Scheda della spiaggia
Spiagge libere di Chiatona e Pino di Lenne
Palagiano (TA) · Puglia
Litorale ionico del Comune di Palagiano (TA), Marina di Chiatona e spiaggia libera di Pino di Lenne

Che cosa dice l'ordinanza
L'ordinanza balneare regionale pugliese per il 2026, adottata con atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, e' stata scaricata in PDF (6 pagine, testo estraibile) e letta. L'articolo 1 comma 3 fissa la stagione balneare fra il 23 maggio e il 13 settembre 2026. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione e' disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilita' degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». L'articolo 6 comma 4 pone lo stesso obbligo di evidenza in capo ai concessionari e prescrive che «in caso di spiaggia «animal friendly», attrezzata secondo le previsioni della L.R. 56/2018, i concessionari dovranno esporre l'apposita cartellonistica prevista». Il modello di cartello informativo allegato all'ordinanza, che ogni stabilimento deve affiggere, contiene due voci dedicate: «Accesso consentito animali di affezione: SI/NO» e «Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO»; la mancata affissione «costituisce violazione alla presente Ordinanza». L'ordinanza regionale non individua percio' nessuna spiaggia: rimanda interamente al provvedimento comunale previsto dalla L.R. 56/2018.
legge regionale della Puglia 20 dicembre 2018 n. 56, articolo 1 comma 1 e articolo 1 comma 2: nessun atto del Comune di Palagiano individua le spiagge libere aperte o vietate agli animali da affezione. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Nessun limite di taglia o peso
- Ammessi: cani, gatti.
- Nessun atto del Comune di Palagiano pone condizioni: quelle che seguono sono le prescrizioni della legge regionale pugliese n. 56 del 2018, che l'ordinanza balneare regionale 2026 dichiara applicabili a tutto il demanio marittimo pugliese. Chi accompagna l'animale deve munirsi di certificazione sanitaria in corso di validita'; gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere; i cani devono essere identificabili con microchip o tatuaggio, pena sanzione amministrativa. E' vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; e' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti. I cani non vanno mai lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono restare nelle immediate vicinanze di chi li accompagna; e' vietato portarli nelle aree giochi per bambini delimitate e segnalate. Sulle spiagge libere occorre avere con se' una adeguata riserva d'acqua, un guinzaglio da utilizzare ove prescritto e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per l'animale, oltre a paletta e sacchetti. Ove non espressamente vietata, la balneazione degli animali e' consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilita' del proprietario. Il Comune non ha pubblicato l'atto che dovrebbe dire se e dove il guinzaglio sia obbligatorio: questa scheda non lo afferma percio' in nessun senso. Nessuna fonte, comunale o regionale, pone un limite di peso o di taglia. Attenzione alle aree recintate per la nidificazione della tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia libera di Pino di Lenne: quando ci sono, sono interdette a tutti, e il cane vi va tenuto lontano a maggior ragione.
Dove si trova
Litorale ionico del Comune di Palagiano (TA), Marina di Chiatona e spiaggia libera di Pino di Lenne
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Non sappiamo dove, sul litorale di Palagiano, il cane possa stare: nessun atto del Comune lo dice. La legge regionale pugliese n. 56 del 2018 obbliga ogni Comune costiero a individuare entro il 30 marzo di ogni anno le spiagge libere in cui l'accesso agli animali e' vietato, lasciando comunque aperto almeno un tratto di spiaggia libera e dichiarando se lì il guinzaglio sia obbligatorio; e all'articolo 8 obbliga a pubblicare sul sito l'elenco delle aree che accolgono cani e gatti. Nell'albo pretorio comunale, corrente e storico, la parola «arenile» non compare mai, «guinzaglio» nemmeno, e la legge regionale 56/2018 non e' mai citata in un oggetto di atto. Il silenzio e' notevole perche' il Comune, sulla propria spiaggia libera, sa scrivere ordinanze molto precise quando vuole: l'ordinanza sindacale n. 14 del 18 luglio 2025 tutela la nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta sulla spiaggia libera di Pino di Lenne indicandone perfino le coordinate geografiche. Per i cani non ha mai fatto nulla di simile. Il sito istituzionale, dal canto suo, non restituisce alcun risultato per «animali», «spiaggia», «balneare», «affezione» e «arenile». Non sappiamo quindi se in loco esistano cartelli, ne' quali tratti siano eventualmente interdetti. Va tenuto presente che sulla spiaggia di Pino di Lenne possono esistere, in stagione, aree recintate a tutela dei nidi di tartaruga: quelle sono interdette a chiunque, persone comprese, per il tempo indicato dall'ordinanza dell'anno. Restano applicabili le sole regole della legge regionale, valide su tutto il demanio marittimo pugliese. Sulle spiagge in concessione, l'ordinanza balneare regionale 2026 impone a ogni stabilimento di affiggere un cartello che dichiari se l'accesso agli animali d'affezione sia consentito: quel cartello e' l'unica informazione certa disponibile sul posto. La scheda non compare in mappa perche' nessuna fonte ufficiale pubblica le coordinate di un tratto aperto ai cani.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio
- Atto
- ordinanza balneare regionale 2026, atto dirigenziale n. 215 del 15 aprile 2026 della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Demanio Costiero e Portuale; art. 1 comma 3 (stagione balneare 23 maggio - 13 settembre 2026), art. 5 comma 4 (conduzione degli animali d'affezione sulle aree demaniali marittime), art. 6 comma 4 (obblighi dei concessionari) e allegato «cartello informativo» del 15 aprile 2026
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