Scheda della spiaggia
Spiagge libere e battigia di Eraclea Mare
Eraclea (VE) · Veneto
Spiagge libere, arenile di libero transito e battigia di Eraclea Mare, con accesso unicamente dagli accessi pubblici di via dei Lecci, via Marinella e via Abeti, Eraclea (VE)

Che cosa dice l'ordinanza
L'ordinanza di disciplina delle attività balneari di Eraclea ammette l'accesso degli animali da affezione sull'arenile di Eraclea Mare, e lo fa in attesa che entri in attuazione la variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata dal Consiglio comunale nel novembre duemilaventiquattro. Si entra soltanto dagli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti. Sulle spiagge libere — cioè l'arenile di libero transito e tutte le spiagge non date in concessione, battigia compresa, che l'atto considera comunque di pubblica fruizione — è ammesso solo il transito e non la sosta, e l'animale deve essere accompagnato da chi sia in grado di controllarlo. L'attraversamento delle aree in concessione per raggiungere la battigia può avvenire solo attraverso quegli stessi accessi pubblici, e nelle aree concessionabili la sosta è vietata, esclusi i chioschi, se l'area non è specificamente attrezzata e autorizzata. I concessionari possono chiedere al Comune l'autorizzazione per individuare un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, rispettando le prescrizioni della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 500 del 19 aprile 2016 e l'articolo 12 delle norme tecniche del Piano Particolareggiato dell'Arenile. Ai cani è vietato l'ingresso in acqua. Il cane può accedere solo se iscritto all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese d'origine, in regola con le vaccinazioni contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e con la profilassi antiparassitaria; per i cani provenienti dall'estero serve anche l'antirabbica. Ogni cane deve essere sottoposto a trattamento antiparassitario preventivo oppure portare un collare antipulci efficace. Il conduttore deve avere con sé il libretto sanitario in corso di validità, tenere il cane al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo ed essere dotato di museruola, morbida o rigida, obbligatoria solo in caso di pericolo. Servono paletta e sacchetti: le deiezioni solide vanno rimosse subito e conferite nei cestini, quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. Dove non c'è acqua corrente il conduttore deve portare acqua e contenitori per abbeverare l'animale, garantirgli il riparo all'ombra e controllarne il benessere. Vanno evitati latrati prolungati e comportamenti troppo vivaci o pericolosi, pena l'allontanamento dalla spiaggia; l'accesso è comunque vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Restano esclusi da obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati S.I.C.S. per il salvataggio, guidati da istruttori autorizzati. La responsabilità della conduzione e dei danni causati a terzi resta sempre del titolare dell'animale. Chi viola queste regole in area demaniale marittima rischia da cento a mille euro ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, con pagamento in misura ridotta di duecento euro; nelle altre aree pubbliche del Comune si applica la sanzione prevista dal regolamento comunale di disciplina delle attività civiche. La stagione balneare 2026 di Eraclea, fissata dallo stesso atto, va dal 16 maggio al 20 settembre. L'ordinanza è stata letta per intero: non pone limiti di taglia o di peso, non fissa fasce orarie di accesso per i cani e non individua un tratto di spiaggia comunale riservato alla permanenza degli animali.
ordinanza n. 33 del 6 maggio 2026 del Comune di Eraclea, articolo 4.h, e articolo 4.f punto 4. Vale dal 16 maggio 2026 al 20 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- L'atto è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Pone invece molte condizioni sul cane e sul conduttore: iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese d'origine, documentabile subito su richiesta degli agenti; profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria, con vaccinazione antirabbica obbligatoria per i soli cani provenienti dall'estero; trattamento antiparassitario preventivo o collare antipulci; libretto sanitario in corso di validità sempre con sé; guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo e museruola, morbida o rigida, di cui essere dotati e da usare in caso di pericolo; paletta e sacchetti, rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare; acqua e contenitori per abbeverare il cane dove non ci sia un punto d'acqua, e possibilità di riparo all'ombra. L'ingresso in acqua è vietato ai cani. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati S.I.C.S. per il salvataggio condotti da istruttori autorizzati.
Dove si trova
Spiagge libere, arenile di libero transito e battigia di Eraclea Mare, con accesso unicamente dagli accessi pubblici di via dei Lecci, via Marinella e via Abeti, Eraclea (VE)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Va detto subito, perché è la cosa che fa sbagliare il viaggio: sulle spiagge libere di Eraclea Mare il cane può passare, non può fermarsi, e non può entrare in acqua. L'ordinanza scrive che «nelle spiagge libere è ammesso solo il transito, e non la sosta» e che «è vietato l'ingresso in acqua ai cani», e definisce spiagge libere l'arenile di libero transito e tutte le spiagge non in concessione né occupate per usi specifici, «comprendendo anche la fascia di battigia, che deve in ogni caso essere considerata di pubblica fruizione». Piantare l'ombrellone con il cane, quindi, l'ordinanza non lo consente da nessuna parte del litorale libero. Si entra solo da tre porte, e sono le sole nominate dall'atto: via dei Lecci, via Marinella e via Abeti. ⚠️ IL COMUNE NON INDIVIDUA NESSUN TRATTO PER LA PERMANENZA, e l'articolo 18 bis comma 1 bis della legge regionale veneta 60/1993 gliene impone almeno uno, entro il 30 marzo di ogni anno, «per il quale sia consentito l'accesso E la permanenza»: su questo atto l'obbligo regionale non risulta eseguito. Lo dichiariamo, non lo risolviamo. Tre cose non le sappiamo. La prima è che cosa preveda la variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 28 novembre 2024: l'ordinanza detta questa disciplina espressamente «nelle more dell'attuazione» di quella variante, il che significa che il quadro è transitorio e destinato a cambiare, e il piano non l'abbiamo letto. La seconda è il periodo: la stagione balneare 2026 di Eraclea va dal 16 maggio al 20 settembre, ma l'articolo sugli animali non si aggancia a quelle date e non dice che cosa valga fuori. La terza è il confine con la Laguna del Mort: l'atto parla dell'«arenile di Eraclea Mare» e obbliga a entrare dai tre accessi nominati, e su quel tratto non dice nulla di specifico.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Eraclea
- Atto
- ordinanza n. 33 del 06/05/2026, «Ordinanza di disciplina delle attività balneari», articolo 4.h «Accesso degli animali da affezione sull'arenile» del 6 maggio 2026
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