Lazio (RM)
Spiagge per cani a Fiumicino
4 schede in archivio: 3 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Fiumicino
Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Città di Fiumicino
ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, «Ordinanza balneare 2026», protocollo interno n. 80495/2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 18 «Spiagge libere dedicate all'attività di kitesurf», articolo 19 «Osservanza del dispositivo. Pubblicità e Sanzioni» e articolo 20 «Disposizioni finali»
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 4 maggio 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Città di Fiumicino, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 4 spiagge di questa pagina: Aree per cani e specchi acquei per la balneazione negli stabilimenti balneari di Fiumicino, Arenile di Fiumicino fuori dalle aree e dagli orari consentiti, Spiagge libere di Fiumicino, Tratto di spiaggia libera di Passoscuro aperto ai cani.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare 2026 del Comune di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e primo dei due commi numerati 11»; «ordinanza balneare 2026 del Comune di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», commi 1 e 2»; «ordinanza balneare 2026 del Comune di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», secondo dei due commi numerati 11»; «ordinanza balneare 2026 del Comune di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», comma 12».
Regione Lazio
regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», BUR 16 agosto 2016 n. 65, testo coordinato vigente al 14/05/2021, articolo 4 comma 2 lettera k), articolo 5 comma 2 lettera g) e articolo 16 comma 8
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 12 agosto 2016
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Lazio, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Arenile di Fiumicino fuori dalle aree e dagli orari consentiti.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare 2026 del Comune di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», commi 1 e 2».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
3 spiagge
Aree per cani e specchi acquei per la balneazione negli stabilimenti balneari di Fiumicino
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 9 comma 3 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino consente ai titolari di concessioni, «previa presentazione di apposita documentazione tecnica e amministrativa all'Amministrazione comunale con specifica definizione degli spazi e delle metrature impiegate e a seguito di autorizzazione delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, laddove possibile», sia di «attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti e disabili nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive», sia di «destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo stabilimento». Il comma 4 rinvia, per le dimensioni, all'articolo 16 «Accoglienza degli animali da compagnia nelle strutture balneari» delle Norme Gestionali del Piano di Utilizzazione degli Arenili vigente, e il comma 5 fissa i parametri: 3,5 metri quadrati per cane, 1 metro quadrato per gatto, divieto di detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e divieto di accogliere più di dieci animali per struttura balneare. Il comma 6 colloca lo specchio acqueo in una porzione di mare antistante la struttura, a pochi metri dalla battigia, preferibilmente al centro dello stabilimento e comunque ad almeno 5 metri dagli altri bagni; il comma 7 consente a concessionari limitrofi di posizionare le aree al confine fra i loro stabilimenti condividendo gli obblighi organizzativi e gestionali. Il comma 8 impone che le aree di balneazione siano delimitate da boe galleggianti e segnalate con un cartello «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia», e stabilisce che siano accessibili «esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: al mattino fino alle ore 10,00 e la sera dopo le ore 18,00», con le boe da tenere in acqua solo in quegli orari. Il comma 9 rapporta il numero dei cani in acqua all'ampiezza dello specchio acqueo e vieta la balneazione dei cani obbligati alla museruola. Il comma 10 elenca gli obblighi dei proprietari: raggiungere il mare transitando esclusivamente nell'area attrezzata, con cani dotati di guinzaglio e museruola; sorvegliare l'animale per tutto il tempo di permanenza in acqua; non lasciarlo mai incustodito e libero di vagare; pulire lo specchio acqueo e l'arenile dalle deiezioni. Il primo dei due commi numerati 11 elenca gli obblighi dei concessionari, fra cui l'individuazione di un preposto al controllo, il rispetto delle prescrizioni sanitarie, la facoltà di allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento o di disturbo alla balneazione, e il divieto di far accedere gli animali domestici alle aree giochi per bambini. Il comma 1 dello stesso articolo esclude inoltre dal divieto generale le aree autorizzate per la somministrazione, dove l'accesso degli animali da compagnia può essere consentito a discrezione del titolare nel rispetto del Manuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. L'ordinanza non contiene alcun elenco degli stabilimenti che hanno ottenuto l'autorizzazione. La struttura balneare «BauBeach» è nominata una sola volta nell'atto, all'articolo 18 comma 4, per delimitare la zona C del kitesurf come «tratto di litorale compreso tra le strutture balneari “Rambla” e “BauBeach”», e non in relazione all'accesso dei cani. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.A Fiumicino uno stabilimento balneare può attrezzare un'area per i cani e perfino riservare una porzione di mare alla loro balneazione, ma non è tenuto a farlo: l'ordinanza gli dà la facoltà, subordinata alla presentazione di documentazione tecnica e amministrativa al Comune e all'autorizzazione delle autorità igienico-sanitarie. Quali stabilimenti l'abbiano ottenuta noi non lo sappiamo: il Comune non pubblica l'elenco, e non esiste una fonte ufficiale che dica quali concessioni siano attrezzate. Chi parte con il cane deve chiamare lo stabilimento. Quello che l'ordinanza fissa, e che quindi vale ovunque quell'area esista, sono i numeri e gli orari: 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, niente cani e gatti nello stesso recinto, non più di dieci animali per struttura balneare; e per il bagno due sole fasce, al mattino fino alle 10.00 e la sera dopo le 18.00, che sono diverse — più larghe — da quelle delle spiagge libere. Una nota sui nomi: l'ordinanza cita una struttura balneare chiamata «BauBeach» una sola volta, e per delimitare la zona C del kitesurf, non per i cani; l'atto non dice se lì gli animali siano ammessi né a quali condizioni. La scheda non ha coordinate perché non individua un luogo ma un regime che vale per gli stabilimenti autorizzati, e per questo non compare in mappa.Fonte: Città di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, «Ordinanza balneare 2026», protocollo interno n. 80495/2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 18 «Spiagge libere dedicate all'attività di kitesurf», articolo 19 «Osservanza del dispositivo. Pubblicità e Sanzioni» e articolo 20 «Disposizioni finali»Spiagge libere di Fiumicino
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino contiene, dopo il comma 10, due commi numerati entrambi «11»: il secondo dispone che «è comunque consentito l'accesso agli animali domestici sulle spiagge libere al mattino, fino alle ore 8,30, e la sera dopo le ore 19,00». È l'unica disposizione dell'atto sulle spiagge libere diverse dal tratto di Passoscuro. La regola di sfondo è il comma 1 dello stesso articolo: «È vietato condurre e far permanere qualsiasi animale sull'arenile, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori», con esclusione delle aree autorizzate per la somministrazione, dove l'accesso degli animali da compagnia può essere consentito a discrezione del titolare nel rispetto del Manuale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Il comma 2 esclude dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità, i cani adibiti al servizio di guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, gli animali a servizio delle forze dell'ordine e i cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, purché tenuti al guinzaglio e con l'obbligo di portare con sé una museruola. Il comma 14 aggiunge che «dalla data di chiusura della stagione balneare all'inizio della successiva stagione balneare è consentito l'accesso agli animali su tutte le spiagge, nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica», e il comma 15 che è comunque responsabilità e obbligo del proprietario o conduttore provvedere alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e alla salvaguardia della quiete e della sicurezza collettiva. L'articolo 16, intitolato «Spiagge libere», non elenca le spiagge libere del Comune: contiene un solo comma, sul divieto di lasciare attrezzature balneari oltre il tramonto. La stagione balneare va dal 16 maggio al 20 settembre 2026. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.Sulle spiagge libere di Fiumicino il cane si può portare, ma solo nelle ore ai margini della giornata: l'ordinanza consente l'accesso agli animali domestici «al mattino, fino alle ore 8,30, e la sera dopo le ore 19,00». Fra le 8.30 e le 19.00 vale il divieto generale dell'articolo 9 comma 1, che riguarda l'arenile e non soltanto i cani. Tre cose che l'atto non dice, e che quindi non diciamo neanche noi. La prima: quali siano le spiagge libere, una per una. L'ordinanza non le elenca — l'articolo 16, intitolato proprio «Spiagge libere», contiene un solo comma e riguarda il divieto di lasciare attrezzature oltre il tramonto —, e le uniche porzioni di litorale che nomina sono quelle destinate ad altro (naturismo, kitesurf) più il tratto di Passoscuro aperto ai cani, che ha una scheda sua e regole diverse. La seconda: se in quelle fasce il guinzaglio sia obbligatorio. L'atto non lo scrive per le spiagge libere, e noi non lo aggiungiamo. La terza: se in quelle fasce il cane possa fare il bagno. L'ordinanza disciplina la balneazione dei cani solo per gli specchi acquei che i concessionari possono destinare a quello scopo davanti agli stabilimenti; per le spiagge libere non dispone. Vale invece, in ogni caso, l'obbligo del proprietario o conduttore di raccogliere le deiezioni, pulire i luoghi e salvaguardare la quiete e la sicurezza collettiva. Fuori stagione, dalla chiusura della stagione balneare all'inizio della successiva, l'ordinanza consente l'accesso agli animali su tutte le spiagge, nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica. La scheda non ha coordinate perché non descrive un tratto ma un regime, e per questo non compare in mappa.Fonte: Città di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, «Ordinanza balneare 2026», protocollo interno n. 80495/2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 18 «Spiagge libere dedicate all'attività di kitesurf», articolo 19 «Osservanza del dispositivo. Pubblicità e Sanzioni» e articolo 20 «Disposizioni finali»Tratto di spiaggia libera di Passoscuro aperto ai cani
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'articolo 9 dell'ordinanza balneare 2026 di Fiumicino, al comma 12, dispone: «È inoltre garantito il libero accesso ai cani durante la stagione balneare nel seguente tratto di spiaggia libera in gestione al Comune, meglio individuato nella planimetria allegata: ZONA 1: tratto di litorale di Passoscuro per un'estensione di circa 200 metri che va da circa 100 metri a sud della ZONA A dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (come da allegato cartografico) Nel periodo tra aprile e luglio anche in questo tratto di spiaggia l'accesso sarà consentito solo ai cani tenuti al guinzaglio (Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva, art. 30, co.7)». Il comma 13 aggiunge che «la competente struttura del Comune procederà alla verifica, manutenzione e posizionamento della cartellonistica necessaria». La ZONA A richiamata è quella del kitesurf descritta all'articolo 18 comma 4 come «tratto di litorale posto a sud del confine nord del Comune di Fiumicino per una estensione di 200 metri nelle adiacenze della foce del fosso Cupino»: il tratto aperto ai cani sta quindi all'estremità settentrionale del litorale comunale. Il comma 15 dello stesso articolo 9 stabilisce che «in ogni caso è responsabilità e obbligo del proprietario o conduttore dell'animale di provvedere alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi nonché alla salvaguardia della quiete e della sicurezza collettiva». La stagione balneare 2026 è compresa fra il 16 maggio e il 20 settembre 2026 (articolo 2 comma 1) e l'ordinanza entra in vigore il 16 maggio 2026, sostituendo e abrogando la precedente ordinanza balneare 2025 (articolo 20 comma 2). Le violazioni sono perseguite ai sensi degli articoli 1164 «Inosservanza di norme sui beni pubblici», con sanzione da 1.032 a 3.098 euro, e 1174 «Inosservanza di norme di polizia», con sanzione da 1.032 a 6.197 euro, del Codice della Navigazione (articolo 19 commi 1 e 2). L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso e non fissa fasce orarie per questo tratto.È l'unico tratto di litorale di Fiumicino dove l'ordinanza garantisce il libero accesso ai cani per tutta la stagione balneare, e sta a Passoscuro, all'estremo nord del Comune: l'atto lo chiama «ZONA 1» e lo misura in circa 200 metri, ma lo individua per rinvio a due punti che sulla spiaggia non sono segnati — «da circa 100 metri a sud della ZONA A dedicata al kitesurf a circa 150 metri a nord della concessione intestata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù» — più una planimetria allegata all'ordinanza. Sul posto il segno che vale è la cartellonistica, che il Comune si impegna a verificare e posizionare. Non pubblichiamo coordinate perché l'atto non ne dà e non ne abbiamo trovate su fonte ufficiale: per questo la scheda non compare in mappa. Una regola che va letta con attenzione: fra aprile e luglio anche qui i cani devono stare al guinzaglio, e non per scelta del Comune ma per l'articolo 30 comma 7 del Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, che l'ordinanza richiama. Da agosto in poi l'ordinanza non ripete l'obbligo e non dice nulla: non lo sappiamo, e non lo deduciamo. Restano in ogni caso a carico del proprietario o conduttore, per espressa previsione dell'atto, la raccolta delle deiezioni, la pulizia dei luoghi e la salvaguardia della quiete e della sicurezza collettiva. Fuori dalla stagione balneare, cioè dal 20 settembre al 16 maggio, l'ordinanza consente l'accesso agli animali su tutte le spiagge del Comune.Fonte: Città di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, «Ordinanza balneare 2026», protocollo interno n. 80495/2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 18 «Spiagge libere dedicate all'attività di kitesurf», articolo 19 «Osservanza del dispositivo. Pubblicità e Sanzioni» e articolo 20 «Disposizioni finali»
Un luogo di Fiumicino dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Fiumicino nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Arenile di Fiumicino fuori dalle aree e dagli orari consentiti
Qui il cane non può entrare dal 16 maggio 2026 al 20 settembre 2026.
Questa scheda esiste per dire un no, ed è la regola di sfondo di tutto il litorale di Fiumicino: durante la stagione balneare è vietato condurre e far permanere qualsiasi animale sull'arenile, anche al guinzaglio e con la museruola, compresi gli animali usati da fotografi e cineoperatori. Il divieto riguarda tutte le specie, non i soli cani. Le eccezioni sono quattro e sono nominate una per una: le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio con istruttore brevettato, i cani di guardiania negli orari di chiusura delle strutture balneari, gli animali in servizio alle forze dell'ordine e i cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, al guinzaglio e con la museruola al seguito. Fuori da quelle eccezioni, i modi legittimi di portare il cane in spiaggia a Fiumicino sono tre, e ognuno ha una scheda sua: il tratto di Passoscuro, le spiagge libere nelle due fasce orarie (fino alle 8.30 e dopo le 19.00) e le aree che i concessionari possono attrezzare negli stabilimenti. Una precisazione utile: il divieto non copre le aree autorizzate per la somministrazione, dove l'accesso degli animali da compagnia può essere consentito a discrezione del titolare secondo il Manuale della FIPE — è la regola dei chioschi e dei ristoranti sull'arenile, non della spiaggia. E il periodo: il divieto vale per la stagione balneare, dal 16 maggio al 20 settembre 2026; fuori da quel periodo l'ordinanza stessa consente l'accesso agli animali su tutte le spiagge. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime esteso a tutto il litorale, e per questo non compare in mappa.
Lo dispone ordinanza balneare 2026 del Comune di Fiumicino, ordinanza sindacale n. 29 del 04-05-2026, articolo 9 «Accoglienza degli animali da compagnia», commi 1 e 2.
Le aree di sgambamento a Fiumicino
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Fiumicino quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.