Scheda della spiaggia
Aree per cani autorizzate dentro le concessioni del litorale veneziano
Venezia (VE) · Veneto
Stabilimenti balneari e aree in concessione demaniale marittima del litorale del Comune di Venezia, isole del Lido e di Pellestrina (VE)

Che cosa dice l'ordinanza
Oltre alla spiaggia cani pubblica del Lido, l'ordinanza consente ai concessionari di dedicare agli animali d'affezione una porzione della propria area. Non è una liberalità: è un'attività soggetta ad autorizzazione, che l'articolo 5 elenca due volte — l'individuazione di aree o specchi acquei dedicati all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione accompagnati, e l'individuazione o la modifica, dentro la concessione, di aree attrezzate con posti all'ombra per l'accoglienza di cani e del relativo specchio acqueo. Il concessionario deve presentare istanza via posta elettronica certificata al Settore competente in materia di demanio marittimo prima di iniziare qualsiasi intervento, descrivendo il progetto, e resta subordinato al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri dell'ente concedente; la domanda passa dal parere del Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici. Dove l'area sia stata autorizzata, il concessionario può consentire la balneazione negli specchi acquei appositamente individuati e segnalati da apposita cartellonistica, a un massimo di cinque cani contemporaneamente e in presenza del conduttore, con l'obbligo di riassicurare il cane al guinzaglio al termine del bagno; i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. Per le concessioni interne alle aree naturali protette di San Nicolò, Alberoni e Ca' Roman l'ordinanza impone in più una recinzione adeguata sull'intero perimetro dell'area, l'obbligo di informare gli utenti sulle norme di conduzione dei cani vicino alle dune e alle aree di nidificazione, e la procedura di valutazione di incidenza ambientale. Fuori da queste aree autorizzate, l'articolo 3 vieta di condurre animali sull'arenile in concessione, anche con museruola e guinzaglio.
ordinanza sulle attività balneari 2026 del Comune di Venezia, protocollo OR/2026/363 del 15 maggio 2026, articolo 5 lettere h) e k), articolo 7 comma 4 e articolo 9 comma 6. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza comunale è stata letta per intero e non pone limiti di taglia o di peso; le condizioni che pone sono a carico del concessionario e del conduttore. Il concessionario deve attrezzare l'area con cartellonistica multilingue, cestini per i rifiuti, palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una doccia a uso esclusivo degli animali, e garantire pulizia e risanamento periodici della sabbia; deve ammettere solo cani con documentazione sanitaria valida che provi vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e iscrizione all'anagrafe canina nazionale o del paese di provenienza, con tutti gli adempimenti sanitari italiani per i cani provenienti dall'estero; deve assicurare che ogni cane possa in qualunque momento ripararsi all'ombra e accedere a una propria ciotola d'acqua sempre presente, rifornita, pulita e di dimensione adeguata; deve vietare l'accesso ai cani con patologie incompatibili con la sosta in spiaggia o trasmissibili ad altri animali, a quelli con atteggiamenti aggressivi e alle femmine in calore. Il conduttore deve tenere il cane al guinzaglio di lunghezza massima di un metro e mezzo dove previsto, munirlo di collare antipulci o dispositivo antiparassitario equivalente, portare con sé una museruola rigida o morbida da usare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità, rimuovere subito le deiezioni solide e dilavare con abbondante acqua di mare quelle liquide. I singoli concessionari possono avere regole proprie, che il Comune non regola.
Dove si trova
Stabilimenti balneari e aree in concessione demaniale marittima del litorale del Comune di Venezia, isole del Lido e di Pellestrina (VE)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questa scheda descrive un regime, non un luogo che sappiamo indicare: l'ordinanza dedica un articolo intero alle aree per cani che i concessionari possono aprire dentro la propria concessione, e ne detta le condizioni una per una, ma non pubblica l'elenco di chi le ha aperte. È la differenza fra poter entrare e no, e il Comune non la rende pubblica: quali stabilimenti del Lido e di Pellestrina abbiano ottenuto l'autorizzazione lo si sa solo chiedendo sul posto. Non sappiamo nemmeno quante siano state effettivamente allestite nella stagione in corso, né a quale prezzo, né con quali orari, né quali abbiano ottenuto anche lo specchio acqueo per il bagno dei cani: l'autorizzazione a individuare un'area e quella a individuare lo specchio acqueo davanti sono due cose distinte e l'ordinanza le elenca separatamente. Per questo la scheda non ha coordinate. Dentro il sito Natura 2000 di San Nicolò, Alberoni e Ca' Roman queste aree sono soggette a valutazione di incidenza ambientale e devono essere recintate sull'intero perimetro; fuori, l'ordinanza non prescrive la recinzione e noi non la diamo per scontata.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Venezia
- Atto
- «Ordinanza sulle attività balneari 2026», protocollo c_l736 OR/2026/363 del 15/05/2026, articolo 1, articolo 4 lettera j), articolo 7 e articolo 9 del 15 maggio 2026
- Originale
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