Veneto (RO)
Spiagge per cani a Rosolina
9 schede in archivio: 9 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Rosolina
Quello che leggi in questa pagina viene da 5 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Rosolina
ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026, «Ordinanza disciplina attività balneari anno 2026», articolo 1 e articolo 2 bis
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 15 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Rosolina, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 9 spiagge di questa pagina: Albarella Dog Beach, allo stabilimento Albarella Capo Nord, Area Azzurro, al Bagno Azzurro di Rosolina Mare, Area Belvedere, al Bagno Belvedere di Rosolina Mare, Area Caleri, al Bagno Marina di Caleri, Area per cani del Villaggio Rosapineta Nord, Area riservata ai cani a sud dell'arenile di Rosolina Mare, Arenili di Rosolina Mare e dell'Isola di Albarella, Spiagge animal friendly in concessione a Rosolina: il quadro, Tamerici Dog, al Bagno Tamerici di Rosolina Mare.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6-2 bis.10; planimetria 7 allegata all'ordinanza»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6-2 bis.10; planimetria 3 allegata all'ordinanza»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6-2 bis.10; planimetria 1 allegata all'ordinanza»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articolo 2 bis.2; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis, comma 1 bis»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articolo 2 bis; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis; d.G.R. Veneto 500/2016, Allegato A»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6, 2 bis.7, 2 bis.8, 2 bis.9 e 2 bis.10, e articolo 3.1ter; d.G.R. Veneto 500/2016, Allegato A»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6-2 bis.10; planimetria 2 e 3 allegata all'ordinanza».
Comune di Rosolina
«PLANIMETRIA_26», otto tavole in scala 1:5000 allegate all'ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026 e pubblicate con essa all'albo pretorio: individuano una per una le porzioni di arenile aperte agli animali d'affezione
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 15 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 7 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Rosolina, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 8 spiagge di questa pagina: Albarella Dog Beach, allo stabilimento Albarella Capo Nord, Area Azzurro, al Bagno Azzurro di Rosolina Mare, Area Belvedere, al Bagno Belvedere di Rosolina Mare, Area Caleri, al Bagno Marina di Caleri, Area per cani del Villaggio Rosapineta Nord, Area riservata ai cani a sud dell'arenile di Rosolina Mare, Spiagge animal friendly in concessione a Rosolina: il quadro, Tamerici Dog, al Bagno Tamerici di Rosolina Mare.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6-2 bis.10; planimetria 7 allegata all'ordinanza»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6-2 bis.10; planimetria 3 allegata all'ordinanza»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6-2 bis.10; planimetria 1 allegata all'ordinanza»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articolo 2 bis.2; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis, comma 1 bis»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6, 2 bis.7, 2 bis.8, 2 bis.9 e 2 bis.10, e articolo 3.1ter; d.G.R. Veneto 500/2016, Allegato A»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articoli 2 bis.6-2 bis.10; planimetria 2 e 3 allegata all'ordinanza».
Regione del Veneto
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo», articolo 18 bis (inserito dall'art. 3 della l.r. 19 giugno 2014, n. 17; commi 1 bis e 1 ter aggiunti dall'art. 5 della l.r. 23 febbraio 2016, n. 7)
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 28 dicembre 1993
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione del Veneto, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Area riservata ai cani a sud dell'arenile di Rosolina Mare, Arenili di Rosolina Mare e dell'Isola di Albarella.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articolo 2 bis.2; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis, comma 1 bis»; «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articolo 2 bis; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis; d.G.R. Veneto 500/2016, Allegato A».
Comune di Rosolina
ordinanza del Sindaco n. 12 del 10/06/2026, «Rettifica ordinanza del Sindaco n. 7 del 15.05.2026 “Disciplina attività balneari anno 2026”», pubblicazione all'albo pretorio n. 631/2026
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 10 giugno 2026
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Rosolina, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Arenili di Rosolina Mare e dell'Isola di Albarella.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articolo 2 bis; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis; d.G.R. Veneto 500/2016, Allegato A».
Regione del Veneto — Giunta regionale
deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2016, «Linee guida ai Comuni costieri per l'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60», Allegato A
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 19 aprile 2016
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione del Veneto — Giunta regionale, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Arenili di Rosolina Mare e dell'Isola di Albarella.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Rosolina n. 7 del 15 maggio 2026, articolo 2 bis; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis; d.G.R. Veneto 500/2016, Allegato A».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi i 5 luoghi di Rosolina sulla mappa
Dove il cane entra
9 spiagge
Albarella Dog Beach, allo stabilimento Albarella Capo Nord
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 2 bis dell'ordinanza dedica cinque commi alle «prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly». Il 2 bis.6 individua i destinatari: i concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina, «abbiano dotato l'arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all'accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione», e li identifica con un rinvio alle planimetrie 1, 2, 3, 4, 7 e 8, dichiarando un'area complessiva di 29.008 metri quadrati e un fronte mare «virtuale» complessivo di 430 metri; quei concessionari devono osservare anche le eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti e predisporre adeguata cartellonistica informativa. Il 2 bis.7 elenca le dotazioni obbligatorie: cartellonistica multilingue, cestini per lo smaltimento delle deiezioni e distributore di paletta e sacchetti, spazi d'ombra e ciotola d'acqua per ogni animale, un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali, e interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia. Il 2 bis.8 impone il controllo del libretto sanitario e l'accesso ai soli cani con microchip o tatuaggio. Il 2 bis.9 elenca le regole che il concessionario deve fare osservare al conduttore. Il 2 bis.10 vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e stabilisce che «nel caso in cui il concessionario sia titolare di autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione di cani, è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua», con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno. All'articolo 3, il comma 1bis impone ai concessionari che vietino l'accesso ai cani di predisporre idonea cartellonistica anche multilingue che segnali compiutamente la limitazione, fatte salve le eccezioni della normativa vigente come i cani per non vedenti, e il comma 1ter impone a chi lo consente di rendere edotti i conduttori di tutti gli obblighi a loro carico. L'ordinanza è vigente da sabato 16 maggio 2026 fino a venerdì 14 maggio 2027.La planimetria allegata all'ordinanza misura questa porzione di arenile: 4.170 metri quadrati di superficie e 57 metri lineari di fronte mare, e la classifica come «porzione di stabilimento balneare con esclusivo accesso con animali d'affezione». È un dato dell'atto, non una stima nostra, e i conti tornano: le nove porzioni delle otto planimetrie sommano esattamente i 29.008 metri quadrati e i 430 metri di fronte mare «virtuale» che l'articolo 2 bis.6 dichiara. È l'unica porzione per animali dell'isola di Albarella e l'unica fuori dall'arenile di Rosolina Mare; ha il secondo fronte mare più lungo dopo il Villaggio Rosapineta Nord. La planimetria 8, che disegna la parte dell'isola verso il Centro Sportivo, non individua nessuna porzione per animali. ⚠️ Albarella è un'isola ad accesso regolamentato: come ci si arrivi e a quali condizioni non lo dice questo atto. Quello che l'atto non dice è tutto ciò che serve per organizzare la giornata: prezzo, orari, numero di posti, se l'area sia aperta a chi non è cliente dello stabilimento, se ci siano limiti di taglia decisi dal gestore. La planimetria è in scala 1:5000 e non porta coordinate: la scheda non ne ha, perché derivarne un punto sarebbe una nostra stima spacciata per l'atto. Sul bagno: l'ordinanza consente la balneazione di al massimo cinque cani per volta, in presenza del conduttore in acqua, SOLO se quel concessionario è titolare di un'autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione dei cani; l'elenco di chi l'abbia ottenuta non è pubblicato, e su questa porzione non lo sappiamo. Resta comunque il divieto che l'ordinanza pone su tutto il litorale senza eccezioni scritte: l'accesso e il transito dei cani sulla battigia sono vietati.Fonte: Comune di Rosolina, ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026, «Ordinanza disciplina attività balneari anno 2026», articolo 1 e articolo 2 bisArea Azzurro, al Bagno Azzurro di Rosolina Mare
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 2 bis dell'ordinanza dedica cinque commi alle «prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly». Il 2 bis.6 individua i destinatari: i concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina, «abbiano dotato l'arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all'accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione», e li identifica con un rinvio alle planimetrie 1, 2, 3, 4, 7 e 8, dichiarando un'area complessiva di 29.008 metri quadrati e un fronte mare «virtuale» complessivo di 430 metri; quei concessionari devono osservare anche le eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti e predisporre adeguata cartellonistica informativa. Il 2 bis.7 elenca le dotazioni obbligatorie: cartellonistica multilingue, cestini per lo smaltimento delle deiezioni e distributore di paletta e sacchetti, spazi d'ombra e ciotola d'acqua per ogni animale, un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali, e interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia. Il 2 bis.8 impone il controllo del libretto sanitario e l'accesso ai soli cani con microchip o tatuaggio. Il 2 bis.9 elenca le regole che il concessionario deve fare osservare al conduttore. Il 2 bis.10 vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e stabilisce che «nel caso in cui il concessionario sia titolare di autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione di cani, è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua», con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno. All'articolo 3, il comma 1bis impone ai concessionari che vietino l'accesso ai cani di predisporre idonea cartellonistica anche multilingue che segnali compiutamente la limitazione, fatte salve le eccezioni della normativa vigente come i cani per non vedenti, e il comma 1ter impone a chi lo consente di rendere edotti i conduttori di tutti gli obblighi a loro carico. L'ordinanza è vigente da sabato 16 maggio 2026 fino a venerdì 14 maggio 2027.La planimetria allegata all'ordinanza misura questa porzione di arenile: 552 più 240 più 555 metri quadrati di superficie e 11,5 più 11,5 metri lineari di fronte mare, e la classifica come «porzione di stabilimento balneare con esclusivo accesso con animali d'affezione». È un dato dell'atto, non una stima nostra, e i conti tornano: le nove porzioni delle otto planimetrie sommano esattamente i 29.008 metri quadrati e i 430 metri di fronte mare «virtuale» che l'articolo 2 bis.6 dichiara. È la porzione più piccola e più frammentata delle sette: la planimetria ne quota tre pezzi distinti, di 552, 240 e 555 metri quadrati, e due soli fronti mare di undici metri e mezzo ciascuno — segno che una delle tre parti non affaccia direttamente sul mare, anche se l'atto non lo spiega. Quello che l'atto non dice è tutto ciò che serve per organizzare la giornata: prezzo, orari, numero di posti, se l'area sia aperta a chi non è cliente dello stabilimento, se ci siano limiti di taglia decisi dal gestore. La planimetria è in scala 1:5000 e non porta coordinate: la scheda non ne ha, perché derivarne un punto sarebbe una nostra stima spacciata per l'atto. Sul bagno: l'ordinanza consente la balneazione di al massimo cinque cani per volta, in presenza del conduttore in acqua, SOLO se quel concessionario è titolare di un'autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione dei cani; l'elenco di chi l'abbia ottenuta non è pubblicato, e su questa porzione non lo sappiamo. Resta comunque il divieto che l'ordinanza pone su tutto il litorale senza eccezioni scritte: l'accesso e il transito dei cani sulla battigia sono vietati.Fonte: Comune di Rosolina, ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026, «Ordinanza disciplina attività balneari anno 2026», articolo 1 e articolo 2 bisArea Belvedere, al Bagno Belvedere di Rosolina Mare
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 2 bis dell'ordinanza dedica cinque commi alle «prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly». Il 2 bis.6 individua i destinatari: i concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina, «abbiano dotato l'arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all'accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione», e li identifica con un rinvio alle planimetrie 1, 2, 3, 4, 7 e 8, dichiarando un'area complessiva di 29.008 metri quadrati e un fronte mare «virtuale» complessivo di 430 metri; quei concessionari devono osservare anche le eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti e predisporre adeguata cartellonistica informativa. Il 2 bis.7 elenca le dotazioni obbligatorie: cartellonistica multilingue, cestini per lo smaltimento delle deiezioni e distributore di paletta e sacchetti, spazi d'ombra e ciotola d'acqua per ogni animale, un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali, e interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia. Il 2 bis.8 impone il controllo del libretto sanitario e l'accesso ai soli cani con microchip o tatuaggio. Il 2 bis.9 elenca le regole che il concessionario deve fare osservare al conduttore. Il 2 bis.10 vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e stabilisce che «nel caso in cui il concessionario sia titolare di autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione di cani, è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua», con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno. All'articolo 3, il comma 1bis impone ai concessionari che vietino l'accesso ai cani di predisporre idonea cartellonistica anche multilingue che segnali compiutamente la limitazione, fatte salve le eccezioni della normativa vigente come i cani per non vedenti, e il comma 1ter impone a chi lo consente di rendere edotti i conduttori di tutti gli obblighi a loro carico. L'ordinanza è vigente da sabato 16 maggio 2026 fino a venerdì 14 maggio 2027.La planimetria allegata all'ordinanza misura questa porzione di arenile: 600 metri quadrati di superficie e 15 metri lineari di fronte mare, e la classifica come «porzione di stabilimento balneare con esclusivo accesso con animali d'affezione». È un dato dell'atto, non una stima nostra, e i conti tornano: le nove porzioni delle otto planimetrie sommano esattamente i 29.008 metri quadrati e i 430 metri di fronte mare «virtuale» che l'articolo 2 bis.6 dichiara. Sulla stessa tavola la planimetria nomina, senza porzioni per animali, gli stabilimenti vicini: Bagno Blu Marlin Beach, Bagno Al Granso, San Giorgio, Bagno Dal Moro e il Villaggio Club Rosolina Mare. Quello che l'atto non dice è tutto ciò che serve per organizzare la giornata: prezzo, orari, numero di posti, se l'area sia aperta a chi non è cliente dello stabilimento, se ci siano limiti di taglia decisi dal gestore. La planimetria è in scala 1:5000 e non porta coordinate: la scheda non ne ha, perché derivarne un punto sarebbe una nostra stima spacciata per l'atto. Sul bagno: l'ordinanza consente la balneazione di al massimo cinque cani per volta, in presenza del conduttore in acqua, SOLO se quel concessionario è titolare di un'autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione dei cani; l'elenco di chi l'abbia ottenuta non è pubblicato, e su questa porzione non lo sappiamo. Resta comunque il divieto che l'ordinanza pone su tutto il litorale senza eccezioni scritte: l'accesso e il transito dei cani sulla battigia sono vietati.Fonte: Comune di Rosolina, ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026, «Ordinanza disciplina attività balneari anno 2026», articolo 1 e articolo 2 bisArea Caleri, al Bagno Marina di Caleri
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 2 bis dell'ordinanza dedica cinque commi alle «prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly». Il 2 bis.6 individua i destinatari: i concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina, «abbiano dotato l'arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all'accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione», e li identifica con un rinvio alle planimetrie 1, 2, 3, 4, 7 e 8, dichiarando un'area complessiva di 29.008 metri quadrati e un fronte mare «virtuale» complessivo di 430 metri; quei concessionari devono osservare anche le eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti e predisporre adeguata cartellonistica informativa. Il 2 bis.7 elenca le dotazioni obbligatorie: cartellonistica multilingue, cestini per lo smaltimento delle deiezioni e distributore di paletta e sacchetti, spazi d'ombra e ciotola d'acqua per ogni animale, un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali, e interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia. Il 2 bis.8 impone il controllo del libretto sanitario e l'accesso ai soli cani con microchip o tatuaggio. Il 2 bis.9 elenca le regole che il concessionario deve fare osservare al conduttore. Il 2 bis.10 vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e stabilisce che «nel caso in cui il concessionario sia titolare di autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione di cani, è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua», con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno. All'articolo 3, il comma 1bis impone ai concessionari che vietino l'accesso ai cani di predisporre idonea cartellonistica anche multilingue che segnali compiutamente la limitazione, fatte salve le eccezioni della normativa vigente come i cani per non vedenti, e il comma 1ter impone a chi lo consente di rendere edotti i conduttori di tutti gli obblighi a loro carico. L'ordinanza è vigente da sabato 16 maggio 2026 fino a venerdì 14 maggio 2027.La planimetria allegata all'ordinanza misura questa porzione di arenile: 5.151 metri quadrati di superficie e 50 metri lineari di fronte mare, e la classifica come «porzione di stabilimento balneare con esclusivo accesso con animali d'affezione». È un dato dell'atto, non una stima nostra, e i conti tornano: le nove porzioni delle otto planimetrie sommano esattamente i 29.008 metri quadrati e i 430 metri di fronte mare «virtuale» che l'articolo 2 bis.6 dichiara. È la porzione più meridionale del litorale di Rosolina Mare, verso il Giardino Botanico di Caleri e le aree in consegna al Servizio Forestale della Regione del Veneto, che le planimetrie 5 e 6 disegnano senza alcuna porzione per animali. Quello che l'atto non dice è tutto ciò che serve per organizzare la giornata: prezzo, orari, numero di posti, se l'area sia aperta a chi non è cliente dello stabilimento, se ci siano limiti di taglia decisi dal gestore. La planimetria è in scala 1:5000 e non porta coordinate: la scheda non ne ha, perché derivarne un punto sarebbe una nostra stima spacciata per l'atto. Sul bagno: l'ordinanza consente la balneazione di al massimo cinque cani per volta, in presenza del conduttore in acqua, SOLO se quel concessionario è titolare di un'autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione dei cani; l'elenco di chi l'abbia ottenuta non è pubblicato, e su questa porzione non lo sappiamo. Resta comunque il divieto che l'ordinanza pone su tutto il litorale senza eccezioni scritte: l'accesso e il transito dei cani sulla battigia sono vietati.Fonte: Comune di Rosolina, ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026, «Ordinanza disciplina attività balneari anno 2026», articolo 1 e articolo 2 bisArea per cani del Villaggio Rosapineta Nord
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 2 bis dell'ordinanza dedica cinque commi alle «prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly». Il 2 bis.6 individua i destinatari: i concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina, «abbiano dotato l'arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all'accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione», e li identifica con un rinvio alle planimetrie 1, 2, 3, 4, 7 e 8, dichiarando un'area complessiva di 29.008 metri quadrati e un fronte mare «virtuale» complessivo di 430 metri; quei concessionari devono osservare anche le eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti e predisporre adeguata cartellonistica informativa. Il 2 bis.7 elenca le dotazioni obbligatorie: cartellonistica multilingue, cestini per lo smaltimento delle deiezioni e distributore di paletta e sacchetti, spazi d'ombra e ciotola d'acqua per ogni animale, un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali, e interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia. Il 2 bis.8 impone il controllo del libretto sanitario e l'accesso ai soli cani con microchip o tatuaggio. Il 2 bis.9 elenca le regole che il concessionario deve fare osservare al conduttore. Il 2 bis.10 vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e stabilisce che «nel caso in cui il concessionario sia titolare di autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione di cani, è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua», con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno. All'articolo 3, il comma 1bis impone ai concessionari che vietino l'accesso ai cani di predisporre idonea cartellonistica anche multilingue che segnali compiutamente la limitazione, fatte salve le eccezioni della normativa vigente come i cani per non vedenti, e il comma 1ter impone a chi lo consente di rendere edotti i conduttori di tutti gli obblighi a loro carico. L'ordinanza è vigente da sabato 16 maggio 2026 fino a venerdì 14 maggio 2027.La planimetria allegata all'ordinanza misura questa porzione di arenile: 11.500 più 1.040 metri quadrati di superficie e 230 più 25 metri lineari di fronte mare, e la classifica come «porzione di arenile del villaggio turistico ove è previsto, per gli ospiti, l'accesso con animali d'affezione». È un dato dell'atto, non una stima nostra, e i conti tornano: le nove porzioni delle otto planimetrie sommano esattamente i 29.008 metri quadrati e i 430 metri di fronte mare «virtuale» che l'articolo 2 bis.6 dichiara. ⚠️ È l'unica delle sette che la planimetria riserva espressamente AGLI OSPITI del villaggio turistico, non al pubblico, ed è anche l'unica su cui pesa un divieto temporaneo: l'ordinanza del Sindaco n. 6 del 30 aprile 2026, prorogata dalla n. 13, ha interdetto l'accesso al litorale in prossimità del Villaggio Turistico Rosapineta fra il 3° pennello e cinquecento metri a sud del 7° pennello per lavori di ripascimento manutentivo, fino al 7 agosto 2026. Ed è l'unica in due pezzi: la planimetria quota due aree distinte, di 11.500 e di 1.040 metri quadrati. Quello che l'atto non dice è tutto ciò che serve per organizzare la giornata: prezzo, orari, numero di posti, se l'area sia aperta a chi non è cliente dello stabilimento, se ci siano limiti di taglia decisi dal gestore. La planimetria è in scala 1:5000 e non porta coordinate: la scheda non ne ha, perché derivarne un punto sarebbe una nostra stima spacciata per l'atto. Sul bagno: l'ordinanza consente la balneazione di al massimo cinque cani per volta, in presenza del conduttore in acqua, SOLO se quel concessionario è titolare di un'autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione dei cani; l'elenco di chi l'abbia ottenuta non è pubblicato, e su questa porzione non lo sappiamo. Resta comunque il divieto che l'ordinanza pone su tutto il litorale senza eccezioni scritte: l'accesso e il transito dei cani sulla battigia sono vietati.Fonte: Comune di Rosolina, ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026, «Ordinanza disciplina attività balneari anno 2026», articolo 1 e articolo 2 bisArea riservata ai cani a sud dell'arenile di Rosolina Mare
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLe planimetrie 3 e 4 allegate all'ordinanza, in scala 1:5000, individuano nell'area sud dell'arenile di Rosolina Mare l'«arenile con libero accesso per animali d'affezione», quotandolo in 7.630 metri quadrati di superficie e 50 metri lineari di fronte mare — gli stessi numeri dell'articolo 2 bis.2 — e segnandone l'accesso all'arenile. È l'unica porzione del litorale che le tavole classificano come a libero accesso: tutte le altre sette sono «porzione di stabilimento balneare con esclusivo accesso con animali d'affezione», salvo quella del Villaggio Rosapineta Nord, riservata agli ospiti del villaggio. Sulla stessa tavola compaiono, senza porzioni per animali, il Bagno Happy Day's, il Villaggio Rosapineta Sud, il Villaggio Club Rosolina Mare e il Camping Vittoria.È il tratto che il Comune di Rosolina riserva ai cani per soddisfare l'obbligo della legge regionale veneta di garantire almeno un tratto di spiaggia accessibile agli animali in ogni Comune costiero. Quattro cose non le sappiamo, e sono tutte pratiche. La prima è dove sia esattamente: l'ordinanza lo colloca «a sud dell'arenile di Rosolina Mare» rinviando alle planimetrie 3 e 4, che abbiamo trovato e letto — sono allegate all'ordinanza sull'albo pretorio del Comune, in scala 1:5000, e confermano i 7.630 metri quadrati e i 50 metri di fronte mare, disegnando anche l'accesso all'arenile; ma sono tavole senza coordinate, quindi un punto in mappa non lo ricaviamo e non lo stimiamo, e questa scheda non compare in mappa. Sul posto il tratto è segnalato con cartelli multilingue e ha cestini per i rifiuti, dice l'ordinanza. La seconda è se il cane possa fare il bagno: l'ordinanza vieta l'accesso e il transito dei cani sulla battigia su tutto l'arenile del Comune e non individua alcuno specchio acqueo comunale riservato agli animali, quindi noi non affermiamo che qui si possa entrare in acqua; se il divieto di battigia valga anche dentro questo tratto l'atto non lo dice, e non lo deduciamo. La terza è il guinzaglio: l'ordinanza scrive che il cane va condotto sempre al guinzaglio, non più lungo di un metro e mezzo, «fuori dall'area di permanenza degli animali di affezione», e sull'interno dell'area tace; la legge regionale, all'articolo 18 bis comma 4, dice che negli spazi destinati agli animali questi possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola sotto la sorveglianza del responsabile, ma la stessa ordinanza aggiunge che i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. Fra le due cose non scegliamo, e per questo non dichiariamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio. La quarta è la sicurezza: su questo tratto di arenile, scrive l'ordinanza in maiuscolo, il servizio di salvamento NON è garantito.Fonte: Comune di Rosolina, «PLANIMETRIA_26», otto tavole in scala 1:5000 allegate all'ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026 e pubblicate con essa all'albo pretorio: individuano una per una le porzioni di arenile aperte agli animali d'affezioneArenili di Rosolina Mare e dell'Isola di Albarella
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa rettifica è stata letta per intero e non tocca i cani. Il Sindaco vi dà atto che la Capitaneria di Porto di Chioggia, con nota del 21 maggio 2026, aveva segnalato l'opportunità di modifiche e precisazioni «al fine di assicurare la massima chiarezza applicativa e prevenire possibili interferenze tra fonti regolatorie concorrenti», e rettifica di conseguenza gli articoli 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 2.3 dell'ordinanza n. 7, introducendo inoltre un articolo 1.1ter. Sono tutte disposizioni sul servizio di salvamento, sulle bandiere rosse, sugli orari del servizio spiaggia e sulla fascia di arenile di libero transito. L'articolo 2 bis, quello sull'accesso alle spiagge con animali, non è fra gli articoli rettificati e resta quindi nel testo dell'ordinanza n. 7.Questa scheda vale per tutto l'arenile del Comune perché l'ordinanza detta qui una regola sola, senza distinguere tratti, salvo l'area riservata ai cani che ha una scheda propria. Il punto in mappa è il punto di monitoraggio ARPAV di piazza San Giorgio, cioè un orientamento sul litorale: non individua una spiaggia precisa e non è un confine. Cinque cose vanno dette. La prima, e pesa: sulla battigia i cani non possono andare. L'ordinanza vieta l'accesso e il transito dei cani e degli altri animali d'affezione sulla battigia, senza indicare un periodo e senza scrivere eccezioni, e non individua alcuno specchio acqueo comunale dove i cani possano fare il bagno — benché le linee guida regionali chiedano a ogni Comune di individuarne almeno uno. In pratica il cane può stare in spiaggia ma non arrivare all'acqua, salvo che si trovi in uno stabilimento che abbia una propria autorizzazione allo specchio acqueo. La seconda: dove sia l'area libera riservata ai cani non lo diciamo su questa scheda, ma esiste e ha una scheda sua. La terza: negli stabilimenti in concessione le condizioni le pone il gestore. L'ordinanza obbliga i concessionari a segnalare con cartelli sia il divieto, dove lo pongono, sia gli obblighi, dove ammettono i cani, e cita per numero di planimetria le concessioni che si sono attrezzate per gli animali — in tutto 29.008 metri quadrati e 430 metri di fronte mare — ma non le nomina, e quelle planimetrie non sono pubblicate insieme al testo che abbiamo letto. Quali stabilimenti siano, non lo sappiamo. La quarta: parte della regola non sta nell'ordinanza. L'atto dichiara che le disposizioni della legge regionale 60/1993 e della delibera regionale 500/2016 «si intendono integralmente recepite, anche se non materialmente riportate», quindi abbiamo letto anche quelle e le riportiamo qui. La quinta riguarda l'Isola di Albarella: l'ordinanza comunale governa il suo arenile, ma l'isola è a traffico e ad accesso controllati da un consorzio privato, e a quali condizioni ci si entri con un cane non lo abbiamo verificato.Fonte: Comune di Rosolina, ordinanza del Sindaco n. 12 del 10/06/2026, «Rettifica ordinanza del Sindaco n. 7 del 15.05.2026 “Disciplina attività balneari anno 2026”», pubblicazione all'albo pretorio n. 631/2026Spiagge animal friendly in concessione a Rosolina: il quadro
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLe otto planimetrie in scala 1:5000 allegate all'ordinanza e pubblicate con essa all'albo pretorio individuano SETTE porzioni di arenile aperte agli animali d'affezione dentro altrettante concessioni, ciascuna con la propria superficie e il proprio fronte mare: il Villaggio Rosapineta Nord nell'area nord (11.500 più 1.040 metri quadrati, 230 più 25 metri di fronte, riservata agli ospiti del villaggio); il Bagno Tamerici con l'area «Tamerici Dog» nell'area centrale (5.200 metri quadrati, 30 metri); il Bagno Marina di Caleri con l'area Caleri (5.151 metri quadrati, 50 metri); il Bagno Azzurro con l'area Azzurro (552 più 240 più 555 metri quadrati, 11,5 più 11,5 metri); il Bagno Belvedere con l'area Belvedere (600 metri quadrati, 15 metri); e sull'isola di Albarella lo stabilimento balneare Albarella Capo Nord con l'area Capo Nord, chiamata «Albarella Dog Beach» (4.170 metri quadrati, 57 metri). La somma delle superfici fa esattamente 29.008 metri quadrati e la somma dei fronti esattamente 430 metri, cioè i due numeri che l'articolo 2 bis.6 dell'ordinanza dichiara: è la prova che le tavole sono quelle a cui l'atto rinvia. Le planimetrie 3 e 4 individuano inoltre l'arenile a libero accesso per animali d'affezione dell'area sud, 7.630 metri quadrati e 50 metri di fronte, che è l'unica area pubblica. Le planimetrie 5 e 6 non individuano porzioni per animali: riguardano le aree in consegna al Servizio Forestale della Regione del Veneto e il Giardino Botanico di Caleri. La planimetria 8, sull'isola di Albarella verso il Centro Sportivo, non ne individua nessuna.Questa scheda tiene il quadro d'insieme; le sette porzioni che le planimetrie individuano una per una hanno ciascuna una scheda propria. L'ordinanza dichiara sei planimetrie — la 1, la 2, la 3, la 4, la 7 e la 8 —, un'area complessiva di 29.008 metri quadrati e un fronte mare «virtuale» complessivo di 430 metri, ed è un dato che abbiamo potuto verificare: sommando le porzioni disegnate sulle tavole si ottengono esattamente quei due numeri. Sono quasi quattro volte l'unica area pubblica riservata ai cani, che di metri quadrati ne ha 7.630. Due cose che l'atto dice e che contano. La prima: dentro una di queste porzioni è l'unico posto del Comune dove un cane può fare il bagno, e solo se quel concessionario è titolare di un'autorizzazione propria all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione dei cani, con un massimo di cinque cani per volta in presenza del conduttore in acqua; l'elenco di chi l'abbia ottenuta non è pubblicato. La seconda: il rovescio della medaglia è previsto dallo stesso atto, che all'articolo 3.1bis impone ai concessionari che NON ammettono i cani di esporre idonea cartellonistica multilingue che segnali il divieto, fatte salve le eccezioni di legge come i cani per non vedenti. Prezzo, orari e regole d'ingresso le pone lo stabilimento e vanno chiesti a lui. Resta in ogni caso il divieto di accesso e transito sulla battigia, che l'ordinanza pone per tutto il litorale senza eccezioni scritte.Fonte: Comune di Rosolina, «PLANIMETRIA_26», otto tavole in scala 1:5000 allegate all'ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026 e pubblicate con essa all'albo pretorio: individuano una per una le porzioni di arenile aperte agli animali d'affezioneTamerici Dog, al Bagno Tamerici di Rosolina Mare
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 2 bis dell'ordinanza dedica cinque commi alle «prescrizioni per i gestori di spiagge animal friendly». Il 2 bis.6 individua i destinatari: i concessionari che, a seguito di comunicazione indirizzata al Comune di Rosolina, «abbiano dotato l'arenile incluso nella propria concessione con strutture ed attrezzature atte all'accoglienza dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione», e li identifica con un rinvio alle planimetrie 1, 2, 3, 4, 7 e 8, dichiarando un'area complessiva di 29.008 metri quadrati e un fronte mare «virtuale» complessivo di 430 metri; quei concessionari devono osservare anche le eventuali specifiche autorizzazioni sanitarie rilasciate dagli organi preposti e predisporre adeguata cartellonistica informativa. Il 2 bis.7 elenca le dotazioni obbligatorie: cartellonistica multilingue, cestini per lo smaltimento delle deiezioni e distributore di paletta e sacchetti, spazi d'ombra e ciotola d'acqua per ogni animale, un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali, e interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia. Il 2 bis.8 impone il controllo del libretto sanitario e l'accesso ai soli cani con microchip o tatuaggio. Il 2 bis.9 elenca le regole che il concessionario deve fare osservare al conduttore. Il 2 bis.10 vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e stabilisce che «nel caso in cui il concessionario sia titolare di autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione di cani, è consentita la balneazione di cinque cani al massimo contemporaneamente in presenza del conduttore in acqua», con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno. All'articolo 3, il comma 1bis impone ai concessionari che vietino l'accesso ai cani di predisporre idonea cartellonistica anche multilingue che segnali compiutamente la limitazione, fatte salve le eccezioni della normativa vigente come i cani per non vedenti, e il comma 1ter impone a chi lo consente di rendere edotti i conduttori di tutti gli obblighi a loro carico. L'ordinanza è vigente da sabato 16 maggio 2026 fino a venerdì 14 maggio 2027.La planimetria allegata all'ordinanza misura questa porzione di arenile: 5.200 metri quadrati di superficie e 30 metri lineari di fronte mare, e la classifica come «porzione di stabilimento balneare con esclusivo accesso con animali d'affezione». È un dato dell'atto, non una stima nostra, e i conti tornano: le nove porzioni delle otto planimetrie sommano esattamente i 29.008 metri quadrati e i 430 metri di fronte mare «virtuale» che l'articolo 2 bis.6 dichiara. È l'unica porzione che la planimetria battezza con un nome proprio, «Tamerici Dog», e compare su due tavole perché sta al confine fra l'area centrale e l'area sud. Intorno, la stessa tavola nomina gli stabilimenti vicini che NON hanno una porzione per animali: Bagno Bellarosa, Bagno Serenella, Bagno Paradaiso, Bagno Primavera, Bagno Perla, Bagno Happy Day's, Bagno Tortuga Beach e il Villaggio Rosapineta Sud. Quello che l'atto non dice è tutto ciò che serve per organizzare la giornata: prezzo, orari, numero di posti, se l'area sia aperta a chi non è cliente dello stabilimento, se ci siano limiti di taglia decisi dal gestore. La planimetria è in scala 1:5000 e non porta coordinate: la scheda non ne ha, perché derivarne un punto sarebbe una nostra stima spacciata per l'atto. Sul bagno: l'ordinanza consente la balneazione di al massimo cinque cani per volta, in presenza del conduttore in acqua, SOLO se quel concessionario è titolare di un'autorizzazione all'utilizzo di uno specchio acqueo per la balneazione dei cani; l'elenco di chi l'abbia ottenuta non è pubblicato, e su questa porzione non lo sappiamo. Resta comunque il divieto che l'ordinanza pone su tutto il litorale senza eccezioni scritte: l'accesso e il transito dei cani sulla battigia sono vietati.Fonte: Comune di Rosolina, ordinanza del Sindaco n. 7 del 15/05/2026, «Ordinanza disciplina attività balneari anno 2026», articolo 1 e articolo 2 bis
Le aree di sgambamento a Rosolina
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Rosolina quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.