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Tutte le spiagge di Carovigno

Scheda della spiaggia

Tratto di spiaggia libera per cani di Torre Santa Sabina

Carovigno (BR) · Puglia

Località Santa Sabina, Carovigno (BR)

Illustrazione di una spiaggia italiana con un cane al guinzaglio. Non è una fotografia di Tratto di spiaggia libera per cani di Torre Santa Sabina.
Illustrazione d'apertura, uguale per tutte le schede: non è una fotografia di questo luogo.
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o pesoAccesso libero

Che cosa dice l'ordinanza

⚠️ Sul litorale di Carovigno esiste un divieto che NON viene dal Comune e che gli è sovraordinato. Il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 che istituisce la riserva naturale marina di Torre Guaceto, all'articolo 4, nella sezione dedicata alle «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», elenca fra le cose vietate — accanto ad accendere fuochi e campeggiare — «introdurre cani». È un atto statale e prevale sulle regole comunali. Abbiamo letto il testo integrale e riscontrato il passaggio sulla scansione del decreto originale. Nel decreto NON compaiono eccezioni: «cani guida», «non vedenti» e «salvataggio» non ci sono. ⚠️ Tre cose che però non sappiamo, e non deduciamo. La prima: DOVE quel perimetro tocchi terra. L'articolo 2 rinvia a una cartografia allegata che non è pubblicata, e i quattro vertici che il decreto scrive delimitano l'area a mare; sul posto il confine lo segna la tabellazione della Capitaneria di porto di Brindisi. Per questo non nominiamo nessuna spiaggia come vietata. La seconda: se esistano deroghe. Lo stesso articolo 4 dice che «il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo» — e quel regolamento non risulta pubblicato. La terza: come questo divieto si componga con i tre tratti che il Comune ha aperto, che l'atto comunale non colloca rispetto alla riserva. Sul posto, il segno che vale è la tabellazione.

deliberazione della Giunta comunale di Carovigno n. 135 del 28 giugno 2024, punto 1 del deliberato, primo tratto. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.

Condizioni da rispettare

  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Nessun limite di taglia o peso
  • Ammessi: cani, gatti.
  • L'atto è stato letto per intero e non pone limiti di taglia né di peso. Autorizza l'accesso agli «animali da affezione», non ai soli cani, e la legge regionale che richiama disciplina l'accesso di cani e gatti; le prescrizioni di dettaglio sono scritte per i cani. Sull'obbligo di guinzaglio la delibera tace. Lo specchio acqueo antistante può essere usato per la balneazione degli animali, purché il conduttore sia in acqua con l'animale, sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità. Il proprietario o detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria in corso di validità; è vietato l'accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni; gli animali devono essere identificabili tramite microchip, tatuaggio o altro documento idoneo; è vietato l'accesso ai cani con sindrome aggressiva e ai cani femmina in calore; è sempre consentito l'accesso dei cani-guida per i non vedenti. I cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare e devono sostare nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore. Vanno portati con sé una adeguata riserva di acqua e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone per fare ombra all'animale.

Dove si trova

Località Santa Sabina, Carovigno (BR)

Apri le indicazioni stradali

Quello che non sappiamo

È il primo dei tre soli tratti di spiaggia libera che il Comune di Carovigno ha autorizzato all'accesso degli animali da affezione: la stessa delibera «vieta conseguentemente l'accesso agli animali da affezione su tutti gli altri tratti di costa del comune di Carovigno e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti». Il tratto è dichiarato «esteso per circa mt. 18 e di facile accesso al pubblico»: diciotto metri, cioè un fronte molto breve, di cui la delibera fissa il punto centrale con una coordinata e i confini soltanto in una planimetria allegata che noi non abbiamo letto. NON SAPPIAMO se il guinzaglio sia obbligatorio: la delibera, che per legge avrebbe dovuto dirlo, non lo dice e rinvia all'art. 4 della legge regionale, il quale prescrive di avere con sé «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto». Sappiamo però che i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. Non sono indicati orari né limiti di taglia o di peso. L'atto è del 2024 e non ne abbiamo trovato uno successivo: non si autolimita a una stagione, ma la legge regionale impone ai Comuni di rifare l'individuazione entro il 30 marzo di ogni anno, e non sappiamo se Carovigno l'abbia rifatta.

Chi l'ha controllato, e quando

Blocco di verifica

Controllato il
Fonte
Ministero dell'Ambiente e Ministero della Marina Mercantile
Atto
decreto interministeriale 4 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina «Torre Guaceto», articolo 4, sezione «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», secondo elenco («Nelle stesse zone è altresì vietato»), che comprende testualmente la voce «introdurre cani» del 4 dicembre 1991
Originale
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