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Scheda della spiaggia

Resto del litorale di Terracina

Terracina (LT) · Lazio

Litorale del Comune di Terracina fuori dai due tratti di spiaggia libera individuati per i cani, dal confine con San Felice Circeo al canale Canneto, Terracina (LT)

✕ Non si può portare il cane

Qui il cane non può entrare

Lo dispone ordinanza balneare del Comune di Terracina n. 76 del 2 aprile 2026, articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», punto 5.1.

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Resto del litorale di Terracina.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificato

Che cosa dice l'ordinanza

Il punto 5.1 dell'articolo 5 dell'ordinanza balneare n. 76 del 2 aprile 2026 del Comune di Terracina consente «il transito dei cani attraverso gli accessi pubblici e la loro permanenza esclusivamente nei seguenti tratti di spiaggia libera appositamente individuati e segnalati», e ne elenca due: quello del litorale di Ponente a ponente del canale «Badino», di circa 125 metri di fronte mare, e quello del litorale di Levante al limite del canale «Canneto», al confine con il Comune di Fondi, di circa 50 metri di fronte mare. L'avverbio «esclusivamente» è la chiave: fuori da quei due tratti la permanenza del cane sull'arenile non è consentita, mentre resta consentito il transito attraverso gli accessi pubblici. L'ordinanza non elenca né descrive le spiagge dove i cani non possono stare, e nessun altro articolo — compreso l'articolo 2 sulle prescrizioni per l'uso delle spiagge — nomina gli animali. Il punto 5.8 aggiunge un regime distinto per le aree in concessione: «Resta ferma l'autonomia dei concessionari degli stabilimenti balneari, ai sensi della normativa vigente, di disciplinare l'eventuale accesso di animali da affezione nelle aree in concessione». Le violazioni sono sanzionate dal punto 5.9 ai sensi della normativa vigente, compreso l'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca reato o violazione di specifiche disposizioni del Codice della Navigazione o di norme regionali. L'articolo 9.5 stabilisce che l'ordinanza abroga ogni disposizione precedente o contrastante ed entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, senza indicare un termine finale.

ordinanza balneare del Comune di Terracina n. 76 del 2 aprile 2026, articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», punto 5.1. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato

Dove si trova

Litorale del Comune di Terracina fuori dai due tratti di spiaggia libera individuati per i cani, dal confine con San Felice Circeo al canale Canneto, Terracina (LT)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Questa scheda esiste per dire un no, ed è il no che copre quasi tutto il litorale di Terracina. L'ordinanza balneare 2026 consente la permanenza dei cani «esclusivamente» in due tratti di spiaggia libera — a ponente del canale Badino, circa 125 metri, e al limite del canale Canneto, circa 50 metri — e ciascuno dei due ha una scheda propria. Su tutto il resto dell'arenile la permanenza non è consentita: quello che l'ordinanza ammette è il transito dei cani attraverso gli accessi pubblici, cioè il passaggio per raggiungere i tratti dove possono stare. Attenzione a due cose. La prima è che questo non è un divieto scritto con la parola «vietato», ma il rovescio di un permesso dato in via esclusiva: l'atto non elenca le spiagge chiuse, delimita quelle aperte. La seconda è che gli stabilimenti balneari sono un caso a sé: l'ordinanza lascia espressamente al concessionario l'autonomia di disciplinare l'eventuale accesso degli animali nell'area in concessione, quindi dentro uno stabilimento la risposta la dà il gestore e non il Comune. Non esiste un elenco pubblico di chi accetta i cani: si sa solo chiedendo. Da ultimo il periodo: l'articolo sugli animali non ne indica uno, l'ordinanza entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio e abroga ogni disposizione precedente, senza fissare una scadenza; per questo la scheda non porta date.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Comune di Terracina
Atto
Ordinanza balneare n. 76 del 02/04/2026 del Dirigente del Settore Demanio Marittimo, articolo 1 «Stagione balneare - durata», articolo 5 «Disposizioni in materia di animali da affezione», articolo 9 «Disposizioni transitorie, sanzionatorie e finali» del 2 aprile 2026
Originale
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