Scheda della spiaggia
Arenile di Calanave
Ventotene (LT) · Lazio
Arenile di Cala Nave, spiaggia libera, Ventotene (LT)
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare
Lo dispone ordinanza del Comune di Ventotene n. 22 del 27 giugno 2026, che revoca il punto 2 lettera p) dell'articolo 4 dell'ordinanza balneare n. 16 del 28 maggio 2026.

Che cosa dice l'ordinanza
La legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso. Non contiene alcuna disposizione che consenta ai cani l'accesso alle spiagge, né alcun divieto, né alcun obbligo per i Comuni di aprire tratti di litorale: sul punto la legge regionale sugli animali di affezione tace, e il divieto assoluto deciso da Ventotene non incontra alcun limite regionale. L'unica menzione delle spiagge è l'articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione», comma 1 lettera e), dove si stabilisce che la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, un regolamento che definisce fra l'altro «i requisiti per le spiagge e gli stabilimenti dedicati ai cani». Le note in calce indicano che l'articolo 23 ter è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11: è una disposizione recentissima, il cui termine di centottanta giorni non è ancora scaduto, e il regolamento che dovrà fissare quei requisiti alla data della verifica non risulta adottato.
ordinanza del Comune di Ventotene n. 22 del 27 giugno 2026, che revoca il punto 2 lettera p) dell'articolo 4 dell'ordinanza balneare n. 16 del 28 maggio 2026. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Quello che non sappiamo
Calanave è la spiaggia libera di Ventotene, ed è la prima delle tre aree su cui il Comune ha chiuso ai cani. Attenzione, perché la regola è cambiata durante la stagione 2026 e chi ha letto solo l'ordinanza balneare trova scritto il contrario: fino al 27 giugno 2026 l'ordinanza n. 16 vietava soltanto di condurre animali senza guinzaglio, cioè li ammetteva se legati; con l'ordinanza n. 22 del 27 giugno il Vice Sindaco ha revocato quella disposizione e ha ordinato che «è assolutamente vietato condurre animali sulle aree destinate alla balneazione ed elioterapia». La motivazione dichiarata è la limitatezza delle aree utilizzabili per la balneazione e l'elioterapia, il numero crescente di utenti su un arenile piccolo e la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. Il divieto riguarda gli animali, non i soli cani, e i due atti non prevedono alcuna eccezione — nemmeno per i cani guida o per i cani di salvataggio. Due cose non le sappiamo. La prima è il confine: l'ordinanza 16 individua l'arenile di Calanave rinviando alle planimetrie allegate e al Piano di utilizzazione degli arenili adottato con deliberazione di Giunta n. 140 del 19 dicembre 2023, e quelle planimetrie il Comune non le pubblica. Per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa. La seconda è il tempo: l'ordinanza 22 non dice da quando né fino a quando valga il divieto, e l'ordinanza 16 distingue fra disposizioni che valgono nella stagione balneare, dal 1° maggio al 30 settembre, e disposizioni generali da osservare in ogni momento dell'anno, senza dire a quale delle due categorie appartenga questa. Non lo deduciamo noi. Sull'arenile di Calanave i servizi di salvamento e di pulizia sono affidati in convenzione alla Soc. Coop. Ventotene Domani, che l'ordinanza qualifica «incaricata di pubblico servizio» e obbliga a segnalare alle Autorità i frequentatori che contravvengano.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Lazio - Consiglio regionale
- Atto
- legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», testo coordinato vigente, articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione» comma 1 lettera e), inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11 del 21 ottobre 1997
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