la risolviamo: la scheda dichiara il guinzaglio obbligatorio, che è la lettura prudente. L'articolo 18 del regolamento riguarda invece i locali: cani e gatti «hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, salvo in quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari», e l'esercente ha comunque la facoltà di non ammetterli «previa idonea segnalazione all'ingresso»; sono esclusi dal divieto i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile.
- Vale dal 16 maggio 2026 al 14 maggio 2027.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Limite di peso non verificato
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Il cane può accedere solo se munito di microchip o tatuato, in regola con le profilassi contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e contro i parassiti, e con collare antipulci o trattamento antiparassitario; la vaccinazione antirabbica è obbligatoria per i cani provenienti dall'estero. Non possono essere portati in spiaggia i cani con patologie cardiovascolari, quelli con sindrome aggressiva e le femmine in calore. Il conduttore deve avere con sé una museruola rigida o morbida da usare in caso di rischio per persone o animali o su richiesta dell'autorità, paletta o sacchetti per le deiezioni, e, dove non c'è acqua corrente, una ciotola e una bottiglietta d'acqua; deve garantire al cane la possibilità di ripararsi all'ombra. Le deiezioni solide vanno rimosse subito e conferite nei cestini, quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. Il conduttore deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, pena l'allontanamento dalla spiaggia, e resta responsabile delle conseguenze del comportamento e dello stato del proprio animale. Le condizioni per estesoL'ordinanza balneare non pone limiti di taglia o di peso, ma non dichiariamo che un limite non esista, perché l'ordinanza comunale n. 114 del 2015 che questo articolo fa salva non è pubblicata e potrebbe porne, e perché le misure limitative dentro ciascuna concessione le decide il concessionario. Valgono in ogni caso le condizioni generali dell'articolo 9: fuori dall'area di permanenza degli animali d'affezione il cane va condotto sempre al guinzaglio di misura non superiore a un metro e mezzo, e il conduttore deve avere con sé una museruola rigida o morbida da usare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dell'autorità competente; servono paletta o sacchetti per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuovere subito quelle solide e di disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare; dove non ci sia acqua corrente il titolare deve portare ciotola e bottiglietta d'acqua e garantire all'animale la possibilità di ripararsi all'ombra. I cani possono accedere solo se muniti di microchip o tatuati, in regola con le profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e con la profilassi antiparassitaria, con collare antipulci o trattamento antiparassitario, e con la vaccinazione antirabbica se provenienti dall'estero; non possono essere portati sull'arenile cani con patologie di natura cardiovascolare. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. | |
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