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Scheda della spiaggia

Aree comuni degli stabilimenti balneari di Roma

Roma (RM) · Lazio

Aree comuni degli stabilimenti balneari del litorale marittimo di Roma Capitale, Municipio X, Roma (RM)

✕ Non si può portare il cane

Qui il cane non può entrare dal 10 maggio 2026 al 30 settembre 2026

Lo dispone ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 2 «Disposizioni e prescrizioni di ordine generale», punto 2.1 lettera l).

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Aree comuni degli stabilimenti balneari di Roma.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniLimite di peso non verificato

Che cosa dice l'ordinanza

L'articolo 2 dell'ordinanza balneare 2026 di Roma Capitale, «Disposizioni e prescrizioni di ordine generale», al punto 2.1 elenca ciò che è «severamente vietato» sulle spiagge e nell'ambito del demanio marittimo, «con riguardo all'arenile libero, agli Stabilimenti balneari, ai varchi di accesso alla battigia e assimilati». La lettera l) vieta di «condurre o far permanere animali, anche se muniti di guinzaglio o museruola, nelle aree comuni fatto salvo quanto previsto dagli art. 7.4, 8.3 e 12». Sono espressamente esclusi dal divieto: «le unità cinofile di salvataggio, al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità rilasciato dalle competenti Amministrazioni o da Associazioni riconosciute; i cani adibiti al servizio di guardiania, limitatamente al periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari; i cani guida per persone ipovedenti; gli animali a servizio delle forze dell'ordine condotte nell'ambito e per i fini delle rispettive attività di istituto; i cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, purché tenuti al guinzaglio e con l'obbligo di portare con sé una museruola». Le tre disposizioni fatte salve sono l'articolo 7.4, che sulle spiagge libere consente ai fruitori di condurre animali domestici con guinzaglio, paletta e sacchetto obbligatori; l'articolo 8.6, che ripete la stessa apertura per le spiagge libere con servizi — il rinvio dell'atto è scritto «8.3», ma l'articolo 8.3 riguarda l'apertura dei servizi fuori orario, e il refuso è apparente; e l'articolo 12, che consente ai concessionari di attrezzare aree per gli animali dentro gli stabilimenti. L'articolo 12.8 stabilisce che «dalla data di chiusura della stagione balneare all'inizio della successiva stagione balneare è consentito l'accesso agli animali su tutte le spiagge, nel rispetto delle norme igieniche e di incolumità pubblica». La stagione balneare 2026 è aperta dal 10 maggio al 30 settembre 2026. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono sanzionati ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e i proventi sono introitati da Roma Capitale; il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha l'obbligo di far rispettare l'ordinanza. L'atto è stato letto per intero.

ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 63 del 30 aprile 2026, articolo 2 «Disposizioni e prescrizioni di ordine generale», punto 2.1 lettera l). Vale dal 10 maggio 2026 al 30 settembre 2026.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Limite di peso non verificato

Dove si trova

Aree comuni degli stabilimenti balneari del litorale marittimo di Roma Capitale, Municipio X, Roma (RM)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

Questa scheda esiste per dire un no, e per dire fin dove arriva. A Roma il divieto sugli animali non riguarda la spiaggia libera: riguarda «le aree comuni», cioè gli spazi degli stabilimenti balneari fuori dalle aree autorizzate ad accoglierli. L'ordinanza vieta di condurvi o farvi permanere animali «anche se muniti di guinzaglio o museruola», e fa salvi soltanto tre casi che sono altrettante aperture: la spiaggia libera (articolo 7.4), la spiaggia libera con servizi (il rinvio è scritto 8.3 ma la norma è l'8.6) e le aree autorizzate dentro gli stabilimenti (articolo 12). Le eccezioni personali sono cinque e sono nominate una per una: le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio con istruttore brevettato, i cani di guardiania nel periodo di chiusura al pubblico delle strutture, i cani guida per persone ipovedenti, gli animali in servizio alle forze dell'ordine e i cani per l'ausilio alle persone diversamente abili, al guinzaglio e con la museruola al seguito. Quello che l'ordinanza non dice, e che noi non deduciamo, è dove passi in concreto il confine fra «area comune» di uno stabilimento e arenile libero: sul posto il segno che vale è la cartellonistica dello stabilimento. E il periodo: il divieto vale per la stagione balneare, dal 10 maggio al 30 settembre 2026; l'articolo 12.8 stabilisce che fuori da quel periodo l'accesso agli animali è consentito su tutte le spiagge. La scheda non ha coordinate perché descrive un regime esteso a tutti gli stabilimenti, e per questo non compare in mappa.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Da
redazione
Fonte
Roma Capitale
Atto
ordinanza del Sindaco n. 63 del 30 aprile 2026, «Stagione Balneare 2026. Norme e disposizioni per il litorale marittimo di Roma Capitale», Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti, articoli 1, 2.1 lettera l), 7 «Spiagge libere», 8 «Spiagge libere con servizi», 9 «Spiaggia libera di Castelporziano», 10 «Spiaggia libera di Capocotta», 12 «Animali da compagnia» e 16 «Disposizioni finali e sanzioni» del 30 aprile 2026
Originale
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