Scheda della spiaggia
Spiagge libere del Comune di Diso
Diso (LE) · Puglia
Spiagge libere del Comune di Diso (LE), litorale della frazione di Marittima

Che cosa dice l'ordinanza
L'ordinanza balneare della Regione Puglia per il 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026, è stata letta per intero: sul punto degli animali non aggiunge una regola propria, rinvia alla legge. L'articolo 5 comma 4 dispone che «sulle aree demaniali marittime pugliesi la conduzione degli animali d'affezione è disciplinata dalla L.R. 17 dicembre 2018 n. 56» e che «i Comuni devono dare evidenza delle misure limitative adottate in ordine all'accessibilità degli animali d'affezione sulle spiagge libere ovvero della presenza di aree attrezzate per l'accoglienza, secondo le disposizioni della predetta Legge». È un obbligo di pubblicità che si somma a quello della legge: il Comune non deve solo decidere, deve far sapere che cosa ha deciso. L'articolo 6 comma 4 ripete lo stesso obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari, ai quali impone, in caso di spiaggia «animal friendly» attrezzata secondo le previsioni della legge regionale 56/2018, di esporre l'apposita cartellonistica. La stagione balneare 2026 in Puglia va dal 23 maggio al 13 settembre. Una notazione sulla data della legge: lo stesso documento regionale la cita in premessa come «Legge regionale 20 dicembre 2018, n. 56» e all'articolo 5 comma 4 come «L.R. 17 dicembre 2018 n. 56». È un solo atto, non due leggi.
legge regionale della Puglia n. 56 del dicembre 2018 «Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione», articolo 1 comma 1 (l'accesso è garantito dalla Regione) e comma 2 (il Comune deve individuare entro il 30 marzo di ogni anno le spiagge vietate lasciandone aperta almeno una), articoli 2 e 4 per le condizioni; ordinanza balneare regionale 2026, A.D. n. 215 del 15 aprile 2026, articolo 5 comma 4. ⚠️ Nessun atto del Comune: il tratto che per legge dovrebbe essere aperto non è stato individuato in un documento pubblicato.. Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
Condizioni da rispettare
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
- Limite di peso non verificato
- Ammessi: cani.
- ⚠️ Le condizioni qui elencate non vengono da un atto di questo Comune, che non ne ha pubblicato nessuno: vengono dalla legge regionale della Puglia n. 56 del 2018, che le pone direttamente e che quindi vale anche dove il Comune tace. La legge richiede: certificazione sanitaria in corso di validità al seguito dell'animale; divieto di accesso agli animali non in regola con le vaccinazioni previste; identificazione con microchip o tatuaggio, la cui mancanza è sanzionata; divieto di accesso ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore; accesso sempre consentito ai cani guida per non vedenti; obbligo di avere con sé acqua a sufficienza per l'animale e, in caso di stazionamento prolungato, un ombrellone che gli faccia ombra; obbligo di paletta e sacchetti, con rimozione tempestiva delle deiezioni solide e dilavamento con abbondante acqua di mare di quelle liquide; divieto di lasciare l'animale incustodito; guinzaglio da usare ove prescritto. La balneazione dell'animale è consentita nei tratti di mare ove non sia espressamente vietata. Sul guinzaglio non possiamo dire di più: la legge impone al Comune di dichiarare, per il tratto che apre, se l'obbligo ci sia o no, e questo Comune quella dichiarazione non l'ha pubblicata. La legge non pone limiti di taglia né di peso, e il campo del peso resta vuoto perché il silenzio di una fonte non è una dichiarazione di assenza di limiti.
Dove si trova
Spiagge libere del Comune di Diso (LE), litorale della frazione di Marittima
Apri le indicazioni stradaliQuello che non sappiamo
Questa scheda dice una cosa sola, e la dice con la sua fonte: in Puglia l'accesso dei cani alle spiagge è garantito dalla Regione, e questo Comune deve tenere aperto almeno un tratto di spiaggia libera — ma quale sia quel tratto, noi non lo sappiamo, perché il Comune non lo ha pubblicato. La legge regionale n. 56 del dicembre 2018 all'articolo 1 comma 1 dispone che la Regione garantisce l'accesso alle spiagge agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore, e al comma 2 obbliga ogni Comune a individuare entro il 30 marzo di ogni anno le spiagge libere in cui l'accesso è vietato, «prevedendo tuttavia per ciascun comune almeno un tratto di spiaggia libera nel quale ne sia consentito l'accesso e la permanenza, previa indicazione della sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo del guinzaglio». L'ordinanza balneare regionale 2026 (A.D. n. 215 del 15 aprile 2026), all'articolo 5 comma 4, rinvia alla legge e aggiunge che i Comuni «devono dare evidenza» delle misure limitative adottate e delle eventuali aree attrezzate. Il Comune di Diso, alla data della verifica, non ha pubblicato quell'atto — e va aggiunto che a Diso non c'è nemmeno l'archivio in cui cercarlo. L'albo pretorio on line del Comune, sulla piattaforma che il portale della trasparenza indica, si apre e mostra le colonne della tabella, ma la tabella non contiene alcuna pubblicazione; l'esportazione dei dati in formato aperto, chiesta per essere sicuri che non fosse un problema di visualizzazione, restituisce il solo rigo di intestazione e nessun atto. Il motore di ricerca del sito istituzionale funziona solo dentro il browser e non risponde a un'interrogazione diretta. ⚠️ Che cosa NON sappiamo, e non deduciamo: quale sia il tratto di spiaggia libera che per legge dovrebbe essere aperto agli animali in questo Comune. Non lo scegliamo noi, non lo stimiamo e non lo ricaviamo da guide turistiche o portali di settore: l'unico modo di saperlo è che il Comune pubblichi l'atto, oppure che sul posto ci sia la segnaletica. Non sappiamo nemmeno se sul tratto — qualunque sia — il guinzaglio sia obbligatorio, perché è proprio l'indicazione che la legge chiede al Comune di dare insieme all'individuazione. Restano invece valide, e le riportiamo, le condizioni che la legge regionale pone da sé e che non dipendono da un atto comunale. Per questo la scheda non ha coordinate e non compare in mappa: riguarda l'intero litorale comunale e non un punto. Se andate qui col cane, chiedete al Comando di Polizia Locale o all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune e cercate la segnaletica sulla spiaggia.
Chi l'ha controllato, e quando
Blocco di verifica
- Controllato il
- Da
- redazione
- Fonte
- Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio
- Atto
- ordinanza balneare regionale per l'anno 2026, approvata con determinazione del dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio n. 215 del 15 aprile 2026 (fascicolo 108_DIR_2026_00215), articolo 5 comma 4 e articolo 6 comma 4; stagione balneare dal 23 maggio al 13 settembre 2026 del 15 aprile 2026
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