Puglia (BR)
Spiagge per cani a Carovigno
3 schede in archivio: 3 dove il cane entra.
Che cosa dice l'ordinanza di questo Comune, a quali condizioni si può stare e da quando non lo verifichiamo. Prima ancora di aprire la scheda.
Che cosa dice l'ordinanza a Carovigno
Quello che leggi in questa pagina viene da 2 documenti diversi, che valgono su tratti diversi del litorale.
Ministero dell'Ambiente e Ministero della Marina Mercantile
decreto interministeriale 4 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina «Torre Guaceto», articolo 4, sezione «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», secondo elenco («Nelle stesse zone è altresì vietato»), che comprende testualmente la voce «introdurre cani»
Abbiamo letto il regolamento comunale.
- Data del regolamento
- 4 dicembre 1991
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri il regolamentoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Ministero dell'Ambiente e Ministero della Marina Mercantile, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Tratto di spiaggia libera per cani di Pantanagianni, Tratto di spiaggia libera per cani di Specchiolla, Tratto di spiaggia libera per cani di Torre Santa Sabina.
Nelle schede lo citiamo così: «deliberazione della Giunta comunale di Carovigno n. 135 del 28 giugno 2024, punto 1 del deliberato, secondo tratto»; «deliberazione della Giunta comunale di Carovigno n. 135 del 28 giugno 2024, punto 1 del deliberato, terzo tratto»; «deliberazione della Giunta comunale di Carovigno n. 135 del 28 giugno 2024, punto 1 del deliberato, primo tratto».
Comune di Carovigno
deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 28 giugno 2024, «Individuazione area demaniale marittima libera per l'accesso agli animali da affezione accompagnati dal proprietario o altro detentore - ai sensi della legge regionale n. 56/2018», punti 1, 2, 3/4 e 5 del deliberato
Abbiamo letto l’atto.
- Data dell’atto
- 28 giugno 2024
- Quando l'abbiamo letto
- 24 agosto 2026
Apri l’attoSi apre su un sito che non è nostro: il documento lo pubblica Comune di Carovigno, che può spostarlo o sostituirlo senza avvisarci.
Vale per 3 spiagge di questa pagina: Tratto di spiaggia libera per cani di Pantanagianni, Tratto di spiaggia libera per cani di Specchiolla, Tratto di spiaggia libera per cani di Torre Santa Sabina.
Nelle schede lo citiamo così: «deliberazione della Giunta comunale di Carovigno n. 135 del 28 giugno 2024, punto 1 del deliberato, secondo tratto»; «deliberazione della Giunta comunale di Carovigno n. 135 del 28 giugno 2024, punto 1 del deliberato, terzo tratto»; «deliberazione della Giunta comunale di Carovigno n. 135 del 28 giugno 2024, punto 1 del deliberato, primo tratto».
Qui sopra c'è un documento di un anno passato, e non è un errore: molte ordinanze valgono fino a diversa disposizione. Dove il Comune non ha pubblicato un atto dell'anno in corso, quello che leggi è il più recente che abbiamo trovato — e la sua data lo dice invece di nasconderlo.
Vedi i 3 luoghi di Carovigno sulla mappa
Dove il cane entra
3 spiagge
Tratto di spiaggia libera per cani di Pantanagianni
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o peso⚠️ Sul litorale di Carovigno esiste un divieto che NON viene dal Comune e che gli è sovraordinato. Il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 che istituisce la riserva naturale marina di Torre Guaceto, all'articolo 4, nella sezione dedicata alle «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», elenca fra le cose vietate — accanto ad accendere fuochi e campeggiare — «introdurre cani». È un atto statale e prevale sulle regole comunali. Abbiamo letto il testo integrale e riscontrato il passaggio sulla scansione del decreto originale. Nel decreto NON compaiono eccezioni: «cani guida», «non vedenti» e «salvataggio» non ci sono. ⚠️ Tre cose che però non sappiamo, e non deduciamo. La prima: DOVE quel perimetro tocchi terra. L'articolo 2 rinvia a una cartografia allegata che non è pubblicata, e i quattro vertici che il decreto scrive delimitano l'area a mare; sul posto il confine lo segna la tabellazione della Capitaneria di porto di Brindisi. Per questo non nominiamo nessuna spiaggia come vietata. La seconda: se esistano deroghe. Lo stesso articolo 4 dice che «il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo» — e quel regolamento non risulta pubblicato. La terza: come questo divieto si componga con i tre tratti che il Comune ha aperto, che l'atto comunale non colloca rispetto alla riserva. Sul posto, il segno che vale è la tabellazione.È il secondo dei tre soli tratti di spiaggia libera che il Comune di Carovigno ha autorizzato all'accesso degli animali da affezione: la stessa delibera vieta l'accesso su tutti gli altri tratti di costa del Comune e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti. Il tratto è dichiarato «esteso per circa mt 22 e di facile accesso al pubblico»: ventidue metri, di cui la delibera fissa il punto centrale con una coordinata e i confini soltanto in una planimetria allegata che noi non abbiamo letto. NON SAPPIAMO se il guinzaglio sia obbligatorio: la delibera, che per legge avrebbe dovuto dirlo, non lo dice. Sappiamo però che i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. Non sono indicati orari né limiti di taglia o di peso. L'atto è del 2024 e non ne abbiamo trovato uno successivo. Una avvertenza in più su questo tratto: Pantanagianni è una delle spiagge nominate nella premessa della delibera come insignite della Bandiera Blu insieme a Penna Grossa, e si trova nella parte di litorale carovignese prossima all'Area Marina Protetta di Torre Guaceto; il regolamento dell'area protetta non lo abbiamo potuto leggere e non sappiamo se lì valgano prescrizioni ulteriori di un altro ente.Fonte: Ministero dell'Ambiente e Ministero della Marina Mercantile, decreto interministeriale 4 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina «Torre Guaceto», articolo 4, sezione «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», secondo elenco («Nelle stesse zone è altresì vietato»), che comprende testualmente la voce «introdurre cani»Tratto di spiaggia libera per cani di Specchiolla
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o peso⚠️ Sul litorale di Carovigno esiste un divieto che NON viene dal Comune e che gli è sovraordinato. Il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 che istituisce la riserva naturale marina di Torre Guaceto, all'articolo 4, nella sezione dedicata alle «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», elenca fra le cose vietate — accanto ad accendere fuochi e campeggiare — «introdurre cani». È un atto statale e prevale sulle regole comunali. Abbiamo letto il testo integrale e riscontrato il passaggio sulla scansione del decreto originale. Nel decreto NON compaiono eccezioni: «cani guida», «non vedenti» e «salvataggio» non ci sono. ⚠️ Tre cose che però non sappiamo, e non deduciamo. La prima: DOVE quel perimetro tocchi terra. L'articolo 2 rinvia a una cartografia allegata che non è pubblicata, e i quattro vertici che il decreto scrive delimitano l'area a mare; sul posto il confine lo segna la tabellazione della Capitaneria di porto di Brindisi. Per questo non nominiamo nessuna spiaggia come vietata. La seconda: se esistano deroghe. Lo stesso articolo 4 dice che «il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo» — e quel regolamento non risulta pubblicato. La terza: come questo divieto si componga con i tre tratti che il Comune ha aperto, che l'atto comunale non colloca rispetto alla riserva. Sul posto, il segno che vale è la tabellazione.È il terzo e più lungo dei tre soli tratti di spiaggia libera che il Comune di Carovigno ha autorizzato all'accesso degli animali da affezione: la stessa delibera vieta l'accesso su tutti gli altri tratti di costa del Comune e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti. Il tratto è dichiarato «esteso per circa mt 60 e di facile accesso al pubblico»: sessanta metri, di cui la delibera fissa il punto centrale con una coordinata e i confini soltanto in una planimetria allegata che noi non abbiamo letto. Per questo tratto la delibera scrive la longitudine senza la lettera del meridiano, «17°44'18.29”»: l'abbiamo letta come Est. NON SAPPIAMO se il guinzaglio sia obbligatorio: la delibera, che per legge avrebbe dovuto dirlo, non lo dice. Sappiamo però che i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. Non sono indicati orari né limiti di taglia o di peso. L'atto è del 2024 e non ne abbiamo trovato uno successivo.Fonte: Ministero dell'Ambiente e Ministero della Marina Mercantile, decreto interministeriale 4 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina «Torre Guaceto», articolo 4, sezione «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», secondo elenco («Nelle stesse zone è altresì vietato»), che comprende testualmente la voce «introdurre cani»Tratto di spiaggia libera per cani di Torre Santa Sabina
Verificato, con condizioniNessun limite di taglia o peso⚠️ Sul litorale di Carovigno esiste un divieto che NON viene dal Comune e che gli è sovraordinato. Il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 che istituisce la riserva naturale marina di Torre Guaceto, all'articolo 4, nella sezione dedicata alle «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», elenca fra le cose vietate — accanto ad accendere fuochi e campeggiare — «introdurre cani». È un atto statale e prevale sulle regole comunali. Abbiamo letto il testo integrale e riscontrato il passaggio sulla scansione del decreto originale. Nel decreto NON compaiono eccezioni: «cani guida», «non vedenti» e «salvataggio» non ci sono. ⚠️ Tre cose che però non sappiamo, e non deduciamo. La prima: DOVE quel perimetro tocchi terra. L'articolo 2 rinvia a una cartografia allegata che non è pubblicata, e i quattro vertici che il decreto scrive delimitano l'area a mare; sul posto il confine lo segna la tabellazione della Capitaneria di porto di Brindisi. Per questo non nominiamo nessuna spiaggia come vietata. La seconda: se esistano deroghe. Lo stesso articolo 4 dice che «il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo» — e quel regolamento non risulta pubblicato. La terza: come questo divieto si componga con i tre tratti che il Comune ha aperto, che l'atto comunale non colloca rispetto alla riserva. Sul posto, il segno che vale è la tabellazione.È il primo dei tre soli tratti di spiaggia libera che il Comune di Carovigno ha autorizzato all'accesso degli animali da affezione: la stessa delibera «vieta conseguentemente l'accesso agli animali da affezione su tutti gli altri tratti di costa del comune di Carovigno e la balneazione negli specchi d'acqua antistanti». Il tratto è dichiarato «esteso per circa mt. 18 e di facile accesso al pubblico»: diciotto metri, cioè un fronte molto breve, di cui la delibera fissa il punto centrale con una coordinata e i confini soltanto in una planimetria allegata che noi non abbiamo letto. NON SAPPIAMO se il guinzaglio sia obbligatorio: la delibera, che per legge avrebbe dovuto dirlo, non lo dice e rinvia all'art. 4 della legge regionale, il quale prescrive di avere con sé «un guinzaglio da utilizzare ove prescritto». Sappiamo però che i cani non devono mai essere lasciati incustoditi o liberi di vagare. Non sono indicati orari né limiti di taglia o di peso. L'atto è del 2024 e non ne abbiamo trovato uno successivo: non si autolimita a una stagione, ma la legge regionale impone ai Comuni di rifare l'individuazione entro il 30 marzo di ogni anno, e non sappiamo se Carovigno l'abbia rifatta.Fonte: Ministero dell'Ambiente e Ministero della Marina Mercantile, decreto interministeriale 4 dicembre 1991, istitutivo della riserva naturale marina «Torre Guaceto», articolo 4, sezione «Aree territoriali costiere del demanio marittimo», secondo elenco («Nelle stesse zone è altresì vietato»), che comprende testualmente la voce «introdurre cani»
Le aree di sgambamento a Carovigno
Non ne abbiamo nessuna in archivio. Un'area di sgambamento è un recinto comunale in città, non un tratto di spiaggia, e la sua regola non sta nell'ordinanza balneare ma in un documento a parte: finché non l'abbiamo letto non pubblichiamo nulla. Di Carovigno quel documento non l'abbiamo ancora letto — e preferiamo dirlo, invece di lasciar credere che il Comune non ne abbia.