Scheda della spiaggia
Aree per cani e specchi acquei per la balneazione negli stabilimenti balneari di Fiumicino
Fiumicino (RM) · Lazio
Stabilimenti balneari in concessione del litorale del Comune di Fiumicino (RM)

Che cosa dice l'ordinanza
L'articolo 9 comma 3 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino consente ai titolari di concessioni, «previa presentazione di apposita documentazione tecnica e amministrativa all'Amministrazione comunale con specifica definizione degli spazi e delle metrature impiegate e a seguito di autorizzazione delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, laddove possibile», sia di «attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti e disabili nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive», sia di «destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo stabilimento». Il comma 4 rinvia, per le dimensioni, all'articolo 16 «Accoglienza degli animali da compagnia nelle strutture balneari» delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, e il comma 5 fissa i parametri: 3,5 metri quadrati per cane, 1 metro quadrato per gatto, divieto di detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e divieto di accogliere più di dieci animali per struttura balneare. Il comma 6 colloca lo specchio acqueo in una porzione di mare antistante la struttura, a pochi metri dalla battigia, preferibilmente al centro dello stabilimento e comunque ad almeno 5 metri dagli altri bagni; il comma 7 consente a concessionari limitrofi di posizionare le aree al confine fra i loro stabilimenti condividendo gli obblighi organizzativi e gestionali. Il comma 8 impone che le aree di balneazione siano delimitate da boe galleggianti e segnalate con un cartello «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia», e stabilisce che siano accessibili «esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: al mattino fino alle ore 10,00 e la sera dopo le ore 18,00», con le boe da tenere in acqua solo in quegli orari. Il comma 9 rapporta il numero dei cani in acqua all'ampiezza dello specchio acqueo e vieta la balneazione dei cani obbligati alla museruola. Il comma 10 elenca gli obblighi dei proprietari: raggiungere il mare transitando esclusivamente nell'area attrezzata, con cani dotati di guinzaglio e museruola; sorvegliare l'animale per tutto il tempo di permanenza in acqua; non lasciarlo mai incustodito e libero di vagare; pulire lo specchio acqueo e l'arenile dalle deiezioni. Il primo dei due commi numerati 11 elenca gli obblighi dei concessionari, fra cui l'individuazione di un preposto al controllo, il rispetto delle prescrizioni sanitarie, la facoltà di allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento o di disturbo alla balneazione, e il divieto di far accedere gli animali domestici alle aree giochi per bambini. Il comma 1 dello stesso articolo esclude inoltre dal divieto generale le aree autorizzate per la somministrazione, dove l'accesso degli animali da compagnia può essere consentito a discrezione del titolare nel rispetto del Manuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. L'ordinanza non contiene alcun elenco degli stabilimenti che hanno ottenuto l'autorizzazione. La struttura balneare «BauBeach» è nominata una sola volta nell'atto, all'articolo 18 comma 4, per delimitare la zona C del kitesurf come «tratto di litorale compreso tra le strutture balneari “Rambla” e “BauBeach”», e non in relazione all'accesso dei cani. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.
ordinanza balneare 2026 del Comune di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e primo dei due commi numerati 11. Vale dal 16 maggio 2026 al 20 settembre 2026.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani, gatti.
- L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le aree devono avere dimensioni idonee al benessere degli animali secondo l'articolo 16 delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, con i parametri di 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, senza detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e con un massimo di dieci animali per struttura balneare. Lo specchio acqueo per la balneazione riguarda i cani preventivamente registrati presso lo stabilimento, sta a pochi metri dalla battigia davanti alla struttura, preferibilmente al centro, a non meno di 5 metri dagli altri bagni, ed è delimitato da boe galleggianti e segnalato da un cartello con la dicitura «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia»; è accessibile solo al mattino fino alle 10.00 e la sera dopo le 18.00. Il numero dei cani in acqua contemporaneamente va rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo, ed è vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola. Il proprietario deve raggiungere il mare transitando solo nell'area attrezzata, con il cane al guinzaglio e con la museruola, sorvegliare l'animale per tutto il tempo in acqua, non lasciarlo mai incustodito e libero di vagare e pulire specchio acqueo e arenile dalle deiezioni. Il concessionario deve far rispettare le regole anche con un preposto al controllo, osservare le prescrizioni sanitarie, può allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento o di disturbo alla balneazione, e deve comunque vietare l'accesso degli animali domestici alle aree giochi per bambini.
Dove si trova
Stabilimenti balneari in concessione del litorale del Comune di Fiumicino (RM)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
A Fiumicino uno stabilimento balneare può attrezzare un'area per i cani e perfino riservare una porzione di mare alla loro balneazione, ma non è tenuto a farlo: l'ordinanza gli dà la facoltà, subordinata alla presentazione di documentazione tecnica e amministrativa al Comune e all'autorizzazione delle autorità igienico-sanitarie. Quali stabilimenti l'abbiano ottenuta noi non lo sappiamo: il Comune non pubblica l'elenco, e non esiste una fonte ufficiale che dica quali concessioni siano attrezzate. Chi parte con il cane deve chiamare lo stabilimento. Quello che l'ordinanza fissa, e che quindi vale ovunque quell'area esista, sono i numeri e gli orari: 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, niente cani e gatti nello stesso recinto, non più di dieci animali per struttura balneare; e per il bagno due sole fasce, al mattino fino alle 10.00 e la sera dopo le 18.00, che sono diverse — più larghe — da quelle delle spiagge libere. Una nota sui nomi: l'ordinanza cita una struttura balneare chiamata «BauBeach» una sola volta, e per delimitare la zona C del kitesurf, non per i cani; l'atto non dice se lì gli animali siano ammessi né a quali condizioni. La scheda non ha coordinate perché non individua un luogo ma un regime che vale per gli stabilimenti autorizzati, e per questo non compare in mappa.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Città di Fiumicino
- Atto
- ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, «Ordinanza balneare 2026», protocollo interno n. 80495/2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 18 «Spiagge libere dedicate all'attività di kitesurf», articolo 19 «Osservanza del dispositivo. Pubblicità e Sanzioni» e articolo 20 «Disposizioni finali» del 4 maggio 2026
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