| BernaldaMT · 1 scheda | | - La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa. L'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2018 n. 46, intitolato «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», dispone al comma 1: «Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola». Il comma 2 obbliga a portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e a rimuoverle, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 3 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. I commi 4 e 5 riguardano gli spazi per cani dentro giardini, parchi e aree a verde di uso pubblico, dove gli animali possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'articolo è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non fissa stagioni e non fissa orari, e non nomina il demanio marittimo. La legge nomina le spiagge una sola volta, qui. Il testo consultato è quello coordinato pubblicato dalla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche successive — l'abrogazione di una lettera dell'articolo 6 da parte dell'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4 e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sentenza n. 277 del 20 dicembre 2019, tutte su articoli diversi dal 25. Non siamo riusciti ad aprire il testo sul sito del Consiglio regionale della Basilicata, che alla data della verifica risponde 404 sulle pagine di dettaglio delle leggi e richiede una ricerca in POST su un'altra applicazione: lo dichiariamo.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Solo cani di piccola e media taglia
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl limite di taglia lo scrive l'ordinanza balneare regionale, che non lo traduce mai in chilogrammi: sull'arenile possono permanere gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, purché non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente. Nello specchio acqueo il divieto è invece totale e riguarda «qualsiasi tipo di animale», cani al guinzaglio o con la museruola compresi: il bagno non è ammesso. Fanno eccezione, e possono accedere alle aree destinate alla balneazione, i cani guida per i non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dalla S.I.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto di assistente bagnanti, e i cani impiegati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. Chi porta un animale in spiaggia deve avere con sé quanto serve per raccogliere e smaltire le deiezioni, che restano a suo carico. Nelle aree date in concessione il concessionario può destinare agli animali una parte dell'area, ma solo previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione: quell'area va segnalata con cartellonistica che ne indichi prescrizioni e regole d'uso, deve avere un accesso indipendente, e lì il cane va tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, in regola con le vaccinazioni previste. La legge regionale 46/2018, che consente il libero accesso dei cani anche alle spiagge, non pone invece alcun limite di taglia. | - Regione Basilicatalegge regionale 30 novembre 2018, n. 46, «Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione», articolo 25 «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», commi 1, 2, 3, 4 e 5. Testo coordinato consultato sulla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 20 dicembre 2019 e all'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4Documento del 30 novembre 2018. Letto da noi il 21 agosto 2026.
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| PisticciMT · 1 scheda | | - La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa. L'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2018 n. 46, intitolato «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», dispone al comma 1: «Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola». Il comma 2 obbliga a portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e a rimuoverle, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 3 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. I commi 4 e 5 riguardano gli spazi per cani dentro giardini, parchi e aree a verde di uso pubblico, dove gli animali possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'articolo è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non fissa stagioni e non fissa orari, e non nomina il demanio marittimo. La legge nomina le spiagge una sola volta, qui. Il testo consultato è quello coordinato pubblicato dalla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche successive — l'abrogazione di una lettera dell'articolo 6 da parte dell'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4 e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sentenza n. 277 del 20 dicembre 2019, tutte su articoli diversi dal 25. Non siamo riusciti ad aprire il testo sul sito del Consiglio regionale della Basilicata, che alla data della verifica risponde 404 sulle pagine di dettaglio delle leggi e richiede una ricerca in POST su un'altra applicazione: lo dichiariamo.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Solo cani di piccola e media taglia
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl limite di taglia lo scrive l'ordinanza balneare regionale, che non lo traduce mai in chilogrammi: sull'arenile possono permanere gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, purché non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente. Nello specchio acqueo il divieto è invece totale e riguarda «qualsiasi tipo di animale», cani al guinzaglio o con la museruola compresi: il bagno non è ammesso. Fanno eccezione, e possono accedere alle aree destinate alla balneazione, i cani guida per i non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dalla S.I.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto di assistente bagnanti, e i cani impiegati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. Chi porta un animale in spiaggia deve avere con sé quanto serve per raccogliere e smaltire le deiezioni, che restano a suo carico. Nelle aree date in concessione il concessionario può destinare agli animali una parte dell'area, ma solo previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione: quell'area va segnalata con cartellonistica che ne indichi prescrizioni e regole d'uso, deve avere un accesso indipendente, e lì il cane va tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, in regola con le vaccinazioni previste. La legge regionale 46/2018, che consente il libero accesso dei cani anche alle spiagge, non pone invece alcun limite di taglia. | - Regione Basilicatalegge regionale 30 novembre 2018, n. 46, «Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione», articolo 25 «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», commi 1, 2, 3, 4 e 5. Testo coordinato consultato sulla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 20 dicembre 2019 e all'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4Documento del 30 novembre 2018. Letto da noi il 21 agosto 2026.
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| Scanzano JonicoMT · 1 scheda | | - La legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa.
Il testo intero, e gli orariLa legge regionale della Basilicata sugli animali d'affezione va nel verso opposto all'ordinanza balneare, e per questo va letta accanto a essa. L'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2018 n. 46, intitolato «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», dispone al comma 1: «Agli animali d'affezione, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito il libero accesso a tutti i luoghi pubblici e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, con l'obbligo di usare il guinzaglio e di essere munito della museruola». Il comma 2 obbliga a portare con sé gli strumenti per la rimozione immediata delle deiezioni e a rimuoverle, esentando i non vedenti accompagnati da cani guida e le persone diversamente abili impossibilitate a farlo. Il comma 3 vieta l'accesso alle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. I commi 4 e 5 riguardano gli spazi per cani dentro giardini, parchi e aree a verde di uso pubblico, dove gli animali possono muoversi liberamente senza guinzaglio e museruola. L'articolo è stato letto per intero: non pone limiti di taglia né di peso, non fissa stagioni e non fissa orari, e non nomina il demanio marittimo. La legge nomina le spiagge una sola volta, qui. Il testo consultato è quello coordinato pubblicato dalla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche successive — l'abrogazione di una lettera dell'articolo 6 da parte dell'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4 e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale della sentenza n. 277 del 20 dicembre 2019, tutte su articoli diversi dal 25. Non siamo riusciti ad aprire il testo sul sito del Consiglio regionale della Basilicata, che alla data della verifica risponde 404 sulle pagine di dettaglio delle leggi e richiede una ricerca in POST su un'altra applicazione: lo dichiariamo.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Solo cani di piccola e media taglia
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl limite di taglia lo scrive l'ordinanza balneare regionale, che non lo traduce mai in chilogrammi: sull'arenile possono permanere gli animali domestici «di media-piccola taglia», muniti di museruola o al guinzaglio, purché non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente. Nello specchio acqueo il divieto è invece totale e riguarda «qualsiasi tipo di animale», cani al guinzaglio o con la museruola compresi: il bagno non è ammesso. Fanno eccezione, e possono accedere alle aree destinate alla balneazione, i cani guida per i non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dalla S.I.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto di assistente bagnanti, e i cani impiegati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. Chi porta un animale in spiaggia deve avere con sé quanto serve per raccogliere e smaltire le deiezioni, che restano a suo carico. Nelle aree date in concessione il concessionario può destinare agli animali una parte dell'area, ma solo previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione: quell'area va segnalata con cartellonistica che ne indichi prescrizioni e regole d'uso, deve avere un accesso indipendente, e lì il cane va tenuto sempre al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, in regola con le vaccinazioni previste. La legge regionale 46/2018, che consente il libero accesso dei cani anche alle spiagge, non pone invece alcun limite di taglia. | - Regione Basilicatalegge regionale 30 novembre 2018, n. 46, «Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione», articolo 25 «Libero accesso ai giardini, parchi, spiagge, luoghi pubblici ed aree riservate agli animali d'affezione», commi 1, 2, 3, 4 e 5. Testo coordinato consultato sulla raccolta di codici regionali di Edizioni Europee, che riporta le modifiche fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 20 dicembre 2019 e all'articolo 21 della l.r. 13 marzo 2019 n. 4Documento del 30 novembre 2018. Letto da noi il 21 agosto 2026.
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| PolicoroMT · 1 scheda | | - La pagina istituzionale dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, consultata il 21 agosto 2026, pubblica come ordinanza balneare corrente la sola «ORDINANZA BALNEARE 2025», approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025, accanto alle Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime (d.d. n. 302/2023, modificata dalla d.d. n. 920/2024), al registro delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024, alle istanze di concessione e al Piano Lidi con la sua variante.
Il testo intero, e gli orariLa pagina istituzionale dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, consultata il 21 agosto 2026, pubblica come ordinanza balneare corrente la sola «ORDINANZA BALNEARE 2025», approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025, accanto alle Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime (d.d. n. 302/2023, modificata dalla d.d. n. 920/2024), al registro delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024, alle istanze di concessione e al Piano Lidi con la sua variante. Nessuna ordinanza balneare 2026 risulta pubblicata: la stagione 2026 è quindi regolata dall'atto del novembre 2025, coerentemente con la sua clausola di validità «fino a nuovo provvedimento».
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Solo cani di piccola e media taglia
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoUn limite di taglia esiste ed è scritto a parole, non in chilogrammi: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia», e non fissa alcun peso. Il cane deve essere munito di museruola o al guinzaglio — l'ordinanza pone i due mezzi in alternativa, non li cumula — e non deve arrecare disagio a terzi né nocumento all'ambiente. In acqua non può entrare: il divieto dello specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale, anche con museruola o guinzaglio. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono avere con sé quanto serve alla rimozione delle deiezioni e al loro porto a discarica, che restano a loro cura. Nelle aree in concessione dove il gestore abbia ottenuto dall'Ufficio Demanio Marittimo l'autorizzazione a destinare spazi agli animali, questi devono essere in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, non arrecare disturbo, pericolo o disagio agli altri utenti ed essere sempre tenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato; il proprietario resta responsabile della custodia a tutti gli effetti di legge. | |
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| RotondellaMT · 1 scheda | | - In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
Il testo intero, e gli orariIn Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo. L'atto, letto per intero, dichiara nelle premesse che «i comuni interessati sono: Bernalda, Pisticci, Scanzano J.co, Policoro, Rotondella e Nova Siri sul litorale jonico e Maratea sul litorale tirrenico». All'articolo 5, «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», comma 1 lettera h), stabilisce che sulle spiagge del litorale jonico e tirrenico e nelle zone destinate alla balneazione è vietato «nello specchio acqueo, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ivi compresi i cani muniti di museruola o al guinzaglio», e aggiunge che «animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile, purchè non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente». Possono accedere anche nelle aree destinate alla balneazione i cani guida per non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dall'I.L.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto «Assistente bagnanti» e i cani utilizzati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. I proprietari e i custodi devono essere in possesso di quanto necessario per l'eliminazione e il porto a discarica delle deiezioni. L'articolo 10, commi 10-12, consente ai concessionari autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo di destinare parte delle aree in concessione alle persone con animali d'affezione, con cartellonistica e accesso indipendente, guinzaglio sotto l'ombrellone e vaccinazioni in regola. La stagione balneare è compresa di norma fra il 1° aprile e il 31 ottobre. L'articolo 12 comma 5 dispone che l'ordinanza «ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione e fino a nuovo provvedimento», e i commi 3 e 6 che sostituisce a tutti gli effetti l'ordinanza balneare regionale n. 3 del 28 marzo 2022 e integra le ordinanze delle Capitanerie, con prevalenza della disposizione più restrittiva in caso di contrasto. L'atto non fissa fasce orarie per i cani, non individua spiagge per nome e non traduce in chilogrammi l'espressione «media-piccola taglia».
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Solo cani di piccola e media taglia
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoIl limite di taglia esiste ma è scritto a parole, non in chilogrammi: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia». Il cane deve essere munito di museruola o al guinzaglio — l'ordinanza pone i due mezzi in alternativa — e non deve arrecare disagio a terzi né nocumento all'ambiente. In acqua non può entrare: il divieto sullo specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono avere con sé quanto serve alla rimozione delle deiezioni e al loro porto a discarica, che restano a loro cura. Nelle aree in concessione autorizzate ad accogliere animali valgono le prescrizioni dell'articolo 10 dell'ordinanza regionale: vaccinazioni in regola, nessun disturbo agli altri utenti, guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato e responsabilità della custodia in capo al proprietario. | |
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| Nova SiriMT · 1 scheda | | - In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
Il testo intero, e gli orariIn Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo. L'atto, letto per intero, si applica per espressa indicazione ai comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri sul litorale jonico e a Maratea sul litorale tirrenico. All'articolo 5, «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», comma 1 lettera h), stabilisce che sulle spiagge del litorale jonico e tirrenico e nelle zone destinate alla balneazione è vietato «nello specchio acqueo, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ivi compresi i cani muniti di museruola o al guinzaglio», e aggiunge che «animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile, purchè non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente». Possono accedere anche nelle aree destinate alla balneazione i cani guida per non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dall'I.L.C.S. se accompagnati da un conduttore munito di brevetto «Assistente bagnanti» e i cani utilizzati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono essere in possesso di quanto necessario per l'eliminazione e il porto a discarica delle deiezioni, che restano a loro cura. L'articolo 10, sulle strutture balneari, ai commi 10, 11 e 12 consente ai concessionari che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo di destinare parte delle aree in concessione alle persone con animali d'affezione, con obbligo di cartellonistica che indichi prescrizioni e regole d'uso e di accesso indipendente; gli animali devono essere in regola con le vaccinazioni, non arrecare disturbo, pericolo o disagio agli altri utenti ed essere sempre tenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato. La stagione balneare è compresa di norma fra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno. L'articolo 12 comma 5 dispone che l'ordinanza «ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione e fino a nuovo provvedimento»: non è un atto annuale, ed è ancora questo il testo vigente. I commi 3 e 6 dichiarano che sostituisce a tutti gli effetti l'ordinanza balneare regionale n. 3 del 28 marzo 2022 e integra le ordinanze delle Capitanerie di Porto, precisando che in caso di contrasto prevale la disposizione più restrittiva. L'atto non fissa fasce orarie per i cani, non individua spiagge per nome e non traduce in chilogrammi l'espressione «media-piccola taglia».
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Solo cani di piccola e media taglia
- Guinzaglio obbligatorio
Le condizioni per estesoIl limite di taglia esiste ma è scritto a parole: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia», senza indicare alcun peso. Guinzaglio obbligatorio non più lungo di 1,50 metri per l'ordinanza sindacale n. 31/2026, che nomina espressamente le spiagge; la stessa ordinanza impone la museruola, rigida o morbida, per i cani di razze considerate a rischio elevato o con precedenti di aggressività, su richiesta delle autorità competenti e in presenza di assembramenti o situazioni di potenziale pericolo. Ogni cane deve essere identificato con microchip e iscritto all'Anagrafe Canina Regionale. Il conduttore deve avere sempre con sé i sacchetti per la raccolta delle deiezioni e rimuoverle subito; l'ordinanza regionale aggiunge l'obbligo di portarle a discarica. Sono esenti dall'obbligo di guinzaglio e museruola i non vedenti con cane guida, i conduttori di cani da pastore e da caccia quando in funzione e i cani delle forze di polizia e di soccorso in servizio. In acqua il cane non può entrare: il divieto sullo specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale. | |
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| MarateaPZ · 1 scheda | | - In Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo.
Il testo intero, e gli orariIn Basilicata la regola sull'accesso dei cani alla spiaggia è scritta dalla Regione e non dal Comune, ed è contenuta nell'ordinanza balneare regionale approvata con determinazione dirigenziale n. 576 del 5 novembre 2025 dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo. L'atto, letto per intero, dichiara nelle premesse che «i comuni interessati sono: Bernalda, Pisticci, Scanzano J.co, Policoro, Rotondella e Nova Siri sul litorale jonico e Maratea sul litorale tirrenico»: è da qui che sappiamo, per fonte ufficiale e non per deduzione, che Maratea è l'unico comune lucano affacciato sul Tirreno. All'articolo 5, «Prescrizioni sull'uso delle spiagge», comma 1 lettera h), stabilisce che sulle spiagge del litorale jonico e tirrenico e nelle zone destinate alla balneazione è vietato «nello specchio acqueo, condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ivi compresi i cani muniti di museruola o al guinzaglio», e aggiunge che «animali domestici di media-piccola taglia, muniti di museruola o al guinzaglio, possono permanere sull'arenile, purchè non arrechino disagio a terzi e nocumento all'ambiente». Possono accedere anche nelle aree destinate alla balneazione i cani guida per non vedenti nell'esercizio della funzione, i cani di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. e dall'I.L.C.S. se accompagnati da un conduttore con brevetto «Assistente bagnanti» e i cani utilizzati per la guardiania delle strutture balneari, censiti e in regola con le normative sanitarie. I proprietari e i custodi degli animali che accedono alle spiagge devono essere in possesso di quanto necessario per l'eliminazione e il porto a discarica delle deiezioni, che restano a loro cura. L'articolo 10, commi 10-12, consente ai concessionari che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ufficio Demanio Marittimo di destinare parte delle aree in concessione alle persone con animali d'affezione, con obbligo di cartellonistica e di accesso indipendente, guinzaglio sotto l'ombrellone assegnato, vaccinazioni in regola e responsabilità della custodia in capo al proprietario. La stagione balneare è compresa di norma fra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno. L'articolo 12 comma 5 dispone che l'ordinanza «ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione e fino a nuovo provvedimento»: non è un atto annuale ed è ancora questo il testo vigente; i commi 3 e 6 dichiarano che sostituisce a tutti gli effetti l'ordinanza balneare regionale n. 3 del 28 marzo 2022 e integra le ordinanze delle Capitanerie di Porto, precisando che in caso di contrasto prevale la disposizione più restrittiva — clausola da tenere presente, perché significa che un'eventuale ordinanza comunale o marittima più severa vincerebbe su questa. L'atto non fissa fasce orarie per i cani, non individua spiagge per nome e non traduce in chilogrammi l'espressione «media-piccola taglia». Fra i numeri utili in calce compare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea.
- Il periodo di validità non è dichiarato dalla fonte che abbiamo letto.
| - Solo cani di piccola e media taglia
- Obbligo di guinzaglio non dichiarato
Le condizioni per estesoIl limite di taglia esiste ma è scritto a parole, non in chilogrammi: sull'arenile l'ordinanza balneare regionale ammette gli animali domestici «di media-piccola taglia». Il cane deve essere munito di museruola o al guinzaglio — l'ordinanza pone i due mezzi in alternativa — e non deve arrecare disagio a terzi né nocumento all'ambiente. In acqua non può entrare: il divieto sullo specchio acqueo è espresso e riguarda qualsiasi animale. I proprietari e i custodi devono avere con sé quanto serve alla rimozione delle deiezioni e al loro porto a discarica, che restano a loro cura. Fuori dalla spiaggia, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito del territorio comunale, il regolamento comunale per la pulizia urbana e il decoro ambientale impone il guinzaglio e, per gli animali di grossa taglia o da guardia, anche la museruola, e obbliga a impedire che l'animale sporchi strade, portici, marciapiedi, accessi alle abitazioni e spazi pubblici, con rimozione immediata. | |
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