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Basilicata

Due mari, una regola sola — e un limite che nessuno traduce in chili

La Basilicata è l'unica regione dell'archivio che si affaccia su due mari: sei comuni sull'Ionio metapontino e Maratea, da sola, sul Tirreno. Sono 7 in tutto, e li abbiamo letti tutti. La regola che li governa, però, è una: la scrive la Regione, e non distingue fra le due coste.

7 comuni su 7 e 7 schede. Non ne manca nessuno. L'ultima lettura è del 21 agosto 2026.

Il limite c'è, ma è scritto a parole

L'ordinanza balneare della Regione Basilicata — determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025, articolo 5 comma 1 lettera h) — ammette sull'arenile gli animali domestici «di media-piccola taglia», al guinzaglio oppure con la museruola: l'atto pone i due mezzi in alternativa, non li cumula. Quelle tre parole sono tutto il limite che esiste. In nessun punto del documento compare un peso in chilogrammi, e nessuno dei 7 Comuni ne ha aggiunto uno.

Diciamolo perché è la parte scomoda: questo portale ha un filtro sul peso del cane, e su questa costa quel filtro non può rispondere. Chi arriva con un cane da trenta chili non trova scritto da nessuna parte se rientri o no in «media-piccola taglia» — e noi non lo decidiamo al posto di chi controlla. L'alternativa sarebbe inventare una soglia, e una soglia inventata è peggio di un'incertezza dichiarata.

C'è anche una tensione dentro le carte, e va conosciuta: la legge regionale 46 del 2018 consente il libero accesso dei cani anche alle spiagge e non pone alcun limite di taglia. È una legge, e l'ordinanza balneare è un atto amministrativo che le sta sotto. Come si compongano in concreto, davanti a chi fa il controllo su un tratto preciso, non lo stabiliamo noi: riportiamo entrambe.

La regola che invece è netta, e che sorprende quasi tutti, riguarda l'acqua: nello specchio acqueo il divieto è totale e riguarda «qualsiasi tipo di animale», cani al guinzaglio o con la museruola compresi. Sull'arenile si sta, il bagno no. Fanno eccezione, e possono accedere alle aree di balneazione, i cani guida per non vedenti in servizio, i cani di salvataggio con brevetto C.I.T. o S.I.C.S. accompagnati da un assistente bagnanti brevettato, e i cani da guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le norme sanitarie.

Negli stabilimenti la strada è un'altra: il concessionario può destinare agli animali una parte dell'area, ma solo con l'autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione, con accesso indipendente e cartellonistica propria. Un solo Comune ha poi scritto di suo — Nova Siri, con l'ordinanza sindacale n. 31 del 1º luglio 2026, che nomina le spiagge e fissa il guinzaglio a un metro e mezzo. Sta nella sua scheda.

Che cosa cambia da un comune all'altro

Meno di quanto ci si aspetti da due mari diversi. Questi numeri escono dagli atti, non da un'impressione.

La tabella

Un comune per riga. Le celle si somigliano perché la fonte è la stessa determinazione regionale: la differenza, dove c'è, la fa l'atto comunale.

Un comune per riga, da nord a sud: dove si può stare, che cosa dice l'atto, a quali condizioni, e quale documento abbiamo letto.
ComuneDove si può stareChe cosa dice l'attoCondizioniL'atto, e quando l'abbiamo letto
BernaldaMT · 1 scheda
  • La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa.
    Il testo intero, e gli orari

    La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa. L'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2018 n. 46, intitolato «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», dispone al comma 1: «Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola». Il comma 2 obbliga a portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e a rimuoverle, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 3 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. I commi 4 e 5 riguardano gli spazi per cani dentro giardini, parchi e aree a verde di uso pubblico, dove gli animali possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'articolo è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non fissa stagioni e non fissa orari, e non nomina il demanio marittimo. La legge nomina le spiagge una sola volta, qui. Il testo consultato è quello coordinato pubblicato dalla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche successive — l'abrogazione di una lettera dell'articolo 6 da parte dell'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4 e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sentenza n. 277 del 20 dicembre 2019, tutte su articoli diversi dal 25. Non siamo riusciti ad aprire il testo sul sito del Consiglio regionale della Basilicata, che alla data della verifica risponde 404 sulle pagine di dettaglio delle leggi e richiede una ricerca in POST su un'altra applicazione: lo dichiariamo.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Solo cani di piccola e media taglia
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Il limite di taglia lo scrive l'ordinanza balneare regionale, che non lo traduce mai in chilogrammi: sull'arenile possono permanere gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, purché non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente. Nello specchio acqueo il divieto è invece totale e riguarda «qualsiasi tipo di animale», cani al guinzaglio o con la museruola compresi: il bagno non è ammesso. Fanno eccezione, e possono accedere alle aree destinate alla balneazione, i cani guida per i non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dalla S.I.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto di assistente bagnanti, e i cani impiegati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. Chi porta un animale in spiaggia deve avere con sé quanto serve per raccogliere e smaltire le deiezioni, che restano a suo carico. Nelle aree date in concessione il concessionario può destinare agli animali una parte dell'area, ma solo previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione: quell'area va segnalata con cartellonistica che ne indichi prescrizioni e regole d'uso, deve avere un accesso indipendente, e lì il cane va tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, in regola con le vaccinazioni previste. La legge regionale 46/2018, che consente il libero accesso dei cani anche alle spiagge, non pone invece alcun limite di taglia.

PisticciMT · 1 scheda
  • La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa.
    Il testo intero, e gli orari

    La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa. L'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2018 n. 46, intitolato «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», dispone al comma 1: «Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola». Il comma 2 obbliga a portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e a rimuoverle, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 3 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. I commi 4 e 5 riguardano gli spazi per cani dentro giardini, parchi e aree a verde di uso pubblico, dove gli animali possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'articolo è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non fissa stagioni e non fissa orari, e non nomina il demanio marittimo. La legge nomina le spiagge una sola volta, qui. Il testo consultato è quello coordinato pubblicato dalla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche successive — l'abrogazione di una lettera dell'articolo 6 da parte dell'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4 e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sentenza n. 277 del 20 dicembre 2019, tutte su articoli diversi dal 25. Non siamo riusciti ad aprire il testo sul sito del Consiglio regionale della Basilicata, che alla data della verifica risponde 404 sulle pagine di dettaglio delle leggi e richiede una ricerca in POST su un'altra applicazione: lo dichiariamo.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Solo cani di piccola e media taglia
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Il limite di taglia lo scrive l'ordinanza balneare regionale, che non lo traduce mai in chilogrammi: sull'arenile possono permanere gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, purché non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente. Nello specchio acqueo il divieto è invece totale e riguarda «qualsiasi tipo di animale», cani al guinzaglio o con la museruola compresi: il bagno non è ammesso. Fanno eccezione, e possono accedere alle aree destinate alla balneazione, i cani guida per i non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dalla S.I.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto di assistente bagnanti, e i cani impiegati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. Chi porta un animale in spiaggia deve avere con sé quanto serve per raccogliere e smaltire le deiezioni, che restano a suo carico. Nelle aree date in concessione il concessionario può destinare agli animali una parte dell'area, ma solo previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione: quell'area va segnalata con cartellonistica che ne indichi prescrizioni e regole d'uso, deve avere un accesso indipendente, e lì il cane va tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, in regola con le vaccinazioni previste. La legge regionale 46/2018, che consente il libero accesso dei cani anche alle spiagge, non pone invece alcun limite di taglia.

Scanzano JonicoMT · 1 scheda
  • La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa.
    Il testo intero, e gli orari

    La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa. L'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2018 n. 46, intitolato «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», dispone al comma 1: «Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola». Il comma 2 obbliga a portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e a rimuoverle, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 3 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. I commi 4 e 5 riguardano gli spazi per cani dentro giardini, parchi e aree a verde di uso pubblico, dove gli animali possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'articolo è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non fissa stagioni e non fissa orari, e non nomina il demanio marittimo. La legge nomina le spiagge una sola volta, qui. Il testo consultato è quello coordinato pubblicato dalla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche successive — l'abrogazione di una lettera dell'articolo 6 da parte dell'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4 e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sentenza n. 277 del 20 dicembre 2019, tutte su articoli diversi dal 25. Non siamo riusciti ad aprire il testo sul sito del Consiglio regionale della Basilicata, che alla data della verifica risponde 404 sulle pagine di dettaglio delle leggi e richiede una ricerca in POST su un'altra applicazione: lo dichiariamo.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Solo cani di piccola e media taglia
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Il limite di taglia lo scrive l'ordinanza balneare regionale, che non lo traduce mai in chilogrammi: sull'arenile possono permanere gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, purché non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente. Nello specchio acqueo il divieto è invece totale e riguarda «qualsiasi tipo di animale», cani al guinzaglio o con la museruola compresi: il bagno non è ammesso. Fanno eccezione, e possono accedere alle aree destinate alla balneazione, i cani guida per i non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dalla S.I.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto di assistente bagnanti, e i cani impiegati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. Chi porta un animale in spiaggia deve avere con sé quanto serve per raccogliere e smaltire le deiezioni, che restano a suo carico. Nelle aree date in concessione il concessionario può destinare agli animali una parte dell'area, ma solo previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione: quell'area va segnalata con cartellonistica che ne indichi prescrizioni e regole d'uso, deve avere un accesso indipendente, e lì il cane va tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, in regola con le vaccinazioni previste. La legge regionale 46/2018, che consente il libero accesso dei cani anche alle spiagge, non pone invece alcun limite di taglia.

PolicoroMT · 1 scheda
  • La pagina istituzionale dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, consultata il 21 agosto 2026, pubblica come ordinanza balneare corrente la sola «ORDINANZA BALNEARE 2025», approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025, accanto alle Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime (d.d. n. 302/2023, modificata dalla d.d. n. 920/2024), al registro delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024, alle istanze di concessione e al Piano Lidi con la sua variante.
    Il testo intero, e gli orari

    La pagina istituzionale dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, consultata il 21 agosto 2026, pubblica come ordinanza balneare corrente la sola «ORDINANZA BALNEARE 2025», approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025, accanto alle Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime (d.d. n. 302/2023, modificata dalla d.d. n. 920/2024), al registro delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024, alle istanze di concessione e al Piano Lidi con la sua variante. Nessuna ordinanza balneare 2026 risulta pubblicata: la stagione 2026 è quindi regolata dall'atto del novembre 2025, coerentemente con la sua clausola di validità «fino a nuovo provvedimento».

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Solo cani di piccola e media taglia
  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso

Un limite di taglia esiste ed è scritto a parole, non in chilogrammi: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia», e non fissa alcun peso. Il cane deve essere munito di museruola o al guinzaglio — l'ordinanza pone i due mezzi in alternativa, non li cumula — e non deve arrecare disagio a terzi né nocumento all'ambiente. In acqua non può entrare: il divieto dello specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale, anche con museruola o guinzaglio. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono avere con sé quanto serve alla rimozione delle deiezioni e al loro porto a discarica, che restano a loro cura. Nelle aree in concessione dove il gestore abbia ottenuto dall'Ufficio Demanio Marittimo l'autorizzazione a destinare spazi agli animali, questi devono essere in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, non arrecare disturbo, pericolo o disagio agli altri utenti ed essere sempre tenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato; il proprietario resta responsabile della custodia a tutti gli effetti di legge.

RotondellaMT · 1 scheda
  • In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
    Il testo intero, e gli orari

    In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo. L'atto, letto per intero, dichiara nelle premesse che «i comuni interessati sono: Bernalda, Pisticci, Scanzano J.co, Policoro, Rotondella e Nova Siri sul litorale jonico e Maratea sul litorale tirrenico». All'articolo 5, «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», comma 1 lettera h), stabilisce che sulle spiagge del litorale jonico e tirrenico e nelle zone destinate alla balneazione è vietato «nello specchio acqueo, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ivi compresi i cani muniti di museruola o al guinzaglio», e aggiunge che «animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile, purchè non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente». Possono accedere anche nelle aree destinate alla balneazione i cani guida per non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dall'I.L.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto «Assistente bagnanti» e i cani utilizzati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. I proprietari e i custodi devono essere in possesso di quanto necessario per l'eliminazione e il porto a discarica delle deiezioni. L'articolo 10, commi 10-12, consente ai concessionari autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo di destinare parte delle aree in concessione alle persone con animali d'affezione, con cartellonistica e accesso indipendente, guinzaglio sotto l'ombrellone e vaccinazioni in regola. La stagione balneare è compresa di norma fra il 1° aprile e il 31 ottobre. L'articolo 12 comma 5 dispone che l'ordinanza «ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione e fino a nuovo provvedimento», e i commi 3 e 6 che sostituisce a tutti gli effetti l'ordinanza balneare regionale n. 3 del 28 marzo 2022 e integra le ordinanze delle Capitanerie, con prevalenza della disposizione più restrittiva in caso di contrasto. L'atto non fissa fasce orarie per i cani, non individua spiagge per nome e non traduce in chilogrammi l'espressione «media-piccola taglia».

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Solo cani di piccola e media taglia
  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso

Il limite di taglia esiste ma è scritto a parole, non in chilogrammi: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia». Il cane deve essere munito di museruola o al guinzaglio — l'ordinanza pone i due mezzi in alternativa — e non deve arrecare disagio a terzi né nocumento all'ambiente. In acqua non può entrare: il divieto sullo specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono avere con sé quanto serve alla rimozione delle deiezioni e al loro porto a discarica, che restano a loro cura. Nelle aree in concessione autorizzate ad accogliere animali valgono le prescrizioni dell'articolo 10 dell'ordinanza regionale: vaccinazioni in regola, nessun disturbo agli altri utenti, guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato e responsabilità della custodia in capo al proprietario.

Nova SiriMT · 1 scheda
  • In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
    Il testo intero, e gli orari

    In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo. L'atto, letto per intero, si applica per espressa indicazione ai comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri sul litorale jonico e a Maratea sul litorale tirrenico. All'articolo 5, «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», comma 1 lettera h), stabilisce che sulle spiagge del litorale jonico e tirrenico e nelle zone destinate alla balneazione è vietato «nello specchio acqueo, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ivi compresi i cani muniti di museruola o al guinzaglio», e aggiunge che «animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile, purchè non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente». Possono accedere anche nelle aree destinate alla balneazione i cani guida per non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dall'I.L.C.S. se accompagnati da un conduttore munito di brevetto «Assistente bagnanti» e i cani utilizzati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono essere in possesso di quanto necessario per l'eliminazione e il porto a discarica delle deiezioni, che restano a loro cura. L'articolo 10, sulle strutture balneari, ai commi 10, 11 e 12 consente ai concessionari che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo di destinare parte delle aree in concessione alle persone con animali d'affezione, con obbligo di cartellonistica che indichi prescrizioni e regole d'uso e di accesso indipendente; gli animali devono essere in regola con le vaccinazioni, non arrecare disturbo, pericolo o disagio agli altri utenti ed essere sempre tenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato. La stagione balneare è compresa di norma fra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno. L'articolo 12 comma 5 dispone che l'ordinanza «ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione e fino a nuovo provvedimento»: non è un atto annuale, ed è ancora questo il testo vigente. I commi 3 e 6 dichiarano che sostituisce a tutti gli effetti l'ordinanza balneare regionale n. 3 del 28 marzo 2022 e integra le ordinanze delle Capitanerie di Porto, precisando che in caso di contrasto prevale la disposizione più restrittiva. L'atto non fissa fasce orarie per i cani, non individua spiagge per nome e non traduce in chilogrammi l'espressione «media-piccola taglia».

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Solo cani di piccola e media taglia
  • Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per esteso

Il limite di taglia esiste ma è scritto a parole: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia», senza indicare alcun peso. Guinzaglio obbligatorio non più lungo di 1,50 metri per l'ordinanza sindacale n. 31/2026, che nomina espressamente le spiagge; la stessa ordinanza impone la museruola, rigida o morbida, per i cani di razze considerate a rischio elevato o con precedenti di aggressività, su richiesta delle autorità competenti e in presenza di assembramenti o situazioni di potenziale pericolo. Ogni cane deve essere identificato con microchip e iscritto all'Anagrafe Canina Regionale. Il conduttore deve avere sempre con sé i sacchetti per la raccolta delle deiezioni e rimuoverle subito; l'ordinanza regionale aggiunge l'obbligo di portarle a discarica. Sono esenti dall'obbligo di guinzaglio e museruola i non vedenti con cane guida, i conduttori di cani da pastore e da caccia quando in funzione e i cani delle forze di polizia e di soccorso in servizio. In acqua il cane non può entrare: il divieto sullo specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale.

MarateaPZ · 1 scheda
  • In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
    Il testo intero, e gli orari

    In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo. L'atto, letto per intero, dichiara nelle premesse che «i comuni interessati sono: Bernalda, Pisticci, Scanzano J.co, Policoro, Rotondella e Nova Siri sul litorale jonico e Maratea sul litorale tirrenico»: è da qui che sappiamo, per fonte ufficiale e non per deduzione, che Maratea è l'unico comune lucano affacciato sul Tirreno. All'articolo 5, «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», comma 1 lettera h), stabilisce che sulle spiagge del litorale jonico e tirrenico e nelle zone destinate alla balneazione è vietato «nello specchio acqueo, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ivi compresi i cani muniti di museruola o al guinzaglio», e aggiunge che «animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile, purchè non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente». Possono accedere anche nelle aree destinate alla balneazione i cani guida per non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dall'I.L.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto «Assistente bagnanti» e i cani utilizzati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono essere in possesso di quanto necessario per l'eliminazione e il porto a discarica delle deiezioni, che restano a loro cura. L'articolo 10, commi 10-12, consente ai concessionari che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo di destinare parte delle aree in concessione alle persone con animali d'affezione, con obbligo di cartellonistica e di accesso indipendente, guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, vaccinazioni in regola e responsabilità della custodia in capo al proprietario. La stagione balneare è compresa di norma fra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno. L'articolo 12 comma 5 dispone che l'ordinanza «ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione e fino a nuovo provvedimento»: non è un atto annuale ed è ancora questo il testo vigente; i commi 3 e 6 dichiarano che sostituisce a tutti gli effetti l'ordinanza balneare regionale n. 3 del 28 marzo 2022 e integra le ordinanze delle Capitanerie di Porto, precisando che in caso di contrasto prevale la disposizione più restrittiva — clausola da tenere presente, perché significa che un'eventuale ordinanza comunale o marittima più severa vincerebbe su questa. L'atto non fissa fasce orarie per i cani, non individua spiagge per nome e non traduce in chilogrammi l'espressione «media-piccola taglia». Fra i numeri utili in calce compare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea.

  • Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
  • Solo cani di piccola e media taglia
  • Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per esteso

Il limite di taglia esiste ma è scritto a parole, non in chilogrammi: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia». Il cane deve essere munito di museruola o al guinzaglio — l'ordinanza pone i due mezzi in alternativa — e non deve arrecare disagio a terzi né nocumento all'ambiente. In acqua non può entrare: il divieto sullo specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale. I proprietari e i custodi devono avere con sé quanto serve alla rimozione delle deiezioni e al loro porto a discarica, che restano a loro cura. Fuori dalla spiaggia, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito del territorio comunale, il regolamento comunale per la pulizia urbana e il decoro ambientale impone il guinzaglio e, per gli animali di grossa taglia o da guardia, anche la museruola, e obbliga a impedire che l'animale sporchi strade, portici, marciapiedi, accessi alle abitazioni e spazi pubblici, con rimozione immediata.

I comuni sono in ordine di costa, da Bernalda a Maratea. Su schermo stretto la tabella scorre di lato: il nome del comune resta fermo.

Perché qui non manca nessuno

Sulle altre coste questa sezione elenca i comuni di cui non siamo riusciti a trovare l'atto. In Basilicata è vuota: i comuni con un arenile sono 7, e sopra tutti vale la stessa determinazione regionale. Trovata quella, la costa è letta — su entrambi i mari.