Veneto (VE)
Spiagge per cani a Eraclea
4 schede in archivio: 4 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Eraclea
Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Eraclea
ordinanza n. 33 del 06/05/2026, «Ordinanza di disciplina delle attività balneari», articolo 4.h «Accesso degli animali da affezione sull'arenile»
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 6 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Eraclea, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 4 spiagge di questa pagina: Aree in concessione di Eraclea Mare, Arenile di Eraclea Mare, Spiagge libere e battigia di Eraclea Mare, Aree dedicate agli animali autorizzabili nelle concessioni di Eraclea Mare.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza n. 33 del 6 maggio 2026 del Comune di Eraclea, articolo 4.h, ultimo alinea del comma 1»; «ordinanza n. 33 del 6 maggio 2026 del Comune di Eraclea, articolo 4.h»; «ordinanza n. 33 del 6 maggio 2026 del Comune di Eraclea, articolo 4.h, e articolo 4.f punto 4»; «ordinanza n. 33 del 6 maggio 2026 del Comune di Eraclea, articolo 4.h, ultimo alinea del comma 1; Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile, articolo 12; deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 500 del 19 aprile 2016, Allegato A».
Comune di Eraclea
Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28/11/2024, articolo 12 «Area Cani (Pet's Bau Beach)» e articolo 9
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 28 novembre 2024
- Quando l'abbiamo letto
- 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Eraclea, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Aree dedicate agli animali autorizzabili nelle concessioni di Eraclea Mare.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza n. 33 del 6 maggio 2026 del Comune di Eraclea, articolo 4.h, ultimo alinea del comma 1; Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile, articolo 12; deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 500 del 19 aprile 2016, Allegato A».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi i 2 luoghi di Eraclea sulla mappa
Dove il cane entra
4 spiagge
Aree in concessione di Eraclea Mare
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificatoL'ultimo alinea dell'articolo 4.h comma 1 dispone che «l'attraversamento delle aree in concessione al fine di raggiungere la battigia da parte degli animali d'affezione potrà avvenire solo attraverso gli accessi pubblici di cui al precedente punto c)», cioè via dei Lecci, via Marinella e via Abeti, e che «ne è vietata la sosta nelle aree concessionabili, ad eccezione dei chioschi, se non specificamente attrezzate e autorizzate». Lo stesso alinea aggiunge che i concessionari possono fare richiesta al Comune di rilascio di apposita autorizzazione per l'individuazione di un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione accompagnati, assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le normative vigenti e rispettando le prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2016 e dell'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile. Su tutto il litorale resta il divieto per i cani di entrare in acqua. Sono esclusi da obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati per il servizio di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S. e guidati da istruttori autorizzati. Le violazioni accertate in area demaniale marittima comportano da cento a mille euro ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della navigazione, con pagamento in misura ridotta di duecento euro.L'ordinanza dice tre cose su questo, e la terza è una piccola sorpresa che vale la pena conoscere. Prima: l'attraversamento delle aree in concessione per raggiungere la battigia può avvenire solo attraverso i tre accessi pubblici di via dei Lecci, via Marinella e via Abeti — non da un varco qualsiasi dello stabilimento. Seconda: nelle aree concessionabili la sosta con l'animale è vietata se non sono specificamente attrezzate e autorizzate. Terza: quel divieto di sosta è scritto «ad eccezione dei chioschi». È l'unico punto dell'ordinanza in cui il cane può stare fermo dentro una concessione senza che serva un'area attrezzata, e l'atto non aggiunge altro: non dice quali chioschi, né a quali condizioni, né se il gestore possa comunque rifiutare. Non lo interpretiamo oltre quello che c'è scritto. Resta comunque il divieto di ingresso in acqua per i cani, che l'ordinanza pone senza eccezioni di luogo. Non sappiamo quali stabilimenti ammettano i cani né a quali condizioni: il Comune non pubblica un elenco. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime che vale su tutte le concessioni dell'arenile, non un luogo.Fonte: Comune di Eraclea, ordinanza n. 33 del 06/05/2026, «Ordinanza di disciplina delle attività balneari», articolo 4.h «Accesso degli animali da affezione sull'arenile»Arenile di Eraclea Mare
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza di disciplina delle attività balneari di Eraclea ammette l'accesso degli animali da affezione sull'arenile di Eraclea Mare, e lo fa in attesa che entri in attuazione la variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata dal Consiglio comunale nel novembre duemilaventiquattro. Si entra soltanto dagli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti. Sulle spiagge libere — cioè l'arenile di libero transito e tutte le spiagge non date in concessione, battigia compresa, che l'atto considera comunque di pubblica fruizione — è ammesso solo il transito e non la sosta, e l'animale deve essere accompagnato da chi sia in grado di controllarlo. L'attraversamento delle aree in concessione per raggiungere la battigia può avvenire solo attraverso quegli stessi accessi pubblici, e nelle aree concessionabili la sosta è vietata, esclusi i chioschi, se l'area non è specificamente attrezzata e autorizzata. I concessionari possono chiedere al Comune l'autorizzazione per individuare un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, rispettando le prescrizioni della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 500 del 19 aprile 2016 e l'articolo 12 delle norme tecniche del Piano Particolareggiato dell'Arenile. Ai cani è vietato l'ingresso in acqua. Il cane può accedere solo se iscritto all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese d'origine, in regola con le vaccinazioni contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e con la profilassi antiparassitaria; per i cani provenienti dall'estero serve anche l'antirabbica. Ogni cane deve essere sottoposto a trattamento antiparassitario preventivo oppure portare un collare antipulci efficace. Il conduttore deve avere con sé il libretto sanitario in corso di validità, tenere il cane al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo ed essere dotato di museruola, morbida o rigida, obbligatoria solo in caso di pericolo. Servono paletta e sacchetti: le deiezioni solide vanno rimosse subito e conferite nei cestini, quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. Dove non c'è acqua corrente il conduttore deve portare acqua e contenitori per abbeverare l'animale, garantirgli il riparo all'ombra e controllarne il benessere. Vanno evitati latrati prolungati e comportamenti troppo vivaci o pericolosi, pena l'allontanamento dalla spiaggia; l'accesso è comunque vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Restano esclusi da obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati S.I.C.S. per il salvataggio, guidati da istruttori autorizzati. La responsabilità della conduzione e dei danni causati a terzi resta sempre del titolare dell'animale. Chi viola queste regole in area demaniale marittima rischia da cento a mille euro ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, con pagamento in misura ridotta di duecento euro; nelle altre aree pubbliche del Comune si applica la sanzione prevista dal regolamento comunale di disciplina delle attività civiche. La stagione balneare 2026 di Eraclea, fissata dallo stesso atto, va dal 16 maggio al 20 settembre. L'ordinanza è stata letta per intero: non pone limiti di taglia o di peso, non fissa fasce orarie di accesso per i cani e non individua un tratto di spiaggia comunale riservato alla permanenza degli animali.Questa scheda vale per tutto l'arenile di Eraclea Mare perché il Comune detta qui una regola sola, senza distinguere tratti: non è una raccolta incompleta, è la grana dell'atto. Il punto in mappa è quindi un orientamento sul litorale e non individua una spiaggia precisa. Cinque cose vanno dette. La prima, ed è la più importante per chi sta per partire: sulle spiagge libere l'ordinanza ammette solo il transito e non la sosta, quindi il cane può passare ma non fermarsi, e in acqua non può entrare. La seconda è che il Comune non individua un proprio tratto di spiaggia dove la permanenza sia consentita: la legge regionale veneta lo impone a ogni Comune costiero, e l'ordinanza gira invece ai concessionari la facoltà di chiedere l'autorizzazione per un'area dedicata. Quali stabilimenti l'abbiano chiesta e ottenuta non lo sappiamo: non esiste un elenco pubblicato dal Comune, e le condizioni pratiche dentro una concessione le pone il gestore. La terza è il fuori stagione: l'ordinanza è scritta per la stagione balneare 2026, dal 16 maggio al 20 settembre, e sugli altri mesi tace; noi non deduciamo, anche se la legge regionale, che consente l'accesso alle spiagge, resta comunque in vigore tutto l'anno. La quarta riguarda le date: la pagina d'ufficio del Comune dedicata alle ordinanze balneari pubblica ancora l'atto del 2023, mentre l'ordinanza 2026 è pubblicata nella sezione delle novità; abbiamo letto e usato quella del 2026. La quinta è la spiaggia della Laguna del Mort: sta nel territorio di Eraclea ed è dentro un sito Natura 2000, ma l'ordinanza parla dell'arenile di Eraclea Mare e obbliga a entrare dai tre accessi nominati, tutti a Eraclea Mare. Che cosa valga per il Mort non lo sappiamo e non lo inventiamo.Fonte: Comune di Eraclea, ordinanza n. 33 del 06/05/2026, «Ordinanza di disciplina delle attività balneari», articolo 4.h «Accesso degli animali da affezione sull'arenile»Spiagge libere e battigia di Eraclea Mare
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza di disciplina delle attività balneari di Eraclea ammette l'accesso degli animali da affezione sull'arenile di Eraclea Mare, e lo fa in attesa che entri in attuazione la variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata dal Consiglio comunale nel novembre duemilaventiquattro. Si entra soltanto dagli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti. Sulle spiagge libere — cioè l'arenile di libero transito e tutte le spiagge non date in concessione, battigia compresa, che l'atto considera comunque di pubblica fruizione — è ammesso solo il transito e non la sosta, e l'animale deve essere accompagnato da chi sia in grado di controllarlo. L'attraversamento delle aree in concessione per raggiungere la battigia può avvenire solo attraverso quegli stessi accessi pubblici, e nelle aree concessionabili la sosta è vietata, esclusi i chioschi, se l'area non è specificamente attrezzata e autorizzata. I concessionari possono chiedere al Comune l'autorizzazione per individuare un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, rispettando le prescrizioni della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 500 del 19 aprile 2016 e l'articolo 12 delle norme tecniche del Piano Particolareggiato dell'Arenile. Ai cani è vietato l'ingresso in acqua. Il cane può accedere solo se iscritto all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese d'origine, in regola con le vaccinazioni contro cimurro, leptospirosi e parvovirosi e con la profilassi antiparassitaria; per i cani provenienti dall'estero serve anche l'antirabbica. Ogni cane deve essere sottoposto a trattamento antiparassitario preventivo oppure portare un collare antipulci efficace. Il conduttore deve avere con sé il libretto sanitario in corso di validità, tenere il cane al guinzaglio non più lungo di un metro e mezzo ed essere dotato di museruola, morbida o rigida, obbligatoria solo in caso di pericolo. Servono paletta e sacchetti: le deiezioni solide vanno rimosse subito e conferite nei cestini, quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. Dove non c'è acqua corrente il conduttore deve portare acqua e contenitori per abbeverare l'animale, garantirgli il riparo all'ombra e controllarne il benessere. Vanno evitati latrati prolungati e comportamenti troppo vivaci o pericolosi, pena l'allontanamento dalla spiaggia; l'accesso è comunque vietato agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. Restano esclusi da obblighi e divieti i cani guida per non vedenti e ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati S.I.C.S. per il salvataggio, guidati da istruttori autorizzati. La responsabilità della conduzione e dei danni causati a terzi resta sempre del titolare dell'animale. Chi viola queste regole in area demaniale marittima rischia da cento a mille euro ai sensi dell'articolo 1164 comma 2 del Codice della Navigazione, con pagamento in misura ridotta di duecento euro; nelle altre aree pubbliche del Comune si applica la sanzione prevista dal regolamento comunale di disciplina delle attività civiche. La stagione balneare 2026 di Eraclea, fissata dallo stesso atto, va dal 16 maggio al 20 settembre. L'ordinanza è stata letta per intero: non pone limiti di taglia o di peso, non fissa fasce orarie di accesso per i cani e non individua un tratto di spiaggia comunale riservato alla permanenza degli animali.Va detto subito, perché è la cosa che fa sbagliare il viaggio: sulle spiagge libere di Eraclea Mare il cane può passare, non può fermarsi, e non può entrare in acqua. L'ordinanza scrive che «nelle spiagge libere è ammesso solo il transito, e non la sosta» e che «è vietato l'ingresso in acqua ai cani», e definisce spiagge libere l'arenile di libero transito e tutte le spiagge non in concessione né occupate per usi specifici, «comprendendo anche la fascia di battigia, che deve in ogni caso essere considerata di pubblica fruizione». Piantare l'ombrellone con il cane, quindi, l'ordinanza non lo consente da nessuna parte del litorale libero. Si entra solo da tre porte, e sono le sole nominate dall'atto: via dei Lecci, via Marinella e via Abeti. ⚠️ IL COMUNE NON INDIVIDUA NESSUN TRATTO PER LA PERMANENZA, e l'articolo 18 bis comma 1 bis della legge regionale veneta 60/1993 gliene impone almeno uno, entro il 30 marzo di ogni anno, «per il quale sia consentito l'accesso E la permanenza»: su questo atto l'obbligo regionale non risulta eseguito. Lo dichiariamo, non lo risolviamo. Tre cose non le sappiamo. La prima è che cosa preveda la variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile approvata con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 28 novembre 2024: l'ordinanza detta questa disciplina espressamente «nelle more dell'attuazione» di quella variante, il che significa che il quadro è transitorio e destinato a cambiare, e il piano non l'abbiamo letto. La seconda è il periodo: la stagione balneare 2026 di Eraclea va dal 16 maggio al 20 settembre, ma l'articolo sugli animali non si aggancia a quelle date e non dice che cosa valga fuori. La terza è il confine con la Laguna del Mort: l'atto parla dell'«arenile di Eraclea Mare» e obbliga a entrare dai tre accessi nominati, e su quel tratto non dice nulla di specifico.Fonte: Comune di Eraclea, ordinanza n. 33 del 06/05/2026, «Ordinanza di disciplina delle attività balneari», articolo 4.h «Accesso degli animali da affezione sull'arenile»Aree dedicate agli animali autorizzabili nelle concessioni di Eraclea Mare
Dati incompletiLimite di peso non verificatoL'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile si intitola «Area Cani (Pet's Bau Beach)», ed è l'articolo a cui l'ordinanza balneare rinvia. Letto per intero, dice come attrezzare e non dove: «in ciascuna area destinata all'accesso di cani al seguito di accompagnatori, in conformità all'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016, è prescritta la realizzazione di» cartellonistica multilingue, una struttura amovibile per il posto di sorveglianza non superiore a dieci metri quadrati, zone d'ombra, punti di abbeveraggio e servizi di doccia a uso esclusivo degli animali, appositi cestini, e interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia; l'accesso agli ambiti è delimitato da strutture amovibili e segnalato con cartelli su paletti in legno; lo specchio acqueo destinato alla balneazione dei cani è delimitato da panne galleggianti con parte immersa di almeno venti centimetri, per un'ampiezza massima di cinquanta metri lineari. L'articolo è puramente prestazionale, e non individua nessun tratto. Il riscontro è triplice: in tutte le Norme Tecniche non c'è nessun altro riferimento ai cani; l'elenco dei servizi di spiaggia dell'articolo 9 non comprende l'area cani; e nelle tavole di individuazione delle fasce funzionali la voce «area cani» non compare in legenda, che distingue soltanto le fasce di libero transito, di soggiorno all'ombra e dei servizi, la spiaggia libera, la vegetazione litoranea, i chioschi, i nuclei attrezzati, le postazioni di salvataggio, gli accessi e le tre Unità Minime di Intervento. La relazione tecnica della variante lo conferma: con la variante «si introduce uno specifico articolo rivolto a definire le attrezzature necessarie per le aree da riservare agli animali d'affezione», cioè «le modalità di realizzazione» dell'area cani. Il piano quindi NON individua un tratto dove il cane possa fermarsi a Eraclea Mare: dice a quali condizioni andrebbe attrezzato se qualcuno lo chiedesse.È l'unica strada che l'ordinanza lascia aperta perché a Eraclea Mare un cane possa fermarsi in spiaggia, e al momento non sappiamo se qualcuno l'abbia percorsa. L'atto si limita a dire che i concessionari «possono, all'uopo, fare richiesta al Comune di rilascio di apposita autorizzazione per l'individuazione di un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, accompagnati», nel rispetto della deliberazione di Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2016 e dell'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile. Non esiste un elenco pubblico delle autorizzazioni rilasciate, e non sappiamo se per la stagione 2026 ne sia stata rilasciata anche una sola: per questo la scheda dichiara dati incompleti e non ha coordinate. ✅ L'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione, che l'ordinanza richiama, l'abbiamo trovato e letto: si intitola «Area Cani (Pet's Bau Beach)» e prescrive che cosa un'area del genere debba avere — cartellonistica multilingue, un posto di sorveglianza amovibile non superiore a dieci metri quadrati, zone d'ombra, punti di abbeveraggio e docce a uso esclusivo degli animali, cestini, pulizia e risanamento periodici della sabbia, accesso delimitato da strutture amovibili e segnalato con cartelli su paletti in legno, e uno specchio acqueo per la balneazione dei cani delimitato da panne galleggianti con parte immersa di almeno venti centimetri per un'ampiezza massima di cinquanta metri. Ma è un articolo puramente prestazionale: dice COME attrezzare, non DOVE, e in tutto il piano non c'è nessuna localizzazione — l'area cani non compare né nell'elenco dei servizi di spiaggia dell'articolo 9 né nelle legende delle tavole delle fasce funzionali. Resta comunque, e vale anche qui, il divieto che l'ordinanza pone senza eccezioni di luogo: è vietato l'ingresso in acqua ai cani.Fonte: Comune di Eraclea, Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28/11/2024, articolo 12 «Area Cani (Pet's Bau Beach)» e articolo 9
Le aree di sgambamento a Eraclea
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Eraclea quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.