Tutte le spiagge di San Michele al Tagliamento
Scheda della spiaggia
Area libera per animali d'affezione di Bibione Est
San Michele al Tagliamento (VE) · Veneto
Arenile libero di Bibione Est, a est di Via del Mare, Bibione, San Michele al Tagliamento (VE)

Che cosa dice l'ordinanza
Le linee guida regionali venete spiegano perché un'area come questa deve esistere e a quali condizioni si usa. Entro il trenta marzo di ogni anno i Comuni costieri individuano i tratti di spiaggia in cui l'accesso agli animali d'affezione è vietato, almeno un tratto per Comune in cui invece è consentito, e almeno uno specchio acqueo a uso pubblico, in sicurezza con apposito servizio di salvataggio a carico del Comune o del concessionario, a cui gli animali accompagnati abbiano accesso, delimitato da attrezzatura galleggiante e segnalato da cartelli multilingue. I Comuni devono darne pubblicità sul proprio sito e comunicarlo alla Regione, pubblicando almeno la planimetria delle aree accessibili, i percorsi di transito, gli attraversamenti per arrivare allo specchio acqueo, gli obblighi e le sanzioni, e devono mettere cartelli almeno in italiano, inglese e tedesco. Per chi usa le aree demaniali libere le linee guida chiedono libretto sanitario in corso di validità, cane identificato con microchip o tatuaggio, collare antipulci o antiparassitario equivalente, riserva d'acqua, guinzaglio da non più di un metro e mezzo fuori dall'area di permanenza degli animali, museruola rigida o morbida al seguito, paletta e sacchetti. Vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e la presenza di cani con patologie cardiovascolari, e ammette al massimo cinque cani per volta nello specchio acqueo dedicato, con il conduttore in acqua. Il periodo di riferimento è la stagione balneare, intesa di massima dal primo maggio al trenta settembre, e le linee guida chiedono ai Comuni di disciplinare con regolamenti e ordinanze anche il periodo dal primo ottobre al trenta aprile.
Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile del Comune di San Michele al Tagliamento, Norme Tecniche di Attuazione, articolo 8 comma 9; ordinanza n. 63 del 14 maggio 2026, articolo 12 comma 2 lettera q). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani, gatti.
- L'ordinanza balneare 2026 e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato dell'Arenile sono state lette per intero e non pongono limiti di taglia o di peso né fasce orarie; NON lo dichiariamo però come «nessun limite», perché l'ordinanza comunale n. 42/2016, che l'ordinanza balneare indica come disciplina di dettaglio del transito e della permanenza dei cani in arenile, non è pubblicata e non l'abbiamo letta. Le linee guida regionali del 2016, che valgono per tutti i Comuni costieri veneti, pongono invece condizioni sul cane e sul conduttore: il cane deve essere identificato con microchip o tatuaggio, il conduttore deve avere con sé il libretto sanitario in corso di validità, il cane deve portare un collare antipulci o un antiparassitario equivalente, e per i cani provenienti dall'estero resta obbligatoria la vaccinazione antirabbica. Il conduttore deve avere con sé acqua e una ciotola, una museruola rigida o morbida da mettere in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle autorità, paletta e sacchetti; le deiezioni solide vanno raccolte subito e messe nei contenitori, quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. Se la sosta è prolungata serve un ombrellone per fare ombra all'animale. Non possono entrare i cani con sindrome aggressiva e le femmine in calore, ed è vietato portare in spiaggia cani con patologie cardiovascolari. Nello specchio acqueo dedicato possono fare il bagno al massimo cinque cani per volta, e solo con il conduttore in acqua; finito il bagno il cane torna al guinzaglio. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare, e del danno risponde il proprietario.
Dove si trova
Arenile libero di Bibione Est, a est di Via del Mare, Bibione, San Michele al Tagliamento (VE)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questo è uno dei due settori di arenile libero che il Comune di San Michele al Tagliamento individua come aree in cui l'accesso e la permanenza degli animali d'affezione sono consentiti. La localizzazione che riportiamo — «Bibione Est, a est di Via del Mare» — è esattamente la formula del piano dell'arenile, e non di più: il piano non dà coordinate né misure, quindi questa scheda non compare in mappa e il confine vero è quello dei cartelli sul posto. Tre cose non le sappiamo. La prima è che cosa dica l'ordinanza comunale n. 42/2016, che l'ordinanza balneare 2026 richiama come disciplina di dettaglio del transito e della permanenza in queste aree: non risulta pubblicata sul sito rifatto del Comune e non l'abbiamo letta. La seconda è il guinzaglio. Non lo dichiariamo come obbligatorio perché gli atti che abbiamo letto si contraddicono e noi non scegliamo al posto loro: la legge regionale veneta impone guinzaglio e museruola in tutte le aree pubbliche comprese le spiagge, mentre le linee guida regionali del 2016 prescrivono il guinzaglio da non più di un metro e mezzo «fuori dall'area di permanenza degli animali di affezione», facendo salve le aree per cani individuate dai Comuni, e la stessa legge regionale consente agli animali di muoversi liberi negli spazi a loro destinati. Sul posto vale quello che dicono i cartelli. La terza è lo specchio acqueo: il piano dell'arenile prescrive, per ciascuna area dedicata ai cani, un tratto di mare delimitato da panne galleggianti largo al massimo cinquanta metri, ma nessuno degli atti che abbiamo letto dichiara se e dove sia stato realizzato qui.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione del Veneto
- Atto
- deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 19 aprile 2016, Allegato A, «Linee guida per i Comuni del litorale veneto per l'accesso in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati e altri animali d'affezione», punti 4, 5 e 7 del 19 aprile 2016
- Originale
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