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Scheda della spiaggia

Spiaggia libera di Borgo Odescalchi

Civitavecchia (RM) · Lazio

Spiaggia libera di Borgo Odescalchi, Civitavecchia (RM)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Spiaggia libera di Borgo Odescalchi.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Dati incompletiNessun limite di taglia o pesoAccesso liberoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

L'articolo 6 dell'ordinanza balneare n. 212 del 9 maggio 2025 del Comune di Civitavecchia, intitolato «spiagge libere per l'accesso di utenza balneare con al seguito il proprio cane esclusivamente ai fini della balneazione», dispone al comma 1: «Per la stagione balneare 2025, sarà consentito all'utenza balneare con al seguito il proprio cane la permanenza e il bagno in mare anche con i cani nelle spiagge libere di seguito elencate e nelle zone meglio individuate nella planimetria allegata: a. spiaggia libera di Borgo Odescalchi; b. porzione dell'arenile del Marangone». Il comma 2 stabilisce che in quelle spiagge sarà esposta la cartellonistica con le regole da osservare. Il comma 3 elenca le condizioni di accesso: cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; in regola con le vaccinazioni; mantenuti al guinzaglio di misura non superiore a 1,50 metri; obbligo per il proprietario o possessore di portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o se richiesto dalle Autorità competenti; obbligo di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia. Il comma 4 regola l'accesso allo specchio acqueo antistante: guinzaglio non superiore a 1,50 metri obbligatorio per raggiungerlo; divieto di sosta e di passeggiata dei cani nel tratto di arenile destinato alla passeggiata, cioè la battigia che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo; obbligo di rimuovere immediatamente le deiezioni compreso lo strato di sabbia coinvolto e di riporle negli appositi contenitori, con obbligo di essere muniti di attrezzatura idonea a raccoglierle; obbligo di garantire la presenza del proprietario o possessore anche in acqua per evitare il vagare dei cani senza controllo; accesso allo specchio acqueo consentito solo con tempo e mare assicurati e quindi solo in condizioni meteomarine favorevoli; responsabilità civile e penale del proprietario o possessore, cui compete una continua e attenta vigilanza. Il comma 5 fa salve per i cani guida dei non vedenti e per quelli abilitati al soccorso le prescrizioni del comma 3. L'articolo 3 punto 7 pone la regola generale opposta: durante la stagione balneare è vietato «condurre sull'arenile cani o altri animali, anche se muniti di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente destinate a tale utilizzo di cui alla planimetria allegata alla presente e secondo le disposizioni di cui all'art.6», con esclusione dal divieto dei cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune per la verifica del brevetto, dei cani abilitati al soccorso in servizio coordinato dall'Autorità Marittima. L'articolo 2 fissa la stagione balneare dal 1° maggio 2025 al 30 settembre 2025, con obbligo di servizio di salvataggio dal 17 maggio al 21 settembre 2025 e apertura delle strutture entro il 1° giugno e fino almeno al 21 settembre. L'articolo 1 precisa che l'ordinanza si applica «su tutto il litorale del Comune di Civitavecchia» e che contiene disposizioni «per l'esercizio in sicurezza delle attività negli arenili nella stagione balneare 2025», operando nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, fra cui l'ordinanza di sicurezza balneare n. 45 del 06.05.2025. L'articolo 8 dichiara che l'ordinanza «sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza n. 164/2023 emanata dal Comune di Civitavecchia e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile». L'atto, diciannove pagine, è stato letto per intero: non pone limiti di peso o di taglia, non fissa fasce orarie per i cani e non contiene coordinate; la planimetria richiamata non è compresa nel file pubblicato.

ordinanza balneare del Comune di Civitavecchia n. 212 del 09/05/2025, articolo 6 comma 1 lettera a) e articolo 3 punto 7. Vale dal 1 maggio 2025 al 30 settembre 2025.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani.
  • L'ordinanza 2025 è stata letta per intero e non pone limiti di peso né di taglia. Condizioni per l'accesso: solo cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina; esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; in regola con le vaccinazioni; tenuti al guinzaglio di misura non superiore a 1,50 metri; il proprietario o possessore deve portare con sé una museruola da utilizzare in caso di necessità o se richiesto dalle Autorità competenti; il proprietario deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alla convivenza con le persone e gli animali presenti. Per raggiungere lo specchio acqueo: guinzaglio non superiore a 1,50 metri obbligatorio; nel tratto di arenile destinato alla passeggiata, cioè la battigia che separa la spiaggia libera dallo specchio acqueo, sono vietate la sosta e la passeggiata dei cani; le deiezioni vanno rimosse immediatamente, compreso lo strato di sabbia coinvolto, e riposte negli appositi contenitori, con obbligo di avere con sé l'attrezzatura per raccoglierle; il proprietario deve essere presente anche in acqua, per evitare che il cane vaghi senza controllo; l'accesso allo specchio acqueo è consentito solo con tempo e mare assicurati, cioè in condizioni meteomarine favorevoli. Il responsabile di tutte le prescrizioni, anche sul piano civile e penale, è il proprietario o possessore del cane, cui compete una continua e attenta vigilanza. Sulle spiagge è esposta la cartellonistica con le regole. Le violazioni sono punite ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del d.lgs. 152/2006, della legge 689/1981 e del d.lgs. 267/2000.

Dove si trova

Spiaggia libera di Borgo Odescalchi, Civitavecchia (RM)

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Quello che non sappiamo

Attenzione alla data, perché è il limite di questa scheda: le regole qui riportate sono quelle dell'ordinanza balneare del Comune di Civitavecchia per la stagione 2025, che è l'ultimo atto raggiungibile da un canale ufficiale. Le ordinanze balneari di Civitavecchia si sostituiscono di anno in anno — la 2025 abroga espressamente la precedente — e per il 2026 il Comune ha emesso un atto nuovo che non siamo riusciti a leggere: non è pubblicato sul sito istituzionale né esposto dall'API del suo CMS, e il portale trasparenza non risponde. Quindi: che Borgo Odescalchi sia la spiaggia libera dove a Civitavecchia si porta il cane è un fatto scritto in un atto del Comune, ma per la stagione in corso va confermato chiamando l'ufficio Demanio Marittimo del Comune. Due cose che l'atto non dice. Dove finisce la spiaggia: l'ordinanza rinvia a «le zone meglio individuate nella planimetria allegata», e quella planimetria non è nel file che il Comune pubblica — perciò non abbiamo confini e non abbiamo coordinate, e la scheda non compare in mappa. E come ci si muove sull'arenile: l'ordinanza disciplina l'accesso «esclusivamente ai fini della balneazione», e anzi vieta espressamente la sosta e la passeggiata dei cani sulla battigia che separa la spiaggia dallo specchio acqueo. Non è una spiaggia dove sdraiarsi con il cane: è una spiaggia da cui il cane entra in acqua.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Civitavecchia
Atto
ordinanza sindacale n. 212 del 9 maggio 2025, «Ordinanza balneare 2025», articoli 1 (disposizioni generali), 2 (stagione balneare), 3 punto 7 (prescrizioni sull'uso delle spiagge), 6 (spiagge libere per l'accesso di utenza balneare con al seguito il proprio cane esclusivamente ai fini della balneazione) e 8 (osservanza del dispositivo) del 9 maggio 2025
Originale
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