Scheda della spiaggia
Spiaggia di San Nicolò al Lido di Venezia (area naturale protetta)
Venezia (VE) · Veneto
Spiaggia e dune di San Nicolò, estremità nord dell'isola del Lido verso la bocca di porto, sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT3250023 «Lido di Venezia: biotopi litoranei», Venezia (VE)

Che cosa dice l'ordinanza
La delibera che ha istituito la spiaggia per animali al Lido spiega perché non è stata collocata qui: la ricognizione degli uffici ha escluso le spiagge libere comprese dentro le aree SIC-ZPS di Alberoni e San Nicolò, oltre a quella davanti all'ex Ospedale al Mare, in quanto tratti di arenile interessati dalla presenza del fratino, richiamando la deliberazione di Giunta regionale n. 364 del 24 marzo 2016 che, per la tutela del Charadrius alexandrinus, prevede all'allegato B, articolo 281, il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia interessati dalla specie. L'area dedicata è stata quindi cercata fuori dai siti Natura 2000, e la delibera dà atto espressamente che si trova all'esterno di essi, ragione per cui non è stata necessaria la procedura di valutazione di incidenza.
ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 7 comma 1 e articolo 9 commi 1 e 5. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso. Pone invece un vincolo di percorso che altrove non c'è: il cane può essere condotto solo lungo i percorsi pedonali segnalati e sulla battigia, dove il transito al guinzaglio è sempre consentito, mentre è vietato portarlo fuori da quei percorsi, alterare gli ambienti dunali e retrodunali anche solo transitando o sostando, disturbare la fauna e la vegetazione protetta, danneggiare nidi e covate o interferire con la nidificazione, danneggiare le recinzioni poste a tutela dei nidi e transitare dentro le aree recintate. Il guinzaglio non può superare il metro e mezzo e il cane va tenuto a debita distanza dai nidi e dalle recinzioni per non disturbare adulti e pulcini. Restano gli obblighi generali: documentazione sanitaria valida e iscrizione all'anagrafe canina, collare antipulci o dispositivo equivalente, museruola al seguito, ciotola con acqua, sacchetti per la raccolta delle deiezioni. La permanenza resta permessa solo nelle aree dedicate, e in queste tre spiagge non ce ne sono; le aree cani attrezzate eventualmente organizzate qui sono soggette a valutazione di incidenza ambientale e devono essere recintate sull'intero perimetro.
Dove si trova
Spiaggia e dune di San Nicolò, estremità nord dell'isola del Lido verso la bocca di porto, sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT3250023 «Lido di Venezia: biotopi litoranei», Venezia (VE)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Qui la regola è più stretta che sul resto del litorale, e per un motivo preciso: è una delle tre spiagge del Comune dentro il sito Natura 2000 «Lido di Venezia: biotopi litoranei», dove nidificano il fratino, il fraticello, il corriere piccolo e la beccaccia di mare. Il cane può stare solo sui percorsi pedonali segnalati e sulla battigia, sempre al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo, e a debita distanza dai nidi e dalle recinzioni poste a proteggerli; fuori da quei percorsi, sulle dune e nel retroduna, non può andare. Vale comunque, come sul resto del litorale, il divieto di fermarsi: la permanenza è permessa solo nelle aree dedicate, e qui non ce ne sono. È la spiaggia che la delibera del 2016 ha escluso, insieme agli Alberoni, quando ha cercato dove mettere la spiaggia cani: sono tratti interessati dalla presenza del fratino. L'ordinanza nomina questa spiaggia insieme alle altre due del sito e detta per tutte e tre la stessa regola: la scheda è separata perché i tre luoghi sono separati e chi cerca questa spiaggia per nome merita una risposta sua, non perché la regola cambi. Il punto in mappa è il nodo che OpenStreetMap assegna alla località San Nicolò, sulla riviera omonima, riportato sulla linea di costa, cioè la nostra collocazione del tratto all'estremità nord del Lido, verso la bocca di porto e il forte di San Nicolò: vale come orientamento e non come confine, perché l'ordinanza individua il sito per denominazione e non con coordinate né con confini misurati. Tre cose non le sappiamo. Dove passino esattamente i percorsi pedonali segnalati e dove siano le recinzioni: cambiano di stagione in stagione e l'atto non li mappa. Chi gestisce sul posto: le prescrizioni sono comunali ma discendono dalle misure di conservazione della Regione del Veneto, e su queste aree operano soggetti gestori che possono affiggere regole proprie, che noi non abbiamo letto. Se e quando un tratto venga chiuso: l'ordinanza vieta di recare danno alle recinzioni per la nidificazione e di transitare dentro le aree recintate, ma non pubblica quali tratti siano recintati nella stagione in corso.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Venezia
- Atto
- deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 25/05/2016, «Individuazione del tratto di spiaggia al Lido di Venezia dedicato all'accesso e alla permanenza degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60», con planimetria allegata del 25 maggio 2016
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