Tutte le spiagge di Porto Tolle
Scheda della spiaggia
Aree in concessione e chioschi-bar del litorale di Porto Tolle
Porto Tolle (RO) · Veneto
Aree in concessione demaniale degli stabilimenti balneari e chioschi-bar-ristorante degli arenili di Boccasette, Barricata e Conchiglie, Porto Tolle (RO)

Che cosa dice l'ordinanza
Il Regolamento di igiene urbana, tutela degli animali e norme di polizia veterinaria di Porto Tolle è l'atto che dice il verso, e lo dice in positivo: all'articolo 17 comma 2 stabilisce che agli animali da compagnia «è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge». Al comma 4 aggiunge che il Comune, nell'ambito di giardini, parchi pubblici e spiagge, «può individuare e delimitare spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature, acqua e contenitori», e che «in tali spazi gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del proprietario». È il regolamento che spiega la formulazione dell'articolo 9.2 dell'ordinanza balneare, dove l'obbligo di guinzaglio è scritto «fuori dall'area di permanenza degli animali d'affezione»; ma la frase precedente dello stesso 9.2 dice che «sulle aree libere è sempre prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola», e le tre aree per cani stanno in spiaggia libera. La contraddizione è dentro l'atto e non la risolviamo: la scheda dichiara il guinzaglio obbligatorio, che è la lettura prudente. L'articolo 18 del regolamento riguarda invece i locali: cani e gatti «hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, salvo in quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari», e l'esercente ha comunque la facoltà di non ammetterli «previa idonea segnalazione all'ingresso»; sono esclusi dal divieto i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile.
ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 10.1, 10.2 e 10.3, e articolo 9.2; ordinanza comunale n. 114 del 13 novembre 2015, articolo 2. Vale dal 16 maggio 2026 al 14 maggio 2027.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza balneare non pone limiti di taglia o di peso, ma non dichiariamo che un limite non esista, perché l'ordinanza comunale n. 114 del 2015 che questo articolo fa salva non è pubblicata e potrebbe porne, e perché le misure limitative dentro ciascuna concessione le decide il concessionario. Valgono in ogni caso le condizioni generali dell'articolo 9: fuori dall'area di permanenza degli animali d'affezione il cane va condotto sempre al guinzaglio di misura non superiore a un metro e mezzo, e il conduttore deve avere con sé una museruola rigida o morbida da usare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dell'autorità competente; servono paletta o sacchetti per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuovere subito quelle solide e di disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare; dove non ci sia acqua corrente il titolare deve portare ciotola e bottiglietta d'acqua e garantire all'animale la possibilità di ripararsi all'ombra. I cani possono accedere solo se muniti di microchip o tatuati, in regola con le profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e con la profilassi antiparassitaria, con collare antipulci o trattamento antiparassitario, e con la vaccinazione antirabbica se provenienti dall'estero; non possono essere portati sull'arenile cani con patologie di natura cardiovascolare. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore.
Dove si trova
Aree in concessione demaniale degli stabilimenti balneari e chioschi-bar-ristorante degli arenili di Boccasette, Barricata e Conchiglie, Porto Tolle (RO)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Qui l'ordinanza dà una garanzia e lascia in bianco tutto il resto. La garanzia: anche dentro le aree in concessione deve essere sempre consentito l'accesso per il passaggio sulle infrastrutture di uso comune, come i percorsi pedonali — con l'obbligo per il conduttore di evitare che l'animale si fermi a urinare o defecare, e comunque di rimuovere le deiezioni. Il bianco: che cosa si possa fare oltre il passaggio lo decide il concessionario, che deve solo comunicare al Comune le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali; quelle comunicazioni il Comune non le pubblica, e noi non le abbiamo. Non sappiamo quali stabilimenti ammettano i cani, a quali condizioni, in quale parte dell'area, con quale supplemento. Per i chioschi-bar-ristorante l'ordinanza è più esplicita — i titolari possono ammettere clienti con cani previa comunicazione al Comune delle regole che intendono adottare, di cui devono dare adeguata pubblicità ai propri clienti — ma anche qui l'elenco di chi lo abbia fatto non esiste come documento pubblico. ⚠️ Non abbiamo letto l'ordinanza comunale n. 114 del 13 novembre 2015, richiamata all'articolo 10.3 e fatta salva: non risulta pubblicata sul registro delle ordinanze del Comune, che parte da anni più recenti. Non è quindi vero che abbiamo letto per intero tutto ciò che disciplina questo regime, e per questo la scheda non dichiara «nessun limite di peso». La scheda non ha coordinate: descrive un regime che vale su tre litorali diversi.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Porto Tolle
- Atto
- Regolamento di igiene urbana, tutela degli animali e norme di polizia veterinaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25/01/2023, articoli 17 e 18 del 25 gennaio 2023
- Originale
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