Veneto (VE)
Spiagge per cani a Venezia
11 schede in archivio: 10 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Venezia
Quello che leggi in questa pagina viene da 6 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Venezia
«Ordinanza sulle attività balneari 2026», protocollo c_l736 OR/2026/363 del 15/05/2026, articolo 1, articolo 4 lettera j), articolo 7 e articolo 9
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 15 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Venezia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 11 spiagge di questa pagina: Arenile in concessione del Lido e di Pellestrina fuori dalle aree dedicate, Aree naturali protette di San Nicolò, Alberoni e Ca' Roman, Arenile a libera fruizione dei Murazzi al Lido di Venezia, Arenile a libera fruizione del Lungomare D'Annunzio al Lido di Venezia, Arenile a libera fruizione e Murazzi dell'isola di Pellestrina, Spiagge libere del Lido di Venezia e di Pellestrina, Spiaggia cani (Dog Beach Venezia) al Lido di Venezia, Spiaggia degli Alberoni al Lido di Venezia (area naturale protetta), Spiaggia di Ca' Roman a Pellestrina (area naturale protetta), Spiaggia di San Nicolò al Lido di Venezia (area naturale protetta), Aree per cani autorizzate dentro le concessioni del litorale veneziano.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 3 comma 1 lettera j)»; «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 comma 1 e articolo 9 commi 1 e 5»; «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 commi 1, 2 e 3»; «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 4 lettera j) e articolo 7 commi 1, 2 e 3»; «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 commi 2 e 3; deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25 maggio 2016»; «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 5 lettere h) e k), articolo 7 comma 4 e articolo 9 comma 6».
Comune di Venezia
deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25/05/2016, «Individuazione del tratto di spiaggia al Lido di Venezia dedicato all'accesso e alla permanenza degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60», con planimetria allegata
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 25 maggio 2016
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Venezia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 5 spiagge di questa pagina: Aree naturali protette di San Nicolò, Alberoni e Ca' Roman, Spiaggia cani (Dog Beach Venezia) al Lido di Venezia, Spiaggia degli Alberoni al Lido di Venezia (area naturale protetta), Spiaggia di Ca' Roman a Pellestrina (area naturale protetta), Spiaggia di San Nicolò al Lido di Venezia (area naturale protetta).
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 comma 1 e articolo 9 commi 1 e 5»; «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 commi 2 e 3; deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25 maggio 2016».
Comune di Venezia
pagina istituzionale «Pulizia dai rifiuti nelle aree protette» del Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici, ultimo aggiornamento 18/06/2026: elenca per nome le spiagge a libera fruizione del Lido e di Pellestrina
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- 7 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Venezia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Arenile a libera fruizione dei Murazzi al Lido di Venezia, Arenile a libera fruizione del Lungomare D'Annunzio al Lido di Venezia, Arenile a libera fruizione e Murazzi dell'isola di Pellestrina.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 commi 1, 2 e 3».
Comune di Venezia
Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 12/04/2018, Norme Tecniche di Attuazione, articoli 16, 17.5 e 42
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 12 aprile 2018
- Quando l'abbiamo letto
- 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Venezia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Arenile a libera fruizione del Lungomare D'Annunzio al Lido di Venezia.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 commi 1, 2 e 3».
Comune di Venezia
Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16/01/2012, Norme Tecniche di Attuazione, articoli 14 e 15.5
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 16 gennaio 2012
- Quando l'abbiamo letto
- 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Venezia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 2 spiagge di questa pagina: Arenile a libera fruizione e Murazzi dell'isola di Pellestrina, Spiaggia di Ca' Roman a Pellestrina (area naturale protetta).
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 commi 1, 2 e 3»; «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 comma 1 e articolo 9 commi 1 e 5».
Comune di Venezia
pagina istituzionale «Spiaggia comunale per gli animali (Pet's Beach Area)», Servizio Tutela Animali
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- non registrata
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Venezia, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiaggia cani (Dog Beach Venezia) al Lido di Venezia.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 commi 2 e 3; deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25 maggio 2016».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi i 7 luoghi di Venezia sulla mappa
Dove il cane entra
10 spiagge
Aree naturali protette di San Nicolò, Alberoni e Ca' Roman
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa delibera che ha istituito la spiaggia per animali al Lido spiega perché non è stata collocata qui: la ricognizione degli uffici ha escluso le spiagge libere comprese dentro le aree SIC-ZPS di Alberoni e San Nicolò, oltre a quella davanti all'ex Ospedale al Mare, in quanto tratti di arenile interessati dalla presenza del fratino, richiamando la deliberazione di Giunta regionale n. 364 del 24 marzo 2016 che, per la tutela del Charadrius alexandrinus, prevede all'allegato B, articolo 281, il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia interessati dalla specie. L'area dedicata è stata quindi cercata fuori dai siti Natura 2000, e la delibera dà atto espressamente che si trova all'esterno di essi, ragione per cui non è stata necessaria la procedura di valutazione di incidenza.Qui la regola è più stretta che sul resto del litorale, e per un motivo preciso: sono le tre spiagge del Comune dentro il sito Natura 2000 «Lido di Venezia: biotopi litoranei», dove nidificano il fratino, il fraticello, il corriere piccolo e la beccaccia di mare. Il cane può stare solo sui percorsi pedonali segnalati e sulla battigia, sempre al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, e a debita distanza dai nidi e dalle recinzioni poste a proteggerli; fuori da quei percorsi, sulle dune e nel retroduna, non può andare. Vale comunque, come sul resto del litorale, il divieto di fermarsi: la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e qui non ce ne sono. Questa scheda tiene insieme tre spiagge — San Nicolò e Alberoni al Lido, Ca' Roman all'estremità sud di Pellestrina — perché l'ordinanza le nomina insieme come un unico sito e detta per tutte e tre la stessa regola; per lo stesso motivo non ha coordinate, dato che un punto solo ne indicherebbe una e ne nasconderebbe due. Tre cose non le sappiamo. Dove passino esattamente i percorsi pedonali segnalati e dove siano le recinzioni: cambiano di stagione in stagione e l'atto non li mappa. Chi gestisce sul posto: le prescrizioni sono comunali ma discendono dalle misure di conservazione della Regione del Veneto, e su queste aree operano soggetti gestori che possono affiggere regole proprie, che noi non abbiamo letto. Se e quando un tratto venga chiuso: l'ordinanza vieta di recare danno alle recinzioni per la nidificazione e di transitare dentro le aree recintate, ma non pubblica quali tratti siano recintati nella stagione in corso.Fonte: Comune di Venezia, deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25/05/2016, «Individuazione del tratto di spiaggia al Lido di Venezia dedicato all'accesso e alla permanenza degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60», con planimetria allegataArenile a libera fruizione dei Murazzi al Lido di Venezia
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIl Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici del Comune di Venezia pubblica, nella pagina sulla pulizia degli arenili aggiornata il 18 giugno 2026, l'elenco nominativo delle spiagge a libera fruizione — cioè non in concessione a stabilimenti balneari — di cui cura la pulizia tramite VERITAS. Per il litorale del Lido di Venezia sono cinque: l'arenile a libera fruizione dell'area protetta di San Nicolò, circa seicento metri dalla diga; quello di fronte all'ex Ospedale al Mare, circa quattrocentocinquanta metri, per il quale il Comune annota che dal 2025 l'area è in concessione a soggetti privati e il servizio non è più attivo; quello del «Lungomare D'Annunzio», fra Venezia Spiagge e l'ex Ospedale al Mare; quello dei Murazzi, circa cinque chilometri; e quello dell'area protetta degli Alberoni, circa due chilometri e trecento metri. Per il litorale di Pellestrina sono due: l'arenile a libera fruizione e i Murazzi dell'isola, circa otto chilometri, e l'arenile dell'area protetta di Ca' Roman, circa un chilometro e duecento metri dalla diga. La pulizia ordinaria va dal 15 maggio al 15 settembre, sette giorni su sette dalle sei alle dodici, con passaggio su ogni arenile almeno ogni dieci giorni, e si aggiunge la pulizia di inizio e fine stagione dal 1° aprile al 15 maggio e dal 15 al 30 settembre; nelle tre aree protette è ammessa solo la pulizia manuale e selettiva. È una pagina istituzionale e non un atto: le regole sui cani in scheda vengono dall'ordinanza, non da qui, mentre i nomi e le lunghezze dei tratti vengono da qui.È il tratto libero più lungo del Lido — circa cinque chilometri secondo l'elenco del Comune — ed è quello che contiene la spiaggia cani: i centosessanta metri della Dog Beach Venezia stanno «all'inizio della zona dei Murazzi», subito a sud della concessione Eurotel, e hanno una scheda propria. Sul resto dei cinque chilometri vale la regola generale. Va detto sempre, perché è la cosa che fa sbagliare il viaggio: qui il cane può passare, non può fermarsi. L'ordinanza ammette il transito sulle spiagge libere e l'attraversamento delle concessioni per raggiungere la battigia, che è di pubblica fruizione, purché il cane sia al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo e accompagnato da chi sappia gestirlo; ma stabilisce che la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e l'unica area pubblica dedicata del Comune è la spiaggia cani ai Murazzi del Lido. Piantare l'ombrellone con il cane, quindi, l'ordinanza non lo consente. Il bagno in mare è consentito soltanto davanti alla spiaggia cani. Un avvertimento sulla balneazione che riguarda tutti i Murazzi e non solo i cani: sono un arenile senza servizio di sorveglianza e salvataggio, e la delibera che ha istituito qui la spiaggia cani prescrive che la cartellonistica riporti «attenzione – balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio». Il punto in mappa è la nostra collocazione del tratto sulla linea di costa e vale come orientamento, non come confine: l'ordinanza non individua per nome nessun tratto libero oltre a quello dedicato, e i nomi e le lunghezze vengono dall'elenco che il Comune pubblica per il servizio di pulizia degli arenili. Due cose non le sappiamo. La prima è che cosa valga negli stabilimenti: l'ordinanza vieta di condurre animali sull'arenile in concessione ma consente a ciascun concessionario di chiedere l'autorizzazione a dedicare agli animali una porzione della propria area, e quali l'abbiano ottenuta il Comune non lo pubblica. La seconda è il fuori stagione: l'atto è scritto per il 2026 e resta in vigore finché non sarà sostituito, ma non dice che cosa accada fuori dalla stagione balneare, dal 16 maggio al 20 settembre, e noi non lo deduciamo.Fonte: Comune di Venezia, pagina istituzionale «Pulizia dai rifiuti nelle aree protette» del Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici, ultimo aggiornamento 18/06/2026: elenca per nome le spiagge a libera fruizione del Lido e di PellestrinaArenile a libera fruizione del Lungomare D'Annunzio al Lido di Venezia
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido definiscono all'articolo 16 le zone libere: sono porzioni di arenile di libero transito non prospicienti gli stabilimenti balneari, non concessionabili, sulle quali non è possibile realizzare alcun insediamento e che sono sprovviste del servizio di sorveglianza; fa eccezione «l'ambito di spiaggia libera al confine tra lo spazio 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare, in cui è consentita la libera sosta ed è possibile la fruizione libera per la balneazione». Il comma 16.2 aggiunge che il concessionario dello spazio n. 10 è tenuto a garantire i servizi minimi e la manutenzione di quella spiaggia libera, e che «la Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuerà in tale spiaggia libera un'area da destinare anche all'accesso dei cani e di altri animali d'affezione, ai sensi del successivo art. 42», con l'obbligo per lo stesso concessionario di garantire i servizi accessori per gli animali — acqua potabile, docce, spazi recintati, cucce con zone d'ombra. L'articolo 42 dispone che, fatta eccezione per le zone SIC e ZPS, la Giunta comunale possa individuare con propria deliberazione ambiti di spiaggia libera da destinare all'accesso dei cani e di altri animali d'affezione, «anche ricadenti nel tratto di litorale in corrispondenza dei murazzi non disciplinato dal presente Piano», autorizzando l'installazione di strutture di servizio da rimuovere alla fine della stagione balneare. L'articolo 17.5 lettera a), per l'area di rispetto dell'avifauna, dispone che «è regolamentato l'accesso dei cani, anche con divieti stagionali». Il piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 12 aprile 2018.⚠️ È LA SPIAGGIA CHE IL PIANO DELL'ARENILE AVEVA DESTINATO AI CANI, E DOVE I CANI OGGI NON POSSONO FERMARSI. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile del Lido, approvate nel 2018, dispongono all'articolo 16.2 che «la Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuerà in tale spiaggia libera un'area da destinare anche all'accesso dei cani e di altri animali d'affezione», e che il concessionario dello spazio n. 10 — Venezia Spiagge — «sarà tenuto a garantire i servizi accessori per gli animali (a titolo esemplificativo: acqua potabile, docce, spazi recintati, cucce con zone d'ombra, ecc.)». Quella delibera non risulta adottata: l'unica area dedicata del Comune resta la spiaggia cani ai Murazzi, individuata nel 2016, due anni prima del piano. È un impegno del piano rimasto sulla carta, e lo diciamo perché chi legge il piano si aspetterebbe qui una spiaggia per cani che non c'è. Va detto sempre, perché è la cosa che fa sbagliare il viaggio: qui il cane può passare, non può fermarsi. L'ordinanza ammette il transito sulle spiagge libere e l'attraversamento delle concessioni per raggiungere la battigia, che è di pubblica fruizione, purché il cane sia al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo e accompagnato da chi sappia gestirlo; ma stabilisce che la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e l'unica area pubblica dedicata del Comune è la spiaggia cani ai Murazzi del Lido. Piantare l'ombrellone con il cane, quindi, l'ordinanza non lo consente. Il bagno in mare è consentito soltanto davanti alla spiaggia cani. Il piano segnala anche che questo è l'unico ambito di spiaggia libera del Lido «in cui è consentita la libera sosta»: l'articolo 16.1 lo distingue espressamente dalle altre zone libere, che sono porzioni di arenile di libero transito non prospicienti gli stabilimenti. Quella libera sosta, però, l'ordinanza balneare non la estende agli animali, per i quali la permanenza resta permessa solo nelle aree dedicate. La spiaggia confinante, quella di fronte all'ex Ospedale al Mare, dal 2025 non è più libera: il Comune annota che è passata in concessione a soggetti privati e che il servizio pubblico di pulizia non vi è più attivo. Il punto in mappa è la nostra collocazione del tratto sulla linea di costa e vale come orientamento, non come confine: l'ordinanza non individua per nome nessun tratto libero oltre a quello dedicato, e i nomi e le lunghezze vengono dall'elenco che il Comune pubblica per il servizio di pulizia degli arenili. Due cose non le sappiamo. La prima è che cosa valga negli stabilimenti: l'ordinanza vieta di condurre animali sull'arenile in concessione ma consente a ciascun concessionario di chiedere l'autorizzazione a dedicare agli animali una porzione della propria area, e quali l'abbiano ottenuta il Comune non lo pubblica. La seconda è il fuori stagione: l'atto è scritto per il 2026 e resta in vigore finché non sarà sostituito, ma non dice che cosa accada fuori dalla stagione balneare, dal 16 maggio al 20 settembre, e noi non lo deduciamo.Fonte: Comune di Venezia, Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 12/04/2018, Norme Tecniche di Attuazione, articoli 16, 17.5 e 42Arenile a libera fruizione e Murazzi dell'isola di Pellestrina
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina definiscono all'articolo 14 le zone libere: «sono zone di arenile ad uso pubblico libero, non sono concessionabili, sulle quali è consentito il libero transito e la libera sosta. In queste zone non è possibile realizzare alcun tipo di insediamento, né collocare alcuna struttura e sono sprovviste del servizio di sorveglianza». All'articolo 15.5, per gli interventi sulle zone di tutela ambientale, il piano dispone invece che «è vietato in modo permanente l'accesso con cani ed anche il lasciar liberi gli stessi nelle vicinanze», ed esclude la frequentazione nel periodo di nidificazione, indicativamente da metà marzo a metà luglio. Il piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 2012.È il tratto libero più lungo dell'intero Comune di Venezia — circa otto chilometri secondo l'elenco del Comune — e corre lungo tutta l'isola di Pellestrina, fra Santa Maria del Mare a nord e l'area protetta di Ca' Roman a sud, che ha una scheda propria. Qui non c'è nessuna spiaggia cani: l'unica del Comune è al Lido, dall'altra parte della bocca di porto di Malamocco. Va detto sempre, perché è la cosa che fa sbagliare il viaggio: qui il cane può passare, non può fermarsi. L'ordinanza ammette il transito sulle spiagge libere e l'attraversamento delle concessioni per raggiungere la battigia, che è di pubblica fruizione, purché il cane sia al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo e accompagnato da chi sappia gestirlo; ma stabilisce che la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e l'unica area pubblica dedicata del Comune è la spiaggia cani ai Murazzi del Lido. Piantare l'ombrellone con il cane, quindi, l'ordinanza non lo consente. Il bagno in mare è consentito soltanto davanti alla spiaggia cani. ⚠️ Il Piano Particolareggiato dell'Arenile di Pellestrina distingue le zone libere, dove è consentito «il libero transito e la libera sosta» e che sono sprovviste del servizio di sorveglianza, dalle zone di tutela ambientale, dove invece «è vietato in modo permanente l'accesso con cani»: dove passi il confine fra le une e le altre lo dicono le tavole del piano, che non abbiamo potuto leggere in forma di testo, e non l'ordinanza balneare. Il punto in mappa è la nostra collocazione del tratto sulla linea di costa e vale come orientamento, non come confine: l'ordinanza non individua per nome nessun tratto libero oltre a quello dedicato, e i nomi e le lunghezze vengono dall'elenco che il Comune pubblica per il servizio di pulizia degli arenili. Due cose non le sappiamo. La prima è che cosa valga negli stabilimenti: l'ordinanza vieta di condurre animali sull'arenile in concessione ma consente a ciascun concessionario di chiedere l'autorizzazione a dedicare agli animali una porzione della propria area, e quali l'abbiano ottenuta il Comune non lo pubblica. La seconda è il fuori stagione: l'atto è scritto per il 2026 e resta in vigore finché non sarà sostituito, ma non dice che cosa accada fuori dalla stagione balneare, dal 16 maggio al 20 settembre, e noi non lo deduciamo.Fonte: Comune di Venezia, Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16/01/2012, Norme Tecniche di Attuazione, articoli 14 e 15.5Spiagge libere del Lido di Venezia e di Pellestrina
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza distingue nettamente due cose. Il transito: sulle spiagge libere, e attraversando le aree in concessione per raggiungere la battigia che è di pubblica fruizione, gli animali d'affezione possono passare, purché al guinzaglio e accompagnati dal proprietario o da un conduttore in grado di controllarli e gestirli adeguatamente. La permanenza: è permessa solo nelle aree dedicate, e l'unica area pubblica dedicata individuata dal Comune è la spiaggia cani fronte Murazzi al Lido. L'articolo 4 elenca fra i divieti quello di condurre animali sull'arenile in concessione, anche con museruola e guinzaglio, compresi quelli usati da fotografi o cineoperatori, salvo quanto previsto dall'articolo 7; il divieto non riguarda i tratti di arenile e le vie di transito a libera fruizione, né le aree che concessionari e Comune abbiano organizzato a questo scopo con tutte le autorizzazioni. Un concessionario che voglia dedicare agli animali una parte della propria area deve presentare istanza via PEC al Settore competente in materia di demanio marittimo prima di iniziare qualsiasi intervento, attrezzarla con cartellonistica multilingue, cestini, palette e sacchetti e una doccia a uso esclusivo degli animali, garantire pulizia e risanamento periodici della sabbia, ammettere solo cani con documentazione sanitaria valida, assicurare ombra e ciotola d'acqua sempre rifornita, vietare l'accesso ai cani malati, aggressivi e alle femmine in calore, e può consentire la balneazione negli specchi acquei appositamente individuati e segnalati, a un massimo di cinque cani per volta in presenza del conduttore. Chi non osserva l'ordinanza è perseguito in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione e delle altre norme richiamate, fra cui il Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana. L'ordinanza vale sia per l'isola del Lido sia per quella di Pellestrina, che hanno ciascuna un proprio Piano particolareggiato dell'arenile.Va detto subito, perché è la cosa che fa sbagliare il viaggio: qui il cane può passare, non può fermarsi. L'ordinanza ammette il transito sulle spiagge libere e l'attraversamento delle concessioni per raggiungere la battigia, che è di pubblica fruizione, purché il cane sia al guinzaglio e accompagnato da chi sappia gestirlo; ma stabilisce che la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e l'unica area pubblica dedicata del Comune è la spiaggia cani al Lido. Piantare l'ombrellone con il cane su una spiaggia libera del Lido o di Pellestrina, quindi, l'ordinanza non lo consente. Il bagno in mare è consentito soltanto davanti alla spiaggia cani. Questa scheda vale per tutto il litorale comunale perché l'ordinanza detta qui una regola sola e non individua per nome nessun tratto libero oltre a quello dedicato: non è una raccolta incompleta, è la grana dell'atto, e per questo la scheda non ha coordinate — un punto in mappa prometterebbe una spiaggia precisa che l'atto non individua. Due cose non le sappiamo. La prima è che cosa valga negli stabilimenti: l'ordinanza vieta di condurre animali sull'arenile in concessione, ma consente a ciascun concessionario di chiedere al Comune l'autorizzazione a dedicare agli animali una porzione della propria area, con doccia riservata, cartellonistica multilingue e regole proprie; quali stabilimenti l'abbiano ottenuta il Comune non lo pubblica, e le condizioni le pone il gestore. La seconda è il fuori stagione: l'atto è scritto per il 2026 e resta in vigore fino a quando sarà sostituito, ma non dice che cosa accada fuori dalla stagione balneare, dal 16 maggio al 20 settembre, e noi non lo deduciamo.Fonte: Comune di Venezia, «Ordinanza sulle attività balneari 2026», protocollo c_l736 OR/2026/363 del 15/05/2026, articolo 1, articolo 4 lettera j), articolo 7 e articolo 9Spiaggia cani (Dog Beach Venezia) al Lido di Venezia
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoSulla pagina che tiene pubblicata, il Servizio Tutela Animali del Comune descrive la stessa area: 160 metri lineari al Lido di Venezia, nel primo tratto di murazzo a sud della concessione Eurotel, con accesso da via Pigafetta, individuata con la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25 maggio 2016 in attuazione dell'articolo 18 bis della legge regionale 60/1993 e della d.G.R. Veneto 500/2016. Il Comune riassume le condizioni per portarci il cane: iscrizione all'anagrafe canina, libretto sanitario a disposizione, vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero, trattamento antiparassitario o collare antipulci, vaccinazioni in regola, guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, museruola se necessario, sosta all'ombra dalle dieci alle diciotto, e l'obbligo per il proprietario di avere con sé acqua, ciotola e strumenti per la raccolta delle deiezioni. La pagina rinvia per il resto all'ordinanza comunale vigente sulle attività balneari. Non porta una data di aggiornamento e non è un atto: le regole che riportiamo in scheda vengono dall'ordinanza e dalla delibera, non da qui.È l'unico posto del Comune di Venezia dove il cane può fermarsi in spiaggia, e l'unico dove può entrare in acqua: altrove l'ordinanza consente il transito ma non la permanenza. Attenzione al guinzaglio: la regola generale impone il guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo su tutte le spiagge, ma l'ordinanza scrive «fatta salva la spiaggia cani», cioè qui non lo impone; nello stesso comma però stabilisce che gli animali non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, e l'area non risulta recintata. Quattro cose non le sappiamo. La prima è il confine esatto: l'ordinanza 2026 dice soltanto «spiaggia libera fronte Murazzi (strada vicinale Malamocco)», che è un tratto lungo chilometri, e i 160 metri li fissa la delibera di Giunta del 2016 con una planimetria senza coordinate; il punto in mappa è la proiezione sulla costa dell'accesso pedonale di via Pigafetta e vale come orientamento. La seconda è il servizio di salvataggio: la delibera che ha istituito l'area prescrive che i cartelli riportino «attenzione – balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio», e l'ordinanza 2026 non dice che quella condizione sia cambiata. La terza è il periodo: l'ordinanza non fissa un periodo proprio per la spiaggia cani, e la stagione balneare 2026 va dal 16 maggio al 20 settembre; che cosa valga fuori da quelle date qui non lo dichiara nessuno. La quarta è il numero massimo di cani in acqua: il limite di cinque per volta è scritto per le aree dei concessionari, e per questa spiaggia pubblica l'ordinanza non lo ripete.Fonte: Comune di Venezia, pagina istituzionale «Spiaggia comunale per gli animali (Pet's Beach Area)», Servizio Tutela AnimaliSpiaggia degli Alberoni al Lido di Venezia (area naturale protetta)
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa delibera che ha istituito la spiaggia per animali al Lido spiega perché non è stata collocata qui: la ricognizione degli uffici ha escluso le spiagge libere comprese dentro le aree SIC-ZPS di Alberoni e San Nicolò, oltre a quella davanti all'ex Ospedale al Mare, in quanto tratti di arenile interessati dalla presenza del fratino, richiamando la deliberazione di Giunta regionale n. 364 del 24 marzo 2016 che, per la tutela del Charadrius alexandrinus, prevede all'allegato B, articolo 281, il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia interessati dalla specie. L'area dedicata è stata quindi cercata fuori dai siti Natura 2000, e la delibera dà atto espressamente che si trova all'esterno di essi, ragione per cui non è stata necessaria la procedura di valutazione di incidenza.Qui la regola è più stretta che sul resto del litorale, e per un motivo preciso: è una delle tre spiagge del Comune dentro il sito Natura 2000 «Lido di Venezia: biotopi litoranei», dove nidificano il fratino, il fraticello, il corriere piccolo e la beccaccia di mare. Il cane può stare solo sui percorsi pedonali segnalati e sulla battigia, sempre al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, e a debita distanza dai nidi e dalle recinzioni poste a proteggerli; fuori da quei percorsi, sulle dune e nel retroduna, non può andare. Vale comunque, come sul resto del litorale, il divieto di fermarsi: la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e qui non ce ne sono. È la spiaggia che la delibera del 2016 ha escluso, insieme a San Nicolò, quando ha cercato dove mettere la spiaggia cani: sono tratti interessati dalla presenza del fratino. L'ordinanza nomina questa spiaggia insieme alle altre due del sito e detta per tutte e tre la stessa regola: la scheda è separata perché i tre luoghi sono separati e chi cerca questa spiaggia per nome merita una risposta sua, non perché la regola cambi. Il punto in mappa è il nodo che OpenStreetMap assegna alla località Alberoni, riportato sulla linea di costa, cioè la nostra collocazione del tratto all'estremità sud del Lido, oltre il campo da golf, verso la bocca di porto di Malamocco: vale come orientamento e non come confine, perché l'ordinanza individua il sito per denominazione e non con coordinate né con confini misurati. Tre cose non le sappiamo. Dove passino esattamente i percorsi pedonali segnalati e dove siano le recinzioni: cambiano di stagione in stagione e l'atto non li mappa. Chi gestisce sul posto: le prescrizioni sono comunali ma discendono dalle misure di conservazione della Regione del Veneto, e su queste aree operano soggetti gestori che possono affiggere regole proprie, che noi non abbiamo letto. Se e quando un tratto venga chiuso: l'ordinanza vieta di recare danno alle recinzioni per la nidificazione e di transitare dentro le aree recintate, ma non pubblica quali tratti siano recintati nella stagione in corso.Fonte: Comune di Venezia, deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25/05/2016, «Individuazione del tratto di spiaggia al Lido di Venezia dedicato all'accesso e alla permanenza degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60», con planimetria allegataSpiaggia di Ca' Roman a Pellestrina (area naturale protetta)
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLe Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina, approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16 gennaio 2012, dispongono all'articolo 15.5, fra gli interventi sulle zone di tutela ambientale, che «è vietato in modo permanente l'accesso con cani ed anche il lasciar liberi gli stessi nelle vicinanze», e che la frequentazione è esclusa nel periodo di nidificazione, indicativamente da metà marzo a metà luglio. È un divieto permanente e senza eccezioni scritte, più severo del regime che l'ordinanza balneare 2026 detta per le stesse aree, dove il transito al guinzaglio sulla battigia è dichiarato sempre consentito e la limitazione riguarda l'uscita dai percorsi pedonali segnalati. L'articolo 14 definisce invece le zone libere dell'isola, dove è consentito il libero transito e la libera sosta e che sono sprovviste di servizio di sorveglianza.⚠️ SU QUESTA SPIAGGIA DUE ATTI DEL COMUNE DICONO COSE DIVERSE, e va saputo prima di partire. L'ordinanza balneare 2026 vieta di condurre animali da compagnia fuori dai percorsi pedonali segnalati e aggiunge che «è sempre consentito il transito al guinzaglio sulla battigia». Il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina, approvato nel 2012 e mai abrogato, dispone all'articolo 15.5 che nelle zone di tutela ambientale «è vietato in modo permanente l'accesso con cani ed anche il lasciar liberi gli stessi nelle vicinanze», ed esclude la frequentazione nel periodo di nidificazione, indicativamente da metà marzo a metà luglio. Ca' Roman è insieme area protetta della rete Natura 2000 e zona di tutela ambientale del piano: dove finisca l'una e cominci l'altra lo dicono le tavole del piano, che non abbiamo potuto leggere. Non scegliamo al posto del Comune, e chi porta il cane a Ca' Roman lo sappia. Qui la regola è più stretta che sul resto del litorale, e per un motivo preciso: è una delle tre spiagge del Comune dentro il sito Natura 2000 «Lido di Venezia: biotopi litoranei», dove nidificano il fratino, il fraticello, il corriere piccolo e la beccaccia di mare. Il cane può stare solo sui percorsi pedonali segnalati e sulla battigia, sempre al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, e a debita distanza dai nidi e dalle recinzioni poste a proteggerli; fuori da quei percorsi, sulle dune e nel retroduna, non può andare. Vale comunque, come sul resto del litorale, il divieto di fermarsi: la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e qui non ce ne sono. È l'unica delle tre aree protette che non sta al Lido ma a Pellestrina, e l'unica dove l'ordinanza balneare comunale si somma alla gestione di un'oasi: l'ordinanza non nomina il gestore e noi non gli attribuiamo regole che non abbiamo letto. L'ordinanza nomina questa spiaggia insieme alle altre due del sito e detta per tutte e tre la stessa regola: la scheda è separata perché i tre luoghi sono separati e chi cerca questa spiaggia per nome merita una risposta sua, non perché la regola cambi. Il punto in mappa è la posizione che OpenStreetMap assegna all'Ottagono di Ca' Roman e al canale omonimo, riportata sulla linea di costa, cioè la nostra collocazione del tratto all'estremità sud di Pellestrina, oltre l'abitato di Pellestrina, verso la bocca di porto di Chioggia: vale come orientamento e non come confine, perché l'ordinanza individua il sito per denominazione e non con coordinate né con confini misurati. Tre cose non le sappiamo. Dove passino esattamente i percorsi pedonali segnalati e dove siano le recinzioni: cambiano di stagione in stagione e l'atto non li mappa. Chi gestisce sul posto: le prescrizioni sono comunali ma discendono dalle misure di conservazione della Regione del Veneto, e su queste aree operano soggetti gestori che possono affiggere regole proprie, che noi non abbiamo letto. Se e quando un tratto venga chiuso: l'ordinanza vieta di recare danno alle recinzioni per la nidificazione e di transitare dentro le aree recintate, ma non pubblica quali tratti siano recintati nella stagione in corso.Fonte: Comune di Venezia, Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16/01/2012, Norme Tecniche di Attuazione, articoli 14 e 15.5Spiaggia di San Nicolò al Lido di Venezia (area naturale protetta)
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa delibera che ha istituito la spiaggia per animali al Lido spiega perché non è stata collocata qui: la ricognizione degli uffici ha escluso le spiagge libere comprese dentro le aree SIC-ZPS di Alberoni e San Nicolò, oltre a quella davanti all'ex Ospedale al Mare, in quanto tratti di arenile interessati dalla presenza del fratino, richiamando la deliberazione di Giunta regionale n. 364 del 24 marzo 2016 che, per la tutela del Charadrius alexandrinus, prevede all'allegato B, articolo 281, il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia interessati dalla specie. L'area dedicata è stata quindi cercata fuori dai siti Natura 2000, e la delibera dà atto espressamente che si trova all'esterno di essi, ragione per cui non è stata necessaria la procedura di valutazione di incidenza.Qui la regola è più stretta che sul resto del litorale, e per un motivo preciso: è una delle tre spiagge del Comune dentro il sito Natura 2000 «Lido di Venezia: biotopi litoranei», dove nidificano il fratino, il fraticello, il corriere piccolo e la beccaccia di mare. Il cane può stare solo sui percorsi pedonali segnalati e sulla battigia, sempre al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, e a debita distanza dai nidi e dalle recinzioni poste a proteggerli; fuori da quei percorsi, sulle dune e nel retroduna, non può andare. Vale comunque, come sul resto del litorale, il divieto di fermarsi: la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e qui non ce ne sono. È la spiaggia che la delibera del 2016 ha escluso, insieme agli Alberoni, quando ha cercato dove mettere la spiaggia cani: sono tratti interessati dalla presenza del fratino. L'ordinanza nomina questa spiaggia insieme alle altre due del sito e detta per tutte e tre la stessa regola: la scheda è separata perché i tre luoghi sono separati e chi cerca questa spiaggia per nome merita una risposta sua, non perché la regola cambi. Il punto in mappa è il nodo che OpenStreetMap assegna alla località San Nicolò, sulla riviera omonima, riportato sulla linea di costa, cioè la nostra collocazione del tratto all'estremità nord del Lido, verso la bocca di porto e il forte di San Nicolò: vale come orientamento e non come confine, perché l'ordinanza individua il sito per denominazione e non con coordinate né con confini misurati. Tre cose non le sappiamo. Dove passino esattamente i percorsi pedonali segnalati e dove siano le recinzioni: cambiano di stagione in stagione e l'atto non li mappa. Chi gestisce sul posto: le prescrizioni sono comunali ma discendono dalle misure di conservazione della Regione del Veneto, e su queste aree operano soggetti gestori che possono affiggere regole proprie, che noi non abbiamo letto. Se e quando un tratto venga chiuso: l'ordinanza vieta di recare danno alle recinzioni per la nidificazione e di transitare dentro le aree recintate, ma non pubblica quali tratti siano recintati nella stagione in corso.Fonte: Comune di Venezia, deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25/05/2016, «Individuazione del tratto di spiaggia al Lido di Venezia dedicato all'accesso e alla permanenza degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60», con planimetria allegataAree per cani autorizzate dentro le concessioni del litorale veneziano
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoOltre alla spiaggia cani pubblica del Lido, l'ordinanza consente ai concessionari di dedicare agli animali d'affezione una porzione della propria area. Non è una liberalità: è un'attività soggetta ad autorizzazione, che l'articolo 5 elenca due volte — l'individuazione di aree o specchi acquei dedicati all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione accompagnati, e l'individuazione o la modifica, dentro la concessione, di aree attrezzate con posti all'ombra per l'accoglienza di cani e del relativo specchio acqueo. Il concessionario deve presentare istanza via posta elettronica certificata al Settore competente in materia di demanio marittimo prima di iniziare qualsiasi intervento, descrivendo il progetto, e resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri dell'ente concedente; la domanda passa dal parere del Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici. Dove l'area sia stata autorizzata, il concessionario può consentire la balneazione negli specchi acquei appositamente individuati e segnalati da apposita cartellonistica, a un massimo di cinque cani contemporaneamente e in presenza del conduttore, con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno; i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. Per le concessioni interne alle aree naturali protette di San Nicolò, Alberoni e Ca' Roman l'ordinanza impone in più una recinzione adeguata sull'intero perimetro dell'area, l'obbligo di informare gli utenti sulle norme di conduzione dei cani vicino alle dune e alle aree di nidificazione, e la procedura di valutazione di incidenza ambientale. Fuori da queste aree autorizzate, l'articolo 3 vieta di condurre animali sull'arenile in concessione, anche con museruola e guinzaglio.Questa scheda descrive un regime, non un luogo che sappiamo indicare: l'ordinanza dedica un articolo intero alle aree per cani che i concessionari possono aprire dentro la propria concessione, e ne detta le condizioni una per una, ma non pubblica l'elenco di chi le ha aperte. È la differenza fra poter entrare e no, e il Comune non la rende pubblica: quali stabilimenti del Lido e di Pellestrina abbiano ottenuto l'autorizzazione lo si sa solo chiedendo sul posto. Non sappiamo nemmeno quante siano state effettivamente allestite nella stagione in corso, né a quale prezzo, né con quali orari, né quali abbiano ottenuto anche lo specchio acqueo per il bagno dei cani: l'autorizzazione a individuare un'area e quella a individuare lo specchio acqueo davanti sono due cose distinte e l'ordinanza le elenca separatamente. Per questo la scheda non ha coordinate. Dentro il sito Natura 2000 di San Nicolò, Alberoni e Ca' Roman queste aree sono soggette a valutazione di incidenza ambientale e devono essere recintate sull'intero perimetro; fuori, l'ordinanza non prescrive la recinzione e noi non la diamo per scontata.Fonte: Comune di Venezia, «Ordinanza sulle attività balneari 2026», protocollo c_l736 OR/2026/363 del 15/05/2026, articolo 1, articolo 4 lettera j), articolo 7 e articolo 9
Un luogo di Venezia dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Venezia nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Arenile in concessione del Lido e di Pellestrina fuori dalle aree dedicate
Qui il cane non può entrare dal 15 maggio 2026.
Il divieto ha due eccezioni scritte nell'atto, e vanno lette insieme al divieto perché cambiano il viaggio. La prima: non riguarda i tratti di arenile e le vie di transito a libera fruizione, né le aree che i concessionari o il Comune abbiano organizzato per gli animali con tutte le autorizzazioni previste. La seconda: l'articolo 7 ammette comunque l'attraversamento delle aree in concessione per raggiungere la battigia, che è di pubblica fruizione, con il cane al guinzaglio — passare per arrivare al mare si può, fermarsi sotto gli ombrelloni no. Restano fuori dal divieto i cani guida per i non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. Quali concessioni abbiano un'area autorizzata il Comune non lo pubblica, e per questo la scheda non ha coordinate: il divieto vale su tutte le concessioni del litorale, che sono decine, e un punto in mappa ne indicherebbe una sola. L'ordinanza non dice fino a quando resti in vigore: è entrata in vigore il 15 maggio 2026, ha sostituito e abrogato quella del 2025 ed è pubblicata all'albo pretorio fino al 30 settembre 2026, ma il testo non fissa una data di scadenza delle sue disposizioni e noi non ne inventiamo una.
Lo dispone ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 3 comma 1 lettera j).
Le aree di sgambamento a Venezia
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Venezia quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.