| ChieutiFG · 1 scheda | | - Chieuti è, con Mattinata, l'unico Comune del tratto sul quale risponde l'albo pretorio Halley «modulo MC», quello che si interroga via GET senza JavaScript e che con il parametro sto=1 restituisce anche gli atti la cui pubblicazione è SCADUTA — dove stanno gli atti stagionali degli anni passati.
Il testo intero, e gli orariChieuti è, con Mattinata, l'unico Comune del tratto sul quale risponde l'albo pretorio Halley «modulo MC», quello che si interroga via GET senza JavaScript e che con il parametro sto=1 restituisce anche gli atti la cui pubblicazione è SCADUTA — dove stanno gli atti stagionali degli anni passati. È stato interrogato il 24 agosto 2026 su sei parole. «Affezione» restituisce UNA sola pubblicazione, la n. 116, mittente Questura di Foggia, tipo «Rende noto», oggetto «Posta certificata: pubblicazione legge regionale 7 febbraio 2020 n. 2. Norme sul controllo del randagismo, anagrafe...»: è la legge sul randagismo, non quella sulle spiagge. «Cani» restituisce sette pubblicazioni, sei delle quali liquidazioni per la custodia e l'alimentazione dei cani randagi presso il canile-rifugio di Torremaggiore. «Animali» restituisce sette pubblicazioni, tutte legate alla festa patronale «Carrese di Chieuti edizione 2026» — trasporto di animali vivi, ambulanza veterinaria, servizio sanitario — che riguarda i buoi da traino, non i cani. «Arenil» restituisce sette determine sull'attuazione della legge regionale 3 ottobre 2018 n. 48, «Norme a sostegno dell'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione», che riguarda le persone con disabilità. «Balnear» restituisce quattro pubblicazioni e su queste conviene fermarsi, perché dicono qualcosa sull'intero tratto: tre vengono dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste — l'«Ordinanza di sicurezza balneare 16/2024» (in pubblicazione dal 30 maggio al 31 dicembre 2024), la nota di pubblicazione dell'ordinanza di sicurezza balneare 2022 (protocollo 4989 del 30 aprile 2022) e la pubblicazione dell'ordinanza per la stagione estiva 2025 (protocollo 5242 del 20 maggio 2025, in pubblicazione dal 21 maggio al 30 settembre 2025) — e una sola dalla Regione: «Avviso di Pubblicazione Ordinanza Balneare», mittente «Regione Puglia As.to Bilancio e Programmazione Servizio Demanio e Pat.», cinque allegati, in pubblicazione dal 31 maggio al 31 dicembre 2017. DUE CONSEGUENZE. La prima: nemmeno passando dagli atti a pubblicazione scaduta si trova, a Chieuti, un atto sull'accesso degli animali da affezione alle spiagge — e nemmeno traccia di un'ordinanza balneare regionale successiva al 2017, tanto meno una del 2026. La seconda, che dichiariamo come limite: le ordinanze di sicurezza balneare dell'Autorità marittima esistono e sono pubblicate qui, ma NON LE ABBIAMO LETTE in questa raccolta; disciplinano la sicurezza della balneazione, e l'ordinanza balneare regionale all'articolo 5 comma 2 vi rimanda espressamente. Che dicano o non dicano qualcosa sugli animali, noi non lo sappiamo.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | |
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| SerracapriolaFG · 1 scheda | | - L'albo pretorio informatico di questo Comune è servito dalla piattaforma Halley ed è interrogabile via GET, senza JavaScript, all'indirizzo <host>/zf/index.php/atti-amministrativi/<sezione>/index?ricerca=1&oggetto=<parola>, dove <sezione> vale ordinanze, delibere o determine; omettendo il parametro anno la ricerca si estende a tutti gli anni presenti in archivio, compresi gli atti la cui pubblicazione è scaduta.
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio informatico di questo Comune è servito dalla piattaforma Halley ed è interrogabile via GET, senza JavaScript, all'indirizzo <host>/zf/index.php/atti-amministrativi/<sezione>/index?ricerca=1&oggetto=<parola>, dove <sezione> vale ordinanze, delibere o determine; omettendo il parametro anno la ricerca si estende a tutti gli anni presenti in archivio, compresi gli atti la cui pubblicazione è scaduta. È stato interrogato il 24 agosto 2026 su undici parole: affezione, cani, animali, zampe, guinzagli, pet, spiagg, balnear, arenil, litoral, demanio. ESITO. «Affezione»: ZERO risultati in tutte e tre le sezioni. «Guinzagli», «zampe», «pet», «arenil», «spiagg» nelle ordinanze: zero. Nelle ordinanze «cani» restituisce tre atti, nessuno dei quali riguarda il mare; il più significativo è l'ordinanza sindacale n. 32 (num. part. 12) del 18 settembre 2024, «Ordinanza contingibile ed urgente disposizioni in materia di somministrazione di cibo agli animali nel centro abitato per motivi igienico sanitari»: il Comune la materia animale la tocca, ma in paese. Nelle delibere «demanio» restituisce tre deliberazioni di Consiglio del 2018 (n. 4 del 27 febbraio, n. 12 del 29 marzo, n. 35 del 28 settembre) su una concessione demaniale rilasciata alla società agricola «Ittica del Giudice»: è acquacoltura, non balneazione. Nelle determine «balnear» restituisce quattro liquidazioni di spesa «per servizio balneare - colonia minori» (2015, 2016, 2017, 2019), cioè le colonie estive per i ragazzi, e non disciplinano un bel nulla dell'arenile. «Litoral» restituisce la determina n. 182 (num. part. 46) del 4 marzo 2026, «Approvazione progetto per la pulizia dei litorali da rifiuti e/o materiale vegetale spiaggiato. Annualità 2026. Partecipazione all'Avviso Pubblico», e la n. 416 del 29 giugno 2026 sul Piano Ambientale Provinciale per la pulizia dei fondali marini costieri ad alto uso. Servono a una cosa sola, ma importante: sono la prova, presa dagli atti del Comune stesso, che Serracapriola è un comune costiero con un proprio litorale, e che si comporta come tale. Su quel litorale, però, non ha disciplinato l'accesso degli animali. Un'ordinanza balneare comunale non risulta pubblicata in alcun anno. CONCLUSIONE: il Comune di Serracapriola non ha pubblicato l'atto di individuazione delle spiagge libere aperte agli animali da affezione che l'articolo 1 comma 2 della legge regionale 56/2018 gli impone di adottare entro il 30 marzo di ogni anno, né l'elenco imposto dall'articolo 8.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | - Comune di Serracapriolainterrogazione dell'albo pretorio informatico del Comune di Serracapriola (serracapriola.halleyweb.it), sezioni Ordinanze, Delibere e Determine degli atti amministrativi, ricerca per oggetto su undici parole chiave (affezione, cani, animali, zampe, guinzagli, pet, spiagg, balnear, arenil, litoral, demanio) senza filtro di anno, effettuata il 24 agosto 2026Documento del 24 agosto 2026. Letto da noi il 24 agosto 2026.
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| LesinaFG · 1 scheda | | - Verifica dell'obbligo dell'articolo 8 della legge regionale — pubblicare sul sito istituzionale l'elenco delle aree, libere e in concessione, che accolgono cani e gatti, con i servizi offerti — e insieme la ricerca di un'ordinanza balneare regionale 2026.
Il testo intero, e gli orariVerifica dell'obbligo dell'articolo 8 della legge regionale — pubblicare sul sito istituzionale l'elenco delle aree, libere e in concessione, che accolgono cani e gatti, con i servizi offerti — e insieme la ricerca di un'ordinanza balneare regionale 2026. La ricerca del sito WordPress del Comune di Lesina (comune.lesina.fg.it/?s=) è stata interrogata su «balneare», «cani», «animali» e «spiaggia». Su «balneare» restituisce due sole notizie, entrambe del 2025: «Ordinanza Balneare 2025» e «Ordinanza balneare 2025 della Regione Puglia». È un fatto positivo e va detto: Lesina è l'unico Comune del tratto che ospiti sul proprio sito il testo dell'ordinanza regionale, e la copia PDF che tutte le schede pugliesi di questo archivio citano è scaricata da qui. Ma è anche un fatto negativo doppio. Primo: NON esiste una notizia analoga per il 2026 — confermando, da un secondo lato, che un'ordinanza balneare regionale 2026 non risulta pubblicata; la 2025, del resto, all'articolo 7 comma 8 dispone di restare in vigore «fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento», quindi nessun vuoto. Secondo: su «cani», «animali» e «spiaggia» il sito non restituisce alcun elenco di aree che accolgano cani e gatti, e nessuna pagina che indichi quale tratto del litorale di Marina di Lesina sia aperto agli animali. L'obbligo di pubblicità dell'articolo 8, a Lesina, non risulta adempiuto — e questo nonostante il Comune quell'ordinanza regionale, che glielo ricorda all'articolo 5 comma 4, l'abbia pubblicata lui stesso.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | |
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| Cagnano VaranoFG · 1 scheda | | - A Cagnano Varano l'albo pretorio NON sta sul dominio del Comune e non si interroga via GET: è un portale Liferay con portlet ICEfaces ospitato su trasparenza.parsec326.it, la cui tabella si costruisce in JavaScript e la cui ricerca si invia in POST con lo stato della vista.
Il testo intero, e gli orariA Cagnano Varano l'albo pretorio NON sta sul dominio del Comune e non si interroga via GET: è un portale Liferay con portlet ICEfaces ospitato su trasparenza.parsec326.it, la cui tabella si costruisce in JavaScript e la cui ricerca si invia in POST con lo stato della vista. Per questo — e solo per questo — è stato interrogato con un browser, il 24 agosto 2026, usando la maschera «Ricerca avanzata» con la casella STORICO spuntata, che estende la ricerca alle pubblicazioni scadute. ESITO. «Affezione» con storico attivo restituisce DUE soli atti in tutto l'archivio, ed entrambi vanno scartati con la loro ragione: la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 18 luglio 2024, «Approvazione della convenzione tra il Comune di Cagnano Varano e la Guardia Agroforestale Italiana E.T.S. - Ufficio Provinciale di Foggia, per l'utilizzo delle guardie ecologiche zoofile volontarie, per la vigilanza ambientale sul territorio comunale in materia di abbandono di rifiuti e gestione degli animali da affezione e per l'attività di protezione civile», e la pubblicazione della Prefettura di Foggia del 24 febbraio 2020 sulla legge regionale 7 febbraio 2020 n. 2 in materia di randagismo e anagrafe canina. Vigilanza zoofila e randagismo: non l'accesso alle spiagge. «Spiagg» con storico attivo restituisce OTTANTUNO atti, e li abbiamo passati: sono tutti servizio di pulizia della spiaggia «lungo il litorale di Capojale - Isola Varano» (dal 2023 al 2026, con affidamenti stagionali che coprono da giugno a metà settembre), smaltimento dei rifiuti che ne derivano, il progetto «Spiagge sicure - Estate 2022», la rimozione di rifiuti e materiali spiaggiati nelle aree naturali protette ai sensi dell'art. 7 della L.R. 38/2011, la partecipazione all'avviso della Provincia di Foggia per i Comuni costieri (delibera di Giunta n. 23 del 3 marzo 2026 e determine n. 507 e n. 511 del giugno 2026) e la candidatura al POC Puglia 2021-2027 con il progetto «Valorizzazione e miglioramento degli accessi alle spiagge libere della frazione di Capojale» (delibera di Giunta n. 55 del 23 giugno 2026, determina n. 543 del 29 giugno 2026). Uno solo riguarda chi accede alla spiaggia, e non sono i cani: la determina n. 902 del 18 dicembre 2025, «L.R. 3 ottobre 2018 n. 48 - A.D. 222 del 05/05/2020 - Spiaggia di Capojale "Accessibilità alla libera balneazione per le persone diversamente abili". Liquidazione fattura (...) per la fornitura moduli passerella». Fra gli ottantuno, la voce «Ordinanza» conta ZERO. Un'ordinanza balneare comunale non risulta pubblicata in alcun anno. SECONDA VIA, la ricerca del sito istituzionale WordPress (comune.cagnanovarano.fg.it/?s=), interrogata lo stesso giorno su cani, animali, affezione, spiagg, balneare, demanio e arenile: l'unico risultato attinente al mare è il «Bando per il rilascio di concessioni di aree demaniali marittime»; nessun elenco di aree che accolgano cani e gatti, nessuna pagina sugli animali in spiaggia. CONCLUSIONE: il Comune di Cagnano Varano non ha pubblicato l'atto di individuazione delle spiagge libere aperte agli animali da affezione che l'articolo 1 comma 2 della legge regionale 56/2018 gli impone di adottare entro il 30 marzo di ogni anno, né l'elenco imposto dall'articolo 8.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | |
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| San Nicandro GarganicoFG · 1 scheda | | - Serve a misurare con precisione fin dove arrivi l'attuazione comunale dell'ordinanza balneare regionale, e dove si fermi.
Il testo intero, e gli orariServe a misurare con precisione fin dove arrivi l'attuazione comunale dell'ordinanza balneare regionale, e dove si fermi. La scheda dell'atto nell'albo pretorio riporta per esteso l'oggetto: «Liquidazione esecuzione fornitura di cartellonistica informativa installata sul litorale del Comune di San Nicandro Garganico, conforme alle indicazioni riportate nell'Ordinanza balneare 2024 della Regione Puglia. Rif. Determina di impegno e affidamento reg. gen. n. 950/2024» — unità organizzativa «IV SETTORE TERRITORIO E PATRIMONIO», ufficio «LAVORI PUBBLICI», dirigente Domenico Longo, registro generale 450, data 17 aprile 2026, pubblicazione dal 17 aprile al 2 maggio 2026. La stessa fornitura ricorre in altre tre determine dello stesso settore: la n. 757 del 16 luglio 2025 (determina a contrarre), la n. 810 del 24 luglio 2025 (affidamento) e la n. 1362 del 26 novembre 2025. IL PUNTO. L'ordinanza balneare regionale impone ai Comuni costieri, all'articolo 5 comma 1 lettera d), di segnalare accessi pubblici e spiagge libere «per mezzo di apposita cartellonistica tipo in formato A2 (59,4 cm x 42 cm), allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it»: è quella la cartellonistica che San Nicandro Garganico ha comprato e installato. Non è la cartellonistica dell'articolo 6 della legge 56/2018, che va affissa nelle spiagge aperte a cani e gatti «in italiano, inglese e tedesco» con le prescrizioni per l'accesso e la convivenza con i bagnanti. Il Comune conosce e applica l'ordinanza regionale — la cita nell'oggetto di un proprio atto — ma non la parte che riguarda gli animali: quella, l'articolo 5 comma 4, gli chiede di «dare evidenza delle misure limitative adottate», e nessuna evidenza risulta data.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | |
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| Rodi GarganicoFG · 1 scheda | | - Un atto recente che esiste, e un limite che dichiariamo.
Il testo intero, e gli orariUn atto recente che esiste, e un limite che dichiariamo. La scheda dell'atto nell'albo pretorio del Comune di Rodi Garganico riporta: tipo atto «Delibera Di Consiglio», numero 4, data 19/03/2026, oggetto «Approvazione del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali», ufficio «POLIZIA MUNICIPALE», segretario verbalizzante Alfredo Balducci, immediata eseguibilità «Si», soggetta a ratifica «No», pubblicazione dal 20/03/2026 al 04/04/2026, sindaco Carmine d'Anelli presente. Fra i documenti allegati: «delibera originale.pdf.p7m», i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestato di pubblicazione, e — questi contano — «Regolamento Tutela e Benessere animali_definitivo (2).DOCX», «Copertina regolamento tutela e benessere degli animali (1).DOCX» e «Allegato A.PDF». NESSUNO DI QUESTI FILE È SCARICABILE. Sono stati provati gli indirizzi con il prefisso di ente (/c071043/de/attachment.php), quelli senza, con e senza il parametro p7m=1 che serve a ottenere la versione non firmata, con e senza mosdoc=0, con il Referer della pagina di dettaglio, con e senza cookie di sessione, e sul dominio istituzionale www.comune.rodigarganico.fg.it: ogni richiesta restituisce una pagina di 929 byte con «Errore 5001 - Il Comune Informa non è abilitato», e lo stesso accade sugli allegati di atti diversi, quindi non è un problema di questo atto. Di quel regolamento sappiamo dunque che esiste, quando è stato approvato e che ha almeno un articolo 11 con almeno ventisette commi — perché l'ordinanza del Sindaco n. 16 del 3 agosto 2026, «Applicazione dell'art. 11, comma 27, del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali - Divieto di utilizzo di articoli pirotecnici», lo cita. Che cosa dica sulle spiagge, non lo sappiamo e non lo indoviniamo. Va aggiunto, perché eviti un equivoco: anche se contenesse una regola sull'arenile, un regolamento permanente non è l'atto che la legge regionale chiede. L'articolo 1 comma 2 della L.R. 56/2018 chiede un'individuazione da rifare «entro il 30 marzo di ogni anno», con il nome del tratto tenuto aperto e l'indicazione se lì il guinzaglio sia obbligatorio.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | |
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| IschitellaFG · 1 scheda | | - L'albo pretorio informatico di questo Comune è servito dalla piattaforma Halley ed è interrogabile via GET, senza JavaScript, all'indirizzo <host>/zf/index.php/atti-amministrativi/<sezione>/index?ricerca=1&oggetto=<parola>, dove <sezione> vale ordinanze, delibere o determine; omettendo il parametro anno la ricerca si estende a tutti gli anni presenti in archivio, compresi gli atti la cui pubblicazione è scaduta.
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio informatico di questo Comune è servito dalla piattaforma Halley ed è interrogabile via GET, senza JavaScript, all'indirizzo <host>/zf/index.php/atti-amministrativi/<sezione>/index?ricerca=1&oggetto=<parola>, dove <sezione> vale ordinanze, delibere o determine; omettendo il parametro anno la ricerca si estende a tutti gli anni presenti in archivio, compresi gli atti la cui pubblicazione è scaduta. È stato interrogato il 24 agosto 2026 su undici parole: affezione, cani, animali, zampe, guinzagli, pet, spiagg, balnear, arenil, litoral, demanio. ESITO. «Affezione»: ZERO risultati in tutte e tre le sezioni. «Guinzagli», «zampe», «pet»: zero. «Cani» nelle delibere restituisce un solo atto pertinente e ne restituisce uno che riguarda i cani, ma non il mare: la deliberazione di Giunta n. 87 del 26 giugno 2025, «Avviso per la concessione di contributi ai comuni per la realizzazione ex nuovo di aree dedicate ai cani per le annualità 2025-2026-2027» — è la partecipazione al bando regionale per le aree di sgambamento, non un atto sull'arenile. Nelle determine «animali» restituisce quattro liquidazioni per la rimozione di carcasse animali rinvenute in località Foce Varano e sul territorio comunale. «Balnear» nelle delibere restituisce la n. 82 del 5 agosto 2022 sul servizio di salvataggio a mare per le spiagge libere, che non nomina animali. «Litoral» e «demanio» nelle determine restituiscono gli atti dell'ufficio «Demanio - Patrimonio - Attivazione PNRR» sull'accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione ai sensi della legge regionale 3 ottobre 2018 n. 48 (che riguarda le persone con disabilità, non gli animali), sulla realizzazione di accessi per diversamente abili alle spiagge libere del litorale di Foce Varano e sul servizio di pulizia, igiene e bonifica dei litorali di Foce Varano e Isola Varano. Sono i due tratti che il Comune riconosce come proprio litorale; nessuno di quegli atti dice una parola sugli animali. ⚠️ UN LIMITE DELLA PROVA, da dichiarare: la sezione «Ordinanze» dell'albo di Ischitella è quasi vuota — interrogata senza alcun filtro restituisce una prima pagina di cinque soli atti — e restituisce zero per tutte e undici le parole. Se a Ischitella l'individuazione fosse stata fatta con un'ordinanza sindacale non pubblicata nell'albo informatico, questa ricerca non la vedrebbe. La prova solida riguarda le delibere e le determine, che l'archivio contiene in quantità: e lì, di animali da affezione in spiaggia, non c'è nulla. CONCLUSIONE: il Comune di Ischitella non ha pubblicato l'atto di individuazione che l'articolo 1 comma 2 della legge regionale 56/2018 gli impone di adottare entro il 30 marzo di ogni anno.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | - Comune di Ischitellainterrogazione dell'albo pretorio informatico del Comune di Ischitella (ischitella.halleyweb.it), sezioni Ordinanze, Delibere e Determine degli atti amministrativi, ricerca per oggetto su undici parole chiave (affezione, cani, animali, zampe, guinzagli, pet, spiagg, balnear, arenil, litoral, demanio) senza filtro di anno, effettuata il 24 agosto 2026Documento del 24 agosto 2026. Letto da noi il 24 agosto 2026.
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| PeschiciFG · 1 scheda | | - L'albo pretorio informatico di questo Comune è servito dalla piattaforma Halley ed è interrogabile via GET, senza JavaScript, all'indirizzo <host>/zf/index.php/atti-amministrativi/<sezione>/index?ricerca=1&oggetto=<parola>, dove <sezione> vale ordinanze, delibere o determine; omettendo il parametro anno la ricerca si estende a tutti gli anni presenti in archivio, compresi gli atti la cui pubblicazione è scaduta.
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio informatico di questo Comune è servito dalla piattaforma Halley ed è interrogabile via GET, senza JavaScript, all'indirizzo <host>/zf/index.php/atti-amministrativi/<sezione>/index?ricerca=1&oggetto=<parola>, dove <sezione> vale ordinanze, delibere o determine; omettendo il parametro anno la ricerca si estende a tutti gli anni presenti in archivio, compresi gli atti la cui pubblicazione è scaduta. È stato interrogato il 24 agosto 2026 su undici parole: affezione, cani, animali, zampe, guinzagli, pet, spiagg, balnear, arenil, litoral, demanio. ESITO. «Affezione»: ZERO risultati in tutte e tre le sezioni — a Peschici non risulta pubblicato alcun atto che si chiami come si chiamano, in Puglia, gli atti di individuazione delle spiagge per gli animali da affezione. «Guinzagli»: zero. «Zampe»: zero. «Cani» nelle ordinanze: zero; nelle delibere restituisce un solo atto, la delibera di Giunta n. 90 del 27 maggio 2026 sullo sfalcio delle erbacce lungo i cigli stradali, dove la parola compare per caso dentro «decespugliatore»; nelle determine restituisce una serie di liquidazioni di fatture alla ditta «Il Parco di Tardivo», che non riguardano l'arenile. «Balnear» restituisce due soli atti, entrambi estranei: un contributo all'Associazione Avvocati Garganici (determina n. 118 del 23 febbraio 2024) e l'autorizzazione a posizionare un corridoio di lancio per la stagione balneare 2023 (determina n. 403 dell'11 luglio 2023). Nelle ordinanze «spiagg» e «arenil» restituiscono soltanto tre ordinanze contingibili e urgenti del 2026 per la rimozione e lo smaltimento di carcasse di tartaruga spiaggiate (n. 11 del 3 marzo, n. 30 del 14 aprile e n. 55 del 9 giugno 2026). Non risulta pubblicata NEMMENO un'ordinanza balneare comunale, di alcun anno. UN DATO CHE VALE LA PENA REGISTRARE, perché altrove è la ragione dichiarata dei divieti: nel giugno 2026 il Comune ha acquistato trenta esemplari di Bandiera Blu 2026 da FEE Italia (determine n. 416 del 27 maggio, n. 463 e n. 477 del 18 giugno, n. 478 del 19 giugno 2026). In Toscana il riconoscimento FEE è stato messo per iscritto, dall'ordinanza di Follonica, come motivo per limitare l'accesso dei cani all'arenile. A Peschici non risulta scritto niente del genere: lo annotiamo come contesto, non come regola, e non ne ricaviamo un divieto che nessun atto pronuncia. CONCLUSIONE: il Comune di Peschici non ha pubblicato l'atto di individuazione che l'articolo 1 comma 2 della legge regionale 56/2018 gli impone di adottare entro il 30 marzo di ogni anno, e non pubblica l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti imposto dall'articolo 8.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | - Comune di Peschiciinterrogazione dell'albo pretorio informatico del Comune di Peschici (peschici.halleyweb.it), sezioni Ordinanze, Delibere e Determine degli atti amministrativi, ricerca per oggetto su undici parole chiave (affezione, cani, animali, zampe, guinzagli, pet, spiagg, balnear, arenil, litoral, demanio) senza filtro di anno, effettuata il 24 agosto 2026Documento del 24 agosto 2026. Letto da noi il 24 agosto 2026.
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| ViesteFG · 1 scheda | | - Verifica dell'obbligo dell'articolo 8 della legge regionale, quello che impone ai Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree — libere e in concessione — che accolgono cani e gatti, indicando per ciascuna i servizi offerti.
Il testo intero, e gli orariVerifica dell'obbligo dell'articolo 8 della legge regionale, quello che impone ai Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree — libere e in concessione — che accolgono cani e gatti, indicando per ciascuna i servizi offerti. La pagina dell'argomento «Demanio marittimo» del sito del Comune di Vieste è stata letta per intero. Contiene: la descrizione dell'argomento; la dichiarazione che «il Comune di Vieste è titolare delle funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 17, espletando tutte le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio marittimo e del relativo contenzioso, fatta eccezione per i compiti di pertinenza regionale individuati all'art. 5 della medesima legge»; l'unità organizzativa «Ufficio Demanio Marittimo»; e, sotto «Documenti e dati», una sola voce, la modulistica «SCIA uso dello scalo di alaggio pubblico». Non c'è l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti, non ci sono i servizi offerti, non è nominata alcuna spiaggia aperta agli animali. L'obbligo di pubblicità dell'articolo 8, a Vieste, non risulta adempiuto.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | |
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| MattinataFG · 4 schede | | - Il punto 2) del dispositivo individua «quali aree demaniali marittime per l'accesso agli animali da affezione, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 56/2018, i seguenti tratti di spiaggia libera: - spiaggia "Agnuli-Faro" (già spiaggia dietro al porto) dell'estensione di mq 400,00 circa (All. 1); - spiaggia "Pettine San Michele dell'estensione di mq 800,00 circa (All. 2); - Spiaggia "Tratturo Funni" dell'estensione di mq 600,00 circa (All. 3); - Spiaggia "Monte Saraceno" dell'estensione di mq 1.000,00 circa (All. 4)».
Il testo intero, e gli orariIl punto 2) del dispositivo individua «quali aree demaniali marittime per l'accesso agli animali da affezione, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 56/2018, i seguenti tratti di spiaggia libera: - spiaggia "Agnuli-Faro" (già spiaggia dietro al porto) dell'estensione di mq 400,00 circa (All. 1); - spiaggia "Pettine San Michele dell'estensione di mq 800,00 circa (All. 2); - Spiaggia "Tratturo Funni" dell'estensione di mq 600,00 circa (All. 3); - Spiaggia "Monte Saraceno" dell'estensione di mq 1.000,00 circa (All. 4)». Il punto 3) stabilisce «che in tali aree l'accesso agli animali è consentito esclusivamente con l'utilizzo del guinzaglio e che lo specchio acqueo, antistante le già menzionate aree, potrà inoltre essere utilizzato per la balneazione degli animali purché in presenza del conduttore in acqua e quindi sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore degli stessi». Il punto 5) «vieta conseguentemente l'accesso agli animali da affezione su tutti gli altri tratti di costa del comune di Mattinata e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti». Nelle premesse la Giunta dà atto di aver chiesto ai concessionari, con PEC prot. 3422 del 2 febbraio 2025, di comunicare entro il 30 marzo le misure limitative e le eventuali proposte di area attrezzata, e che «allo spirare del termine su indicato non sono emerse dalle comunicazioni pervenute proposte di individuazione, all'interno delle concessioni, di area attrezzata per l'accoglienza degli animali da affezione accompagnati»: a Mattinata non risulta quindi alcuna spiaggia in concessione «animal friendly» ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale. Il testo è riportato per esteso perché il documento sta in un albo pretorio la cui pubblicazione è scaduta il 28 giugno 2025 e il link può cadere. - Il punto 2) del dispositivo elenca fra i tratti di spiaggia libera aperti agli animali da affezione la «Spiaggia "Monte Saraceno" dell'estensione di mq 1.000,00 circa (All. 4)».
Il testo intero, e gli orariIl punto 2) del dispositivo elenca fra i tratti di spiaggia libera aperti agli animali da affezione la «Spiaggia "Monte Saraceno" dell'estensione di mq 1.000,00 circa (All. 4)». Il punto 3) impone in tutti i tratti individuati il guinzaglio e consente la balneazione dell'animale nello specchio acqueo antistante solo con il conduttore in acqua; il punto 5) vieta l'accesso agli animali da affezione su tutti gli altri tratti di costa del Comune e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti. Nelle premesse la Giunta motiva la scelta dei quattro tratti «in funzione della presenza di idonei percorsi pubblici di accesso al mare nella Piana di Mattinata». Il testo è riportato per esteso perché il documento sta in un albo pretorio la cui pubblicazione è scaduta il 28 giugno 2025 e il link può cadere. - Il punto 2) del dispositivo elenca fra i tratti di spiaggia libera aperti agli animali da affezione la «spiaggia "Pettine San Michele dell'estensione di mq 800,00 circa (All. 2)» — la virgoletta di chiusura manca nell'originale.
Il testo intero, e gli orariIl punto 2) del dispositivo elenca fra i tratti di spiaggia libera aperti agli animali da affezione la «spiaggia "Pettine San Michele dell'estensione di mq 800,00 circa (All. 2)» — la virgoletta di chiusura manca nell'originale. Il punto 3) impone in tutti i tratti individuati il guinzaglio e consente la balneazione dell'animale nello specchio acqueo antistante solo con il conduttore in acqua; il punto 5) vieta l'accesso agli animali da affezione su tutti gli altri tratti di costa del Comune e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti. Il testo è riportato per esteso perché il documento sta in un albo pretorio la cui pubblicazione è scaduta il 28 giugno 2025 e il link può cadere. - Il punto 2) del dispositivo elenca fra i tratti di spiaggia libera aperti agli animali da affezione la «Spiaggia "Tratturo Funni" dell'estensione di mq 600,00 circa (All. 3)».
Il testo intero, e gli orariIl punto 2) del dispositivo elenca fra i tratti di spiaggia libera aperti agli animali da affezione la «Spiaggia "Tratturo Funni" dell'estensione di mq 600,00 circa (All. 3)». Il punto 3) impone in tutti i tratti individuati il guinzaglio e consente la balneazione dell'animale nello specchio acqueo antistante solo con il conduttore in acqua; il punto 5) vieta l'accesso agli animali da affezione su tutti gli altri tratti di costa del Comune e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti. Il testo è riportato per esteso perché il documento sta in un albo pretorio la cui pubblicazione è scaduta il 28 giugno 2025 e il link può cadere.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoLa delibera è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso, e nemmeno un tetto al numero di animali. Parla di «animali da affezione», non dei soli cani. L'accesso è consentito «esclusivamente con l'utilizzo del guinzaglio». Lo specchio acqueo antistante può essere usato per la balneazione degli animali «purché in presenza del conduttore in acqua e quindi sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore». Valgono inoltre le prescrizioni della legge regionale 56/2018 che la delibera richiama una per una: il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; è vietato l'accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; gli animali devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti; i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare, ma devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; il proprietario o detentore deve avere con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra agli animali. La legge regionale aggiunge, all'articolo 4, l'obbligo di paletta e sacchetti e la rimozione tempestiva delle deiezioni solide, con dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Le condizioni per estesoLa delibera è stata letta per intero e non pone limiti di taglia né di peso, e nemmeno un tetto al numero di animali. Parla di «animali da affezione», non dei soli cani. L'accesso è consentito «esclusivamente con l'utilizzo del guinzaglio». Lo specchio acqueo antistante può essere usato per la balneazione degli animali «purché in presenza del conduttore in acqua e quindi sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore». Valgono inoltre le prescrizioni della legge regionale 56/2018 che la delibera richiama una per una: certificazione sanitaria in corso di validità; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di sosta nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra agli animali. La legge regionale aggiunge, all'articolo 4, l'obbligo di paletta e sacchetti e la rimozione tempestiva delle deiezioni solide, con dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. | |
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| ManfredoniaFG · 1 scheda | | - A Manfredonia gli archivi sono due, perché l'albo pretorio è stato spostato.
Il testo intero, e gli orariA Manfredonia gli archivi sono due, perché l'albo pretorio è stato spostato. Il vecchio, che il sito del Comune descrive come «Albo Pretorio online fino al 5 luglio 2025 - eccetto ordinanze dirigenziali», sta su www.cittaconnessa.it/albo e si interroga via GET con risultatiricerca.php?oggetto=<parola>, restituendo l'archivio storico dal 2016 in poi. Il nuovo sta su servizionline.comune.manfredonia.fg.it, è un'applicazione ASP.NET che richiede navigazione interattiva, e NON siamo riusciti a interrogarlo per oggetto: questo è il limite dichiarato della ricerca, e riguarda gli atti pubblicati dopo il 5 luglio 2025. ESITO SUL VECCHIO ALBO, interrogato il 24 agosto 2026 su affezione, cani, animali, spiagg, arenil e guinzagli. «AFFEZIONE»: ZERO RISULTATI in tutto l'archivio. «Cani» ne restituisce 148, e sono liquidazioni per il servizio di canile sanitario e rifugio dei cani randagi affidato alla sezione ENPA di Manfredonia, la delibera di Giunta n. 191 del 2022 «Progetto zero cani in canile», concessioni demaniali marittime dell'Autorità di Sistema Portuale e molte occorrenze casuali dentro altre parole. «Animali» ne restituisce 89, quasi tutte liquidazioni alla ditta LAVECO per raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse animali, più il «Fondo per la prevenzione e contrasto maltrattamento animali» e un'occupazione di suolo pubblico dell'ENPA per la festa di San Francesco. Un solo atto disciplina davvero i cani, ed è l'ordinanza n. 7/2022 del 21 luglio 2022, «Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all'obbligo di corretta conduzione degli animali ed all'obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell'igiene pubblica, per il rispetto dell'ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano»: riguarda il territorio comunale in generale, non l'arenile, e non individua alcuna spiaggia. «Spiagg» ne restituisce 79 e «arenil» 30: divieti di sosta per i fuochi pirotecnici nei pressi di Piazzale Ferri e della «Spiaggia Castello», la gestione delle biomasse spiaggiate e il protocollo d'intesa con i concessionari, la rimozione e valorizzazione dei resti di Cymodocea nodosa davanti al Panorama del Golfo di Siponto, la pulizia degli arenili ad alto uso non in concessione, le linee guida regionali per la manutenzione stagionale delle spiagge (D.G.R. 1197/2019), un divieto di transito sullo stradello che porta alla spiaggia libera fra il Lido Aurora e un altro stabilimento (ordinanza n. 299/2016). Nessuno di questi atti nomina animali. SECONDA VIA, la ricerca del sito istituzionale (comune.manfredonia.fg.it, index.php?pagsistema=ricerca), che a Manfredonia funziona: «cani» restituisce quattro risultati — il «Microchip Day» del 4 ottobre, la «Benedizione degli animali domestici e Chip day», l'ordinanza sulle deiezioni canine già citata e l'unità organizzativa «Servizio randagismo e tutela degli animali»; «animali da affezione» ne restituisce due, gli stessi; «SPIAGGIA CANI» restituisce «Nessun risultato». Sul sito del Comune non esiste l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti imposto dall'articolo 8 della legge regionale. CONCLUSIONE: il Comune di Manfredonia non ha pubblicato l'atto di individuazione delle spiagge libere aperte agli animali da affezione — con il limite, dichiarato, che l'albo successivo al 5 luglio 2025 non è stato interrogabile per oggetto.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | |
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| ZapponetaFG · 1 scheda | | - L'albo pretorio informatico di questo Comune è servito dalla piattaforma Halley ed è interrogabile via GET, senza JavaScript, all'indirizzo <host>/zf/index.php/atti-amministrativi/<sezione>/index?ricerca=1&oggetto=<parola>, dove <sezione> vale ordinanze, delibere o determine; omettendo il parametro anno la ricerca si estende a tutti gli anni presenti in archivio, compresi gli atti la cui pubblicazione è scaduta.
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio informatico di questo Comune è servito dalla piattaforma Halley ed è interrogabile via GET, senza JavaScript, all'indirizzo <host>/zf/index.php/atti-amministrativi/<sezione>/index?ricerca=1&oggetto=<parola>, dove <sezione> vale ordinanze, delibere o determine; omettendo il parametro anno la ricerca si estende a tutti gli anni presenti in archivio, compresi gli atti la cui pubblicazione è scaduta. È stato interrogato il 24 agosto 2026 su undici parole: affezione, cani, animali, zampe, guinzagli, pet, spiagg, balnear, arenil, litoral, demanio. ESITO. «Affezione», «guinzagli», «zampe», «arenil», «balnear»: ZERO risultati in tutte e tre le sezioni. «Cani» restituisce due atti, gemelli e non pertinenti: la deliberazione di Giunta n. 98 del 6 dicembre 2019 e la determina n. 137 del 21 agosto 2020, entrambe sull'«affidamento del servizio di custodia e manutenzione di cani randagi catturati sul territorio comunale». «Spiagg» e «litoral» restituiscono gli atti con cui il Comune si occupa del proprio arenile, e nessuno di essi nomina animali: la deliberazione di Giunta n. 44 del 15 luglio 2020, «Fruizione dei tratti di spiaggia libera. Emergenza Sanitaria Covid-19. INDIRIZZI»; la determina n. 122 del 4 agosto 2020, «Supporto ai Comuni costieri per le attività di assistenza e vigilanza sulle spiagge libere»; la determina n. 130 del 12 agosto 2020 per la selezione di associazioni di volontariato a supporto delle spiagge libere; la determina n. 95 del 20 giugno 2019, «Affidamento lavori per la valorizzazione di alcuni tratti di spiaggia libera»; e la serie 2017-2018 sul ripristino delle dune e la pulizia del litorale. Un'ordinanza balneare comunale non risulta pubblicata in alcun anno. ⚠️ DUE LIMITI DELLA PROVA, e vanno detti perché a Zapponeta pesano più che altrove. Primo: la sezione «Ordinanze» dell'albo è VUOTA — interrogata senza alcun filtro risponde «Nessun elemento estratto», e il menu a tendina degli anni offre soltanto 2025 e 2026. Se l'individuazione fosse stata fatta con un'ordinanza sindacale, questo archivio non la conterrebbe. Secondo: anche nelle sezioni Delibere e Determine gli atti che riguardano il mare si fermano al 2020; dal 2021 in poi, sulle undici parole cercate, l'archivio non restituisce nulla. Quello che possiamo dire con certezza è quindi che l'atto non è reperibile; che il Comune non l'abbia adottato è la spiegazione più probabile, ma su Zapponeta la nostra prova è più debole che sugli altri comuni del tratto, e lo dichiariamo.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | - Comune di Zapponetainterrogazione dell'albo pretorio informatico del Comune di Zapponeta (zapponeta.halleyweb.it), sezioni Ordinanze, Delibere e Determine degli atti amministrativi, ricerca per oggetto su undici parole chiave (affezione, cani, animali, zampe, guinzagli, pet, spiagg, balnear, arenil, litoral, demanio) senza filtro di anno, effettuata il 24 agosto 2026Documento del 24 agosto 2026. Letto da noi il 24 agosto 2026.
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| Margherita di SavoiaBT · 1 scheda | | - Margherita di Savoia e' un comune balneare che fa della spiaggia il proprio biglietto da visita: la ricerca del suo sito istituzionale, interrogata il 24 agosto 2026 con la parola «spiagge», restituisce nove risultati e sono la dodicesima Bandiera Blu, l'ottava Bandiera Verde consecutiva, il festival internazionale dell'aquilone, il progetto «Mare senza barriere» per la balneazione accessibile e l'ingresso nella classifica delle cinquanta migliori spiagge d'Europa.
Il testo intero, e gli orariMargherita di Savoia e' un comune balneare che fa della spiaggia il proprio biglietto da visita: la ricerca del suo sito istituzionale, interrogata il 24 agosto 2026 con la parola «spiagge», restituisce nove risultati e sono la dodicesima Bandiera Blu, l'ottava Bandiera Verde consecutiva, il festival internazionale dell'aquilone, il progetto «Mare senza barriere» per la balneazione accessibile e l'ingresso nella classifica delle cinquanta migliori spiagge d'Europa. Con la parola «affezione» restituisce ZERO risultati. Con «cani» ne restituisce cinque, e nessuno riguarda il mare: la giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, la colonia estiva con l'ombrellone sociale, il decreto legge sulle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti, l'arrivo di un sistema di sicurezza stradale e i controlli sull'abbandono selvaggio dei rifiuti - tutte corrispondenze della sequenza di lettere dentro altre parole. Sul sito non c'e' l'elenco delle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della L.R. 56/2018 impone di pubblicare, e non c'e' nessuna pagina sull'accesso degli animali alle spiagge. L'albo pretorio non sta sul sito comunale ma su un portale Liferay esterno: la sua pagina widget rende in HTML statico l'elenco delle pubblicazioni correnti, venticinque per pagina - determine, ordinanze sindacali, delibere -, e in quelle pubblicazioni le parole «affezione», «spiaggia», «balneare», «arenile», «guinzaglio» e «animali» non compaiono mai. Va detto il limite: quel portale gira su JSF/ICEfaces, il modulo di ricerca avanzata e i comandi di paginazione funzionano solo per postback dell'interfaccia, e da riga di comando si legge la prima pagina e non si va oltre. Il fatto accertato e' quindi questo: al 24 agosto 2026 il Comune di Margherita di Savoia non pubblica sul proprio sito nessun atto ne' nessuna pagina che dica su quali spiagge il cane possa entrare, e non tiene l'elenco che l'art. 8 gli impone; l'archivio dell'albo non e' stato interrogabile e questo lo diciamo invece di nasconderlo.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 56, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con se' una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia ne' di peso: NON lo dichiariamo pero' come un fatto acquisito su questo Comune, perche' l'atto comunale che potrebbe porne non e' pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: e' il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| BarlettaBT · 1 scheda | | - Il sito del Comune di Barletta e' un'applicazione Angular che serve una pagina vuota e prende tutti i contenuti da una propria API.
Il testo intero, e gli orariIl sito del Comune di Barletta e' un'applicazione Angular che serve una pagina vuota e prende tutti i contenuti da una propria API. Ne abbiamo individuato l'endpoint di ricerca a testo pieno leggendo la configurazione pubblica del portale e il bundle JavaScript, e lo abbiamo interrogato direttamente il 24 agosto 2026. Sulla parola «affezione» restituisce un solo risultato, ed e' una notizia sulla riqualificazione dell'area urbana di via Pappalettere; su «animali d'affezione» ne restituisce tre e sono tutte convocazioni di Consiglio comunale; su «animali» quindici, fra cui la distribuzione gratuita di alimenti per animali randagi o custoditi da famiglie in difficolta'; su «cani» quattordici, che sono la cattura di un branco di randagi nella zona 167, il reinserimento sul territorio di cani sterilizzati e il richiamo del Sindaco ai cittadini che non rimuovono le deiezioni. Nessuno di questi riguarda il mare. Sulle parole del mare il portale e' invece ricco: «spiaggia» da' 33 risultati, «spiagge» 13, «balneare» 15, «litorale» 18, e sono il progetto «Spiaggia inclusiva» per le persone con disabilita', le sedie Tuareg e le sedie Job consegnate per le spiagge senza barriere, l'inaugurazione dell'area riservata ai diversamente abili, la rimozione degli accumuli di Posidonia sulla spiaggia di ponente, i campionamenti ARPA sulla balneabilita', gli avvisi per le concessioni demaniali marittime stagionali e gli appelli del Sindaco alla pulizia di spiagge e litoranee. Fra questi risultati c'e' un fatto che vale la pena isolare: il Comune di Barletta pubblica sul proprio sito, anno per anno, l'ORDINANZA BALNEARE DELLA REGIONE PUGLIA - ci sono quelle del 2023, del 2024, del 2025 e quella del 2026. Cioe': recepisce e diffonde l'atto regionale che all'art. 5 comma 4 rinvia alla L.R. 56/2018 e impone ai Comuni di «dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere», ma non pubblica nessuna misura propria e nessuna individuazione di spiagge. Va detto il limite della ricerca: l'endpoint interrogato copre notizie, avvisi e documenti del portale, e non abbiamo trovato nell'API un endpoint che interroghi per oggetto l'albo pretorio. Il fatto accertato e' questo: al 24 agosto 2026 il Comune di Barletta non pubblica sul proprio portale nessun atto che individui le spiagge aperte o vietate agli animali da affezione, e non pubblica l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della L.R. 56/2018 gli impone.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 56, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con se' una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia ne' di peso: NON lo dichiariamo pero' come un fatto acquisito su questo Comune, perche' l'atto comunale che potrebbe porne non e' pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: e' il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| TraniBT · 1 scheda | | - Il Comune di Trani pubblica atti e albo pretorio sulla piattaforma jcitygov, le cui griglie non rispondono a una semplice GET ma a una POST sull'azione eseguiOrdinamentoLista con il token p_auth della pagina.
Il testo intero, e gli orariIl Comune di Trani pubblica atti e albo pretorio sulla piattaforma jcitygov, le cui griglie non rispondono a una semplice GET ma a una POST sull'azione eseguiOrdinamentoLista con il token p_auth della pagina. Interrogate cosi' il 24 agosto 2026, le griglie dei «Provvedimenti dirigenti amministrativi» - 16.705 fra determinazioni e atti di liquidazione - e dei «Provvedimenti degli organi di indirizzo politico» - 831 delibere - danno questo quadro. La parola «affezione» compare in 176 determinazioni, e sono tutte lo stesso oggetto ripetuto: l'accordo quadro per il servizio di pronto soccorso, ricovero e stabilizzazione degli animali da affezione randagi e le liquidazioni delle relative fatture. «animali» ne da' 183, «cani» 148 - queste ultime in gran parte corrispondenze accidentali della parola «meccanizzazione». «spiagg» ne da' 14, e riguardano il potenziamento dell'accessibilita' per le persone diversamente abili alla spiaggia urbana «Lo Scoglio di Frisio» e alla spiaggia di Colonna, la videosorveglianza all'ingresso della Passeggiata di Levante e gli studi sull'erosione costiera. «balnear» ne da' 6 e «guinzagli» nessuno. Nelle delibere di Giunta e di Consiglio, «affezione», «animali», «balnear» e «guinzagli» danno zero. L'albo pretorio corrente, 215 pubblicazioni, contiene sul mare due soli atti: l'ordinanza di sicurezza balneare n. 21/2026 del 30 aprile 2026 della Capitaneria di porto di Barletta e la sua integrazione del maggio 2026 - atti dell'autorita' marittima, che disciplinano la sicurezza della balneazione e non l'accesso degli animali. Va detto il limite della ricerca, perche' cambia il peso della conclusione: lo «Storico atti» dell'albo pretorio di Trani, che sulla stessa piattaforma dovrebbe conservare le pubblicazioni scadute, risulta vuoto - zero record e nessuna categoria selezionabile - e la ricerca a testo pieno del sito istituzionale, che gira su Municipium, carica i risultati via JavaScript e non risponde da riga di comando. Il fatto accertato e' quindi questo: nei 17.536 provvedimenti dirigenziali e di Giunta consultabili non esiste un atto che individui le spiagge aperte o vietate agli animali da affezione, e sul sito istituzionale non c'e' l'elenco che l'art. 8 della L.R. 56/2018 impone; non possiamo pero' escludere che un'ordinanza sindacale stagionale sia stata affissa e sia poi sparita dall'albo, perche' a Trani l'archivio delle affissioni scadute non e' consultabile.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 56, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con se' una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia ne' di peso: NON lo dichiariamo pero' come un fatto acquisito su questo Comune, perche' l'atto comunale che potrebbe porne non e' pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: e' il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| BisceglieBT · 1 scheda | | - Il Comune di Bisceglie tiene il sito istituzionale su WordPress e l'albo pretorio su un portale separato di servizi online, piattaforma HyperSIC.
Il testo intero, e gli orariIl Comune di Bisceglie tiene il sito istituzionale su WordPress e l'albo pretorio su un portale separato di servizi online, piattaforma HyperSIC. La ricerca del sito, interrogata il 24 agosto 2026, restituisce ZERO risultati per «affezione», zero per «animali d'affezione» e zero per «ordinanza balneare». «cani» ne restituisce otto: la campagna di sensibilizzazione «L'amore non ha stagione» contro l'abbandono degli animali domestici, e per il resto corrispondenze accidentali della sequenza di lettere dentro parole come «Balcani» in pagine di concerti e di cultura. «spiagge» ne restituisce 79 e sono quasi tutte allerte meteo. L'albo pretorio corrente conta 432 pubblicazioni affisse: le abbiamo scaricate tutte e ricercate una per una, e le parole «affezione», «cani», «animali», «balneare», «arenile» e «guinzaglio» non compaiono mai; l'unica occorrenza della parola «spiaggia» e' la delibera di Giunta n. 164 del 7 agosto 2026, che prende atto di interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie in una palazzina di edilizia residenziale pubblica e nei bagni al servizio della spiaggia di Largo Salsello. Va detto il limite della ricerca, perche' cambia il peso della conclusione: l'archivio storico dell'albo - quello che conserva gli atti la cui pubblicazione e' scaduta, dove starebbe un'ordinanza stagionale di primavera - ha un modulo di ricerca per oggetto e per categoria, e fra le categorie selezionabili ci sono «Ordinanze Sindacali» e «Ordinanze Dirigenziali»; ma e' una pagina ASP.NET WebForms che esegue la ricerca solo tramite postback con VIEWSTATE, e il POST che abbiamo ricostruito restituisce il modulo vuoto invece dei risultati. Il fatto accertato e' quindi questo: al 24 agosto 2026 il Comune di Bisceglie non pubblica sul proprio sito nessun atto ne' nessuna pagina sull'accesso dei cani alle spiagge, non ha l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della L.R. 56/2018 impone, e nelle 432 pubblicazioni oggi all'albo non ce n'e' nessuna in materia; l'archivio storico dell'albo non e' stato interrogabile e questo non lo spacciamo per una ricerca fatta.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 56, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con se' una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia ne' di peso: NON lo dichiariamo pero' come un fatto acquisito su questo Comune, perche' l'atto comunale che potrebbe porne non e' pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: e' il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| MolfettaBA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale 2026, approvata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale, e' stata scaricata dal sito della Regione Puglia in PDF di quindici pagine e letta per intero.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale 2026, approvata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale, e' stata scaricata dal sito della Regione Puglia in PDF di quindici pagine e letta per intero. Sugli animali dice una cosa sola, e la dice all'articolo 5, che disciplina la fruibilita' e il decoro delle spiagge libere: il comma 4 recita che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che, «in caso di spiaggia animal friendly, attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista»; il modello di cartello di stabilimento allegato all'ordinanza contiene le due righe «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO». L'ordinanza non individua nessuna spiaggia, non pone regole proprie sugli animali e non aggiunge condizioni a quelle della legge: su questo punto rinvia, e basta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare 2026 fra il 23 maggio e il 13 settembre; l'articolo 7 comma 1 abroga e sostituisce l'ordinanza balneare 2025 (A.D. n. 251 del 16 aprile 2025). Una discrepanza di data, che non e' nostra: l'ordinanza cita la legge regionale come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56», mentre la banca dati ufficiale del Consiglio regionale la data 20 dicembre 2018. Abbiamo usato la data della banca dati e segnaliamo la citazione difforme.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'allegato alla delibera del 2014, tredici punti, e' stato letto per intero e dice espressamente che possono accedere «i cani di qualsiasi taglia e razza» accompagnati dai rispettivi proprietari o detentori temporanei: nessun limite di taglia, nessun limite di peso. Possono accedere solo i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con le vaccinazioni; la scheda della profilassi vaccinale e una certificazione veterinaria di buona salute rilasciata da non piu' di sessanta giorni devono essere esibite a richiesta degli organi di vigilanza. Sul guinzaglio l'atto non impone l'obbligo permanente: prescrive che i cani siano condotti al guinzaglio qualora creino disturbo a persone o ad altri animali, o nei casi previsti dalle norme vigenti, e in quei casi anche muniti di museruola. E' vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore. I cani devono essere sempre custoditi e non possono essere collocati in recinti ne' assicurati a punti fissi, e non possono circolare liberamente fuori dall'area delimitata. L'area, dice l'atto, non e' dotata di ombreggio, acqua ne' servizio di salvataggio: ombra e acqua per l'abbeverata e la docciatura, senza detergenti, sono a carico del proprietario. La balneazione e' consentita senza limiti d'orario, nello specchio d'acqua che si estende per circa venti metri dalla linea di costa, e durante la permanenza dei cani in acqua il proprietario deve stare vicino per sorvegliarli. Le deiezioni solide vanno rimosse immediatamente e quelle liquide dilavate con abbondante acqua di mare. L'osservanza e' affidata alla Polizia municipale, alle Guardie zoofile e al Servizio veterinario della ASL, e la violazione comporta il divieto di permanenza del cane nella Dog Beach. A queste si sommano, perche' le detta la legge regionale 56/2018 e non l'atto comunale, il divieto di lasciare l'animale incustodito o libero di vagare, l'obbligo della riserva d'acqua e dell'ombrellone in caso di stazionamento prolungato, e l'accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti. | |
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| GiovinazzoBA · 1 scheda | | - Il sito istituzionale del Comune di Giovinazzo gira su WordPress e la sua ricerca copre documenti pubblici, notizie, servizi, luoghi, dataset e pagine.
Il testo intero, e gli orariIl sito istituzionale del Comune di Giovinazzo gira su WordPress e la sua ricerca copre documenti pubblici, notizie, servizi, luoghi, dataset e pagine. Interrogata il 24 agosto 2026, la parola «cani» restituisce tre risultati e nessuno riguarda le spiagge: il modulo di dichiarazione di morte, smarrimento o cessione per l'Anagrafe Canina Regionale, la scheda del servizio di spazzamento e lavaggio strade e il modulo di feedback. La ricerca «animali d'affezione» restituisce ZERO risultati - e questo su un Comune costiero che la legge regionale obbliga da sette anni a individuare ogni anno le spiagge vietate agli animali di affezione. «spiagge» e «ordinanza balneare» restituiscono un solo risultato ciascuna, ed e' lo stesso: la notizia sul bando regionale «Granello d'oro» per le spiagge sostenibili e inclusive. Sul sito non c'e' l'elenco delle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della L.R. 56/2018 impone di pubblicare. Va detto il limite della ricerca, perche' cambia il peso della conclusione: l'albo pretorio di Giovinazzo non sta sul sito istituzionale ma su un portale separato di servizi, piattaforma openweb, che ha un modulo di ricerca per oggetto, tipo di atto e data di pubblicazione; quel portale e' pero' protetto da un WAF che respinge con un errore 400 qualunque richiesta con parametri, in POST come in GET, con i nomi originali dei campi come con le parentesi quadre percent-encoded. La pagina dell'albo si apre e mostra il modulo - fra i tipi di atto selezionabili ci sono ordinanze sindacali, dirigenziali e del commissario - ma l'elenco si popola via JavaScript e la ricerca non e' eseguibile da riga di comando. Il fatto accertato e' quindi questo: sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo non esiste nessun atto ne' nessuna pagina sull'accesso dei cani alle spiagge, e non esiste l'elenco che l'art. 8 impone; l'albo pretorio non e' stato interrogabile, e questo non lo trasformiamo in una ricerca fatta.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 56, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con se' una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia ne' di peso: NON lo dichiariamo pero' come un fatto acquisito su questo Comune, perche' l'atto comunale che potrebbe porne non e' pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: e' il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| BariBA · 1 scheda | | - Bari e' il capoluogo e il comune piu' grande del tratto, e la sua amministrazione sugli animali d'affezione e' attiva: la ricerca del sito istituzionale, interrogata il 24 agosto 2026 con la parola «affezione», restituisce venti risultati, che abbiamo letto tutti.
Il testo intero, e gli orariBari e' il capoluogo e il comune piu' grande del tratto, e la sua amministrazione sugli animali d'affezione e' attiva: la ricerca del sito istituzionale, interrogata il 24 agosto 2026 con la parola «affezione», restituisce venti risultati, che abbiamo letto tutti. Fra questi ci sono due ordinanze sindacali del 2026 - quella del 25 luglio a tutela degli animali d'affezione durante le ondate di calore, motivata dal rischio di disidratazione e colpi di calore, e quella pubblicata all'albo il 23 giugno che obbliga i possessori di cani a portare con se' bottigliette o spruzzatori d'acqua per dilavare le deiezioni liquide sulle aree pubbliche, con le prime otto sanzioni da cento euro elevate a luglio -, la modifica del Regolamento di polizia mortuaria che apre alla realizzazione del cimitero per gli animali d'affezione, la campagna di sterilizzazioni gratuite per Molossoidi e Terrier di Tipo Bull, la visita del sindaco al canile sanitario e al canile rifugio di via dei Fiordalisi e un avviso sulla presenza del lupo nelle aree rurali del Municipio 5. Nessuno di questi atti riguarda le spiagge. Le ricerche «dog beach» e «spiaggia per cani» restituiscono solo comunicati su eventi - il torneo di beach volley a Pane e Pomodoro, la Festa del Mare -, e sul sito non c'e' l'elenco delle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della L.R. 56/2018 impone. Va detto il limite della ricerca, perche' e' serio: l'albo pretorio di Bari sta su un dominio separato e gira ancora su Lotus Domino. Il modulo «Ricerca Albo Pretorio» ha un campo Oggetto, ma la ricerca si lancia con una funzione JavaScript proprietaria di Domino e il POST che abbiamo ricostruito, con tutti i campi nascosti e il token dell'azione, restituisce il modulo vuoto invece dei risultati. Peggio: lo stesso albo avverte che «le determine dirigenziali create a partire dal giorno 08/09/2022 sono pubblicate sul nuovo albo pretorio», ospitato su un terzo dominio, che serve una pagina di 812 byte e si popola interamente via JavaScript. Il fatto accertato e' quindi questo: sul sito istituzionale del Comune di Bari non esiste nessun atto ne' nessuna pagina che dica su quali spiagge il cane possa entrare, e non esiste l'elenco che l'art. 8 impone; i due albi pretori non sono stati interrogabili da riga di comando, e questo non lo trasformiamo in una ricerca fatta.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 56, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con se' una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia ne' di peso: NON lo dichiariamo pero' come un fatto acquisito su questo Comune, perche' l'atto comunale che potrebbe porne non e' pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: e' il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| Mola di BariBA · 1 scheda | | - Il motore di ricerca del sito istituzionale di Mola di Bari dichiara di indicizzare, oltre a pagine, documenti e uffici, anche le tipologie «Albo pretorio», «Atti decisionali» e «Amministrazione trasparente»: e' quindi lo strumento giusto per cercare un atto comunale, e non solo una notizia.
Il testo intero, e gli orariIl motore di ricerca del sito istituzionale di Mola di Bari dichiara di indicizzare, oltre a pagine, documenti e uffici, anche le tipologie «Albo pretorio», «Atti decisionali» e «Amministrazione trasparente»: e' quindi lo strumento giusto per cercare un atto comunale, e non solo una notizia. Interrogato il 24 agosto 2026, restituisce questo. «spiagg» ZERO risultati - su un comune costiero della provincia di Bari, la parola «spiaggia» non compare in nessun contenuto ne' in nessun atto indicizzato. «guinzagli» zero. «affezione» restituisce due cose sole: il richiamo al regolamento regionale in materia di polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione, dentro la scheda del servizio di cremazione, e gli avvisi esplorativi di manifestazione di interesse per l'affidamento diretto del canile comunale. «cani» restituisce gli stessi avvisi sul canile, con la relativa sospensione dei termini, una pagina che parla dell'elevato numero di cani abbandonati ogni anno e la scheda del cambio di residenza. «balnear» restituisce l'avviso pubblico per l'istituzione di aree di parcheggio temporaneo a pagamento per la stagione balneare 2025 e gli avvisi per la concessione in uso gratuito di tre sedie job per l'accesso al mare delle persone con disabilita'. Il fatto accertato da noi e' questo: al 24 agosto 2026 il Comune di Mola di Bari non ha pubblicato nessun atto che individui le spiagge aperte o vietate agli animali da affezione, non ha pubblicato il provvedimento annuale che la L.R. 56/2018 gli impone entro il 30 marzo, e non tiene sul proprio sito l'elenco delle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della stessa legge gli impone.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 56, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con se' una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia ne' di peso: NON lo dichiariamo pero' come un fatto acquisito su questo Comune, perche' l'atto comunale che potrebbe porne non e' pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: e' il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | - Comune di Mola di Bari - sito istituzionale e sua ricerca internamotore di ricerca del sito, che indicizza servizi, contenuti, documenti, eventi, notizie, luoghi, albo pretorio, atti decisionali e amministrazione trasparente: interrogato il 24 agosto 2026 per «affezione», «cani», «spiagg» (zero risultati), «balnear» e «guinzagli» (zero risultati)Documento del 24 agosto 2026. Letto da noi il 24 agosto 2026.
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| Polignano a MareBA · 1 scheda | | - L'archivio degli atti del Comune di Polignano a Mare e' pubblico e interrogabile per oggetto: gira sul modulo «MC» di Halley Informatica e, chiedendolo, restituisce anche gli atti la cui pubblicazione e' gia' scaduta - che e' il posto dove starebbe un'ordinanza stagionale non piu' affissa.
Il testo intero, e gli orariL'archivio degli atti del Comune di Polignano a Mare e' pubblico e interrogabile per oggetto: gira sul modulo «MC» di Halley Informatica e, chiedendolo, restituisce anche gli atti la cui pubblicazione e' gia' scaduta - che e' il posto dove starebbe un'ordinanza stagionale non piu' affissa. Lo abbiamo interrogato il 24 agosto 2026 con nove parole diverse. «affezione» restituisce un solo atto in tutto l'archivio: un impegno di spesa del 5 ottobre 2021 per prestazioni veterinarie ad animali d'affezione randagi. «animali» ne restituisce quattro, tutti fra il 2020 e il 2021 e tutti su randagi, cure veterinarie e smaltimento carcasse. «guinzagli» non restituisce nulla. «cani» restituisce liquidazioni per la custodia e il mantenimento dei cani randagi presso i canili rifugio, piu' le corrispondenze accidentali della parola «meccanica». «spiagg» restituisce sette pagine di atti sul mare - Bandiera Blu, assistenza e salvamento bagnanti, defibrillatori sulle torrette, bagni mobili, pannelli informativi, ripristino degli arenili, l'app InSpiaggia - e nessuno di essi riguarda gli animali. Lo stesso vale per «balnear», «arenil», «battigia» e «litoral». La ricerca a testo pieno del sito istituzionale conferma: «cani» da' un solo risultato, la pagina dell'ufficio Transizione ecologica, Igiene urbana e Sanita'; «spiagge» ne da' tre, tutti su Bandiera Blu e balneazione sicura. Conclusione, che e' il fatto accertato da noi: al 24 agosto 2026 il Comune di Polignano a Mare non ha pubblicato ne' l'atto annuale che la L.R. 56/2018 gli impone entro il 30 marzo, ne' l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti che l'art. 8 gli impone di tenere sul sito. Non e' un atto che non abbiamo trovato: e' un atto che nell'archivio pubblico del Comune non c'e'.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 56, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con se' una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia ne' di peso: NON lo dichiariamo pero' come un fatto acquisito su questo Comune, perche' l'atto comunale che potrebbe porne non e' pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: e' il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | - Comune di Polignano a Mare - archivio degli atti (modulo MC di Halley Informatica)ricerca per oggetto sull'archivio degli atti del Comune - determinazioni dirigenziali, deliberazioni di Giunta e di Consiglio, ordinanze - eseguita il 24 agosto 2026 includendo le pubblicazioni scadute, per le parole «affezione», «animali», «cani», «guinzagli», «spiagg», «balnear», «arenil», «battigia», «litoral»Documento del 24 agosto 2026. Letto da noi il 24 agosto 2026.
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| MonopoliBA · 1 scheda | | - L'albo pretorio del Comune di Monopoli gira su jcitygov e ha, accanto all'albo corrente, uno «Storico atti» che al 24 agosto 2026 contiene 12.713 pubblicazioni: determinazioni, delibere di Giunta e di Consiglio, decreti e ordinanze, comprese quelle la cui affissione e' gia' scaduta - che e' il posto dove starebbe un'ordinanza stagionale non piu' in pubblicazione.
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio del Comune di Monopoli gira su jcitygov e ha, accanto all'albo corrente, uno «Storico atti» che al 24 agosto 2026 contiene 12.713 pubblicazioni: determinazioni, delibere di Giunta e di Consiglio, decreti e ordinanze, comprese quelle la cui affissione e' gia' scaduta - che e' il posto dove starebbe un'ordinanza stagionale non piu' in pubblicazione. La griglia si interroga solo con una POST sull'azione eseguiOrdinamentoLista, portandosi dietro il token p_auth della pagina e i campi nascosti; interrogata cosi', la parola «affezione» - quella che qualunque atto attuativo della L.R. 56/2018 conterrebbe, perche' e' il nome che la legge da' agli animali - restituisce ZERO risultati su 12.713 atti. «animali» e «guinzagli» restituiscono zero. «cani» restituisce 55 atti, e sono tutti la stessa cosa: la gestione del canile comunale di contrada Torre d'Orta, il recupero dei randagi feriti, la custodia dei cani di proprieta' comunale presso rifugi di Adelfia e Brindisi, il contributo per le adozioni. «spiagg» ne restituisce 45 e riguardano il miglioramento dell'accessibilita' della spiaggia libera di Cala Susca, il progetto educativo per Cala Monaci, le opere di difesa di Cala Porta Vecchia, la messa in sicurezza del costone di Cala Scaletta, la pulizia del bagno a servizio della spiaggia libera del Capitolo: atti sul mare, nessuno sugli animali. «balnear» ne restituisce 77, tutti su salvamento, assistenza ai bagnanti diversamente abili e concessioni demaniali. «arenil» tre e «litoral» sette, tutti su erosione costiera e concessioni. La ricerca a testo pieno del sito istituzionale conferma: «cani» da' 24 risultati, fra cui la Dog Area di via San Marco, che e' un'area di sgambamento urbana e non una spiaggia. Il fatto accertato da noi e' questo: al 24 agosto 2026 nell'archivio completo degli atti del Comune di Monopoli non esiste un provvedimento che individui le spiagge aperte o vietate agli animali da affezione, e sul sito istituzionale non c'e' l'elenco che l'art. 8 della L.R. 56/2018 impone.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 56, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con se' una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia ne' di peso: NON lo dichiariamo pero' come un fatto acquisito su questo Comune, perche' l'atto comunale che potrebbe porne non e' pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: e' il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| FasanoBR · 1 scheda | | - Il portale istituzionale del Comune di Fasano gira sul CMS «eCOMUNE (Pacchetto PNRR)» e ha una ricerca a testo pieno che risponde in POST all'indirizzo index.php?pagsistema=ricerca.
Il testo intero, e gli orariIl portale istituzionale del Comune di Fasano gira sul CMS «eCOMUNE (Pacchetto PNRR)» e ha una ricerca a testo pieno che risponde in POST all'indirizzo index.php?pagsistema=ricerca. L'abbiamo interrogata il 24 agosto 2026 con dieci parole. «cani» dà cinque risultati: due copie della stessa notizia («Un amico si vede nel momento del bisogno»: campagna del Comune ai proprietari di cani sul decoro urbano), una convocazione di Consiglio comunale e due sezioni del sito. «animali» ne dà tredici, fra cui l'avviso di indagine di mercato per l'assistenza veterinaria agli animali d'affezione vaganti, la segnalazione per la sterilizzazione dei gatti liberi e la sezione «Trasparenza rifiuti e Randagismo». «affezione» ne dà due, entrambi già visti. «spiagge» ne dà dodici, tutti su Bandiera Blu, Bandiere Verdi, erosione costiera e riqualificazione della marina di Torre Canne. «balneare» due, «arenile» due, «battigia» tre, «guinzaglio» due, «litorale» sedici, «ordinanza» ventisei: nessuno riguarda l'accesso degli animali alle spiagge. Sul sito non compare l'elenco delle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della L.R. 56/2018 impone ai Comuni di pubblicare.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale n. 56 del dicembre 2018, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso: NON lo dichiariamo però come un fatto acquisito su questo Comune, perché l'atto comunale che potrebbe porne non è pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: è il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | - Comune di Fasano - portale istituzionalericerca a testo pieno del portale per «cani» (5 risultati, tutti notizie sul decoro urbano e sulle deiezioni), «animali» (13), «affezione» (2), «spiagge» (12, tutti Bandiera Blu ed erosione costiera), «balneare» (2), «arenile» (2), «litorale» (16), «battigia» (3), «guinzaglio» (2) e «ordinanza» (26, nessuna sugli animali in spiaggia), eseguita il 24 agosto 2026Documento del 24 agosto 2026. Letto da noi il 24 agosto 2026.
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| OstuniBR · 3 schede | | - Il punto 2 del deliberato individua «per l'anno 2026 quali aree demaniali marittime libere per l'accesso agli animali da affezione le seguenti spiagge: 1 - caletta di Creta rossa; 2 - spiaggia di Lamasanta; 3 - caletta di Torre Pozzelle», rappresentate graficamente nella planimetria allegata.
Il testo intero, e gli orariIl punto 2 del deliberato individua «per l'anno 2026 quali aree demaniali marittime libere per l'accesso agli animali da affezione le seguenti spiagge: 1 - caletta di Creta rossa; 2 - spiaggia di Lamasanta; 3 - caletta di Torre Pozzelle», rappresentate graficamente nella planimetria allegata. Nella premessa la delibera dà per ciascuna le coordinate: «1 - caletta di Creta rossa (lat. 40.785827, long. 17.608033); 2 - spiaggia di Lamasanta (lat. 40.779473, long. 17.631922); 3 - caletta di Torre Pozzelle (lat. 40.771575 long. 17.659757)». Il punto 3 stabilisce «che in tale aree l'accesso è consentito esclusivamente con l'utilizzo del guinzaglio e che lo specchio acqueo antistante le predette aree potrà inoltre essere utilizzato per la balneazione degli animali purché in presenza del conduttore in acqua e quindi sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore degli animali domestici». Il punto 4 subordina accesso e permanenza alle condizioni della L.R. 56/2018 ed elenca: certificazione sanitaria in corso di validità; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione con microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida dei non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di sosta nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore; obbligo di riserva d'acqua e, in caso di stazionamento prolungato, di ombrellone per l'ombra; obbligo di paletta e sacchetti per le deiezioni solide e di dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide. Il punto 5 «vieta conseguentemente l'accesso agli animali da affezione su tutti gli altri tratti di costa del Comune di Ostuni e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti». Il punto 6 demanda ai Dirigenti l'installazione della cartellonistica multilingue e il punto 7 incarica il Comando di Polizia Locale della vigilanza. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Il testo integrale è riportato qui perché la pubblicazione all'albo (affissione n. 1634, dal 25/05/2026 al 09/06/2026) è scaduta e il link è destinato a non rispondere più. - Il punto 2 del deliberato individua «per l'anno 2026 quali aree demaniali marittime libere per l'accesso agli animali da affezione le seguenti spiagge: 1 - caletta di Creta rossa; 2 - spiaggia di Lamasanta; 3 - caletta di Torre Pozzelle», rappresentate graficamente nella planimetria allegata.
Il testo intero, e gli orariIl punto 2 del deliberato individua «per l'anno 2026 quali aree demaniali marittime libere per l'accesso agli animali da affezione le seguenti spiagge: 1 - caletta di Creta rossa; 2 - spiaggia di Lamasanta; 3 - caletta di Torre Pozzelle», rappresentate graficamente nella planimetria allegata. Nella premessa la delibera dà per ciascuna le coordinate: «3 - caletta di Torre Pozzelle (lat. 40.771575 long. 17.659757)». Il punto 3 stabilisce «che in tale aree l'accesso è consentito esclusivamente con l'utilizzo del guinzaglio e che lo specchio acqueo antistante le predette aree potrà inoltre essere utilizzato per la balneazione degli animali purché in presenza del conduttore in acqua e quindi sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore degli animali domestici». Il punto 4 subordina accesso e permanenza alle condizioni della L.R. 56/2018 ed elenca: certificazione sanitaria in corso di validità; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione con microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida dei non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di sosta nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore; obbligo di riserva d'acqua e, in caso di stazionamento prolungato, di ombrellone per l'ombra; obbligo di paletta e sacchetti per le deiezioni solide e di dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide. Il punto 5 «vieta conseguentemente l'accesso agli animali da affezione su tutti gli altri tratti di costa del Comune di Ostuni e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti». Il testo integrale è riportato qui perché la pubblicazione all'albo (affissione n. 1634, dal 25/05/2026 al 09/06/2026) è scaduta e il link è destinato a non rispondere più. - Il punto 2 del deliberato individua «per l'anno 2026 quali aree demaniali marittime libere per l'accesso agli animali da affezione le seguenti spiagge: 1 - caletta di Creta rossa; 2 - spiaggia di Lamasanta; 3 - caletta di Torre Pozzelle», rappresentate graficamente nella planimetria allegata.
Il testo intero, e gli orariIl punto 2 del deliberato individua «per l'anno 2026 quali aree demaniali marittime libere per l'accesso agli animali da affezione le seguenti spiagge: 1 - caletta di Creta rossa; 2 - spiaggia di Lamasanta; 3 - caletta di Torre Pozzelle», rappresentate graficamente nella planimetria allegata. Nella premessa la delibera dà per ciascuna le coordinate: «2 - spiaggia di Lamasanta (lat. 40.779473, long. 17.631922)». Il punto 3 stabilisce «che in tale aree l'accesso è consentito esclusivamente con l'utilizzo del guinzaglio e che lo specchio acqueo antistante le predette aree potrà inoltre essere utilizzato per la balneazione degli animali purché in presenza del conduttore in acqua e quindi sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore degli animali domestici». Il punto 4 subordina accesso e permanenza alle condizioni della L.R. 56/2018 ed elenca: certificazione sanitaria in corso di validità; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione con microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida dei non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di sosta nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore; obbligo di riserva d'acqua e, in caso di stazionamento prolungato, di ombrellone per l'ombra; obbligo di paletta e sacchetti per le deiezioni solide e di dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide. Il punto 5 «vieta conseguentemente l'accesso agli animali da affezione su tutti gli altri tratti di costa del Comune di Ostuni e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti». Il testo integrale è riportato qui perché la pubblicazione all'albo (affissione n. 1634, dal 25/05/2026 al 09/06/2026) è scaduta e il link è destinato a non rispondere più.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'atto è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Apre l'accesso agli «animali da affezione» in generale, non ai soli cani, e la legge regionale che richiama disciplina l'accesso di cani e gatti; le prescrizioni di dettaglio sono però scritte per i cani. Il guinzaglio è obbligatorio: la delibera stabilisce che «in tali aree l'accesso è consentito esclusivamente con l'utilizzo del guinzaglio». Lo specchio acqueo antistante può essere usato per la balneazione degli animali, purché il conduttore sia in acqua con l'animale. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; è vietato l'accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; gli animali devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per fare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. | |
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| CarovignoBR · 3 schede | | - ⚠️ Sul litorale di Carovigno esiste un divieto che NON viene dal Comune e che gli è sovraordinato.
Il testo intero, e gli orari⚠️ Sul litorale di Carovigno esiste un divieto che NON viene dal Comune e che gli è sovraordinato. Il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 che istituisce la riserva naturale marina di Torre Guaceto, all'articolo 4, nella sezione dedicata alle «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», elenca fra le cose vietate — accanto ad accendere fuochi e campeggiare — «introdurre cani». È un atto statale e prevale sulle regole comunali. Abbiamo letto il testo integrale e riscontrato il passaggio sulla scansione del decreto originale. Nel decreto NON compaiono eccezioni: «cani guida», «non vedenti» e «salvataggio» non ci sono. ⚠️ Tre cose che però non sappiamo, e non deduciamo. La prima: DOVE quel perimetro tocchi terra. L'articolo 2 rinvia a una cartografia allegata che non è pubblicata, e i quattro vertici che il decreto scrive delimitano l'area a mare; sul posto il confine lo segna la tabellazione della Capitaneria di porto di Brindisi. Per questo non nominiamo nessuna spiaggia come vietata. La seconda: se esistano deroghe. Lo stesso articolo 4 dice che «il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo» — e quel regolamento non risulta pubblicato. La terza: come questo divieto si componga con i tre tratti che il Comune ha aperto, che l'atto comunale non colloca rispetto alla riserva. Sul posto, il segno che vale è la tabellazione.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoL'atto è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Autorizza l'accesso agli «animali da affezione», non ai soli cani, e la legge regionale che richiama disciplina l'accesso di cani e gatti; le prescrizioni di dettaglio sono scritte per i cani. Sull'obbligo di guinzaglio la delibera tace. Lo specchio acqueo antistante può essere usato per la balneazione degli animali, purché il conduttore sia in acqua con l'animale, sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; è vietato l'accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; gli animali devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per fare ombra all'animale. | |
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| BrindisiBR · 1 scheda | | - ⚠️ UN DIVIETO CHE NON VIENE DAL COMUNE E CHE VALE SU PARTE DEL LITORALE DI BRINDISI.
Il testo intero, e gli orari⚠️ UN DIVIETO CHE NON VIENE DAL COMUNE E CHE VALE SU PARTE DEL LITORALE DI BRINDISI. Sul tratto di costa a nord del territorio comunale insiste la riserva naturale marina di Torre Guaceto, istituita con decreto interministeriale del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile del 4 dicembre 1991 e gestita da un consorzio costituito fra i Comuni di Brindisi e Carovigno e il WWF Italia. Abbiamo letto per intero il testo del decreto pubblicato dall'ente gestore. L'art. 2 stabilisce che la riserva «interessa l'area marina costiera antistante Torre Guaceto ed i territori limitrofi dei comuni di Brindisi e Carovigno, per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 50 metri», delimitata dalla congiungente di quattro punti — A) 40°45'24″N 17°46'04″E, B) 40°43'15″N 17°50'56″E, C) 40°41'44″N 17°49'36″E, D) 40°43'24″N 17°46'00″E — «comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo». L'art. 4, nella parte intitolata «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», elenca ciò che in quelle aree è vietato, e fra i divieti c'è, testualmente, «introdurre cani». Nello stesso elenco compaiono il divieto di accendere fuochi, di campeggiare, di apporre segnaletica pubblicitaria, di abbandonare rifiuti, di circolare con veicoli a motore, di esercitare la caccia e «ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani». Che cosa significa, e che cosa non significa: è un divieto di rango statale, posto da un decreto ministeriale, e prevale su qualunque regola comunale — quindi dove la riserva arriva a terra, sul demanio marittimo, il cane non si può portare, e non basta l'art. 24 del regolamento comunale di Brindisi a renderlo lecito. Quello che NON sappiamo, e che non deduciamo, è dove esattamente quel confine tocchi terra e quali spiagge del litorale brindisino ricadano dentro il perimetro: il decreto rinvia a una cartografia allegata (tavola n. 1) che non abbiamo potuto vedere, e i quattro punti sopra riportati delimitano l'area marina. Non nominiamo quindi nessuna spiaggia come vietata né come consentita per effetto di questo decreto: segnaliamo che il divieto esiste, che è scritto, e che chi va sul litorale a nord di Brindisi deve verificare in loco la tabellazione della riserva — l'art. 2 prevede che i confini siano indicati a terra da apposite tabelle e in mare da boe e gavitelli.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale n. 56 del dicembre 2018, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. A queste, a Brindisi, si aggiungono le prescrizioni del regolamento comunale sul benessere degli animali, che sull'arenile ripete e specifica: possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e in regola con le vaccinazioni, anche se provenienti dall'estero; durante la permanenza del cane nello specchio d'acqua antistante la spiaggia deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore; è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in periodo estrale; le deiezioni solide sull'arenile vanno immediatamente rimosse e quelle liquide asperse e dilavate con abbondante acqua di mare; gli animali non devono mai essere lasciati incustoditi. Dove l'arenile non è dotato di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio, il regolamento pone a carico del conduttore l'obbligo di portarsi le attrezzature utili al benessere dell'animale, una ciotola con acqua sempre presente e accessibile e una zona d'ombra. Né la legge regionale né il regolamento comunale pongono limiti di taglia o di peso, e nessuno dei due fissa orari: NON lo dichiariamo però come un fatto acquisito, perché l'atto annuale che potrebbe porne non è pubblicato. Sul guinzaglio il regolamento comunale non è univoco — «da utilizzare in caso di necessità» sull'arenile all'art. 24 comma 1, obbligatorio «qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori» all'art. 22 comma 10, e in generale non più lungo di un metro e mezzo «nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico» all'art. 27 comma 1 — e non scogliamo noi l'ambiguità: in dubbio conviene tenerlo. | |
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| San Pietro VernoticoBR · 1 scheda | | - Il Comune di San Pietro Vernotico pubblica i propri atti sulla piattaforma Halley, codice ente c074016.
Il testo intero, e gli orariIl Comune di San Pietro Vernotico pubblica i propri atti sulla piattaforma Halley, codice ente c074016. La prima strada, il modulo «MC» di ricerca sugli atti a pubblicazione scaduta, non porta da nessuna parte: interrogato con qualunque parola risponde «Errore 5054 - L'Albo Pretorio Storico non e' abilitato. File: mc_p_ricerca.php». È il Comune che ha disattivato quella funzione. La seconda strada funziona, e dà molto di più: la stessa piattaforma espone i registri degli atti in esportazione aperta, con indirizzi della forma `/zf/index.php/atti-amministrativi/<registro>/csv?anno=YYYY`, e la pagina indice dichiara che «la funzione è abilitata solo per delibere, determine, ordinanze, decreti e liquidazioni». Abbiamo scaricato tutti e cinque i registri per ogni anno dal 2016 al 2026 e letto l'oggetto di ciascun atto: 17.669 in tutto — delibere dal 2016 al 2026, determine dal 2016 al 2026, ordinanze dal 2016 al 2026, decreti dal 2018 al 2026, liquidazioni dal 2016 al 2018. Ottantasette atti nominano cani o animali e sono tutti sul randagismo: il mantenimento dei cani randagi presso il canile «Dog's Village», il servizio di pronto intervento, diagnostica e degenza degli animali randagi presenti sul territorio comunale, il ricovero e un intervento chirurgico su singoli cani randagi, il mantenimento di un cane randagio presso il rifugio comunale di Brindisi prima dell'adozione. Settantacinque atti nominano la spiaggia, l'arenile o il demanio marittimo: la manutenzione e la pulizia delle spiagge con rimozione dei rifiuti e della Poseidonia, il livellamento e la setacciatura dell'arenile, il progetto «Spiagge Sicure Estate 2022», il progetto di ripristino degli arenili del 2023, la valorizzazione di un tratto di spiaggia libera nella marina di Campo di Mare da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili, la pulizia e la manutenzione della spiaggia libera di Campo di Mare per la stagione balneare 2023, i patrocini all'associazione «Eterea, l'Albero della Vita» per giornate di pulizia sulla spiaggia denominata Foggia, e un atto di indirizzo del 2023 sulle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. L'intersezione fra i due insiemi è vuota: in undici anni non c'è un solo atto del Comune che nomini insieme la spiaggia e gli animali. Le spiagge che compaiono in questi atti — Campo di Mare, la spiaggia libera denominata Foggia — le nominiamo qui soltanto perché sono scritte negli atti che abbiamo letto, e a proposito di pulizia, arredo e accessibilità: nessuno di quegli atti dice alcunché sull'accesso dei cani, e noi non lo deduciamo. Conclusione: al 24 agosto 2026 il Comune di San Pietro Vernotico non ha pubblicato l'atto annuale che la L.R. 56/2018 gli impone entro il 30 marzo.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale n. 56 del dicembre 2018, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso: NON lo dichiariamo però come un fatto acquisito su questo Comune, perché l'atto comunale che potrebbe porne non è pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: è il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| TorchiaroloBR · 1 scheda | | - L'albo pretorio del Comune di Torchiarolo, sul modulo «MC» di Halley, consente la ricerca per oggetto anche sugli atti la cui pubblicazione è già scaduta: basta chiederlo con il parametro `sto=1`, e in questo Comune la funzione è abilitata — a differenza di quanto accade nella vicina San Pietro Vernotico, dove risponde «Errore 5054».
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio del Comune di Torchiarolo, sul modulo «MC» di Halley, consente la ricerca per oggetto anche sugli atti la cui pubblicazione è già scaduta: basta chiederlo con il parametro `sto=1`, e in questo Comune la funzione è abilitata — a differenza di quanto accade nella vicina San Pietro Vernotico, dove risponde «Errore 5054». È l'archivio giusto dove cercare un'ordinanza stagionale non più affissa, e risale indietro fino al 2011. Lo abbiamo interrogato il 24 agosto 2026 con nove parole. Tre non danno alcun risultato, e sono le più significative: «affezione», «battigia», «guinzagl». «cani» restituisce l'ordinanza n. 48 del 21 aprile 2026 per il recupero e ricovero di cani presso struttura privata, l'ordinanza n. 46 per il recupero e la presa in carico di un cane privato per motivi di salute, la fornitura di ferramenta per i box del canile e l'affidamento del servizio di trasporto di cani e gatti. «animali» restituisce le liquidazioni per il mangime e la pulizia del canile e il contributo all'associazione «Le Orme Puglia». «spiagg» e «arenil» restituiscono le delibere sull'avviso «Mare Democratico», le opere di bonifica, il servizio di pulizia degli arenili, la liquidazione alla ditta per rampe e passerelle, le direttive per la sistemazione delle rampe di accesso agli arenili. «balnear» restituisce le direttive sui parcheggi temporanei per la stagione balneare 2019, gli atti dell'operazione «mare sicuro» del 2014 con la Capitaneria di Porto e la pubblicazione dell'ordinanza balneare del 16 maggio 2011 — un atto della Regione, non del Comune. «litoral» restituisce i lavori di difesa del litorale. Nessuno di questi atti individua spiagge aperte o vietate agli animali da affezione. Conclusione: al 24 agosto 2026 nell'archivio pubblico del Comune di Torchiarolo, comprese le pubblicazioni scadute, non c'è l'atto annuale che la L.R. 56/2018 impone entro il 30 marzo.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale n. 56 del dicembre 2018, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso: NON lo dichiariamo però come un fatto acquisito su questo Comune, perché l'atto comunale che potrebbe porne non è pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: è il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | - Comune di Torchiarolo - albo pretorio, ricerca comprensiva delle pubblicazioni scadute (modulo MC di Halley, parametro sto=1)ricerca per oggetto sull'albo pretorio includendo gli atti a pubblicazione scaduta — l'archivio risale al 2011 — eseguita il 24 agosto 2026 per «affezione», «spiagg», «animali», «cani», «balnear», «arenil», «litoral», «battigia», «guinzagl»Documento del 24 agosto 2026. Letto da noi il 24 agosto 2026.
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| LecceLE · 1 scheda | | - Sul sito istituzionale del Comune di Lecce la ricerca a testo pieno non è utilizzabile.
Il testo intero, e gli orariSul sito istituzionale del Comune di Lecce la ricerca a testo pieno non è utilizzabile. La pagina www.comune.lecce.it/cerca è una pagina ASP.NET con un modulo di ricerca: interrogata da riga di comando riproducendo il postback con tutti i campi nascosti, e poi aperta in un browser vero scrivendo le parole nel campo e premendo il pulsante «Ricerca», restituisce in entrambi i casi una pagina di risultati completamente vuota — non «nessun risultato», proprio nessuna sezione di risultati. Abbiamo quindi lavorato sulla mappa del sito, che è completa, cercandovi ogni voce che nominasse cani, animali, affezione, spiagge, marine, balneazione o le cinque marine leccesi. Le voci pertinenti sono cinque: l'area tematica «Ambiente e tutela degli animali», il sito tematico «Lecce è il suo mare», la sezione «Le cinque marine di Lecce» con le pagine di San Cataldo, Frigole, Torre Chianca, Spiaggiabella e Torre Rinalda, la pagina del Settore 11 «Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità, Randagismo e Canili» e la pagina «Regolamenti comunali». Le abbiamo aperte e lette: nessuna nomina l'accesso dei cani alle spiagge, nessuna riporta un elenco di aree che accolgono cani e gatti, e nell'elenco dei regolamenti comunali non compare un regolamento sulla tutela e il benessere degli animali — pur essendo citato dall'ordinanza sindacale n. 1731/2026. Sul sito del Comune di Lecce non c'è quindi né l'atto annuale che la L.R. 56/2018 impone, né l'elenco delle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della stessa legge impone di pubblicare.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale n. 56 del dicembre 2018, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso: NON lo dichiariamo però come un fatto acquisito su questo Comune, perché l'atto comunale che potrebbe porne non è pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: è il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| VernoleLE · 1 scheda | | - L'albo pretorio del Comune di Vernole sta sul sito comunale, all'indirizzo pagine.php?m0d=Albo_On_Line, e ha un modulo di ricerca in POST con quattro campi utili: `testo` per il testo dell'oggetto, `dataRI` e `dataRF` per l'intervallo, e `frisk=1`.
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio del Comune di Vernole sta sul sito comunale, all'indirizzo pagine.php?m0d=Albo_On_Line, e ha un modulo di ricerca in POST con quattro campi utili: `testo` per il testo dell'oggetto, `dataRI` e `dataRF` per l'intervallo, e `frisk=1`. La cosa che conta è che include le pubblicazioni scadute — nell'elenco ogni voce è marcata «- - - SCADUTO - - -» — e che risale fino al 2014: è quindi l'archivio storico degli atti del Comune, ed è pubblico. Lo abbiamo percorso il 24 agosto 2026 anno per anno dal 2014 al 2026 con «spiagg», «cani» e «animali», leggendo 281 oggetti, e su tutto l'arco temporale con «affezione», «arenil», «battigia», «guinzagl», «balnear», «litoral» e «cane». Quattro parole non danno alcun risultato in nessun anno, e sono le più diagnostiche: «affezione», «arenile», «battigia», «guinzaglio». Gli atti che nominano i cani riguardano tutti il randagismo e la manutenzione: l'affidamento del servizio di custodia dei cani randagi al canile Zamboydog di Collepasso per gli anni 2024 e 2025, l'affidamento del servizio di ricovero cani alla cooperativa «Amico Mio» di Carmiano, un'ordinanza di accalappiamento di due cuccioli a San Cataldo nei pressi dello stabilimento balneare dei Vigili del Fuoco, l'impegno di spesa per diciotto cestini per la raccolta delle deiezioni canine, più i falsi positivi delle manutenzioni «meccaniche» dei veicoli. Gli atti che nominano la spiaggia riguardano i fondi ministeriali «Spiagge Sicure Estate 2025», il servizio di vigilanza sulle spiagge libere finanziato dalla DGR 808/2021, la fornitura e il montaggio di pedane modulari e passerelle per l'accesso dei disabili alla spiaggia pubblica, la fornitura di segnaletica di balneazione sulle spiagge libere con riferimento all'ordinanza balneare regionale n. 294/2022, un'ordinanza di chiusura e interdizione di un tratto di spiaggia davanti all'immobile «Windsurf» per lavori di demolizione, e alcuni interventi di recupero di carcasse spiaggiate nell'area protetta delle Cesine. Un solo oggetto nomina insieme spiaggia e animali ed è proprio la liquidazione per lo smaltimento di carcasse animali spiaggiate alle Cesine, del 2021. All'albo compaiono anche, come atti di altri enti, le ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di porto e le ordinanze balneari della Regione Puglia. Conclusione: al 24 agosto 2026 nell'archivio pubblico degli atti del Comune di Vernole, dal 2014 a oggi, non c'è nessun atto che individui le spiagge aperte o vietate agli animali da affezione.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale n. 56 del dicembre 2018, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso: NON lo dichiariamo però come un fatto acquisito su questo Comune, perché l'atto comunale che potrebbe porne non è pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: è il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| MelendugnoLE · 1 scheda | | - Il sito istituzionale del Comune di Melendugno gira su OpenPA e la sua ricerca a testo pieno è pubblica e funzionante.
Il testo intero, e gli orariIl sito istituzionale del Comune di Melendugno gira su OpenPA e la sua ricerca a testo pieno è pubblica e funzionante. L'abbiamo interrogata il 24 agosto 2026 con undici parole. «affezione», «spiagge», «spiaggia», «balneare», «arenile», «litorale», «battigia» e «guinzaglio» non restituiscono alcun contenuto pertinente. «animali» restituisce due risultati, fra cui la pagina dell'argomento «Animale domestico», che abbiamo aperto e che non contiene atti sull'accesso alle spiagge. «cani» restituisce un solo documento: il «Regolamento comunale per l'adozione ed il sostegno-adozione a distanza di cani ricoverati nelle strutture convenzionate con il Comune di Melendugno», approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27 marzo 2018, di competenza dell'Ufficio Servizio Patrimonio - Tutela - Ambiente. Come dice il suo stesso oggetto, disciplina le adozioni dei cani dal canile e non l'accesso degli animali all'arenile: a Melendugno non risulta quindi un regolamento comunale sul benessere degli animali che tratti le spiagge, come invece ne esiste uno a Brindisi. «ordinanza» restituisce tre risultati, fra cui l'ordinanza sul divieto di vendita e utilizzo di bottiglie in vetro e contenitori in alluminio per l'estate 2026: nessuna riguarda gli animali in spiaggia. Sul sito non compare l'elenco delle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti che l'art. 8 della L.R. 56/2018 impone ai Comuni di pubblicare.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale n. 56 del dicembre 2018, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso: NON lo dichiariamo però come un fatto acquisito su questo Comune, perché l'atto comunale che potrebbe porne non è pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: è il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | - Comune di Melendugno - sito istituzionale (OpenPA)ricerca a testo pieno del sito per «cani», «animali», «affezione», «spiagge», «spiaggia», «balneare», «arenile», «litorale», «battigia», «guinzaglio» e «ordinanza», più la pagina dell'argomento «Animale domestico» e la scheda del «Regolamento comunale per l'adozione ed il sostegno-adozione a distanza di cani ricoverati nelle strutture convenzionate con il Comune di Melendugno» (deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 27 marzo 2018), eseguita il 24 agosto 2026Documento del 24 agosto 2026. Letto da noi il 24 agosto 2026.
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| OtrantoLE · 1 scheda | | - L'albo pretorio del Comune di Otranto gira sulla piattaforma «openweb» di Deda Next, la stessa del Comune di Brindisi.
Il testo intero, e gli orariL'albo pretorio del Comune di Otranto gira sulla piattaforma «openweb» di Deda Next, la stessa del Comune di Brindisi. L'albo corrente, su albo_pretorio.php, ha un modulo di ricerca in POST funzionante (campi `search_albo[OGGETTO]`, `search_albo[DATA_AFFIS_1]`, `search_albo[DATA_AFFIS_2]` più un token CSRF da recuperare dalla pagina): interrogato il 24 agosto 2026 con «spiagg» restituisce due liquidazioni di acconto per il servizio di pulizia delle spiagge libere e dei litorali, con «cani» un solo atto in cui la parola è un frammento di «meccanico», e con «animali», «affezione», «balnear» e «arenil» nulla. Copre però solo le pubblicazioni ancora affisse: ponendo un intervallo di date sul 2024 o sul 2025 restituisce zero righe. L'archivio storico è un'altra pagina, `albo_pretorio_full.php`, intitolata «Albo Pretorio Storico», e rispondeva «400 Bad request» a qualunque richiesta. Abbiamo isolato la causa, che non è l'endpoint: davanti al sito c'è un filtro che rifiuta qualsiasi parametro di query contenente parentesi quadre, ed è precisamente il modo in cui il modulo nomina i propri campi (`search_albo[OGGETTO]`, `search_albo[DATA_ATTO_1]`, `search_albo[NRATTO]`, `tabella_albo[page]`). La verifica: la stessa pagina chiamata con il solo `submit=Cerca` risponde 200, chiamata con un solo campo fra parentesi quadre risponde 400. Abbiamo allora compilato il modulo dentro un browser vero, scrivendo «spiagg» nel campo Oggetto e premendo Cerca: nessun errore, ma la pagina torna identica a prima, con i messaggi «Inserire almeno un parametro di ricerca per visualizzare i risultati» e «Non ci sono risultati per la ricerca». L'Albo Pretorio Storico, per come è pubblicato, non è interrogabile da nessuno. La stessa pagina offre in alto un pulsante «Elenco in formato aperto» che porta a `elenchi_csv.php`, dove sono proposti quattro scarichi per anno, dal 2023 al 2026, all'indirizzo `csv.php?anno=YYYY&tipoatto=`: li abbiamo chiesti sia da riga di comando, con cookie di sessione e referer corretti, sia navigandoli in un browser reale, e in ogni caso il server non consegna un CSV ma restituisce di nuovo la pagina vuota dell'albo storico. L'export è rotto quanto la ricerca. Resta il vecchio albo, quello con le pubblicazioni «fino al 06/06/2023», ospitato su servizionline.hypersic.net/cmsotranto: risponde «503 Service Unavailable - No server is available to handle this request», cioè il server non è in funzione. La sezione Amministrazione trasparente su otranto.soluzionipa.it/openweb/trasparenza/ è invece servita normalmente in HTML, ma è un indice di categorie e non un registro interrogabile di atti. Conclusione onesta: al 24 agosto 2026 non risulta pubblicato nessun atto del Comune di Otranto che individui le spiagge aperte o vietate agli animali da affezione, ma sugli atti non più affissi all'albo il nostro è un «non abbiamo potuto guardare», perché nessuno dei tre archivi storici del Comune funziona.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune: vengono direttamente dalla legge regionale n. 56 del dicembre 2018, letta per intero, che le pone a carico di chi porta l'animale in spiaggia in tutta la Puglia. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni solide, che vanno rimosse tempestivamente; le deiezioni liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Dove la balneazione dell'animale non sia espressamente vietata, la legge la consente sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. La legge regionale non pone limiti di taglia né di peso: NON lo dichiariamo però come un fatto acquisito su questo Comune, perché l'atto comunale che potrebbe porne non è pubblicato. Sul guinzaglio la legge non decide: è il Comune che deve indicare, insieme al tratto aperto, «la sussistenza o meno dell'obbligo». Non avendo quell'atto, non sappiamo se qui il guinzaglio sia obbligatorio, e in dubbio conviene tenerlo. | |
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| Santa Cesarea TermeLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| CastroLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| DisoLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| AndranoLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| TricaseLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| TiggianoLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| CorsanoLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| Gagliano del CapoLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| Castrignano del CapoLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| PatùLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| Morciano di LeucaLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| SalveLE · 2 schede | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, approvata con determinazione dirigenziale della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026 e scaricata dal sito della Regione, è stata letta cercandovi ogni occorrenza di «cani», «animali» e «affezione»: non detta essa stessa una regola sui cani in spiaggia.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, approvata con determinazione dirigenziale della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026 e scaricata dal sito della Regione, è stata letta cercandovi ogni occorrenza di «cani», «animali» e «affezione»: non detta essa stessa una regola sui cani in spiaggia. All'articolo 5 comma 4 scrive che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla legge regionale della Puglia 17 dicembre 2018 n. 56 «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione» » e aggiunge che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza»; all'articolo 6 comma 4 impone lo stesso obbligo di evidenza ai concessionari, con l'obbligo di esporre la cartellonistica prevista in caso di spiaggia «animal friendly». La stagione balneare pugliese 2026 va dal 23 maggio al 13 settembre. È la conferma che in Puglia la regola sui cani non sta nell'ordinanza balneare regionale ma nella legge regionale, e che il livello comunale serve solo a limitare e a dare pubblicità. - Il permesso di Salve non nasce da un'iniziativa isolata: in Puglia è la legge regionale a imporlo.
Il testo intero, e gli orariIl permesso di Salve non nasce da un'iniziativa isolata: in Puglia è la legge regionale a imporlo. La legge regionale della Puglia 17 dicembre 2018 n. 56 «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione» , letta per intero nel PDF del Bollettino Ufficiale, stabilisce all'articolo 1 comma 1 che «la Regione garantisce l'accesso alle spiagge agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore», e al comma 2 che «entro il 30 marzo di ogni anno i comuni individuano le spiagge libere in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ciascun comune almeno un tratto di spiaggia libera nel quale ne sia consentito l'accesso e la permanenza, previa indicazione della sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo del guinzaglio». È il metro con cui va letto il comunicato di Salve, e insieme la misura di ciò che gli manca: l'indicazione sul guinzaglio, che la legge chiede espressamente, non c'è.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoIl comunicato del Comune parla di «animale domestico» e di «piccoli compagni a quattro zampe» senza elencare le specie e senza porre alcun limite di taglia o di peso: registriamo cane e gatto perché sono le specie che la legge regionale a cui il permesso dà attuazione nomina espressamente (articoli 5 e 6 della l.r. 56/2018 parlano di «cane o gatto»), ma il testo del Comune non le nomina. L'unica prescrizione che il Comune scrive è la sorveglianza costante da parte del padrone. Il fatto che il comunicato non nomini un limite di peso NON è la stessa cosa di un atto che dichiara di non porne: non avendo l'ordinanza, non affermiamo l'assenza di limiti. Restano comunque applicabili le prescrizioni della legge regionale: certificazione sanitaria in corso di validità, divieto di accesso per gli animali non in regola con le vaccinazioni, sanzioni per i cani non identificabili con microchip o tatuaggio, divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore, accesso sempre consentito ai cani guida; e per chi frequenta le spiagge libere l'obbligo di avere con sé acqua a sufficienza, un guinzaglio da usare dove prescritto, un ombrellone in caso di stazionamento prolungato, paletta e sacchetti, con rimozione immediata delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide. Le condizioni per estesoIl comunicato del Comune parla di «animale domestico» e di «piccoli compagni a quattro zampe» senza elencare le specie e senza porre alcun limite di taglia o di peso: registriamo cane e gatto perché sono le specie che la legge regionale a cui il permesso dà attuazione nomina espressamente (articoli 5 e 6 della l.r. 56/2018 parlano di «cane o gatto»), ma il testo del Comune non le nomina. L'unica prescrizione che il Comune scrive è la sorveglianza: «i piccoli compagni a quattro zampe devono essere sempre supervisionati dal proprio padrone onde evitare spiacevoli inconvenienti e per la sicurezza di tutti i bagnanti». Il fatto che il comunicato non nomini un limite di peso NON è la stessa cosa di un atto che dichiara di non porne: non avendo l'ordinanza, non affermiamo l'assenza di limiti. Restano comunque applicabili le prescrizioni della legge regionale, che valgono a prescindere dal Comune: certificazione sanitaria in corso di validità, divieto di accesso per gli animali non in regola con le vaccinazioni, sanzioni per i cani non identificabili con microchip o tatuaggio, divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore, accesso sempre consentito ai cani guida; e per chi frequenta le spiagge libere l'obbligo di avere con sé acqua a sufficienza, un guinzaglio da usare dove prescritto, un ombrellone in caso di stazionamento prolungato, paletta e sacchetti, con l'obbligo di rimuovere subito le deiezioni solide e di dilavare con abbondante acqua di mare quelle liquide. | |
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| UgentoLE · 2 schede | | - La legge regionale che Ugento cita è stata letta per intero nel PDF del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e spiega perché questi due tratti esistono.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale che Ugento cita è stata letta per intero nel PDF del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e spiega perché questi due tratti esistono. L'articolo 1 comma 1 stabilisce che «la Regione garantisce l'accesso alle spiagge agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore»; il comma 2, quello che Ugento richiama, dispone che «entro il 30 marzo di ogni anno i comuni individuano le spiagge libere in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ciascun comune almeno un tratto di spiaggia libera nel quale ne sia consentito l'accesso e la permanenza, previa indicazione della sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo del guinzaglio». Ugento apre due tratti invece del minimo di uno, ma li pubblica il 22 giugno, quasi tre mesi dopo il termine del 30 marzo che la legge fissa. La legge detta poi da sé alcune condizioni che valgono ovunque in Puglia e che quindi si aggiungono al pannello comunale: certificazione sanitaria in corso di validità (articolo 2 comma 1), divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni (comma 2), sanzioni per i cani non identificabili con microchip o tatuaggio (comma 3), divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore (comma 4), accesso sempre consentito ai cani guida per i non vedenti (comma 5); e per chi frequenta le spiagge libere individuate, l'obbligo di avere con sé acqua a sufficienza, un guinzaglio da usare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per fare ombra all'animale, oltre a paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide (articolo 4). - Il pannello di segnaletica allegato all'avviso, intitolato «BAU BEACH - NOI POSSIAMO ENTRARE...
Il testo intero, e gli orariIl pannello di segnaletica allegato all'avviso, intitolato «BAU BEACH - NOI POSSIAMO ENTRARE... NATURALMENTE CON I NOSTRI PADRONI EDUCATI ED ATTENTI AL REGOLAMENTO!!!» e firmato «Città di Ugento - Provincia di Lecce», è un PDF di una sola pagina privo di testo estraibile: è stato rasterizzato con pdftoppm a 200 dpi e letto con tesseract in italiano. È il documento che risponde alla domanda che l'avviso lascia aperta, cioè a quali condizioni si entra, ed è anche il documento che colma il silenzio più grave dell'avviso: «I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio». La legge regionale pugliese impone al Comune, quando individua il tratto aperto, di indicare «la sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo del guinzaglio»: a Ugento quell'indicazione c'è, ed è nel senso dell'obbligo. Il pannello aggiunge le prescrizioni sanitarie (vaccinazione contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi da non meno di venti giorni e non più di dodici mesi, sverminazione contro l'echinococcosi da non meno di due giorni e non più di venti), il divieto di sosta fuori dall'area autorizzata, l'esclusione dei cani pericolosi o molesti e delle femmine in calore, l'obbligo di raccolta immediata delle deiezioni con paletta e sacchetto chiuso, e l'auspicio — non l'obbligo — di un'assicurazione per danni a terzi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoValgono per questo tratto le stesse prescrizioni dell'altro, contenute nel pannello di segnaletica «BAU BEACH» allegato all'avviso e recuperato per OCR: certificazione sanitaria al seguito, con vaccinazione contro cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi effettuata da non meno di venti giorni e da non più di dodici mesi, e trattamento contro l'echinococcosi da non meno di due giorni e non più di venti; divieto di sosta dei cani fuori dall'area autorizzata; divieto di accesso ai cani soggetti a prescrizioni restrittive per l'incolumità pubblica e a quelli che si dimostrino pericolosi o molesti; accesso interdetto alle femmine in periodo estrale; obbligo di guinzaglio; raccolta immediata delle deiezioni con paletta e sacchetto chiuso da gettare nei portarifiuti dell'area; assicurazione per danni a terzi «gradita» e non obbligatoria. Nessun limite di taglia, di peso o di numero è dichiarato, e per questo il campo del peso resta vuoto anziché affermare l'assenza di limiti. Le condizioni per estesoLe prescrizioni non stanno nell'avviso ma nel pannello di segnaletica «BAU BEACH» allegato, recuperato per OCR perché il PDF è una scansione senza testo. Il pannello prescrive: certificazione sanitaria al seguito per tutti i cani che accedono alla spiaggia — libretto delle vaccinazioni o altro documento sanitario analogo — attestante l'avvenuta vaccinazione da non meno di venti giorni e da non più di dodici mesi per cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi, e l'avvenuto trattamento contro l'echinococcosi (sverminazione) da non meno di due giorni e non più di venti giorni; divieto di sosta dei cani fuori dall'area autorizzata; divieto di accesso ai cani oggetto di prescrizioni restrittive a tutela dell'incolumità pubblica e a quelli che per temperamento o carattere si dimostrino comunque pericolosi o arrechino disturbo alla quiete della spiaggia; accesso interdetto alle femmine in periodo estrale; obbligo di tenere i cani al guinzaglio e di adottare tutte le misure per garantire l'incolumità e la tranquillità degli altri ospiti; raccolta immediata delle deiezioni con paletta, in sacchetti chiusi da gettare nei portarifiuti dell'area; l'assicurazione per danni a terzi è «gradita», non obbligatoria. Il pannello non nomina la taglia né il peso, e non fissa un numero massimo di animali: il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. Il pannello parla di cani; l'avviso e la legge regionale parlano di «animali da affezione», ma le prescrizioni scritte riguardano i cani e a quelli ci atteniamo. | |
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| AllisteLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| RacaleLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| TavianoLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| GallipoliLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Limite di peso non verificato
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti. | |
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| SannicolaLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Sannicola pone condizioni sull'arenile: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia. Sulla raccolta delle deiezioni il Comune ha una posizione scritta, sia pure per un altro luogo: l'ordinanza n. 16 del 2019 la impone nel cimitero comunale. | |
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| NardòLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Nardò pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 - pubblicata dallo stesso Comune - dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia. Va tenuto presente che parte del litorale ricade nel Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, dove valgono le regole del parco, che non abbiamo verificato in questa scheda. | |
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| Porto CesareoLE · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Porto Cesareo e nessun atto dell'Area Marina Protetta pongono condizioni all'accesso degli animali alle spiagge: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte pone un limite di peso o di taglia. Va tenuto presente un vincolo che non riguarda gli animali ma il luogo: il disciplinare dell'AMP vieta in ogni caso «tutte le attivita' che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato», e nelle zone a maggiore tutela dell'area protetta valgono i divieti del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997. | |
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| ManduriaTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Manduria pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia. | |
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| MaruggioTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Maruggio pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa - e a Maruggio il Comune organizza campagne di microcippatura gratuita per cani e gatti. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia. | |
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| TorricellaTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Torricella pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale, regionale o marittima, pone un limite di peso o di taglia. | |
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| LizzanoTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Lizzano pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate, e a Lizzano un'area attrezzata per bambini esiste in prossimita' della spiaggia libera in localita' Conche. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia. | |
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| PulsanoTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Pulsano pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia. Va invece ricordato che su tutte le spiagge del litorale comunale, dal 23 maggio al 13 settembre 2026, e' vietato fumare: e' un divieto che riguarda le persone, non gli animali, ma e' l'unica regola comunale in vigore sull'arenile. | |
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| LeporanoTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Leporano pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia. Resta in vigore, dal 2019, il divieto di fumo sulle spiagge del Comune: riguarda le persone, non gli animali. | |
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| TarantoTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoLe condizioni che seguono sono quelle del regolamento comunale di Taranto sugli animali, letto per intero, e valgono per le aree pubbliche e di uso pubblico del territorio comunale. L'accesso e' consentito con obbligo di guinzaglio, oppure tenendo l'animale libero ma con la museruola (articolo 25 comma 1); dove il regolamento disciplina l'accesso a luoghi ed esercizi pubblici precisa che il guinzaglio non deve superare 1,5 metri e che la museruola va fatta indossare solo all'occorrenza, se l'animale arreca danno o disturbo (articolo 27 comma 2). E' vietato l'ingresso nelle aree giochi per bambini quando siano delimitate e segnalate con cartelli di divieto (articolo 25 comma 2). Il proprietario o detentore risponde civilmente e penalmente delle lesioni a persone, animali e cose. La raccolta delle deiezioni solide e' obbligatoria su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, e chi accompagna il cane deve avere con se' sacchetti, con o senza paletta; l'obbligo non vale per persone non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e con gravi difficolta' motorie (articolo 28). Il regolamento non pone alcun limite di taglia o di peso per l'accesso alle aree pubbliche: l'unico riferimento alla taglia riguarda i taxi, dove il conducente puo' rifiutare cani di media e grossa taglia. Il Comune prevede inoltre aree di sgambamento recintate, con cancelletto a doppio catenaccio, panchine, cestini e fontanella per l'abbeveraggio, dove i cani possono stare liberi da guinzaglio e museruola (articolo 26). A queste si aggiungono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, valide su tutto il demanio marittimo: certificazione sanitaria in corso di validita', vaccinazioni in regola, identificazione con microchip o tatuaggio, divieto per i cani con sindrome aggressiva e per le femmine in calore, accesso sempre garantito ai cani guida, riserva d'acqua e ombrellone in caso di stazionamento prolungato, e balneazione consentita ove non espressamente vietata. | |
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| MassafraTA · 1 scheda | | - La legge regionale della Puglia 17 dicembre 2018 n. 56 «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione» , e' stata letta per intero nel testo vigente pubblicato dalla banca dati Bussola Normativa del Consiglio regionale.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale della Puglia 17 dicembre 2018 n. 56 «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione» , e' stata letta per intero nel testo vigente pubblicato dalla banca dati Bussola Normativa del Consiglio regionale. L'articolo 1 comma 1 stabilisce che «la Regione garantisce l'accesso alle spiagge agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore secondo le modalita' previste dalla presente legge e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti»; il comma successivo dispone che «entro il 30 marzo di ogni anno i comuni individuano le spiagge libere in cui e' vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ciascun comune almeno un tratto di spiaggia libera nel quale ne sia consentito l'accesso e la permanenza, previa indicazione della sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo del guinzaglio», e il comma seguente impone ai concessionari di comunicare al Comune, entro la stessa data, le misure limitative adottate. L'articolo 2 subordina accesso e permanenza al rispetto delle normative igienico-sanitarie e alla certificazione sanitaria in corso di validita', vieta l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore e fa comunque salvo l'accesso dei cani guida. L'articolo 4 prescrive a chi frequenta le spiagge libere di avere con se' una riserva d'acqua, un guinzaglio «da utilizzare ove prescritto» e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti; il comma 3 dispone che «ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario o del detentore». L'articolo 8 obbliga i Comuni a pubblicare sui propri siti istituzionali l'elenco delle aree libere e in concessione che accolgono cani e gatti. Del provvedimento comunale che l'articolo 1 impone entro il 30 marzo non abbiamo trovato traccia pubblicata per il Comune di Massafra.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoL'articolo 24 del regolamento comunale e' stato letto per intero e non pone limiti di taglia ne' di peso. Il cane deve essere identificato e regolarmente iscritto all'anagrafe canina, con tatuaggio o microchip, ed esente da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti; il collare con targhetta identificativa e' facoltativo ma suggerito. L'accesso e' consentito solo se il cane e' tenuto al guinzaglio, che non deve superare 1,50 metri, e il detentore deve avere con se' una museruola morbida da usare in caso di necessita' o su richiesta motivata di altri bagnanti o delle autorita' competenti. Per raggiungere la spiaggia libera e' consentito il passaggio sia sulla battigia sia attraverso gli stabilimenti balneari, sempre con guinzaglio corto e museruola al seguito. Il detentore deve curare che l'animale non raggiunga i vicini, sistemare una ciotola d'acqua sempre accessibile e garantire che il cane possa ripararsi all'ombra. Le deiezioni solide vanno rimosse immediatamente con paletta o raccoglitore e riposte negli appositi contenitori; quelle liquide vanno dilavate con abbondante acqua di mare. Il regolamento invita a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica ogni due ore. E' interdetto l'accesso ai cani femmina in calore e ai cani con sindrome aggressiva. Negli stabilimenti balneari l'accesso del cane e l'eventuale allontanamento in caso di disturbo agli altri bagnanti sono sottoposti alla valutazione del titolare o della vigilanza preposta. Il detentore risponde civilmente e penalmente dei danni provocati dall'animale. | |
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| PalagianoTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Palagiano pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia. Attenzione alle aree recintate per la nidificazione della tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia libera di Pino di Lenne: quando ci sono, sono interdette a tutti, e il cane vi va tenuto lontano a maggior ragione. | |
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| CastellanetaTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoLe condizioni della Bau Beach di Castellaneta non le conosciamo: l'ordinanza che la istituisce non e' piu' scaricabile e nessun altro documento comunale le riporta. Non sappiamo se il guinzaglio sia obbligatorio, se ci siano orari, se l'area sia gestita da un concessionario o se l'accesso sia gratuito. Restano applicabili, come su tutto il demanio marittimo pugliese, le prescrizioni della legge regionale n. 56 del 2018: chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa; e' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti; i cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti; ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Nessuna fonte pone un limite di peso o di taglia. Sull'intero litorale comunale, per la stagione balneare 2026, vige il divieto di fumo disposto con ordinanza sindacale: riguarda le persone, non gli animali. | |
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| GinosaTA · 1 scheda | | - L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta.
Il testo intero, e gli orariL'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoNessun atto del Comune di Ginosa pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese 56/2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Il proprietario o detentore deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Chi frequenta le spiagge libere deve avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti per le deiezioni. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune di Ginosa non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Il limite di peso non compare perche' nessuna fonte, comunale o regionale, ne pone uno. | |
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| Isole TremitiFG · 1 scheda | | - È l'unico atto recente del Comune delle Isole Tremiti che disciplini l'uso dell'arenile, ed è stato scaricato e letto per intero proprio per poterlo escludere sul testo e non sul titolo.
Il testo intero, e gli orariÈ l'unico atto recente del Comune delle Isole Tremiti che disciplini l'uso dell'arenile, ed è stato scaricato e letto per intero proprio per poterlo escludere sul testo e non sul titolo. Il «Regolamento d'uso e norme tecniche per l'installazione di strutture di servizio alla fruizione balneare da localizzare nelle aree di proprietà comunali», approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 17 maggio 2025 (sindaco Annalisa Lisci, segretario verbalizzante Domenico Carlucci, responsabile del procedimento arch. Gianluca Di Donato, immediatamente eseguibile, pubblicato dal 30 maggio al 14 giugno 2025), si apre dichiarando di disciplinare «le istanze di concessioni temporanee, delle aree di proprietà comunale, finalizzate all'installazione di strutture di servizio alla fruizione balneare ad attività turistico ricreative di supporto alla balneazione», richiamando il d.lgs. 267/2000, la D.G.R. 176/2015 di approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, la L.R. 10 aprile 2015 n. 17 sulla tutela e l'uso della costa e la L.R. 16 aprile 2015 n. 24 «Codice del Commercio», e motivando l'ammissibilità degli interventi con l'articolo 45 comma 3 lettera b3 delle NTA del PPTR per i «Territori costieri». Il sommario elenca dodici articoli: definizioni e disposizioni generali, domanda di occupazione e requisiti, individuazione degli spazi pubblici concedibili, canone, termini del procedimento, rilascio dell'atto di concessione, occupazioni abusive, obblighi del concessionario, rinnovo e proroga, modifica e revoca, decadenza, contenzioso, disposizioni finali. RICERCA SUL TESTO INTERO, sia del regolamento sia della delibera che lo approva: le parole «cani», «animali» e «affezione» NON COMPAIONO NEMMENO UNA VOLTA. Questo atto, dunque, non è l'individuazione richiesta dalla legge regionale e non contiene alcuna regola sugli animali. Va registrato anche un fatto tecnico utile a chi ripeterà questa ricerca: l'albo pretorio delle Isole Tremiti, a differenza di quelli di Vieste e Rodi Garganico, CONSENTE di scaricare gli allegati degli atti (l'indirizzo funziona nella forma isoletremiti.halleyweb.it/isoletremiti/de/attachment.php?serialDocumento=<id>, passando il Referer della pagina di dettaglio).
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Nessun limite di taglia o peso
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoAttenzione: questa politica è quella della LEGGE REGIONALE, non di un atto di questo Comune, perché un atto di questo Comune non risulta pubblicato. La legge regionale 56/2018 è stata letta per intero e non pone limiti di taglia, di peso o di numero degli animali, e parla di «animali da affezione» — l'articolo 6 nomina espressamente cani e gatti — non dei soli cani. Le prescrizioni che valgono comunque, ovunque l'accesso sia consentito: idonea certificazione sanitaria in corso di validità in capo al proprietario o detentore; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; identificazione tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; accesso sempre consentito ai cani-guida per i non vedenti; divieto di lasciare i cani incustoditi o liberi di vagare, con obbligo di farli sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore; divieto di accesso alle aree giochi per bambini delimitate e segnalate; obbligo di portare con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per dare ombra all'animale; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento di quelle liquide con abbondante acqua di mare. Il GUINZAGLIO non è imposto dalla legge in modo generale: l'articolo 4 parla di «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto», e chi lo prescrive è il Comune nell'atto di individuazione — che qui manca. Perciò questa scheda non dichiara il guinzaglio obbligatorio e non dichiara che non lo sia: non lo sappiamo. La balneazione dell'animale, dice l'articolo 4 comma 3, è consentita «ove non espressamente vietata», sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore. | |
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