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Scheda della spiaggia

Aree promiscue per cani nelle concessioni di Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti (VE) · Veneto

Aree in concessione demaniale degli stabilimenti balneari, dei campeggi e dei villaggi del litorale di Cavallino-Treporti (VE) aperte agli ospiti con animali al seguito senza essere specificamente attrezzate

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Aree promiscue per cani nelle concessioni di Cavallino-Treporti.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoAccesso a pagamentoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

L'articolo 9 comma 3 dell'ordinanza balneare rinvia, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande localizzati sulla spiaggia, all'articolo 9 del Regolamento di Convivenza e tutela degli animali. Quell'articolo dispone che è vietato detenere e consentire l'introduzione di cani e altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari, e che «la possibilità di detenere e l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar, alberghi ed attività turistico ricettive, è riservata alla libera disponibilità del titolare o gestore che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso, alle receptions un apposito avviso»; dentro le attività turistico-ricettive la conduzione degli animali deve essere conforme al regolamento. È la norma che spiega perché a Cavallino-Treporti, dentro una concessione, la regola pratica la scrive il gestore: il Comune gli riconosce la scelta e gli impone solo di dichiararla.

ordinanza n. 26 del 30 aprile 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, articolo 11 e articolo 9 comma 3. Vale dal 30 aprile 2026 al 31 ottobre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • L'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso per l'accesso: la taglia compare solo in due punti che non sono limiti — la possibilità che il concessionario divida la propria area fra animali grandi e piccoli, e l'esenzione dal divieto di bagno per gli animali di piccola taglia in pet therapy con certificato medico. Valgono le condizioni generali della Parte II dell'ordinanza: iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese d'origine, documentabile su richiesta; profilassi vaccinali contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e profilassi antiparassitaria in regola, con trattamento antiparassitario preventivo o collare antipulci efficace, e vaccinazione antirabbica per i cani provenienti dall'estero; attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuovere subito quelle solide e di dilavare con abbondante acqua di mare quelle liquide; acqua e contenitori per abbeverare l'animale dove non ci sia un punto di approvvigionamento; riparo dal sole, obbligatorio dalle dieci alle diciotto nelle aree dedicate. L'accesso è vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore, e il titolare deve allontanarsi se l'animale abbaia a lungo o si comporta in modo eccessivamente vivace o pericoloso. Il regolamento adottato dal singolo concessionario può aggiungere condizioni che il Comune non regola e che noi non abbiamo letto.

Dove si trova

Aree in concessione demaniale degli stabilimenti balneari, dei campeggi e dei villaggi del litorale di Cavallino-Treporti (VE) aperte agli ospiti con animali al seguito senza essere specificamente attrezzate

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Quello che non sappiamo

È il caso in cui la regola pratica non la scrive il Comune: la scrive il concessionario. L'ordinanza gli riconosce la facoltà di ammettere ospiti con animali al seguito nella propria area anche senza attrezzarla, a condizione che lo comunichi prima al Comune insieme alle regole che intende adottare, e che porti quelle regole a conoscenza dei clienti; ma il regolamento resta del concessionario e il Comune non lo pubblica. Non sappiamo quali strutture abbiano fatto quella comunicazione, che cosa consentano, se l'area promiscua coincida con l'intera concessione o solo con una parte — l'ordinanza prevede che in quel caso il perimetro sia riportato in un elaborato grafico quotato, che però resta agli atti del Comune. Il guinzaglio è indicato come obbligatorio perché qui non si applica la deroga prevista per le aree recintate e attrezzate: sulle aree demaniali in cui è consentito il transito e l'accesso degli animali l'ordinanza prescrive sempre guinzaglio non superiore a un metro e mezzo e museruola al seguito. La scheda non ha coordinate: descrive un regime, non un luogo.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Cavallino-Treporti
Atto
Regolamento di Convivenza e tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 29/11/2009, articolo 9, articolo 10 commi 7, 8 e 9, articolo 16 comma 4 e articolo 17 del 29 novembre 2009
Originale
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