Lazio (LT)
Spiagge per cani a Sperlonga
3 schede in archivio: 2 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Sperlonga
Quello che leggi in questa pagina viene da 3 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Sperlonga
ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025, Area I «Affari Generali - Segreteria Generale - Territorio e Ambiente», Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale, registro albo pretorio 573/2025; articolo 1 «Disposizioni generali», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge» punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, articolo 18 «Disposizioni sanzionatorie e finali» punti 18.1, 18.2 e 18.7
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 31 maggio 2025
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Sperlonga, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Specchio acqueo antistante le spiagge libere di Sperlonga, Spiagge del Comune di Sperlonga, Spiagge in concessione di Sperlonga.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare del Comune di Sperlonga n. 8 del 31 maggio 2025, articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», punto 7.6»; «ordinanza balneare del Comune di Sperlonga n. 8 del 31 maggio 2025, articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», punti 7.2 e 7.3»; «ordinanza balneare del Comune di Sperlonga n. 8 del 31 maggio 2025, articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», punti 7.4 e 7.5».
Regione Lazio - Consiglio regionale
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, «Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo», testo coordinato vigente, articolo 23 ter «Regolamento di attuazione e integrazione» comma 1 lettera e), inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 26 giugno 2026, n. 11
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 21 ottobre 1997
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Lazio - Consiglio regionale, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge del Comune di Sperlonga.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare del Comune di Sperlonga n. 8 del 31 maggio 2025, articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», punti 7.2 e 7.3».
Regione Lazio
regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, «Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative», articolo 16 «Disposizioni comuni», comma 8; testo coordinato pubblicato dalla Regione Lazio, aggiornamento del 27 maggio 2021
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 12 agosto 2016
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Regione Lazio, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiagge del Comune di Sperlonga.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare del Comune di Sperlonga n. 8 del 31 maggio 2025, articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», punti 7.2 e 7.3».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
2 spiagge
Specchio acqueo antistante le spiagge libere di Sperlonga
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoIl punto 7.6 dell'ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025 del Comune di Sperlonga dispone: «Nelle spiagge libere e in quelle in concessione, qualora il concessionario non permetta la presenza del cane, e' consentita esclusivamente la possibilità di utilizzare lo specchio acqueo antistante dalle ore 21:00 alle ore 7:30, con divieto di permanenza del cane sull'arenile». Le condizioni elencate dallo stesso punto sono queste: al cane è consentito il bagno nello specchio acqueo esclusivamente fra le 21.00 e le 7.30 e sempre alla presenza del proprietario, per evitare il vagare dei cani senza controllo; l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo in condizioni climatiche e di mare assicurati e quindi solo in condizioni meteo favorevoli; il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina; il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie; il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e non estendibile; il proprietario o possessore deve portare sempre con sé «una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti», come disposto dal Ministero della Salute nell'ordinanza del 6 agosto 2013; i detentori devono avere sempre con sé paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuoverle immediatamente per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale; è vietato l'accesso del cane se di sesso femminile in evidente fase estrale; il proprietario o detentore deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica ed è sempre responsabile, sia civilmente sia penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati; è comunque vietato l'accesso o la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica. L'atto non individua né delimita le spiagge libere del Comune, non dà coordinate e non lega questo permesso alla stagione balneare. Non pone limiti di taglia né di peso.È l'unico permesso che a Sperlonga vale su tutto il litorale libero, e va letto per quello che è: riguarda l'acqua, non la sabbia. L'ordinanza consente di portare il cane nello specchio acqueo antistante le spiagge libere — e antistante le spiagge in concessione dove il gestore non ammetta i cani — soltanto fra le 21.00 e le 7.30, e nelle stesse ore vieta espressamente la permanenza del cane sull'arenile. In pratica si può fare il bagno di notte e all'alba, ma non ci si può fermare in spiaggia: il tratto di sabbia che si attraversa per arrivare all'acqua resta sotto il divieto generale del punto 7.2, e l'ordinanza non dice come si concilino le due cose. Il permesso è inoltre condizionato al bel tempo: l'accesso allo specchio acqueo è consentito «solo in condizioni climatiche e di mare assicurati e, quindi, solo in condizioni meteo favorevoli», ed è l'ordinanza a scriverlo così, senza definire chi accerti quelle condizioni. Che cosa non sappiamo: dove esattamente. L'atto non elenca né delimita le spiagge libere di Sperlonga e non dà coordinate, quindi questa scheda non compare in mappa; e non fissa un periodo dell'anno, perché il punto 7.6 non è legato alla stagione balneare. Non abbiamo potuto escludere un'ordinanza balneare 2026, perché l'albo pretorio del Comune non è consultabile dall'esterno.Fonte: Comune di Sperlonga, ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025, Area I «Affari Generali - Segreteria Generale - Territorio e Ambiente», Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale, registro albo pretorio 573/2025; articolo 1 «Disposizioni generali», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge» punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, articolo 18 «Disposizioni sanzionatorie e finali» punti 18.1, 18.2 e 18.7Spiagge in concessione di Sperlonga
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoIl punto 7.4 dell'ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025 del Comune di Sperlonga dispone: «Nelle spiagge in concessione e' data facoltà al concessionario di consentire la presenza del cane alle seguenti condizioni: il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie; il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile; il proprietario/possessore dell'animale deve sempre portare con sé «una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti», come disposto dal Ministero della Salute nell'Ordinanza del 6 agosto 2013; all'animale deve sempre essere garantita l'acqua e l'ombra e limitarne l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore calore; i detentori dei cani devono sempre avere con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei medesimi, con l'obbligo di rimuovere immediatamente le stesse per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale; è vietato l'accesso del cane se di sesso femminile in evidente fase estrale; il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica; il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso; è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica». Il punto 7.5 aggiunge che «la facoltà della presenza del cane nelle spiagge in concessione dovrà essere adeguatamente pubblicizzata o comunque resa nota all'utenza mediante affissione interna ed esterna allo stabilimento/struttura balneare». Il punto 7.6 precisa che dove il concessionario non permetta la presenza del cane resta soltanto l'uso dello specchio acqueo antistante fra le 21.00 e le 7.30, con divieto di permanenza sull'arenile. L'ordinanza non elenca gli stabilimenti balneari del litorale, non dice quali abbiano esercitato la facoltà e non pone limiti di taglia né di peso.Qui la risposta non la dà il Comune, la dà il gestore: nelle spiagge in concessione l'ordinanza di Sperlonga lascia al concessionario la facoltà di consentire la presenza del cane, e chi la esercita deve rispettare le condizioni che l'atto elenca. Il Comune non pubblica l'elenco degli stabilimenti che hanno detto sì, e noi non l'abbiamo: è un «non lo sappiamo» dichiarato, non una dimenticanza. L'unico segno che vale è quello sul posto, perché il punto 7.5 obbliga il concessionario a rendere nota la scelta «mediante affissione interna ed esterna allo stabilimento/struttura balneare»: il cartello all'ingresso è la risposta. Se il gestore non ammette i cani, resta soltanto la possibilità di usare lo specchio acqueo antistante fra le 21.00 e le 7.30, senza fermarsi sull'arenile, che ha una scheda propria. Due cose ancora. La prima: le condizioni elencate qui sotto sono quelle minime che il concessionario deve imporre, e nulla vieta che ne aggiunga altre. La seconda: l'ordinanza non fissa un periodo per questa facoltà, e non abbiamo potuto escludere un'ordinanza balneare 2026, perché l'albo pretorio del Comune non è consultabile dall'esterno. Non pubblichiamo coordinate: gli stabilimenti sono più di uno e l'atto non li nomina.Fonte: Comune di Sperlonga, ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025, Area I «Affari Generali - Segreteria Generale - Territorio e Ambiente», Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale, registro albo pretorio 573/2025; articolo 1 «Disposizioni generali», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge» punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, articolo 18 «Disposizioni sanzionatorie e finali» punti 18.1, 18.2 e 18.7
Un luogo di Sperlonga dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Sperlonga nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Spiagge del Comune di Sperlonga
Qui il cane non può entrare.
Questa scheda esiste per dire un no, e a Sperlonga il no è quello largo: sulle spiagge del territorio comunale l'ordinanza balneare vieta di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Non è un divieto rivolto ai soli cani e non conosce eccezioni di taglia o di orario. Le uniche eccezioni sono due, e sono di servizio: i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto e i cani-guida per i non vedenti, questi ultimi previa autorizzazione del Comune per la verifica del brevetto e sempre tenuti al guinzaglio. Chi arriva con il cane a Sperlonga ha, dentro l'ordinanza, due sole strade, e hanno ciascuna una scheda propria: la spiaggia in concessione il cui gestore abbia deciso di ammetterlo, e il bagno nello specchio acqueo antistante fra le 21.00 e le 7.30, senza però potersi fermare sulla sabbia. C'è poi una cosa che non sappiamo, ed è la più importante per il futuro: se e dove Sperlonga aprirà un tratto di arenile ai cani. L'ordinanza stessa, al punto 7.7, dice che sarà il nuovo Piano di Utilizzazione dell'Arenile, «in fase di aggiornamento/adeguamento alla normativa regionale», a individuare «eventualmente» i tratti di arenile libero deputati alla permanenza del cane. Quel piano noi non l'abbiamo letto e non risulta pubblicato: finché non esce, quei tratti non esistono. Ultima avvertenza, sul tempo: l'ordinanza non dice per quanto valga il divieto e non lo lega alla stagione balneare, che pure definisce come il periodo fra il terzo sabato di maggio e la terza domenica di settembre di ogni anno. Per questo non dichiariamo un periodo di validità. Non abbiamo potuto escludere un'ordinanza balneare 2026: l'albo pretorio del Comune non è consultabile dall'esterno, e la n. 8 del 31.05.2025 è l'atto più recente che il Comune pubblica sulle sue pagine, comprese quelle aggiornate nel 2026.
Lo dispone ordinanza balneare del Comune di Sperlonga n. 8 del 31 maggio 2025, articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», punti 7.2 e 7.3.
Le aree di sgambamento a Sperlonga
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Sperlonga quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.