Lazio (LT)
Spiagge per cani a Terracina
3 schede in archivio: 2 dove il cane entra, 1 dove l'atto dice di no.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Terracina
Quello che leggi in questa pagina viene da 3 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Comune di Terracina
Ordinanza balneare n. 76 del 02/04/2026 del Dirigente del Settore Demanio Marittimo, articolo 1 «Stagione balneare - durata», articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», articolo 9 «Disposizioni transitorie, sanzionatorie e finali»
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 2 aprile 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Terracina, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Resto del litorale di Terracina, Spiaggia libera per cani a ponente del canale Badino, Spiaggia libera per cani al canale Canneto.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare del Comune di Terracina n. 76 del 2 aprile 2026, articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», punto 5.1»; «ordinanza balneare del Comune di Terracina n. 76 del 2 aprile 2026, articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», punto 5.1 lettera a)»; «ordinanza balneare del Comune di Terracina n. 76 del 2 aprile 2026, articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», punto 5.1 lettera b)».
Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Guardia Costiera
Ordinanza di sicurezza balneare n. 30 del 30/04/2025 per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina, che comprende il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina; copia pubblicata dal Comune di Sabaudia in allegato alla propria ordinanza balneare
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 30 aprile 2025
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Guardia Costiera, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiaggia libera per cani a ponente del canale Badino.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare del Comune di Terracina n. 76 del 2 aprile 2026, articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», punto 5.1 lettera a)».
Comune di Terracina - Albo Pretorio
esportazione in formato aperto dell'albo pretorio, anno 2026, che elenca gli atti pubblicati con tipo, numero, data e oggetto; da qui risultano l'Ordinanza dirigenziale n. 76 del 02/04/2026 «Ordinanza Balneare» e l'Ordinanza dirigenziale n. 200 del 22/07/2026 «Ordinanza balneare n. 76/2026 - Rettifica e modifica art. 8»
Viene da dati aperti, non da un atto comunale.
- Data dei dati
- 23 agosto 2026
- Quando l'abbiamo letto
- 23 agosto 2026
Apri la fonteSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Terracina - Albo Pretorio, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 1 spiaggia di questa pagina: Spiaggia libera per cani a ponente del canale Badino.
Nelle schede lo citiamo così: «ordinanza balneare del Comune di Terracina n. 76 del 2 aprile 2026, articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», punto 5.1 lettera a)».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Dove il cane entra
2 spiagge
Spiaggia libera per cani a ponente del canale Badino
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoL'ordinanza balneare di Terracina rinvia all'ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 sia in generale (articolo 9.1) sia specificamente per l'accesso dei cani allo specchio acqueo (articolo 5.4). L'abbiamo letta per intero, nella copia pubblicata dal Comune di Sabaudia in allegato alla propria ordinanza balneare: è l'ordinanza n. 30 del 30 aprile 2025 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terracina, ventidue pagine, e disciplina la balneazione lungo il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina, fra la Foce Canneto - lato di ponente - del Comune di Terracina e Torre Astura - lato di levante - del Comune di Latina. Sugli animali domestici non contiene alcuna disposizione: le uniche occorrenze della parola «cane» riguardano le unità cinofile da salvataggio. Il rinvio dell'articolo 5.4 va quindi letto come richiamo alle regole generali sulla balneazione e sugli specchi acquei riservati ai bagnanti, non a una disciplina marittima specifica per i cani, che non esiste.È uno dei due soli tratti del litorale di Terracina dove l'ordinanza consente al cane di fermarsi: sta sul litorale di Ponente, a ponente del canale Badino, e misura circa 125 metri di fronte mare. Il cane ci può anche entrare in acqua, nello specchio acqueo antistante, ma solo con mare favorevole e sotto la supervisione continua e diretta di chi lo accompagna. L'ordinanza avverte espressamente che è una spiaggia libera non custodita e non presidiata, priva di personale comunale o di assistenza dedicata: accesso e permanenza avvengono sotto l'esclusiva responsabilità del proprietario o detentore. Quello che non sappiamo è dove cominci e dove finisca con precisione: l'atto dà il riferimento — il canale Badino — e la lunghezza, ma non le coordinate né i confini, e dice che il tratto è «appositamente individuato e segnalato», quindi sul posto la segnaletica è il riferimento. Per questo la scheda non compare in mappa. Fuori da questo tratto e dall'altro, al canale Canneto, il cane può solo transitare per raggiungerli attraverso gli accessi pubblici: la permanenza è consentita «esclusivamente» nei due tratti. Dentro gli stabilimenti balneari decide invece il concessionario, che l'ordinanza lascia libero di disciplinare l'eventuale accesso degli animali nella propria area; quali lo consentano non risulta da nessun elenco pubblico. Sul periodo l'articolo sugli animali non dice nulla: l'ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'albo, abroga ogni disposizione precedente e non fissa una scadenza.Fonte: Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina - Guardia Costiera, Ordinanza di sicurezza balneare n. 30 del 30/04/2025 per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina, che comprende il litorale dei comuni di Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia e Latina; copia pubblicata dal Comune di Sabaudia in allegato alla propria ordinanza balneareSpiaggia libera per cani al canale Canneto
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAlla lettera b) del punto 5.1 dell'articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», l'ordinanza balneare n. 76 del 2 aprile 2026 del Comune di Terracina individua come secondo tratto di spiaggia libera dove è consentita la permanenza dei cani il «tratto di spiaggia libera del litorale di Levante ubicato al limite del canale "Canneto" costituente il confine tra il Comune di Fondi e di Terracina - fronte mare di circa ml 50,00». La formula che apre il punto 5.1 è la stessa per entrambi i tratti: «È consentito il transito dei cani attraverso gli accessi pubblici e la loro permanenza esclusivamente nei seguenti tratti di spiaggia libera appositamente individuati e segnalati», e le aree «mantengono natura di spiagge libere non custodite e non presidiate, prive di personale comunale o di assistenza dedicata; l'accesso e la permanenza avvengono sotto l'esclusiva responsabilità dei proprietari o detentori degli animali». Valgono qui le stesse condizioni del tratto di Badino: iscrizione all'anagrafe canina e microchip, regolarità di vaccinazioni e trattamenti sanitari, divieto per i cani aggressivi non controllati, per le femmine in estro e per i cani con patologie trasmissibili o parassitosi (punto 5.2); guinzaglio non superiore a 1,50 metri, museruola al seguito, vigilanza costante, abbeveraggio e ombreggiatura, raccolta delle deiezioni (punto 5.3); accesso allo specchio acqueo antistante solo in condizioni meteomarine favorevoli e sotto supervisione continua e diretta (punto 5.4); divieti di disturbo, di accesso alle aree gioco limitrofe, di abbeveraggio a fontanine e docce e di lasciare il cane incustodito (punto 5.5); esclusione dai divieti per cani da salvataggio, cani guida e cani delle Forze di Polizia (punto 5.7); autonomia dei concessionari nelle aree in concessione (punto 5.8). L'atto non dà coordinate e non descrive i confini del tratto oltre al riferimento al canale e alla lunghezza di fronte mare.È il secondo e ultimo tratto del litorale di Terracina dove il cane può fermarsi, ed è il più piccolo dei due: circa 50 metri di fronte mare, all'estremità di levante del litorale, al limite del canale Canneto che segna il confine con il Comune di Fondi. Anche qui il cane può entrare in acqua nello specchio acqueo antistante, ma solo con mare favorevole e sotto supervisione continua. L'ordinanza dichiara che è spiaggia libera non custodita e non presidiata, senza personale comunale né assistenza dedicata: accesso e permanenza sono sotto l'esclusiva responsabilità di chi accompagna l'animale. Non sappiamo dove esattamente cominci e finisca: l'atto dà il riferimento del canale e la lunghezza, non le coordinate, e dichiara il tratto «appositamente individuato e segnalato» — quindi il confine vero è quello della segnaletica. Per questo la scheda non compare in mappa. Un'avvertenza in più vale per questo tratto: sta esattamente sul confine amministrativo con Fondi, e la regola di Terracina finisce dove finisce il territorio di Terracina; che cosa valga sull'altra riva del canale lo dice l'ordinanza di Fondi, non questa. Fuori dai due tratti il cane può solo transitare per raggiungerli, e dentro gli stabilimenti decide il concessionario.Fonte: Comune di Terracina, Ordinanza balneare n. 76 del 02/04/2026 del Dirigente del Settore Demanio Marittimo, articolo 1 «Stagione balneare - durata», articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», articolo 9 «Disposizioni transitorie, sanzionatorie e finali»
Un luogo di Terracina dove il cane non può entrare
Oltre ai tratti qui sopra, l'atto di Terracina nomina un luogo dove i cani non sono ammessi. Lo riportiamo perché un divieto scritto in un atto è un'informazione quanto un permesso.
Resto del litorale di Terracina
Qui il cane non può entrare.
Questa scheda esiste per dire un no, ed è il no che copre quasi tutto il litorale di Terracina. L'ordinanza balneare 2026 consente la permanenza dei cani «esclusivamente» in due tratti di spiaggia libera — a ponente del canale Badino, circa 125 metri, e al limite del canale Canneto, circa 50 metri — e ciascuno dei due ha una scheda propria. Su tutto il resto dell'arenile la permanenza non è consentita: quello che l'ordinanza ammette è il transito dei cani attraverso gli accessi pubblici, cioè il passaggio per raggiungere i tratti dove possono stare. Attenzione a due cose. La prima è che questo non è un divieto scritto con la parola «vietato», ma il rovescio di un permesso dato in via esclusiva: l'atto non elenca le spiagge chiuse, delimita quelle aperte. La seconda è che gli stabilimenti balneari sono un caso a sé: l'ordinanza lascia espressamente al concessionario l'autonomia di disciplinare l'eventuale accesso degli animali nell'area in concessione, quindi dentro uno stabilimento la risposta la dà il gestore e non il Comune. Non esiste un elenco pubblico di chi accetta i cani: si sa solo chiedendo. Da ultimo il periodo: l'articolo sugli animali non ne indica uno, l'ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio e abroga ogni disposizione precedente, senza fissare una scadenza; per questo la scheda non porta date.
Lo dispone ordinanza balneare del Comune di Terracina n. 76 del 2 aprile 2026, articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», punto 5.1.
Le aree di sgambamento a Terracina
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Terracina quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.