Lazio (RM)
Spiagge per cani a Roma
6 schede in archivio: 5 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Roma
Quello che leggi in questa pagina viene da 3 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Roma Capitale
ordinanza del Sindaco n. 63 del 30 aprile 2026, «Stagione Balneare 2026. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale», Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti, articoli 1, 2.1 lettera l), 7 «Spiagge libere», 8 «Spiagge libere con servizi», 9 «Spiaggia libera di Castelporziano», 10 «Spiaggia libera di Capocotta», 12 «Animali da compagnia» e 16 «Disposizioni finali e sanzioni»
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 30 aprile 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Roma Capitale, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 6 spiagge di questa pagina: Aree comuni degli stabilimenti balneari di Roma, Aree per cani e specchi acquei per la balneazione negli stabilimenti balneari di Roma, Spiagge libere con servizi del litorale di Roma, Spiagge libere del litorale di Roma, Spiaggia libera di Capocotta, Spiaggia libera di Castelporziano.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 2 «Disposizioni e prescrizioni di ordine generale», punto 2.1 lettera l)»; «ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 12 «Animali da compagnia», punti da 12.1 a 12.7»; «ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 8 «Spiagge libere con servizi», punti 8.1 e 8.6»; «ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 7 «Spiagge libere», punto 7.4»; «ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 10 «Spiaggia libera di Capocotta» e articolo 7 punto 7.4»; «ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 9 «Spiaggia libera di Castelporziano» e articolo 7 punto 7.4».
Roma Capitale
notizia «Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza» del 30 aprile 2026 sul sito istituzionale di Roma Capitale, che attribuisce all'atto il numero 63 e ne pubblica il testo integrale
Abbiamo letto la pagina pubblicata dal Comune, non l’atto.
- Data della pagina
- 30 aprile 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri la pagina del ComuneSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Roma Capitale, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere con servizi del litorale di Roma.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 8 «Spiagge libere con servizi», punti 8.1 e 8.6».
Regione Lazio
regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 12 agosto 2016
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Lazio, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge libere del litorale di Roma.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 7 «Spiagge libere», punto 7.4».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
5 spiagge
Aree per cani e specchi acquei per la balneazione negli stabilimenti balneari di Roma
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 12 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Animali da compagnia». Il punto 12.1 stabilisce che «l'accesso degli animali da compagnia è consentito nelle Strutture balneari, esclusivamente nelle aree autorizzate e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente». Il punto 12.2 consente ai concessionari e ai gestori, «previa presentazione di apposita documentazione tecnica e amministrativa all'Amministrazione comunale con specifica definizione degli spazi e delle metrature impiegate e a seguito di autorizzazione delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, laddove consentito», sia di «attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive», sia di «destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo Stabilimento». Il punto 12.3 fissa i parametri dimensionali minimi: 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, con divieto di detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e divieto di accogliere più di dieci animali per struttura balneare. Il punto 12.4 consente a concessionari limitrofi di posizionare le aree al confine fra i loro stabilimenti condividendo gli obblighi organizzativi e gestionali. Il punto 12.5 impone che le aree di balneazione siano delimitate da boe galleggianti e segnalate con un cartello «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia», e siano «accessibili alla balneazione di animali esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: al mattino fino alle ore 10,00 e la sera dopo le ore 18,00», con le boe da tenere in acqua solo in quegli orari. Il punto 12.6 rapporta il numero dei cani in acqua all'ampiezza dello specchio acqueo e obbliga i proprietari a raggiungere la porzione di mare dotando i cani di guinzaglio e museruola, a sorvegliare l'animale per tutto il tempo di permanenza in acqua e a non lasciarlo mai incustodito e libero. Il punto 12.7 elenca gli obblighi dei concessionari: far rispettare le regole anche mediante un preposto al controllo che accerti l'uso del guinzaglio fino all'entrata in mare e assicuri la raccolta delle deiezioni; osservare le prescrizioni sanitarie; allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento, di disturbo alla balneazione o di mancato rispetto degli obblighi; e vietare comunque l'accesso degli animali domestici alle aree giochi per bambini. L'ordinanza non contiene alcun elenco degli stabilimenti autorizzati. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.Dentro uno stabilimento balneare di Roma il cane entra solo dove il gestore ha ottenuto l'autorizzazione: l'ordinanza dice che «l'accesso degli animali da compagnia è consentito nelle Strutture balneari, esclusivamente nelle aree autorizzate». Il concessionario può attrezzare un'area per gli animali e può riservare una porzione di mare alla balneazione dei cani registrati presso lo stabilimento, ma deve prima presentare documentazione tecnica e amministrativa al Comune e ottenere il via libera delle autorità igienico-sanitarie. Quali stabilimenti l'abbiano fatto noi non lo sappiamo: né l'ordinanza né la notizia con cui Roma Capitale l'ha annunciata pubblicano l'elenco, e non esiste una fonte ufficiale che dica quali concessioni siano attrezzate. Chi parte con il cane deve telefonare allo stabilimento. Quello che l'atto fissa, e che quindi vale ovunque quell'area esista, sono i numeri e gli orari: almeno 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, niente cani e gatti nello stesso recinto, non più di dieci animali per struttura balneare; e per il bagno due sole fasce, al mattino fino alle 10.00 e la sera dopo le 18.00. Fuori dalle aree autorizzate, nelle aree comuni dello stabilimento, il divieto dell'articolo 2.1 lettera l) resta pieno. Una differenza rispetto alle spiagge libere che conviene tenere a mente: lì i cani si portano a qualsiasi ora, qui il bagno ha due finestre. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime e non un luogo, e per questo non compare in mappa.Fonte: Roma Capitale, ordinanza del Sindaco n. 63 del 30 aprile 2026, «Stagione Balneare 2026. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale», Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti, articoli 1, 2.1 lettera l), 7 «Spiagge libere», 8 «Spiagge libere con servizi», 9 «Spiaggia libera di Castelporziano», 10 «Spiaggia libera di Capocotta», 12 «Animali da compagnia» e 16 «Disposizioni finali e sanzioni»Spiagge libere con servizi del litorale di Roma
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoLa notizia con cui Roma Capitale ha annunciato l'atto, «Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza» del 30 aprile 2026, attribuisce all'ordinanza il numero 63 e ne fissa la durata: la stagione «inizierà domenica 10 maggio e durerà fino al 30 settembre», mentre «già dal 1° maggio e fino al 30 ottobre, gli operatori potranno attivare i servizi di assistenza alla balneazione, previa comunicazione all'Amministrazione». È da questa pagina, e dal nome del file del PDF, che prendiamo numero e data, perché il frontespizio dell'ordinanza pubblicata riporta «ORDINANZA DEL SINDACO N. ___ DEL ___» con i campi non compilati. Sugli animali la notizia dice: «Particolare attenzione è dedicata nuovamente agli animali da compagnia: i concessionari possono realizzare aree dedicate, delimitate e attrezzate, anche con specchi acquei per la balneazione dei cani, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza» — cioè racconta solo la parte dell'articolo 12 sugli stabilimenti, e tace quella, più larga, degli articoli 7.4 e 8.6 che consentono di condurre animali domestici sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi. Sulle spiagge libere con servizi la notizia aggiunge che «da domani, oltre ai bagnini per le spiagge a Ostia Ponente, saranno operativi anche i servizi e i chioschi della spiaggia libera di Castelporziano ai cancelli 1, 2, 6 e 7 e dal 10 maggio chioschi e i servizi saranno presenti anche in altre 6 spiagge libere», senza però nominarle. La pagina non pubblica l'elenco delle spiagge libere né quello degli stabilimenti autorizzati ad attrezzare aree per gli animali.Le spiagge libere con servizi sono un terzo genere, fra la spiaggia libera e lo stabilimento: l'arenile resta a uso libero e gratuito, ma un gestore in convenzione garantisce pulizia, salvataggio, noleggio di lettini e ombrelloni senza preposizionamento, chioschi e passerelle. Per i cani la regola è la stessa delle spiagge libere: l'ordinanza li elenca fra le cose consentite ai fruitori, con guinzaglio, paletta e sacchetto obbligatori e nessuna fascia oraria; e l'articolo 8.1 aggiunge che queste spiagge «sono accessibili a tutti in qualsiasi orario». All'ingresso deve stare un cartello di almeno 120 x 85 centimetri con la dicitura «Roma Capitale - Spiaggia libera con servizi - INGRESSO LIBERO» in italiano e inglese: è il modo per riconoscerle sul posto. Quello che non sappiamo è quali siano e quante: l'ordinanza non ne pubblica l'elenco, e la notizia con cui Roma Capitale ha annunciato l'atto dice soltanto che dal 10 maggio chioschi e servizi sarebbero stati presenti «anche in altre 6 spiagge libere», senza nominarle. Non sappiamo neppure se il cane possa fare il bagno: l'atto disciplina la balneazione dei cani solo per gli specchi acquei degli stabilimenti. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime e non un tratto, e per questo non compare in mappa.Fonte: Roma Capitale, notizia «Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza» del 30 aprile 2026 sul sito istituzionale di Roma Capitale, che attribuisce all'atto il numero 63 e ne pubblica il testo integraleSpiagge libere del litorale di Roma
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoNel Lazio la regola sui cani in spiaggia non la detta la Regione: la rimette ai Comuni. Il regolamento regionale 12 agosto 2016 n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», pubblicato sul BUR del 16 agosto 2016 n. 65 e letto da noi nel testo coordinato che la Regione dichiara vigente al 14 maggio 2021, nomina gli animali in tre punti e in nessuno di essi apre o chiude una spiaggia. All'articolo 4 comma 2 lettera k) elenca gli «spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza» fra le attività e i servizi che gli stabilimenti balneari possono svolgere; all'articolo 5 comma 2 lettera g) ripete la stessa facoltà per le spiagge libere con servizi. All'articolo 16, «Disposizioni comuni», il comma 8 dispone che «i comuni, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 866/2006, individuano in sede di predisposizione dei PUA Comunali, ove possibile, tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia, all'interno dei quali vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica»: è l'unica disposizione regionale che indirizzi i Comuni verso l'apertura, ed è scritta con due limiti, «ove possibile» e in sede di Piano di utilizzazione degli arenili, senza quota e senza scadenza. Il regolamento non fissa fasce orarie, non pone limiti di taglia o di peso, non impone il guinzaglio e non prevede sanzioni sul punto. L'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale lo cita, ma per altro: all'articolo 3 richiama l'articolo 16 comma 2 del regolamento regionale sulle strutture da rimuovere e all'articolo 7.2 l'articolo 6 sull'obbligo di cartellonistica dove non è attivo il servizio di salvamento. Nelle premesse Roma Capitale richiama inoltre la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 e la legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 sulle funzioni subdelegate in materia di demanio marittimo, e «le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma»: nessuna ordinanza balneare regionale compare fra i presupposti dell'atto, perché nel Lazio non ne esiste una.Sulle spiagge libere di Roma il cane si porta, e l'ordinanza lo scrive fra le cose consentite, non fra quelle tollerate: «condurre animali domestici, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (guinzaglio, paletta e sacchetto per deiezioni obbligatori)». Non ci sono fasce orarie, non ci sono limiti di taglia, non c'è un periodo dell'anno escluso. È una regola diversa da quella del Comune confinante di Fiumicino, dove sulle spiagge libere si entra solo prima delle 8.30 e dopo le 19.00: chi si sposta lungo il litorale cambia regime attraversando il confine. Quattro cose che l'atto non dice. La prima: quali siano le spiagge libere, una per una. L'ordinanza non ne pubblica l'elenco; nomina e misura solo Castelporziano e Capocotta, che hanno una scheda ciascuna. La seconda: se il cane possa fare il bagno. L'articolo 7.4 parla di «condurre animali domestici» e l'ordinanza disciplina la balneazione dei cani soltanto negli specchi acquei che i concessionari possono destinare a quello scopo davanti agli stabilimenti; sulle spiagge libere non dispone, e noi non colmiamo il silenzio. La terza: che cosa succede fuori stagione. L'articolo 12.8 dice che dalla chiusura della stagione balneare all'inizio della successiva l'accesso agli animali è consentito su tutte le spiagge, quindi il permesso non si interrompe. La quarta: dove passa il confine fra spiaggia libera e area comune di uno stabilimento, perché è lì che scatta il divieto dell'articolo 2.1 lettera l). Sul posto il segno che vale è la cartellonistica. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime esteso a tutto il litorale e non un tratto, e per questo non compare in mappa.Fonte: Regione Lazio, regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8Spiaggia libera di Capocotta
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 10 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Spiaggia libera di Capocotta» e al punto 10.1 la descrive così: «La spiaggia libera Capocotta, con 2.440,00 ml di fronte mare, è compresa tra il km 7,600 al km 10,100 della via Litoranea e confina a ponente con la Tenuta di Castel Porziano ed a levante con lo Stabilimento Balneare Marine Village, per una estensione pari a circa 45 ettari, ricadendo nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano». Il punto 10.2 impone ai gestori dei chioschi e della spiaggia libera con servizi di apporre i cartelli informativi multilingue di avviso per balneazione non sicura, in conformità all'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma. Il punto 10.3 ribadisce che il tratto ricade nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e, per la presenza di cordoni dunali, vieta il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona, limita l'accesso alla spiaggia ai pedoni mediante appositi camminamenti e vieta il calpestio delle aree dunali opportunamente delimitate. L'articolo 10 non contiene alcuna disposizione specifica sugli animali, e non richiama il Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva: per i cani vale quindi la regola generale delle spiagge libere, l'articolo 7.4, che consente di «condurre animali domestici, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (guinzaglio, paletta e sacchetto per deiezioni obbligatori), avendo cura di garantire il benessere dell'animale», senza fasce orarie e senza limiti di taglia o di peso. La stagione balneare 2026 va dal 10 maggio al 30 settembre 2026 e, ai sensi dell'articolo 12.8, fuori da quel periodo l'accesso agli animali è consentito su tutte le spiagge nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica. L'atto è stato letto per intero.Capocotta è la seconda delle due spiagge che l'ordinanza di Roma nomina e misura, ed è la più grande: 2.440 metri di fronte mare fra il chilometro 7,600 e il chilometro 10,100 della Via Litoranea, circa 45 ettari, a ponente confinante con la Tenuta di Castel Porziano e a levante con lo stabilimento balneare Marine Village. È una spiaggia libera, quindi il cane si porta con guinzaglio, paletta e sacchetto obbligatori e senza fasce orarie, per la regola generale dell'articolo 7.4. L'articolo 10 non dispone nulla sugli animali, ma dichiara un fatto che pesa: il tratto «ricade nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano», e per i cordoni dunali l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni attraverso appositi camminamenti, con divieto di calpestare le aree dunali delimitate e di danneggiare, estirpare o raccogliere la flora autoctona. ⚠️ Questo è il punto che dichiariamo come non risolto: il Regolamento attuativo del Piano di Gestione di quella stessa Riserva, nel Comune confinante di Fiumicino, impone all'articolo 30 comma 7 che fra aprile e luglio i cani stiano al guinzaglio, e l'ordinanza di Fiumicino lo cita espressamente. L'ordinanza di Roma non richiama quel regolamento e noi non l'abbiamo letto: non sappiamo se a Capocotta valgano prescrizioni ulteriori. Nella pratica la differenza è piccola, perché a Roma il guinzaglio è comunque obbligatorio sempre, ma altri vincoli potrebbero esistere e noi non li conosciamo. Non sappiamo neppure se il cane possa fare il bagno: l'atto non dispone per le spiagge libere. La scheda non ha coordinate perché il tratto è individuato per chilometrica stradale, e per questo non compare in mappa.Fonte: Roma Capitale, ordinanza del Sindaco n. 63 del 30 aprile 2026, «Stagione Balneare 2026. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale», Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti, articoli 1, 2.1 lettera l), 7 «Spiagge libere», 8 «Spiagge libere con servizi», 9 «Spiaggia libera di Castelporziano», 10 «Spiaggia libera di Capocotta», 12 «Animali da compagnia» e 16 «Disposizioni finali e sanzioni»Spiaggia libera di Castelporziano
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Spiaggia libera di Castelporziano» e al punto 9.1 la descrive così: «La spiaggia libera di Castelporziano, con 1.810,00 ml di fronte mare, è compresa tra il Km. 6,000 della Via Litoranea (Canale Palocco) ed il Km. 7,500 della Via Litoranea (Fosso del Tellinaro)». Il punto 9.2 impone ai gestori dei punti ristoro, ai sensi dell'articolo 45 bis del Codice della navigazione, di garantire i servizi connessi alla balneazione e di apporre lungo la Via Litoranea in prossimità degli accessi, e sull'arenile ogni 100 metri, i cartelli informativi multilingue di avviso di balneazione non sicura qualora non sia attivo il servizio di salvamento, in conformità all'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Roma. Il punto 9.3 dichiara che «il tratto di litorale rientra nella Zona di Protezione Speciale identificata ZPS IT6030084 “Castelporziano (Tenuta Presidenziale)”» e, per la presenza di cordoni dunali, vieta il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta di esemplari di flora autoctona, limita l'accesso alla spiaggia ai pedoni mediante appositi camminamenti e vieta il calpestio delle aree dunali opportunamente delimitate. L'articolo 9 non contiene alcuna disposizione specifica sugli animali: per i cani vale quindi la regola generale delle spiagge libere, l'articolo 7.4, che consente ai fruitori di «condurre animali domestici, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (guinzaglio, paletta e sacchetto per deiezioni obbligatori), avendo cura di garantire il benessere dell'animale», senza fasce orarie e senza limiti di taglia o di peso. La stagione balneare 2026 va dal 10 maggio al 30 settembre 2026 e, ai sensi dell'articolo 12.8, fuori da quel periodo l'accesso agli animali è consentito su tutte le spiagge nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica. L'atto è stato letto per intero.Castelporziano è una delle due spiagge che l'ordinanza di Roma nomina e misura: 1.810 metri di fronte mare, fra il chilometro 6,000 della Via Litoranea, all'altezza del Canale Palocco, e il chilometro 7,500, al Fosso del Tellinaro. È una spiaggia libera, quindi vale la regola dell'articolo 7.4: il cane si porta, con guinzaglio, paletta e sacchetto obbligatori, senza fasce orarie. L'articolo 9, però, non parla di animali: aggiunge vincoli che riguardano il luogo, e sono vincoli che chi cammina con un cane deve conoscere. Il tratto ricade nella Zona di Protezione Speciale IT6030084 «Castelporziano (Tenuta Presidenziale)»: l'accesso alla spiaggia è limitato ai pedoni attraverso appositi camminamenti, è vietato il calpestio delle aree dunali delimitate ed è vietato danneggiare, estirpare o raccogliere la flora autoctona. Non si arriva al mare fuori dai varchi. Tre cose che non sappiamo. Se il servizio di salvataggio sia attivo: l'ordinanza impone solo di segnalare con cartelli multilingue ogni 100 metri, lungo la Via Litoranea e sull'arenile, che la balneazione non è sicura quando il salvamento manca. Se il cane possa fare il bagno: l'atto non lo dice per le spiagge libere. E se la tutela della ZPS comporti prescrizioni ulteriori sugli animali in periodo di nidificazione, perché l'ordinanza non le riproduce. La scheda non ha coordinate: l'atto individua il tratto per chilometrica stradale e non pubblica coordinate, e noi non le stimiamo. Per questo non compare in mappa.Fonte: Roma Capitale, ordinanza del Sindaco n. 63 del 30 aprile 2026, «Stagione Balneare 2026. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale», Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti, articoli 1, 2.1 lettera l), 7 «Spiagge libere», 8 «Spiagge libere con servizi», 9 «Spiaggia libera di Castelporziano», 10 «Spiaggia libera di Capocotta», 12 «Animali da compagnia» e 16 «Disposizioni finali e sanzioni»
Un luogo di Roma dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Roma nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Aree comuni degli stabilimenti balneari di Roma
Qui il cane non può entrare dal 10 maggio 2026 al 30 settembre 2026.
Questa scheda esiste per dire un no, e per dire fin dove arriva. A Roma il divieto sugli animali non riguarda la spiaggia libera: riguarda «le aree comuni», cioè gli spazi degli stabilimenti balneari fuori dalle aree autorizzate ad accoglierli. L'ordinanza vieta di condurvi o farvi permanere animali «anche se muniti di guinzaglio o museruola», e fa salvi soltanto tre casi che sono altrettante aperture: la spiaggia libera (articolo 7.4), la spiaggia libera con servizi (il rinvio è scritto 8.3 ma la norma è l'8.6) e le aree autorizzate dentro gli stabilimenti (articolo 12). Le eccezioni personali sono cinque e sono nominate una per una: le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio con istruttore brevettato, i cani di guardiania nel periodo di chiusura al pubblico delle strutture, i cani guida per persone ipovedenti, gli animali in servizio alle forze dell'ordine e i cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, al guinzaglio e con la museruola al seguito. Quello che l'ordinanza non dice, e che noi non deduciamo, è dove passi in concreto il confine fra «area comune» di uno stabilimento e arenile libero: sul posto il segno che vale è la cartellonistica dello stabilimento. E il periodo: il divieto vale per la stagione balneare, dal 10 maggio al 30 settembre 2026; l'articolo 12.8 stabilisce che fuori da quel periodo l'accesso agli animali è consentito su tutte le spiagge. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime esteso a tutti gli stabilimenti, e per questo non compare in mappa.
Lo dispone ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 2 «Disposizioni e prescrizioni di ordine generale», punto 2.1 lettera l).
Le aree di sgambamento a Roma
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Roma quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.