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Scheda della spiaggia

Aree in concessione di Eraclea Mare

Eraclea (VE) · Veneto

Aree in concessione demaniale degli stabilimenti balneari dell'arenile di Eraclea Mare, Eraclea (VE)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Aree in concessione di Eraclea Mare.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoAccesso a pagamentoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

L'ultimo alinea dell'articolo 4.h comma 1 dispone che «l'attraversamento delle aree in concessione al fine di raggiungere la battigia da parte degli animali d'affezione potrà avvenire solo attraverso gli accessi pubblici di cui al precedente punto c)», cioè via dei Lecci, via Marinella e via Abeti, e che «ne è vietata la sosta nelle aree concessionabili, ad eccezione dei chioschi, se non specificamente attrezzate e autorizzate». Lo stesso alinea aggiunge che i concessionari possono fare richiesta al Comune di rilascio di apposita autorizzazione per l'individuazione di un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione accompagnati, assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le normative vigenti e rispettando le prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2016 e dell'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile. Su tutto il litorale resta il divieto per i cani di entrare in acqua. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati per il servizio di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S. e guidati da istruttori autorizzati. Le violazioni accertate in area demaniale marittima comportano da cento a mille euro ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della navigazione, con pagamento in misura ridotta di duecento euro.

ordinanza n. 33 del 6 maggio 2026 del Comune di Eraclea, articolo 4.h, ultimo alinea del comma 1. Vale dal 16 maggio 2026 al 20 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Limite di peso non verificato
  • Ammessi: cani.
  • L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso; dentro una concessione, però, le condizioni pratiche le pone il gestore, e il Comune non le pubblica. Pone invece molte condizioni sul cane e sul conduttore: iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese d'origine, documentabile subito su richiesta degli agenti; profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria, con vaccinazione antirabbica obbligatoria per i soli cani provenienti dall'estero; trattamento antiparassitario preventivo o collare antipulci; libretto sanitario in corso di validità sempre con sé; guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo e museruola, morbida o rigida, di cui essere dotati e da usare in caso di pericolo; paletta e sacchetti, rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare; acqua e contenitori per abbeverare il cane dove non ci sia un punto d'acqua, e possibilità di riparo all'ombra. L'ingresso in acqua è vietato ai cani. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati S.I.C.S. per il salvataggio condotti da istruttori autorizzati.

Dove si trova

Aree in concessione demaniale degli stabilimenti balneari dell'arenile di Eraclea Mare, Eraclea (VE)

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Quello che non sappiamo

L'ordinanza dice tre cose su questo, e la terza è una piccola sorpresa che vale la pena conoscere. Prima: l'attraversamento delle aree in concessione per raggiungere la battigia può avvenire solo attraverso i tre accessi pubblici di via dei Lecci, via Marinella e via Abeti — non da un varco qualsiasi dello stabilimento. Seconda: nelle aree concessionabili la sosta con l'animale è vietata se non sono specificamente attrezzate e autorizzate. Terza: quel divieto di sosta è scritto «ad eccezione dei chioschi». È l'unico punto dell'ordinanza in cui il cane può stare fermo dentro una concessione senza che serva un'area attrezzata, e l'atto non aggiunge altro: non dice quali chioschi, né a quali condizioni, né se il gestore possa comunque rifiutare. Non lo interpretiamo oltre quello che c'è scritto. Resta comunque il divieto di ingresso in acqua per i cani, che l'ordinanza pone senza eccezioni di luogo. Non sappiamo quali stabilimenti ammettano i cani né a quali condizioni: il Comune non pubblica un elenco. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime che vale su tutte le concessioni dell'arenile, non un luogo.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Eraclea
Atto
ordinanza n. 33 del 06/05/2026, «Ordinanza di disciplina delle attività balneari», articolo 4.h «Accesso degli animali da affezione sull'arenile» del 6 maggio 2026
Originale
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