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Scheda della spiaggia

Spiagge del litorale di Cerveteri, finestra notturna per i cani di piccola taglia

Cerveteri (RM) · Lazio

Spiagge del territorio del Comune di Cerveteri (RM), litorale di Campo di Mare e Marina di Cerveteri

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiagge del litorale di Cerveteri, finestra notturna per i cani di piccola taglia.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniSolo cani di piccola tagliaAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

Il regolamento regionale del Lazio 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», è la cornice regionale entro cui si muove l'ordinanza di Cerveteri, che lo richiama espressamente per le tipologie di strutture balneari. L'articolo 16 comma 8 dispone: «I comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica». Non è un permesso generale di accesso e non è un divieto: è un compito assegnato ai Comuni in sede di Piano di Utilizzazione degli Arenili, temperato dall'inciso «ove possibile», senza quota minima e senza termine — e a Cerveteri quel compito, alla data di questa verifica, non risulta tradotto in un tratto individuato. Il regolamento consente inoltre agli stabilimenti balneari (articolo 4) e ai punti ristoro (articolo 9) di offrire fra i servizi «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza», come facoltà del concessionario. L'articolo 2 comma 1 impone ai Comuni di riservare alla pubblica fruizione almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di competenza, ma quella quota riguarda le spiagge libere in generale e non gli animali. Il testo coordinato pubblicato dalla Regione Lazio è stato letto per intero cercando le parole «cani», «cane» e «animali»: non contiene altre disposizioni sull'accesso degli animali alle spiagge, non fissa limiti di taglia o di peso e non stabilisce orari.

ordinanza balneare 2026 del Comune di Cerveteri, ordinanza sindacale n. 15 del 15/05/2026, articolo 4.1 lettera g). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Solo cani di piccola taglia La fonte scrive ««Sono esclusi dal divieto, solo per le ore non dedicate alla balneazione (dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno seguente) gli animali di piccola taglia»; «È comunque sempre vietato condurre o far permanere qualsiasi animale di tagli grande (equini e similari), quando la spiaggia è frequentata da un numero consistente di bagnanti e/o persone in genere»» e non traduce la taglia in chilogrammi: dove passi il confine lo decide chi sta all'ingresso.
  • Ammessi: cani.
  • L'ordinanza è stata letta per intero e non traduce mai la taglia in chilogrammi: non c'è un peso massimo dichiarato, e non c'è la dichiarazione che un limite non esista. L'unica condizione scritta per la finestra notturna è che i proprietari o detentori rimuovano immediatamente qualunque deiezione prodotta, muniti di palette o raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di pubblica incolumità. L'articolo 4.5, che riguarda l'eventuale area di libera accoglienza degli animali da compagnia e non questa finestra oraria, chiede in più: iscrizione dei cani all'anagrafe canina; responsabilità civile e penale del proprietario o detentore per il benessere, il controllo e la conduzione dell'animale e per danni o lesioni a persone, animali e cose; fornitura autonoma di acqua potabile; comportamento adeguato alla convivenza con le persone e gli animali presenti; guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; rimozione immediata delle deiezioni. Le violazioni dell'ordinanza sono punite in via amministrativa e/o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del d.lgs. 152/2006, della legge 689/1981 e del d.lgs. 267/2000.

Dove si trova

Spiagge del territorio del Comune di Cerveteri (RM), litorale di Campo di Mare e Marina di Cerveteri

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Quello che non sappiamo

A Cerveteri il cane in spiaggia non è vietato del tutto, ma il permesso è stretto due volte: nell'orario e nella taglia. L'ordinanza balneare 2026 esclude dal divieto, «solo per le ore non dedicate alla balneazione (dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno seguente)», i soli «animali di piccola taglia». Dalle otto del mattino alle otto di sera non si può, e di giorno o di notte un cane che non sia di piccola taglia non rientra nell'eccezione. Che cosa sia «piccola taglia» l'atto non lo dice: non dà chilogrammi, non dà un'altezza al garrese, non dà un criterio. Il confine lo traccia chi controlla, ed è la ragione per cui questa scheda non promette nulla a chi ha un cane di taglia media. Non c'è, a Cerveteri, una spiaggia per cani: l'ordinanza fa salve «le aree di accoglienza appositamente attrezzate» e detta all'articolo 4.5 le regole per «l'area da destinare ad una eventuale libera accoglienza degli animali da compagnia», ma la parola «eventuale» è dell'atto e nessuna area viene individuata o nominata. Per questo non ci sono coordinate e la scheda non compare in mappa: la regola vale sull'intero litorale comunale, non su un tratto. Restano due cose che l'atto non dice e che non colmiamo. La prima: se nella finestra notturna il cane debba stare al guinzaglio. L'ordinanza lo pretende espressamente solo per l'eventuale area di accoglienza (guinzaglio non superiore a 1,50 metri e museruola al seguito); per l'eccezione notturna prescrive soltanto la rimozione immediata delle deiezioni. Nel dubbio, guinzaglio. La seconda: fino a quando valga. Il divieto della lettera g) non è agganciato a date, e l'ordinanza — pur intitolata al 2026 — non si dà una scadenza; abroga le precedenti e non dice quando cessa.

Chi l'ha controllato, e quando

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Fonte
Regione Lazio
Atto
regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», articolo 16 comma 8, testo coordinato pubblicato dalla Regione Lazio del 12 agosto 2016
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