Veneto (RO)
Spiagge per cani a Porto Tolle
5 schede in archivio: 4 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Porto Tolle
Quello che leggi in questa pagina viene da 5 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Porto Tolle
ordinanza del Sindaco n. 49 del registro generale (n. 6 del registro particolare) dell'11/06/2026, «Disciplina delle attività balneari per l'anno 2026 – revoca e sostituzione ordinanza n. 40/2026», articoli 1, 8, 9 e 10
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 11 giugno 2026
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Porto Tolle, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 5 spiagge di questa pagina: Battigia di Boccasette, Barricata e Conchiglie davanti alle spiagge attrezzate, Tratto per cani della Spiaggia delle Conchiglie, Tratto per cani della Spiaggia di Barricata, Tratto per cani della Spiaggia di Boccasette, Aree in concessione e chioschi-bar del litorale di Porto Tolle.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articolo 8.3»; «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis»; «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 1.7, 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis»; «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 10.1, 10.2 e 10.3, e articolo 9.2; ordinanza comunale n. 114 del 13 novembre 2015, articolo 2».
Comune di Porto Tolle
planimetrie delle tre aree per cani allegate all'ordinanza sindacale n. 61 del 22/06/2018, che individuava le stesse aree in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 05/04/2018; l'ordinanza n. 44 del 20/06/2019 trascrive il dispositivo della deliberazione di Giunta n. 65 del 17/05/2019 tuttora vigente
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 22 giugno 2018
- Quando l'abbiamo letto
- 7 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Porto Tolle, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Tratto per cani della Spiaggia delle Conchiglie, Tratto per cani della Spiaggia di Barricata, Tratto per cani della Spiaggia di Boccasette.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis»; «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 1.7, 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis».
Comune di Porto Tolle
Regolamento di igiene urbana, tutela degli animali e norme di polizia veterinaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25/01/2023, articoli 17 e 18
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 25 gennaio 2023
- Quando l'abbiamo letto
- 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Porto Tolle, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 4 spiagge di questa pagina: Tratto per cani della Spiaggia delle Conchiglie, Tratto per cani della Spiaggia di Barricata, Tratto per cani della Spiaggia di Boccasette, Aree in concessione e chioschi-bar del litorale di Porto Tolle.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis»; «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 1.7, 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis»; «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 10.1, 10.2 e 10.3, e articolo 9.2; ordinanza comunale n. 114 del 13 novembre 2015, articolo 2».
Regione del Veneto
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo», articolo 18 bis (inserito dall'art. 3 della l.r. 19 giugno 2014, n. 17; commi 1 bis e 1 ter aggiunti dall'art. 5 della l.r. 23 febbraio 2016, n. 7)
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 28 dicembre 1993
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione del Veneto, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Tratto per cani della Spiaggia delle Conchiglie, Tratto per cani della Spiaggia di Barricata, Tratto per cani della Spiaggia di Boccasette.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis»; «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 1.7, 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis».
Regione del Veneto — Giunta regionale
deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2016, «Linee guida ai Comuni costieri per l'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60», Allegato A
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 19 aprile 2016
- Quando l'abbiamo letto
- fra il 6 agosto 2026 e il 7 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione del Veneto — Giunta regionale, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Tratto per cani della Spiaggia di Boccasette.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articoli 8.2, 8.3, 8.4 e 9; deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019; legge regionale del Veneto 60/1993, articolo 18 bis».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi i 3 luoghi di Porto Tolle sulla mappa
Dove il cane entra
4 spiagge
Tratto per cani della Spiaggia delle Conchiglie
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019, che individua le tre aree e che ogni ordinanza balneare da allora richiama, non è pubblicata: il registro delle delibere del portale del Comune parte dal 1° gennaio 2024 e l'albo pretorio storico è disabilitato. Il suo dispositivo è però trascritto per intero nell'ordinanza sindacale n. 44 del 20 giugno 2019, che lo riporta con la stessa formulazione poi ripetuta ogni anno fino al 2026 e che rinvia a tre allegati planimetrici. Quegli allegati non sono caricati su nessuna ordinanza balneare dal 2019 in poi, ma sono allegati all'ordinanza n. 61 del 22 giugno 2018, che individuava le stesse tre aree in attuazione della deliberazione di Giunta n. 71 del 5 aprile 2018: tre immagini satellitari con l'area per cani evidenziata da un rettangolo verde, centrate su 45°01'39.80" N 12°25'23.23" E per Boccasette, 44°50'28.74" N 12°27'24.53" E per Conchiglie e 44°51'02.26" N 12°28'04.61" E per Barricata. L'ordinanza del 2018 aggiunge un dettaglio che le versioni successive hanno perso: le aree sono «segnalate da apposita cartellonistica multilingue e dotate di appositi cestini per i rifiuti», e su di esse il servizio di salvamento non è garantito. La catena delle delibere che si sono succedute — n. 105 del 21/06/2016, n. 75 del 04/05/2017, n. 71 del 05/04/2018, n. 65 del 17/05/2019 — è ricostruibile solo dai «visto» delle ordinanze: nessuna di quelle delibere è pubblicata, e nessuna delibera successiva sugli animali compare nei registri 2024, 2025 e 2026.Il punto in mappa è il punto di monitoraggio delle acque di balneazione «Conchiglie nord» del decreto regionale n. 48 del 13 febbraio 2026: orienta sulla spiaggia, non individua il tratto riservato ai cani, che l'ordinanza colloca «dopo il primo stabilimento» con cento metri di fronte mare e che sul posto è segnalato. Quale sia il primo stabilimento, e da quale direzione si conti, l'atto non lo dice. Restano tre cose. La prima è una contraddizione dentro l'atto, che non risolviamo al posto suo: l'articolo 8.2 scrive che qui la balneazione è consentita agli animali, l'articolo 9.7 dello stesso documento scrive che l'accesso allo specchio acqueo non è mai consentito agli animali da compagnia. La seconda: gli accompagnatori dovranno mantenersi a riva perché il servizio di salvamento non è garantito, e l'articolo 8.3 vieta l'accesso degli animali lungo la battigia davanti alle zone di spiaggia attrezzata. La terza è il guinzaglio: l'articolo 9.2 prescrive guinzaglio e museruola sempre sulle aree libere e subito dopo limita l'obbligo di guinzaglio a un metro e mezzo al fuori dall'area di permanenza degli animali; noi riportiamo la prima frase, che è la più restrittiva e riguarda espressamente le aree libere.Fonte: Comune di Porto Tolle, planimetrie delle tre aree per cani allegate all'ordinanza sindacale n. 61 del 22/06/2018, che individuava le stesse aree in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 05/04/2018; l'ordinanza n. 44 del 20/06/2019 trascrive il dispositivo della deliberazione di Giunta n. 65 del 17/05/2019 tuttora vigenteTratto per cani della Spiaggia di Barricata
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019, che individua le tre aree e che ogni ordinanza balneare da allora richiama, non è pubblicata: il registro delle delibere del portale del Comune parte dal 1° gennaio 2024 e l'albo pretorio storico è disabilitato. Il suo dispositivo è però trascritto per intero nell'ordinanza sindacale n. 44 del 20 giugno 2019, che lo riporta con la stessa formulazione poi ripetuta ogni anno fino al 2026 e che rinvia a tre allegati planimetrici. Quegli allegati non sono caricati su nessuna ordinanza balneare dal 2019 in poi, ma sono allegati all'ordinanza n. 61 del 22 giugno 2018, che individuava le stesse tre aree in attuazione della deliberazione di Giunta n. 71 del 5 aprile 2018: tre immagini satellitari con l'area per cani evidenziata da un rettangolo verde, centrate su 45°01'39.80" N 12°25'23.23" E per Boccasette, 44°50'28.74" N 12°27'24.53" E per Conchiglie e 44°51'02.26" N 12°28'04.61" E per Barricata. L'ordinanza del 2018 aggiunge un dettaglio che le versioni successive hanno perso: le aree sono «segnalate da apposita cartellonistica multilingue e dotate di appositi cestini per i rifiuti», e su di esse il servizio di salvamento non è garantito. La catena delle delibere che si sono succedute — n. 105 del 21/06/2016, n. 75 del 04/05/2017, n. 71 del 05/04/2018, n. 65 del 17/05/2019 — è ricostruibile solo dai «visto» delle ordinanze: nessuna di quelle delibere è pubblicata, e nessuna delibera successiva sugli animali compare nei registri 2024, 2025 e 2026.⚠️ La descrizione di questo tratto è CAMBIATA fra un'ordinanza e l'altra, e nessuno lo dice: fino al 2025 l'atto lo collocava «dopo il punto di ristoro Molo 104», l'ordinanza in vigore dal 2026 scrive invece «a sinistra del ponte, dopo l'ultimo punto di ristoro». Non sappiamo se sia lo stesso posto descritto in modo diverso o un posto diverso, e non lo decidiamo. Il ponte è la passerella galleggiante che collega Barricata alla terraferma, e i suoi orari li fissa l'articolo 1.7 della stessa ordinanza: si arriva alla spiaggia solo quando la passerella è aperta. Prima di tutto una cosa pratica che vale per chiunque, con o senza cane: a Barricata si arriva su una passerella galleggiante, e la passerella ha orari di apertura fissati dall'ordinanza. Fuori da quegli orari la spiaggia non è raggiungibile a piedi, e i chioschi e le strutture balneari chiudono mezz'ora prima del ponte. Il punto in mappa è il punto di monitoraggio delle acque di balneazione «Barricata-centro» del decreto regionale n. 48 del 13 febbraio 2026: orienta sulla spiaggia, non individua il tratto riservato ai cani, che l'ordinanza colloca «a sinistra del ponte, dopo l'ultimo punto di ristoro» e che è l'unico dei tre a non avere un fronte mare dichiarato in metri. Restano tre cose. La prima è una contraddizione dentro l'atto, che non risolviamo: l'articolo 8.2 scrive che qui la balneazione è consentita agli animali, l'articolo 9.7 scrive che l'accesso allo specchio acqueo non è mai consentito agli animali da compagnia; se il cane possa fare il bagno, quindi, non lo affermiamo. La seconda: l'ordinanza avverte che gli accompagnatori dovranno mantenersi a riva perché il servizio di salvamento non è garantito, e l'articolo 8.3 vieta l'accesso degli animali lungo la battigia davanti alle zone di spiaggia attrezzata. La terza è il guinzaglio: l'articolo 9.2 prescrive guinzaglio e museruola sempre sulle aree libere e nella frase successiva limita l'obbligo di guinzaglio a un metro e mezzo al fuori dall'area di permanenza degli animali; noi riportiamo la prima frase, che è la più restrittiva e riguarda espressamente le aree libere.Fonte: Comune di Porto Tolle, planimetrie delle tre aree per cani allegate all'ordinanza sindacale n. 61 del 22/06/2018, che individuava le stesse aree in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 05/04/2018; l'ordinanza n. 44 del 20/06/2019 trascrive il dispositivo della deliberazione di Giunta n. 65 del 17/05/2019 tuttora vigenteTratto per cani della Spiaggia di Boccasette
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 17 maggio 2019, che individua le tre aree e che ogni ordinanza balneare da allora richiama, non è pubblicata: il registro delle delibere del portale del Comune parte dal 1° gennaio 2024 e l'albo pretorio storico è disabilitato. Il suo dispositivo è però trascritto per intero nell'ordinanza sindacale n. 44 del 20 giugno 2019, che lo riporta con la stessa formulazione poi ripetuta ogni anno fino al 2026 e che rinvia a tre allegati planimetrici. Quegli allegati non sono caricati su nessuna ordinanza balneare dal 2019 in poi, ma sono allegati all'ordinanza n. 61 del 22 giugno 2018, che individuava le stesse tre aree in attuazione della deliberazione di Giunta n. 71 del 5 aprile 2018: tre immagini satellitari con l'area per cani evidenziata da un rettangolo verde, centrate su 45°01'39.80" N 12°25'23.23" E per Boccasette, 44°50'28.74" N 12°27'24.53" E per Conchiglie e 44°51'02.26" N 12°28'04.61" E per Barricata. L'ordinanza del 2018 aggiunge un dettaglio che le versioni successive hanno perso: le aree sono «segnalate da apposita cartellonistica multilingue e dotate di appositi cestini per i rifiuti», e su di esse il servizio di salvamento non è garantito. La catena delle delibere che si sono succedute — n. 105 del 21/06/2016, n. 75 del 04/05/2017, n. 71 del 05/04/2018, n. 65 del 17/05/2019 — è ricostruibile solo dai «visto» delle ordinanze: nessuna di quelle delibere è pubblicata, e nessuna delibera successiva sugli animali compare nei registri 2024, 2025 e 2026.Il punto in mappa è il punto di monitoraggio delle acque di balneazione «Boccasette-centro» del decreto regionale n. 48 del 13 febbraio 2026: orienta sulla spiaggia, non individua il tratto riservato ai cani, che l'ordinanza colloca «dopo il punto di ristoro Scano Palo» con cento metri di fronte mare e che sul posto è segnalato. Quattro cose vanno dette. La prima è una contraddizione dentro l'atto, che non risolviamo al posto suo: l'articolo 8.2 scrive che qui la balneazione è consentita agli animali, l'articolo 9.7 dello stesso documento scrive che l'accesso allo specchio acqueo non è mai consentito agli animali da compagnia. Se il cane possa fare il bagno, quindi, non lo affermiamo. La seconda: l'ordinanza avverte che gli accompagnatori dovranno mantenersi a riva perché nelle zone libere il servizio di salvamento non è previsto, e lo ripete in maiuscolo all'articolo 8.4. La terza: l'articolo 8.3 vieta l'accesso degli animali lungo la battigia nel tratto fronte mare corrispondente alle zone di spiaggia attrezzata, quindi davanti agli stabilimenti la riva non si percorre. La quarta riguarda il guinzaglio: l'articolo 9.2 dice che sulle aree libere sono sempre prescritti guinzaglio e museruola, e subito dopo limita l'obbligo di guinzaglio a un metro e mezzo al «fuori dall'area di permanenza degli animali d'affezione». Noi riportiamo la prima frase, che è la più restrittiva e riguarda espressamente le aree libere, ma la tensione fra le due c'è ed è nell'atto. Va detto infine che i tre tratti per cani del Comune sono stati individuati con la delibera di Giunta n. 65 del 2019, che non abbiamo letto: l'ordinanza ne riporta il contenuto, la delibera in sé non è raggiungibile dal registro che abbiamo consultato.Fonte: Comune di Porto Tolle, planimetrie delle tre aree per cani allegate all'ordinanza sindacale n. 61 del 22/06/2018, che individuava le stesse aree in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 05/04/2018; l'ordinanza n. 44 del 20/06/2019 trascrive il dispositivo della deliberazione di Giunta n. 65 del 17/05/2019 tuttora vigenteAree in concessione e chioschi-bar del litorale di Porto Tolle
Dati incompletiLimite di peso non verificatoIl Regolamento di igiene urbana, tutela degli animali e norme di polizia veterinaria di Porto Tolle è l'atto che dice il verso, e lo dice in positivo: all'articolo 17 comma 2 stabilisce che agli animali da compagnia «è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge». Al comma 4 aggiunge che il Comune, nell'ambito di giardini, parchi pubblici e spiagge, «può individuare e delimitare spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature, acqua e contenitori», e che «in tali spazi gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del proprietario». È il regolamento che spiega la formulazione dell'articolo 9.2 dell'ordinanza balneare, dove l'obbligo di guinzaglio è scritto «fuori dall'area di permanenza degli animali d'affezione»; ma la frase precedente dello stesso 9.2 dice che «sulle aree libere è sempre prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola», e le tre aree per cani stanno in spiaggia libera. La contraddizione è dentro l'atto e non la risolviamo: la scheda dichiara il guinzaglio obbligatorio, che è la lettura prudente. L'articolo 18 del regolamento riguarda invece i locali: cani e gatti «hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, salvo in quelli nei quali vengono venduti prodotti alimentari», e l'esercente ha comunque la facoltà di non ammetterli «previa idonea segnalazione all'ingresso»; sono esclusi dal divieto i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile.Qui l'ordinanza dà una garanzia e lascia in bianco tutto il resto. La garanzia: anche dentro le aree in concessione deve essere sempre consentito l'accesso per il passaggio sulle infrastrutture di uso comune, come i percorsi pedonali — con l'obbligo per il conduttore di evitare che l'animale si fermi a urinare o defecare, e comunque di rimuovere le deiezioni. Il bianco: che cosa si possa fare oltre il passaggio lo decide il concessionario, che deve solo comunicare al Comune le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali; quelle comunicazioni il Comune non le pubblica, e noi non le abbiamo. Non sappiamo quali stabilimenti ammettano i cani, a quali condizioni, in quale parte dell'area, con quale supplemento. Per i chioschi-bar-ristorante l'ordinanza è più esplicita — i titolari possono ammettere clienti con cani previa comunicazione al Comune delle regole che intendono adottare, di cui devono dare adeguata pubblicità ai propri clienti — ma anche qui l'elenco di chi lo abbia fatto non esiste come documento pubblico. ⚠️ Non abbiamo letto l'ordinanza comunale n. 114 del 13 novembre 2015, richiamata all'articolo 10.3 e fatta salva: non risulta pubblicata sul registro delle ordinanze del Comune, che parte da anni più recenti. Non è quindi vero che abbiamo letto per intero tutto ciò che disciplina questo regime, e per questo la scheda non dichiara «nessun limite di peso». La scheda non ha coordinate: descrive un regime che vale su tre litorali diversi.Fonte: Comune di Porto Tolle, Regolamento di igiene urbana, tutela degli animali e norme di polizia veterinaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 25/01/2023, articoli 17 e 18
Un luogo di Porto Tolle dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Porto Tolle nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Battigia di Boccasette, Barricata e Conchiglie davanti alle spiagge attrezzate
Qui il cane non può entrare dal 16 maggio 2026 al 14 maggio 2027.
È il divieto che cambia il modo di arrivare all'area per cani, e sta in una riga sola dell'ordinanza: «è vietato l'accesso degli animali ai suddetti tratti di arenile lungo la battigia, nel tratto fronte mare corrispondente alle zone di spiaggia attrezzata». Il bagnasciuga davanti agli stabilimenti non è quindi una via di transito verso il tratto libero dedicato ai cani, e l'ordinanza non indica quale sia l'alternativa: dice solo, all'articolo 10.2, che anche nelle aree in concessione deve essere sempre consentito l'accesso per il passaggio sulle infrastrutture di uso comune, come i percorsi pedonali. Dove finisca esattamente la zona attrezzata di ciascuna delle tre spiagge l'atto non lo dice, e la scheda per questo non ha coordinate: il divieto vale su tre tratti distinti e distanti, e un punto solo ne indicherebbe uno. Non sappiamo nemmeno se sul posto ci sia una segnaletica che marchi il confine: l'ordinanza prescrive la segnalazione delle tre aree per cani, non del divieto sulla battigia.
Lo dispone ordinanza del Sindaco di Porto Tolle n. 49 dell'11 giugno 2026, articolo 8.3.
Le aree di sgambamento a Porto Tolle
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Porto Tolle quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.