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Scheda della spiaggia

Spiagge libere del Lido di Venezia e di Pellestrina

Venezia (VE) · Veneto

Spiagge libere, battigia e arenili in concessione del litorale del Comune di Venezia, isole del Lido e di Pellestrina (VE), fuori dalla spiaggia cani e dalle aree naturali protette

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge libere del Lido di Venezia e di Pellestrina.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAccesso liberoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

L'ordinanza distingue nettamente due cose. Il transito: sulle spiagge libere, e attraversando le aree in concessione per raggiungere la battigia che è di pubblica fruizione, gli animali d'affezione possono passare, purché al guinzaglio e accompagnati dal proprietario o da un conduttore in grado di controllarli e gestirli adeguatamente. La permanenza: è permessa solo nelle aree dedicate, e l'unica area pubblica dedicata individuata dal Comune è la spiaggia cani fronte Murazzi al Lido. L'articolo 4 elenca fra i divieti quello di condurre animali sull'arenile in concessione, anche con museruola e guinzaglio, compresi quelli usati da fotografi o cineoperatori, salvo quanto previsto dall'articolo 7; il divieto non riguarda i tratti di arenile e le vie di transito a libera fruizione, né le aree che concessionari e Comune abbiano organizzato a questo scopo con tutte le autorizzazioni. Un concessionario che voglia dedicare agli animali una parte della propria area deve presentare istanza via PEC al Settore competente in materia di demanio marittimo prima di iniziare qualsiasi intervento, attrezzarla con cartellonistica multilingue, cestini, palette e sacchetti e una doccia a uso esclusivo degli animali, garantire pulizia e risanamento periodici della sabbia, ammettere solo cani con documentazione sanitaria valida, assicurare ombra e ciotola d'acqua sempre rifornita, vietare l'accesso ai cani malati, aggressivi e alle femmine in calore, e può consentire la balneazione negli specchi acquei appositamente individuati e segnalati, a un massimo di cinque cani per volta in presenza del conduttore. Chi non osserva l'ordinanza è perseguito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e delle altre norme richiamate, fra cui il Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana. L'ordinanza vale sia per l'isola del Lido sia per quella di Pellestrina, che hanno ciascuna un proprio Piano particolareggiato dell'arenile.

ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 4 lettera j) e articolo 7 commi 1, 2 e 3. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Il transito è ammesso al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, con l'animale mai lasciato incustodito o libero di vagare, e con l'obbligo di avere con sé la documentazione sanitaria — vaccinazioni e trattamenti antiparassitari validi, iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese di provenienza —, il collare antipulci o un dispositivo equivalente, la museruola rigida o morbida da usare in caso di rischio o su richiesta delle autorità, la ciotola con acqua pulita e i sacchetti per la raccolta delle deiezioni, dilavando subito dalla sabbia quelle liquide. È sempre vietato portare in spiaggia cani con patologie incompatibili con la sosta o trasmissibili ad altri animali, cani con atteggiamenti aggressivi e femmine in calore. Sono esclusi da questi obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani delle forze di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il salvataggio condotti da istruttori autorizzati; il divieto di condurre animali sull'arenile in concessione non si applica ai cani guida per non vedenti e ai cani da salvataggio condotti da personale specializzato.

Dove si trova

Spiagge libere, battigia e arenili in concessione del litorale del Comune di Venezia, isole del Lido e di Pellestrina (VE), fuori dalla spiaggia cani e dalle aree naturali protette

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Quello che non sappiamo

Va detto subito, perché è la cosa che fa sbagliare il viaggio: qui il cane può passare, non può fermarsi. L'ordinanza ammette il transito sulle spiagge libere e l'attraversamento delle concessioni per raggiungere la battigia, che è di pubblica fruizione, purché il cane sia al guinzaglio e accompagnato da chi sappia gestirlo; ma stabilisce che la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e l'unica area pubblica dedicata del Comune è la spiaggia cani al Lido. Piantare l'ombrellone con il cane su una spiaggia libera del Lido o di Pellestrina, quindi, l'ordinanza non lo consente. Il bagno in mare è consentito soltanto davanti alla spiaggia cani. Questa scheda vale per tutto il litorale comunale perché l'ordinanza detta qui una regola sola e non individua per nome nessun tratto libero oltre a quello dedicato: non è una raccolta incompleta, è la grana dell'atto, e per questo la scheda non ha coordinate — un punto in mappa prometterebbe una spiaggia precisa che l'atto non individua. Due cose non le sappiamo. La prima è che cosa valga negli stabilimenti: l'ordinanza vieta di condurre animali sull'arenile in concessione, ma consente a ciascun concessionario di chiedere al Comune l'autorizzazione a dedicare agli animali una porzione della propria area, con doccia riservata, cartellonistica multilingue e regole proprie; quali stabilimenti l'abbiano ottenuta il Comune non lo pubblica, e le condizioni le pone il gestore. La seconda è il fuori stagione: l'atto è scritto per il 2026 e resta in vigore fino a quando sarà sostituito, ma non dice che cosa accada fuori dalla stagione balneare, dal 16 maggio al 20 settembre, e noi non lo deduciamo.

Chi l'ha controllato, e quando

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Da
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Fonte
Comune di Venezia
Atto
«Ordinanza sulle attività balneari 2026», protocollo c_l736 OR/2026/363 del 15/05/2026, articolo 1, articolo 4 lettera j), articolo 7 e articolo 9 del 15 maggio 2026
Originale
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