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Scheda della spiaggia

Aree per cani e specchi acquei per la balneazione negli stabilimenti balneari di Roma

Roma (RM) · Lazio

Stabilimenti balneari in concessione del litorale marittimo di Roma Capitale, Municipio X, Roma (RM)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Aree per cani e specchi acquei per la balneazione negli stabilimenti balneari di Roma.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAccesso a pagamentoGuinzaglio obbligatorio

Che cosa dice l'ordinanza

L'articolo 12 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale è intitolato «Animali da compagnia». Il punto 12.1 stabilisce che «l'accesso degli animali da compagnia è consentito nelle Strutture balneari, esclusivamente nelle aree autorizzate e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente». Il punto 12.2 consente ai concessionari e ai gestori, «previa presentazione di apposita documentazione tecnica e amministrativa all'Amministrazione comunale con specifica definizione degli spazi e delle metrature impiegate e a seguito di autorizzazione delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, laddove consentito», sia di «attrezzare aree destinate all'accoglienza di animali da compagnia entro il perimetro dello stabilimento, avendo cura che tale luogo non interferisca sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza con il libero accesso alla battigia per utenti nonché con le attività per la ristorazione e quelle ricettive, ricreative e sportive», sia di «destinare uno specchio acqueo alla balneazione dei cani preventivamente registrati presso lo Stabilimento». Il punto 12.3 fissa i parametri dimensionali minimi: 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, con divieto di detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e divieto di accogliere più di dieci animali per struttura balneare. Il punto 12.4 consente a concessionari limitrofi di posizionare le aree al confine fra i loro stabilimenti condividendo gli obblighi organizzativi e gestionali. Il punto 12.5 impone che le aree di balneazione siano delimitate da boe galleggianti e segnalate con un cartello «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia», e siano «accessibili alla balneazione di animali esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: al mattino fino alle ore 10,00 e la sera dopo le ore 18,00», con le boe da tenere in acqua solo in quegli orari. Il punto 12.6 rapporta il numero dei cani in acqua all'ampiezza dello specchio acqueo e obbliga i proprietari a raggiungere la porzione di mare dotando i cani di guinzaglio e museruola, a sorvegliare l'animale per tutto il tempo di permanenza in acqua e a non lasciarlo mai incustodito e libero. Il punto 12.7 elenca gli obblighi dei concessionari: far rispettare le regole anche mediante un preposto al controllo che accerti l'uso del guinzaglio fino all'entrata in mare e assicuri la raccolta delle deiezioni; osservare le prescrizioni sanitarie; allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento, di disturbo alla balneazione o di mancato rispetto degli obblighi; e vietare comunque l'accesso degli animali domestici alle aree giochi per bambini. L'ordinanza non contiene alcun elenco degli stabilimenti autorizzati. L'atto è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso.

ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 12 «Animali da compagnia», punti da 12.1 a 12.7. Vale dal 10 maggio 2026 al 30 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Guinzaglio obbligatorio
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani, gatti.
  • L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Le aree devono avere dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali, con i parametri minimi di 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, senza detenzione promiscua di cani e gatti nello stesso recinto e con un massimo di dieci animali per struttura balneare. Lo specchio acqueo riguarda i cani preventivamente registrati presso lo stabilimento, è delimitato da boe galleggianti e segnalato con un cartello «Area destinata alla balneazione di animali da compagnia», ed è accessibile solo al mattino fino alle 10.00 e la sera dopo le 18.00; le boe vanno tenute in acqua soltanto in quegli orari. Il numero dei cani in acqua contemporaneamente va rapportato all'ampiezza dello specchio acqueo. Il proprietario deve raggiungere la porzione di mare avendo cura di dotare il cane di guinzaglio e museruola, sorvegliare l'animale per tutto il tempo di permanenza in acqua e non lasciarlo mai incustodito e libero. Il concessionario deve far rispettare le regole anche con un preposto al controllo che accerti l'uso del guinzaglio fino all'entrata in mare, osservare le prescrizioni sanitarie, può allontanare l'animale a proprio insindacabile giudizio in caso di notevole affollamento o di disturbo alla balneazione, e deve comunque vietare l'accesso degli animali domestici alle aree giochi per bambini.

Dove si trova

Stabilimenti balneari in concessione del litorale marittimo di Roma Capitale, Municipio X, Roma (RM)

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Quello che non sappiamo

Dentro uno stabilimento balneare di Roma il cane entra solo dove il gestore ha ottenuto l'autorizzazione: l'ordinanza dice che «l'accesso degli animali da compagnia è consentito nelle Strutture balneari, esclusivamente nelle aree autorizzate». Il concessionario può attrezzare un'area per gli animali e può riservare una porzione di mare alla balneazione dei cani registrati presso lo stabilimento, ma deve prima presentare documentazione tecnica e amministrativa al Comune e ottenere il via libera delle autorità igienico-sanitarie. Quali stabilimenti l'abbiano fatto noi non lo sappiamo: né l'ordinanza né la notizia con cui Roma Capitale l'ha annunciata pubblicano l'elenco, e non esiste una fonte ufficiale che dica quali concessioni siano attrezzate. Chi parte con il cane deve telefonare allo stabilimento. Quello che l'atto fissa, e che quindi vale ovunque quell'area esista, sono i numeri e gli orari: almeno 3,5 metri quadrati per cane e 1 metro quadrato per gatto, niente cani e gatti nello stesso recinto, non più di dieci animali per struttura balneare; e per il bagno due sole fasce, al mattino fino alle 10.00 e la sera dopo le 18.00. Fuori dalle aree autorizzate, nelle aree comuni dello stabilimento, il divieto dell'articolo 2.1 lettera l) resta pieno. Una differenza rispetto alle spiagge libere che conviene tenere a mente: lì i cani si portano a qualsiasi ora, qui il bagno ha due finestre. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime e non un luogo, e per questo non compare in mappa.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Roma Capitale
Atto
ordinanza del Sindaco n. 63 del 30 aprile 2026, «Stagione Balneare 2026. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale», Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti, articoli 1, 2.1 lettera l), 7 «Spiagge libere», 8 «Spiagge libere con servizi», 9 «Spiaggia libera di Castelporziano», 10 «Spiaggia libera di Capocotta», 12 «Animali da compagnia» e 16 «Disposizioni finali e sanzioni» del 30 aprile 2026
Originale
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