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Scheda della spiaggia
Tratto per cani della Spiaggia delle Conchiglie
Porto Tolle (RO) · Veneto
Zona di spiaggia libera dopo il primo stabilimento, fronte mare di 100 metri, Spiaggia delle Conchiglie, Porto Tolle (RO)

Che cosa dice l'ordinanza
La deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019, che individua le tre aree e che ogni ordinanza balneare da allora richiama, non è pubblicata: il registro delle delibere del portale del Comune parte dal 1° gennaio 2024 e l'albo pretorio storico è disabilitato. Il suo dispositivo è però trascritto per intero nell'ordinanza sindacale n. 44 del 20 giugno 2019, che lo riporta con la stessa formulazione poi ripetuta ogni anno fino al 2026 e che rinvia a tre allegati planimetrici. Quegli allegati non sono caricati su nessuna ordinanza balneare dal 2019 in poi, ma sono allegati all'ordinanza n. 61 del 22 giugno 2018, che individuava le stesse tre aree in attuazione della deliberazione di Giunta n. 71 del 5 aprile 2018: tre immagini satellitari con l'area per cani evidenziata da un rettangolo verde, centrate su 45°01'39.80" N 12°25'23.23" E per Boccasette, 44°50'28.74" N 12°27'24.53" E per Conchiglie e 44°51'02.26" N 12°28'04.61" E per Barricata. L'ordinanza del 2018 aggiunge un dettaglio che le versioni successive hanno perso: le aree sono «segnalate da apposita cartellonistica multilingue e dotate di appositi cestini per i rifiuti», e su di esse il servizio di salvamento non è garantito. La catena delle delibere che si sono succedute — n. 105 del 21/06/2016, n. 75 del 04/05/2017, n. 71 del 05/04/2018, n. 65 del 17/05/2019 — è ricostruibile solo dai «visto» delle ordinanze: nessuna di quelle delibere è pubblicata, e nessuna delibera successiva sugli animali compare nei registri 2024, 2025 e 2026.
ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis. Vale dal 16 maggio 2026 al 14 maggio 2027.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani, gatti, altri animali.
- L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Il cane può accedere solo se munito di microchip o tatuato, in regola con le profilassi contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e contro i parassiti, e con collare antipulci o trattamento antiparassitario; la vaccinazione antirabbica è obbligatoria per i cani provenienti dall'estero. Non possono essere portati in spiaggia i cani con patologie cardiovascolari, quelli con sindrome aggressiva e le femmine in calore. Il conduttore deve avere con sé una museruola rigida o morbida da usare in caso di rischio per persone o animali o su richiesta dell'autorità, paletta o sacchetti per le deiezioni, e, dove non c'è acqua corrente, una ciotola e una bottiglietta d'acqua; deve garantire al cane la possibilità di ripararsi all'ombra. Le deiezioni solide vanno rimosse subito e conferite nei cestini, quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. Il conduttore deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, pena l'allontanamento dalla spiaggia, e resta responsabile delle conseguenze del comportamento e dello stato del proprio animale.
Dove si trova
Zona di spiaggia libera dopo il primo stabilimento, fronte mare di 100 metri, Spiaggia delle Conchiglie, Porto Tolle (RO)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Il punto in mappa è il punto di monitoraggio delle acque di balneazione «Conchiglie nord» del decreto regionale n. 48 del 13 febbraio 2026: orienta sulla spiaggia, non individua il tratto riservato ai cani, che l'ordinanza colloca «dopo il primo stabilimento» con cento metri di fronte mare e che sul posto è segnalato. Quale sia il primo stabilimento, e da quale direzione si conti, l'atto non lo dice. Restano tre cose. La prima è una contraddizione dentro l'atto, che non risolviamo al posto suo: l'articolo 8.2 scrive che qui la balneazione è consentita agli animali, l'articolo 9.7 dello stesso documento scrive che l'accesso allo specchio acqueo non è mai consentito agli animali da compagnia. La seconda: gli accompagnatori dovranno mantenersi a riva perché il servizio di salvamento non è garantito, e l'articolo 8.3 vieta l'accesso degli animali lungo la battigia davanti alle zone di spiaggia attrezzata. La terza è il guinzaglio: l'articolo 9.2 prescrive guinzaglio e museruola sempre sulle aree libere e subito dopo limita l'obbligo di guinzaglio a un metro e mezzo al fuori dall'area di permanenza degli animali; noi riportiamo la prima frase, che è la più restrittiva e riguarda espressamente le aree libere.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Porto Tolle
- Atto
- planimetrie delle tre aree per cani allegate all'ordinanza sindacale n. 61 del 22/06/2018, che individuava le stesse aree in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 05/04/2018; l'ordinanza n. 44 del 20/06/2019 trascrive il dispositivo della deliberazione di Giunta n. 65 del 17/05/2019 tuttora vigente del 22 giugno 2018
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