Scheda della spiaggia
Spiaggia libera per cani a ponente del canale Badino
Terracina (LT) · Lazio
Tratto di spiaggia libera del litorale di Ponente, a ponente del canale «Badino», fronte mare di circa 125 metri, Terracina (LT)

Che cosa dice l'ordinanza
L'ordinanza balneare di Terracina rinvia all'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 sia in generale (articolo 9.1) sia specificamente per l'accesso dei cani allo specchio acqueo (articolo 5.4). L'abbiamo letta per intero, nella copia pubblicata dal Comune di Sabaudia in allegato alla propria ordinanza balneare: è l'ordinanza n. 30 del 30 aprile 2025 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina, ventidue pagine, e disciplina la balneazione lungo il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina, fra la Foce Canneto - lato di ponente - del Comune di Terracina e Torre Astura - lato di levante - del Comune di Latina. Sugli animali domestici non contiene alcuna disposizione: le uniche occorrenze della parola «cane» riguardano le unità cinofile da salvataggio. Il rinvio dell'articolo 5.4 va quindi letto come richiamo alle regole generali sulla balneazione e sugli specchi acquei riservati ai bagnanti, non a una disciplina marittima specifica per i cani, che non esiste.
ordinanza balneare del Comune di Terracina n. 76 del 2 aprile 2026, articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», punto 5.1 lettera a). Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e identificati con microchip, in regola con vaccinazioni e trattamenti sanitari, non sottoposti a provvedimenti restrittivi dell'autorità sanitaria o giudiziaria. È vietato l'accesso ai cani con comportamenti aggressivi non controllati, alle femmine in periodo estrale e ai cani affetti da patologie trasmissibili o infestazioni parassitarie. Obblighi del detentore: guinzaglio non superiore a 1,50 metri; museruola rigida o morbida sempre al seguito, da applicare in caso di necessità o su richiesta delle Forze dell'Ordine; vigilanza costante e controllo diretto dell'animale, evitandone il vagare incontrollato; abbeveraggio adeguato e idonei sistemi di ombreggiatura, limitando l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore insolazione; attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide, con rimozione immediata, e dilavamento delle deiezioni liquide con acqua di mare. È vietato arrecare disturbo alla quiete pubblica con latrati prolungati, far accedere i cani ad aree attrezzate limitrofe destinate a giochi per bambini o ad attività sportive, abbeverarli direttamente a fontanine o docce degli stabilimenti balneari salvo strutture espressamente dedicate, e lasciarli incustoditi anche solo temporaneamente. L'accesso allo specchio acqueo antistante è consentito nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Marittima e dell'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025, solo in condizioni meteomarine favorevoli e sotto la continua e diretta supervisione del proprietario o detentore. Sono esclusi dai divieti i cani da salvataggio impiegati in attività autorizzate, i cani guida per persone non vedenti o con disabilità e i cani delle Forze di Polizia o impiegati in attività istituzionali.
Dove si trova
Tratto di spiaggia libera del litorale di Ponente, a ponente del canale «Badino», fronte mare di circa 125 metri, Terracina (LT)
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
È uno dei due soli tratti del litorale di Terracina dove l'ordinanza consente al cane di fermarsi: sta sul litorale di Ponente, a ponente del canale Badino, e misura circa 125 metri di fronte mare. Il cane ci può anche entrare in acqua, nello specchio acqueo antistante, ma solo con mare favorevole e sotto la supervisione continua e diretta di chi lo accompagna. L'ordinanza avverte espressamente che è una spiaggia libera non custodita e non presidiata, priva di personale comunale o di assistenza dedicata: accesso e permanenza avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del proprietario o detentore. Quello che non sappiamo è dove cominci e dove finisca con precisione: l'atto dà il riferimento — il canale Badino — e la lunghezza, ma non le coordinate né i confini, e dice che il tratto è «appositamente individuato e segnalato», quindi sul posto la segnaletica è il riferimento. Per questo la scheda non compare in mappa. Fuori da questo tratto e dall'altro, al canale Canneto, il cane può solo transitare per raggiungerli attraverso gli accessi pubblici: la permanenza è consentita «esclusivamente» nei due tratti. Dentro gli stabilimenti balneari decide invece il concessionario, che l'ordinanza lascia libero di disciplinare l'eventuale accesso degli animali nella propria area; quali lo consentano non risulta da nessun elenco pubblico. Sul periodo l'articolo sugli animali non dice nulla: l'ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'albo, abroga ogni disposizione precedente e non fissa una scadenza.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Guardia Costiera
- Atto
- Ordinanza di sicurezza balneare n. 30 del 30/04/2025 per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina, che comprende il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina; copia pubblicata dal Comune di Sabaudia in allegato alla propria ordinanza balneare del 30 aprile 2025
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