Veneto (VE)
Spiagge per cani a Cavallino-Treporti
9 schede in archivio: 7 dove il cane entra, 2 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Cavallino-Treporti
Quello che leggi in questa pagina viene da 3 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Cavallino-Treporti
ordinanza n. 16 del 13/03/2026, «Disposizioni per la compatibilità delle attività svolte sulla spiaggia con le azioni di tutela del Fratino (anno 2026): istituzione e delimitazione di un'area per favorire la nidificazione della specie»
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 13 marzo 2026
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Cavallino-Treporti, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Area di tutela del fratino di Punta Sabbioni, fra via Retrone e via Pealto, Spiagge di Cavallino-Treporti fuori dalle tre aree dedicate.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza n. 16 del 13 marzo 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, «Disposizioni per la compatibilità delle attività svolte sulla spiaggia con le azioni di tutela del Fratino (anno 2026)»»; «ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 4 comma 2, articolo 5 comma 1 e articolo 9 comma 1».
Comune di Cavallino-Treporti
ordinanza n. 26 del 30/04/2026, «Disciplina delle attività balneari anno 2026», Parte II «Accesso alla spiaggia con animali al seguito», articoli 4-11, e allegato n. 1
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 30 aprile 2026
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Cavallino-Treporti, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 7 spiagge di questa pagina: Area per cani di Ca' Ballarin, Area per cani di Ca' di Valle-Cavallino, Area per cani di Punta Sabbioni, Spiagge di Cavallino-Treporti fuori dalle tre aree dedicate, Aree per cani attrezzate dentro le concessioni di Cavallino-Treporti, Aree promiscue per cani nelle concessioni di Cavallino-Treporti, Ulteriori aree per cani di pubblica fruizione sul litorale di Cavallino-Treporti.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 5 commi 1 e 2 e allegato n. 1, area n. 2»; «ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 5 comma 1 e allegato n. 1, area n. 3»; «ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 5 commi 1 e 5, articolo 6 comma 9 e allegato n. 1, area n. 1»; «ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 4 comma 2, articolo 5 comma 1 e articolo 9 comma 1»; «ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 10, e articolo 5 comma 4»; «ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 11 e articolo 9 comma 3»; «ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 5 comma 3 e articolo 8».
Comune di Cavallino-Treporti
Regolamento di Convivenza e tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2009, articolo 9, articolo 10 commi 7, 8 e 9, articolo 16 comma 4 e articolo 17
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 29 novembre 2009
- Quando l'abbiamo letto
- 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Cavallino-Treporti, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Arenili di Cavallino-Treporti dal 1° novembre a fine febbraio, Aree promiscue per cani nelle concessioni di Cavallino-Treporti.
Nelle schede lo citiamo così: «Regolamento di Convivenza e tutela degli animali del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 10 comma 8; ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026, articolo 4 comma 2, che vi rinvia»; «ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 11 e articolo 9 comma 3».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi i 3 luoghi di Cavallino-Treporti sulla mappa
Dove il cane entra
7 spiagge
Area per cani di Ca' Ballarin
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa seconda delle tre aree dedicate agli animali da compagnia è in località Ca' Ballarin, con accesso da via G. Berton — accesso al mare n. 22 secondo la tavola allegata —, sessanta metri di frontemare, parcheggio non custodito, chiosco-bar con annesso stabilimento balneare nelle immediate vicinanze e spogliatoi e servizi igienici pubblici dove però gli animali non possono entrare. Per quest'area l'ordinanza dispone una regola che non vale per le altre due: l'accesso può avvenire esclusivamente su prenotazione, sulla base di quanto sarà previsto da una convenzione da stipularsi fra il Comune e il concessionario dell'area demaniale confinante. Si entra soltanto dalle aree di transito e dagli accessi al mare individuati nelle tavole, tenendo l'animale ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare e seguendo il percorso più breve; resta il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia e il divieto di accedere alle dune. Il bagno negli specchi acquei è vietato, perché l'unica zona di balneazione istituita per gli animali è a Punta Sabbioni. Il chiosco vicino all'area può fornire gratuitamente acqua e ciotole, e per andarci e tornare si transita sulla battigia con l'animale al guinzaglio, per il tempo strettamente necessario. L'area è utilizzabile solo nel periodo della stagione balneare, dal 16 maggio al 13 settembre 2026.Qui non basta presentarsi: l'ordinanza dispone che l'accesso a quest'area «possa avvenire esclusivamente su prenotazione», e rimanda a una convenzione che il Comune «sarà» chiamato a stipulare con il concessionario dell'area demaniale confinante. Il verbo è al futuro e l'atto si ferma lì: non dice chi sia il concessionario, quanti posti ci siano, se la prenotazione costi, dove si faccia né entro quando. Le condizioni che circolano — prenotazione con QR-code al chiosco, venticinque posti divisi fra residenti e ospiti — vengono dai comunicati del Comune per le stagioni 2024 e 2025 e non le riportiamo come regola 2026, perché per questa stagione nessun atto le conferma. Chi vuole andarci deve chiedere al Comune prima di partire. Altre tre cose non le sappiamo. Dove finisca l'area: l'allegato dichiara sessanta metri di frontemare e rimanda a una planimetria senza coordinate, quindi il punto in mappa è la proiezione sulla linea di costa dell'estremo verso mare di via Berton e vale come orientamento. Che cosa valga fuori dalla stagione balneare, dal 16 maggio al 13 settembre 2026, unico periodo per cui l'ordinanza apre le aree. E se l'area possa essere chiusa in corso di stagione: l'articolo 8 comma 3 lo consente a tutela delle nidificazioni di fratino. ⚠️ Un precedente che aiuta a farsi un'idea, ma che NON è la regola 2026: l'ordinanza comunale n. 86 del 09/07/2024 aveva disciplinato questa stessa area quotandola in 604 metri quadrati e fissando una «presenza massima contemporanea di n. 25 cani accompagnati». L'ordinanza del 2026 non ripete nessuno di quei numeri e rinvia a una convenzione al futuro: non li trasferiamo alla stagione in corso, e li riportiamo solo perché sapere che l'area è piccola e a numero chiuso cambia il modo di programmare.Fonte: Comune di Cavallino-Treporti, ordinanza n. 26 del 30/04/2026, «Disciplina delle attività balneari anno 2026», Parte II «Accesso alla spiaggia con animali al seguito», articoli 4-11, e allegato n. 1Area per cani di Ca' di Valle-Cavallino
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa terza delle aree dedicate agli animali da compagnia è in località Ca' di Valle-Cavallino, con accesso da via Tamigi, laterale di via F. Baracca — accesso al mare n. 31 —, sessanta metri di frontemare e parcheggi a pagamento in via F. Baracca. Come le altre due è un'area di pubblica fruizione, delimitata sulla spiaggia e segnalata con apposita cartellonistica, utilizzabile solo nel periodo della stagione balneare, dal 16 maggio al 13 settembre 2026. Si entra esclusivamente dalle aree di transito e dagli accessi al mare individuati nelle tavole allegate all'ordinanza, raggiungendo la battigia nei pressi dell'area per il percorso più breve e tenendo l'animale ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare; è vietato l'accesso alle dune e alla fascia dove si riformano, ed è vietato in modo assoluto passeggiare con l'animale lungo la battigia. Il bagno negli specchi acquei è vietato, perché qui non è istituita alcuna zona di balneazione per animali. Dentro l'area non si può correre né giocare con palle o racchette, per non disturbare gli animali, che non possono mai essere lasciati liberi di vagare; i pazienti in pet therapy con certificato medico e capacità motorie limitate possono invece accedere alla spiaggia libera con l'animale anche fuori dalle aree dedicate, per posizionarsi vicino ai percorsi accessibili.È l'area più semplice delle tre: nessuna prenotazione, nessuno specchio acqueo per il bagno. Tre cose non le sappiamo. Dove finisca esattamente: l'allegato dichiara sessanta metri di frontemare e rimanda a una planimetria senza coordinate, quindi il punto in mappa è la proiezione sulla linea di costa dell'estremo verso mare di via Tamigi e vale come orientamento, non come confine. Che cosa valga fuori dalla stagione balneare: l'ordinanza apre le aree solo dal 16 maggio al 13 settembre 2026 e sugli altri mesi non dice nulla di questa area, mentre il divieto generale sull'arenile è scritto per il periodo marzo/ottobre. Se l'area possa essere chiusa in corso di stagione: l'articolo 8 comma 3 lo consente a tutela delle nidificazioni di fratino, con apposito provvedimento.Fonte: Comune di Cavallino-Treporti, ordinanza n. 26 del 30/04/2026, «Disciplina delle attività balneari anno 2026», Parte II «Accesso alla spiaggia con animali al seguito», articoli 4-11, e allegato n. 1Area per cani di Punta Sabbioni
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza sulla disciplina delle attività balneari di Cavallino-Treporti individua tre aree di pubblica fruizione dedicate all'accesso e al soggiorno degli animali da compagnia, e questa è la prima: località Punta Sabbioni, accesso al mare n. 1 da Lungomare Dante Alighieri, ottanta metri di frontemare, parcheggio pubblico a pagamento e chiosco-bar nelle immediate vicinanze. È anche l'unico punto del litorale dove l'ordinanza istituisce, sugli specchi acquei, un'area dedicata alla balneazione degli animali, sulla quale è garantito il servizio di salvamento fino al termine della stagione balneare; possono farvi il bagno al massimo cinque cani contemporaneamente, purché il conduttore sia in acqua. Altrove è vietato condurre gli animali al bagno negli specchi acquei, salvo nelle zone di balneazione specificamente istituite e autorizzate, e il divieto non si applica ai cani impiegati nel salvamento dei bagnanti, agli accompagnatori dei non vedenti e agli animali di piccola taglia da pet therapy con certificato medico. Si entra soltanto dalle aree di transito e dagli accessi al mare individuati nelle tavole allegate; per raggiungere l'area si passa dall'accesso al mare più vicino e si segue il percorso più breve, tenendo l'animale ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare, e resta il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia. Alle dune e alla fascia dove le dune si riformano gli animali non possono accedere. Dentro l'area non si può correre né giocare con palle o racchette, per non agitare gli animali, che non possono mai essere lasciati liberi di vagare; ai bagni e alle docce pubbliche gli animali non possono entrare, salvo che siano realizzate apposta. La stagione balneare 2026, dice l'articolo 1, va da sabato 16 maggio a domenica 13 settembre, e l'ordinanza ha efficacia fino al 31 ottobre 2026.È l'unica delle tre aree di Cavallino-Treporti dove il cane può entrare in acqua: l'ordinanza istituisce qui uno specchio acqueo dedicato alla balneazione degli animali, sorvegliato fino alla fine della stagione balneare, e altrove vieta di condurre gli animali al bagno. Quattro cose non le sappiamo. La prima è dove finisca esattamente l'area: l'allegato dichiara ottanta metri di frontemare e rimanda a una tavola planimetrica senza coordinate, quindi il punto in mappa è la proiezione sulla linea di costa dell'estremo verso mare del Lungomare Dante Alighieri e vale come orientamento, non come confine. La seconda è che cosa valga fuori dalla stagione balneare: le tre aree, dice l'ordinanza, «potranno essere utilizzate unicamente nel periodo della stagione balneare», dal 16 maggio al 13 settembre 2026, mentre il divieto generale sull'arenile è scritto per il periodo marzo/ottobre; che cosa accada fra ottobre e marzo l'atto non lo dice e noi non lo deduciamo. La terza è la chiusura per il fratino: l'articolo 8 comma 3 consente di interdire l'accesso alle aree dedicate a tutela delle nidificazioni, e nel 2026 il Comune ha effettivamente chiuso, dal 13 marzo al 30 giugno, un altro tratto di spiaggia libera a Punta Sabbioni, fra via Retrone e via Pealto, con divieto espresso di transito dei cani. La quarta è la segnaletica sul posto, che l'atto prescrive ma noi non abbiamo visto.Fonte: Comune di Cavallino-Treporti, ordinanza n. 26 del 30/04/2026, «Disciplina delle attività balneari anno 2026», Parte II «Accesso alla spiaggia con animali al seguito», articoli 4-11, e allegato n. 1Arenili di Cavallino-Treporti dal 1° novembre a fine febbraio
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 10 del Regolamento di Convivenza e tutela degli animali è dedicato alla circolazione dei cani e al comma 8 dispone: «Nel periodo dal 1° novembre all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo è consentita la conduzione di esemplari canini al guinzaglio nelle aree degli arenili con esclusione di quelle protette». È la disposizione che l'ordinanza balneare 2026 richiama all'articolo 4 comma 2 quando dichiara «generalmente vietato» l'accesso degli animali sull'arenile per il periodo marzo-ottobre e tutto l'anno nelle aree protette, dichiarando di esserne coerente. Lo stesso articolo 10 dispone al comma 3 il divieto di lasciare cani sprovvisti di guinzaglio nelle aree pubbliche, al comma 4 che l'accesso al guinzaglio è consentito a tutte le aree pubbliche salvo quelle diversamente normate e segnalate, al comma 5 l'obbligo di museruola dove necessario e per le razze indicate dall'ordinanza ministeriale, ai commi 6 e 7 la disciplina delle aree di sgambamento — dove i cani «possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta» — e al comma 9 l'obbligo di paletta o sacchetto e di rimozione delle deiezioni. L'articolo 16 comma 4 stabilisce che «quanto stabilito all'art. 10 punti 4 e 8 non si applica alle persone non vedenti; la norma di cui al punto 8 non si applica alle persone diversamente abili». L'articolo 9, che l'ordinanza balneare richiama per gli esercizi di somministrazione sulla spiaggia, vieta di introdurre cani e altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari, e rimette invece «alla libera disponibilità del titolare o gestore» la possibilità di introdurli in ristoranti, bar, alberghi e attività turistico-ricettive, imponendo a chi vieti di apporre un apposito avviso sulla porta d'ingresso e alle reception. Le sanzioni dell'articolo 17 e dell'allegato B vanno da venticinque a cinquecento euro. Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29 novembre 2009 e nessuna modifica successiva risulta pubblicata.È la faccia positiva della regola che l'ordinanza balneare scrive al rovescio, e senza di essa la risposta su Cavallino-Treporti sarebbe falsa per un terzo dell'anno. L'ordinanza dichiara «generalmente vietato» l'accesso degli animali sull'arenile «per il periodo Marzo/Ottobre», e lo fa dichiarando di essere coerente con l'articolo 10 comma 8 del Regolamento di Convivenza e tutela degli animali, che la stessa cosa la dice in positivo: «nel periodo dal 1° novembre all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo è consentita la conduzione di esemplari canini al guinzaglio nelle aree degli arenili con esclusione di quelle protette». D'inverno, quindi, sull'arenile di Cavallino-Treporti il cane al guinzaglio ci può stare, tranne che nelle aree protette, dove il divieto vale tutto l'anno. ⚠️ Attenzione ai due mesi che restano scoperti: novembre-febbraio è la finestra del regolamento, marzo-ottobre è il divieto dell'ordinanza, e i due periodi combaciano — ma l'ordinanza n. 26/2026 ha efficacia dichiarata fino al 31 ottobre 2026, quindi che cosa valga da novembre 2026 in poi dipende dall'atto che verrà, e il regolamento resta comunque in vigore. Il periodo che indichiamo è la finestra invernale conclusa a fine febbraio 2026, l'ultima interamente trascorsa al momento della verifica. Due esenzioni che l'atto scrive e che vale la pena conoscere: l'articolo 16 comma 4 stabilisce che il comma 8 non si applica alle persone non vedenti né alle persone diversamente abili — per loro, quindi, la limitazione stagionale non opera. Due cose non le sappiamo: quali siano esattamente le «aree protette» escluse, che il regolamento non elenca e che l'ordinanza indica solo come «aree protette»; e se d'inverno resti il divieto assoluto di passeggiare lungo la battigia che l'ordinanza pone per la stagione balneare — il regolamento parla di «aree degli arenili» senza distinguere la battigia, e noi non deduciamo. La scheda non ha coordinate: la regola vale su tutto il litorale comunale.Fonte: Comune di Cavallino-Treporti, Regolamento di Convivenza e tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2009, articolo 9, articolo 10 commi 7, 8 e 9, articolo 16 comma 4 e articolo 17Aree per cani attrezzate dentro le concessioni di Cavallino-Treporti
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoL'articolo 10 dell'ordinanza consente ai concessionari di realizzare, se previsto dal progetto esecutivo di comparto e dalla concessione demaniale o da altro provvedimento idoneo, apposite aree attrezzate per i propri ospiti con animali da compagnia al seguito. Le aree devono essere fornite di acqua corrente e potabile, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli, con cartellonistica che riporti il regolamento di accesso degli animali almeno in italiano, inglese e tedesco; il concessionario deve garantire periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia. È qui, e solo qui, che l'ordinanza toglie il guinzaglio: nelle aree specificamente attrezzate gli animali possono correre, giocare e muoversi liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, a condizione che l'area sia recintata in modo tale da non consentire la fuga degli animali; in caso contrario, anche nelle aree attrezzate resta prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola. Specifiche aree possono essere individuate anche negli specchi acquei antistanti le aree attrezzate a terra, a condizione che siano autorizzate e opportunamente delimitate da boe, gavitelli e cartelli. L'ingresso in spiaggia per raggiungere queste aree avviene dall'accesso al mare più vicino, per il percorso più breve possibile, tenendo l'animale ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare, e resta confermato il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia.Su un litorale fatto quasi tutto di campeggi e villaggi in concessione, questa è la strada per cui passa la maggior parte dei cani che arrivano a Cavallino-Treporti — e insieme la cosa che il Comune non pubblica. L'ordinanza consente ai concessionari di realizzare aree attrezzate per i propri ospiti con animali al seguito, ne detta le dotazioni obbligatorie e permette di togliere guinzaglio e museruola a condizione che l'area sia recintata in modo da impedire la fuga; ma queste aree servono i propri ospiti, non il pubblico, e quali strutture le abbiano realizzate non risulta da nessun elenco comunale. Non sappiamo quante siano, dove siano, quanto costino, se siano aperte a chi non alloggia nella struttura, né quali abbiano ottenuto anche lo specchio acqueo davanti. Attenzione al guinzaglio: questa scheda lo dà per non obbligatorio perché è la regola che l'ordinanza scrive per le aree attrezzate recintate, ma lo stesso articolo dispone che se l'area non è recintata in modo da impedire la fuga tornano obbligatori guinzaglio e museruola — e se una singola area sia recintata o no lo si vede solo sul posto. La scheda non ha coordinate: descrive un regime che vale su decine di concessioni, non un luogo.Fonte: Comune di Cavallino-Treporti, ordinanza n. 26 del 30/04/2026, «Disciplina delle attività balneari anno 2026», Parte II «Accesso alla spiaggia con animali al seguito», articoli 4-11, e allegato n. 1Aree promiscue per cani nelle concessioni di Cavallino-Treporti
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoL'articolo 9 comma 3 dell'ordinanza balneare rinvia, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande localizzati sulla spiaggia, all'articolo 9 del Regolamento di Convivenza e tutela degli animali. Quell'articolo dispone che è vietato detenere e consentire l'introduzione di cani e altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari, e che «la possibilità di detenere e l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar, alberghi ed attività turistico ricettive, è riservata alla libera disponibilità del titolare o gestore che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso, alle receptions un apposito avviso»; dentro le attività turistico-ricettive la conduzione degli animali deve essere conforme al regolamento. È la norma che spiega perché a Cavallino-Treporti, dentro una concessione, la regola pratica la scrive il gestore: il Comune gli riconosce la scelta e gli impone solo di dichiararla.È il caso in cui la regola pratica non la scrive il Comune: la scrive il concessionario. L'ordinanza gli riconosce la facoltà di ammettere ospiti con animali al seguito nella propria area anche senza attrezzarla, a condizione che lo comunichi prima al Comune insieme alle regole che intende adottare, e che porti quelle regole a conoscenza dei clienti; ma il regolamento resta del concessionario e il Comune non lo pubblica. Non sappiamo quali strutture abbiano fatto quella comunicazione, che cosa consentano, se l'area promiscua coincida con l'intera concessione o solo con una parte — l'ordinanza prevede che in quel caso il perimetro sia riportato in un elaborato grafico quotato, che però resta agli atti del Comune. Il guinzaglio è indicato come obbligatorio perché qui non si applica la deroga prevista per le aree recintate e attrezzate: sulle aree demaniali in cui è consentito il transito e l'accesso degli animali l'ordinanza prescrive sempre guinzaglio non superiore a un metro e mezzo e museruola al seguito. La scheda non ha coordinate: descrive un regime, non un luogo.Fonte: Comune di Cavallino-Treporti, Regolamento di Convivenza e tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2009, articolo 9, articolo 10 commi 7, 8 e 9, articolo 16 comma 4 e articolo 17Ulteriori aree per cani di pubblica fruizione sul litorale di Cavallino-Treporti
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoL'articolo 5 comma 3 dell'ordinanza dispone che ulteriori aree dedicate possano essere approntate dalle strutture ricettive o dai concessionari nelle aree libere del litorale, previa autorizzazione demaniale e convenzione con il Comune, purché siano mantenute le caratteristiche di pubblica fruizione e sempre che non siano in contrasto con le disposizioni per la tutela della specie del fratino, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 1331 del 2017, allegato A, «Ambito di conservazione per Charadrius alexandrinus», che al comma 1 sancisce il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie e al comma 2 il divieto di accesso o di disturbo nelle aree di nidificazione nel periodo riproduttivo. L'ingresso in spiaggia per raggiungere queste aree, come per quelle dei concessionari e per le tre pubbliche, avviene dall'accesso al mare più vicino all'area dedicata, raggiungendo il tratto di battigia nei pressi dell'area secondo il percorso più breve possibile, con l'animale tenuto ad almeno dieci metri dal piede della duna verso mare; l'accesso alla battigia è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario a raggiungere l'area, e resta confermato il divieto assoluto di passeggiare con l'animale lungo la battigia. L'accesso alle aree dedicate può essere interdetto con idoneo provvedimento per motivi di salvaguardia ambientale a tutela delle nidificazioni di fratino e degli altri Charadriformi. L'accesso alle dune e all'ambito di riformazione delle stesse non è mai consentito agli animali da compagnia.L'ordinanza tiene aperta una porta che vale la pena conoscere prima di partire, ma non dice se sia stata varcata: oltre alle tre aree pubbliche che individua per nome, consente che altre aree dedicate siano approntate dalle strutture ricettive o dai concessionari nelle aree libere del litorale, previa autorizzazione demaniale e convenzione con il Comune, purché mantengano le caratteristiche di pubblica fruizione. Se nella stagione 2026 ne sia stata aperta anche una sola, e dove, l'atto non lo dice e il Comune non lo pubblica: per questo la scheda non ha coordinate e il suo stato di verifica dichiara dati incompleti. L'ordinanza pone un limite espresso a queste aperture: non possono essere in contrasto con le disposizioni per la tutela del fratino, e in particolare con la deliberazione di Giunta regionale n. 1331 del 2017, allegato A, che vieta l'accesso ai cani nei tratti di spiaggia dove è accertata la nidificazione della specie e l'accesso o il disturbo nelle aree di nidificazione durante il periodo riproduttivo.Fonte: Comune di Cavallino-Treporti, ordinanza n. 26 del 30/04/2026, «Disciplina delle attività balneari anno 2026», Parte II «Accesso alla spiaggia con animali al seguito», articoli 4-11, e allegato n. 1
Dove a Cavallino-Treporti il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Cavallino-Treporti nomina 2 luoghi dove i cani non sono ammessi. Li riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Area di tutela del fratino di Punta Sabbioni, fra via Retrone e via Pealto
Qui il cane non può entrare dal 13 marzo 2026 al 30 giugno 2026.
⚠️ Il periodo di questo divieto è SCADUTO: l'ordinanza lo ha fissato dal 13 marzo al 30 giugno 2026 e non oltre. Che cosa valga oggi su questo tratto non lo diciamo, perché l'atto non lo dice: fuori dal periodo non si deduce un permesso, e resta comunque il divieto generale che l'ordinanza balneare pone su tutto l'arenile del Comune fuori dalle tre aree dedicate. Non sappiamo se il divieto sarà riproposto nel 2027, ma è già successo due anni di fila — l'ordinanza n. 24 del 5 marzo 2025 aveva istituito la stessa area dal 5 marzo al 30 giugno 2025 — e chi programma un viaggio in primavera fa bene a saperlo. Il divieto non è solo di ingresso nell'area recintata: comprende l'avvicinarsi a meno di quindici metri dal recinto e, per i cani e i loro accompagnatori, il transito nell'area antistante il recinto anche a distanza superiore ai quindici metri. Il perimetro esatto sta in una planimetria allegata all'ordinanza e non in coordinate: il punto che indichiamo è il punto medio fra gli estremi verso mare di via Retrone e di via Pealto come li colloca OpenStreetMap, riportato sulla linea di costa, e vale come orientamento e non come confine; sul posto il recinto è materialmente segnato da sessanta pali su duecentotrenta metri lineari, con rete alta centoventi centimetri e cartelli visibili in tutte le direzioni.
Lo dispone ordinanza n. 16 del 13 marzo 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, «Disposizioni per la compatibilità delle attività svolte sulla spiaggia con le azioni di tutela del Fratino (anno 2026)».
Spiagge di Cavallino-Treporti fuori dalle tre aree dedicate
Qui il cane non può entrare dal 30 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.
Questa scheda esiste per dire un no, ed è il caso più frequente su questo litorale: fuori dai tre tratti dedicati, l'ordinanza vieta l'accesso degli animali su tutto l'arenile, battigia compresa, e vieta «in modo assoluto» il transito nei comparti dove un'area dedicata non è prevista. Non è un divieto stagionale limitato all'estate: l'atto lo scrive per il periodo marzo/ottobre, e tutto l'anno nelle aree protette. Le date che dichiariamo sono quelle di efficacia dell'ordinanza, dal 30 aprile al 31 ottobre 2026, perché il periodo «marzo/ottobre» è scritto senza giorni e la parte precedente della stagione era coperta da un atto che non è più in vigore. Due cose vanno dette. La prima: dentro le concessioni la regola non la scrive il Comune. A Cavallino-Treporti l'arenile è quasi tutto in concessione a campeggi e stabilimenti, e l'ordinanza si limita a vietare in generale e a permettere che il concessionario apra, previa autorizzazione demaniale o comunicazione al Comune, un'area attrezzata per i propri ospiti o un'area promiscua con un regolamento proprio. Quel regolamento non è pubblicato dal Comune: chi ha prenotato in un campeggio deve chiedere al gestore, non a noi. La seconda: il Comune può chiudere ulteriori tratti. Nel 2026 lo ha fatto con l'ordinanza n. 16 del 13 marzo, che dal 13 marzo al 30 giugno ha recintato un tratto di spiaggia libera nel Comparto 3, a Punta Sabbioni fra via Retrone e via Pealto, vietando espressamente il transito dei cani e dei loro accompagnatori anche oltre i quindici metri dal recinto. Quel termine è scaduto, ma l'articolo 8 comma 3 dell'ordinanza balneare mantiene il potere per tutta la stagione.
Lo dispone ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 4 comma 2, articolo 5 comma 1 e articolo 9 comma 1.
Le aree di sgambamento a Cavallino-Treporti
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Cavallino-Treporti quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.