Scheda della spiaggia
Spiagge del Comune di Sperlonga
Sperlonga (LT) · Lazio
Litorale del Comune di Sperlonga (LT)
✕ Non si può portare il cane
Qui il cane non può entrare
Lo dispone ordinanza balneare del Comune di Sperlonga n. 8 del 31 maggio 2025, articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», punti 7.2 e 7.3.

Che cosa dice l'ordinanza
La legge regionale del Lazio 21 ottobre 1997 n. 34 «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», nel testo coordinato vigente pubblicato dal Consiglio regionale, è stata letta per intero cercandovi ogni occorrenza delle parole spiaggia, arenile, litorale, balneazione e accesso. Non contiene alcuna disposizione che consenta ai cani l'accesso alle spiagge, né alcun divieto, né alcun obbligo per i Comuni di aprire tratti di litorale: sul punto la legge regionale sugli animali di affezione tace. L'unica menzione delle spiagge è nell'articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione», comma 1 lettera e), dove si stabilisce che la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, un regolamento che definisce fra l'altro «i requisiti per le spiagge e gli stabilimenti dedicati ai cani». Le note in calce all'articolo indicano che l'articolo 23 ter è stato inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11: è quindi una disposizione recentissima, il cui termine di centottanta giorni non è ancora scaduto, e il regolamento che dovrà fissare quei requisiti alla data della verifica non risulta adottato. Finché non esce, nel Lazio non esiste una disciplina regionale delle spiagge per cani.
ordinanza balneare del Comune di Sperlonga n. 8 del 31 maggio 2025, articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», punti 7.2 e 7.3. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
Quello che non sappiamo
Questa scheda esiste per dire un no, e a Sperlonga il no è quello largo: sulle spiagge del territorio comunale l'ordinanza balneare vieta di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Non è un divieto rivolto ai soli cani e non conosce eccezioni di taglia o di orario. Le uniche eccezioni sono due, e sono di servizio: i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto e i cani-guida per i non vedenti, questi ultimi previa autorizzazione del Comune per la verifica del brevetto e sempre tenuti al guinzaglio. Chi arriva con il cane a Sperlonga ha, dentro l'ordinanza, due sole strade, e hanno ciascuna una scheda propria: la spiaggia in concessione il cui gestore abbia deciso di ammetterlo, e il bagno nello specchio acqueo antistante fra le 21.00 e le 7.30, senza però potersi fermare sulla sabbia. C'è poi una cosa che non sappiamo, ed è la più importante per il futuro: se e dove Sperlonga aprirà un tratto di arenile ai cani. L'ordinanza stessa, al punto 7.7, dice che sarà il nuovo Piano di Utilizzazione dell'Arenile, «in fase di aggiornamento/adeguamento alla normativa regionale», a individuare «eventualmente» i tratti di arenile libero deputati alla permanenza del cane. Quel piano noi non l'abbiamo letto e non risulta pubblicato: finché non esce, quei tratti non esistono. Ultima avvertenza, sul tempo: l'ordinanza non dice per quanto valga il divieto e non lo lega alla stagione balneare, che pure definisce come il periodo fra il terzo sabato di maggio e la terza domenica di settembre di ogni anno. Per questo non dichiariamo un periodo di validità. Non abbiamo potuto escludere un'ordinanza balneare 2026: l'albo pretorio del Comune non è consultabile dall'esterno, e la n. 8 del 31.05.2025 è l'atto più recente che il Comune pubblica sulle sue pagine, comprese quelle aggiornate nel 2026.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Lazio - Consiglio regionale
- Atto
- legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», testo coordinato vigente, articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione» comma 1 lettera e), inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11 del 21 ottobre 1997
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