| Montalto di CastroVT · 4 schede | | - La regola che sta sopra ai Comuni del Lazio, in materia di cani sugli arenili, non è una legge regionale ma un regolamento regionale, ed è di natura urbanistica.
Il testo intero, e gli orariLa regola che sta sopra ai Comuni del Lazio, in materia di cani sugli arenili, non è una legge regionale ma un regolamento regionale, ed è di natura urbanistica. Il regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», dispone all'articolo 16 comma 8: «I comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». Non è un permesso generale di accesso e non è un divieto: è un compito assegnato ai Comuni in sede di Piano di Utilizzazione degli Arenili, temperato dall'inciso «ove possibile», senza quota minima e senza termine. Il regolamento consente inoltre agli stabilimenti balneari (articolo 4) e ai punti ristoro (articolo 9) di offrire fra i servizi «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza»: anche qui una facoltà del concessionario, non un obbligo. L'articolo 2 comma 1 impone ai Comuni di riservare alla pubblica fruizione almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di competenza, ma quella quota riguarda le spiagge libere in generale e non gli animali. Il testo è quello coordinato pubblicato dalla Regione Lazio ed è stato letto per intero alla ricerca delle parole «cani», «cane» e «animali»: non contiene altre disposizioni sull'accesso degli animali alle spiagge, non fissa limiti di taglia o di peso e non stabilisce orari. - L'ordinanza balneare 2026 del Comune di Montalto di Castro, n. 3 del 29 aprile 2026, pone all'articolo 4.3 il divieto di condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, sugli arenili durante il periodo della balneazione, ed esclude dal divieto i cani guida per non vedenti muniti di brevetto, i cani abilitati al soccorso in regolare servizio coordinato dall'Autorità Marittima e le spiagge libere individuate con deliberazione di Giunta Comunale e dedicate agli utenti accompagnati da animali d'affezione, dove valgono le disposizioni esposte sulla cartellonistica più quattro prescrizioni dell'ordinanza: paletta e sacchetti al seguito, vaccinazioni in regola, iscrizione all'anagrafe canina, guinzaglio e museruola.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare 2026 del Comune di Montalto di Castro, n. 3 del 29 aprile 2026, pone all'articolo 4.3 il divieto di condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, sugli arenili durante il periodo della balneazione, ed esclude dal divieto i cani guida per non vedenti muniti di brevetto, i cani abilitati al soccorso in regolare servizio coordinato dall'Autorità Marittima e le spiagge libere individuate con deliberazione di Giunta Comunale e dedicate agli utenti accompagnati da animali d'affezione, dove valgono le disposizioni esposte sulla cartellonistica più quattro prescrizioni dell'ordinanza: paletta e sacchetti al seguito, vaccinazioni in regola, iscrizione all'anagrafe canina, guinzaglio e museruola. Sono sempre proibiti gli animali con sindrome aggressiva e le femmine in periodo estrale, e sempre vietati gli animali di taglia grande (equini e similari) quando la spiaggia è frequentata da bagnanti. L'articolo 4.4 riconosce inoltre ai concessionari degli stabilimenti la facoltà, previa autorizzazione del Comune e delle autorità sanitarie, di individuare aree per gli animali, con postazioni ad almeno 5 metri dai limiti della concessione, non oltre il 10 per cento delle postazioni totali, divieto per animali aggressivi e femmine in estro, non più di 5 cani in acqua per volta negli orari di balneazione e obbligo per l'animale di restare sotto l'ombrellone con il padrone. L'articolo 6.3 conferma il divieto sulle spiagge libere «tranne che nei tratti dedicati e allo scopo individuati dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale». L'articolo 2.1 fissa la stagione balneare dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre. L'atto è stato letto per intero e non pone limiti di peso o di taglia per i cani né fasce orarie. - Le «Disposizioni per accesso alla spiaggia libera con animali d'affezione (cani e gatti)» pubblicate dal Comune di Montalto di Castro, richiamate dalla deliberazione di Giunta n. 95/2026 come testo dei cartelli in vigore, valgono per tutte e tre le spiagge dedicate e prevedono: utilizzo dall'alba al tramonto nel periodo della stagione balneare; numero limite di bagnanti con animali proporzionato alla superficie, su eventuale valutazione delle Autorità competenti; animale tatuato, per i cani, e munito di documentazione sanitaria della profilassi vaccinale e di certificato veterinario di buona salute non più vecchio di 30 giorni; collare antipulci prima dell'accesso; guinzaglio di almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, anche a un paletto tipo asta dell'ombrellone infisso nella sabbia; obbligo per l'accompagnatore di impedire che l'animale raggiunga i vicini, di tenere una ciotola d'acqua sempre accessibile e di garantire l'ombra; rimozione delle deiezioni solide nei contenitori dei rifiuti e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare; accesso al mare per non più di 5 cani per volta, con presenza del proprietario e riaggancio immediato del guinzaglio all'uscita; obbligo di evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, con allontanamento a insindacabile giudizio del personale di vigilanza; divieto assoluto per animali con sindrome aggressiva e per le femmine in periodo estrale; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia ogni due ore circa; divieto di lasciare gli animali incustoditi e liberi di vagare.
Il testo intero, e gli orariLe «Disposizioni per accesso alla spiaggia libera con animali d'affezione (cani e gatti)» pubblicate dal Comune di Montalto di Castro, richiamate dalla deliberazione di Giunta n. 95/2026 come testo dei cartelli in vigore, valgono per tutte e tre le spiagge dedicate e prevedono: utilizzo dall'alba al tramonto nel periodo della stagione balneare; numero limite di bagnanti con animali proporzionato alla superficie, su eventuale valutazione delle Autorità competenti; animale tatuato, per i cani, e munito di documentazione sanitaria della profilassi vaccinale e di certificato veterinario di buona salute non più vecchio di 30 giorni; collare antipulci prima dell'accesso; guinzaglio di almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, anche a un paletto tipo asta dell'ombrellone infisso nella sabbia; obbligo per l'accompagnatore di impedire che l'animale raggiunga i vicini, di tenere una ciotola d'acqua sempre accessibile e di garantire l'ombra; rimozione delle deiezioni solide nei contenitori dei rifiuti e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare; accesso al mare per non più di 5 cani per volta, con presenza del proprietario e riaggancio immediato del guinzaglio all'uscita; obbligo di evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, con allontanamento a insindacabile giudizio del personale di vigilanza; divieto assoluto per animali con sindrome aggressiva e per le femmine in periodo estrale; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia ogni due ore circa; divieto di lasciare gli animali incustoditi e liberi di vagare. Il testo rinvia infine alle vigenti ordinanze balneari della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e del Comune. Non pone limiti di peso né di taglia e non nomina la museruola. - Il documento «Disposizioni per accesso alla spiaggia libera con animali d'affezione (cani e gatti)», pubblicato dal Comune di Montalto di Castro nella sezione «Stagione balneare» del sito istituzionale e richiamato dalla deliberazione di Giunta n. 95/2026 come testo della cartellonistica in vigore, elenca undici prescrizioni.
Il testo intero, e gli orariIl documento «Disposizioni per accesso alla spiaggia libera con animali d'affezione (cani e gatti)», pubblicato dal Comune di Montalto di Castro nella sezione «Stagione balneare» del sito istituzionale e richiamato dalla deliberazione di Giunta n. 95/2026 come testo della cartellonistica in vigore, elenca undici prescrizioni. L'utilizzo dell'area è consentito dall'alba al tramonto nel periodo della stagione balneare. L'accesso è consentito a un numero limite di bagnanti accompagnati da animali, proporzionato alla superficie e compatibile con il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, su eventuale valutazione delle Autorità competenti. Ogni animale può accedervi se tatuato, limitatamente ai cani, e munito di documentazione sanitaria attestante la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e di certificazione veterinaria di buona salute rilasciata da non più di 30 giorni dal veterinario curante. Prima di accedere alla spiaggia l'animale deve essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia va tenuto a guinzaglio lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, eventualmente a un paletto tipo asta dell'ombrellone infisso solidamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento. L'accompagnatore deve curare che il cane o il gatto non raggiunga i soggetti vicini, sistemare una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e garantire la possibilità di ripararsi all'ombra. Le deiezioni solide vanno rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti, quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare in apposito contenitore, a cura del proprietario. L'accesso al mare è consentito a non più di 5 cani per volta, da riassicurare immediatamente al guinzaglio al termine del bagno, con la presenza del proprietario a sorvegliare durante la permanenza in acqua. L'accompagnatore deve evitare, nei limiti del possibile, latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci, pena l'allontanamento dalla spiaggia, che il personale di vigilanza può imporre a suo insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e alle femmine durante il periodo estrale. Ogni due ore circa il proprietario deve condurre l'animale fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica. Gli animali non devono mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare. Il documento chiude rinviando, per quanto non definito, «alle vigenti ordinanze balneari della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e del Comune di Montalto di Castro». Non pone limiti di peso né di taglia.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoGli atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di peso né di taglia per i cani; l'unico riferimento alla taglia riguarda «qualsiasi animale di taglia grande (equini e similari)», sempre vietato quando la spiaggia è frequentata da bagnanti. Condizioni: accesso dall'alba al tramonto nella stagione balneare; numero di bagnanti con animali proporzionato alla superficie; cane tatuato e con documentazione sanitaria della profilassi vaccinale, più certificato veterinario di buona salute di non più di 30 giorni; collare antipulci; guinzaglio di almeno 1,50 metri fissato stabilmente a terra; ciotola d'acqua e ombra sempre disponibili; deiezioni solide da raccogliere, liquide da dilavare con acqua di mare; non più di 5 cani in acqua per volta, con il proprietario presente e riaggancio immediato del guinzaglio all'uscita; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia ogni due ore circa; animali mai incustoditi; divieto per animali con sindrome aggressiva e per le femmine in periodo estrale. L'ordinanza balneare aggiunge iscrizione all'anagrafe canina, vaccinazioni in regola, paletta e sacchetti e «guinzaglio e museruola». Le condizioni per estesoI due atti sono stati letti per intero e non pongono limiti di peso né di taglia per i cani; l'unico riferimento alla taglia riguarda «qualsiasi animale di taglia grande (equini e similari)», sempre vietato quando la spiaggia è frequentata da bagnanti. Le disposizioni affisse riguardano espressamente cani e gatti. Condizioni: utilizzo consentito dall'alba al tramonto nel periodo della stagione balneare; numero di bagnanti con animali limitato e proporzionato alla superficie, su eventuale valutazione delle Autorità competenti; animale tatuato (per i cani) e munito di documentazione sanitaria che attesti la profilassi vaccinale, più certificazione veterinaria di buona salute rilasciata da non più di 30 giorni; collare antipulci prima dell'accesso; in spiaggia guinzaglio lungo almeno 1,50 metri stabilmente fissato a terra, per esempio a un paletto o all'asta dell'ombrellone infissa nella sabbia; l'accompagnatore deve impedire che l'animale raggiunga i vicini, tenere una ciotola d'acqua sempre accessibile e garantire l'ombra; deiezioni solide da rimuovere e depositare nei contenitori dei rifiuti, deiezioni liquide da dilavare con abbondante acqua di mare; accesso al mare per non più di 5 cani per volta, con il proprietario presente a sorvegliare e riaggancio immediato del guinzaglio all'uscita; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia ogni due ore circa; animali mai lasciati incustoditi o liberi di vagare; latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci da evitare, pena l'allontanamento, che il personale di vigilanza può disporre a suo insindacabile giudizio; accesso comunque proibito agli animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale. L'ordinanza balneare aggiunge, per le spiagge dedicate, l'iscrizione all'anagrafe canina, la regolarità delle vaccinazioni, l'obbligo di paletta e sacchetti e — a differenza della cartellonistica — «guinzaglio e museruola». | |
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| TarquiniaVT · 1 scheda | | - La cornice regionale entro cui si colloca il disciplinare di Tarquinia è il regolamento regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative».
Il testo intero, e gli orariLa cornice regionale entro cui si colloca il disciplinare di Tarquinia è il regolamento regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative». L'articolo 16 comma 8 dispone: «I comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». Non è un permesso generale di accesso e non è un divieto: è un compito assegnato ai Comuni in sede di Piano di Utilizzazione degli Arenili, temperato dall'inciso «ove possibile», senza quota minima e senza termine. Il regolamento consente inoltre agli stabilimenti balneari (articolo 4) e ai punti ristoro (articolo 9) di offrire fra i servizi «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza», come facoltà del concessionario. Il testo coordinato pubblicato dalla Regione Lazio è stato letto per intero cercando le parole «cani», «cane» e «animali»: non contiene altre disposizioni sull'accesso degli animali alle spiagge, non fissa limiti di taglia o di peso e non stabilisce orari.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl disciplinare è stato letto per intero e non pone limiti di peso né di taglia. L'accesso all'area è consentito esclusivamente a persone con animali. Condizioni: utilizzo dall'alba al tramonto nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno; numero di bagnanti con animali limitato e proporzionato alla superficie, su eventuale valutazione delle Autorità competenti; cane tatuato o provvisto di microchip e munito di documentazione sanitaria che attesti la profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive, più certificazione veterinaria di buona salute rilasciata da non più di 30 giorni dal veterinario curante; collare antipulci o gocce antiparassitarie prima dell'accesso; guinzaglio lungo almeno 1,5 metri fissato a terra, eventualmente a un paletto tipo asta dell'ombrellone infisso solidamente nella sabbia; l'accompagnatore deve impedire che il cane o il gatto raggiunga i vicini, tenere una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e garantire l'ombra; deiezioni solide da rimuovere e depositare nei contenitori dei rifiuti, deiezioni liquide da aspergere e dilavare con abbondante acqua di mare in apposito contenitore; latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci da evitare, pena l'allontanamento, che il personale di vigilanza può imporre a suo insindacabile giudizio; accesso proibito ad animali con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; passeggiata igienica fuori dalla spiaggia ogni due ore circa; animali mai lasciati incustoditi e liberi di vagare, con presenza permanente di personale incaricato della vigilanza degli animali in spiaggia. La balneazione degli animali è consentita solo dalle 11:30 alle 14:30 e dalle 18:30 alle 19:30, in un'area di specchio acqueo antistante l'arenile delimitata da attrezzatura galleggiante fissata al fondale per impedire la fuoriuscita degli animali; in acqua non più di 5 animali per volta, con il proprietario presente a sorvegliare e riaggancio immediato del guinzaglio all'uscita. Il disciplinare non impone la museruola. | |
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| CivitavecchiaRM · 3 schede | | - Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 dell'ordinanza balneare n. 212 del 9 maggio 2025, il Comune di Civitavecchia indica come seconda spiaggia libera aperta all'utenza con al seguito il proprio cane la «porzione dell'arenile del Marangone», insieme alla spiaggia libera di Borgo Odescalchi.
Il testo intero, e gli orariAlla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 dell'ordinanza balneare n. 212 del 9 maggio 2025, il Comune di Civitavecchia indica come seconda spiaggia libera aperta all'utenza con al seguito il proprio cane la «porzione dell'arenile del Marangone», insieme alla spiaggia libera di Borgo Odescalchi. La formula del comma è precisa nel limitare l'apertura: «sarà consentito all'utenza balneare con al seguito il proprio cane la permanenza e il bagno in mare anche con i cani nelle spiagge libere di seguito elencate e nelle zone meglio individuate nella planimetria allegata». La planimetria non è compresa nel file pubblicato dal Comune, quindi il perimetro della porzione non è ricavabile dall'atto. Valgono le stesse condizioni di Borgo Odescalchi: iscrizione all'anagrafe canina, assenza di infestazioni parassitarie, vaccinazioni in regola, guinzaglio non superiore a 1,50 metri, museruola al seguito da usare in caso di necessità o su richiesta delle Autorità, comportamento adeguato alla convivenza; e, per la balneazione, guinzaglio obbligatorio per raggiungere lo specchio acqueo, divieto di sosta e passeggiata dei cani sulla battigia intermedia, rimozione immediata delle deiezioni e dello strato di sabbia coinvolto, presenza del proprietario anche in acqua, accesso al mare solo con tempo e mare assicurati, responsabilità piena del proprietario. L'articolo 3 punto 7 vieta in generale, durante la stagione balneare, di condurre cani o altri animali sull'arenile salvo che nelle spiagge appositamente destinate secondo l'articolo 6, ed esclude dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione comunale per la verifica del brevetto, i cani abilitati al soccorso in servizio coordinato dall'Autorità Marittima. Lo stesso punto riconosce ai concessionari la facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune e delle autorità igienico-sanitarie, di individuare aree preposte a ospitare animali. La stagione balneare 2025 va dal 1° maggio al 30 settembre 2025. L'atto è stato letto per intero, diciannove pagine: non pone limiti di peso o di taglia e non fissa fasce orarie per i cani. - Il regolamento regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», è la cornice regionale che l'ordinanza di Civitavecchia richiama espressamente.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», è la cornice regionale che l'ordinanza di Civitavecchia richiama espressamente. L'articolo 16 comma 8 dispone: «I comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». Non è un permesso generale di accesso e non è un divieto: è un compito assegnato ai Comuni in sede di Piano di Utilizzazione degli Arenili, temperato dall'inciso «ove possibile», senza quota minima e senza termine. Il regolamento consente inoltre agli stabilimenti balneari (articolo 4) e ai punti ristoro (articolo 9) di offrire fra i servizi «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza», come facoltà del concessionario e non come obbligo. L'articolo 2 comma 1 impone ai Comuni di riservare alla pubblica fruizione almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di competenza, ma quella quota riguarda le spiagge libere in generale e non gli animali. Il testo coordinato pubblicato dalla Regione Lazio è stato letto per intero cercando le parole «cani», «cane» e «animali»: non contiene altre disposizioni sull'accesso degli animali alle spiagge, non fissa limiti di taglia o di peso e non stabilisce orari. - L'articolo 6 dell'ordinanza balneare n. 212 del 9 maggio 2025 del Comune di Civitavecchia, intitolato «spiagge libere per l'accesso di utenza balneare con al seguito il proprio cane esclusivamente ai fini della balneazione», dispone al comma 1: «Per la stagione balneare 2025, sarà consentito all'utenza balneare con al seguito il proprio cane la permanenza e il bagno in mare anche con i cani nelle spiagge libere di seguito elencate e nelle zone meglio individuate nella planimetria allegata: a. spiaggia libera di Borgo Odescalchi; b. porzione dell'arenile del Marangone».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 6 dell'ordinanza balneare n. 212 del 9 maggio 2025 del Comune di Civitavecchia, intitolato «spiagge libere per l'accesso di utenza balneare con al seguito il proprio cane esclusivamente ai fini della balneazione», dispone al comma 1: «Per la stagione balneare 2025, sarà consentito all'utenza balneare con al seguito il proprio cane la permanenza e il bagno in mare anche con i cani nelle spiagge libere di seguito elencate e nelle zone meglio individuate nella planimetria allegata: a. spiaggia libera di Borgo Odescalchi; b. porzione dell'arenile del Marangone». Il comma 2 stabilisce che in quelle spiagge sarà esposta la cartellonistica con le regole da osservare. Il comma 3 elenca le condizioni di accesso: cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; in regola con le vaccinazioni; mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a 1,50 metri; obbligo per il proprietario o possessore di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o se richiesto dalle Autorità competenti; obbligo di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia. Il comma 4 regola l'accesso allo specchio acqueo antistante: guinzaglio non superiore a 1,50 metri obbligatorio per raggiungerlo; divieto di sosta e di passeggiata dei cani nel tratto di arenile destinato alla passeggiata, cioè la battigia che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo; obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni compreso lo strato di sabbia coinvolto e di riporle negli appositi contenitori, con obbligo di essere muniti di attrezzatura idonea a raccoglierle; obbligo di garantire la presenza del proprietario o possessore anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo; accesso allo specchio acqueo consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteomarine favorevoli; responsabilità civile e penale del proprietario o possessore, cui compete una continua e attenta vigilanza. Il comma 5 fa salve per i cani guida dei non vedenti e per quelli abilitati al soccorso le prescrizioni del comma 3. L'articolo 3 punto 7 pone la regola generale opposta: durante la stagione balneare è vietato «condurre sull'arenile cani o altri animali, anche se muniti di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente destinate a tale utilizzo di cui alla planimetria allegata alla presente e secondo le disposizioni di cui all'art.6», con esclusione dal divieto dei cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune per la verifica del brevetto, dei cani abilitati al soccorso in servizio coordinato dall'Autorità Marittima. L'articolo 2 fissa la stagione balneare dal 1° maggio 2025 al 30 settembre 2025, con obbligo di servizio di salvataggio dal 17 maggio al 21 settembre 2025 e apertura delle strutture entro il 1° giugno e fino almeno al 21 settembre. L'articolo 1 precisa che l'ordinanza si applica «su tutto il litorale del Comune di Civitavecchia» e che contiene disposizioni «per l'esercizio in sicurezza delle attività negli arenili nella stagione balneare 2025», operando nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, fra cui l'ordinanza di sicurezza balneare n. 45 del 06.05.2025. L'articolo 8 dichiara che l'ordinanza «sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n. 164/2023 emanata dal Comune di Civitavecchia e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile». L'atto, diciannove pagine, è stato letto per intero: non pone limiti di peso o di taglia, non fissa fasce orarie per i cani e non contiene coordinate; la planimetria richiamata non è compresa nel file pubblicato.
- Vale dal 1 maggio 2025 al 30 settembre 2025.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza 2025 è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia. Condizioni per l'accesso: solo cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; in regola con le vaccinazioni; tenuti al guinzaglio di misura non superiore a 1,50 metri; obbligo per il proprietario di portare con sé una museruola da usare in caso di necessità o su richiesta delle Autorità competenti; obbligo di assicurare al cane un comportamento adeguato alla convivenza con le altre persone e gli altri animali presenti. Per la balneazione: guinzaglio non superiore a 1,50 metri per raggiungere lo specchio acqueo; divieto di sosta e di passeggiata dei cani sulla battigia che separa la spiaggia libera dal mare; rimozione immediata delle deiezioni compreso lo strato di sabbia coinvolto, con obbligo di avere con sé l'attrezzatura per raccoglierle; presenza obbligatoria del proprietario anche in acqua; accesso allo specchio acqueo solo in condizioni meteomarine favorevoli. La responsabilità, anche civile e penale, è del proprietario o possessore, cui compete una continua e attenta vigilanza. Le violazioni sono punite ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del d.lgs. 152/2006, della legge 689/1981 e del d.lgs. 267/2000. Le condizioni per estesoL'ordinanza 2025 è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia. Condizioni per l'accesso: solo cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; in regola con le vaccinazioni; tenuti al guinzaglio di misura non superiore a 1,50 metri; il proprietario o possessore deve portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o se richiesto dalle Autorità competenti; il proprietario deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alla convivenza con le persone e gli animali presenti. Per raggiungere lo specchio acqueo: guinzaglio non superiore a 1,50 metri obbligatorio; nel tratto di arenile destinato alla passeggiata, cioè la battigia che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo, sono vietate la sosta e la passeggiata dei cani; le deiezioni vanno rimosse immediatamente, compreso lo strato di sabbia coinvolto, e riposte negli appositi contenitori, con obbligo di avere con sé l'attrezzatura per raccoglierle; il proprietario deve essere presente anche in acqua, per evitare che il cane vaghi senza controllo; l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati, cioè in condizioni meteomarine favorevoli. Il responsabile di tutte le prescrizioni, anche sul piano civile e penale, è il proprietario o possessore del cane, cui compete una continua e attenta vigilanza. Sulle spiagge è esposta la cartellonistica con le regole. Le violazioni sono punite ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del d.lgs. 152/2006, della legge 689/1981 e del d.lgs. 267/2000. | |
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| Santa MarinellaRM · 3 schede | | - L'ordinanza del Sindaco del Comune di Santa Marinella n. 14 del 25 maggio 2026 ha per oggetto l'«Individuazione e disciplina dell'area destinata all'accesso dei cani in località “Sabbie Nere” – stagione balneare 2026».
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza del Sindaco del Comune di Santa Marinella n. 14 del 25 maggio 2026 ha per oggetto l'«Individuazione e disciplina dell'area destinata all'accesso dei cani in località “Sabbie Nere” – stagione balneare 2026». Al punto 1, «Individuazione dell'area», dispone: «È individuata un'area di spiaggia libera di superficie pari a mq 1.220 (ml 40), localizzata presso l'arenile denominato “Sabbie Nere”, destinata all'accesso dei cani, come da allegato “A”». Al punto 2, «Modalità di utilizzo»: l'accesso è consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00 durante la stagione balneare 2026, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza fino al 30 settembre 2026; sono ammessi esclusivamente cani iscritti all'anagrafe canina e in regola con la documentazione sanitaria; i cani devono essere condotti con guinzaglio e, se necessario, museruola; è vietata la permanenza al di fuori dell'area individuata; è obbligatoria la rimozione immediata delle deiezioni. Al punto 3, «Obblighi dei proprietari/detentori»: garantire il controllo dell'animale e il suo benessere, assicurare condizioni adeguate di ombra e acqua, evitare comportamenti pericolosi o molesti, esibire la documentazione sanitaria su richiesta degli organi di controllo. Il punto 4 stabilisce che i proprietari o detentori rispondono civilmente e penalmente dei danni causati dagli animali; il punto 5 affida l'esecuzione al Comando di Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza. L'atto avverte che le violazioni saranno sanzionate ai sensi della legge 689/1981 e delle disposizioni del Codice della Navigazione, e informa che è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120. Nelle premesse l'ordinanza richiama «la vigente Ordinanza Balneare del Sindaco n. 20 del 4-06-2025, che vieta l'accesso e la permanenza di cani sugli arenili in concessione durante la stagione balneare, salvo che nelle aree appositamente individuate», dà atto che negli anni sono stati adottati provvedimenti analoghi con le ordinanze del Sindaco n. 12/2022, n. 18/2023, n. 16/2024 e n. 12/2025, e riporta per esteso l'articolo 4 lettera g) dell'ordinanza balneare, secondo cui «nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, è vietato sulle spiagge del litorale di Santa Marinella e Santa Severa condurre o far permanere qualsiasi animale, ad eccezione delle aree di accoglienza appositamente individuate e delle spiagge libere non oggetto di convenzione con il Comune, limitatamente agli orari di non balneazione (prima delle ore 8:00 e dopo le ore 20:00)». Fra i visti compaiono il PUA comunale approvato con D.P.G.R. n. 216 del 21/05/2003 e successive revisioni e il decreto del Ministero della Salute 6 agosto 2013 sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. L'atto, due pagine, è stato letto per intero: non pone limiti di peso o di taglia e non contiene coordinate; l'allegato «A» richiamato non riporta coordinate nel file pubblicato. - Il regolamento regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», è la cornice regionale a cui l'ordinanza di Santa Marinella rinvia quando distingue le spiagge libere affidate in convenzione dalle altre.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», è la cornice regionale a cui l'ordinanza di Santa Marinella rinvia quando distingue le spiagge libere affidate in convenzione dalle altre. L'articolo 16 comma 8 dispone: «I comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». Non è un permesso generale di accesso e non è un divieto: è un compito assegnato ai Comuni in sede di Piano di Utilizzazione degli Arenili, temperato dall'inciso «ove possibile», senza quota minima e senza termine. Il regolamento consente inoltre agli stabilimenti balneari (articolo 4) e ai punti ristoro (articolo 9) di offrire fra i servizi «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza», come facoltà del concessionario. L'articolo 2 comma 1 impone ai Comuni di riservare alla pubblica fruizione almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di competenza, ma quella quota riguarda le spiagge libere in generale e non gli animali. Il testo coordinato pubblicato dalla Regione Lazio è stato letto per intero cercando le parole «cani», «cane» e «animali»: non contiene altre disposizioni sull'accesso degli animali alle spiagge, non fissa limiti di taglia o di peso e non stabilisce orari. - Che l'ordinanza balneare n. 20 del 4 giugno 2025 sia ancora in vigore nel 2026 non è una nostra deduzione: lo dichiara il Comune di Santa Marinella nell'ordinanza del Sindaco n. 14 del 25 maggio 2026 sull'area cani delle Sabbie Nere, che la richiama fra i visti come «la vigente Ordinanza Balneare del Sindaco n. 20 del 4-06-2025» e ne riproduce il contenuto: «l'art. 4, lett. g) dell'Ordinanza Balneare del Sindaco n. 20 del 4 giugno 2025, con la quale si stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, è vietato sulle spiagge del litorale di Santa Marinella e Santa Severa condurre o far permanere qualsiasi animale, ad eccezione delle aree di accoglienza appositamente individuate e delle spiagge libere non oggetto di convenzione con il Comune, limitatamente agli orari di non balneazione (prima delle ore 8:00 e dopo le ore 20:00)».
Il testo intero, e gli orariChe l'ordinanza balneare n. 20 del 4 giugno 2025 sia ancora in vigore nel 2026 non è una nostra deduzione: lo dichiara il Comune di Santa Marinella nell'ordinanza del Sindaco n. 14 del 25 maggio 2026 sull'area cani delle Sabbie Nere, che la richiama fra i visti come «la vigente Ordinanza Balneare del Sindaco n. 20 del 4-06-2025» e ne riproduce il contenuto: «l'art. 4, lett. g) dell'Ordinanza Balneare del Sindaco n. 20 del 4 giugno 2025, con la quale si stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, è vietato sulle spiagge del litorale di Santa Marinella e Santa Severa condurre o far permanere qualsiasi animale, ad eccezione delle aree di accoglienza appositamente individuate e delle spiagge libere non oggetto di convenzione con il Comune, limitatamente agli orari di non balneazione (prima delle ore 8:00 e dopo le ore 20:00)». La stessa ordinanza dà atto che «nel corso degli anni sono stati adottati provvedimenti volti a disciplinare l'accesso degli animali domestici alle spiagge, anche mediante l'individuazione di apposite aree dedicate (ordinanza del Sindaco n. 12/2022, n. 18/2023, n. 16/2024 e n. 12/2025)», e motiva la scelta con l'affollamento estivo delle spiagge libere e la necessità di garantire condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.
- Vale fino al 30 settembre 2026.
- Vale dal 1 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia. Accesso consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00 durante la stagione balneare 2026, dalla data di pubblicazione dell'ordinanza fino al 30 settembre 2026. Sono ammessi esclusivamente cani iscritti all'anagrafe canina e in regola con la documentazione sanitaria, che va esibita su richiesta degli organi di controllo. I cani devono essere condotti con guinzaglio e, se necessario, museruola. È vietata la permanenza al di fuori dell'area individuata. È obbligatoria la rimozione immediata delle deiezioni. Il proprietario o detentore deve garantire il controllo dell'animale e il suo benessere, assicurargli condizioni adeguate di ombra e acqua, ed evitare comportamenti pericolosi o molesti; risponde civilmente e penalmente dei danni causati dall'animale. La vigilanza è affidata al Comando di Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza. Le violazioni sono sanzionate ai sensi della legge 689/1981 e delle disposizioni del Codice della Navigazione. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia. Il permesso vale solo nelle ore non dedicate alla balneazione, cioè prima delle 8:00 e dopo le 20:00, dal 1° maggio al 30 settembre, e solo sulle spiagge libere non affidate in convenzione. Condizioni: cane tenuto al guinzaglio corto, di lunghezza 1,5 metri, e provvisto di museruola; il detentore deve sempre avere con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuoverle immediatamente per il corretto smaltimento. Non è mai consentito il passaggio degli animali sulla battigia prospiciente gli stabilimenti balneari. Sono esclusi dal divieto generale, e quindi non soggetti a questa fascia oraria, le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari e i cani a servizio delle forze dell'ordine condotti nell'ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. Le violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del d.lgs. 152/2006, della legge 689/1981 e del d.lgs. 267/2000. | |
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| CerveteriRM · 2 schede | | - L'ordinanza balneare 2026 del Comune di Cerveteri, ordinanza sindacale n. 15 del 15 maggio 2026, vieta all'articolo 4.1 lettera g) di «condurre o far permanere (eccetto nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate) qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio».
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare 2026 del Comune di Cerveteri, ordinanza sindacale n. 15 del 15 maggio 2026, vieta all'articolo 4.1 lettera g) di «condurre o far permanere (eccetto nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate) qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio». Il divieto è posto fra le prescrizioni valide «sulle spiagge del territorio del Comune di Cerveteri» e non è accompagnato da date. Le esclusioni soggettive sono quattro: le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari e i cani a servizio delle forze dell'ordine condotti nell'ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. L'unica deroga generale è oraria e di taglia insieme: «Sono esclusi dal divieto, solo per le ore non dedicate alla balneazione (dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno seguente) gli animali di piccola taglia». Chiude un divieto senza eccezioni: «È comunque sempre vietato condurre o far permanere qualsiasi animale di tagli grande (equini e similari), quando la spiaggia è frequentata da un numero consistente di bagnanti e/o persone in genere». Ai concessionari è riconosciuta la facoltà «di prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». L'articolo 4.5 elenca le prescrizioni per «l'accesso all'area da destinare ad una eventuale libera accoglienza degli animali da compagnia» — iscrizione all'anagrafe canina, responsabilità civile e penale del detentore, fornitura autonoma di acqua potabile, comportamento adeguato alla convivenza, guinzaglio non superiore a 1,50 metri con museruola al seguito, rimozione immediata delle deiezioni — ma l'ordinanza non individua né nomina alcuna area di accoglienza sul litorale comunale. L'articolo 1.1 estende l'applicazione a tutto il litorale del Comune di Cerveteri, arenili liberi e in concessione e specchi acquei. L'articolo 8.2 punisce le violazioni in via amministrativa e/o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del d.lgs. 152/2006, della legge 689/1981 e del d.lgs. 267/2000; l'articolo 8.4 dichiara che l'ordinanza «sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze emanate dal Comune di Cerveteri e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile con il presente provvedimento» e rinvia, per quanto non previsto, all'ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia. L'atto, sedici pagine, è stato letto per intero. Va segnalato un refuso: pur essendo datato 15 maggio 2026 e intitolato «ORDINANZA BALNEARE 2026», nella motivazione finale l'atto dice di voler disciplinare l'attività balneare «durante la stagione estiva 2025». - Il regolamento regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», è la cornice regionale entro cui si muove l'ordinanza di Cerveteri, che lo richiama espressamente per le tipologie di strutture balneari.
Il testo intero, e gli orariIl regolamento regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», è la cornice regionale entro cui si muove l'ordinanza di Cerveteri, che lo richiama espressamente per le tipologie di strutture balneari. L'articolo 16 comma 8 dispone: «I comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». Non è un permesso generale di accesso e non è un divieto: è un compito assegnato ai Comuni in sede di Piano di Utilizzazione degli Arenili, temperato dall'inciso «ove possibile», senza quota minima e senza termine — e a Cerveteri quel compito, alla data di questa verifica, non risulta tradotto in un tratto individuato. Il regolamento consente inoltre agli stabilimenti balneari (articolo 4) e ai punti ristoro (articolo 9) di offrire fra i servizi «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza», come facoltà del concessionario. L'articolo 2 comma 1 impone ai Comuni di riservare alla pubblica fruizione almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di competenza, ma quella quota riguarda le spiagge libere in generale e non gli animali. Il testo coordinato pubblicato dalla Regione Lazio è stato letto per intero cercando le parole «cani», «cane» e «animali»: non contiene altre disposizioni sull'accesso degli animali alle spiagge, non fissa limiti di taglia o di peso e non stabilisce orari.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Solo cani di piccola taglia
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non traduce mai la taglia in chilogrammi: non c'è un peso massimo dichiarato, e non c'è la dichiarazione che un limite non esista. L'unica condizione scritta per la finestra notturna è che i proprietari o detentori rimuovano immediatamente qualunque deiezione prodotta, muniti di palette o raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di pubblica incolumità. L'articolo 4.5, che riguarda l'eventuale area di libera accoglienza degli animali da compagnia e non questa finestra oraria, chiede in più: iscrizione dei cani all'anagrafe canina; responsabilità civile e penale del proprietario o detentore per il benessere, il controllo e la conduzione dell'animale e per danni o lesioni a persone, animali e cose; fornitura autonoma di acqua potabile; comportamento adeguato alla convivenza con le persone e gli animali presenti; guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; rimozione immediata delle deiezioni. Le violazioni dell'ordinanza sono punite in via amministrativa e/o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del d.lgs. 152/2006, della legge 689/1981 e del d.lgs. 267/2000. | |
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| FiumicinoRM · 4 schede | | - L'articolo 9 comma 3 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino consente ai titolari di concessioni, «previa presentazione di apposita documentazione tecnica e amministrativa all'Amministrazione comunale con specifica definizione degli spazi e delle metrature impiegate e a seguito di autorizzazione delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, laddove possibile», sia di «attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti e disabili nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive», sia di «destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo stabilimento».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 9 comma 3 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino consente ai titolari di concessioni, «previa presentazione di apposita documentazione tecnica e amministrativa all'Amministrazione comunale con specifica definizione degli spazi e delle metrature impiegate e a seguito di autorizzazione delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, laddove possibile», sia di «attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti e disabili nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive», sia di «destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo stabilimento». Il comma 4 rinvia, per le dimensioni, all'articolo 16 «Accoglienza degli animali da compagnia nelle strutture balneari» delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, e il comma 5 fissa i parametri: 3,5 metri quadrati per cane, 1 metro quadrato per gatto, divieto di detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e divieto di accogliere più di dieci animali per struttura balneare. Il comma 6 colloca lo specchio acqueo in una porzione di mare antistante la struttura, a pochi metri dalla battigia, preferibilmente al centro dello stabilimento e comunque ad almeno 5 metri dagli altri bagni; il comma 7 consente a concessionari limitrofi di posizionare le aree al confine fra i loro stabilimenti condividendo gli obblighi organizzativi e gestionali. Il comma 8 impone che le aree di balneazione siano delimitate da boe galleggianti e segnalate con un cartello «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia», e stabilisce che siano accessibili «esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: al mattino fino alle ore 10,00 e la sera dopo le ore 18,00», con le boe da tenere in acqua solo in quegli orari. Il comma 9 rapporta il numero dei cani in acqua all'ampiezza dello specchio acqueo e vieta la balneazione dei cani obbligati alla museruola. Il comma 10 elenca gli obblighi dei proprietari: raggiungere il mare transitando esclusivamente nell'area attrezzata, con cani dotati di guinzaglio e museruola; sorvegliare l'animale per tutto il tempo di permanenza in acqua; non lasciarlo mai incustodito e libero di vagare; pulire lo specchio acqueo e l'arenile dalle deiezioni. Il primo dei due commi numerati 11 elenca gli obblighi dei concessionari, fra cui l'individuazione di un preposto al controllo, il rispetto delle prescrizioni sanitarie, la facoltà di allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento o di disturbo alla balneazione, e il divieto di far accedere gli animali domestici alle aree giochi per bambini. Il comma 1 dello stesso articolo esclude inoltre dal divieto generale le aree autorizzate per la somministrazione, dove l'accesso degli animali da compagnia può essere consentito a discrezione del titolare nel rispetto del Manuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. L'ordinanza non contiene alcun elenco degli stabilimenti che hanno ottenuto l'autorizzazione. La struttura balneare «BauBeach» è nominata una sola volta nell'atto, all'articolo 18 comma 4, per delimitare la zona C del kitesurf come «tratto di litorale compreso tra le strutture balneari “Rambla” e “BauBeach”», e non in relazione all'accesso dei cani. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso. - Nel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni.
Il testo intero, e gli orariNel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni. Il regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», pubblicato sul BUR del 16 agosto 2016 n. 65 e letto da noi nel testo coordinato che la Regione dichiara vigente al 14 maggio 2021, nomina gli animali in tre punti e in nessuno di essi apre o chiude una spiaggia. All'articolo 4 comma 2 lettera k) elenca gli «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» fra le attività e i servizi che gli stabilimenti balneari possono svolgere; all'articolo 5 comma 2 lettera g) ripete la stessa facoltà per le spiagge libere con servizi. All'articolo 16, intitolato «Disposizioni comuni», il comma 8 dispone che «i comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». È l'unica disposizione regionale che indirizzi i Comuni verso l'apertura, ed è scritta con due limiti: «ove possibile» e in sede di Piano di utilizzazione degli arenili, non con una quota né con una scadenza. Il regolamento non fissa fasce orarie, non pone limiti di taglia o di peso, non impone il guinzaglio e non prevede sanzioni sul punto. Nel resto del testo non c'è nessuna norma che consenta o vieti in via generale l'accesso dei cani agli arenili laziali. Coerentemente, l'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino cita questo regolamento fra i propri presupposti insieme alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 e alla legge regionale 26 giugno 2015 n. 8, e non cita alcuna ordinanza balneare regionale: al suo posto richiama «la Ordinanza di sicurezza balneare N. 66/2025 del 09/05/2025 della Capitaneria di Porto di Roma, confermata anche per l'anno 2026». - L'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino contiene, dopo il comma 10, due commi numerati entrambi «11»: il secondo dispone che «è comunque consentito l'accesso agli animali domestici sulle spiagge libere al mattino, fino alle ore 8,30, e la sera dopo le ore 19,00».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino contiene, dopo il comma 10, due commi numerati entrambi «11»: il secondo dispone che «è comunque consentito l'accesso agli animali domestici sulle spiagge libere al mattino, fino alle ore 8,30, e la sera dopo le ore 19,00». È l'unica disposizione dell'atto sulle spiagge libere diverse dal tratto di Passoscuro. La regola di sfondo è il comma 1 dello stesso articolo: «È vietato condurre e far permanere qualsiasi animale sull'arenile, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori», con esclusione delle aree autorizzate per la somministrazione, dove l'accesso degli animali da compagnia può essere consentito a discrezione del titolare nel rispetto del Manuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Il comma 2 esclude dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità, i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, gli animali a servizio delle forze dell'ordine e i cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, purché tenuti al guinzaglio e con l'obbligo di portare con sé una museruola. Il comma 14 aggiunge che «dalla data di chiusura della stagione balneare all'inizio della successiva stagione balneare è consentito l'accesso agli animali su tutte le spiagge, nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica», e il comma 15 che è comunque responsabilità e obbligo del proprietario o conduttore provvedere alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e alla salvaguardia della quiete e della sicurezza collettiva. L'articolo 16, intitolato «Spiagge libere», non elenca le spiagge libere del Comune: contiene un solo comma, sul divieto di lasciare attrezzature balneari oltre il tramonto. La stagione balneare va dal 16 maggio al 20 settembre 2026. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso. - L'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino, al comma 12, dispone: «È inoltre garantito il libero accesso ai cani durante la stagione balneare nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune, meglio individuato nella planimetria allegata: ZONA 1: tratto di litorale di Passoscuro per un'estensione di circa 200 metri che va da circa 100 metri a sud della ZONA A dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (come da allegato cartografico) Nel periodo tra aprile e luglio anche in questo tratto di spiaggia l'accesso sarà consentito solo ai cani tenuti al guinzaglio (Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva, art. 30, co.7)».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino, al comma 12, dispone: «È inoltre garantito il libero accesso ai cani durante la stagione balneare nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune, meglio individuato nella planimetria allegata: ZONA 1: tratto di litorale di Passoscuro per un'estensione di circa 200 metri che va da circa 100 metri a sud della ZONA A dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (come da allegato cartografico) Nel periodo tra aprile e luglio anche in questo tratto di spiaggia l'accesso sarà consentito solo ai cani tenuti al guinzaglio (Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva, art. 30, co.7)». Il comma 13 aggiunge che «la competente struttura del Comune procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria». La ZONA A richiamata è quella del kitesurf descritta all'articolo 18 comma 4 come «tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una estensione di 200 metri nelle adiacenze della foce del fosso Cupino»: il tratto aperto ai cani sta quindi all'estremità settentrionale del litorale comunale. Il comma 15 dello stesso articolo 9 stabilisce che «in ogni caso è responsabilità e obbligo del proprietario o conduttore dell'animale di provvedere alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi nonché alla salvaguardia della quiete e della sicurezza collettiva». La stagione balneare 2026 è compresa fra il 16 maggio e il 20 settembre 2026 (articolo 2 comma 1) e l'ordinanza entra in vigore il 16 maggio 2026, sostituendo e abrogando la precedente ordinanza balneare 2025 (articolo 20 comma 2). Le violazioni sono perseguite ai sensi degli articoli 1164 «Inosservanza di norme sui beni pubblici», con sanzione da 1.032 a 3.098 euro, e 1174 «Inosservanza di norme di polizia», con sanzione da 1.032 a 6.197 euro, del Codice della Navigazione (articolo 19 commi 1 e 2). L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per questo tratto.
- Vale dal 16 maggio 2026 al 20 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le aree devono avere dimensioni idonee al benessere degli animali secondo l'articolo 16 delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, con i parametri di 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, senza detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e con un massimo di dieci animali per struttura balneare. Lo specchio acqueo per la balneazione riguarda i cani preventivamente registrati presso lo stabilimento, sta a pochi metri dalla battigia davanti alla struttura, preferibilmente al centro, a non meno di 5 metri dagli altri bagni, ed è delimitato da boe galleggianti e segnalato da un cartello con la dicitura «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia»; è accessibile solo al mattino fino alle 10.00 e la sera dopo le 18.00. Il numero dei cani in acqua contemporaneamente va rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo, ed è vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola. Il proprietario deve raggiungere il mare transitando solo nell'area attrezzata, con il cane al guinzaglio e con la museruola, sorvegliare l'animale per tutto il tempo in acqua, non lasciarlo mai incustodito e libero di vagare e pulire specchio acqueo e arenile dalle deiezioni. Il concessionario deve far rispettare le regole anche con un preposto al controllo, osservare le prescrizioni sanitarie, può allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento o di disturbo alla balneazione, e deve comunque vietare l'accesso degli animali domestici alle aree giochi per bambini. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Sulle spiagge libere l'accesso degli animali domestici è consentito soltanto al mattino fino alle 8.30 e la sera dopo le 19.00. L'atto non prescrive il guinzaglio per le spiagge libere e non dice nulla sul bagno del cane fuori dagli specchi acquei attrezzati dai concessionari. Resta l'obbligo, a carico del proprietario o conduttore, di raccogliere le deiezioni, pulire i luoghi e salvaguardare la quiete e la sicurezza collettiva. Il divieto generale dell'articolo 9 comma 1 non si applica alle unità cinofile di salvataggio al guinzaglio accompagnate da istruttore brevettato, ai cani di guardiania negli orari di chiusura delle strutture balneari, agli animali in servizio alle forze dell'ordine e ai cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, tenuti al guinzaglio e con museruola al seguito. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Su questo tratto l'accesso dei cani è libero per tutta la stagione balneare; fra aprile e luglio è però consentito solo ai cani tenuti al guinzaglio, per effetto dell'articolo 30 comma 7 del Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano richiamato dall'atto. Il proprietario o conduttore deve in ogni caso raccogliere le deiezioni, pulire i luoghi e salvaguardare la quiete e la sicurezza collettiva. L'ordinanza non fissa fasce orarie per questo tratto: le fasce (fino alle 8.30 e dopo le 19.00) valgono per le altre spiagge libere del Comune. | - Città di Fiumicinoordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, «Ordinanza balneare 2026», protocollo interno n. 80495/2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 18 «Spiagge libere dedicate all'attività di kitesurf», articolo 19 «Osservanza del dispositivo. Pubblicità e Sanzioni» e articolo 20 «Disposizioni finali»Documento del 4 maggio 2026. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Regione Lazioregolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8Documento del 12 agosto 2016. Letto da noi il 23 agosto 2026.
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| RomaRM · 6 schede | | - L'articolo 2 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale, «Disposizioni e prescrizioni di ordine generale», al punto 2.1 elenca ciò che è «severamente vietato» sulle spiagge e nell'ambito del demanio marittimo, «con riguardo all'arenile libero, agli Stabilimenti balneari, ai varchi di accesso alla battigia e assimilati».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 2 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale, «Disposizioni e prescrizioni di ordine generale», al punto 2.1 elenca ciò che è «severamente vietato» sulle spiagge e nell'ambito del demanio marittimo, «con riguardo all'arenile libero, agli Stabilimenti balneari, ai varchi di accesso alla battigia e assimilati». La lettera l) vieta di «condurre o far permanere animali, anche se muniti di guinzaglio o museruola, nelle aree comuni fatto salvo quanto previsto dagli art. 7.4, 8.3 e 12». Sono espressamente esclusi dal divieto: «le unità cinofile di salvataggio, al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità rilasciato dalle competenti Amministrazioni o da Associazioni riconosciute; i cani adibiti al servizio di guardiania, limitatamente al periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari; i cani guida per persone ipovedenti; gli animali a servizio delle forze dell'ordine condotte nell'ambito e per i fini delle rispettive attività di istituto; i cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, purché tenuti al guinzaglio e con l'obbligo di portare con sé una museruola». Le tre disposizioni fatte salve sono l'articolo 7.4, che sulle spiagge libere consente ai fruitori di condurre animali domestici con guinzaglio, paletta e sacchetto obbligatori; l'articolo 8.6, che ripete la stessa apertura per le spiagge libere con servizi — il rinvio dell'atto è scritto «8.3», ma l'articolo 8.3 riguarda l'apertura dei servizi fuori orario, e il refuso è apparente; e l'articolo 12, che consente ai concessionari di attrezzare aree per gli animali dentro gli stabilimenti. L'articolo 12.8 stabilisce che «dalla data di chiusura della stagione balneare all'inizio della successiva stagione balneare è consentito l'accesso agli animali su tutte le spiagge, nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica». La stagione balneare 2026 è aperta dal 10 maggio al 30 settembre 2026. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono sanzionati ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e i proventi sono introitati da Roma Capitale; il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha l'obbligo di far rispettare l'ordinanza. L'atto è stato letto per intero. - L'articolo 12 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Animali da compagnia».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 12 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Animali da compagnia». Il punto 12.1 stabilisce che «l'accesso degli animali da compagnia è consentito nelle Strutture balneari, esclusivamente nelle aree autorizzate e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente». Il punto 12.2 consente ai concessionari e ai gestori, «previa presentazione di apposita documentazione tecnica e amministrativa all'Amministrazione comunale con specifica definizione degli spazi e delle metrature impiegate e a seguito di autorizzazione delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, laddove consentito», sia di «attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive», sia di «destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo Stabilimento». Il punto 12.3 fissa i parametri dimensionali minimi: 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, con divieto di detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e divieto di accogliere più di dieci animali per struttura balneare. Il punto 12.4 consente a concessionari limitrofi di posizionare le aree al confine fra i loro stabilimenti condividendo gli obblighi organizzativi e gestionali. Il punto 12.5 impone che le aree di balneazione siano delimitate da boe galleggianti e segnalate con un cartello «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia», e siano «accessibili alla balneazione di animali esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: al mattino fino alle ore 10,00 e la sera dopo le ore 18,00», con le boe da tenere in acqua solo in quegli orari. Il punto 12.6 rapporta il numero dei cani in acqua all'ampiezza dello specchio acqueo e obbliga i proprietari a raggiungere la porzione di mare dotando i cani di guinzaglio e museruola, a sorvegliare l'animale per tutto il tempo di permanenza in acqua e a non lasciarlo mai incustodito e libero. Il punto 12.7 elenca gli obblighi dei concessionari: far rispettare le regole anche mediante un preposto al controllo che accerti l'uso del guinzaglio fino all'entrata in mare e assicuri la raccolta delle deiezioni; osservare le prescrizioni sanitarie; allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento, di disturbo alla balneazione o di mancato rispetto degli obblighi; e vietare comunque l'accesso degli animali domestici alle aree giochi per bambini. L'ordinanza non contiene alcun elenco degli stabilimenti autorizzati. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso. - La notizia con cui Roma Capitale ha annunciato l'atto, «Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza» del 30 aprile 2026, attribuisce all'ordinanza il numero 63 e ne fissa la durata: la stagione «inizierà domenica 10 maggio e durerà fino al 30 settembre», mentre «già dal 1° maggio e fino al 30 ottobre, gli operatori potranno attivare i servizi di assistenza alla balneazione, previa comunicazione all'Amministrazione».
Il testo intero, e gli orariLa notizia con cui Roma Capitale ha annunciato l'atto, «Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza» del 30 aprile 2026, attribuisce all'ordinanza il numero 63 e ne fissa la durata: la stagione «inizierà domenica 10 maggio e durerà fino al 30 settembre», mentre «già dal 1° maggio e fino al 30 ottobre, gli operatori potranno attivare i servizi di assistenza alla balneazione, previa comunicazione all'Amministrazione». È da questa pagina, e dal nome del file del PDF, che prendiamo numero e data, perché il frontespizio dell'ordinanza pubblicata riporta «ORDINANZA DEL SINDACO N. ___ DEL ___» con i campi non compilati. Sugli animali la notizia dice: «Particolare attenzione è dedicata nuovamente agli animali da compagnia: i concessionari possono realizzare aree dedicate, delimitate e attrezzate, anche con specchi acquei per la balneazione dei cani, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza» — cioè racconta solo la parte dell'articolo 12 sugli stabilimenti, e tace quella, più larga, degli articoli 7.4 e 8.6 che consentono di condurre animali domestici sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi. Sulle spiagge libere con servizi la notizia aggiunge che «da domani, oltre ai bagnini per le spiagge a Ostia Ponente, saranno operativi anche i servizi e i chioschi della spiaggia libera di Castelporziano ai cancelli 1, 2, 6 e 7 e dal 10 maggio chioschi e i servizi saranno presenti anche in altre 6 spiagge libere», senza però nominarle. La pagina non pubblica l'elenco delle spiagge libere né quello degli stabilimenti autorizzati ad attrezzare aree per gli animali. - Nel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni.
Il testo intero, e gli orariNel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni. Il regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», pubblicato sul BUR del 16 agosto 2016 n. 65 e letto da noi nel testo coordinato che la Regione dichiara vigente al 14 maggio 2021, nomina gli animali in tre punti e in nessuno di essi apre o chiude una spiaggia. All'articolo 4 comma 2 lettera k) elenca gli «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» fra le attività e i servizi che gli stabilimenti balneari possono svolgere; all'articolo 5 comma 2 lettera g) ripete la stessa facoltà per le spiagge libere con servizi. All'articolo 16, «Disposizioni comuni», il comma 8 dispone che «i comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica»: è l'unica disposizione regionale che indirizzi i Comuni verso l'apertura, ed è scritta con due limiti, «ove possibile» e in sede di Piano di utilizzazione degli arenili, senza quota e senza scadenza. Il regolamento non fissa fasce orarie, non pone limiti di taglia o di peso, non impone il guinzaglio e non prevede sanzioni sul punto. L'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale lo cita, ma per altro: all'articolo 3 richiama l'articolo 16 comma 2 del regolamento regionale sulle strutture da rimuovere e all'articolo 7.2 l'articolo 6 sull'obbligo di cartellonistica dove non è attivo il servizio di salvamento. Nelle premesse Roma Capitale richiama inoltre la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 e la legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 sulle funzioni subdelegate in materia di demanio marittimo, e «le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma»: nessuna ordinanza balneare regionale compare fra i presupposti dell'atto, perché nel Lazio non ne esiste una. - L'articolo 10 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Spiaggia libera di Capocotta» e al punto 10.1 la descrive così: «La spiaggia libera Capocotta, con 2.440,00 ml di fronte mare, è compresa tra il km 7,600 al km 10,100 della via Litoranea e confina a ponente con la Tenuta di Castel Porziano ed a levante con lo Stabilimento Balneare Marine Village, per una estensione pari a circa 45 ettari, ricadendo nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 10 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Spiaggia libera di Capocotta» e al punto 10.1 la descrive così: «La spiaggia libera Capocotta, con 2.440,00 ml di fronte mare, è compresa tra il km 7,600 al km 10,100 della via Litoranea e confina a ponente con la Tenuta di Castel Porziano ed a levante con lo Stabilimento Balneare Marine Village, per una estensione pari a circa 45 ettari, ricadendo nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano». Il punto 10.2 impone ai gestori dei chioschi e della spiaggia libera con servizi di apporre i cartelli informativi multilingue di avviso per balneazione non sicura, in conformità all'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma. Il punto 10.3 ribadisce che il tratto ricade nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e, per la presenza di cordoni dunali, vieta il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona, limita l'accesso alla spiaggia ai pedoni mediante appositi camminamenti e vieta il calpestio delle aree dunali opportunamente delimitate. L'articolo 10 non contiene alcuna disposizione specifica sugli animali, e non richiama il Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva: per i cani vale quindi la regola generale delle spiagge libere, l'articolo 7.4, che consente di «condurre animali domestici, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (guinzaglio, paletta e sacchetto per deiezioni obbligatori), avendo cura di garantire il benessere dell'animale», senza fasce orarie e senza limiti di taglia o di peso. La stagione balneare 2026 va dal 10 maggio al 30 settembre 2026 e, ai sensi dell'articolo 12.8, fuori da quel periodo l'accesso agli animali è consentito su tutte le spiagge nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica. L'atto è stato letto per intero. - L'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Spiaggia libera di Castelporziano» e al punto 9.1 la descrive così: «La spiaggia libera di Castelporziano, con 1.810,00 ml di fronte mare, è compresa tra il Km. 6,000 della Via Litoranea (Canale Palocco) ed il Km. 7,500 della Via Litoranea (Fosso del Tellinaro)».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Spiaggia libera di Castelporziano» e al punto 9.1 la descrive così: «La spiaggia libera di Castelporziano, con 1.810,00 ml di fronte mare, è compresa tra il Km. 6,000 della Via Litoranea (Canale Palocco) ed il Km. 7,500 della Via Litoranea (Fosso del Tellinaro)». Il punto 9.2 impone ai gestori dei punti ristoro, ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della navigazione, di garantire i servizi connessi alla balneazione e di apporre lungo la Via Litoranea in prossimità degli accessi, e sull'arenile ogni 100 metri, i cartelli informativi multilingue di avviso di balneazione non sicura qualora non sia attivo il servizio di salvamento, in conformità all'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma. Il punto 9.3 dichiara che «il tratto di litorale rientra nella Zona di Protezione Speciale identificata ZPS IT6030084 “Castelporziano (Tenuta Presidenziale)”» e, per la presenza di cordoni dunali, vieta il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona, limita l'accesso alla spiaggia ai pedoni mediante appositi camminamenti e vieta il calpestio delle aree dunali opportunamente delimitate. L'articolo 9 non contiene alcuna disposizione specifica sugli animali: per i cani vale quindi la regola generale delle spiagge libere, l'articolo 7.4, che consente ai fruitori di «condurre animali domestici, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (guinzaglio, paletta e sacchetto per deiezioni obbligatori), avendo cura di garantire il benessere dell'animale», senza fasce orarie e senza limiti di taglia o di peso. La stagione balneare 2026 va dal 10 maggio al 30 settembre 2026 e, ai sensi dell'articolo 12.8, fuori da quel periodo l'accesso agli animali è consentito su tutte le spiagge nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica. L'atto è stato letto per intero.
- Vale dal 10 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le aree devono avere dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali, con i parametri minimi di 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, senza detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e con un massimo di dieci animali per struttura balneare. Lo specchio acqueo riguarda i cani preventivamente registrati presso lo stabilimento, è delimitato da boe galleggianti e segnalato con un cartello «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia», ed è accessibile solo al mattino fino alle 10.00 e la sera dopo le 18.00; le boe vanno tenute in acqua soltanto in quegli orari. Il numero dei cani in acqua contemporaneamente va rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. Il proprietario deve raggiungere la porzione di mare avendo cura di dotare il cane di guinzaglio e museruola, sorvegliare l'animale per tutto il tempo di permanenza in acqua e non lasciarlo mai incustodito e libero. Il concessionario deve far rispettare le regole anche con un preposto al controllo che accerti l'uso del guinzaglio fino all'entrata in mare, osservare le prescrizioni sanitarie, può allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento o di disturbo alla balneazione, e deve comunque vietare l'accesso degli animali domestici alle aree giochi per bambini. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso e nessuna fascia oraria per gli animali. Sono obbligatori il guinzaglio e la paletta con il sacchetto per le deiezioni, e il conduttore deve avere cura di garantire il benessere dell'animale. Le spiagge libere con servizi sono accessibili a tutti in qualsiasi orario e l'ingresso è libero e gratuito; è vietato il preposizionamento delle attrezzature balneari. Restano vietati perimetrare aree di spiaggia con corde o recinzioni, accendere fuochi e barbecue, abbandonare rifiuti fuori dai contenitori, il campeggio e il pernottamento e l'introduzione di veicoli a motore sull'arenile. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso e nessuna fascia oraria per gli animali sulle spiagge libere. Sono obbligatori il guinzaglio e la paletta con il sacchetto per le deiezioni, e il conduttore deve avere cura di garantire il benessere dell'animale. Sui tratti con cordoni dunali l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni attraverso appositi camminamenti ed è vietato il calpestio delle aree dunali anche se non recintate. Restano vietati, per chiunque, perimetrare aree di spiaggia con corde o recinzioni, accendere fuochi e barbecue, abbandonare rifiuti, il campeggio e il pernottamento e l'introduzione di veicoli a motore sull'arenile. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso e nessuna fascia oraria. Valgono le condizioni delle spiagge libere: guinzaglio, paletta e sacchetto per le deiezioni obbligatori, e cura del benessere dell'animale. In più, per la presenza dei cordoni dunali e per l'appartenenza alla Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni mediante appositi camminamenti, è vietato il calpestio delle aree dunali delimitate ed è vietato il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona. L'ordinanza dedica inoltre misure specifiche alla protezione delle dune e alla nidificazione della tartaruga caretta caretta. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso e nessuna fascia oraria. Valgono le condizioni delle spiagge libere: guinzaglio, paletta e sacchetto per le deiezioni obbligatori, e cura del benessere dell'animale. In più, per la presenza dei cordoni dunali e per l'appartenenza alla Zona di Protezione Speciale IT6030084, l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni mediante appositi camminamenti, è vietato il calpestio delle aree dunali delimitate ed è vietato il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona. | - Roma Capitaleordinanza del Sindaco n. 63 del 30 aprile 2026, «Stagione Balneare 2026. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale», Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti, articoli 1, 2.1 lettera l), 7 «Spiagge libere», 8 «Spiagge libere con servizi», 9 «Spiaggia libera di Castelporziano», 10 «Spiaggia libera di Capocotta», 12 «Animali da compagnia» e 16 «Disposizioni finali e sanzioni»Documento del 30 aprile 2026. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Roma Capitalenotizia «Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza» del 30 aprile 2026 sul sito istituzionale di Roma Capitale, che attribuisce all'atto il numero 63 e ne pubblica il testo integraleDocumento del 30 aprile 2026. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Regione Lazioregolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8Documento del 12 agosto 2016. Letto da noi il 23 agosto 2026.
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| PomeziaRM · 4 schede | | - L'articolo 6 dell'ordinanza balneare 2026 di Pomezia, sulle concessioni demaniali marittime, stabilisce che «i concessionari, nell'ambito della propria concessione, possono, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e salve le diverse autorizzazioni previste dalla normativa in materia vigente, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a mt. 1,20 (realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e che non impediscano la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali d'affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 6 dell'ordinanza balneare 2026 di Pomezia, sulle concessioni demaniali marittime, stabilisce che «i concessionari, nell'ambito della propria concessione, possono, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e salve le diverse autorizzazioni previste dalla normativa in materia vigente, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a mt. 1,20 (realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e che non impediscano la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali d'affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie». Lo stesso articolo aggiunge che, prima dell'apertura delle strutture balneari, i concessionari devono premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta da richiedere agli organismi competenti. L'articolo 13, «Conduzione animali», riconosce a queste aree un regime a sé: mentre sull'arenile demaniale l'accesso degli animali durante la stagione balneare è consentito soltanto dalle 20.00 alle 8.00, esso è «sempre consentito» — fra l'altro — «presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Torvajanica che hanno predisposto aree all'uopo destinate». L'ordinanza non contiene alcun elenco delle concessioni che hanno effettuato la comunicazione, e non estende a queste aree il permesso di balneazione che scrive invece per i due tratti di spiaggia libera fra i passaggi a mare 57 e 58 e fra i passaggi 4 e 5. La stagione balneare 2026 va dal 17 maggio al 20 settembre 2026. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso. - Nel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni.
Il testo intero, e gli orariNel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni. Il regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», pubblicato sul BUR del 16 agosto 2016 n. 65 e letto da noi nel testo coordinato che la Regione dichiara vigente al 14 maggio 2021, nomina gli animali in tre punti e in nessuno di essi apre o chiude una spiaggia. All'articolo 4 comma 2 lettera k) elenca gli «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» fra le attività e i servizi che gli stabilimenti balneari possono svolgere; all'articolo 5 comma 2 lettera g) ripete la stessa facoltà per le spiagge libere con servizi. All'articolo 16, «Disposizioni comuni», il comma 8 dispone che «i comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». È l'unica disposizione regionale che indirizzi i Comuni verso l'apertura, ed è scritta con due limiti: «ove possibile» e in sede di Piano di utilizzazione degli arenili, senza quota e senza scadenza. Il regolamento non fissa fasce orarie, non pone limiti di taglia o di peso, non impone il guinzaglio e non prevede sanzioni sul punto. Coerentemente, l'ordinanza balneare 2026 di Pomezia lo cita fra i propri presupposti insieme alla legge regionale 19 dicembre 1995 n. 59, alla legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 come modificata dalla legge regionale 26 giugno 2015 n. 8 e alla deliberazione di Giunta regionale n. 1161 del 30 luglio 2001 sulla sub-delega ai Comuni dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo a fini turistici e ricreativi. Nessuna ordinanza balneare regionale compare fra i presupposti: al suo posto l'atto richiama la vigente ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Roma e l'ordinanza n. 66/2025 del 9 maggio 2025 della stessa Capitaneria. - L'articolo 13 dell'ordinanza balneare 2026 di Pomezia elenca fra le aree in cui l'accesso degli animali è «sempre consentito», in deroga alla fascia notturna 20.00-08.00 che vale sul resto dell'arenile demaniale, la lettera c) «tra i passaggi a mare n. 04 e n. 05».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 13 dell'ordinanza balneare 2026 di Pomezia elenca fra le aree in cui l'accesso degli animali è «sempre consentito», in deroga alla fascia notturna 20.00-08.00 che vale sul resto dell'arenile demaniale, la lettera c) «tra i passaggi a mare n. 04 e n. 05». Le prescrizioni sono le stesse dettate per il tratto fra i passaggi 57 e 58: utilizzo consentito dall'alba al tramonto per l'intera stagione balneare; periodici interventi di pulizia a cura del Comune; assenza del servizio di salvamento ai bagnanti; accesso riservato ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; responsabilità civile e penale del proprietario o detentore per danni o lesioni a persone, animali e cose; obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile; obbligo di assicurare un comportamento del cane adeguato alla convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; possibilità per gli animali di fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona; obbligo che gli animali siano esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni con palette o raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori installati nell'area. Le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione. Resta comunque consentito l'accesso dei cani di salvataggio, dei cani guida per non vedenti purché tenuti al guinzaglio, dei cani antidroga e antiesplosivi e degli animali per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio. La stagione balneare 2026 va dal 17 maggio al 20 settembre 2026. Per orientarsi sulla numerazione dei passaggi a mare, l'articolo 8 indica la postazione di salvataggio n. 1 «altezza di via Brema a sx dell'area in consegna all'Aeronautica Militare - Passaggio a mare n. 9» e la n. 8 «altezza di via Praga - Passaggio a mare n. 58». L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non impone il guinzaglio su questo tratto e non pubblica coordinate. - L'articolo 13 dell'ordinanza balneare 2026 di Pomezia, intitolato «Conduzione animali», dispone: «L'accesso di animali sull'arenile demaniale, durante la stagione balneare, è consentito dalle ore 20,00 alle ore 08,00, è disciplinato in base a quanto stabilito nel regolamento comunale per quanto ne riguarda la conduzione, mentre è sempre consentito nelle seguenti aree: a) presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Torvajanica che hanno predisposto aree all'uopo destinate; b) tra i passaggi a mare n. 57 e n. 58; c) tra i passaggi a mare n. 04 e n. 05».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 13 dell'ordinanza balneare 2026 di Pomezia, intitolato «Conduzione animali», dispone: «L'accesso di animali sull'arenile demaniale, durante la stagione balneare, è consentito dalle ore 20,00 alle ore 08,00, è disciplinato in base a quanto stabilito nel regolamento comunale per quanto ne riguarda la conduzione, mentre è sempre consentito nelle seguenti aree: a) presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Torvajanica che hanno predisposto aree all'uopo destinate; b) tra i passaggi a mare n. 57 e n. 58; c) tra i passaggi a mare n. 04 e n. 05». Per le aree b) e c) l'accesso è subordinato a queste prescrizioni: l'utilizzo è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dell'intera stagione balneare; il Comune vi effettua periodici interventi di pulizia; non è presente il servizio di salvamento ai bagnanti; possono accedere i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; i proprietari o detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono civilmente e penalmente di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose; hanno l'obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile; devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona; gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; le deiezioni vanno rimosse immediatamente con palette o raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori installati nell'area. Lo stesso articolo aggiunge che «qualsiasi infrazione verrà punita, se il fatto non costituisce reato, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione», e che è comunque consentito l'accesso degli animali utilizzati per funzioni di salvataggio, per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio, quali cani di salvataggio, cani guida per non vedenti purché tenuti al guinzaglio, cani antidroga e antiesplosivi, per quanto strettamente necessario. La stagione balneare 2026 va dal 17 maggio al 20 settembre 2026 (articolo 1). Per collocare il tratto: l'articolo 8, che elenca le otto postazioni di salvataggio installate dal Comune sulle spiagge libere dal 15 giugno al 15 settembre, indica la postazione n. 8 «altezza di via Praga - Passaggio a mare n. 58». L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non impone il guinzaglio su questo tratto e non pubblica coordinate.
- Vale dal 17 maggio 2026 al 20 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le aree destinate al ricovero e all'accoglienza degli animali d'affezione dei clienti devono essere debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a 1,20 metri, realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e tali da non impedire la visuale, e devono salvaguardare l'incolumità e la tranquillità del pubblico assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie. Dove queste aree esistono, l'accesso degli animali è sempre consentito e non soggetto alla fascia oraria 20.00-08.00 che vale sull'arenile demaniale. L'ordinanza non dichiara se in queste aree il cane possa fare il bagno. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Durante la stagione balneare l'accesso degli animali sull'arenile demaniale è consentito soltanto dalle 20.00 alle 8.00; le modalità di conduzione sono rimesse al regolamento comunale, che non abbiamo letto. L'ordinanza non dichiara se in quella fascia il cane possa fare il bagno. Restano sempre ammessi, per quanto strettamente necessario, i cani di salvataggio, i cani guida per non vedenti purché tenuti al guinzaglio, i cani antidroga e antiesplosivi e gli animali per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. L'utilizzo dell'area è consentito dall'alba al tramonto per l'intera stagione balneare. Gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante. Il proprietario o detentore è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose; deve provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile; deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alla convivenza con le persone e gli altri animali presenti; ha l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; deve rimuovere immediatamente ogni deiezione, munendosi di palette o raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori installati nell'area. Il Comune effettua periodici interventi di pulizia. Nell'area non è presente il servizio di salvamento ai bagnanti. | - Comune di Pomeziaordinanza sindacale n. 13 del 12/05/2026, «Ordinanza balneare 2026», Settore 5 - Ambiente - Raccolta differenziata, articolo 1 «Stagione balneare», articolo 6 sulle concessioni demaniali marittime, articolo 8 «Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere», articolo 13 «Conduzione animali» e articolo 17Documento del 12 maggio 2026. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Regione Lazioregolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8Documento del 12 agosto 2016. Letto da noi il 23 agosto 2026.
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| ArdeaRM · 3 schede | | - L'articolo 5 dell'ordinanza di sicurezza balneare 2026 del Comune di Ardea, sulla disciplina delle aree in concessione destinate alla balneazione, al punto 32 stabilisce che «i concessionari, nell'ambito della propria concessione, possono, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e salve le diverse autorizzazioni previste dalla normativa in materia vigente, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a mt. 1,20 (realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e che non impediscano la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali d'affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie», e aggiunge che prima dell'apertura delle strutture balneari i concessionari devono premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta da richiedere agli organismi competenti.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 5 dell'ordinanza di sicurezza balneare 2026 del Comune di Ardea, sulla disciplina delle aree in concessione destinate alla balneazione, al punto 32 stabilisce che «i concessionari, nell'ambito della propria concessione, possono, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e salve le diverse autorizzazioni previste dalla normativa in materia vigente, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a mt. 1,20 (realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e che non impediscano la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali d'affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie», e aggiunge che prima dell'apertura delle strutture balneari i concessionari devono premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta da richiedere agli organismi competenti. L'articolo 12 riconosce a queste aree un regime a sé: mentre sull'intero arenile demaniale l'accesso degli animali durante la stagione balneare è consentito soltanto dalle 20.00 alle 8.00, esso è «sempre consentito» — fra l'altro — «presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Ardea che hanno predisposto aree all'uopo destinate». L'ordinanza non contiene alcun elenco delle concessioni che hanno effettuato la comunicazione, non impone in quelle aree il guinzaglio e non dispone sulla balneazione dei cani. La stagione balneare 2026 va dal 16 maggio al 20 settembre 2026 e le violazioni sono sanzionate ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso. - Nel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni.
Il testo intero, e gli orariNel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni. Il regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», pubblicato sul BUR del 16 agosto 2016 n. 65 e letto da noi nel testo coordinato che la Regione dichiara vigente al 14 maggio 2021, nomina gli animali in tre punti e in nessuno di essi apre o chiude una spiaggia. All'articolo 4 comma 2 lettera k) elenca gli «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» fra le attività e i servizi che gli stabilimenti balneari possono svolgere; all'articolo 5 comma 2 lettera g) ripete la stessa facoltà per le spiagge libere con servizi. All'articolo 16, «Disposizioni comuni», il comma 8 dispone che «i comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». È l'unica disposizione regionale che indirizzi i Comuni verso l'apertura, ed è scritta con due limiti: «ove possibile» e in sede di Piano di utilizzazione degli arenili, senza quota e senza scadenza. Il regolamento non fissa fasce orarie, non pone limiti di taglia o di peso, non impone il guinzaglio e non prevede sanzioni sul punto. L'ordinanza di Ardea lo richiama all'articolo 2 comma 2 come fonte delle tipologie di strutture balneari, e nelle premesse cita la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 2816 del 25 maggio 1999 sulla sub-delega ai Comuni dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 e la legge regionale 6 agosto 2007 n. 13. Nessuna ordinanza balneare regionale compare fra i presupposti: al suo posto l'atto richiama ripetutamente l'ordinanza di sicurezza balneare n. 66/2025 della Capitaneria di Porto di Roma. - L'articolo 12 dell'ordinanza di sicurezza balneare 2026 del Comune di Ardea stabilisce che, mentre sull'intero arenile demaniale l'accesso degli animali durante la stagione balneare è consentito soltanto dalle 20.00 alle 8.00, esso «è sempre consentito: a) nelle aree a loro dedicate, cosi dette bau beach b) presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Ardea che hanno predisposto aree all'uopo destinate».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 12 dell'ordinanza di sicurezza balneare 2026 del Comune di Ardea stabilisce che, mentre sull'intero arenile demaniale l'accesso degli animali durante la stagione balneare è consentito soltanto dalle 20.00 alle 8.00, esso «è sempre consentito: a) nelle aree a loro dedicate, cosi dette bau beach b) presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Ardea che hanno predisposto aree all'uopo destinate». L'atto non contiene nessun'altra disposizione sulle aree dedicate: non le elenca, non le individua per tratto, estensione, via o passaggio a mare, non rinvia ad allegati o planimetrie e non detta per esse prescrizioni specifiche. La ricerca della stringa «bau» sull'intero documento di diciotto pagine restituisce questa sola occorrenza. Le infrazioni all'articolo 12 sono punite, se il fatto non costituisce reato, con le sanzioni amministrative dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione; resta comunque consentito l'accesso dei cani di salvataggio, dei cani guida per non vedenti purché tenuti al guinzaglio, dei cani antidroga e antiesplosivi e degli animali per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio, per quanto strettamente necessario. La stagione balneare 2026 va dal 16 maggio al 20 settembre 2026. L'articolo 14 dichiara l'ordinanza efficace per tutto l'anno solare e valida fino a nuova disposizione. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non pubblica coordinate né elenchi.
- Vale dal 16 maggio 2026 al 20 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le aree destinate al ricovero e all'accoglienza degli animali d'affezione dei clienti devono essere debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a 1,20 metri, realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e tali da non impedire la visuale, e devono salvaguardare l'incolumità e la tranquillità del pubblico assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie. Dove queste aree esistono, l'accesso degli animali è sempre consentito e non soggetto alla fascia oraria 20.00-08.00 che vale sull'arenile demaniale. L'ordinanza non dichiara se in queste aree il cane debba stare al guinzaglio né se possa fare il bagno. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Durante la stagione balneare l'accesso degli animali sull'intero arenile demaniale è consentito soltanto dalle 20.00 alle 8.00; le modalità di conduzione sono rimesse al regolamento comunale, che non abbiamo letto. L'ordinanza non dichiara se in quella fascia il cane possa fare il bagno. Restano sempre ammessi, per quanto strettamente necessario, i cani di salvataggio, i cani guida per non vedenti purché tenuti al guinzaglio, i cani antidroga e antiesplosivi e gli animali per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio. Su tutte le spiagge del territorio comunale vige inoltre il divieto di fumo, con l'eccezione delle aree attrezzate e riservate ai fumatori dotate di posacenere. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Per le aree dedicate ai cani l'atto si limita a dire che l'accesso vi è sempre consentito, senza il limite orario 20.00-08.00 che vale sul resto dell'arenile demaniale, e non detta alcuna prescrizione specifica: non impone il guinzaglio, non richiede l'iscrizione all'anagrafe canina e non dice se il cane possa fare il bagno. Restano applicabili le regole generali dell'ordinanza, fra cui il divieto di fumo su tutte le spiagge comunali, e le modalità di conduzione stabilite dal regolamento comunale, che non abbiamo letto. | - Comune di Ardeaordinanza del Sindaco numero 58 del 15-05-2026, «Ordinanza di sicurezza balneare - Disposizione sull'utilizzo del demanio pubblico dello Stato - Comune di Ardea - Stagione balneare 2026», articolo 2 «Durata della stagione balneare», articolo 5 punto 32, articolo 12 «Conduzione animali», articolo 13 «Spiaggia smoke free» e articolo 14 «Regime sanzionatorio ed osservanza del dispositivo»Documento del 15 maggio 2026. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Regione Lazioregolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8Documento del 12 agosto 2016. Letto da noi il 23 agosto 2026.
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| AnzioRM · 3 schede | | - L'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 della Città di Anzio, adottata con ordinanza dirigenziale n. 2 del 21/05/2026, è intitolato «Accesso animali da compagnia» e contiene un solo comma: «9.1 nel tratto di arenile a libera fruizione, ubicato tra gli stabilimenti balneari “la Scialuppa 2” e “la Playa”, è consentito l'accesso agli animali da compagnia, utilizzando la scala pubblica sita in Lungomare delle Sirene, nel rispetto del regolamento allegato ed integrativo alla presente Ordinanza».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 della Città di Anzio, adottata con ordinanza dirigenziale n. 2 del 21/05/2026, è intitolato «Accesso animali da compagnia» e contiene un solo comma: «9.1 nel tratto di arenile a libera fruizione, ubicato tra gli stabilimenti balneari “la Scialuppa 2” e “la Playa”, è consentito l'accesso agli animali da compagnia, utilizzando la scala pubblica sita in Lungomare delle Sirene, nel rispetto del regolamento allegato ed integrativo alla presente Ordinanza». Il regolamento allegato, intitolato «AREA RISERVATA AI CANI DA COMPAGNIA», descrive l'area come «tratto di arenile a libera fruizione di ML 25,00, ubicato a sud del confine dello stabilimento balneare “la Scialuppa 2”, dove potranno accedere gli animali da compagnia», e ne subordina l'accesso a queste prescrizioni: «l'utilizzo di tali aree è consentito dalle ore 09:00 alle ore 19:00; in tali aree verranno effettuati interventi di pulizia giornaliera; in tali aree non sarà presente il servizio di salvamento ai bagnanti». Seguono dieci condizioni numerate: possono accedere i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; i proprietari o detentori sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono civilmente e penalmente di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose; hanno l'obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile; devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; «i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50»; hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; «gli animali possono fare il bagno in mare esclusivamente nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata»; «è interdetto l'accesso all'area degli animali di sesso femminile in periodo estrale»; gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; le deiezioni vanno rimosse immediatamente con palette o raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori installati nell'area. L'allegato chiude stabilendo che «qualsiasi infrazione verrà punita, se il fatto non costituisce reato, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, come stabilito all'art.7 dell'Ordinanza balneare vigente (somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro)». La stagione balneare 2026 di Anzio, fissata dall'ordinanza del Sindaco n. 37 del 21/05/2026, va dal 23 maggio al 13 settembre 2026. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non indica il numero massimo di cani ammessi contemporaneamente e non pubblica coordinate. - L'articolo 5.9 dell'ordinanza balneare 2026 della Città di Anzio stabilisce che «i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, previa semplice comunicazione scritta all'ufficio demanio marittimo del Comune di Anzio, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per una altezza non superiore a MT 1,30 (realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né con materiale che possa limitare la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative».
Il testo intero, e gli orariL'articolo 5.9 dell'ordinanza balneare 2026 della Città di Anzio stabilisce che «i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, previa semplice comunicazione scritta all'ufficio demanio marittimo del Comune di Anzio, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per una altezza non superiore a MT 1,30 (realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né con materiale che possa limitare la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative». L'articolo 4.8 rende queste aree l'eccezione al divieto generale: «nel periodo intercluso dal 23 Maggio al 13 Settembre è vietato (eccetto nelle aree appositamente attrezzate dal Comune - vedi art. 9 - o dai concessionari,) condurre o far permanere qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio». L'ordinanza non contiene alcun elenco delle concessioni che hanno effettuato la comunicazione, e non estende a queste aree le prescrizioni dettate dal regolamento allegato per l'area riservata comunale della Scialuppa 2. Le violazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da 1.032,00 a 3.098,00 euro ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione. La stagione balneare 2026 va dal 23 maggio al 13 settembre 2026, con obbligo per i concessionari di esercitare l'attività di stabilimento balneare dal 1° giugno al 13 settembre. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso. - Nel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni.
Il testo intero, e gli orariNel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni. Il regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», pubblicato sul BUR del 16 agosto 2016 n. 65 e letto da noi nel testo coordinato che la Regione dichiara vigente al 14 maggio 2021, nomina gli animali in tre punti e in nessuno di essi apre o chiude una spiaggia. All'articolo 4 comma 2 lettera k) elenca gli «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» fra le attività e i servizi che gli stabilimenti balneari possono svolgere; all'articolo 5 comma 2 lettera g) ripete la stessa facoltà per le spiagge libere con servizi. All'articolo 16, «Disposizioni comuni», il comma 8 dispone che «i comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». È l'unica disposizione regionale che indirizzi i Comuni verso l'apertura, ed è scritta con due limiti: «ove possibile» e in sede di Piano di utilizzazione degli arenili, senza quota e senza scadenza. Il regolamento non fissa fasce orarie, non pone limiti di taglia o di peso, non impone il guinzaglio e non prevede sanzioni sul punto. L'ordinanza dirigenziale di Anzio lo cita più volte, ma per altro: all'articolo 5.10 richiama l'articolo 16 comma 3 sulle barriere antisabbia e all'articolo 5.11 l'articolo 16 comma 4 sul livellamento dell'arenile, e all'articolo 7 richiama gli articoli 8 e 9 del precedente regolamento regionale n. 11/2009. Nelle premesse cita inoltre l'articolo 77 comma 2 della legge regionale del Lazio n. 14/1999, la legge regionale n. 13/2007 modificata dalla legge regionale n. 8/2015 e la deliberazione della Giunta regionale del 16 aprile 2026 n. 224 sull'individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione per la stagione 2026. Nessuna ordinanza balneare regionale compare fra i presupposti: al suo posto entrambi gli atti di Anzio richiamano l'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.
- Vale dal 23 maggio 2026 al 13 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. L'utilizzo dell'area è consentito dalle 9.00 alle 19.00; il Comune vi effettua interventi di pulizia giornaliera e non vi è presente il servizio di salvamento ai bagnanti. Possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e il proprietario ha l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Gli animali possono fare il bagno in mare esclusivamente nello specchio acqueo antistante la zona. È interdetto l'accesso all'area degli animali di sesso femminile in periodo estrale. Il proprietario o detentore è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde civilmente e penalmente di danni o lesioni a persone, animali e cose; deve provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile; deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alla convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera; deve rimuovere immediatamente ogni deiezione, munendosi di palette o raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori installati nell'area. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le aree destinate al ricovero e all'accoglienza degli animali di affezione dei clienti devono essere debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a 1,30 metri, realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, mai con filo spinato o rete metallica né con materiale che possa limitare la visuale, e devono salvaguardare l'incolumità e la tranquillità del pubblico assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative. Dove queste aree esistono, il divieto generale di condurre o far permanere animali sull'arenile dal 23 maggio al 13 settembre non si applica. L'ordinanza non detta per queste aree condizioni di orario, di guinzaglio o di balneazione. | - Città di Anzioordinanza dirigenziale n. 2 del 21/05/2026 del Dirigente dell'Area 4 - Tecnica LL.PP. Patrimonio e Demanio, «Ordinanza balneare stagione 2026 - utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico ricreative», articolo 4.8, articolo 5.9, articolo 9 «Accesso animali da compagnia» e allegato «Area riservata ai cani da compagnia»Documento del 21 maggio 2026. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Regione Lazioregolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8Documento del 12 agosto 2016. Letto da noi il 23 agosto 2026.
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| LatinaLT · 1 scheda | | - L'Ordinanza del Presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 2 dell'11 ottobre 2022, «Disposizioni accesso ai cani e modalità corrette fruizione sentieristica del parco», è stata notificata anche al Comune di Latina, con richiesta di pubblicazione all'albo pretorio online (punto 6).
Il testo intero, e gli orariL'Ordinanza del Presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 2 dell'11 ottobre 2022, «Disposizioni accesso ai cani e modalità corrette fruizione sentieristica del parco», è stata notificata anche al Comune di Latina, con richiesta di pubblicazione all'albo pretorio online (punto 6). Al punto 1 ordina «il divieto di accesso ai cani, ancorché portati al guinzaglio, all'interno del territorio non urbano del Parco con l'eccezione dei sentieri presenti presso il Centro visitatori di Sabaudia e quelli di accesso a Borgo Fogliano per come individuati nella cartografia di seguito riportata», facendo salvi i cani dei proprietari residenti in zone residenziali non ricomprese nel contesto urbano, da condurre comunque al guinzaglio e senza uscire dalle vie di pubblico e abituale passaggio; al punto 2 impone, dove l'accesso è consentito, il guinzaglio e la raccolta delle deiezioni; al punto 3 vieta di uscire dai tracciati della sentieristica segnata; al punto 4 punisce le infrazioni con le sanzioni amministrative della legge 689/1981 e dell'articolo 30 della legge 394/1991. Le premesse fondano il divieto sull'articolo 6 comma 4 della legge 394/1991, sull'articolo 9 del regolamento di cui al regio decreto n. 1324 del 7 marzo 1935 - per il quale «nel territorio del Parco è vietato l'accesso ai cani... è tuttavia concesso di transitare nelle vie di pubblico ed abituale passaggio nell'interno del Parco con cani tenuti al guinzaglio» - e sull'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009 sull'incolumità pubblica, che impone il guinzaglio non superiore a 1,50 metri nei luoghi aperti al pubblico. Fra le aree sensibili che motivano il divieto l'atto elenca «la Foresta Demaniale, il Promontorio, la Duna e le aree dei Laghi retrodunali». Che cosa questo significhi per il litorale di Latina non è scritto nell'atto: l'ordinanza non usa mai la parola «spiaggia» o «arenile» e non pubblica il perimetro del «territorio non urbano del Parco», limitandosi a due cartografie delle sole aree in eccezione. Non abbiamo verificato su cartografia ufficiale quale porzione del litorale del Comune di Latina ricada nel Parco, e non lo deduciamo: registriamo che sullo stesso territorio insistono due atti di due enti diversi e che l'ordinanza balneare comunale non li coordina.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il cane deve essere munito di microchip e iscritto all'anagrafe canina, e provvisto di museruola e/o guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri. Chi lo accompagna deve avere con sé l'apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile e deve aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare. Le altre specie animali restano vietate sulle spiagge, per motivi igienico-sanitari e di pubblica incolumità. Sono esclusi dal divieto anche i cani di salvataggio, i cani in servizio di polizia giudiziaria e i cani guida iscritti all'anagrafe canina muniti di brevetto o di titolo abilitativo equipollente, sempre al seguito del proprio conduttore. I concessionari hanno la facoltà di prevedere, nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, aree destinate all'accoglienza dei cani, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente rilasci il nulla osta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica. | |
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| SabaudiaLT · 1 scheda | | - L'ordinanza di sicurezza balneare n. 30 del 30 aprile 2025 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse lungo il litorale del Circondario marittimo di Terracina, «comprendente il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina», e all'articolo 1.1 ne fissa l'ambito fra la Foce Canneto, lato di ponente, del Comune di Terracina e Torre Astura, lato di levante, del Comune di Latina.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza di sicurezza balneare n. 30 del 30 aprile 2025 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse lungo il litorale del Circondario marittimo di Terracina, «comprendente il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina», e all'articolo 1.1 ne fissa l'ambito fra la Foce Canneto, lato di ponente, del Comune di Terracina e Torre Astura, lato di levante, del Comune di Latina. L'articolo 1.2 individua l'inizio e la fine della stagione balneare, ai soli fini della sicurezza e dell'assistenza ai bagnanti, nel terzo sabato di maggio e nella terza domenica di settembre. Il documento, ventidue pagine, è stato letto per intero perché l'ordinanza comunale di Sabaudia lo dichiara «parte integrante» per quanto non espressamente previsto, e perché l'ordinanza balneare del Comune di Latina vi rinvia allo stesso modo: NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE SUGLI ANIMALI. Le sole occorrenze della parola «cane» riguardano le unità cinofile da salvataggio, che l'ordinanza definisce come «coppia conduttore - cane» e per le quali detta i requisiti del conduttore. Sull'ingresso del cane in acqua, quindi, l'autorità marittima competente su questo tratto di litorale non dispone: il silenzio non è un permesso, ma non è nemmeno un divieto che possiamo attribuirle.
- Vale dal 16 maggio 2026 al 20 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il cane deve essere munito di microchip e provvisto di museruola e/o guinzaglio — l'atto usa proprio la formula «e/o» e non fissa la lunghezza del guinzaglio; l'obbligo del guinzaglio non superiore a 1,50 metri nei luoghi aperti al pubblico deriva dall'ordinanza del Ministero della Salute sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, che l'ordinanza comunale richiama in premessa e che l'Ente Parco richiama a sua volta. Chi accompagna il cane deve essere munito di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile e deve spargere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare. Il cane può stare sull'arenile destinato alla libera fruizione solo non oltre le ore 9:00 e non prima delle ore 19:00. È facoltà dei concessionari prevedere aree destinate all'accoglienza di questi animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente rilasci il nulla osta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica. | |
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| San Felice CirceoLT · 1 scheda | | - L'articolo 1 dell'ordinanza balneare di San Felice Circeo stabilisce che le disposizioni comunali in contrasto con i provvedimenti del Capo del Circondario Marittimo sono automaticamente superate, e l'articolo 10 rinvia per quanto non previsto all'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 1 dell'ordinanza balneare di San Felice Circeo stabilisce che le disposizioni comunali in contrasto con i provvedimenti del Capo del Circondario Marittimo sono automaticamente superate, e l'articolo 10 rinvia per quanto non previsto all'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025. L'abbiamo letta per intero, nella copia che il Comune di Sabaudia pubblica in allegato alla propria ordinanza balneare: è l'ordinanza n. 30 del 30 aprile 2025 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina, ventidue pagine, e disciplina la balneazione lungo il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina, fra la Foce Canneto - lato di ponente - del Comune di Terracina e Torre Astura - lato di levante - del Comune di Latina (articolo 1.1); l'articolo 1.2 individua la stagione balneare, ai soli fini della sicurezza e dell'assistenza ai bagnanti, fra il terzo sabato di maggio e la terza domenica di settembre. Sugli animali non dispone: le uniche occorrenze della parola «cane» riguardano le unità cinofile da salvataggio, definite come «coppia conduttore - cane». La fascia oraria 19.00 - 9.00 per il bagno del cane a San Felice Circeo è quindi una regola comunale e non marittima, e non risulta in contrasto con alcuna disposizione dell'autorità marittima.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il cane in spiaggia deve essere tenuto al guinzaglio corto di 1,5 metri e provvisto di museruola. Al detentore è imposto di garantire sempre acqua e ombra all'animale, con divieto assoluto di tenere il cane al sole, specialmente nelle ore di maggior calore, e di avere sempre con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuoverle immediatamente. Il bagno in mare è consentito esclusivamente nella fascia oraria fra le 19.00 e le 9.00 del giorno successivo. Per raggiungere la spiaggia libera con il cane o con altri animali da compagnia è consentito il passaggio attraverso gli stabilimenti balneari quando non ci sia possibilità di accesso da una spiaggia libera contigua. È vietato abbeverare i cani direttamente alle fontanine o alle docce degli stabilimenti se non appositamente dedicate o segnalate: in assenza di strutture dedicate il detentore deve munirsi di ciotole. È vietato l'accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in materia di tutela dell'incolumità pubblica. Sono esclusi dai divieti i cani da salvataggio al guinzaglio in attività e i cani guida per non vedenti. In spiaggia mista il cane va tenuto sempre con sé, nel rispetto anche di chi non ama gli animali. | |
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| TerracinaLT · 3 schede | | - Il punto 5.1 dell'articolo 5 dell'ordinanza balneare n. 76 del 2 aprile 2026 del Comune di Terracina consente «il transito dei cani attraverso gli accessi pubblici e la loro permanenza esclusivamente nei seguenti tratti di spiaggia libera appositamente individuati e segnalati», e ne elenca due: quello del litorale di Ponente a ponente del canale «Badino», di circa 125 metri di fronte mare, e quello del litorale di Levante al limite del canale «Canneto», al confine con il Comune di Fondi, di circa 50 metri di fronte mare.
Il testo intero, e gli orariIl punto 5.1 dell'articolo 5 dell'ordinanza balneare n. 76 del 2 aprile 2026 del Comune di Terracina consente «il transito dei cani attraverso gli accessi pubblici e la loro permanenza esclusivamente nei seguenti tratti di spiaggia libera appositamente individuati e segnalati», e ne elenca due: quello del litorale di Ponente a ponente del canale «Badino», di circa 125 metri di fronte mare, e quello del litorale di Levante al limite del canale «Canneto», al confine con il Comune di Fondi, di circa 50 metri di fronte mare. L'avverbio «esclusivamente» è la chiave: fuori da quei due tratti la permanenza del cane sull'arenile non è consentita, mentre resta consentito il transito attraverso gli accessi pubblici. L'ordinanza non elenca né descrive le spiagge dove i cani non possono stare, e nessun altro articolo — compreso l'articolo 2 sulle prescrizioni per l'uso delle spiagge — nomina gli animali. Il punto 5.8 aggiunge un regime distinto per le aree in concessione: «Resta ferma l'autonomia dei concessionari degli stabilimenti balneari, ai sensi della normativa vigente, di disciplinare l'eventuale accesso di animali da affezione nelle aree in concessione». Le violazioni sono sanzionate dal punto 5.9 ai sensi della normativa vigente, compreso l'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca reato o violazione di specifiche disposizioni del Codice della Navigazione o di norme regionali. L'articolo 9.5 stabilisce che l'ordinanza abroga ogni disposizione precedente o contrastante ed entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, senza indicare un termine finale. - L'ordinanza balneare di Terracina rinvia all'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 sia in generale (articolo 9.1) sia specificamente per l'accesso dei cani allo specchio acqueo (articolo 5.4).
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare di Terracina rinvia all'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 sia in generale (articolo 9.1) sia specificamente per l'accesso dei cani allo specchio acqueo (articolo 5.4). L'abbiamo letta per intero, nella copia pubblicata dal Comune di Sabaudia in allegato alla propria ordinanza balneare: è l'ordinanza n. 30 del 30 aprile 2025 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina, ventidue pagine, e disciplina la balneazione lungo il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina, fra la Foce Canneto - lato di ponente - del Comune di Terracina e Torre Astura - lato di levante - del Comune di Latina. Sugli animali domestici non contiene alcuna disposizione: le uniche occorrenze della parola «cane» riguardano le unità cinofile da salvataggio. Il rinvio dell'articolo 5.4 va quindi letto come richiamo alle regole generali sulla balneazione e sugli specchi acquei riservati ai bagnanti, non a una disciplina marittima specifica per i cani, che non esiste. - Alla lettera b) del punto 5.1 dell'articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», l'ordinanza balneare n. 76 del 2 aprile 2026 del Comune di Terracina individua come secondo tratto di spiaggia libera dove è consentita la permanenza dei cani il «tratto di spiaggia libera del litorale di Levante ubicato al limite del canale "Canneto" costituente il confine tra il Comune di Fondi e di Terracina - fronte mare di circa ml 50,00».
Il testo intero, e gli orariAlla lettera b) del punto 5.1 dell'articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», l'ordinanza balneare n. 76 del 2 aprile 2026 del Comune di Terracina individua come secondo tratto di spiaggia libera dove è consentita la permanenza dei cani il «tratto di spiaggia libera del litorale di Levante ubicato al limite del canale "Canneto" costituente il confine tra il Comune di Fondi e di Terracina - fronte mare di circa ml 50,00». La formula che apre il punto 5.1 è la stessa per entrambi i tratti: «È consentito il transito dei cani attraverso gli accessi pubblici e la loro permanenza esclusivamente nei seguenti tratti di spiaggia libera appositamente individuati e segnalati», e le aree «mantengono natura di spiagge libere non custodite e non presidiate, prive di personale comunale o di assistenza dedicata; l'accesso e la permanenza avvengono sotto l'esclusiva responsabilità dei proprietari o detentori degli animali». Valgono qui le stesse condizioni del tratto di Badino: iscrizione all'anagrafe canina e microchip, regolarità di vaccinazioni e trattamenti sanitari, divieto per i cani aggressivi non controllati, per le femmine in estro e per i cani con patologie trasmissibili o parassitosi (punto 5.2); guinzaglio non superiore a 1,50 metri, museruola al seguito, vigilanza costante, abbeveraggio e ombreggiatura, raccolta delle deiezioni (punto 5.3); accesso allo specchio acqueo antistante solo in condizioni meteomarine favorevoli e sotto supervisione continua e diretta (punto 5.4); divieti di disturbo, di accesso alle aree gioco limitrofe, di abbeveraggio a fontanine e docce e di lasciare il cane incustodito (punto 5.5); esclusione dai divieti per cani da salvataggio, cani guida e cani delle Forze di Polizia (punto 5.7); autonomia dei concessionari nelle aree in concessione (punto 5.8). L'atto non dà coordinate e non descrive i confini del tratto oltre al riferimento al canale e alla lunghezza di fronte mare.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e identificati con microchip, in regola con vaccinazioni e trattamenti sanitari, non sottoposti a provvedimenti restrittivi dell'autorità sanitaria o giudiziaria. È vietato l'accesso ai cani con comportamenti aggressivi non controllati, alle femmine in periodo estrale e ai cani affetti da patologie trasmissibili o infestazioni parassitarie. Obblighi del detentore: guinzaglio non superiore a 1,50 metri; museruola rigida o morbida sempre al seguito, da applicare in caso di necessità o su richiesta delle Forze dell'Ordine; vigilanza costante e controllo diretto dell'animale, evitandone il vagare incontrollato; abbeveraggio adeguato e idonei sistemi di ombreggiatura, limitando l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore insolazione; attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide, con rimozione immediata, e dilavamento delle deiezioni liquide con acqua di mare. È vietato arrecare disturbo alla quiete pubblica con latrati prolungati, far accedere i cani ad aree attrezzate limitrofe destinate a giochi per bambini o ad attività sportive, abbeverarli direttamente a fontanine o docce degli stabilimenti balneari salvo strutture espressamente dedicate, e lasciarli incustoditi anche solo temporaneamente. L'accesso allo specchio acqueo antistante è consentito nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Marittima e dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025, solo in condizioni meteomarine favorevoli e sotto la continua e diretta supervisione del proprietario o detentore. Sono esclusi dai divieti i cani da salvataggio impiegati in attività autorizzate, i cani guida per persone non vedenti o con disabilità e i cani delle Forze di Polizia o impiegati in attività istituzionali. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Possono accedere solo i cani iscritti all'anagrafe canina e identificati con microchip, in regola con vaccinazioni e trattamenti sanitari, non sottoposti a provvedimenti restrittivi dell'autorità sanitaria o giudiziaria; è vietato l'accesso ai cani con comportamenti aggressivi non controllati, alle femmine in periodo estrale e ai cani con patologie trasmissibili o infestazioni parassitarie. Obblighi: guinzaglio non superiore a 1,50 metri, museruola rigida o morbida sempre al seguito da applicare in caso di necessità o su richiesta delle Forze dell'Ordine, vigilanza costante e controllo diretto dell'animale, abbeveraggio e ombreggiatura adeguati con limitazione dell'esposizione nelle ore più calde, raccolta immediata delle deiezioni solide e dilavamento con acqua di mare di quelle liquide. È vietato arrecare disturbo con latrati prolungati, far accedere i cani ad aree attrezzate limitrofe per giochi dei bambini o attività sportive, abbeverarli a fontanine e docce degli stabilimenti salvo strutture dedicate, e lasciarli incustoditi anche temporaneamente. Il bagno nello specchio acqueo antistante è consentito solo in condizioni meteomarine favorevoli e sotto la continua e diretta supervisione del detentore, che risponde di eventuali danni o disturbi a persone, animali o cose. | |
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| SperlongaLT · 3 schede | | - Il punto 7.6 dell'ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025 del Comune di Sperlonga dispone: «Nelle spiagge libere e in quelle in concessione, qualora il concessionario non permetta la presenza del cane, e' consentita esclusivamente la possibilità di utilizzare lo specchio acqueo antistante dalle ore 21:00 alle ore 7:30, con divieto di permanenza del cane sull'arenile».
Il testo intero, e gli orariIl punto 7.6 dell'ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025 del Comune di Sperlonga dispone: «Nelle spiagge libere e in quelle in concessione, qualora il concessionario non permetta la presenza del cane, e' consentita esclusivamente la possibilità di utilizzare lo specchio acqueo antistante dalle ore 21:00 alle ore 7:30, con divieto di permanenza del cane sull'arenile». Le condizioni elencate dallo stesso punto sono queste: al cane è consentito il bagno nello specchio acqueo esclusivamente fra le 21.00 e le 7.30 e sempre alla presenza del proprietario, per evitare il vagare dei cani senza controllo; l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo in condizioni climatiche e di mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo favorevoli; il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina; il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie; il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e non estendibile; il proprietario o possessore deve portare sempre con sé «una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti», come disposto dal Ministero della Salute nell'ordinanza del 6 agosto 2013; i detentori devono avere sempre con sé paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuoverle immediatamente per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale; è vietato l'accesso del cane se di sesso femminile in evidente fase estrale; il proprietario o detentore deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica ed è sempre responsabile, sia civilmente sia penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati; è comunque vietato l'accesso o la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica. L'atto non individua né delimita le spiagge libere del Comune, non dà coordinate e non lega questo permesso alla stagione balneare. Non pone limiti di taglia né di peso. - La legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso. Non contiene alcuna disposizione che consenta ai cani l'accesso alle spiagge, né alcun divieto, né alcun obbligo per i Comuni di aprire tratti di litorale: sul punto la legge regionale sugli animali di affezione tace. L'unica menzione delle spiagge è nell'articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione», comma 1 lettera e), dove si stabilisce che la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, un regolamento che definisce fra l'altro «i requisiti per le spiagge e gli stabilimenti dedicati ai cani». Le note in calce all'articolo indicano che l'articolo 23 ter è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11: è quindi una disposizione recentissima, il cui termine di centottanta giorni non è ancora scaduto, e il regolamento che dovrà fissare quei requisiti alla data della verifica non risulta adottato. Finché non esce, nel Lazio non esiste una disciplina regionale delle spiagge per cani. - Il punto 7.4 dell'ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025 del Comune di Sperlonga dispone: «Nelle spiagge in concessione e' data facoltà al concessionario di consentire la presenza del cane alle seguenti condizioni: il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie; il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile; il proprietario/possessore dell'animale deve sempre portare con sé «una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti», come disposto dal Ministero della Salute nell'Ordinanza del 6 agosto 2013; all'animale deve sempre essere garantita l'acqua e l'ombra e limitarne l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore calore; i detentori dei cani devono sempre avere con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei medesimi, con l'obbligo di rimuovere immediatamente le stesse per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale; è vietato l'accesso del cane se di sesso femminile in evidente fase estrale; il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica; il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso; è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica».
Il testo intero, e gli orariIl punto 7.4 dell'ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025 del Comune di Sperlonga dispone: «Nelle spiagge in concessione e' data facoltà al concessionario di consentire la presenza del cane alle seguenti condizioni: il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie; il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile; il proprietario/possessore dell'animale deve sempre portare con sé «una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti», come disposto dal Ministero della Salute nell'Ordinanza del 6 agosto 2013; all'animale deve sempre essere garantita l'acqua e l'ombra e limitarne l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore calore; i detentori dei cani devono sempre avere con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei medesimi, con l'obbligo di rimuovere immediatamente le stesse per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale; è vietato l'accesso del cane se di sesso femminile in evidente fase estrale; il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica; il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso; è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica». Il punto 7.5 aggiunge che «la facoltà della presenza del cane nelle spiagge in concessione dovrà essere adeguatamente pubblicizzata o comunque resa nota all'utenza mediante affissione interna ed esterna allo stabilimento/struttura balneare». Il punto 7.6 precisa che dove il concessionario non permetta la presenza del cane resta soltanto l'uso dello specchio acqueo antistante fra le 21.00 e le 7.30, con divieto di permanenza sull'arenile. L'ordinanza non elenca gli stabilimenti balneari del litorale, non dice quali abbiano esercitato la facoltà e non pone limiti di taglia né di peso.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Il bagno nello specchio acqueo antistante è ammesso solo fra le 21.00 e le 7.30 e sempre alla presenza del proprietario, per evitare il vagare dei cani senza controllo; è vietata la permanenza del cane sull'arenile. L'accesso è consentito solo in condizioni meteomarine favorevoli. Il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina e sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie. Il guinzaglio è obbligatorio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri e non estendibile. Il proprietario deve portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, come dispone l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013. Vanno portati sempre con sé paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuoverle immediatamente, pena le sanzioni del Regolamento di Polizia Locale. È vietato l'accesso alla cagna in evidente fase estrale. Il proprietario deve impedire che il comportamento del cane arrechi disturbo alla quiete pubblica ed è sempre responsabile, civilmente e penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose. È comunque vietato l'accesso e la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso; le condizioni che seguono sono quelle che il concessionario deve rispettare se decide di ammettere i cani. Il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie. Va condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e non estendibile. Il proprietario deve portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. All'animale devono essere sempre garantite acqua e ombra, limitandone l'esposizione prolungata nelle ore di maggior calore. Vanno portati sempre con sé paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuoverle immediatamente, pena le sanzioni del Regolamento di Polizia Locale. È vietato l'accesso alla cagna in evidente fase estrale. Il proprietario deve impedire che il comportamento del cane arrechi disturbo alla quiete pubblica ed è sempre responsabile, civilmente e penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose. È comunque vietato l'accesso e la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica. La scelta del concessionario di ammettere i cani deve essere resa nota all'utenza mediante affissione interna ed esterna allo stabilimento. | - Comune di Sperlongaordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025, Area I «Affari Generali - Segreteria Generale - Territorio e Ambiente», Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale, registro albo pretorio 573/2025; articolo 1 «Disposizioni generali», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge» punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, articolo 18 «Disposizioni sanzionatorie e finali» punti 18.1, 18.2 e 18.7Documento del 31 maggio 2025. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Regione Lazio - Consiglio regionalelegge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», testo coordinato vigente, articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione» comma 1 lettera e), inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11Documento del 21 ottobre 1997. Letto da noi il 23 agosto 2026.
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| MinturnoLT · 3 schede | | - La legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso. Non contiene alcuna disposizione che consenta ai cani l'accesso alle spiagge, né alcun divieto, né alcun obbligo per i Comuni di aprire tratti di litorale: sul punto la legge regionale sugli animali di affezione tace, e la fascia oraria che regola l'accesso a Minturno è una scelta del Comune, non l'applicazione di una regola regionale. L'unica menzione delle spiagge nella legge è l'articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione», comma 1 lettera e), dove si stabilisce che la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, un regolamento che definisce fra l'altro «i requisiti per le spiagge e gli stabilimenti dedicati ai cani». Le note in calce indicano che l'articolo 23 ter è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11: è una disposizione recentissima, il cui termine di centottanta giorni non è ancora scaduto, e il regolamento che dovrà fissare quei requisiti alla data della verifica non risulta adottato. - Nel Lazio la norma sovracomunale che tocca l'accesso degli animali agli arenili non è una legge sui cani ma il regolamento regionale sul demanio marittimo.
Il testo intero, e gli orariNel Lazio la norma sovracomunale che tocca l'accesso degli animali agli arenili non è una legge sui cani ma il regolamento regionale sul demanio marittimo. L'articolo 16 «Disposizioni comuni», comma 8, del regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19 dispone: «I comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». È un dovere di individuazione affidato ai Comuni, temperato dall'inciso «ove possibile» e da assolvere dentro il Piano di utilizzazione degli arenili: non attribuisce ai cani alcun diritto di accesso e non pone termini né sanzioni. Minturno il PUA non lo ha ancora approvato, e la stessa ordinanza balneare 2026 lo dice al punto 6.4, che dispone «in attesa dell'approvazione del PUA». Il tratto aperto ai cani alla foce del Garigliano nasce quindi dall'ordinanza, non dal piano. Il testo del regolamento letto è quello coordinato pubblicato dalla Regione Lazio, con data di aggiornamento 27 maggio 2021: non abbiamo verificato l'esistenza di modifiche successive a quella data. - L'ordinanza balneare 2026 del Comune di Minturno, n. 165 del 15 maggio 2026, tratta le aree per animali dentro le concessioni in due punti.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare 2026 del Comune di Minturno, n. 165 del 15 maggio 2026, tratta le aree per animali dentro le concessioni in due punti. Il punto 4.a.4 dispone: «I concessionari, salvaguardando sempre l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Servizio Demanio, Urbanistica e delle competenti autorità, sotto il profilo urbanistico e igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate per l'accoglienza di animali domestici di piccola taglia al seguito dei proprietari-bagnanti. Le aree destinate a tali scopi, devono essere dotate di accesso indipendente e avere le caratteristiche indicate dall'A.S.L competente. All'interno di dette aree, gli animali devono essere condotti al guinzaglio, muniti di museruola e, possono fare il bagno al di fuori dell'orario di balneazione». Il punto 5.c.10 ribadisce che «i concessionari di stabilimenti balneari possono accogliere nell'ambito di aree opportunamente attrezzate e recintate, animali di piccola taglia, previa l'acquisizione del parere sanitario da parte della competente ASL». Si tratta in entrambi i casi di una facoltà del concessionario, subordinata ad autorizzazione, e non di un obbligo; l'ordinanza non elenca gli stabilimenti balneari del litorale, non dice quali abbiano ottenuto l'autorizzazione e non impone al concessionario di esporre un cartello sull'accoglienza degli animali, pur imponendo all'articolo 13 di esporre l'intera ordinanza in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva. L'orario di balneazione, fuori dal quale gli animali possono fare il bagno, è indicato dall'articolo 2.2 fra le 9.00 e le 19.00. La stagione balneare 2026 va dal 24 maggio al 27 settembre 2026. Il limite di taglia è dichiarato soltanto a parole: l'atto non pone alcun limite in chilogrammi.
- Vale dal 24 maggio 2026 al 27 settembre 2026.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Solo cani di piccola taglia
- Guinzaglio obbligatorio
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso per l'accesso all'arenile: il limite «di piccola taglia» che l'atto nomina riguarda soltanto le aree attrezzate dentro le concessioni. L'accesso degli animali all'arenile è consentito esclusivamente dalle 19.00 di sera alle 8.00 del mattino successivo. In quella fascia oraria il cane deve essere condotto al guinzaglio e munito di museruola, e il proprietario deve possedere strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni e raccoglierle. Dalle 8.00 alle 19.00 la presenza di qualsiasi animale è vietata, anche con museruola e guinzaglio; fanno eccezione i cani di salvataggio al guinzaglio, muniti di brevetto riconosciuto dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e i cani guida per i non vedenti purché tenuti al guinzaglio. Le condizioni per estesoL'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso per le spiagge libere. Il limite di taglia che l'atto nomina — «animali domestici di piccola taglia» — riguarda soltanto le aree attrezzate che i concessionari possono realizzare dentro i propri stabilimenti, non la spiaggia libera del Garigliano. Per questo tratto l'atto scrive soltanto che l'accesso è consentito per tutto il giorno, e non ripete le condizioni di guinzaglio e museruola che impone all'accesso sull'arenile fra le 19.00 e le 8.00. Resta l'obbligo, previsto dall'ordinanza per l'accesso degli animali all'arenile, di possedere strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni e di raccoglierle. Le condizioni per estesoL'ordinanza fissa il limite a parole e non in chilogrammi: parla di animali domestici di piccola taglia, e non dice che cosa sia piccolo. L'area deve essere debitamente attrezzata e recintata, avere accesso indipendente e le caratteristiche indicate dalla ASL competente per territorio, e può essere realizzata solo previa autorizzazione del Servizio Demanio e Urbanistica e delle autorità competenti sotto il profilo urbanistico e igienico-sanitario, oltre al parere sanitario della ASL. All'interno dell'area gli animali devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola, e possono fare il bagno al di fuori dell'orario di balneazione, che l'ordinanza colloca fra le 9.00 e le 19.00. Il concessionario deve comunque salvaguardare l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare. | - Regione Lazio - Consiglio regionalelegge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», testo coordinato vigente, articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione» comma 1 lettera e), inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11Documento del 21 ottobre 1997. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Regione Lazioregolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», articolo 16 «Disposizioni comuni», comma 8; testo coordinato pubblicato dalla Regione Lazio, aggiornamento del 27 maggio 2021Documento del 12 agosto 2016. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Comune di Minturnoordinanza dirigenziale n. 165 del 15 maggio 2026, «Ordinanza balneare 2026», servizio 5.06 Demanio e Piano Utilizzo Arenili, registro albo pretorio 2026/1399, pubblicazione dal 15/05/2026 al 31/12/2031; articolo 1 «Campo di applicazione», articolo 2 «Disposizioni generali», articolo 4 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge» punti 4.a.4 e 4.a.5, articolo 5 punto 5.c.10, articolo 13 «Disposizioni finali e sanzioni»Documento del 15 maggio 2026. Letto da noi il 23 agosto 2026.
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| PonzaLT · 1 scheda | | - La legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso. Non contiene alcuna disposizione che consenta ai cani l'accesso alle spiagge, né alcun divieto, né alcun obbligo per i Comuni di aprire tratti di litorale: sul punto la legge regionale sugli animali di affezione tace. L'unica menzione delle spiagge è l'articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione», comma 1 lettera e), dove si stabilisce che la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, un regolamento che definisce fra l'altro «i requisiti per le spiagge e gli stabilimenti dedicati ai cani». Le note in calce indicano che l'articolo 23 ter è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11: è una disposizione recentissima, il cui termine di centottanta giorni non è ancora scaduto, e il regolamento che dovrà fissare quei requisiti alla data della verifica non risulta adottato.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'ordinanza di balneazione è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso, non fissa fasce orarie e non chiede documenti sanitari. Le condizioni sono tre e stanno tutte in una riga: l'animale al guinzaglio, il detentore munito di strumenti di pulizia e una regolare museruola per l'animale. Il testo consente il transito degli animali e non dispone sulla permanenza. A queste si aggiungono gli obblighi dell'ordinanza comunale sul comportamento dei proprietari dei cani, che valgono su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale: raccogliere gli escrementi e depositarli negli appositi cestini stradali; pulire immediatamente le deiezioni liquide portando con sé contenitori di acqua semplice, senza sostanze chimiche o detergenti; condurre l'animale in modo da ridurre il rischio che produca deiezioni in prossimità di quei luoghi; portare con sé sacchetti o contenitori equivalenti e l'attrezzatura per la ripulitura e il lavaggio, da esibire su richiesta degli agenti di Polizia Locale. Quegli obblighi non si applicano ai non vedenti condotti da cani guida, alle persone con disabilità in compagnia dei propri cani e alle unità cinofile delle Forze dell'ordine in servizio. | |
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| VentoteneLT · 3 schede | | - La legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso. Non contiene alcuna disposizione che consenta ai cani l'accesso alle spiagge, né alcun divieto, né alcun obbligo per i Comuni di aprire tratti di litorale: sul punto la legge regionale sugli animali di affezione tace, e il divieto assoluto deciso da Ventotene non incontra alcun limite regionale. L'unica menzione delle spiagge è l'articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione», comma 1 lettera e), dove si stabilisce che la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, un regolamento che definisce fra l'altro «i requisiti per le spiagge e gli stabilimenti dedicati ai cani». Le note in calce indicano che l'articolo 23 ter è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11: è una disposizione recentissima, il cui termine di centottanta giorni non è ancora scaduto, e il regolamento che dovrà fissare quei requisiti alla data della verifica non risulta adottato. - L'articolo 4 punto 1 dell'ordinanza balneare anno 2026 del Comune di Ventotene, n. 16 del 28 maggio 2026, individua fra le aree disponibili per le attività di libera balneazione ed elioterapia l'«Arenile di Calarossano, fruibile per elioterapia», in esecuzione delle delibere di Giunta comunale n. 38/2020, n. 39/2020 e n. 27/2025, come definito dall'articolo 3 del regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19 e individuato nelle planimetrie allegate all'ordinanza, secondo quanto previsto dal PUA adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 19 dicembre 2023.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 4 punto 1 dell'ordinanza balneare anno 2026 del Comune di Ventotene, n. 16 del 28 maggio 2026, individua fra le aree disponibili per le attività di libera balneazione ed elioterapia l'«Arenile di Calarossano, fruibile per elioterapia», in esecuzione delle delibere di Giunta comunale n. 38/2020, n. 39/2020 e n. 27/2025, come definito dall'articolo 3 del regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19 e individuato nelle planimetrie allegate all'ordinanza, secondo quanto previsto dal PUA adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 19 dicembre 2023. Per Calarossano i servizi connessi alla balneazione sono affidati in convenzione alla ditta individuale della sig.ra Swami Ferri, P.IVA 03325690596, giusta convenzione protocollo 4768 del 22 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento regionale; il soggetto convenzionato è qualificato «incaricato di pubblico servizio», tenuto alla vigilanza sulla corretta utilizzazione dell'area e alla segnalazione alle competenti Autorità di chi contravvenga. Il punto 2 dell'articolo 4, «Divieti», comprendeva alla lettera p) il divieto di «condurre privi di guinzaglio ogni tipo di animale, (cani, gatti, etc.), stante la limitatezza degli spazi», con l'obbligo per i conduttori di essere muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni e di spargere e dilavare immediatamente le deiezioni con abbondante acqua di mare: quella lettera è stata revocata dall'ordinanza n. 22 del 27 giugno 2026 e sostituita da un divieto assoluto. L'articolo 1 stabilisce che l'ordinanza si applica alle aree demaniali marittime e alle zone di mare del Comune e per estensione alle aree costiere comunali e del demanio non marittimo destinate all'attività elioterapica, e che si applica, per le attività turistiche e ricreative, durante tutta la stagione balneare, mentre le disposizioni di carattere generale vanno osservate in ogni momento dell'anno; l'articolo 2 definisce la stagione balneare come il periodo fra il 1° maggio e il 30 settembre e la stagione turistica fra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno. L'articolo 6 punisce i contravventori ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, con sanzione amministrativa da 1.032,91 a 3.098,74 euro quando la violazione ha scopo di lucro e da 100,00 a 1.000,00 euro quando non ne ha. L'atto è stato letto per intero, tutte e 7 le pagine, in OCR perché i font del PDF non hanno mappa Unicode; le planimetrie allegate non sono pubblicate. - L'articolo 4 punto 1 dell'ordinanza balneare anno 2026 del Comune di Ventotene, n. 16 del 28 maggio 2026, elenca le aree disponibili per le attività di libera balneazione e di elioterapia e vi comprende la «Scogliera in località Faro, fruibile per elioterapia», individuata in esecuzione delle delibere di Giunta comunale n. 38/2020, n. 39/2020 e n. 27/2025, definita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19 e delimitata nelle planimetrie allegate all'ordinanza, secondo quanto previsto dal PUA adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 19 dicembre 2023.
Il testo intero, e gli orariL'articolo 4 punto 1 dell'ordinanza balneare anno 2026 del Comune di Ventotene, n. 16 del 28 maggio 2026, elenca le aree disponibili per le attività di libera balneazione e di elioterapia e vi comprende la «Scogliera in località Faro, fruibile per elioterapia», individuata in esecuzione delle delibere di Giunta comunale n. 38/2020, n. 39/2020 e n. 27/2025, definita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19 e delimitata nelle planimetrie allegate all'ordinanza, secondo quanto previsto dal PUA adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 19 dicembre 2023. Su quella scogliera il servizio di salvamento e i servizi connessi alla balneazione sono affidati in convenzione alla Soc. Coop. Ventolibera, P.IVA e codice fiscale 02872890591, giusta convenzione protocollo 2981 del 17 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento regionale; il soggetto convenzionato è qualificato «incaricato di pubblico servizio», tenuto alla vigilanza sulla corretta utilizzazione dell'area e alla segnalazione alle competenti Autorità di chi contravvenga all'ordinanza, ed è impegnato ad assicurare i servizi di assistenza e salvataggio e i servizi di pulizia almeno tre volte al giorno; i servizi igienici accessibili anche alle persone diversamente abili sono previsti esclusivamente per l'arenile di Calanave. Il punto 2 dell'articolo 4, «Divieti», si applica alle aree identificate al punto precedente, all'arenile utilizzato come spiaggia in libero uso e, per quanto applicabili, al mare territoriale e alle zone assentite in concessione, e comprendeva alla lettera p) il divieto di «condurre privi di guinzaglio ogni tipo di animale, (cani, gatti, etc.), stante la limitatezza degli spazi», con obbligo di sacchetto igienico e di dilavare immediatamente le deiezioni con abbondante acqua di mare; quella lettera è stata revocata dall'ordinanza n. 22 del 27 giugno 2026. Lo stesso punto vieta fra l'altro l'accesso dalle 20.00 alle 7.00 e l'occupazione della fascia di 3 o 5 metri dalla battigia a seconda della profondità dell'arenile. L'atto è stato letto per intero, tutte e 7 le pagine, in OCR perché i font del PDF non hanno mappa Unicode; le planimetrie allegate non sono pubblicate.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| | - Regione Lazio - Consiglio regionalelegge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», testo coordinato vigente, articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione» comma 1 lettera e), inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11Documento del 21 ottobre 1997. Letto da noi il 23 agosto 2026.
- Comune di Ventoteneordinanza n. 16 del 28 maggio 2026, «Ordinanza balneare anno 2026», Area 3 - Tecnica, protocollo n. 3393 del 28 maggio 2026; articolo 1 «Ambito di applicazione», articolo 2 «Definizioni», articolo 4 «Prescrizioni relative all'uso delle spiagge» punto 1 e punto 2 lettera p), articolo 6 «Sanzioni»Documento del 28 maggio 2026. Letto da noi il 23 agosto 2026.
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