Scheda della spiaggia
Spiagge in concessione di Sperlonga
Sperlonga (LT) · Lazio
Spiagge in concessione del litorale di Sperlonga (LT)

Che cosa dice l'ordinanza
Il punto 7.4 dell'ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025 del Comune di Sperlonga dispone: «Nelle spiagge in concessione e' data facoltà al concessionario di consentire la presenza del cane alle seguenti condizioni: il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie; il cane deve essere condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e non estendibile; il proprietario/possessore dell'animale deve sempre portare con sé «una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti», come disposto dal Ministero della Salute nell'Ordinanza del 6 agosto 2013; all'animale deve sempre essere garantita l'acqua e l'ombra e limitarne l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore calore; i detentori dei cani devono sempre avere con sé paletta e sacchettino per la raccolta delle deiezioni dei medesimi, con l'obbligo di rimuovere immediatamente le stesse per il successivo corretto smaltimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste per analoghe violazioni dal vigente Regolamento di Polizia Locale; è vietato l'accesso del cane se di sesso femminile in evidente fase estrale; il proprietario o il detentore, durante l'accesso, deve impedire che il comportamento del proprio cane arrechi disturbo alla quiete pubblica; il proprietario o il detentore, durante l'accesso, è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale, e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose eventualmente provocati dallo stesso; è comunque vietato l'accesso e/o la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica». Il punto 7.5 aggiunge che «la facoltà della presenza del cane nelle spiagge in concessione dovrà essere adeguatamente pubblicizzata o comunque resa nota all'utenza mediante affissione interna ed esterna allo stabilimento/struttura balneare». Il punto 7.6 precisa che dove il concessionario non permetta la presenza del cane resta soltanto l'uso dello specchio acqueo antistante fra le 21.00 e le 7.30, con divieto di permanenza sull'arenile. L'ordinanza non elenca gli stabilimenti balneari del litorale, non dice quali abbiano esercitato la facoltà e non pone limiti di taglia né di peso.
ordinanza balneare del Comune di Sperlonga n. 8 del 31 maggio 2025, articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», punti 7.4 e 7.5. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Guinzaglio obbligatorio
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani.
- L'ordinanza è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso; le condizioni che seguono sono quelle che il concessionario deve rispettare se decide di ammettere i cani. Il cane deve essere stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie. Va condotto con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 metri e non estendibile. Il proprietario deve portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. All'animale devono essere sempre garantite acqua e ombra, limitandone l'esposizione prolungata nelle ore di maggior calore. Vanno portati sempre con sé paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni, con obbligo di rimuoverle immediatamente, pena le sanzioni del Regolamento di Polizia Locale. È vietato l'accesso alla cagna in evidente fase estrale. Il proprietario deve impedire che il comportamento del cane arrechi disturbo alla quiete pubblica ed è sempre responsabile, civilmente e penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose. È comunque vietato l'accesso e la permanenza del cane che, per temperamento o carattere, si dimostrasse pericoloso o arrecasse disturbo alla quiete pubblica. La scelta del concessionario di ammettere i cani deve essere resa nota all'utenza mediante affissione interna ed esterna allo stabilimento.
Quello che non sappiamo
Qui la risposta non la dà il Comune, la dà il gestore: nelle spiagge in concessione l'ordinanza di Sperlonga lascia al concessionario la facoltà di consentire la presenza del cane, e chi la esercita deve rispettare le condizioni che l'atto elenca. Il Comune non pubblica l'elenco degli stabilimenti che hanno detto sì, e noi non l'abbiamo: è un «non lo sappiamo» dichiarato, non una dimenticanza. L'unico segno che vale è quello sul posto, perché il punto 7.5 obbliga il concessionario a rendere nota la scelta «mediante affissione interna ed esterna allo stabilimento/struttura balneare»: il cartello all'ingresso è la risposta. Se il gestore non ammette i cani, resta soltanto la possibilità di usare lo specchio acqueo antistante fra le 21.00 e le 7.30, senza fermarsi sull'arenile, che ha una scheda propria. Due cose ancora. La prima: le condizioni elencate qui sotto sono quelle minime che il concessionario deve imporre, e nulla vieta che ne aggiunga altre. La seconda: l'ordinanza non fissa un periodo per questa facoltà, e non abbiamo potuto escludere un'ordinanza balneare 2026, perché l'albo pretorio del Comune non è consultabile dall'esterno. Non pubblichiamo coordinate: gli stabilimenti sono più di uno e l'atto non li nomina.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Comune di Sperlonga
- Atto
- ordinanza balneare n. 8 del 31 maggio 2025, Area I «Affari Generali - Segreteria Generale - Territorio e Ambiente», Gestione Demanio marittimo, lacuale e fluviale, registro albo pretorio 573/2025; articolo 1 «Disposizioni generali», articolo 2 «Stagione balneare», articolo 7 «Prescrizioni sull'uso delle spiagge» punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, articolo 18 «Disposizioni sanzionatorie e finali» punti 18.1, 18.2 e 18.7 del 31 maggio 2025
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